LEGGE REGIONALE N. 6 dell’8 FEBBRAIO 2005
Disposizioni finanziarie per la
redazione del bilancio annuale 2005 e pluriennale 2005-2007 della Regione
Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2005)
Bollettino Ufficiale n. 3 Straordinario del 25 Febbraio 2005
Il CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;
Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga la seguente legge:
CAPO I
Disposizioni finanziarie
SEZIONE PRIMA
Rifinanziamenti
Art. 1
Rifinanziamento delle leggi
regionali
1. Ai
sensi del comma 2 dell’art. 8 della L.R. 3/2002 concernente: Ordinamento
contabile della Regione Abruzzo, è autorizzato il rifinanziamento delle leggi
regionali di cui all’allegata tabella dei rifinanziamenti delle leggi regionali
"Allegato 1" per un importo pari allo stanziamento iscritto per
competenza e cassa nei corrispondenti capitoli con la legge di bilancio per
l’esercizio 2005.
2. Sono sospese per l’anno 2005 le attività di
cui agli artt. 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 19 della L.R. 15/2000 concernente:
Disciplina per la promozione delle attività musicali nella Regione Abruzzo, e
gli elenchi previsti dagli artt. 5, 7 e 9 da finanziare con le somme iscritte
sul Cap. di spesa 62424, UPB 10.02.009, sono integralmente sostituiti per
l’anno 2005 dall’elenco di cui all’"Allegato 2".
3. Il riparto dei contributi di cui al comma 1
dell’art. 1 della L.R. 95/1999 concernente: Contributo ad alcune associazioni
con scopi sociali e socio-assistenziali per disabili, e successive modifiche ed
integrazioni, da finanziare con le somme iscritte sul Cap. 71630, UPB
13.01.005, è integralmente sostituito per l’anno 2005 dall’elenco di cui
all’"Allegato 3".
4. Il riparto dei contributi alle Associazioni
ANFFAS della L.R. 95/1999, da finanziare con le somme iscritte sul Cap. 71645,
UPB 13.01.005, viene effettuato in base alle disposizioni contenute nel comma 5
dell’art. 97 della L.R. 15/2004.
5. I termini per l’inizio dei lavori, per gli
interventi di cui alle LL.RR. 50 e 56 del 2001 rifinanziate con le LL.RR.
7/2003, 15/2004 e successive modifiche ed integrazioni sono prorogati fino al
30 aprile 2005.
Art. 2
Rifinanziamento dell’art. 102 della L.R. 7/2003
1. L’elenco
delle manifestazioni sportive abruzzesi più prestigiose di cui all’art. 102
della L.R. 7/2003 concernente: Disposizioni per la redazione del bilancio
annuale 2003 e pluriennale 2003-2005 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria
regionale 2003), da finanziare negli stessi termini e modalità proposti per gli
esercizi 2003 e 2004 con le somme iscritte sul Cap. 91624, UPB 10.01.003, è
integralmente sostituito per l’anno 2005 dall’elenco di cui all’"Allegato
4".
Art. 3
Riapertura termini
1. I
soggetti beneficiari dei contributi di cui all'Allegato 6 (L.R. 49/1999) L.R.
15/2004 così come integrato dall'art. 7 L.R. 41/2004 possono presentare le domande
relative ai suddetti contributi, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della
presente legge, anche per le attività realizzate nell'anno 2005.
SEZIONE SECONDA
Stanziamenti continuativi e limiti d’impegno
Art. 4
Modifica degli stanziamenti
continuativi e limiti d’impegno
1. A
decorrere dall’esercizio finanziario 2005 è autorizzata la modifica agli
stanziamenti continuativi e ai limiti d'impegno, secondo quanto riportato nella
tabella degli stanziamenti continuativi e dei limiti d’impegno "Allegato 5"
ed iscritto nel relativo bilancio di previsione.
Art. 5
Contributo all’Unione Nazionale
mutilati ed invalidi sul lavoro
1. A
partire dall'esercizio finanziario 2005 è concesso all’Unione Nazionale
mutilati ed invalidi sul lavoro un contributo annuale pari ad € 140.000,00.
2. E’
autorizzata per l’anno 2005 l’iscrizione dello stanziamento di € 140.000,00
nell’ambito della UPB 13.01.005 sul Cap. 71655 ridenominato: Contributo in
favore dell’Unione Nazionale mutilati ed invalidi sul lavoro.
3. Per
gli esercizi successivi gli stanziamenti verranno iscritti con legge di
bilancio nel pertinente capitolo.
Art. 6
Modifiche allegati alla L.R.
15/2004
1. Nell'allegato
7 alla L.R. 15/2004 la dizione «Chiesa di San Rocco - Comune di Lanciano» è da
intendersi come «Chiesa di San Nicola - Comune di Lanciano.»
2. Dall'elenco
allegato 7 alla L.R. 15/2004 è cancellato l'intervento concernente il Comune di
Tossicia: Costruzione monumento "Vincenzo Pigliacelli".
3. All'allegato
6 è aggiunto il seguente intervento: Costruzione Monumento "Vincenzo
Pigliacelli" Comune di Tossicia.
4. Nell'allegato 5 (L.R. 50/2001) alla L.R.
15/2004 è apportata la seguente modifica:
"Comune di Treglio - Acquisto e sistemazione scuola materna Treglio
(CH) € 50.000,000" è così sostituito "Comune di Treglio -
Ristrutturazione edifici scolastici Treglio (CH) € 50.000,000".
Art. 7
Modifiche artt. 1 e 2 L.R.
43/1973 come integrata dalla L.R. 7/2003
1. Al
comma 1 dell'art. 1 della L.R. 43/1973, dopo le parole «le sue funzioni» sono
aggiunte le parole «e iniziative di carattere umanitario».
2. Il
comma 1 dell'art. 2 della L.R. 43/1973, come modificata dall'art. 5 della L.R.
7/2003, è così integrato: dopo le parole «ed iniziative» è aggiunta
l'espressione «anche di carattere umanitario», e le parole «volte alla
promozione internazionale dell'Abruzzo» sono sostituite con «significative per
la promozione nazionale ed internazionale dell'Abruzzo».
Art. 8
Contributo all'ENS
1. E'
autorizzata a partire dall'esercizio finanziario 2005, l'iscrizione dello
stanziamento di € 250.000,00 nell'ambito della UPB 13.01.005 sul Cap. 71625
denominato: Contributo al Consiglio regionale d'Abruzzo ed alle Sezioni
provinciali abruzzesi dell'Ente Provinciale Sordomuti (ENS) L.R. 87/1982. Il
Cap. 71625, UPB 13.01.005 è incrementato di € 95.063,00.
Per gli anni successivi si
provvede con gli stanziamenti che con legge di bilancio verranno iscritti sul
pertinente capitolo.
SEZIONE TERZA
Istituzione di nuovi capitoli
di bilancio
Art. 9
Istituzione di nuovi capitoli di
bilancio nello stato di previsione dell’entrata e della spesa
1. E’
autorizzata l’istituzione, per motivazioni esclusivamente tecniche, dei
seguenti capitoli di entrata e di spesa, con la denominazione e lo stanziamento
riportati nella legge di bilancio per l’esercizio 2005:
· UPB 02.02.014 Cap. 36219/E
· UPB 02.01.010 Cap. 11428/S
· UPB 02.01.005 Cap. 11454/S
· UPB 02.01.007 Cap. 11455/S
2. Lo
stanziamento è annualmente determinato dalle leggi di bilancio.
CAPO II
Patto di stabilità interno
Art. 10
Estensione delle regole del patto di stabilità
interno
1. La
Regione Abruzzo, in base alle disposizioni del comma 3 dell'art. 29 della Legge
27.12.2002, n. 289 (Legge finanziaria 2003), estende le regole del patto di
stabilità interno contenute nell'art. 1, commi 1, 2 e 3, del D.L. 18.9.2001, n.
347, convertito con modificazioni dalla Legge 16.11.2001, n. 405, concernente:
Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 347/2001 recante: Interventi
urgenti in materia di spesa sanitaria, nei confronti dei propri enti strumentali
ed aziende regionali.
2. Al
fine di consentire il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di
stabilità interno, gli enti strumentali e le aziende di cui al precedente comma
trasmettono alla Regione le informazioni riguardanti sia la gestione di
competenza che quella di cassa nei modi e nei termini indicati con direttiva
della Giunta regionale, da adottare entro 90 giorni dalla pubblicazione della
presente legge.
3. In caso di mancato conseguimento per
l’esercizio 2005 degli obiettivi previsti dal presente articolo, i
trasferimenti regionali correnti spettanti agli enti strumentali ed alle
aziende regionali per gli anni 2006 e 2007 sono ridotti di una percentuale pari
al 3% rispetto all’ammontare determinato dalla legge di bilancio dell’esercizio
2004.
CAPO III
Autorizzazioni di spesa, finalizzazioni di somme e abrogazioni,
modifiche o integrazioni di leggi regionali
SEZIONE PRIMA
Disposizioni in favore delle aree interne e della cooperazione sociale
Art. 11
Interventi a favore della Valle Peligna - Alto Sangro
1. E'
autorizzata, per l'anno 2005, l'iscrizione dello stanziamento di € 7.000.000,00
nell'ambito della UPB 02.02.004 sul Cap. 12331 per gli interventi a favore
dell’Area Valle Peligna - Alto Sangro.
2. La
somma pari ad € 1.000.000,00 quale quota parte dello stanziamento iscritto
nell'ambito della UPB 02.02.004 sul Cap. 12331 è finalizzata agli interventi da
realizzare esclusivamente nel Comune di Sulmona.
3. I
fondi di cui al comma 1 vengono assegnati dalla Giunta regionale, di intesa con
la competente Commissione consiliare.
4. La
Giunta regionale prima dell'assegnazione ne da comunicazione alla competente
Commissione consiliare.
5. La
Commissione esprime il parere entro e non oltre 20 giorni dalla ricezione della
proposta di Giunta.
6. Decorso
il termine di cui al comma 5 la Giunta procede autonomamente.
Art. 12
Finalizzazione di somme
1. Nell’ambito
del Cap. 102499 la somma di € 200.000,00 è finalizzata alla realizzazione di
adeguata progettualità in tema di filiera delle carni in Comune di Valle
Castellana.
2. All’uopo
il Parco Scientifico e Tecnologico d’Abruzzo, beneficiario del contributo,
dovrà, entro dieci giorni dalla entrata in vigore della legge formulare
adeguata proposta progettuale alla competente Direzione Agricoltura.
3. Nei
successivi dieci giorni, la Direzione, con determina dirigenziale dispone
l’erogazione delle risorse nei limiti di cui al comma 1.
4. Entro
novanta giorni dall'effettiva ricezione della somma erogata il beneficiario è
tenuto a fornire adeguata rendicontazione delle spese sostenute.
5. E’
altresì finalizzata la somma di € 200.000,00 di cui al Cap. 282450 per la
realizzazione di adeguata progettualità da parte del Parco Scientifico e
Tecnologico in collaborazione con l’ANCE Abruzzo in tema di innovazione
tecnologica e risparmio energetico nelle costruzioni edili (domotica).
Art. 13
Abrogazione art. 2 L.R. 41/2004
1. L'art. 2 della L.R. 41/2004 è abrogato.
Art. 14
Interventi a favore delle C.M. Medio ed Alto Vastese, Maielletta, Aventino Medio-Sangro, Val Sangro
1. E'
autorizzata, per l'anno 2005, l'iscrizione dello stanziamento di € 2.500.000,00
nell'ambito della UPB 02.02.004 sul Cap. 12332 di nuova istituzione ed
iscrizione denominato: Interventi a
favore delle Comunità Montane del Medio ed Alto Vastese, della Maielletta,
dell'Aventino Medio-Sangro, Val Sangro.
2. La
somma pari ad € 1.000.000,00 quale quota parte dello stanziamento iscritto
nell'ambito della UPB 02.02.004 sul Cap. 12332 di cui al comma 1 del presente
articolo, viene erogata alle Comunità
Montane del Medio ed Alto Vastese, le quali devono provvedere, entro sei mesi
dalla data di pubblicazione sul BURA della presente legge, a redigere un piano
di ricerca sul territorio del Medio ed Alto Vastese allo scopo di valorizzarne
e promuoverne le risorse endogene (ambientali, archeologiche, agricole,
turistiche, ecc.) attraverso successivi interventi con fondi regionali,
nazionali e comunitari.
3. La
somma pari ad € 1.500.000,00 quale quota parte dello stanziamento iscritto
nell'ambito della UPB 02.02.004 sul Cap. 12332 di cui al comma 1 del presente
articolo, è finalizzata per le Comunità
Montane del Medio ed Alto Vastese e della Maielletta, dell'Aventino
Medio-Sangro, Val Sangro.
Art. 15
Interventi a favore delle aree interne
1. E'
autorizzata, per l'anno 2005, l'iscrizione dello stanziamento di € 5.000.000,00
nell'ambito della UPB 02.02.004 sul Cap. 12354 per gli interventi a favore
delle Aree Interne.
2. I
fondi di cui al comma 1 vengono assegnati dalla Giunta regionale, di intesa con
la competente Commissione consiliare.
3. La
Giunta regionale prima dell'assegnazione ne da comunicazione alla competente
Commissione consiliare.
4. La
Commissione esprime il parere entro e non oltre 20 giorni dalla ricezione della
proposta di Giunta.
5. Decorso
il termine di cui al comma 4, la Giunta procede autonomamente.
Art. 16
Interventi per la cooperazione internazionale
1. E’ concesso un contributo per l’anno 2005 di:
· €
80.000,00 a favore della "Comunità Eritrea in Abruzzo" per il
completamento del ponte sul fiume Anseba in Eritrea;
· €
20.000,00 a favore del Gruppo Missionario "justitia e pax" di Pescara
per un progetto di cooperazione in India;
· €
30.000,00 a favore della ONG Comunità Volontari per il Mondo di Pescara per la
costruzione di pozzi in Etiopia;
· €
20.000,00 a favore dell’Associazione "Il pane e le rose" di Pescara
per un progetto di cooperazione in America Latina;
· €
10.000,00 a favore dell’Associazione Assevas per la Casa Infantile di Itajubà
Brasile.
2. La
copertura finanziaria del comma 1 è assicurata con quota parte dello
stanziamento iscritto nell’ambito della UPB 01.01.007 sul Cap. 61637
denominato: Intervento a favore della cooperazione dei paesi in via di
sviluppo.
Art. 17
Modifica alla L.R. 15/2004
1. Al
comma 4, dell’art. 219 della L.R. 15/2004 (Legge finanziaria regionale) il
termine del «31 marzo» è soppresso ed è sostituito con il «15 ottobre».
SEZIONE SECONDA
Disposizioni in materia di
programmazione e di carattere organizzativo, gestionale e contabile
Art. 18
Ricerca scientifica e tecnologica
1. La
Regione Abruzzo, riconosciuta la necessità di promuovere la ricerca
medico-scientifica ed economico-sociale, rispondendo all'esigenza di ricerca e
sviluppo tecnologico del sistema imprenditoriale abruzzese concede contributi
per € 400.000,00 per il triennio 2005/2007 finalizzati al finanziamento di
borse di studio, da assegnare a giovani laureati che siano impegnati in
dottorati di ricerca aventi come oggetto progetti in merito alle suddette
discipline, con l’obiettivo di creare profili professionali ad alta
qualificazione in grado di sviluppare innovative idee e nuove tecnologie
dirette allo sviluppo territoriale.
2. Le
borse di studio di cui al comma 1 sono aggiuntive rispetto a quelle finanziate
dallo Stato e dalle Università e si riferiscono a corsi triennali di Dottorato
di ricerca da attivare a decorrere dall’anno accademico 2005/2006, da svolgere
in collaborazione con le imprese e le loro associazioni o consorzi.
3. L’assegnazione
del contributo è individuale, non è ammesso il cumulo con altre borse di studio
e con i proventi derivanti da attività professionali o rapporti di lavoro
svolti in modo continuativo.
4. La
Regione Abruzzo, con decreto del Presidente della Giunta regionale, procede
alla costituzione ed alla nomina di una Commissione composta da:
- i Rettori delle tre Università abruzzesi;
- il rappresentante del Consiglio studentesco o
del Senato Studentesco di ognuna delle tre Università abruzzesi;
- il rappresentante della Struttura della Giunta
regionale competente per materia;
- i1 rappresentante delle Associazioni degli
Industriali abruzzesi;
- il presidente dell'Ordine dei medici d’Abruzzo
o un suo delegato;
- un rappresentante dell'UPA (Unione Province
Abruzzesi).
5. La
Commissione, presieduta dal Presidente della Giunta regionale, o suo delegato,
predispone i criteri per l’individuazione dei progetti di ricerca maggiormente
rispondenti all'esigenza di cui al comma 1 e indica i soggetti beneficiari
delle borse di studio aggiuntive, fermo restando il rispetto delle graduatorie
risultanti dai concorsi pubblici per l’accesso ai dottorati stessi.
6. Il
Presidente della Commissione ha diritto al voto doppio.
7. Ai
componenti della Commissione non compete alcuna indennità di presenza e
l’eventuale riconoscimento agli stessi del rimborso spese trova copertura nel
bilancio di ciascun Ente, Istituzione o Associazione di appartenenza.
8. Il
coordinamento dei lavori della Commissione e l’erogazione delle borse di studio
ai soggetti indicati dalla commissione di cui al comma 4 sono affidate alla
Direzione programmazione, risorse umane, finanziarie e strumentali - servizio
programmazione e sviluppo.
Art. 19
Sostegno per la ricerca
1. La
Regione Abruzzo, allo scopo di incrementare il numero degli specialisti in
radioterapia, anestesiologia ed oncologia, estremamente carenti e necessari
nella Regione, concede all’Università di Chieti - Facoltà di Medicina e
Chirurgia, un finanziamento di € 150.000,00. Il finanziamento di cui al
presente comma è finalizzato a finanziare, in aggiunta al numero di posti
assegnati dai Ministeri della Salute, dell’Università e della Ricerca
Scientifica e nel rispetto delle graduatorie concernenti le rispettive
specialità, una unità di radioterapia ed una di anestesiologia ed una di
oncologia nel triennio 2005/2007 e comunque per l’intera durata del corso.
2. La
Regione Abruzzo, allo scopo di incrementare il numero degli specialisti in
allergologia ed immunologia clinica, estremamente carenti e necessari nella
Regione, concede all’Università di Chieti - Facoltà di Medicina e Chirurgia, un
finanziamento di € 50.000,00. Il finanziamento di cui al presente comma è
finalizzato a finanziare, in aggiunta al numero di posti assegnati dai
Ministeri della Salute, dell’Università e della Ricerca Scientifica e nel
rispetto delle graduatorie concernenti le rispettive specialità, un'unità di
allergologia ed immunologia clinica nel quadriennio 2005/2008 e comunque per l’intera
durata del corso.
3. La
Regione Abruzzo, allo scopo di creare profili professionali ad alta
qualificazione in area medica, estremamente carenti e necessari nella Regione,
concede alle scuole di medicina dello sport e medicina fisica e riabilitazione
dell’Università Gabriele D'Annunzio, un finanziamento di € 100.000,00. Il
finanziamento di cui al presente comma è finalizzato a finanziare, in aggiunta
al numero di posti assegnati dai Ministeri della Salute, dell’Università e
della Ricerca scientifica e nel rispetto delle graduatorie concernenti le
rispettive specialità, due unità di medicina dello sport e medicina fisica e
riabilitazione nel quadriennio 2005/2008 e comunque per l’intera durata del
corso.
4. E’
autorizzata l’iscrizione dello stanziamento annuale di € 650.000,00 per il
triennio 2005/2007 nell’ambito della UPB 02.01.016 sul Cap. 11631 di nuova
istituzione ed iscrizione denominato: Interventi per la ricerca scientifica.
Art. 20
Borse di studio regionali
1. La
Regione Abruzzo allo scopo di creare profili professionali ad alta
qualificazione in area medica, concede alle scuole in medicina dello sport e
medicina fisica e riabilitazione dell’Università Gabriele D’Annunzio, per
l’anno accademico 2004-2005, n. 2 borse di studio dell’importo unitario di €
46.800,00, per anno di frequenza, per la durata complessiva di anni quattro.
2. Gli
oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, valutati per l’anno 2005
in € 93.600,00, trovano copertura finanziaria con lo stanziamento iscritto nell’ambito
della UPB 02.01.016 sul Cap. 11631 di nuova istituzione e iscrizione
denominato: Interventi per la ricerca scientifica.
3. Per
gli esercizi successivi gli stanziamenti verranno iscritti con legge di
bilancio nei pertinenti capitoli ai sensi della L.R. 3/2002.
