STATUTO DELLA REGIONE ABRUZZO
- SECONDA LETTURA -
RELAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
SPECIALE PER LO STATUTO, IL REGOLAMENTO E LA LEGGE ELETTORALE
Nella seduta del 28 giugno 2006 il consiglio
regionale ha approvato in prima lettura il nuovo Statuto della
Regione Abruzzo.
Il testo esaminato e discusso dal Consiglio
regionale è stato il frutto del lavoro svolto dalla Commissione
per lo Statuto che al momento del suo insediamento aveva come
documento di esame lo Statuto della Regione Abruzzo approvato in
prima deliberazione il 20 luglio 2004 ed in seconda deliberazione
il 21 settembre 2004, sottoposto al giudizio della Corte
Costituzionale a seguito del ricorso proposto dal Presidente del
Consiglio dei Ministri notificato il 4 novembre 2004.
La Commissione ha ritenuto, quindi, in attesa
della pronuncia della Corte, di lavorare sul testo approvato dal
Consiglio nel settembre 2004, tenendo lo stesso come testo base di
esame e discussione, sul quale apportare modifiche che non ne
alterassero l'impianto generale .
La Corte Costituzionale poi, come noto, con
sentenza n. 12 del 13.12.2005, ha accolto quattro dei sei rilievi
formulati dal Governo e, conseguentemente, ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale degli articoli 45, comma 3, 46,
comma 2, 47, comma2, 86 comma3 e, in via consequenziale, dei commi
1, 2, e 4 dell'art. 86.
La necessità, dunque, di rivedere lo Statuto a
seguito della sentenza della Corte Costituzionale è stata
l'occasione, per riesaminare la proposta nel suo complesso ed
apportare alla stessa le modifiche conseguenti agli emendamenti
proposti.
La Commissione, pertanto, in sedici sedute
tenutesi dal 21 luglio 2005 al 22 giugno 2006, ha in parte
rielaborato il testo, emendando gli articoli interessati dalla
sentenza della Corte (articoli 45, 46; 47; 86), e modificando
parzialmente i seguenti articoli:
l'art. 1 che ha aggiunto due commi, ma in realtà
innovativa è solo la disposizione del comma 2 ( commi 2 e 5);
l'art. 2 nel quale sono stati integrati i commi 3
e 4;
l'art. 3 per il quale è stata riformulata la
rubrica ed al quale è stato aggiunto un comma (comma1);
l'art. 5 nel quale è stato integrato il primo
comma;
l'art. 6 nel quale è stato parzialmente
modificato il comma 1;
l'art. 7 che è stato riformulato ed integrato ad
eccezione dei commi 3 e 5;
l'art. 9 nel quale è stato integrato il comma 1;
l'art. 11 è stato inserito ex novo;
l'art. 14(ex 13) nel quale è stato modificato il
comma 1 ed integrato il comma 2;
l'art. 15 (ex 14) nel quale è stato modificato
il comma 1;
l'art. 16 (ex 15) nel quale è stato inserito il
comma 2;
l'art. 18 (ex 17) nel quale è stato modificato
il comma 1;
l'art. 21 (ex 20) nel quale è stato modificato
il comma1;
l'art. 23 (ex 22) nel quale è stato integrato il
comma 3;
l'art. 24(ex 23) nel quale è stato parzialmente
modificato il comma 4;
l'art. 30 (ex 29) nel quale è stato integrato il
comma 2;
l'art. 31 (ex 30) nel quale sono stati integrati
i commi 1 e 2;
l'art. 32 (ex 31) nel quale è stato inserito il
comma 3;
l'art. 33 (ex 32) nel quale è stato parzialmente
modificato il comma 1;
l'art. 38 (ex 37) nel quale sono stati modificati
parzialmente i commi 1 e 2;
l'art. 42 (ex 41) nel quale è stato inserito il
comma 4;
l'art. 43 (ex 42) nel quale è stato modificato
il comma 1;
l'art. 46 (ex 45) nel quale è stato modificato
il comma 1;
l'art. 52 (ex 51) nel quale è stato integrato il
comma 2;
l'art. 71 (ex 70) nel quale è stato integrato il
comma 1;
l'art. 73 (ex 72) nel quale è stato parzialmente
riformulato il comma 2;
l'art. 80 (ex 79) nel quale sono stati
parzialmente modificati i commi 1 e 2;
l'art. 81 (ex 80) nel quale è stato inserito il
comma 3;
l'art. 82 (ex 81) che è stato integrato,
lasciando inalterato il comma 1;
l'art. 88 (ex 87) che è stato riformulato.
