Intero Regolamento

Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale

(approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 56/2 del 12 ottobre 2010, pubblicato nel BURA 1° dicembre 2010, n. 76 ed entrato in vigore il 1° gennaio 2011)

 

Testo vigente
(in vigore dal 10/06/2021)

 
   

CAPO XI
DELLA DISCUSSIONE IN CONSIGLIO

 
Art. 97
Emendamenti che comportano oneri finanziari

1. Articoli aggiuntivi, emendamenti e subemendamenti che comportino nuove o maggiori spese oppure minori entrate, presentati ai sensi del comma 3 dell'art. 96, sono corredati dalla relazione tecnica predisposta dal proponente il quale può avvalersi della struttura regionale competente e sono trasmessi alla Commissione consiliare competente in materia di bilancio e programmazione perché siano esaminati e valutati nelle loro conseguenze finanziarie. Il modello per la relazione tecnica è fornito dalla struttura consiliare preposta all'assistenza tecnica in materia economica e di bilancio.

2. Nei casi di cui al comma 1, la Commissione competente in materia di bilancio e programmazione è convocata in seduta straordinaria ed esprime il proprio parere entro l'inizio della seduta del Consiglio nella quale sono iscritti all'ordine del giorno i progetti di legge cui gli emendamenti si riferiscono.

3. Quando articoli aggiuntivi, emendamenti e subemendamenti presentati ai sensi del comma 4 dell'art. 96 importano maggiori spese o minori di entrate, il Consiglio è sospeso e la Commissione competente in materia di bilancio e programmazione è convocata d'ufficio in coincidenza con la sospensione della seduta del Consiglio; la Commissione esprime il proprio parere immediatamente e, ove il Presidente del Consiglio lo ritenga necessario, entro quarantotto ore. In tal caso, la seduta del Consiglio è aggiornata all'esito della trasmissione del parere.

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Note all'art. 97:

     Il comma 1 è stato così sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. l), del regolamento approvato dal Consiglio regionale con provvedimento n. 96/6 del 1.8.2017, pubblicato nel BURA 6 settembre 2017, n. 36. Il testo originario era così formulato: "1. Articoli aggiuntivi, emendamenti e subemendamenti che importano maggiori spese o diminuzioni di entrate, presentati ai sensi del comma 3 dell'art. 96, sono corredati dalla relazione tecnica sulla copertura finanziaria, redatta dalla competente struttura del Consiglio regionale e sono trasmessi alla Commissione consiliare competente in materia di bilancio e programmazione perché siano esaminati e valutati nelle loro conseguenze finanziarie.".

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