Art. 21
Interventi per l’innovazione e
trasferimento tecnologico
1. La
Regione Abruzzo promuove, anche direttamente la ricerca applicata, lo sviluppo
competitivo, la diffusione dell’innovazione ed il trasferimento tecnologico
nelle materie di competenza, sia per quanto attiene al sistema produttivo che
alla pubblica amministrazione. In particolare la Regione promuove:
a) le azioni utili alla costruzione di un ambiente
favorevole all’innovazione e all’assimilazione delle nuove tecnologie da parte
delle imprese e della pubblica amministrazione;
b) l’inserimento del sistema produttivo regionale
nel mercato globale, aperto alla diffusione delle tecnologie e delle
conoscenze;
c) la creazione di un sistema integrato tra
formazione, ricerca e innovazione;
d) la collaborazione tra imprese, università,
centri di ricerca e sistema finanziario.
2. Allo
scopo di favorire il trasferimento delle conoscenze e delle innovazioni
tecnologiche all’apparato produttivo regionale, con particolare riguardo alle piccole
e medie industrie ed ai loro consorzi, l’Amministrazione regionale concede:
a) bonus, denominati voucher tecnologici, per la
realizzazione di analisi, studi e ricerche concernenti la struttura tecnologica
di processo e di prodotto delle piccole e medie imprese abruzzesi;
b) contributi in conto capitale a favore di
piccole e medie imprese industriali e loro consorzi per la realizzazione di
progetti di innovazione e trasferimento tecnologico e per l’affidamento di
commesse di ricerca e attività di sviluppo precompetitiva;
c) finanziamenti, sino a tasso zero ed all’intero
importo della spesa necessaria, per progetti di ricerca finalizzati allo
sviluppo di tecnologie fortemente innovative e di elevato interesse applicativo
per le strutture produttive regionali;
d) contributi a sostegno di programmi di
promozione e sviluppo delle nuove imprese che utilizzano i risultati della
ricerca;
e) contributi per l’acquisizione di brevetti o di
diritti di utilizzazione di nuove tecnologie produttive finalizzati al ciclo
produttivo delle piccole e medie imprese abruzzesi.
3. Le
attività di cui all’articolo precedente devono essere svolte presso università,
laboratori e istituti altamente qualificati, riconosciuti dalla Regione o
inclusi nell’albo di cui all’art. 14 del decreto del Ministero dell’università
e della ricerca scientifica e tecnologica 8 agosto 2000, pubblicato nel
supplemento ordinario n. 10 alla Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 2001.
4. Per
perseguire la finalità della presente legge, l’Amministrazione regionale è
autorizzata ad istituire un nuovo capitolo di spesa denominato: Fondo regionale
per l’Innovazione; annualmente, in sede di bilancio l’Amministrazione regionale
individua le risorse finanziarie da destinare al Fondo.
5. L’Amministrazione
regionale, in aderenza all’art. 1 della L.R. 30/1993 ed al fine di valorizzare
ed ampliare l’interazione fra i soggetti operanti nella ricerca, nello sviluppo
delle nuove tecnologie, nella diffusione dell’innovazione e nel trasferimento
tecnologico, individua quale soggetto attuatore delle misure previste nella
presente legge il Consorzio Parco Scientifico e Tecnologico d’Abruzzo.
6. Il
Consorzio Parco Scientifico e Tecnologico d’Abruzzo predispone annualmente il
programma degli interventi di cui al precedente art. 2. Il programma è
approvato con determina della Direzione regionale attività produttive della
Giunta.
7. Al
fine di garantire il necessario raccordo fra l’istituzione regionale ed il
Consorzio parco Scientifico e Tecnologico d’Abruzzo, è prevista la presenza di
almeno un consigliere regionale all’interno dell’organo amministrativo del
Consorzio medesimo.
8. In
sede di prima applicazione per l’esercizio 2005, la Regione fa fronte all’onere
derivante dall'istituzione del "Fondo regionale per l’Innovazione"
con l’iscrizione in bilancio al corrispondente capitolo di spesa dell’importo
di € 1.200.000,00 prelevandolo dal Fondo Unico per le agevolazioni alle Imprese
- D.Lgs. 112/1998.
9. La
Regione contribuisce, annualmente e per almeno tre annualità, al funzionamento
del Consorzio Parco Scientifico e Tecnologico nella misura stabilita dalla
legge di bilancio. Per l’esercizio 2005 è autorizzata l’iscrizione dello
stanziamento di € 500.000,00 sul Cap. 12303, UPB 08.02.020, denominato:
Contributo per spese di funzionamento del Parco Scientifico e Tecnologico
d’Abruzzo. Per i successivi esercizi 2006/2007 si provvederà mediante
rifinanziamento dei competenti capitoli di bilancio. L’erogazione del
contributo regionale è disposta con determina della Direzione regionale
attività produttive della Giunta su richiesta del legale rappresentante
dell’ente.
10.
Gli interventi del presente articolo sono disposti con determina dalla
Direzione regionale attività produttive della Giunta.
11.
Sono abrogati gli artt. 13 bis e 14 della L.R. 77/2001 e tutti quelli
che, nella materia di riferimento, risultassero in contrasto con la presente
legge.
12.
La Regione è rappresentata a tutti gli effetti nell'assemblea dei soci
dai consiglieri regionali componenti il Consiglio di amministrazione; sono
conseguentemente abrogate tutte le precedenti disposizioni in contrasto con la
presente legge.
Art. 22
Ricerca clinica applicata
1. La
Regione Abruzzo, al fine di promuovere iniziative tese a migliorare la qualità
della vita dei residenti nel medio e lungo periodo, concede un contributo per
la ricerca clinica applicata svolta nel territorio abruzzese, dal momento che
nell'attuale contesto regionale, nazionale ed internazionale la stessa incontra
gravi difficoltà a svilupparsi per l'ingenza dei costi e degli oneri imposti
dalle vigenti normative e per la necessità di fornire gratuitamente ai pazienti
i farmaci e/o i presidi terapeutici oggetto delle sperimentazioni.
2. La Giunta regionale intende finanziare in
particolare quei progetti di ricerca clinica applicata proposti da valide
istituzioni, segnatamente Fondazioni no-profit, Associazioni senza fini di
lucro, Enti pubblici e privati diversi dall'Università e dagli Enti di ricerca
di Stato, che, valorizzando al meglio il patrimonio peculiare della Regione,
identifichino cure o strategie preventive o riabilitative basate sui presidi
della farmacopea ufficiale e/o su altri attinti dalle scienze mediche non
convenzionali, al massimo grado della loro attuale consapevolezza e capacità operativa.
3. La Regione Abruzzo, con decreto del
Presidente della Giunta regionale, procede alla costituzione ed alla nomina di
una Commissione composta da:
a) i Presidi delle Facoltà di Medicina delle
Università di Chieti e di L’Aquila o loro delegati;
b) un rappresentante della struttura della Giunta
regionale competente per materia;
c) due rappresentanti delle Fondazioni o
Associazioni presenti nel territorio abruzzese;
d) un rappresentante dell'UPA (Unione Province
Abruzzesi).
4. La
Commissione, presieduta dal Presidente della Giunta regionale, o suo delegato,
predispone i criteri per l’individuazione dei progetti di ricerca maggiormente
rispondenti alla esigenza di cui ai commi 1 e 2 e indica i soggetti beneficiari
dei finanziamenti di cui al comma 2.
5. Il
Presidente della Commissione ha diritto al voto doppio.
6. Ai
componenti della Commissione non compete alcuna indennità di presenza e
l’eventuale riconoscimento agli stessi del rimborso spese trova copertura nel
bilancio di ciascun Ente, Istituzione o Associazione di appartenenza.
7. Il
coordinamento dei lavori della Commissione e l’erogazione dei finanziamenti ai
soggetti indicati dalla Commissione di cui al comma 3 sono affidate alla
Direzione programmazione, risorse umane, finanziarie e strumentali - servizio
programmazione e sviluppo.
8. E’
autorizzata l’iscrizione dello stanziamento annuale di € 200.000,00 per l’anno
2004 nell’ambito della UPB 02.01.016 sul Cap. 11632, di nuova istituzione ed
iscrizione, denominato: Interventi a favore della ricerca clinica applicata.
9. Per gli esercizi successivi gli stanziamenti
verranno determinati ed iscritti con legge di bilancio nei pertinenti capitoli.
Art. 23
Contributo all’Assoleader
1. La
Regione Abruzzo, al fine di stimolare azioni coordinate tra i sette Gruppi di
Azione Locale, concede un contributo all’Assoleader.
2. E' autorizzata l'iscrizione, per l'anno
2005, dello stanziamento di € 30.000,00 nell'ambito della UPB 02.01.016 sul
Cap. 11634 di nuova istituzione ed iscrizione denominato: Contributo
all’Assoleader per coordinamento, cooperazione regionale, nazionale e transnazionale.
Art. 24
Abrogazione della L.R. 46/1982
1. La L.R. 23.7.1982, n. 46 concernente: Integrazioni all'art. 7 della L.R. 31.8.1978, n. 57, recante: Trattamento assistenziale e previdenziale dei dipendenti, è abrogata.
Art. 25
Modifica alle LL.RR. 96/1996 e 66/2001: Norme per l’assegnazione e la
gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la
determinazione dei relativi canoni di locazione
1. Al
primo comma dell’art. 36 della L.R. 96/1996 la frase «alla data dell'1.7.1998»
è così sostituita «alla data del 31.12.2004.»
2. Vanno
soppresse al punto a) dell’art. 36 della L.R. 96/1996 le parole «per almeno un
mese anteriore alla data del 31.12.2004 ed al possesso della residenza
anagrafica documentabile degli organi competenti alla data del 31.12.2004.»
3. Il
comma 4, primo capoverso, dell’art. 36 della L.R. 96/1996 è così sostituito
«dalla data del parere favorevole emesso dalla Commissione assegnazione
alloggi, l’Ente gestore, su segnalazione del Comune, applicherà il canone sociale
in base all’art. 25 della L.R. 96/1996 con effetto dalla data dell’effettiva
occupazione e comunque alla data non anteriore al 31.12.2004».
Art. 26
Modifiche e integrazione alla
L.R. 77/1999
1. All’art.
20, comma 6 della L.R. 77/1999 concernente: Norme in materia di organizzazione
e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo, così come modificata dalla L.R.
7/2002 è aggiunto il seguente comma 6ter:
«6ter. In caso di cessazione
dell’incarico di Dirigente di Servizio o di Staff viene conferita contestualmente
e senza soluzione di continuità la titolarità di un altro incarico nella stessa
posizione o di altra posizione e comunque nella stessa sede di servizio.
In caso di revoca di incarico
dirigenziale per motivate esigenze organizzative, ai dirigenti viene conferito
contestualmente e senza soluzione di continuità un altro incarico dirigenziale
nella stessa Direzione o comunque nella stessa sede di servizio.
Nelle more di dette attribuzioni
i dirigenti continuano a percepire l’indennità di posizione in godimento.»
Art. 27
Modifica art. 20 L.R. 77/1999
1. All'art.
20, comma 6 L.R. 77/1999 e successive modifiche ed integrazioni è aggiunto il
seguente comma 6quater:
«6quater. I dipendenti regionali
di categoria C, nominati dalla Giunta regionale come consulenti tecnici di
parte per conto della Regione, in sede di contenzioso e che svolgono tale
funzione da oltre 10 anni, possono essere inquadrati alla categoria D allorché
vi siano posti disponibili e riservati al personale interno per la stessa
categoria.»
Art. 28
Personale regionale -
inquadramento
1. Il
personale a tempo indeterminato della Giunta e del Consiglio appartenente alle
categorie A, B e C con anzianità nelle rispettive categorie dei ruoli regionali
superiore ai cinque anni ed in possesso dei requisiti per l'accesso alla
categoria di appartenenza, previa riqualificazione, viene inquadrato nella
categoria superiore.
Art. 29
Modifica all'art. 8 L.R. 18/2001
1. Le
parole «dello scioglimento» di cui al comma 8, art. 8 L.R. 18/2001 sono
sostitute dalle parole «delle elezioni.»
Art. 30
Modifica all'art. 7 L.R. 32/2004
1. Le
parole del punto 2 dell'art. 7 della L.R. 32/2004 «alla scadenza della VII
legislatura» sono sostituire dalle seguenti «alla data delle elezioni per il
rinnovo del Consiglio regionale.»
Art. 31
Modifiche ed integrazioni alla
L.R. 66/1999
1. All’art.
4 della L.R. 66/1999 è aggiunto il seguente comma:
«Il servizio prestato dal 1°
gennaio 1993 presso le Organizzazioni Professionali Agricole dal personale già
iscritto al registro dei Divulgatori Agricoli di cui all’art. 8 della L.R.
76/1994 è considerato utile per l’anzianità nella qualifica dell’ARSSA, come
prevista nella tabella di corrispondenza.»
2. La
tabella di corrispondenza allegata alla L.R. 66/1999 è così modificata ed
integrata in applicazione del vigente CCNL del Comparto Regione Enti Locali:
Liv. di appartenenza
OO.PP.AA. |
Titolo di studio |
Pianta Organica ARSSA |
CAT. |
2° livello funzionale |
|
4° qualifica funzionale |
B1 |
4° livello funzionale |
|
6° qualifica funzionale |
C |
5° livello funzionale |
Diploma |
6° qualifica funzionale |
C |
6° livello funzionale |
Diploma |
7° qualifica funzionale |
D1 |
5 e 6° livello funzionale |
Laurea |
8° qualifica funzionale |
D3 |
3. Ferma
restando la decorrenza giuridica dell’inquadramento come derivante
dall'applicazione della L.R. 66/1999, l’ARSSA, provvede a ricollocare il
personale interessato nella posizione spettante; gli effetti economici
decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Le
disposizioni recate dai commi precedenti trovano copertura finanziaria, per
l'anno 2005, nell'ambito dello stanziamento iscritto al pertinente Cap. 102582
del bilancio regionale per il medesimo esercizio.
Per gli anni successivi si
provvede con bilancio ai sensi dell'art. 10 della L.R. 81/1977 e dell'art. 20
della L.R. 29/1996 e successive modifiche e integrazioni.
Art. 32
Abrogazione dell'art. 194 della L.R. 15/2004
1. L'art.
194 della L.R. 15/2004 concernente: Disposizioni per la redazione del bilancio
annuale 2004 e pluriennale 2004-2006 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria
regionale 2004), è abrogato.
Art. 33
Collegio di conciliazione nelle controversie individuali di lavoro
1. Per
le controversie individuali di lavoro il collegio di conciliazione di cui
all'art. 66 del D.Lgs. 165/2001 recante: Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, istituito presso la
Direzione provinciale del lavoro, si compone, in rappresentanza della Regione,
del Direttore regionale o Responsabile della Struttura Speciale di Supporto cui
risulta assegnato il dipendente che promuove la controversia.
2. I
rappresentanti di cui al comma 1 possono all'uopo delegare un dipendente
regionale di categoria non inferiore alla categoria "D", assegnato
alla stessa struttura, titolare di posizione organizzativa.
3. Dinanzi
allo stesso collegio compare, altresì, come soggetto munito del potere di
conciliare, il Dirigente del Servizio Amministrazione del Personale o un suo
delegato, di categoria non inferiore alla categoria "D", titolare di
posizione organizzativa.
4. Nel
caso in cui emergano gravi motivi di opportunità, il Direttore regionale o
Responsabile della Struttura Speciale di Supporto, acquisito il preventivo
assenso, delega, quale componente del collegio, un Dirigente di altra struttura
amministrativa regionale.
Art. 34
Modifiche ed integrazioni alla
L.R. 77/1999
1. All’art.
20, comma 6, della L.R. 77/1999 concernente: Norme in materia di Organizzazione
e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo, così modificata dalla L.R. 7/2002
sono abrogati i capoversi 3, 4 e 5 ed è aggiunto il seguente comma 6bis:
«6bis. Al termine dell’incarico
di cui al comma 6, secondo capoverso, il Dirigente responsabile di struttura
speciale di supporto equiparata a Direttore del ruolo regionale, riassumono
automaticamente e senza soluzione di continuità la titolarità del Servizio
precedentemente ricoperto in qualità di Dirigente, qualora lo stesso risulti
ancora privo di responsabile assunto a tempo indeterminato o sia stato
ricoperto dopo l’entrata in vigore della legge regionale finanziaria 2005.
Nel caso in cui la struttura
precedentemente ricoperta non fosse disponibile, al Direttore regionale ed al
Dirigente responsabile di struttura speciale di supporto equiparata a
Direttore, cessati dall’incarico, viene attribuita la titolarità di altro
Servizio della stessa Direzione, e comunque nella stessa Sede di servizio.
Nelle more di detta attribuzione,
essi percepiscono l’indennità prevista per i Dirigenti in Servizio.»
Art. 35
Modifiche all'art. 16 della L.R. 7/2002
1. Il
comma 13 dell’art. 16 della L.R. 7/2002 è sostituito dal seguente:
«13. Il 60% dei posti vacanti
della qualifica di dirigente, individuati ai sensi dell’art. 19 della L.R.
77/1999 per il periodo 2001-2003 nell’ambito delle dotazioni organiche di cui
alla tabella B della citata legge regionale, è coperto mediante concorso
interno per titoli ed esami riservato al personale di ruolo in possesso alla
data di entrata in vigore della presente legge del diploma di laurea e cinque
anni di anzianità nella categoria D o di diploma di laurea e tre anni nella
categoria D, con diploma, almeno biennale, di specializzazione post laurea. Con
specifico provvedimento della Giunta regionale, di concerto con le OO.SS. sono
stabiliti i profili professionali messi a concorso.»
2. Le
procedure concorsuali già bandite alla data di entrata in vigore della presente
legge, in contrasto con le disposizioni del comma 1 sono sospese e modificate
sulla base delle disposizioni medesime.
3. L’anzianità
di servizio effettivamente svolto richiesta come requisito per l’accesso alle
selezioni interne ed esterne per l’accesso agli impieghi regionali è
acquisibile presso qualunque pubblica amministrazione.
Art. 36
Contenimento della spesa pubblica
1. Allo
scopo del contenimento della spesa pubblica e del rispetto del patto di
stabilità, la Regione Abruzzo e gli Enti strumentali ad essa collegati, in
attuazione del principio costituzionale del buon andamento della pubblica
amministrazione (art. 97 della Costituzione) si avvalgono, nell’ambito della
programmazione annuale del fabbisogno del personale, di cui all’art. 39 della
Legge 449/1997, della facoltà dello scorrimento delle graduatorie concorsuali
relative alle selezioni interne per la copertura dei posti a tempo pieno e
indeterminato al fine di ovviare alla sopravvenuta mancanza di organico.
Art. 37
Disposizioni riguardanti compensi incentivanti
1. All’art.
16 della L.R. 11/1980 concernente: Norme sull'ordinamento amministrativo della
Regione Abruzzo, è aggiunto il comma 3:
«3. Le funzioni di collaudatore, da espletare da parte di personale dipendente in servizio presso i settori competenti per materia o appartenente ad altri settori, compiute anche in commissione con liberi professionisti, sono compensate con l’incentivo previsto dall’art. 18 della Legge 11.2.1994, n. 109.»
2. Il
compenso che l’Amministrazione regionale, le Aziende e le Agenzie regionali, ai
sensi dell’art. 18 della Legge 109/1994 e successive modifiche ed integrazioni,
ripartiscono, a titolo di incentivo, fissato in misura pari al 2% dell’importo
a base di gara di un’opera o di un lavoro, si intendono al lordo di tutti gli
oneri accessori connessi alle erogazioni, ivi compresa la quota di oneri
accessori a carico delle Amministrazioni stesse.
3. Le
previsioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche agli incarichi in corso di
espletamento.
Art. 38
Art. 10 della L.R. 18/2001
1. Il
comma 2 dell'art. 10 della L.R. 18/2001: Consiglio regionale dell'Abruzzo,
autonomia e organizzazione" è interpretato nel senso che l'ammontare annuo
dell'indennità sostitutiva non può essere inferiore a quello previsto per le
stesse funzioni per il personale della Giunta regionale.
Art. 39
Accesso ai ruoli organici del
Consiglio regionale d'Abruzzo
1. Al personale collocato nelle strutture
regionali ex art. 17 della LL.RR. 25/2000 e 18/2001 ed attualmente in servizio
presso le commissioni consiliari permanenti, è riservato l'accesso ai ruoli
organici del Consiglio regionale tramite procedura concorsuale corso-concorso.
2. Il personale di cui al comma 1 resta in
servizio presso le succitate commissioni consiliari permanenti in deroga
all'art. 5 della L.R. 18/2001 fino all'espletamento della procedura
concorsuale.
Art. 40
L.R. 39/2004 - Estensione effetti
1. Gli effetti di cui alla L.R. 39/2004 sono
estesi anche alla L.R. 17/2001.