Il Consiglio regionale, nella seduta del 28
giugno 2006, ha apportato al testo licenziato dalla Commissione il
22 giugno 2006 le seguenti modifiche:
riguardo all'art. 5 (La garanzia dei diritti) è
stato approvato un emendamento che ha aggiunto alle disposizioni
relative alla garanzia dei diritti la previsione, al comma 1, del
rifiuto di ogni forma di discriminazione legata ad ogni aspetto
della condizione umana e sociale;
riguardo all'art. 7 (L'ordinamento sociale ed
economico) sono stati approvati due emendamenti rispettivamente
uno relativo al comma 1 nel quale è stato introdotto il principio
della garanzia della salute e della sicurezza sui luoghi di vita e
di lavoro laddove il testo proposto dalla Commissione prevedeva la
garanzia della sicurezza sociale ed uno relativo al comma 6 nel
quale la cura del rapporto con le comunità dei cittadini
abruzzesi residenti in Europa ed all'estero è stata sostituita
con quella più ampia dei cittadini abruzzesi nel mondo;
riguardo all'art. 9 (Il territorio, l'ambiente e
i parchi) è stato approvato un emendamento con il quale al comma
1 è stato inserito il principio del rispetto e del riconoscimento
dei diritti degli animali;
riguardo all'art. 10 (La sussidiarietà) è stato
approvato un emendamento che ha soppresso i commi 3 e 4 che
contenevano principi contenuti nell'articolo 11 (introdotto ex
novo) relativo alla concertazione;
riguardo all'art. 12 (La partecipazione) è stato
approvato un emendamento sostitutivo che ha ampliato il principio
della partecipazione allo svolgimento delle funzioni regionali dei
cittadini, dei residenti e dei soggetti sociali organizzati in
forme democratiche ed ha introdotto il riconoscimento delle forme
democratiche di associazionismo assicurando alle organizzazioni
anche temporanee che esprimono interessi diffusi o collettivi il
diritto di far conoscere scambiare e sostenere pubblicamente le
proprie opinioni proposte e valutazioni in materie di competenza
regionale; con il medesimo emendamento è stata introdotta la
previsione dell'Albo regionale della Partecipazione ed è fatto
rinvio a specifica legge per stabilire limiti, modalità delle
forme di consultazione e concertazione, nonché degli istituti di
partecipazione e democrazia diretta;
riguardo all'art. 16 (Il Presidente del
Consiglio)è stato approvato un emendamento che attribuisce al
presidente del Consiglio regionale la rappresentanza in giudizio
nei casi previsti dalla legge e per gli atti di autonomia
organizzativa del Consiglio;
riguardo all'art. 25 (La Commissione di
vigilanza) è stato approvato un emendamento che ha esteso alla
Commissione di Vigilanza nell'esercizio delle proprie funzioni
tutti i diritti riconosciuti ai Consiglieri regionali per
l'esercizio delle loro funzioni;
riguardo all'art. 47 (La presentazione del
programma) è stato approvato un emendamento che ha abrogato il
comma 2, che prevedeva l'approvazione del programma di governo da
parte del Consiglio regionale, ed ha contestualmente riformulato
il comma 1 con la previsione dell'esposizione al Consiglio da
parte del Presidente della Giunta del programma di governo nella
prima seduta del Consiglio stesso che non lo approva ma ne prende
atto;
riguardo all'art. 66 (I controlli interni) è
stato approvato un emendamento che ha eliminato, la previsione del
Collegio dei revisori dei Conti, che male si adattava ad un
bilancio regionale approvato con legge, ferme restando le
disposizioni contenute all'art. 85, relative al funzionamento dei
controlli, che dettano i principi generali del sistema, facendo
rinvio a specifica legge per la disciplina dei controlli interni e
che al comma 3, quando parla di mancato controllo della Corte dei
Conti sull'attività del Consiglio ovviamente si riferisce, in
collegamento con il comma 2, al controllo di gestione di cui alla
legge 20/1994, in armonia con quanto previsto dal comma 9
dell'art. 7 della legge 131/2003, e all'attività legislativa del
Consiglio regionale.
Tutte le altre disposizioni dello Statuto non
sono state modificate, tenuto conto del vaglio sulle stesse già
effettuato dal Governo e dalla Corte Costituzionale, in relazione
alla loro legittimità costituzionale.
A questo punto, pertanto, si può procedere alla
seconda lettura del testo, in conformità all'art. 123 della
Costituzione.
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