Intero Regolamento

Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale

(approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 56/2 del 12 ottobre 2010, pubblicato nel BURA 1° dicembre 2010, n. 76 ed entrato in vigore il 1° gennaio 2011)

 

Testo vigente
(in vigore dal 10/06/2021)

 
   

CAPO X
DELLE SEDUTE E DELLA DISCUSSIONE IN COMMISSIONE

 
Art. 74
Parere di compatibilità finanziaria

1. I progetti di legge che comportano entrate, spese o minori entrate, sono assegnati contestualmente alla Commissione competente per materia in sede referente e alla Commissione competente in materia di bilancio in sede consultiva per il parere di compatibilità finanziaria.

2. La Commissione competente in materia di bilancio, anche sulla base della scheda per l'istruttoria finanziaria di cui al comma 2 dell'art. 74 bis e della relazione tecnico-finanziaria allegata al progetto di legge di cui al comma 3 dell'art. 59, esprime un parere di compatibilità del progetto con il bilancio pluriennale della Regione. Il parere può essere favorevole, favorevole condizionatamente a modifiche specificamente formulate, ovvero sfavorevole.

3. La Commissione Bilancio valuta la quantificazione e la copertura degli oneri finanziari. Fermo restando le competenze della struttura consiliare preposta all'assistenza tecnica in materia economica di cui all'art. 74 bis, la Commissione Bilancio in fase di approvazione della legge di bilancio e collegati, della legge di stabilità, dell'assestamento, del rendiconto, del bilancio consolidato, del ricorso all'indebitamento, può richiedere l'assistenza della struttura competente della Giunta.

4. Se la Commissione competente per materia introduce in un progetto di legge disposizioni che comportano nuove o maggiori entrate, nuove o maggiori spese, minori entrate, trasmette nuovamente il testo alla Commissione competente in materia di bilancio per il parere di competenza. Dal giorno dell'invio decorrono nuovamente i termini previsti dall'art. 72 per il rilascio del parere.

5. La Commissione competente per materia non può concludere l'esame dei progetti di legge senza avere preventivamente ricevuto il parere favorevole della Commissione Bilancio.

6. Il parere espresso dalla Commissione Bilancio è sempre allegato alla relazione predisposta per il Consiglio dalla Commissione competente per materia.

7. In ogni caso, se la Commissione bilancio ha espresso parere sfavorevole, il progetto di legge non può essere iscritto all'ordine del giorno del Consiglio.

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Note all'art. 74:

     Il comma 2 è stato così sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. f), del regolamento approvato dal Consiglio regionale con provvedimento n. 96/6 del 1.8.2017, pubblicato nel BURA 6 settembre 2017, n. 36. Il testo originario era così formulato: "2. La Commissione competente in materia di bilancio, anche sulla base della relazione tecnico-finanziaria allegata al progetto di legge di cui al comma 3 dell'art. 59, esprime un parere di compatibilità del progetto con il bilancio annuale e pluriennale della Regione. Il parere può essere favorevole, favorevole condizionatamente a modifiche specificamente formulate, ovvero sfavorevole.".

     Il comma 3 è stato così sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. g), del regolamento approvato dal Consiglio regionale con provvedimento n. 96/6 del 1.8.2017, pubblicato nel BURA 6 settembre 2017, n. 36. Il testo originario era così formulato: "3. La Commissione Bilancio valuta la quantificazione e la copertura degli oneri finanziari, anche richiedendo, se necessario, ulteriori relazioni, dati ed informazioni alla struttura regionale competente.".

     Al comma 4, le parole "minori entrate," sono state inserite dall'art. 1, comma 1, lett. h), del regolamento approvato dal Consiglio regionale con provvedimento n. 96/6 del 1.8.2017, pubblicato nel BURA 6 settembre 2017, n. 36.

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