Art. 41
Personale regionale
1. Il personale in servizio presso l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, i Gruppi consiliari, le Segreterie dei componenti la Giunta assunti a tempo determinato, anche a tempo parziale, e/o con contratto di collaborazione professionale secondo la categoria posseduta in servizio al 31.12.2004 da almeno 6 mesi, viene inquadrato nel ruolo organico del Consiglio regionale e della Giunta nella medesima categoria di appartenenza previo superamento di apposito corso-concorso da indire entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Al medesimo corso-concorso ed alle stesse condizioni relative alle funzioni che svolge alla data di entrata in vigore della presente legge partecipa anche il personale regionale di ruolo in servizio nelle suddette strutture.
3. Si istituisce il profilo professionale di vice direttore del BURA – categoria D1 cui può accedere il personale iscritto all’Albo nazionale giornalisti – elenco pubblicisti.
4. In fase di prima applicazione il personale che abbia già svolto le funzioni di vice direttore appartenente alla categoria C e in possesso dell’iscrizione al suddetto Albo nazionale accede al profilo professionale di vice direttore del BURA mediante corso-concorso da indire entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 42
Funzionamento dei Centri regionali per la formazione professionale
1. Nell’ambito delle iniziative connesse al conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti Locali ai sensi della L.R. 72/1998, la Regione, contestualmente al trasferimento del personale regionale ai sensi dell’art. 72 della L.R. 72/1998, provvede alla stabilizzazione delle funzioni di cui all’Allegato "A" della presente legge.
2. Il rapporto di lavoro a tempo determinato, ricorrente e legato a progetti consolidati di formazione, del personale assunto per l’espletamento di funzioni presso i Centri regionale per la formazione professionale, che alla data del 30.6.2004 abbia prestato, comunque servizio almeno in due annualità formative, è trasformato a tempo indeterminato con decorrenza dall'1.10.2004, nei limiti dei posti previsti dall’Allegato "A" della presente legge nel rispetto dell’art. 35 del D.Lgs. 165/2001.
3. La Giunta regionale, per il tramite della Direzione politiche attive del lavoro, della formazione e istruzione, è autorizzata con proprio atto, sentita la Conferenza permanente Regioni-Enti Locali, a definire e ad avviare le procedure necessarie per l’attuazione del presente articolo.
Art. 43
Modifiche alla L.R. 118/1998
1. All’art.
1 della L.R. 118/1998 è aggiunto il seguente comma 2 bis:
"2 bis. Ai dipendenti
regionali inquadrati in ruolo a seguito di superamento di corso-concorso
pubblico o concorso pubblico è riconosciuta, ai fini perequativi, la stessa
retribuzione individuale di anzianità percepita dai dipendenti vincitori delle
procedure concorsuali suddette ai quali è stato applicato il comma 1 quantificata
tenendo conto dell’ammontare maggiore percepito a parità di anzianità di
servizio al momento dell’inquadramento nella qualifica regionale
ricoperta".
2. L’onere
derivante dalla disposizione di cui al comma 1, comprese le competenze
pregresse a far data dall’inquadramento nella qualifica rivestita, grava sugli
appositi stanziamenti del bilancio regionale dell’anno 2005 e degli anni
successivi, afferenti il trattamento economico, previdenziale ed assistenziale
del personale regionale sia della Giunta regionale che del Consiglio regionale.
Art. 44
Trasformazione del rapporto di lavoro del personale assunto a tempo determinato ai sensi del D.L. 180/1998 e successive modifiche ed integrazioni
1. In applicazione del disposto dell'art. 5bis,
comma 3 del D.L. 343/2001, convertito con modificazioni nella Legge 401/2001,
il rapporto di lavoro del personale in servizio alla data di entrata in vigore
della presente legge, assunto tramite procedure selettive a tempo determinato
ai sensi del D.L. 180/1998 e successive modificazioni ed integrazioni, i cui
oneri sono stati fronteggiati con i fondi specificatamente destinati dal
medesimo decreto, è trasformato, dalla data di efficacia della presente legge,
a tempo indeterminato, a valere sui posti complessivamente vacanti delle
corrispondenti categorie dell'attuale dotazione organica della Direzione
territorio, urbanistica, beni ambientali, parchi, politiche e gestione dei
bacini idrografici alla data in vigore della presente legge.
2. Il programma triennale di fabbisogno di
personale è conseguentemente modificato.
Art. 45
Modifiche ed integrazioni alla L.R. 9/2000
1. All'art.
1 della L.R. 9/2000 concernente: Istituzione dell'Avvocatura regionale, è
inserito il seguente comma:
«4bis. Presso le Direzioni
regionali, nei limiti dell'organico previsto e fermo restando la dipendenza
funzionale dall'Avvocatura regionale, possono essere assegnati dipendenti con
il profilo professionale di funzionari "esperti avvocati" al fine di
coadiuvare alle fasi propedeutiche alla tutela in sede giurisdizionale degli
interessi della Regione.»
2. Il
comma 2 dell'art. 2 della L.R. 9/2000 è soppresso.
Art. 46
Modifiche ed integrazioni alla L.R. 81/1998
1. La
lett. a) del comma 1 dell’art. 6 della L.R. 81/1998 concernente: Norme per il
riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo, è così modificata:
«a) dodici dirigenti
regionali aventi particolare qualificazione in materia, appartenenti alle
direzioni:
a.1. OO.PP., Infrastrutture e Servizi Edilizia
Residenziale, Aree Urbane e Ciclo Idrico Integrato, Reti Tecnologiche e
Protezione Civile;
a.2. Turismo, Ambiente, Energia;
a.3. Direzione agricoltura, foreste e sviluppo
rurale, caccia e pesca;
a.4. Territorio, Urbanistica, Beni Ambientali,
Parchi, Politiche e Gestione dei Bacini Idrografici, dei Servizi Urbanistica,
Beni Ambientali, Aree Protette e Valutazione Ambientali, Difesa Suolo, Opere
Idrauliche e Gestione Fiumi, Acque e Demanio Idrico, Genio Civile regionale di
L’Aquila, Genio Civile regionale di Pescara, Opere Marittime e Qualità delle
Acque Marine e nonché dal Dirigente della posizione di staff di studio in
materia di dighe e unificazione procedimentale delle acque.»
2. La
lett. c), terzo capoverso, del comma 1 dell’art. 6 della L.R. 81/1998, è così
modificata:
«c) quattro rappresentanti delle
amministrazioni statali uno per ciascuno dei Ministeri: per l’Ambiente e la
Tutela del Suolo, delle Infrastrutture e Trasporti, per le Politiche Agricole e
Forestali, dell’Economia e Finanze.»
3. Al
comma 5, primo capoverso, dell’art. 6 della L.R. 81/1998 dopo le parole
"Ai componenti il Comitato Tecnico" sono aggiunte le parole "di
cui alle lett. b) e c) del comma 1 del presente articolo".
4. All’art. 25 della L.R. 81/1998 concernente:
Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo, sono
aggiunti i seguenti commi:
«7. Per l’esercizio 2005 all’onere finanziario derivante
dall’applicazione della presente legge si provvede con lo stanziamento pari ad
€ 80.000,00 iscritto nell’ambito della UPB 05.02.013 sul Cap. 152399 di spesa
denominato: Fondo per l’attività dell’Autorità di Bacino regionale e per la
realizzazione del programma triennale di intervento, art. 16 Legge 183/1989 e
art. 17 L.R. 81/1998 e L.R. 43/2001, e con lo stanziamento pari ad € 120.000,00
iscritto nell’ambito della UPB 05.01.019 sul Cap. 151532 di nuova istituzione
ed iscrizione denominato: Fondo per il funzionamento dell’Autorità di Bacino
regionale.
8. Per gli esercizi successivi gli stanziamenti sono determinati ed
iscritti sui pertinenti capitoli dei rispettivi bilanci con la legge di
bilancio ai sensi della L.R. 3/2002.»
Art. 47
Modifiche ed integrazioni alla L.R. 18/2001
1. Al
Titolo II, Capo I della L.R. 18/2001, è inserito il seguente art. 7bis:
«Art. 7bis - Segreteria del
Difensore Civico
1. Il Difensore Civico regionale dispone, oltre che della struttura amministrativa di supporto, anche di una Segreteria particolare, non costituita in unità organizzativa, posta alle sue dirette dipendenze.»
2. All’art. 9 della L.R. 18/2001 è inserito il seguente comma 1bis:
«1bis. Su richiesta nominativa
del Difensore Civico regionale, il Direttore per le Risorse umane può assumere,
con contratto di lavoro a tempo determinato, pieno o parziale 1 unità di
categoria "C" da destinare alla segreteria particolare di cui
all’art. 7bis.
Il soggetto proposto deve essere
in possesso dei requisiti prescritti per l’accesso all’impiego del Consiglio
regionale.»
3. Al comma 2 dell’art. 9 della L.R. 18/2001, le parole «Al personale assunto ai sensi del comma 1» sono sostituite dalle parole «Al personale assunto ai sensi dei commi 1 e 1bis.»
Art. 48
Norme in materia di accesso al mercato dei capitali
1. La
Giunta regionale è autorizzata ad individuare di volta in volta i criteri e le
modalità per l'utilizzo di strumenti finanziari derivati o operativi previsti
dalla prassi di mercato al fine di ristrutturazione o copertura del debito
regionale anche attraverso operazioni di trasformazione di scadenze, di scambio
o vendita di opzioni. La Giunta regionale informa su tali operazioni la 1a
Commissione consiliare.
2. L'utilizzo
di strumenti finanziari derivati è autorizzato unicamente tramite controparti
dotate di rating per lo meno pari a quelli detenuti dalla Regione Abruzzo.
SEZIONE TERZA
Disposizioni in materia di
opere pubbliche, infrastrutture e servizi, edilizia residenziale, aree urbane,
ciclo idrico integrato e reti tecnologiche, protezione civile
Art. 49
Contributi ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti
1. La
Regione Abruzzo concede contributi semestrali, costanti e decennali ai Comuni
con popolazione fino a 5.000 abitanti, risultante dall’ultimo censimento, ai
fini dell'assunzione di mutui per il finanziamento di opere inerenti la
viabilità, l’illuminazione, la sistemazione di acquedotti e reti idriche e
fognarie, la costruzione, la ristrutturazione e l’adeguamento di edifici
pubblici e scolastici e comunque la realizzazione, l’ampliamento, la
sistemazione e il miglioramento di ogni altra opera pubblica di loro interesse.
2. I
comuni che già hanno ottenuto il finanziamento di cui al comma 1 ai sensi e per
gli effetti dell’art. 221 della L.R. 15/2004 non possono presentare nuovamente
la domande di concessione del contributo di cui al successivo comma 8.
3. Sono
ammesse al contributo le spese inerenti al costo delle opere da realizzare,
nonché le spese ad esse connesse relative ad espropri, oneri fiscali, eventuali
rilievi geognostici, oneri di progettazione, direzione e collaudo dei lavori.
4. Per
il finanziamento delle opere ammesse a contributo ai sensi dei commi 1 e 3, gli
enti interessati possono contrarre mutui, da estinguere in semestralità
costanti posticipate, con la Cassa Depositi e Prestiti o altri Istituti di
Credito alle migliori condizioni di mercato, per un importo massimo pari ad €
100.000,00 e per la durata di dieci anni.
5. Il
singolo ente ha la possibilità di poter accedere a tale finanziamento
esclusivamente per un solo mutuo da accendere entro e non oltre il termine di
180 giorni dalla pubblicazione della presente legge.
6. Il
contributo regionale consiste nell’abbattimento degli interessi passivi per
tutta la durata del periodo di ammortamento, per una quota pari al tasso che
l’Istituto mutuante applica per i finanziamenti di durata pari a 10 anni, fino
al tasso massimo praticato dalla Cassa Depositi e Prestiti, e nel rimborso del
10% della quota capitale. Per i Comuni con popolazione fino a 500 abitanti il
rimborso della quota capitale è elevato al 25%, tale beneficio si estende anche
ai Comuni fino a 500 abitanti di cui al comma 2 del presente articolo.
7. I
contributi sono corrisposti in semestralità costanti, comprensive di capitale
ed interessi, direttamente ed irrevocabilmente agli istituti mutuanti a
decorrere dalla data di inizio dell'ammortamento dei mutui e alle scadenze
previste nei relativi contratti.
8. Le
domande di concessione del contributo devono essere indirizzate alla Direzione
regionale opere pubbliche, infrastrutture e servizi, edilizia residenziale, che
ne cura la relativa istruttoria e procede alla predisposizione di un piano di
riparto, da adottare con delibera di Giunta regionale, al fine di concedere i
suddetti contributi in base alle domande pervenute fino a concorrenza
dell'importo stanziato in bilancio.
9. Le
domande devono essere corredate dai seguenti documenti:
a) copia della deliberazione di approvazione del
progetto inerente le opere da realizzare;
b) copia delle deliberazioni di autorizzazione all’assunzione dei mutui;
c) copia dell'assenso, ove sia acquisito,
dell’Istituto erogatore del finanziamento.
10.
I comuni beneficiari sono tenuti a trasmettere alla suddetta Direzione
regionale il certificato di inizio lavori entro sei mesi dalla concessione dei
mutui; tale termine è prorogabile, a richiesta degli enti, soltanto per
comprovati motivi di forza maggiore.
11. La Direzione regionale di cui al comma 8
procede ad attivare la procedura per il recupero dei contributi regionali
erogati in conto rata di ammortamento del mutuo per i Comuni che non abbiano
dato inizio alla realizzazione delle opere o che non abbiano presentato il
relativo certificato.
12. Gli oneri derivanti dall’attuazione del
presente articolo, valutati per l’anno 2005 in € 400.000,00 trovano copertura
finanziaria con lo stanziamento iscritto nell'ambito della UPB 04.02.001, Cap.
152299 denominato: Contributi in conto mutui stipulati dai piccoli Comuni per
realizzazione di opere pubbliche.
13. Per gli anni successivi e fino alla completa
estinzione dei mutui saranno iscritti in bilancio sui pertinenti capitoli dei
rispettivi bilanci gli stanziamenti pari in complesso alle rate di ammortamento
dei mutui ammessi a finanziamento scadenti in ciascuno degli anni di
riferimento.
Art. 50
Modifiche ed integrazioni alla
L.R. 116/2000
1. Il
comma 6 dell’art. 1 della L.R. 116/2000 è sostituito dal seguente:
«6. La Giunta regionale su proposta della Direzione regionale opere
pubbliche, infrastrutture e servizi, edilizia residenziale, aree urbane, ciclo
idrico integrato e reti tecnologiche, protezione civile, entro sei mesi
dall’entrata in vigore della presente legge, stabilisce i criteri per
l’individuazione degli impianti sportivi, la percentuale di coofinaziamento da
parte dell’ente richiedente, la spesa massima riconosciuta ammissibile a
finanziamento, i termini temporali, prescrizioni e vincoli nonché le procedure
da seguire.»
Art. 51
Disposizioni
regionali in materia di condono edilizio relative ai cambi di destinazione
d’uso
1. In riferimento al D.L. 269/2003 convertito in legge con modifiche
dall’art. 1 della Legge 326/2003, al fine di una maggiore completezza del
quadro normativo relativo alle tipologie di abuso, è consentito il rilascio del
titolo abilitativo edilizio in sanatoria delle opere ricomprese nella tipologia
di abuso n. 4 di cui alla tabella allegata alla Legge 47/1985: Norme in materia
di controllo dell’attività urbanistico edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria
delle opere edilizie.
2. Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano esclusivamente
alle opere che risultino ultimate entro la data del 31 marzo 2003.
3. Le modalità di sanatoria di tali abusi sono le medesime di quelle
previste dalla legislazione nazionale per le altre tipologie di illecito.
4. La domanda relativa alla definizione dell’illecito edilizio con
attestazione del pagamento dell’oblazione e dell’anticipazione degli oneri
concessori è presentata al Comune competente, a pena di decadenza, entro tre
mesi dalla data di pubblicazione sul BURA della presente legge.
5. La misura dell’oblazione va riferita rispettivamente alla tipologia di
abuso n. 3 di cui alla tabella C del D.L. 269/2003.
6. La misura dell’anticipazione degli oneri di concessione va riferita
alla tipologia di abuso n. 3 di cui alla tabella D del D.L. 269/2003.
Art. 52
Modifiche ed
integrazioni alla L.R. 84/2001
1. All’art. 4 della L.R. 84/2001, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente
comma 8:
«8. I Comuni con popolazione inferiore ai 500 abitanti residenti di cui
alla tabella "C" dell’ordinanza 3.10.2002, n. DC6/268 della Direzione
opere pubbliche, infrastrutture e servizi, edilizia residenziale, aree urbane,
ciclo idrico integrato e reti tecnologiche, protezione civile, in deroga ai
preordinati criteri di ammissibilità, sono dichiarati finanziabili e collocati
in coda alla tabella "A" della stessa ordinanza.»
Art. 53
Modifiche e integrazioni alla L.R. 84/2001
1. Al
comma 3 dell'art. 6 della L.R. 84/2001 è inserito il seguente periodo:
«Il contributo regionale corrisposto all'Ente concedente per la
realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge, può anche essere
utilizzato come parte o per intero, per rata di ammortamento a copertura di
eventuale mutuo contratto dall'Ente stesso, necessario a garantire, in concorso
con il concessionario, la totale copertura finanziaria dell'opera.»
Art. 54
Contributi ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti
1. La Regione Abruzzo concede un contributo
straordinario di € 30.000,00 per la realizzazione di interventi
infrastrutturali e di € 10.000,00 per manifestazioni culturali al Comune di
Pereto (AQ).
2. La Regione Abruzzo concede un contributo
straordinario di € 50.000,00 per la realizzazione di interventi
infrastrutturali e di € 20.000,00 per manifestazioni culturali al Comune di
Cerchio (AQ).
Art. 55
Interventi straordinari di protezione civile
1. La
Regione Abruzzo, in collaborazione con le Autonomie Locali e in attuazione
dell’art. 10 della Legge 246/2000: Potenziamento del Corpo Nazionale dei Vigili
del Fuoco, e dell’art. 26 comma 2 del D.P.R. 6.2.2004, n. 76, al fine di
garantire nel proprio territorio il miglioramento, il decentramento operativo e
l’ottimizzazione delle strutture operative di soccorso istituzionale e di
protezione civile del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, concede un
contributo straordinario al Comune di Popoli di € 50.000,00 per la
realizzazione della sede operativa, nonché per l’acquisto di beni strumentali,
del distaccamento volontario del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.
2. La
Direzione opere pubbliche, infrastrutture e servizi, edilizia residenziale,
aree urbane, ciclo integrato e reti tecnologiche, protezione civile comunica la
concessione del contributo di cui al comma 1 all’Ente interessato, che deve iniziare
i lavori entro e non oltre 90 giorni dalla data della stessa comunicazione ed
ultimarli entro e non oltre un anno, a pena di decadenza, salvo proroghe per
giustificati motivi.
3. L’erogazione
del contributo regionale previsto dal comma 1 è disposto con ordinanza
dirigenziale del competente servizio della Direzione opere pubbliche secondo le
seguenti modalità:
a) 40% a presentazione da parte del legale rappresentante dell’Ente del certificato di inizio lavori;
b) 50% a presentazione del provvedimento di
approvazione della rendicontazione delle spese pari ad almeno il 40% del
finanziamento concesso, sulla base di stati d’avanzamento e certificato di
pagamento emessi, nonché degli altri oneri sostenuti;
c) 10% ad ultimazione lavori, dietro presentazione
del provvedimento dell’organo competente dell’Ente interessato di approvazione
del certificato di collaudo o di regolare esecuzione.
4. La
Regione Abruzzo, inoltre, interviene a favore del Comune di Gamberale (CH) al
fine di alleviare i disagi della popolazione locale causati dalle frequenti ed
abbondanti nevicate durante il periodo invernale, mediante la concessione di un
contributo straordinario di € 15.000,00 per l'acquisto di un mezzo idoneo per
l'esecuzione delle operazioni di sgombero della neve nell'intero territorio
comunale.
5. E’
autorizzata la spesa straordinaria di € 700.000,00 al fine di far fronte
all’indennizzo in favore delle famiglie e delle imprese danneggiate dal
fenomeno franoso in atto al comune di San Martino sulla Marruccina (CH).
6. Agli
oneri derivanti dagli interventi di cui ai commi 1, 4 e 5, valutati per
l'esercizio 2005 in € 765.000,00 si provvede mediante lo stanziamento iscritto
nell'ambito della UPB 05.02.010, Cap. di spesa 152394 denominato: Interventi
straordinari di protezione civile.
Art. 56
Modifiche alla delibera
consiliare 135/12 del 18.5.2004
1. Lo
stanziamento previsto al punto B6 dell’allegato C (Quadro Programmatico di
Sintesi) alla deliberazione n. 135/12 del 18.5.2004, è ridotto di €
1.800.000,00.
2. Dopo
il punto B6 è aggiunto il seguente punto B6.a "Contributi alle cooperative
edilizie sottoposte a procedura fallimentare" finanziato con €
1.800.000,00.
