LEGGE REGIONALE
N. 75 del 28 Aprile 2000
Modifiche ed integrazioni alla Legge
Regionale 29 novembre 1999 n. 127 recante “Contributo per il restauro degli
organi antichi nelle Chiese di S. Maria Apparente di Campotosto e di San Felice
Martire di Poggio Picenze”
Bollettino Ufficiale n. 28 Aprile 2000
Il CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;
Il COMMISSARIO DI GOVERNO ha apposto il visto;
Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga la seguente legge:
Art. 1
Finalità
1. Il Titolo della legge regionale 29
novembre 1999 n° 127 è sostituito dal seguente: “Contributo per il restauro
degli organi antichi nelle chiese d’Abruzzo ed istituzione della scuola
organaria abruzzese”.
2. La Regione Abruzzo istituisce un
fondo per interventi diretti al recupero, conservazione e valorizzazione del
patrimonio organario abruzzese.
Art. 2
Tipologia degli interventi
1. Gli interventi sono finalizzati:
a) all’avvio di lavori di restauro,
conservazione e manutenzione di organi a canne di particolare pregio artistico;
b) all’attivazione, presso l’Istituto
d’Arte dell’Aquila, di una “Scuola Organaria Abruzzese”, previa intesa con le
autorità competenti;
c) all’istituzione di corsi di
formazione per organista e per maestro di cappella presso i Conservatori di
L’Aquila e Pescara;
d) all’istituzione di corsi annuali di
perfezionamento di musica antica con indirizzo organistico presso i
Conservatori abruzzesi o presso Enti pubblici e privati che ne facciano
richiesta;
e) all’avvio di lavori di restauro
conservativo di fonti e di strumenti musicali abruzzesi.
Art. 3
Destinatari dei contributi
1. Possono beneficiare dei contributi
per gli interventi di cui all’art. 2:
a) gli enti pubblici nonché altri enti
che intendano perseguire le finalità della presente legge;
b) gli enti ecclesiastici proprietari
dei beni, che diano la disponibilità al riuso degli stessi;
c) i soggetti privati che si impegnino a
contribuire almeno con il 30% dell’ammontare complessivo del progetto per il
restauro, la manutenzione e l’uso degli stessi;
d) le cooperative sociali che siano
interessate a lavori di manutenzione e di gestione del bene.
Art. 4
Programma annuale
1. Entro sei mesi dall’entrata in vigore
della presente legge, la Regione, tramite l’Assessorato alla promozione
culturale, provvede ad attuare quanto previsto dai punti b), c), d) dell’art.
2, comma primo, mediante apposite convenzioni con i soggetti interessati.
Per i punti a) ed e) dell’art. 2, comma
primo, il predetto Assessorato predispone un programma annuale sentite la
Sovrintendenza ai BB.AA.SS. dell’Abruzzo e la Commissione Episcopale Abruzzese
e Molisana.
Art. 5
Presentazione della domanda
1. Entro il 30 gennaio di ogni anno i
soggetti destinatari dei contributi, con l’assenso del titolare, presentano
all’Assessorato alla promozione culturale, mediante lettera raccomandata, la
domanda di contributo di cui alle lettere a) ed e) dell’art. 2, comma primo.
2. Le istanze per i contributi di cui
alle lettere b), c) e d) dello stesso art. 2 devono essere presentate almeno
tre mesi prima dell’inizio del corso di formazione alle scuole convenzionate.
Art. 6
Contenuto e allegati alla domanda
1. Alla domanda di contributo sono
allegati:
a) relazione documentata attestante il
valore artistico dell’organo a canne, della fonte o dello strumento musicale;
b) piano finanziario;
c) dichiarazione attestante il tipo di
intervento e i tempi di realizzazione;
d) dichiarazione del proprietario
attestante la disponibilità all’uso pubblico per concerti.
Art. 7
Misura dei contributi
1. Per gli interventi di cui alle
lettere b), c) e d) dell’art. 2, comma 1, la Regione interviene per i primi tre
anni con un contributo annuale non superiore a £. 70.000.000 per ciascuno di
essi.
2. Per gli interventi di cui alle
lettere a) ed e) dell’art. 2, comma 1, il contributo regionale non può superare
il 70% dei relativi oneri complessivi e viene ripartito in base alle
disponibilità di bilancio e tenendo conto della priorità di presentazione delle
relative istanze. L’assegnazione dei contributi è disposta con delibera della
Giunta regionale entro il 30 luglio di ogni anno.
3. L’erogazione dei fondi è disposta con
ordinanza del Dirigente del Servizio promozione culturale entro 30 giorni
dall’acquisizione di una relazione a consuntivo che dimostri la completa
attuazione dell’intervento oggetto di finanziamento e la corrispondenza tra il
programma presentato e quello realizzato.
Art. 8
Norma transitoria
1. La Regione Abruzzo in fase di prima
applicazione della presente legge per l’anno in corso eroga un contributo:
a) – Chiesa S. Cosma e Damiano di
Tagliacozzo £. 160.000.000
- Chiesa delle Anime Sante L’Aquila £. 100.000.000
- Chiesa di S. Giusta località Colle
Sassa £.
70.000.000
- Arcidiocesi Chieti-Vasto: Chiesa SS.
Annunziata delle Procelle in Chieti £. 50.000.000
- Parrocchia S. Leonardo –Ortona Chiesa
Madonna della Liberain Villa Torre £. 60.000.000
- Chiesa S. Nicola S. Salvo – acquisto
organo £. 25.000.000
- Chiesa Parrocchiale S. Panfilo Scerni
ristrutturazione organo £.
25.000.000
- Chiesa Parrocchiale Torrebruna
ristrutturazione organo £. 30.000.000
- Chiesa S. Domenico – Penne £. 20.000.000
- Basilica di S. Bernardino – L’Aquila £. 70.000.000
- Istituto Suore della Presentazione –
L’Aquila – parte lignea £. 20.000.000
b) Per l’attivazione presso l’Istituto
d’Arte dell’Aquila di una “Scuola
Organaria Abruzzese”, previa intesa con
le autorità competenti £. 35.000.000
c) Per l’istituzione di corsi di
formazione per Organista e per
maestro di Cappella presso il
Conservatorio di L’Aquila £. 35.000.000
Art. 9
Norma finanziaria
1. All’onere derivante dall’applicazione
della presente legge, valutato, per l’anno 2000 in £. 700.000.000, si provvede
mediante il Capitolo 152423 del bilancio di previsione 2000.
Art. 10
Urgenza
1. La presente legge è dichiarata
urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel
"Bollettino Ufficiale della Regione".
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e
farla osservare come legge della Regione Abruzzo.
Data a L'Aquila, addì 28 Aprile 2000