Statuto della Regione Abruzzo
(Il testo della deliberazione statutaria, approvato, ai sensi dell'art. 123
Cost., con due deliberazioni successive, in data 28 giugno 2006 e in data 12 settembre 2006, è stato pubblicato nel BURA 22 settembre 2006, n. 7 Straordinario ai sensi dell'art. 2 della L.R. 23 gennaio 2004, n. 5.
Non essendo state presentate richieste di referendum nel termine di tre mesi da tale pubblicazione, in data 28 dicembre 2006, il Presidente della Giunta regionale ha provveduto alla promulgazione dello Statuto ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 5 del 2004.
Lo Statuto è stato pubblicato nel BURA 10 gennaio 2007, n. 1 Straordinario ed è entrato in vigore il giorno successivo.)
Testo vigente |
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TITOLO I
LE DISPOSIZIONI DI PRINCIPIO
Art. 9
Il territorio,
l'acqua, l'ambiente e i parchi
1. La Regione protegge e valorizza il paesaggio, le bellezze naturali, l'ambiente, la biodiversità e le risorse genetiche autoctone, l'assetto del territorio e il patrimonio rurale e montano, garantendone a tutti la fruizione; fa sì che le fonti di energia, le risorse e i beni naturali siano tutelati e rispettati; promuove l'integrazione dell'uomo nel territorio; promuove e garantisce la cultura, il rispetto ed il riconoscimento dei diritti degli animali, come previsti dalle convenzioni internazionali e dalla normativa comunitaria; assicura il carattere pubblico dell'acqua, quale bene comune dell'umanità, appartenente a tutti gli organismi viventi, anche a garanzia delle generazioni future.
2. L'Abruzzo, Regione verde d'Europa, tutela e valorizza il proprio sistema di parchi e riserve, anche attivando il procedimento per acquisire dallo Stato le competenze e le risorse per realizzare le finalità ambientali.
3. Gli atti di programmazione e di pianificazione adottati dalla Regione che incidono sull'ambiente e il territorio contengono apposita clausola di valutazione dell'impatto ambientale. I danni prodotti dai cambiamenti sono riequilibrati, quelli sopravvenuti sono eliminati.
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Note all'art. 9:
Alla rubrica dell'articolo, le parole "l'acqua," sono state inserite dall'art. 1, comma 1, della legge statutaria regionale 9 febbraio 2012, n. 1.
Al comma 1, le parole "; assicura il carattere pubblico dell'acqua, quale bene comune dell'umanità, appartenente a tutti gli organismi viventi, anche a garanzia delle generazioni future" sono state aggiunte dall'art. 1, comma 2, della legge statutaria regionale 9 febbraio 2012, n. 1.
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