Art. 57
Contributi per il recupero e la valorizzazione dei mulini idraulici
1. La
Regione Abruzzo finanzia per l’anno 2005 interventi per il recupero e la
valorizzazione di mulini idraulici, ai quali è attribuita la natura di beni
culturali primari.
2. Gli
interventi di cui al comma 1 sono finalizzati:
a) alle opere di ripristino del decoro urbanistico
e paesaggistico dei mulini idraulici;
b) alla realizzazione di strutture e di impianti per lo svolgimento delle attività tipiche dei mulini idraulici.
3. I
Comuni, Associazioni, Cooperative ed altri soggetti pubblici e privati
presentano richiesta di ammissione al contributo per il recupero dei mulini
idraulici alla Giunta regionale - Direzione urbanistica e BB.AA., entro 90
giorni dalla pubblicazione sul BURA della presente legge.
4. Le
richieste di cui al comma 3 sono corredate da un progetto di massima che
documenti anche fotograficamente lo stato di fatto, gli interventi da
realizzare ed il loro costo complessivo analiticamente documentato.
5. La
Regione Abruzzo concede un contributo nella misura massima del 60% del costo
complessivo degli interventi risultante dalla documentazione di cui al comma 2.
6. I
soggetti ammessi al contributo devono realizzare gli interventi finanziati
entro due anni dalla comunicazione dell’avvenuta concessione del contributo
stesso.
7. Le
richieste sono selezionate in base al parere del Comitato speciale per i beni
ambientali di cui alla L.R. 62/1987.
8. La
Giunta regionale, tenuto conto della selezione del Comitato BB.AA. approva la
graduatoria degli aventi diritto in base all’ordine cronologico di
presentazione delle domande, determinando l’ammontare del relativo contributo.
9. Entro
30 giorni dalla pubblicazione della graduatoria approvata dalla Giunta
regionale, la competente Direzione regionale liquida il 40% del contributo
concesso.
10. Entro 60 giorni dalla comunicazione
dell’avvenuta ultimazione dei lavori viene erogato il saldo calcolato sui costi
effettivamente sostenuti, debitamente ed analiticamente rendicontati.
11. All’onere derivante dal presente articolo valutato per l’anno 2005 in €
400.000,00 si provvede con i fondi di cui alla UPB 05.02.005, Cap. di spesa
152566 di nuova istituzione denominato: Interventi per il recupero dei mulini
idraulici.
Art. 58
Interventi di escavazione dei fondali dei porti abruzzesi
1. La
Regione Abruzzo provvede per l’anno 2005 a contribuire al potenziamento del
Porticciolo Vallevò in Comune di Rocca S. Giovanni mediante l’erogazione di un
contributo di € 150.000,00.
2. Al
relativo onere valutato per l’anno 2005 in € 150.000,00 si provvede con lo
stanziamento sul Cap. 182441.
Art. 59
Contributo straordinario al Comune di Morro
d’Oro
1. La
Regione Abruzzo per il tramite del Settore Sport concede un contributo
straordinario di € 700.000,00 al Comune di Morro d’Oro per l’adeguamento dello
Stadio Comunale a seguito della promozione nel Campionato Nazionale di Calcio
serie C2 anno 2004-2005.
2. E’
autorizzata l’iscrizione per l’anno 2005 dello stanziamento di € 700.000,00
nell’ambito della UPB 10.02.002, Cap. 92390 di nuova istituzione denominato:
Contributo straordinario al Comune di Morro d’Oro per l’adeguamento dello
stadio comunale.
Art. 60
Contributi straordinari alle Parrocchie del
Sacro Cuore di Teramo e Roseto degli Abruzzi
1. La
Regione Abruzzo per il tramite del Settore Opere Pubbliche concede un
contributo straordinario alle Parrocchie del Sacro Cuore di Teramo e Roseto
degli Abruzzi per lavori rispettivamente di € 250.000,00 ed € 150.000,00.
2. E’
autorizzata l’iscrizione per l’anno 2005 dello stanziamento di € 250.000,00
nell’ambito della UPB 04.02.001, Cap. 152567 di nuova istituzione ed iscrizione
denominato: Contributo straordinario alla Parrocchia Sacro Cuore di Teramo per
la creazione di ambienti aggregativi nell’ambito della Chiesa Parrocchiale, e
dello stanziamento di € 150.000,00 nell’ambito della UPB 04.02.001, Cap. 152568
di nuova istituzione ed iscrizione denominato: Contributo straordinario per
lavori di ristrutturazione campo sportivo della Parrocchia Sacro Cuore di
Roseto degli Abruzzi.
Art. 61
Contributo a favore dell’Unione dei trabocchi
1. La
Regione Abruzzo concede un contributo di € 100.000,00 a favore dell’Unione
"Comuni della Frentania e Costa dei Trabocchi" (sede Fossacesia), per
l’attivazione del servizio di Protezione Civile dell’Unione medesima ed, in
particolare, per l’acquisto di beni strumentali e logistici.
2. La
Direzione opere pubbliche, infrastrutture e servizi, edilizia residenziale,
aree urbane, ciclo integrato e reti tecnologiche, protezione civile, comunica
la concessione del contributo di cui al comma 1 all’Ente interessato, che deve
impegnare i fondi entro e non oltre un anno, a pena di decadenza, salvo
proroghe per giustificati motivi.
3. L’erogazione
del contributo regionale previsto dal comma 1 è disposto con ordinanza
dirigenziale del competente servizio della Direzione opere pubbliche secondo le
seguenti modalità:
· 50%
a presentazione della domanda da parte del legale rappresentante dell’Ente;
· 50%
a presentazione del provvedimento di approvazione della rendicontazione delle
spese sostenute sulla base dei certificati di pagamento emessi.
4. Agli
oneri derivanti di cui al comma 1, si provvede mediante lo stanziamento
iscritto nell’ambito della UPB 05.02.010, Cap. 152394 denominato: Interventi
straordinari di protezione civile.
SEZIONE QUARTA
Disposizioni in materia di territorio, urbanistica, beni ambientali,
parchi, politiche e gestione dei bacini idrografici
Art. 62
Modifiche alla L.R. 12/1983
1. All’art.
1 della L.R. 12/1983 concernente: Disposizioni per l'applicazione delle
sanzioni amministrative di cui alla Legge 689/1981 e per l'esercizio delle
funzioni delegate o trasferite in materia di acque e impianti elettrici, le
parole «agli Uffici del Genio Civile competente per territorio» sono sostituite
dalle parole «al Servizio Acque e Demanio Idrico.»
Art. 63
Monitoraggio qualità dell’aria
1. Nell’ambito
dell’attività del settore ambiente della Regione Abruzzo è sviluppato un
servizio di monitoraggio della qualità dell’aria nei principali centri urbani
con sistemi innovativi e avanzati. Il progetto è realizzato dal Parco
Scientifico e Tecnologico cui conseguentemente vengono erogate le risorse.
2. All’onere
derivante dalle suddette disposizioni, valutato per l’anno 2005 in € 350.000,00
si provvede mediante finalizzazione di fondi relativi alle risorse per i
monitoraggi dell’aria iscritti sul Cap. 292361 nell’ambito della UPB 05.02.010.
Art. 64
Istituzione ARAEN
1. Si
istituisce l’ARAEN (Agenzia regionale per l’Energia) quale Ente permanente,
strumentale della Regione Abruzzo.
2. Le
attività ad essa assegnate sono:
· migliorare
le gestione della domanda di energia, mediante la promozione dell’efficienza
energetica;
· favorire
un miglior utilizzo e la razionale gestione delle risorse locali e rinnovabili.
Questo al fine di favorire l’utilizzazione di tali risorse energetiche anche
nell’edilizia residenziale pubblica;
· ottimizzare
i costi di produzione;
· sostenere
la ricerca finalizzata allo sfruttamento delle condizioni ottimali
d’approvvigionamento energetico nell’ambito del territorio regionale;
· la
gestione di funzioni regionali in materia.
Le azioni saranno orientate, tra
l’altro, al miglioramento dell’ambiente e al controllo dell’inquinamento
atmosferico.
3. Sono
organi dell’Ente permanente strumentale della Regione Abruzzo:
· il
Direttore individuato secondo le vigenti procedure di selezione pubblica del
personale con contratto di diritto privato da dirigente. Nelle more della
selezione del direttore, le funzioni vengono svolte dal Direttore regionale
dell’Area Ambiente-Turismo - Energia.
· il
Collegio sindacale.
La Giunta regionale, sentita la competente Commissione
Consiliare, è autorizzata ad adottare un atto di organizzazione concernente il
funzionamento e la dotazione organica dell’Agenzia in relazione ai compiti ad
essa assegnati di cui al precedente comma 2.
4. Agli
oneri derivanti dall'istituzione dell’ARAEN valutati per l’anno 2005 in €
100.000,00 si fa fronte con le disponibilità presenti nel Cap. 12484, UPB
02.02.010
5. La
legge di bilancio annuale determinerà gli oneri relativi agli anni successivi
al 2005.
Art. 65
Modifica all'art. 34, comma 2, lett. b) della L.R. 84/2000
1. All’art.
34, denominato "fondo regionale", aggiungere al comma 2, lett.
"b", dopo le parole "obiettivi della presente legge;" la
seguente frase:
"in particolare al fine di perseguire detti obiettivi si destina quota parte del fondo di cui al comma 1, nella misura di € 700.000,00, all’Agenzia regionale per la tutela dell’Ambiente, al fine di consentire al predetto Ente di attuare specifiche progettualità, predisposte di concerto con la Direzione regionale turismo, ambiente e territorio, secondo quanto previsto, oltre che dalla presente legge, anche dall’art. 5 della L.R. 64/1998".
2. Alla suddetta Agenzia non si applicano le
disposizioni di cui all’art. 82, comma 1 L.R. 7/2003.
Art. 66
Modifiche alla L.R. 93/2000
1. Al Cap. 5.2.2.3 paragrafo "protezioni
delle risorse naturali" del PRGR allegato alla L.R. 93/2000 sostituire la
frase "si tratta delle zone A e B1; la localizzazione è condizionata nelle
zone B2" con la frase "si tratta delle zone A; la localizzazione è
condizionata nelle zone B1 e B2".
Art. 67
Modifiche ed
integrazioni alla L.R. 32/1995
1. Al comma 3 dell’art. 19 della L.R. 32/1995, dopo la parola
"ragione" sono aggiunte le seguenti parole "salvo gli interventi
realizzati dagli Enti locali".
Art. 68
Modifica all'art. 7 della L.R. 45/2004
1. Al comma 1 dell'art. 7 della L.R. 45/2004
modificare "entro 60 giorni" con "entro 180 giorni".
2. Il comma 3 dell'art. 7 della L.R. 45/2004 è
soppresso.
Art. 69
Istituzione della Riserva
Naturale Regionale Guidata "Borsacchio" nel Comune di Roseto degli
Abruzzi (Te)
1. E'
istituita la Riserva Naturale Regionale Guidata "Borsacchio" nel
territorio del Comune di Roseto degli Abruzzi (Te).
2. I
confini della Riserva Naturale Regionale Guidata "Borsacchio" di
Roseto degli Abruzzi sono stabiliti come da cartografia allegata, in scala
1:25.000, per una superficie di ha 110.
3. Entro
il termine di 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
il Comune di Roseto degli Abruzzi provvede alla sistemazione dei cartelli
segnaletici perimetrali e di quelli lungo le strade di accesso alla Riserva.
4. La
gestione della Riserva Naturale Regionale Guidata è demandata al Comune di
Roseto degli Abruzzi.
5. Il
Comune, entro 90 giorni dall’approvazione della presente legge, elabora un
progetto pilota di gestione finalizzato all’occupazione di disoccupati ed
inoccupati avvalendosi di associazioni di protezione ambientale, di consulenti,
di Società cooperative o istituti particolarmente qualificati, del Corpo
Forestale dello Stato, dell'Università, dell'Istituto Zooprofilattico per
l'Abruzzo e Molise "G. Caporale".
6. Entro
il termine di 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il
Comune dovrà definire, mediante apposite delibere consiliari, l'organo di
gestione della Riserva, la relativa composizione, nonché le forme ed i modi
attraverso cui si attuerà la gestione della Riserva stessa.
7. Qualora,
entro il termine di 90 giorni, il Comune non abbia provveduto agli adempimenti
stabiliti nel comma 3, la Giunta regionale gestirà in via provvisoria la
Riserva attraverso l'Ufficio Tutela e valorizzazione delle aree protette.
8. Il
Comune dovrà altresì predisporre, entro il termine di 90 giorni a decorrere
dalla data di approvazione, da parte del Consiglio regionale, del Piano di
Assetto Naturalistico, il regolamento di esercizio, che stabilisce le modalità
di accesso alla Riserva e di fruizione delle infrastrutture e dei servizi in
essa realizzati, con particolare riguardo alla regolamentazione delle visite
turistiche, l'osservazione naturalistica e la ricerca scientifica, nonché i
divieti specifici.
9. Entro
il termine di 60 giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Comune provvede all'affidamento dell'incarico per la
elaborazione del Piano di Assetto Naturalistico della Riserva secondo quanto
previsto dalla L.R. 38/1996, art. 15, comma 3.
10.
Il Piano dovrà essere elaborato e adottato dal Comune secondo le
modalità, previsioni e prescrizioni previste dalla L.R. 38/1996, art. 22, entro
un anno a decorrere dalla data di affidamento dell'incarico.
11.
Il Piano di Assetto Naturalistico dovrà essere approvato dal Consiglio
regionale entro il termine di 120 giorni a decorrere dalla data di arrivo
presso la stessa Direzione, secondo le modalità di cui alla L.R. 38/1996, art.
22, comma 3.
12.
Entro il termine di 90 giorni a decorrere dalla data di approvazione del
Piano di Assetto Naturalistico da parte del Consiglio regionale, il Comune
predisporrà il Programma pluriennale di attuazione che dovrà contenere le
indicazioni circa i modi, i tempi ed i costi per l'attuazione delle ipotesi di
gestione, gli interventi da attuare e le iniziative da promuovere per la
valorizzazione della riserva, con particolare riferimento ai problemi
socio-economici, finanziari, territoriali e naturalistici ed il regolamento di
cui al comma 8.
13.
Il Programma pluriennale di attuazione ed il regolamento dovranno essere
inviati alla Giunta regionale - Direzione territorio, che a sua volta lo invia
al Consiglio regionale per la successiva approvazione.
14.
Il Programma pluriennale di attuazione ed il regolamento possono essere
contenuti nel Piano di Assetto Naturalistico di cui al comma 11 ed approvati
contestualmente.
15.
Entro il 31 gennaio di ogni anno il Comune predispone ed approva un
Piano di gestione.
16.
Per il primo anno successivo all'istituzione della Riserva, il Comune
dovrà utilizzare lo stanziamento di cui al comma 24 per l'espletamento degli
adempimenti previsti nei commi 3, 5, 9 e 12.
17.
Le previsioni e le prescrizioni del Piano di Assetto Naturalistico e le
conseguenti norme applicative costituiscono vincolo per la pianificazione
urbanistica di livello comunale e sovra-comunale.
18.
La Riserva Naturale Guidata, per il conseguimento dei propri fini può
avvalersi di personale comandato dalla Regione o da altri Enti pubblici o, nei
limiti dei propri bilanci, di personale direttivo tecnico e di manodopera a
tempo determinato o indeterminato ai sensi dei contratti collettivi di lavoro
vigenti.
19.
All'interno della Riserva sono consentiti, in attesa dell'approvazione
del Piano di Assetto Naturalistico, gli interventi previsti dal Piano
Paesistico. In ogni caso, sono vietati i seguenti interventi:
a) alterazione delle caratteristiche naturali;
b) apertura di nuove strade;
c) costruzione di nuovi edifici;
d) apertura di nuove cave, miniere e discariche;
e) asportazione, anche parziale, e danneggiamento
delle formazioni minerali;
f) modificazione del regime delle acque. Sono tuttavia consentiti interventi di restauro e di difesa ambientale con opere di bioingegneria naturalistica;
g) la caccia, la cattura, il danneggiamento ed in
genere qualunque attività che possa costituire pericolo o turbamento per le
specie animali, per le uova e per i piccoli nati, ivi compresa l'immissione di
specie estranee, ad eccezione di eventuali reintroduzioni che si rendano
necessarie od opportune per il ripristino di perduti equilibri o di prelievi
per scopi scientifici che siano stati debitamente autorizzati dall'Istituto
Nazionale per la fauna selvatica e dal Comune;
h) la realizzazione di allevamenti di specie
selvatiche, nonché delle strutture inerenti le recinzioni ed i sistemi di stabulazione
in assenza della specifica autorizzazione da parte del Comune;
i) il danneggiamento e la raccolta delle specie
vegetali spontanee, nonché l'introduzione di specie non autoctone, fatte salve
le normali attività agricole e gli usi tradizionali di raccolta funghi, tartufi
ed altre piante per scopi alimentari disciplinati dalla normativa vigente;
j) l'alterazione con qualsiasi mezzo, diretta o
indiretta, dell'ambiente geofisico e delle caratteristiche biochimiche
dell'acqua, ed in genere l'immissione di qualsiasi sostanza che possa
modificare, anche transitoriamente, le caratteristiche dell'ambiente acquatico;
k) l'introduzione di armi, di esplosivi e di
qualsiasi mezzo distruttivo o atto alla cattura di specie animali;
l) l'esercizio di sport con mezzi meccanici quali
moto, fuoristrada;
m) l'accensione di fuochi e l'uso di fuochi
pirotecnici non autorizzati;
n) il sorvolo e l'atterraggio di velivoli non
autorizzati, salvo quanto disciplinato dalle leggi sulla disciplina del volo;
o) il campeggio al di fuori delle aree destinate a
tale scopo ed appositamente attrezzate: è consentito il campeggio temporaneo
appositamente autorizzato in base alla normativa vigente;
p) l'installazione di cartelli pubblicitari;
q) la circolazione di mezzi a motore lungo le piste
carrabili, eccetto per lo svolgimento di attività produttive tradizionali
consolidate nell'uso delle popolazioni locali;
r) la realizzazione di strutture ricettive
extraurbane se non espressamente previste dagli strumenti urbanistici vigenti.
20.
La pesca può essere consentita qualora previsto nella legislazione
vigente e fino all'approvazione del Piano di Assetto Naturalistico, che potrà
regolamentare l'attività o precluderla.
21.
Sono garantiti i diritti reali e gli usi civici delle collettività locali,
che sono esercitate secondo le consuetudini locali.
22.
Sono comunque consentiti gli interventi di cui alla L.R. 18/1983, art.
30, comma 1, lett. a), b), c), d) e successive modificazioni ed integrazioni.
23.
Per le sanzioni amministrative relative alle violazioni delle
disposizioni contenute nel comma 19, si rimanda alle norme statali e regionali
che regolano la materia.
24.
All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato
per l'anno 2005 in € 500.000,00, si provvede mediante utilizzazione di quota
parte dello stanziamento iscritto sulla UPB 05.02.005, Cap. 272421 denominato:
Legge quadro sulle aree protette della Regione Abruzzo per l'Appennino Parco
d'Europa e per interventi di tutela e valorizzazione dei beni ambientali e
naturali - L.R. 38/1996.
25.
La somma di cui al comma precedente verrà erogata al Comune di Roseto
degli Abruzzi e sarà finalizzata agli adempimenti previsti dai commi 3, 5, 9 e
12.
Art. 70
Modifiche ed integrazioni della L.R.
38/1996
1. All’art. 42 della L.R. 38/1996 concernente:
Legge quadro sulle aree protette della regione Abruzzo per l’Appennino parco
d’Europa, è aggiunto il seguente comma:
«5. A decorrere dall’esercizio
2005 all’onere finanziario derivante dall’applicazione della presente legge si
provvede con gli stanziamenti annualmente iscritti dalla legge di bilancio, ai
sensi della L.R. 3/2002, nell’ambito della UPB 05.02.005, Cap. 272421 di spesa
ridenominato: Legge quadro sulle aree protette della Regione Abruzzo per
l’Appennino parco d’Europa. Spese d’investimento, e nell’ambito della UPB
05.01.001, Cap. 271600 ridenominato: Legge quadro sulle aree protette della
Regione Abruzzo per l’Appennino parco d’Europa. Spese per la gestione
ordinaria.»
Art. 71
Modifiche alla L.R. 43/2001
1. Il
comma 5 dell’art. 12 della L.R. 43/2001 concernente: Istituzione dell’Autorità
di Bacino di rilievo interregionale del Fiume Sangro, è sostituito dal
seguente:
«5. Le spese a carico della Regione Abruzzo sono ascritte agli
stanziamenti previsti dalla L.R. 81/1998 sui Capp. 152399 e 151532.»
