Intero Regolamento

Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale

(approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 56/2 del 12 ottobre 2010, pubblicato nel BURA 1° dicembre 2010, n. 76 ed entrato in vigore il 1° gennaio 2011)

 

Testo vigente
(in vigore dal 10/06/2021)

 
   

CAPO XI
DELLA DISCUSSIONE IN CONSIGLIO

 
Art. 101
Dichiarazione di inammissibilità

1. Sull'ammissibilità di emendamenti, articoli aggiuntivi, subemendamenti e ordini del giorno decide il Presidente del Consiglio.

2. Il Presidente dichiara inammissibili articoli aggiuntivi, emendamenti e sub emendamenti che:

a) recano la firma dei proponenti non leggibile;

b) risultano redatti in maniera non chiara;

c) risultano formulati in termini sconvenienti;

d) risultano puramente formali, ovvero che non cambiano il contenuto sostanziale della disposizione;

e) risultano non inerenti all'oggetto della discussione;

f) risultano manifestamente contrari ai principi costituzionali e statutari;

g) risultano in contrasto con precedenti deliberazioni adottate nel corso dello stesso procedimento legislativo;

h) comportano maggiori spese o minori entrate e non sono corredati dalla relazione tecnica sulla copertura finanziaria nei casi di cui al comma 1 dell'art. 97;

h bis) modificano, integrano, abrogano, derogano o sospendono disposizioni contenute in un testo unico senza l'espressa indicazione delle disposizioni medesime.

3. Se il consigliere insiste, il Presidente può consultare il Consiglio, che decide senza discussione.

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Note all'art. 101:

     Al comma 2, la lett. h bis) è stata aggiunta dall'art. 8, comma 1, del regolamento approvato dal Consiglio regionale con provvedimento n. 115/6 del 22.5.2012, pubblicato nel BURA 13 giugno 2012, n. 45 Speciale.

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