Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale
(approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 56/2 del 12 ottobre 2010, pubblicato nel BURA 1° dicembre 2010, n. 76 ed entrato in vigore il 1° gennaio 2011)
Testo vigente |
||
CAPO XI
DELLA DISCUSSIONE IN CONSIGLIO
Art. 101
Dichiarazione di inammissibilità
1. Sull'ammissibilità di emendamenti, articoli aggiuntivi, subemendamenti e ordini del giorno decide il Presidente del Consiglio.
2. Il Presidente dichiara inammissibili articoli aggiuntivi, emendamenti e sub emendamenti che:
a) recano la firma dei proponenti non leggibile;
b) risultano redatti in maniera non chiara;
c) risultano formulati in termini sconvenienti;
d) risultano puramente formali, ovvero che non cambiano il contenuto sostanziale della disposizione;
e) risultano non inerenti all'oggetto della discussione;
f) risultano manifestamente contrari ai principi costituzionali e statutari;
g) risultano in contrasto con precedenti deliberazioni adottate nel corso dello stesso procedimento legislativo;
h) comportano maggiori spese o minori entrate e non sono corredati dalla relazione tecnica sulla copertura finanziaria nei casi di cui al comma 1 dell'art. 97;
h bis) modificano, integrano, abrogano, derogano o sospendono disposizioni contenute in un testo unico senza l'espressa indicazione delle disposizioni medesime.
3. Se il consigliere insiste, il Presidente può consultare il Consiglio, che decide senza discussione.
_________________
Note all'art. 101:
Al comma 2, la lett. h bis) è stata aggiunta dall'art. 8, comma 1, del regolamento approvato dal Consiglio regionale con provvedimento n. 115/6 del 22.5.2012, pubblicato nel BURA 13 giugno 2012, n. 45 Speciale.
_____________________________________