Art. 72
Integrazioni alla L.R. 7/2003 e successive
modifiche ed integrazioni
1. Dopo
l’art. 92, della L.R. 7/2003 concernente: Disposizioni finanziarie per la
redazione del bilancio annuale 2003 e pluriennale 2003-2005 della Regione
Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2003), è aggiunto il seguente articolo:
Art. 92 bis - Concessioni
Pertinenze idrauliche e autorizzazioni idrauliche
1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, in attuazione dell’art. 86 del D.Lgs. 112/1998, i canoni annui, relativi alle concessione delle pertinenze idrauliche, calcolati secondo le leggi statali vigenti in materia, nelle more dell’emanazione da parte della Giunta regionale di prezzi unitari per metro quadro di superficie concessa e riferiti per ogni uso e per zone omogenee, non possono essere inferiori, per ogni tipologia d’uso, agli importi indicati nell’allegata tabella "E".
2. A decorrere dalla data di cui al comma 1, il richiedente, prima della firma dell’atto di concessione, deve effettuare, a favore della Regione, il deposito cauzionale nella misura pari ad una annualità del canone previsto, e comunque di importo non inferiore a quello indicato per ciascun uso nell’allegata tabella "F". Il deposito può essere costituito in uno dei modi previsti dalla Legge 10.6.1982, n. 348 e viene restituito alla scadenza della concessione. La Regione per accertata morosità potrà incamerare il deposito. Sono dispensati dall’effettuazione del deposito cauzionale i concessionari il cui importo non eccede il minimo previsto, per gli usi di cui ai punti 3, 4, 5, 6, 7 e 9 della suddetta tabella "F".
3. A decorrere dalla data di cui al comma 1, per gli attraversamenti dei corsi d’acqua pubblici demaniali, fatta eccezione per quelli indicati al comma 5, che non comportano occupazione di pertinenze idrauliche o perdita di redditività, sono soggetti all’applicazione di un canone ricognitorio, stabilito in € 150,00.
4. A decorrere dalla data di cui al comma 1, gli attraversamenti che comportano occupazione di suolo ovvero perdita della redditività oppure limitazione della stessa, sono soggetti al pagamento di un importo dato dalla somma del canone ricognitorio di cui al comma 3 e dell’importo dato dal prodotto dell’area occupata per il costo unitario di € 0,50 per metro quadrato.
5. A decorrere dalla data di cui al comma 1, gli attraversamenti dei corsi d’acqua pubblici demaniali con linee elettriche senza infissione di pali o mensole, sono soggetti al pagamento di un canone ricognitorio indicato nell’allegata tabella "G". Per gli attraversamenti che comportino infissione di pali si applica il canone ricognitorio di cui al comma 3; viceversa qualora ricorrono le condizioni previste dal comma 4, il canone dovuto è calcolato con le modalità in esso contenute.
6. A decorrere dalla data di cui al comma 1, le superfici destinate ad attraversamento di corsi d’acqua pubblici demaniali, ivi compresi le pertinenze idrauliche, che costituiscono un necessario ed insostituibile accesso a case di civile abitazione su fondo intercluso, sono soggette al pagamento del canone ricognitorio di cui al comma 3.
7. A decorrere dalla data di cui al comma 1, il canone demaniale sulle pertinenze idrauliche e quello ricognitorio, dovuti, ai sensi dei precedenti commi, dai Comuni, dalle Province, dai Consorzi di Bonifica, dai Nuclei Industriali e dai Consorzi di Comuni e con eccezione delle società miste di gestione nonché per le finalità ricreative non a scopo di lucro, è ridotto del 50%.»
Art. 73
Modifiche ed integrazioni all’art. 93 della L.R. 7/2003 e successive
modifiche ed integrazione
1. Il
comma 5 dell’art. 93 della L.R. 7/2003 concernente: Disposizioni finanziarie
per la redazione del bilancio annuale 2003 e pluriennale 2003-2005 della
Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2003), è così modificato:
«5. A decorrere dal 1° gennaio
2005, in attuazione dell'art. 86 del D.Lgs. 112/1998, i canoni annui, relativi
alle concessioni di derivazione di acqua pubblica e alle licenze annuali di
attingimento, costituiscono il corrispettivo per gli usi delle acque prelevate
e sono così stabiliti:
a) consumo umano: per ogni modulo di acqua
assentito € 2.025,00;
b) irriguo agricolo:
b1) quando il prelievo è effettuato a bocca
tassata, per ogni modulo di acqua assentito € 80,00;
b2) quando il prelievo non è suscettibile di
essere fatto a bocca tassata, per ogni ettaro di terreno € 0,80;
c) Idroelettrico
e forza motrice: per ogni kw di potenza nominale concessa o riconosciuta €
13,50;
d) Industriale:
per ogni modulo di acqua assentito € 14.218,00, assumendosi ogni modulo pari a
tre milioni di metri cubi annui. Il canone è ridotto del 50% se il
concessionario attua un riuso delle acque a ciclo chiuso, reimpiegando le acque
risultanti a valle del processo produttivo, o se, nelle more dell’adozione da
parte della Giunta regionale dell’atto di indirizzo di cui alla lett. f), del
comma 6, dell’art. 93 della L.R. 7/2003 così come modificato dal comma 2,
dell’art. 139 della L.R. 15/2004, restituisce le acque di scarico con le
medesime caratteristiche qualitative di quelle prelevate;
e) Pescicoltura:
per ogni modulo di acqua assentito € 1.000,00;
f) Antincendio:
per ogni modulo di acqua assentito € 300,00;
g) Civile:
per ogni modulo di acqua assentito per uso irrigazione di attrezzature sportive
e di aree a verde pubblico o privato a servizio di attività commerciali o
industriali € 325,00;
h) Igienico:
per ogni modulo di acqua assentito per uso igienico sanitario, lavaggio strade
e, comunque, per tutti gli usi non previsti alle precedenti lettere € 950,00;
i) Autolavaggio:
per ogni modulo di acqua assentito € 5.000,00;
I canoni di cui al presente comma non possono essere comunque inferiori
ai seguenti importi minimi:
a) Consumo
umano: € 300,00;
b) Irriguo
agricolo: € 20,00;
c) Idroelettrico
e forza motrice: € 250,00;
d) Industriale:
€ 2.100,00, ridotto ad € 1.500,00 qualora viene applicata la riduzione prevista
dalla lett. d) del primo capoverso;
e) Pescicoltura:
€ 250,00;
f) Antincendio:
€ 100,00;
g) Civile:
€ 150,00;
h) Igienico:
€ 150,00
i) Autolavaggio:
€ 350,00.
Al fine dell’assimilazione delle tipologie d’uso sopra riportate con
quelle vigenti al 31.12.2004, si rinvia all'allegata tabella "A". Gli
importi dei canoni, così stabiliti, sono aggiornati con cadenza triennale con
delibera della Giunta regionale che terrà conto sia del tasso d'inflazione
programmato che dei criteri di cui al comma 6, dell’art. 93 della L.R. 7/2003 e
successive modificazioni ed integrazioni. Il primo aggiornamento avrà
decorrenza dal 1° gennaio 2008. Qualora non si provveda all’aggiornamento,
nelle more dell’adozione dell’atto deliberativo di aggiornamento dei canoni che
decorrono dal 1° gennaio successivo della sua pubblicazione sul BURA, si
applicano i canoni unitari del triennio precedente maggiorati del tasso di
inflazione programmata previsto nel documento di programmazione
economico-finanziario per l’anno di riferimento.»
2. All’art. 93 dopo il comma 5 della L.R.
7/2003 sono aggiunti i seguenti commi:
«5bis. Spese di istruttoria. A decorrere dal 1° gennaio 2005, le spese
occorrenti per l’espletamento di istruttorie, rilievi, accertamenti e
sopralluoghi relativi a domande per concessioni di derivazione di acqua
pubblica, ivi compreso quelle relative alle domande intese ad ottenere
l’autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee nonché per l’utilizzazione delle
concessioni di pertinenze idrauliche e per le autorizzazioni rilasciate intorno
alle opere idrauliche di cui al T.U. 523/904 e successive modificazioni ed
integrazioni, sono stabilite, per ogni uso, negli importi indicati
nell’allegata tabella "B". Per determinati usi dell’acqua,
individuati dall’Autorità concedente regionale e dai competenti organi
provinciali, ognuno per la propria competenza, possono, con atto motivato da
pubblicare sul BURA, aumentare detti importi. E’ facoltà delle Province, in deroga
a quanto stabilito nel presente comma, applicare le disposizioni di cui alla
legge 765/1973 e successive modificazioni ed integrazioni. Il pagamento delle
spese di istruttoria è effettuato all’atto della presentazione della domanda,
ovvero, in caso di inosservanza, entro 45 giorni dalla richiesta avanzata
dall’Amministrazione concedente pena l'irrecivibilità della stessa. Con cadenza
triennale gli importi di cui alla tabella "B" sono adeguati al tasso
di inflazione programmato con le medesime procedure previste per
l’aggiornamento dei canoni indicati al comma 5 dell’art. 93 della L.R. 7/2003 e
successive modificazioni ed integrazioni.
5ter. Depositi cauzionali. A decorrere dal 1° gennaio 2005, prima della
firma del disciplinare, il richiedente la concessione deve effettuare, a favore
della Regione, il deposito cauzionale di cui al comma 2 dell’art. 11 del T.U.
1775/1933, nella misura di una annualità del canone previsto, e comunque di
importo non inferiore a quelli indicati, per ciascun uso, nell’allegata tabella
"C". Il deposito può essere costituito in uno dei modi previsti dalla
Legge 348/1982 e viene restituito alla scadenza della concessione. La Regione,
oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito nei casi previsti
dall’ultimo comma dell’art. 11 del T.U. 1775/1933. Sono dispensati dal deposito
cauzionale gli utenti il cui importo non eccede il minimo previsto, per gli usi
di cui alle lett. a) b), f), g), h), del secondo capoverso, del comma 5,
dell’art. 93 della L.R. 7/2003 così come modificato dalla presente legge
regionale.
5quater. Contributo idrografico. A decorrere dal 1° gennaio 2005, prima
della firma del disciplinare, il richiedente la concessione deve effettuare, a
favore della Regione, il versamento del contributo idraulico di cui al comma 3,
dell’art. 7, del T.U. 1775/1933 e successive modificazioni ed integrazioni,
nella misura di un decimo dell’annualità del canone previsto, e comunque di
importo non inferiore a quello indicato, per ogni uso, nell’allegata tabella
"D". Il contributo idrografico è, in ogni caso, dovuto per le utenze
di cui all’art. 17 del suddetto T.U. 1775/1933.
5quinquies. Addizionale regionale. A far data dal 1° gennaio 2005
l’importo dell’addizionale, di cui all’art. 18 della Legge 36/1994, è
determinato in misura pari al 10% dell’ammontare del canone demaniale.
L’addizionale di cui al presente comma è corrisposta dal concessionario
contestualmente al pagamento del canone, mediante versamento sull’apposito
conto corrente postale intestato alla Regione Abruzzo. Le somme sono introitate
sul capitolo di entrata 32107.
5 sexies. Vigilanza e sanzioni amministrative. Le attività connesse con
l’accertamento e la contestazione delle violazioni in materia di polizia delle
acque nonché la determinazione e l’applicazione delle relative sanzioni
amministrative pecuniarie sono disciplinate dall’art. 1 della L.R. 12/1983,
così come modificato con la presente legge. Le violazioni alle disposizioni in
materia di acque pubbliche di cui all’art. 219 del T.U. 1775/1933, nonché le
violazioni agli obblighi ed alle prescrizioni stabilite dal disciplinare di
concessione, dalla licenza di attingimento e dall’autorizzazione alla ricerca
di acque sotterranee sono punite, fatto salvo quanto disposto dall’art. 17 del
T.U. 1775/1933, così come riformulato dall’art. 23 del D.Lgs. 152/1999 e
successive modificazioni ed integrazioni, con la sanzione amministrativa
consistente nel pagamento di una somma da € 200,00 a € 5.000,00. Rimane ferma
la facoltà della Regione di revocare e di dichiarare la decadenza dal diritto
di derivare ed utilizzare l’acqua pubblica per i casi di cui all’art. 55 del
T.U. 1775/1933. La Regione, nel caso di alterazione dello stato dei luoghi che
pregiudichi il regime idraulico del corso d’acqua o il regime delle acque
sotterranee, può disporre la riduzione in pristino, fissando i modi ed i tempi
dell’esecuzione dei lavori. In caso di inosservanza del soggetto obbligato, si
provvede all’esecuzione d’ufficio, con recupero delle spese a carico del
trasgressore, secondo le modalità e per gli effetti stabiliti dal R.D. 14
aprile 1910, n. 639 sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.
Al fine della quantificazione della sanzione amministrativa di cui ai
precedenti capoversi, la Giunta regionale, su proposta della Direzione Area
Territorio, stabilisce, con provvedimento di carattere generale:
a) gli
indirizzi per la determinazione della sanzione amministrativa, prevista
dall’art. 219 del T.U. 1775/1933, da applicare ai sensi dell’art. 18 della
Legge 689/1981 e successive modificazioni ed integrazioni;
b) gli
indirizzi per la determinazione della sanzione amministrativa da applicare ai
sensi dell’art. 17 del T.U. 1775/1933;
c) le
tipologie delle violazioni e gli indirizzi per l’applicazione della sanzione
per i casi di particolare tenuità previsti dal citato art. 17.
I rapporti relativi alle violazioni di cui al presente comma sono
trasmessi, per gli adempimenti previsti dall’art. 18 e seguenti della Legge
689/1981, al Servizio indicato all’art. 1, della L.R. 12/1981 e successive
modificazioni. Nelle more dell’emanazione degli indirizzi di cui alle lett. a),
b) e c), il Servizio su indicato provvede secondo le vigenti modalità.»
3. Al comma 8 dell’art. 93 della L.R. 7/2003 le
parole:
«il Cap. di spesa 152108, UPB 05.02.012, di nuova istituzione ed
iscrizione denominato: Interventi di tutela delle risorse idriche e
dell’assetto idraulico e idrogeologico; è autorizzata l’iscrizione dello
stanziamento di € 4.140.000,00" sono sostituite dalle parole: "i capitoli
di spesa 152108, UPB 05.02.012, e 151402, UPB 05.01.002 di nuova istituzione ed
iscrizione, denominati, rispettivamente: "Interventi di tutela delle
risorse idriche e dell’assetto idraulico e idrogeologico ordinari e
straordinari" e " Attività di monitoraggio delle acque superficiali e
sotterranee e quelle inerenti gli studi e le indagini per l’assetto
idrogeologico"; è autorizzata l’iscrizione dello stanziamento di €
5.500.000,00 sia sul capitolo di entrata 32107 che su quelli di spesa,
rispettivamente, per l’importo di € 4.675.000,00 (152108), pari all’85% del
correlato capitolo di entrata, e € 825.000,00 (151402), pari al 15% del
suddetto capitolo di spesa.»
4. Dopo il comma 9, dell’art. 93, della L.R.
7/2003, sono aggiunti i seguenti commi:
«10. A far data dall’esercizio finanziario 2005, sugli stanziamenti
iscritti nei capitoli di spesa 152102, 152107, 152108, in applicazione del
comma 2 bis della Legge 109/1994, aggiunto dall’art. 9, comma 30, del D.L.
101/1995 e poi modificato dall’art. 9, comma 29, della Legge 415/1998, è
destinata, per ogni capitolo menzionato, una quota complessiva non superiore al
10% del totale degli stanziamenti stessi alle spese necessarie alla stesura dei
progetti preliminari, nonché dei progetti definitivi ed esecutivi, incluse indagini
geologiche e geognostiche, studi di impatto ambientale od altre rilevazioni,
alla stesura dei piani di sicurezza e di coordinamento e dei piani generali di
sicurezza quando previsti ai sensi del D.Lgs. 494/1996, e agli studi per il
finanziamento dei progetti.
11. Il capitolo di spesa 151414 relativo alla L.R. 127/1997 è inserito
nella UPB 05.01.007 ed è ridenominato come segue: Interventi di manutenzione
dei porti e degli approdi ed escavazione dei fondali, attività realizzative e
di studio attinenti la difesa della costa e il ripascimento degli arenili,
partecipazione a progetti anche comunitari - L.R. 127/1997.
12. Per la redazione di cartografia e studi geologici si confermano le
procedure di cui all’art. 2 della L.R. 41/2001 per gli stanziamenti statali e
regionali per gli anni successivi al 2003 e per gli ulteriori anni.»
Art. 74
Contributo per l’erosione della costa ed
eventi alluvionali
1. In
considerazione della grave situazione determinatasi, in tema di erosione della
costa, nel comune di Pineto, la Regione Abruzzo interviene per la realizzazione
immediata di opere di difesa della costa prospiciente il suddetto comune.
2. All’uopo
nell’ambito della UPB 05.02.002, Cap. 151414 è finalizzata la somma di €
1.000.000,00 per la realizzazione delle opere da parte del Consorzio
Industriale di Teramo.
3. La
realizzazione delle opere ha priorità assoluta e, conseguentemente, non
abbisogna di alcuna autorizzazione di competenza regionale.
4. Entro
dieci giorni dalla entrata in vigore della legge, la competente Direzione
Difesa della Costa eroga, con determina dirigenziale, la somma al Consorzio.
Entro i successivi sessanta giorni il Consorzio deve iniziare i lavori con
procedura di somma urgenza, lavori che dovranno ultimarsi nei successivi
sessanta giorni.
5. Per
adeguati motivi la Direzione regionale potrà concedere, su richiesta del
Consorzio, una proroga dei suddetti termini in presenza comunque di adeguate
garanzie in ordine alla realizzazione delle opere.
6. E’
altresì concesso per le finalità di cui sopra un contributo, sempre al
Consorzio Industriale di Teramo di € 400.000,00 per la realizzazione di opere
di difesa della costa prospiciente il lungo mare sud di Roseto.
7. Sono
rifinanziati per un importo pari a quello dell’anno 2004 gli interventi
previsti nei seguenti capitoli nel bilancio 2004: 292422, 91507, 91636.
8. I
contributi previsti nel precedente comma hanno validità triennale. Per gli anni
2006 e 2007 si provvede mediante stanziamento nei competenti capitoli di
bilancio.
9. Il
mutuo di cui all’art. 73 L.R. 15/2004 è di durata ventennale. Per gli anni
successivi si provvede mediante stanziamento del competente capitolo di
bilancio.
10. La finalizzazione di
cui all’art. 65 L.R. 15/2004 e successive modifiche è ripetuta del pari importo
nell’anno 2005 con beneficiari esclusivi i cittadini di Pineto.
11.
In relazione ai gravi eventi alluvionali che hanno coinvolto in
particolare il Comune di Ancarano, nell’anno 2004 è concesso allo stesso Comune
un contributo straordinario di € 500.000,00 finalizzato al ristoro dei danni
subiti dalle imprese insistenti sul territorio comunale.
12. Entro 10 giorni
dall’entrata in vigore della presente legge, la Direzione lavori pubblici e
protezione civile eroga, con determinazione dirigenziale, la suddetta somma al
Comune. Nei successivi 60 giorni il Comune procede all’erogazione alle imprese
in misura proporzionale all’entità dei danni denunciati. Negli ulteriori 60
giorni il Comune è tenuto a fornire adeguata rendicontazione delle somme
erogate dalla direzione competente.
13. Alla copertura degli oneri derivanti dalle presenti disposizioni si
provvede mediante specifica finalizzazione dei fondi di cui al Cap. 152188, UPB
05.02.010.
Art. 75
Integrazioni all’art. 94 della L.R. 7/2003 e
successive modifiche ed integrazioni
1. Dopo
il comma 7, dell’art. 94, della L.R. 7/2003 concernente: Disposizioni
finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2003 e pluriennale 2003-2005
della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2003), è aggiunto il seguente
comma:
«8. La pubblicazione sul BURA degli atti connessi con la gestione del
demanio idrico di cui all’art. 86 del D.Lgs. 112/1998, sia da parte della
Regione che delle Province, è gratuita.»
Art. 76
Acqua di innevamento
1. La
fornitura di acqua finalizzata all'alimentazione degli impianti per
l'innevamento artificiale delle piste da sci è classificata ad uso industriale.
Art. 77
Abrogazione della L.R. 90/1990
1. La
L.R. 90/1990 è abrogata.
SEZIONE
QUINTA
Disposizioni in materia di trasporti e mobilità, viabilità, demanio e
catasto stradale, sicurezza stradale
Art. 78
Partecipazione
della Regione Abruzzo all'aumento di capitale della SAGA S.p.A.
1. La
Regione Abruzzo, nell'ambito delle sue finalità di sviluppo socio-economico e
di riassetto territoriale, nonché per il miglioramento, l'integrazione e la
razionalizzazione dei servizi pubblici di trasporto, partecipa all'aumento del
capitale sociale della S.A.G.A. S.p.A. - Società Abruzzese Gestione Aeroporto,
deliberato in data 30 giugno 2004.
