LEGGE REGIONALE N. 27 del 30 DICEMBRE 2003
Norme in materia di monitoraggio
delle prescrizioni mediche, farmaceutiche, specialistiche ed ospedaliere nella
Regione Abruzzo
Bollettino Ufficiale n. 42 del 31
Dicembre 2003
Il CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;
Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA
REGIONALE
promulga
la seguente legge:
Art. 1
Principi
1. La presente legge disciplina,
ai sensi di quanto previsto dall'art. 1 del D.Lgs. 30.12.1992, n. 502 e
successive modificazioni ed integrazioni, le modalità
atte a contrastare l'erogazione delle prestazioni individuate al comma 2 a
carico del Servizio Sanitario Nazionale (SSN), al fine di rendere le diverse
categorie di erogatori sanitari corresponsabili nel generale impegno di
assicurare l'equilibrio finanziario del Servizio Sanitario Regionale (SSR).
2. L'erogazione a carico del SSN è esclusa per le prestazioni:
a) che non rispondono a necessità assistenziali
tutelate in base ai principi ispiratori del SSN;
b) che non soddisfano i principi di efficacia
e di appropriatezza, o la cui efficacia non sia dimostrabile in base a criteri
scientifici,o che siano utilizzate per soggetti le cui condizioni cliniche non
corrispondono alle indicazioni raccomandate;
c) che, in presenza di altre forme di
assistenza volte a soddisfare le stesse esigenze, non soddisfano al principio
di economicità dell'impiego delle risorse o che non garantiscono un uso
efficiente delle stesse nelle modalità di organizzazione ed erogazione
dell'assistenza.
Art. 2
Modalità
operative per le rilevazioni della spesa farmaceutica, ospedaliera e
specialistica
1. Al fine di creare le
condizioni per la realizzazione delle finalità di cui all'art. 1, le Aziende
Sanitarie Locali (ASL) predispongono strumenti di rilevazione sistematica della
spesa indotta da prescrizioni farmaceutiche, specialistiche ed ospedaliere effettuate dai medici convenzionati per la medicina generale
e la pediatria di libera scelta agli assistiti iscritti nelle proprie liste,
della spesa provocata dai medici ospedalieri e da altre strutture di ricovero e
cura all'atto di dimissione o in occasione di visite ambulatoriali e di quella
derivante dalle prescrizioni dei medici specialisti comunque aventi titolo ad
effettuare prescrizioni a carico del SSR.
2. Le rilevazioni di cui al comma
1 sono trasmesse con periodicità predefinita ai singoli prescrittori e sono
oggetto di valutazione congiunta fra questi ed i responsabili delle strutture
organizzative distrettuali ed ospedaliere di riferimento, per valutare il loro
livello di appropriatezza, anche con riferimento
all'andamento medio registrato a livello aziendale o regionale, delle
prescrizioni concernenti le medesime tipologie di consumi sanitari.
3. Il confronto di cui al comma 2, per i medici convenzionati di medicina
generale, è effettuato tenendo conto della popolazione, pesata per et… e per
sesso, inclusa nella lista degli assistiti di ciascun medico.
Art. 3
Criteri per la definizione dei
limiti annuali di spesa
1. La spesa sanitaria complessiva
annualmente assegnata a ciascuna ASL è determinata
dall'ammontare dei contributi assegnati dalla Regione in sede di riparto del
Fondo sanitario regionale e dalle entrate proprie, con eccezione dei saldi di
mobilità.
2. Il 13 per cento della spesa di
cui al comma 1 è individuato quale
limite aziendale appropriato per l'assistenza farmaceutica territoriale, salvo
modifiche dettate da nuove disposizioni statali in materia.
3. Le singole Aziende
stabiliscono per ciascun medico un limite economico annuale, individualmente
appropriato, determinato tenendo conto delle caratteristiche anagrafiche ed
epidemiologiche della popolazione iscritta nella propria lista e con
riferimento all'andamento storico della spesa farmaceutica individuale,
scalcolando l'eventuale incidenza della fornitura diretta di farmaci effettuata
da parte delle strutture pubbliche.
4. Il limite individuale di cui
al comma 3 notificato a ciascun
convenzionato, previa negoziazione tra l'interessato e la competente struttura
distrettuale, e rappresenta il livello individuale appropriato per l'assistenza
farmaceutica, da valutare in correlazione alle altre tipologie di assistenza di cui all'art. 2. L'eventuale esercizio
dell'attività professionale dei medici convenzionati attraverso una delle forme
associative previste dalla convenzione, può comportare l'attribuzione di un
unico livello di spesa riferito al numero complessivo dei medici associati.
Art. 4
Sanzioni
1. Il Direttore generale della ASL, ai sensi dell'art. 87 comma 5 quater, della L.
23.12.2000, n. 388 e successive modifiche ed integrazioni, applica le sanzioni
di cui ai commi 2 e 3 nel caso in cui dalle rilevazioni sistematiche di cui
all'art. 2 emerga un duraturo scostamento dal livello appropriato, definito
secondo i criteri di cui all'art 3, previa formale contestazione
all'interessato ed a seguito della valutazione delle controdeduzioni addotte.
2. Il Direttore generale decade
automaticamente dalla carica in caso di mancata attuazione del monitoraggio delle spese previsto dall'art. 2.
3. Il mancato rispetto del livello
individuale appropriato, non giustificato da parte dei medici dipendenti,
configura mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati e comporta, previa
contestazione, la riduzione della retribuzione di risultato, sulla
base di una graduatoria definita dalla Direzione aziendale in via
preventiva e generale.
4. L'effettuazione non
giustificata in contraddittorio di prescrizioni farmaceutiche, specialistiche
ed ospedaliere da parte dei medici convenzionati di medicina generale e di
pediatria di libera scelta, in misura superiore al livello appropriato di cui
all'art. 3, anche indipendentemente dall'attivazione degli strumenti previsti
dalla convenzione unica nazionale, comporta l'applicazione da parte della
Direzione aziendale di sanzioni stabilite dalla Giunta regionale entro trenta
giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentite le Organizzazioni
di categoria.
Art. 5
Clausola valutativa
1. La Giunta regionale presenta
annualmente alla Commissione consiliare competente, sulla base dei dati forniti
dalle ASL, una relazione nella quale siano evidenziati
i dati relativi:
- alla
spesa indotta da prescrizioni farmaceutiche, specialistiche ed ospedaliere effettuate dai medici convenzionati per la medicina generale
e la pediatria di libera scelta;
- alla spesa provocata dai medici
ospedalieri e da altre strutture di ricovero e cura all'atto della dimissione o
in occasione di visite ambulatoriali;
- alla
spesa derivante dalle prescrizioni dei medici specialisti comunque
aventi titolo ad effettuare prescrizioni a carico del SSR.
2. Le relazioni successive alla
prima contengono informazioni relative all'eventuale
applicazione delle sanzioni previste dall'art. 4.
La presente legge regionale sarà
pubblicata nel "Bollettino Ufficiale della Regione".
E' fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Abruzzo.
Data a L'Aquila,
addì 30 Dicembre 2003