Intero Regolamento

Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale

(approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 56/2 del 12 ottobre 2010, pubblicato nel BURA 1° dicembre 2010, n. 76 ed entrato in vigore il 1° gennaio 2011)

 

Testo vigente
(in vigore dal 10/06/2021)

 
   

CAPO IX
INIZIATIVA LEGISLATIVA E REGOLAMENTARE. QUALITÀ DELLA NORMAZIONE

 
Art. 59
Presentazione dei progetti di legge e di regolamento

1. I progetti di legge e di regolamento sono presentati al Presidente del Consiglio.

2. I progetti di legge e di regolamento contengono, a pena di irricevibilità dichiarata dal Presidente del Consiglio, il testo redatto in articoli corredato da una relazione illustrativa che ne esplicita le finalità ed il contenuto.

3. I progetti di legge e di regolamento che comportano nuove o maggiori spese, ovvero minori entrate, indicano i mezzi per farvi fronte e sono corredati da una relazione tecnico-finanziaria che dà conto dei metodi alla base della quantificazione degli oneri e delle modalità della loro copertura con le conseguenti variazioni di bilancio. La relazione tecnico-finanziaria è predisposta dal proponente il quale può avvalersi della struttura regionale competente.

4. Se i progetti di legge non indicano i mezzi per fare fronte alle nuove o maggiori spese oppure alle minori entrate, ovvero non sono corredati dalla relazione tecnico-finanziaria, il Presidente del Consiglio invita il proponente ad apportare entro il termine di trenta giorni le dovute integrazioni. Decorso inutilmente il termine assegnato, il progetto è dichiarato improcedibile dal Presidente del Consiglio.

4-bis. Se un progetto di legge o di regolamento modifica, integra, abroga, deroga o sospende disposizioni contenute in un testo unico senza l'espressa indicazione delle disposizioni medesime, il Presidente del Consiglio invita il proponente ad apportare entro il termine di trenta giorni le opportune correzioni. Decorso inutilmente il termine assegnato, il progetto è dichiarato inammissibile dal Presidente del Consiglio.

5. [comma abrogato dall'art. 3, comma 1, del regolamento approvato dal Consiglio regionale con provvedimento n. 50/1 del 18.05.2021]

6. Il testo dei progetti di legge e di regolamento, contrassegnati rispettivamente con numero progressivo, e' messo a disposizione dei consiglieri presso la Segreteria del Consiglio, nonche' con le procedure di cui all'art. 161.

7. I testi dei progetti di legge e di regolamento sono pubblicati sul sito internet istituzionale del Consiglio regionale.

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Note all'art. 59:

     Articolo gia' modificato dall'art. 4, commi 1 e 2, del regolamento approvato dal Consiglio regionale con provvedimento n. 115/6 del 22.5.2012, pubblicato nel BURA 13 giugno 2012, n. 45 Speciale, dall'art. 1, comma 1, lett. b), c) e d), del regolamento approvato dal Consiglio regionale con provvedimento n. 96/6 del 1.8.2017, pubblicato nel BURA 6 settembre 2017, n. 36, infine cosi' modificato dall'art. 3, commi 1 e 2, del regolamento approvato dal Consiglio regionale con provvedimento n. 50/1 del 18.05.2021, pubblicato nel BURA 9 giugno 2021, n. 115 Speciale. Vedi il testo originale.

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