2. A
tal fine è autorizzata la sottoscrizione da parte della Giunta regionale di un
aumento del capitale sociale della Società S.A.G.A. S.p.A. per un importo di €
450.000,00.
3. Agli
oneri derivanti dall’attuazione degli interventi di cui ai commi 1 e 2 si
provvede mediante utilizzo, per l’esercizio finanziario 2005, di quota parte
pari ad € 450.000,00 dello stanziamento iscritto nell’ambito della UPB
06.02.001, Cap. 182351 denominato: Interventi nel campo dei trasporti per spese
di investimento.
Art. 79
Istituzione osservatorio regionale per il
monitoraggio del trasporto pubblico locale
1. La
Giunta regionale con proprio provvedimento, su proposta del componente la
Giunta preposto al Settore Trasporti e Mobilità, è autorizzata ad istituire
l’Osservatorio regionale per il Monitoraggio del Trasporto Pubblico Locale .
2. Il
funzionamento, la composizione e le attribuzioni dell’Osservatorio di cui al
precedente comma sono disciplinati con regolamento predisposto dalla Direzione
regionale ai Trasporti e Mobilità.
3. La
copertura finanziaria degli oneri derivanti dall’istituzione e dal
funzionamento dell’Osservatorio di cui al comma 1, è assicurata mediante
utilizzazione di quota parte dello stanziamento iscritto nell’ambito della UPB
15.01.001, Cap. 323000 del bilancio per l’esercizio 2005. Nello stato di
previsione del bilancio per il medesimo esercizio finanziario è istituito un
nuovo Cap. 181431, UPB 06.01.002 denominato: Spese per il funzionamento
dell’Osservatorio regionale per il Monitoraggio del Trasporto Pubblico Locale,
con uno stanziamento, per competenza e cassa, di € 100.000,00.
4. Per
gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.
Art. 80
Misura dell’acconto dei contributi d’esercizio
1. L’art.
9 della L.R. 47/2003, che ha modificato l’art. 56, comma 2 della L.R. 62/1983
concernente: Disciplina generale ed organica in materia di trasporti pubblici
locali, è sostituito dal seguente:
«A partire dall’1.1.2005
l’acconto è costituito dalla somma corrispondente al 100% del deficit standard
chilometrico preventivo calcolato per l’anno precedente, moltiplicato per le
percorrenze effettive dell’anno precedente, salvo sostanziali modifiche in
aumento o in diminuzione nell’anno di riferimento ed è erogato in rate
trimestrali anticipate.»
Art. 81
Ricavi presunti
1. L’art.
2 della L.R. 40/1991 concernente: Disciplina tariffaria per i servizi di
trasporto pubblico locale, è sostituito dal seguente:
«Gli adeguamenti delle tariffe
previste nelle tabelle allegate alla presente legge sono determinati dalla
Giunta regionale, previo parere della competente commissione consiliare, entro
il 30 aprile di ogni anno, in funzione della percentuale di costo standard che
si intende coprire con i ricavi del traffico.»
Art. 82
Studio di fattibilità sulla mobilità
stagionale
1. La
Regione Abruzzo nell’ambito delle sue attività di promozione dei servizi di
trasporto pubblico rivolto anche a realizzare una migliore fruibilità
dell’offerta turistica del territorio regionale abruzzese, finanzia nell’anno
2005 la realizzazione di uno specifico studio di fattibilità sulla mobilità
stagionale denominato "Mare-Monti" che verrà predisposto a cura della
Direzione regionale Trasporti e Mobilità. Nello stato di previsione del
bilancio per l'esercizio 2005 è istituito ed iscritto nella UPB 06.01.002, Cap.
181432 denominato: Studio di fattibilità per la mobilità stagionale denominato:
Mare-Monti, con uno stanziamento, per competenza e cassa, di € 100.000,00.
Art. 83
Trasporto Pubblico Locale
1. La
Regione Abruzzo al fine di migliorare la qualità dei servizi offerti dal
Settore Trasporti e Mobilità, finanzia nell’anno 2005 la realizzazione del
progetto denominato: Linee guida per le nuove Carte dei Servizi delle Aziende
di Trasporto Pubblico, predisposto dalla Direzione Generale ai Trasporti e
Mobilità.
2. Nello
stato di previsione del bilancio per il medesimo esercizio finanziario è
istituito un nuovo Cap. 181430, UPB 06.01.002 denominato: Spese per la
realizzazione del Progetto: Linee Guida per le nuove Carte dei Servizi delle
Aziende di Trasporto Pubblico, con uno stanziamento per competenza e cassa di €
100.000,00.
Art. 84
Interventi di escavazione dei fondali abruzzesi
1. Gli interventi di cui all’art. 97
della L.R. 7/2003 concernente: Disposizioni finanziarie per la redazione del
bilancio annuale 2003 e pluriennale 2003-2005 della Regione Abruzzo (Legge
finanziaria regionale 2003) sono rifinanziati nell’ambito della UPB 06.02.004,
Cap. 182441 denominato: Interventi di
escavazione dei fondali abruzzesi, per il medesimo importo anche per il
triennio 2005/2007.
Art. 85
Disposizioni in materia di deviazione del traffico - L.R. 45/1999
1. Alla
L.R. 45/1999 e successive modifiche ed integrazioni concernente: Modifiche ed
integrazione della L.R. 60/1998. Deviazione del traffico pesante dalla S.S. 16
Adriatica all'Autostrada A/14 nelle zone litoranee del territorio abruzzese
anno 1998, sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:
a) all'art. 1 le parole "anni 1999, 2000 e 2001" vengono sostituite con le parole "anni dal 1999 al 2005";
b) all'art. 2, comma 1, le parole "anni 1999,
2000 e 2001" vengono sostituite dalle parole "anni dal 1999 al
2005";
c) al successivo comma 3, le parole "dei
bilanci di previsione degli esercizi finanziari 1999, 2000 e 2001" vengono
sostituite dalle parole "dei bilanci di previsione degli esercizi
finanziari dal 1999 al 2005";
d) all'art. 4, comma 4, le parole "agli
esercizi finanziari 2000 e 2001" vengono sostituite dalle parole
"agli esercizi finanziari dal 2000 al 2005";
e) all'art. 5, comma 1, le parole "anni 1999,
2000 e 2001" vengono sostituite dalle parole "anni dal 1999 al
2005";
f) il comma 4 dell’art. 5 è sostituito dal
seguente:
«4. L’onere a carico della Regione Abruzzo
trova copertura finanziaria con le disponibilità del capitolo di spesa 182420
dei bilanci di previsione degli esercizi dal 2000 al 2005.»
Art. 86
Disposizioni inerenti le
agevolazioni di viaggio
1. Per l’anno 2005 hanno diritto di
fruire della libera circolazione sui servizi di TPL assistiti da contribuzione o corrispettivo regionale:
a) i titolari di tessere di libera circolazione
rilasciati dallo Stato italiano;
b) i
bambini accompagnati e di altezza non superiore a mt. 1;
c) le
seguenti categorie di cittadini residenti in Abruzzo:
1. i ciechi
con residuo visivo fino ad 1/10 di entrambi gli occhi anche ottenuto con
correzione di lenti;
2. i grandi
invalidi di guerra, di lavoro e di servizio;
3. i
Cavalieri di Vittorio Veneto che abbiano ottenuto il relativo riconoscimento
ufficiale mediante provvedimento formale della competente autorità;
4. i
mutilati e gli invalidi di guerra, gli invalidi civili per causa di guerra ed
assimilati, gli inabili, gli invalidi del lavoro e gli invalidi civili con
percentuale di invalidità non inferiore all’80%;
5. le
persone affette da cecità totale e gli invalidi totali hanno diritto anche alla
gratuità di viaggio per l’accompagnatore;
6. i
sordomuti;
7. i minori
non deambulanti;
8. gli
invalidi e i mutilati per servizio fino all’ottava categoria;
d) gli agenti e gli ufficiali appartenenti all’Arma dei
Carabinieri, alle Forze di Polizia, alla Guardia di Finanza e alla Polizia
Penitenziaria in possesso della tessera di servizio rilasciata dai rispettivi
Comandi, che utilizzino i mezzi di TPL per motivi di servizio.
2. Le
funzioni amministrative concernenti il rilascio delle tessere di libera
circolazione ai beneficiari di cui alla lett. c) del precedente comma 1 sono
attribuite ai Comuni nei quali hanno la residenza i titolari dei benefici.
3. Ai
beneficiari di cui al punto c.1) del comma 1 verrà rilasciata una tessera
speciale con le generalità del titolare e con la dicitura "valida anche
per l’accompagnatore, ma solo se viaggia con il titolare".
4. Non
hanno diritto alla tessere di libera circolazione i richiedenti che l’anno precedente
a quello della presentazione della domanda hanno realizzato un reddito
imponibile ai fini IRPEF superiore ad € 15.500,00.
5. Il
limite di reddito di cui al comma precedente non si applica ai beneficiari di
cui ai punti c.2), c.3) e c.5) del primo comma del presente articolo.
6. Per
le agevolazione tariffarie di cui alla presente norma le minori entrate
risultanti per le aziende interessate si ritengono ripianate con un contributo
forfetario erogato dalla Regione Abruzzo, a valere sulle disponibilità
finanziarie iscritte nell’ambito della UPB 06.01.003, Cap. 181565 dello stato
di previsione della spesa del bilancio del corrente esercizio, da ripartire in
proporzione diretta alle percorrenze assentite per l’anno 2003 a ciascuna
azienda sulla base dei programmi di esercizio autorizzati e considerate solo
quelle ammesse a contribuzione regionale, con esclusione delle percorrenze
derivanti dalle corse bis e dai servizi occasionali.
7. Ai fini della ripartizione di cui sopra le
percorrenze dei servizi urbani definiti con verbale del Consiglio regionale n.
110/5 del 23.11.1998, vengono maggiorate del 50%.
Art. 87
Modificazioni alla L.R. 28/2002
1. All’art.
3 della L.R. 28/2002 avente ad oggetto: Norme ed indirizzi sull’intermodalità
regionale" sono apportate le seguenti modifiche:
1. Al comma 1 e dopo le parole "in forma di
società per azioni" vengono aggiunte le parole "o di società
consortili per azioni di cui all’art. 2615ter c.c.".;
2. Dopo il comma 3
viene aggiunto il comma 3 bis:
«3 bis. La Giunta regionale in subordine
agli indirizzi di cui ai precedenti commi 2 e 3, e solo nel caso in cui vadano
deserte le procedure concorsuali per la selezione dei soggetti privati chiamati
a comporre le compagini societarie, o nel caso in cui non vi siano concorrenti
privati disponibili ad acquisire la maggioranza assoluta delle azioni, può
procedere, compatibilmente alle risorse regionali disponibili alla costituzione
di società a gestione a capitale totalmente o prevalentemente pubblico.»
Art. 88
Modifiche alla L.R. 15/2004
1. E'
abrogato il comma 2 dell'art. 155 della L.R. 15/2004 recante: Disposizioni
finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004-2006
della Regione Abruzzo" (Legge finanziaria regionale 2004).
2. A
partire dall'entrata in vigore della presente legge rivivono le disposizioni di
cui all'art. 3, comma 2, numero 3) della L.R. 152/1998 concernente: Norme per
il trasporto pubblico locale.
3. Al comma 1 dell’art. 153 della L.R. 15/2004
dopo le parole "Polizia Penitenziaria" sono inserite le seguenti
"ed ai Vigili del Fuoco".
Art. 89
Contributo straordinario al Comune
di Teramo
1. La Regione Abruzzo concede un contributo
straordinario di € 1.200.000,00 al Comune di Teramo per il completamento della
viabilità di collegamento con l’Università di Teramo.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si
provvede con la UPB 04.02.001, Cap. 152577 di nuova istituzione denominato:
Contributo straordinario al Comune di Teramo per il completamento della
viabilità di collegamento con l’Università di Teramo, mediante la diminuzione
di € 1.200.000,00 UPB 02.01.005, Cap. 11210, denominato: Oneri riflessi a
carico dell’amministrazione su retribuzione e competenze accessorie.
Art. 90
Modifica all'art. 9 della L.R.
44/2004
1. All’art.
9 della L.R. 44/2004: Interventi per la riqualificazione, il potenziamento e
l’adeguamento dei sistemi di trasporto funiviario in Abruzzo, dopo il comma 2,
aggiungere il seguente comma 3:
«3. Per le finalità di cui all’art. 4, commi
7 e 8 della presente legge regionale, la Regione partecipa finanziariamente sia
agli investimenti iniziali derivanti dal progetto speciale "Ski Pass unico
regionale" che alla gestione del suo primo anno di attuazione. A tal fine
la Giunta regionale è autorizzata a riservare il 5% dello stanziamento di
bilancio destinato, nell’anno 2005, al finanziamento della presente legge regionale.»
Art. 91
Contributo al Comune di
Civitaquana
1. La
Regione Abruzzo concede un contributo straordinario di € 250.000,00 al Comune
di Civitaquana per i lavori di messa in sicurezza di tratti stradali a mezzo
rotatoria.
2. Gli
oneri derivanti dalla presente spesa verranno coperti dalla UPB 04.02.001, Cap.
152578 di nuova istituzione ed in diminuzione € 250.000,00 UPB 02.01.005, Cap.
11210 denominato: Oneri riflessi a carico dell’amministrazione su retribuzione
e competenze accessorie.
SEZIONE SESTA
Disposizioni in materia di agricoltura, foreste e sviluppo rurale,
alimentazione, caccia e pesca
Art. 92
Contributi per la valorizzazione
del territorio e dei prodotti tipici
1. La
Regione Abruzzo concede, per l’anno 2005, un contributo straordinario di €
95.000,00 da ripartire in ugual misura, all’Istituto Agrario di Avezzano
(IPSAA) per la realizzazione di un’iniziativa scolastica denominata progetto
"PANGEA" concernente l’integrazione di studenti provenienti da aree
geografiche diverse del comprensorio gravitante sui territori delle città di Avezzano
e Sulmona, e agli Istituti Tecnici Agrari di Alanno e Scerni per la
realizzazione di un progetto concernente:
a) la costituzione di un Centro permanente per l’educazione ambientale ed alimentare nelle due sedi principali di Alanno e Scerni e la messa in rete delle stesse attraverso accordi e convenzioni con istituzioni scolastiche di ordine diverso, centri di formazione, associazioni ed enti;
b) il completamento e l’adeguamento delle
dotazioni per lo sviluppo di attività di formazione professionale, nei settori
sopra descritti, attraverso percorsi formativi in cui siano privilegiate le
attività di stage e tirocinio;
c) la costituzione di due centri espositivi delle
produzioni alimentari tipiche della Regione Abruzzo con annesse sale di
degustazione e valutazione delle stesse;
d) l’acquisizione di dotazioni e strumenti per la
comunicazione e la divulgazione (ad es. videoconferenze, sito informatico).
2. La copertura finanziaria dell’onere
derivante dal comma 1 pari ad € 95.000,00 è assicurata mediante la finalizzazione
di quota parte dello stanziamento iscritto nell’ambito della UPB 07.02.017,
Cap. 102380 denominato: Dotazione annuale all’A.R.S.S.A. (Agenzia regionale per
i Servizi di Sviluppo Agricolo) per l’attuazione delle attività e delle
iniziative d’istituto - L.R. 87/1978, art. 21, comma 2 del bilancio per
l’esercizio 2005.
Art. 93
Integrazioni alla L.R. 53/1997
1. All’art.
19 della L.R. 53/1997 è aggiunto il seguente comma 4:
«4. In materia di bonifica
idraulico-agraria e altre opere ed infrastrutture pubbliche d’interesse agrario
la Giunta regionale può predisporre direttamente interventi straordinari per la
realizzazione, la riattivazione e la straordinaria manutenzione di opere ed
infrastrutture, avvalendosi per la progettazione e realizzazione esclusivamente dei Consorzi di Bonifica competenti.»
Art. 94
Interventi in favore dei centri regionali di
ricerca
1. La Regione Abruzzo, allo scopo di favorire
lo sviluppo dei Centri regionali di ricerca partecipati dall’ARSSA,
concede un contributo straordinario per le spese di funzionamento pari a €
600.000,00 da destinare per € 200.000,00 al COTIR - Centro per la
sperimentazione e la divulgazione delle tecniche irrigue con sede in Vasto ed €
400.000,00 parimenti distribuiti tra
gli altri centri.
2. La copertura finanziaria dell’onere
derivante dal presente articolo è assicurata mediante aumento del Cap. 102380,
UPB 07.02.017.
Art. 95
Interventi nel campo della ricerca applicata
nel settore agricolo
1. La
Regione Abruzzo per il tramite della Direzione Agricoltura e Foreste, al fine
di partecipare in qualità di partner all’attività di alta formazione in campo
aziendalistico e di ricerca scientifica svolta dall’AIAB Abruzzo Chieti,
concede allo stesso un contributo di € 100.000,00 finalizzato alla
realizzazione di un progetto di recupero e produzione di biomasse nel campo
agricolo ad uso energetico denominato "L’energia dall’agricoltura -
aspetti strategici e politiche future concernenti l’utilizzo energetico delle
biomasse in una prospettiva di multifunzionalità dell’azienda agricola".
2. La
Regione Abruzzo concede, inoltre, un contributo di € 100.000,00
all’Associazione regionale produttori biologici "verde Abruzzo" -
Chieti, per la realizzazione di un progetto studio sulla tracciabilità,
rintracciabilità e sicurezza alimentare dei prodotti agro-alimentari, Reg. CE
n. 178/02.
3. La
Giunta regionale con proprio atto disciplina le modalità di erogazione del
contributo.
4. All’onere
derivante dalle suddette disposizioni si provvede nell’ambito della UPB
07.01.004, Cap. 101554 di nuova istituzione: Interventi nel Campo della ricerca
applicata al settore agricolo.
Art. 96
Modifiche alla L.R. 36/1996 (Adeguamento funzionale, riordino e norme per il risanamento dei Consorzi di bonifica)
1. Il
comma 1 dell’art. 2 della L.R. 36/1996 è sostituito dal seguente:
«1. Per assicurare la difesa del
territorio e per conseguire la gestione coordinata delle risorse idriche, con
riferimento ai provvedimenti di programmazione e pianificazione regionale,
nonché all’applicazione della Legge 183/1989 (Norme per il riassetto
organizzativo e funzionale della difesa del suolo), del D.Lgs 267/2000 (Testo
unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali) e della Legge 36/1994
(Disposizioni in materia di risorse idriche), il Consiglio regionale, su
proposta della Giunta regionale, approva la riclassificazione e ridelimitazione
dei comprensori con ambiti territoriali, ove possibile, coincidenti con quelli
previsti per la gestione degli altri servizi, e ricomprendendo in essi
territori di uno o più bacini idrografici.»
2. Il
comma 1 dell’art. 9 della L.R. 36/1996, è così modificato:
«1. Alle Province sono
trasferiti, in attuazione degli artt. 19 e 20 del D.Lgs. 267/2000, i compiti di
programmazione in materia di opere di bonifica integrale; ad esse è altresì
attribuito il compito di delimitare, ai termini e per gli effetti di cui agli
artt. 3 e 10 del R.D. 215/1933 (Nuove norme per la bonifica integrale), i
perimetri di contribuenza, mediante l’individuazione degli immobili che
traggano un beneficio diretto e specifico dall’attività di bonifica sulla base
della mappatura effettuata dai Comuni interessati inserendoli nel Piano di
difesa del territorio e di bonifica, predisposto in osservanza del Piano di
bacino e, in assenza, alle direttive impartite dall'Autorità di bacino, ovvero
dalla Giunta regionale, settore agricoltura e foreste, relativamente a ciascun
consorzio di bonifica compreso nel rispettivo territorio. Nel caso il
comprensorio di bonifica si estenda su più province, il Piano di cui ai commi
successivi, nonché la delimitazione dei perimetri di contribuenza, sono
adottati dalla provincia con ambito territoriale prevalente, previa intesa tra
le province interessate.»
3. Il
comma 2 dell’art. 2 della L.R. 36/1996 è abrogato.
4. Il
terzo periodo del comma 2 dell’art. 9 della L.R. 36/1996 è abrogato.
Art. 97
Contributi per incremento fondo di garanzia fidi nel settore agricolo e
alimentare
1. La
Regione Abruzzo promuove l'accesso al credito delle imprese operanti nel
settore agricolo e agro-alimentare, al fine di favorire in tale comparto di
attività gli investimenti necessari all'incremento della competitività e
dell'efficienza aziendale, mediante l'utilizzo di strumenti finanziari innovativi
che favoriscono l'accesso al credito.
2. I
Cofidi intervengono a favore delle aziende di cui al comma precedente in
difficoltà con il sistema bancario, supportandole nella realizzazione di nuovi
investimenti, che comportano in genere un notevole impegno finanziario e una
generalizzata riduzione della liquidità dell'azienda.
3. Per
le finalità di cui ai commi precedenti, la Regione Abruzzo concede, per l’anno
2005, ai Cofidi regionali del settore agricolo e alimentare operanti nella
Regione Abruzzo, un contributo di € 150.000,00 da suddividere in parti uguali
tra i soggetti beneficiari.
4. La
domanda di finanziamento, corredata da una relazione tecnica sull’attività
svolta e sui programmi di intervento e da una copia dell’atto costitutivo e
dello statuto, deve essere presentata entro sei mesi dalla pubblicazione della
presente legge alla Direzione agricoltura, foreste e sviluppo rurale,
alimentazione, caccia e pesca, la quale ne cura la relativa istruttoria e
procede alla predisposizione di un piano di riparto, da adottare con delibera
di Giunta regionale, al fine di concedere i suddetti contributi in base alle
domande pervenute fino a concorrenza dell'importo finalizzato in bilancio.
5. La
copertura finanziaria dell’onere di € 150.000,00 per l’anno 2005, è assicurata
con quota parte dello stanziamento iscritto nell’ambito della UPB 07.02.003,
Cap. 102421 denominato: Interventi per il credito agrario agevolato ai sensi
della L.R. 62/1994.
Art. 98
Campi scuola e itinerari sciistici
1. All’interno
delle aree sciistiche, oltre alle piste da sci, sono individuati dai
concessionari degli impianti, i campi scuola e gli itinerari sciistici dove è
possibile esercitare l’attività didattica di maestro di sci.
2. Dette
infrastrutture devono avere una pendenza media non superiore al 10%, una
larghezza minima di 5 mt. e non sono soggette a regime di applicazione
concessoria della L.R. 16/1994.
3. All’art.
23, comma 2, della L.R. 61/1983 è introdotto, dopo le parole " …omissis…un
Funzionario ecologo del Settore Sanità" il seguente punto: "un
rappresentante della Federazione Italiana Sport Invernali (FISI).
Art. 99
Modifiche alla L.R. 25/1988
1. All’art.
6 della L.R. 25/1988 concernente: Norme in materia di usi civici e gestione
delle terre civiche - Esercizio delle funzioni amministrative, dopo il comma 7
è aggiunto il seguente comma:
«7bis. Tutti gli atti effettuati
dopo l’entrata in vigore della presente legge ai sensi dell’art. 12 della Legge
1766/1927, dell’art. 6 della L.R. 25/1988 e della L.R. 68/1999 beneficiano
delle esenzioni previste dall’art. 2
della Legge 692/1981.»
2. L’art.
10 comma 2 della L.R. 25/1988 va interpretato nel senso che la procedura di
sclassificazione prescinde dalla previa assegnazione a categoria dei ruoli di
cui all’art. 11 della Legge 1766/1927 ed all’art. 7 della L.R. 25/1988.
3. All’art.
12 della L.R. 25/1988 sono aggiunti i seguenti commi:
«8. Tutta la documentazione
storica ed amministrativa, in quanto indefettibile e necessaria all’esercizio
delle funzioni amministrative regionali, ancorché detenuta nell’archivio del
commissariato di L’Aquila per il riordinamento degli usi civici in Abruzzo, è
acquisita al patrimonio regionale entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
9. Per esigenze di giustizia la
Regione è tenuta a fornire copia della documentazione a richiesta del
Commissariato per il riordinamento degli usi civici, previo pagamento delle
spese di riproduzione.»
Art. 100
Integrazione alla L.R. 71/2001:
Rifinanziamento della L.R. 93/1994 concernente: Disposizioni per il recupero e
la valorizzazione dei trabocchi della costa teatina
1. All’art.
3 della L.R. 71/2001, dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma 1 bis:
«1 bis. Per utilizzazione del trabucco, nel periodo 15 giugno - 30
settembre, nel quadro della valorizzazione turistica della costa abruzzese e
dell’attuazione del disposto della lett. o), del comma 1 della L.R. 22/2004
(Nuove disposizioni in materia di politiche di sostegno all’economia ittica) si
intende anche attività di piccola ristorazione con uso esclusivo di prodotto
ittico della struttura stessa.»
2. L’attività
di piccola ristorazione è permessa a condizione che vengano rispettati i
seguenti requisiti minimi:
- il titolare dovrà adottare un sistema di
autocontrollo, in conformità alla metodologia HACCP, a norma del D.Lgs.
155/1997;
- i locali e le attrezzature, viste le
peculiarità costruttive tipiche dei trabocchi ed il fatto che l’attività è
comunque a carattere provvisorio (stagionale), dovranno possedere gli stessi
requisiti, dettati dall’ordinanza 3.4.2002 del Ministero della Salute, per le
strutture che somministrano alimenti, fatta eccezione per l’altezza minima dei
locali di preparazione;
- i rifiuti solidi, i liquami ed i reflui da
operazioni di lavaggio e pulizia, dovranno essere adeguatamente smaltiti nel
rispetto del D.Lgs. 22/1997 (Decreto Ronchi).
Art. 101
Percorsi dei sapori d’Abruzzo
1. La
Regione Abruzzo, in attuazione della Legge 268/1999, promuove e disciplina,
nell’ambito delle politiche di sviluppo rurale, la realizzazione dei
"Percorsi dei sapori d’Abruzzo".
2. I
"Percorsi dei sapori d’Abruzzo" sono percorsi appositamente segnalati
e pubblicizzati con cartelli, lungo i quali insistono valori naturali,
culturali ed ambientali, vigneti e cantine, frantoi e oleoteche di aziende
agricole singole o associate aperte al pubblico.
3. I
"Percorsi dei sapori d’Abruzzo" hanno lo scopo di valorizzare e
promuovere i territori ad alta vocazione vitivinicola qualitativa a
denominazione di origine di cui alla Legge 164/1992, oltre che le produzioni
agricole e alimentari riconosciute ai sensi del Reg. (CEE) n. 2081/92 e le
produzioni agroalimentari tradizionali individuati ai sensi del D.M. n.
350/1999. Costituiscono uno strumento attraverso il quale i territori vinicoli
e le altre produzioni possono essere divulgati, commercializzati e fruiti in
forma di offerta turistica integrata.
4. Con
apposito regolamento di attuazione, adottato dalla Direzione agricoltura entro
90 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, si stabiliscono le
modalità per la predisposizione dei progetti di merito. Essi dispongono in
ordine:
a) alla qualificazione ed all'omogeneizzazione dell’offerta enoturistica regionale, mediante l’indicazione degli standard minimi di qualità;
b) alla definizione di un’immagine coordinata dei "Percorsi dei sapori d’Abruzzo" da parte di tutti i soggetti aderenti di cui al comma 10, anche per il tramite di una specifica ed omogenea segnaletica informativa per tutto il territorio regionale concordata con gli Enti Locali;
c) alla definizione dei requisiti che dovranno possedere i "Musei della vite e del vino e/o delle arti e tradizioni contadine" e le "Enoteche pubbliche di interesse locale", per poter essere inseriti nei "Percorsi dei sapori d’Abruzzo";
d) alla definizione dei requisiti che dovranno possedere i musei dell'ulivo e dell'olio e/o delle arti e tradizioni contadine e le oleoteche pubbliche di interesse locale, per poter essere inseriti nei "Percorsi dei sapori d'Abruzzo";
e) alle provvidenze previste dal presente articolo, ai limiti di spesa massimi ed alle percentuali di contribuzione, nonché all’apertura dei termini per la presentazione delle domande di contributo, alla documentazione necessaria ai fini istruttori, ai criteri e termini per il procedimento di selezione delle domande e le modalità di rendicontazione degli interventi.
5. La
Giunta regionale accorda il riconoscimento di "Percorsi dei sapori
d’Abruzzo", in attuazione della disciplina di cui al comma 4, su richiesta
di un Comitato promotore cui debbono partecipare almeno i seguenti soggetti: 5
o più aziende vitivinicole singole o associate iscritte all’Albo di cui
all’art. 15 della Legge 164/1992; una o più cantine; nonché strutture tra:
enoteche, frantoi oleari ed oleoteche, aziende agrituristiche, esercizi
autorizzati alla somministrazione dei pasti, alimenti e bevande dei
"Percorsi dei sapori d’Abruzzo", imprese turistico-ricettive e musei
della vite e del vino e/o delle arti e tradizioni contadine ricadenti lungo il
percorso indicato, Enti locali (comuni, province e comunità montane), Camere di
Commercio Industria Artigianato e Agricoltura, Associazioni ed istituzioni
interessate alla realizzazione degli obiettivi della presente legge, unitamente
o meno al Consorzio di tutela dei vini d’Abruzzo.
6. Il
riconoscimento può avvenire anche per una unica strada regionale con più
percorsi a base provinciale.
7. Il
Comitato promotore, unitamente all’istanza per il riconoscimento del
"Percorso dei sapori d’Abruzzo", trasmette alla Regione Abruzzo,
Direzione agricoltura, foreste, sviluppo rurale, via Catullo, 17, Pescara, ai
fini dell’approvazione, la proposta di disciplinare per la costituzione,
realizzazione e gestione della strada stessa. Per quelli già istituiti,
unitamente all’istanza per il riconoscimento, trasmette alla Regione Abruzzo,
ai fini dell’approvazione, la proposta di disciplinare per l’adeguamento e
gestione del "Percorso" stesso.
8. La Giunta regionale riconosce ciascun
"Percorso dei sapori d’Abruzzo", con riferimento alla zona geografica
interessata, e previa verifica della rispondenza del disciplinare proposto ai
contenuti definiti nella disciplina di cui ai commi 5, 6 e 7. Tale verifica è
effettuata, entro 90 giorni dalla richiesta del Comitato promotore, con
riferimento, in particolare, a:
a) gli standards di qualità di base, di cui al comma 4, lett. a);
b) la coerenza alle norme e criteri di cui
all’art. 2 degli impegni assunti dal Comitato promotore;
c) la corrispondenza del Percorso progettato
alla salvaguardia e valorizzazione delle zone di produzione di cui alla Legge
164/1992;
d) la
corrispondenza dei "Musei della vite e del vino e/o delle arti e
tradizioni contadine" e delle "Enoteche pubbliche di interesse
locale" e dei "musei dell'ulivo e dell'olio e/o delle arti e
tradizioni contadine" e delle "oleoteche pubbliche di interesse
locale", inseriti nei "Percorsi dei sapori d’Abruzzo", alle
norme delle leggi regionali in materia di musei. Il museo deve avere una caratterizzazione
nell’ambito territoriale vitivinicolo e oleario e/o delle produzioni agricole e
alimentari, rivestire carattere di unicità e possedere i requisiti previsti
dalle norme e criteri di cui al comma 4.
9. La
Giunta regionale individua ogni "Percorso dei sapori d’Abruzzo"
secondo le norme di cui alla Legge 268/1999, art. 2, comma 1, lett. d).
10.
Entro 60 giorni dal riconoscimento del "Percorso dei sapori
d’Abruzzo" il Comitato promotore deve trasformarsi in Comitato di
gestione, pena la revoca del riconoscimento. Il Comitato di gestione è un
organismo di carattere associativo senza scopo di lucro costituito con atto
pubblico e regolato da uno statuto che garantisca l’accesso a tutti i soggetti
di cui al presente articolo.
11. Il
possesso dei requisiti di cui al comma precedente, è condizione per
l’assegnazione dei contributi regionali previsti dal presente articolo.
12. Il Comitato di gestione:
a) procede alla realizzazione e/o adeguamento del
"Percorso dei sapori d’Abruzzo" e alla sua gestione, in conformità
con quanto disposto dalla presente legge;
b) diffonde, in collaborazione con i produttori
vitivinicoli ed oleari e con gli altri soggetti interessati, la conoscenza dei
"Percorsi dei sapori d’Abruzzo", promuove l’inserimento dei
"Percorsi dei sapori d’Abruzzo" nei vari strumenti di promozione
turistica attivati direttamente o indirettamente;
c) vigila sulla coerente attuazione del
disciplinare da parte di tutti i soggetti aderenti nonché sul buon
funzionamento dei "Percorsi dei sapori d’Abruzzo";
d) cura i rapporti con gli enti locali;
e) gestisce la campagna di informazione per la
valorizzazione dei "Percorsi dei sapori d’Abruzzo";
f) gestisce un "Museo della vite, del vino e
dell'olivo e dell'olio e/o delle arti e tradizioni contadine" e le enoteche
pubbliche di interesse locale.
13.
Per la realizzazione delle finalità del presente articolo la Giunta
regionale, sulla base dei criteri di attuazione concede contributi per i
seguenti interventi:
a) creazione di specifica segnaletica riferita ai
"Percorsi dei sapori d’Abruzzo" riconosciuta;
b) creazione o adeguamento di "centri di informazione" finalizzati ad una informazione specifica sull’area interessata dai "Percorsi dei sapori d’Abruzzo", creazione o adeguamento di "Musei della vite, del vino e dell'olivo e dell'olio e/o delle arti e tradizioni contadine in Abruzzo" e di "Enoteche pubbliche di interesse locale". Non potrà essere finanziato più di un museo e di una enoteca per ogni "Percorso dei sapori d’Abruzzo";
c) adeguamento agli standards di qualità previsti
dalle norme e criteri di cui al comma 4, lett. a);
d) studi, ricerche e pubblicazioni di carattere
storico ed ambientale con riferimento alla cultura del vino, della vite,
dell'olivo e dell'olio e delle produzioni agricole e alimentari.
14.
I contributi di cui al comma 13, lett. a), b) e c), possono essere
concessi a favore di Comitati di gestione fino al 40% dell’investimento totale
e fino ad un massimo di € 40.000,00.
15.
I contributi di cui al punto d) del comma 13, a favore di aziende
produttrici vitivinicole e olearie, singole e associate, che aderiscono ad un
"Percorso dei sapori d’Abruzzo" sono concessi fino al 40%
dell’investimento e fino ad un massimo di € 40.000,00.
16.
La Giunta regionale, attraverso un programma operativo di attuazione,
definisce l’apertura dei termini per la presentazione delle domande di
contributo, la documentazione necessaria ai fini istruttori, i criteri e
termini per il procedimento di selezione delle domande e le modalità di
rendicontazione degli interventi.
17.
La Giunta regionale verifica la rispondenza del contributo erogato alle
finalità proposte e verifica inoltre il rispetto delle disposizioni della
presente legge e, in caso di gravi inadempienze da parte del Comitato di
gestione procede alla revoca del finanziamento e del riconoscimento di
"Percorso dei sapori d’Abruzzo".
18.
Le attività di ricezione, ospitalità, degustazione dei prodotti, di
organizzazione di attività ricreative, culturali e didattiche, svolte da
aziende agricole nell’ambito delle strade del vino e dell'olio, possono essere
ricondotte alle attività agrituristiche, di cui all’art. 2 della Legge 730/1985
ed alla L.R. 32/1994, previa iscrizione nell’albo regionale degli imprenditori
agrituristici.
19. La
Giunta regionale, presso la sede dell’Enoteca regionale d’Abruzzo, istituisce
un Comitato di Coordinamento permanente dei "Percorsi dei sapori
d’Abruzzo" che sovrintende e coordina le strade riconosciute. Fanno parte
del Comitato: un rappresentante per ogni Consorzio di tutela dei prodotti tipici
di qualità riconosciuti, operanti in Abruzzo, un rappresentante dell’Enoteca
regionale d’Abruzzo, un rappresentante della Direzione Agricoltura, un
rappresentante della Direzione turismo, un rappresentante della Direzione
attività produttive, un rappresentante dell’APTR, un rappresentante dell’ARSSA.
20.
I comuni interessati ricadenti lungo i percorsi di cui al presente
articolo possono promuovere la creazione di enoteche e oleoteche pubbliche di
interesse locale provvedendo in merito alla disponibilità dei locali ed alla
realizzazione delle opere per le stesse.
21. Al
fine di rendere uniforme su tutto il territorio regionale le attività mirate
alla valorizzazione del territorio, di promuovere le produzioni agroalimentari
e stimolare una maggiore attenzione da parte del consumatore nei confronti dei
prodotti di qualità, l’Enoteca regionale d’Abruzzo valuta i requisiti per la
concessione del riconoscimento della denominazione di Enoteca pubblica di
interesse locale e ne coordina le azioni e l’attività.
22.
Per l'attuazione degli interventi previsti dal presente articolo, sono
utilizzati i fondi dei trasferimenti statali di cui alla Legge 268/1999, ivi
compresi quelli riferiti agli anni precedenti, disponibili alla data di entrata
in vigore della presente normativa.
23. Le
risorse finanziarie di cui sopra sono iscritte in bilancio al Cap. 23244, UPB
04.03.004, dello stato di previsione dell’entrata ed al Cap. 102420, UPB
07.02.012 dello stato di previsione della spesa.
24. Per gli anni successivi al corrente anno, si
provvede mediante apposito stanziamento nel bilancio della Regione.
Art. 102
Contributo alla provincia di
Chieti per completamento fondo valle Dentalo
1. La
Regione Abruzzo concede un contributo straordinario alla provincia di Chieti
pari a € 1.500.000,00 per il completamento della strada fondovalle Dentalo.
2. E'
autorizzata per l'anno 2005 l'iscrizione dello stanziamento di € 1.500.000,00
nell'ambito della UPB 06.02.002 su un capitolo di nuova istituzione denominato:
Contributi alla provincia di Chieti per il completamento della fondovalle
Dentalo: in diminuzione per pari importo il Cap. 12484, UPB 02.02.010.
Art. 103
Ambito di applicazione della L.R. 7/1997 e
successiva integrazione
1. La
L.R. 7/1997 recante: Alienazione fabbricati provenienti dalla riforma fondiaria
di proprietà dell'Agenzia regionale per i servizi di sviluppo agricolo, così
come integrata dalla L.R. 31/2002 concernente: Integrazione alla L.R. 7/1997
recante: Alienazione fabbricati provenienti dalla riforma fondiaria di
proprietà dell'Agenzia regionale per i servizi di sviluppo agricolo
(A.R.S.S.A.), si applica, per quanto riguarda la definizione del prezzo di
cessione degli immobili provenienti dalla Riforma Fondiaria, a tutti i beni
passati in proprietà ad altri Enti pubblici.
2. La
competenza per la determinazione del prezzo di cessione spetta agli Uffici
Tecnici dei singoli Enti, compresa la determinazione del prezzo dell'area di sedime
dei fabbricati realizzati sui terreni della Riforma Fondiaria.
3. Resta
obbligatoria la trascrizione del vincolo decennale di inalienabilità a favore
degli Enti proprietari.
Art. 104
Modifiche alla L.R. 68/1999
1. All’art.
2, comma 3, della L.R. 68/1999 concernente: Integrazioni alla L.R. 25/1988.
Procedure per la determinazione dei valori dei suoli gravati da diritti di uso
civico e per le utilizzazioni particolari delle terre civiche, è soppresso ed è
sostituito dal seguente:
«3. Nell’ambito del procedimento
di legittimazione delle terre civiche, che resta di esclusiva competenza della
Regione, al fine di evitare l’indebito arricchimento dell’Ente il valore di
riferimento del terreno avente natura agricola e che sia stato oggetto, da
parte dell’interessato o dai suo danti causa, di permanenti e sostanziali
migliorie, è pari a quello attribuito ad un incolto produttivo fissato dalla
Giunta regionale ai sensi della Legge 865/1971 (VAM - Valori Agricoli Medi).»
2. All’art.
2, comma 4, della L.R. 68/1999 dopo la parola "naturali" è aggiunta
la parola "residenti".
3. All’art.
2, comma 5, della L.R. 68/1999 le parole "Relativamente ai beni oggetto di
edificazione, o che abbiano irreversibilmente perduto la conformazione fisica e
la destinazione agraria, boschiva o pascoliva" sono sostituite dalle
parole "Relativamente ai beni edificati che abbiano irreversibilmente
perduto la conformazione fisica agricola, boschiva o pascoliva".
4. All’art.
2, comma 5, lett. e) della L.R. 68/1999 sostituire la percentuale del 20% con
la percentuale del 40%.
5. All’art.
2 comma 5, lett. e) della L.R. 68/1999 dopo il termine "naturali" è
aggiunto il termine "residenti".
6. Nell’ambito
del comma 1 dell’art. 3 della L.R. 68/1999 l’espressione "sono
formalizzate" è soppressa ed è sostituita dall’espressione "rese
definitive".
Art. 105
Contributo straordinario Abruzzo Quality Food
1. La
Regione Abruzzo, per favorire la promozione dell’olio e dei prodotti tipici
abruzzesi, concede un contributo straordinario di € 120.000,00 al Consorzio
senza scopo di lucro Abruzzo Quality Food per la partecipazione a fiere
internazionali.
2. L’erogazione
avviene secondo i criteri della L.R. 49/1999.
3. Per
l’anno 2005 è autorizzata l’iscrizione di € 120.000,00 sulla UPB 07.01.004,
Cap. 101550 di nuova istituzione, denominato: Contributo straordinario al
Consorzio Abruzzo Quality Food.
Art. 106
Modifiche ed integrazioni alla L.R. 10/2004
1. All’art.
26, comma 2, della L.R. 10/2004 concernente: Normativa organica per l'esercizio
dell'attività venatoria, la protezione della fauna selvatica omeoterma e la
tutela dell'ambiente, dopo le parole "residenti in regione" sono
aggiunte le parole "o che siano iscritti ad un Atc regionale e nativi in
Abruzzo".
2. All’art.
28 della L.R. 10/2004 è aggiunto il seguente comma:
«16 bis. Fatto salvo quanto disposto dal precedente comma 16, il numero
dei cacciatori che possono essere ulteriormente ammessi di cui al comma 2 è
riservato per una percentuale del 2% del carico venatorio ad ammissioni
giornaliere, a titolo oneroso, la cui quota di ammissione stabilita dal
comitato di gestione non può essere superiore a € 15; nel caso in cui la
disponibilità di posti per dette ammissioni giornaliere sia inferiore alle
richieste, trovano applicazione i criteri e le priorità di cui al comma 6 in
quanto compatibili per i soli residenti in Abruzzo.»
3. All’art.
43, comma 2, della L.R. 10/2004 le parole "da considerarsi arco temporale
massimo con riferimento alle singole specie" sono soppresse.
4. All’art.
43, comma 6, della L.R. 10/2004 le parole "30 novembre" sono
sostituite dalle parole "la conclusione della stagione venatoria resta
comunque limitata al bimestre ottobre-novembre la possibilità di consentire la
fruizione di cinque giornate venatorie settimanali".
5. All’art.
43, comma 6 bis, della L.R. 10/2004 sono aggiunte le seguenti parole "o
residenti in regione."
6. All’art.
8, comma 1, della L.R. 45/1979 concernente: Provvedimenti per la protezione
della flora in Abruzzo, sono aggiunte le seguenti parole "fatta salva la
sosta nelle aree ricomprese entro 5 metri dal ciglio delle strade comunque
carrozzabili".
7. Limitatamente
alla stagione venatoria 2005/2006, il calendario venatorio può prevedere che la
caccia alle specie selvatiche Volpe (Vulpes Vulpes), Cornacchia Grigia (Corpus
Corone Cornix) e Cinghiale (Sus Scrofa), indicate nell'art. 18 della Legge 157/1992, si svolga dall'1°
settembre 2005 al 31 gennaio 2006.
Art. 107
Spese di funzionamento
dell’Azienda Speciale per lo svolgimento delle funzioni dell’Organismo Pagatore
per la Regione Abruzzo
1. Per
le spese di funzionamento dell’Azienda Speciale per lo svolgimento delle
funzioni dell’Organismo Pagatore per la Regione Abruzzo di cui all’art. 59bis,
comma 1, della L.R. 15/2004, è autorizzato per l’anno 2005 l’iscrizione in
bilancio sulla UPB 07.01.004, Cap. 101590 denominato: Contributo annuale di
funzionamento per l’attività ordinaria assegnato all’O.P.R.A., con uno
stanziamento pari a € 1.000.000,00.
2. Per
spese di investimento dell’Azienda Speciale per lo svolgimento delle funzioni
dell’Organismo Pagatore per la Regione Abruzzo di cui all’art. 59bis, comma 1,
della L.R. 15/2004, è autorizzato per l’anno 2005 l’iscrizione in bilancio
sulla UPB 07.02.011, Cap. 102390 denominato: Contributo per le spese di
investimento assegnato all’O.P.R.A., con uno stanziamento pari a € 250.000,00.
3. Per
gli esercizi successivi gli stanziamenti dei capitoli di spesa saranno definiti
con legge di bilancio.
Art. 108
Contributo straordinario al Consorzio di Tutela Montepulciano d’Abruzzo Colline Teramane
1. La
Regione Abruzzo, in considerazione del riconoscimento D.O.C.G. da parte del
Ministero delle Politiche Agricole per il vino Montepulciano d’Abruzzo Colline
Teramane, prima ed unica D.O.C.G. abruzzese, individua nel Consorzio di Tutela
Montepulciano d’Abruzzo Colline Teramane lo strumento per la promozione e
valorizzazione di tale prodotto. A tal fine, per l’anno 2005, anno in cui sarà
introdotta sul mercato la prima produzione della nuova D.O.C.G., concede un
contributo straordinario di € 200.000,00 al Consorzio di Tutela Montepulciano
d’Abruzzo Colline Teramane.
2. Agli
oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante l’istituzione sulla
UPB 07.01.004, Cap. 101551 denominato: Contributo straordinario al Consorzio di
Tutela Montepulciano d’Abruzzo Colline Teramane.
Art. 109
Contributi straordinari per i produttori
vitivinicoli
1. La
Regione Abruzzo al fine di dare ristoro ai produttori del comparto
vitivinicolo, colpiti dalla grave crisi di mercato che ha investito il settore
come da D.L. 280/2004, interviene tramite lo stanziamento dell’importo di €
1.000.000,00 da iscrivere sulla UPB 07.01.004, Cap. 101552 di nuova istituzione
denominato: Contributi straordinari per i produttori vitivinicoli.
2. La
Direzione Agricoltura, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della
presente legge stabilisce i requisiti ed i criteri di erogazione dei
contributi.
Art. 110
Intervento straordinario per il
ripianamento delle passività delle associazioni di allevatori
1. La
Giunta regionale, è autorizzata a concedere alle Associazioni Allevatori
d’Abruzzo un contributo straordinario per il ripiano delle posizioni debitorie
delle stesse, regolarmente iscritte nei relativi bilanci chiusi alla data del
31 dicembre 2002, nell’attuazione delle attività loro affidate dalla Regione
Abruzzo.
2. Il
contributo di cui al comma 1, nella misura massima complessiva di € 350.000,00
ha carattere di eccezionalità ed è concesso "una tantum" previa
presentazione di una copia dei bilanci da cui risulti il disavanzo e di una
dettagliata relazione gestionale sottoscritta dai rispettivi legali
rappresentanti delle Associazioni Allevatori e dai Presidenti dei Collegi dei
Revisori dei Conti.
3. All'onere
derivante dal presente articolo si provvede mediante l'istituzione di un nuovo
Cap. 101553, UPB 07.01.006.
Art. 111
Modifiche alle L.R. 28/1994, L.R. 106/1994, L.R. 6/2000
1. All’art.
4 della L.R. 28/1994: Interventi di forestazione e valorizzazione ambientale,
così come modificata dalla L.R. 106/1994 e dall’art. 14 della L.R. 6/2000 è
aggiunto il seguente art. 4 bis:
«Art. 4 bis - Taglio colturale e
relative autorizzazioni
1. A titolo esemplificativo e non
esaustivo per tagli colturali si intendono quelli di seguito indicati, purché
non comportino trasformazione del bosco in altre qualità di coltura:
a) le ripuliture, gli sfolli e i diradamenti;
b) i tagli fitosanitari;
c) i tagli di ricostituzione e di riconversione
dei castagneti da frutto;
d) i tagli destinati al ripristino dei soprassuoli
danneggiati dal fuoco e da altri eventi calamitosi, nonché alla riduzione del
rischio di incendi boschivi e di dissesto idrogeologico ed all’eliminazione di
altri rischi per la pubblica incolumità;
e) i tagli a carico della vegetazione arborea e arbustiva destinati alla regolazione dello sviluppo della vegetazione nell’ambito della manutenzione necessaria al mantenimento in efficienza e sicurezza di manufatti, delle aree di pertinenza di elettrodotti, della viabilità pubblica e delle opere e sezioni idrauliche;
f) i tagli di avviamento dei boschi cedui all’alto
fusto;
g) i tagli di utilizzazione dei boschi cedui;
h) i tagli successivi e i tagli saltuari nei
boschi d’alto fusto;
i) i tagli di utilizzazione a buche o strisce di
superficie inferiore a un ettaro nei boschi di altro fusto;
l) i tagli a raso di fustaie finalizzate alla rinnovazione naturale o artificiale o previsti da piani di gestione, di taglio o di assestamento regolarmente approvati e in corso di validità.
Tali tagli non si identificano in nessun caso come tagli
di utilizzazione.
Tali tagli sono colturali e
regolamentati dal presente articolo a prescindere dalla destinazione del
materiale legnoso retratto dall’intervento, soddisfacimento del diritto di uso
civico di legnatico dei cittadini o vendita sul libero mercato da parte del
proprietario. In quest’ultimo caso si applica l’accantonamento di cui all’art.
16bis della presente legge oppure il progetto deve espressamente prevedere
interventi di pari importo per l’esecuzione di opere di coltura o manutenzione
dei boschi. I progetti di taglio possono prevedere una destinazione mista, uso civico
e vendita sul libero mercato, del materiale legnoso retratto dall’intervento.
Al fine di limitare il costo ai cittadini delle aree montane per il
soddisfacimento del diritto di uso civico di legnatico è ammesso cofinanziare i
costi dei tagli destinati a uso civico con tagli destinati alla vendita sul
libero mercato, anche nell’ambito del medesimo progetto. I progetti di taglio
possono essere redatti anche prevedendo una esecuzione degli stessi poliennale
a lotti, con un massimo di un quinquennio.
I tagli colturali, comprese le
opere connesse, eseguiti ai sensi della presente legge, sono autorizzati dal
Servizio Foreste della Direzione agricoltura, foreste e sviluppo rurale e con
le seguenti modalità:
a) i
tagli di superficie inferiore a un ettaro o, anche se di superficie superiore,
ove previsti da piani di gestione, di taglio o di assestamento regolarmente
approvati, in corso di validità o scaduti da meno di cinque anni, non
necessitano di specifica autorizzazione. L’interessato, proprietario o gestore (consorzio
forestale o cooperativa convenzionata) invierà apposita comunicazione almeno
trenta giorni prima l’inizio dei lavori con allegato relativo progetto
esecutivo degli interventi previsti. Il Servizio Foreste della Direzione
agricoltura, foreste e sviluppo rurale potrà entro trenta giorni dal
ricevimento della comunicazione richiedere chiarimenti o l’effettuazione di
sopralluoghi congiunti e anche emanare specifiche motivate prescrizioni;
b) i tagli di superficie superiore a un ettaro o non previsti da piani di gestione, di taglio o di assestamento regolarmente approvati e in corso di validità necessitano di specifica autorizzazione rilasciata dal Servizio Foreste della Direzione agricoltura, foreste e sviluppo rurale a seguito di domanda dell’interessato, proprietario o gestore (consorzio forestale o cooperativa convenzionata), con allegato relativo progetto esecutivo degli interventi previsti.
Il Servizio
Foreste della Direzione agricoltura, foreste e sviluppo rurale potrà nei trenta
giorni dal ricevimento della comunicazione richiedere chiarimenti o
l’effettuazione di sopralluoghi congiunti e anche emanare specifiche motivate
prescrizioni. La concessione dell'autorizzazione o il diniego motivato dovranno
essere comunque comunicate all’interessato nel termine di quarantacinque giorni
dal ricevimento della domanda.
Si intendono ricomprese nelle
opere connesse ai tagli autorizzate ai sensi del comma precedente gli
interventi di manutenzione della viabilità forestale esistente (strade, piste,
piazzali ed imposti permanenti esistenti) per i quali non necessita ulteriore
autorizzazione. Per manutenzione ordinaria si intende, tra l’altro,
livellamento dei piano viario o del piazzale, ricarico con inerti, rimozione
del materiale franato delle scarpate e risagomatura delle stesse, taglio della
vegetazione arbustiva e potatura della vegetazione arborea.
La realizzazione di nuove opere
permanenti è soggetta alla normativa vigente.
Il progetto esecutivo degli
interventi previsti dovrà contenere:
a) Relazione tecnica completa di:
· inquadramento
catastale e territoriale;
· descrizione
della stazione completa dei principali parametri ambientali;
· descrizione degli eventuali altri vincoli ambientali riscontrati (presenza di aree SIC, ZPS, aree parco, ecc.) e relative iniziative attuate al fine di rendere cantierabile il progetto;
· descrizione
del soprassuolo compresa la stima della massa legnosa da prelevare con
l’intervento colturale;
b) calcolo
dei costi e dei ricavi in termini economici dell’intervento in funzione della
destinazione degli assortimenti ritraibili;
c) cartografia
in scala 1:10.000 con individuazione dell’area di intervento;
d) documentazione
fotografica.
Per interventi di cui al presente articolo ricadenti in territori
ricompresi nell’ambito di consorzi di gestione di risorse forestali il Servizio
Foreste della Direzione agricoltura, foreste e sviluppo rurale, a seguito di
domanda del consorzio stesso, potrà attribuire al direttore o responsabile
tecnico del consorzio, purché lo stesso sia un tecnico laureato e abilitato
alla professione da almeno un quinquennio, la facoltà di autocertificare la
rispondenza degli interventi alla normativa vigente. In tal caso si prescinde
dalla necessità di rilasciare le relative autorizzazioni e la documentazione
relativa agli interventi sia in fase preliminare che finale saranno conservati
agli atti del Consorzio, salvo la semplice comunicazione degli interventi
realizzati con allegata la suddetta autocertificazione, fatta salva la
possibilità per il Servizio Foreste della Direzione agricoltura, foreste e
sviluppo rurale di effettuare controlli.»
2. All’art.
2ter della L.R. 28/1994, così come modificata con L.R. 106/1994 e L.R. 6/2000,
sono aggiunti i seguenti commi:
«I consorzi, le cooperative
consortili e le forme associative stabili fra cooperative possono utilizzare,
ai fini di richiedere ed ottenere contributi per attività forestali di cui alla
presente legge, terreni di cui abbiano la disponibilità le cooperative
associate.
Le cooperative o consorzi
cooperativi socie di consorzi o società di gestione di risorse forestali
possono richiedere ed ottenere contributi per attività forestali di cui alla
presente legge per interventi su superfici forestali ricevute in concessione da
parte degli stessi consorzi o società di gestione di risorse forestali.
La Regione favorisce l'ottimale
gestione delle superfici forestali. Nelle aree di Comunità Montane ove operano
consorzi o società di gestione di risorse forestali, costituiti in forma mista
pubblico - privato, con organismi di cui all’art. 3 della presente legge, andrà
riservata a tali strutture di gestione, tenendo conto della superficie
agro-silvo-pastorale gestita, una quota dei finanziamenti disponibili per
l’area da utilizzare a seguito di presentazione di apposite istanze di
finanziamento, corredate da progetti esecutivi, presentati dai suddetti
organismi. Tali organismi hanno inoltre priorità per ottenere contributi per la
realizzazione di Piani di gestione e assestamento per Piani che abbiano
carattere intercomunale o comprensoriale.
Al fine di favorire la gestione
sostenibile delle Foreste a tali organismi saranno concessi contributi per
ottenere la certificazione volontaria della gestione e dei prodotti forestali
Forest Stewardship Council (F.S.C.).»
3. All’art.
16bis della L.R. 28/1994, così come modificata con L.R. 106/1994 e L.R. 6/2000,
sono aggiunti i seguenti commi:
«I piani predisposti saranno
presentati a cura del richiedente l’approvazione a tutti gli Enti dei quali la
normativa prevede il parere obbligatorio ai fini dell’accertamento della
compatibilità con i vincoli idrogeologici, paesaggistici ed ambientali presenti
sul territorio interessato.
Tali Enti potranno nei sessanta
giorni dal ricevimento della comunicazione richiedere chiarimenti o
l’effettuazione di sopralluoghi congiunti e anche emanare specifiche motivate
prescrizioni. Il parere positivo, le prescrizioni motivate o il diniego
giustificato dovranno essere comunque comunicate all’interessato nel termine di
novanta giorni dal ricevimento della domanda. Il richiedente potrà quindi o
adeguarsi alle prescrizioni imposte modificando il Piano oppure inviare il
Piano originalmente elaborato con le prescrizioni pervenute al Servizio Foreste
della Direzione agricoltura, foreste e sviluppo rurale richiedendone in tutti e
due i casi l’approvazione da parte della Giunta regionale.
Il Servizio Foreste della
Direzione agricoltura, foreste e sviluppo rurale effettuerà apposita
istruttoria del Piano tenendo conto dei pareri pervenuti e proporrà entro
trenta giorni, nel caso il beneficiario non abbia accolto le prescrizioni degli
Enti di cui al precedente comma, le eventuali modifiche da apportare prima
della definitiva approvazione. Entro i successivi trenta giorni o entro trenta
giorni dal ricevimento della versione del Piano modificata secondo come sopra,
il Servizio Foreste della Direzione agricoltura, foreste e sviluppo rurale
proporrà alla Giunta regionale l’adozione o il diniego motivato all'adozione
del Piano stesso.»
4. All’art.
1 della L.R. 26/2003: Integrazione alla L.R. 11/1999 concernente: Attuazione
del D.Lgs. 31.3.1998, n° 112 - Individuazione delle funzioni amministrative che
richiedono l’unitario esercizio a livello regionale per il conferimento di
funzioni e compiti amministrativi agli enti locali e alle autonomie funzionali,
è aggiunto il seguente comma:
«Per le attività forestali,
compresi i tagli colturali, e relative opere connesse, eseguiti ai sensi della
Legge 28/1994: Interventi di forestazione e valorizzazione ambientale, e
successive modificazioni, da eseguire nei siti SIC e nelle zone ZPS la
Valutazione di Incidenza dovrà essere presentata dall’interessato all'autorità
forestale competente congiuntamente al progetto dell’intervento. Il Servizio
Foreste della Direzione agricoltura, foreste e sviluppo rurale, o il soggetto
cui lo stesso attribuisce l’autorità di valutazione forestale del progetto, è
l’organismo competente per il rilascio dell'autorizzazione. L’autorizzazione
dovrà essere rilasciata con i medesimi tempi e congiuntamente all'autorizzazione
forestale.»
5. All’art.
2 della L.R. 94/1990 aggiungere alla fine del comma 1:
«nonché delle attività di
gestione e valorizzazione associata e cooperativa delle aree forestali.»
6. Aggiungere
alla fine dell'art. 6 della L.R. 94/1990 il seguente comma:
«Al fine di garantire una
migliore articolazione e gestione dei corsi, la scuola può attivare convenzioni
con istituti di ricerca e formazione specializzati nel settore e operanti nella
Regione.»
7. Al
comma 1 dell’art. 4 della L.R. 94/1990 aggiungere dopo il punto 5) il punto 6):
«6) un esperto forestale
designato dalle centrali cooperative maggiormente rappresentative nel settore
forestale.»
Art. 112
Modifica alla L.R. 1/1984
1. All'art.
1 della L.R. 1/1984 è aggiunto il seguente comma 2:
«2. La Regione interviene altresì a favore dei gestori di impianti di maricoltura che abbiano subito danni agli impianti o perdite di prodotto in conseguenza di eventi calamitosi in mare.»
2. All'art.
2 della L.R. 1/1984 dopo le parole "cento milioni" aggiungere le
seguenti parole "per i gestori di impianti di maricoltura il contributo
non può eccedere l'importo di € 200.00,00".
3. All'art.
3 della L.R. 1/1984 dopo le parole "dell'evento calamitoso"
aggiungere le seguenti parole "dall'entrata in vigore della presente legge
nel caso di eventi verificatisi antecedentemente,".
Art. 113
Parco Velino Sirente
1. Nell’ambito
del Cap. 102499, UPB 07.02.011 è finalizzata la somma di € 60.000,00 quale
contributo straordinario al Parco Velino Sirente per il ristoro dei danni
subiti dai cittadini a causa dei cinghiali.
SEZIONE SETTIMA
Disposizioni in materia di industria, artigianato, commercio e energia
Art. 114
Costituzione e disciplina della
Consulta per la valorizzazione degli Ordini, Collegi, Associazioni professionali
1. La Regione Abruzzo, riconoscendo agli
ordini professionali, collegi, associazioni professionali istituiti e
disciplinati dalla legge o rappresentati nel Consiglio Nazionale dell'Economia
e del Lavoro (CNEL) una funzione sociale ed un ruolo centrale nello sviluppo
socio-economico regionale:
a) promuove le iniziative volte a qualificare le
libere professioni nell'esercizio delle loro competenze e nei rapporti con i
cittadini predisponendone gli strumenti necessari;
b) promuove e attua una politica di informazione adottando anche tutte le misure necessarie all'aggiornamento delle professioni finalizzato anche all'inserimento nel contesto europeo;
c) assicura una adeguata tutela del cliente e
degli interessi pubblici connessi al corretto e legale esercizio della
professione, alla correttezza e alla qualità delle prestazioni e al rispetto
delle regole deontologiche;
d) salvaguarda l'autonomia e la diretta e
personale responsabilità del professionista nelle scelte inerenti lo
svolgimento della propria attività.
2. La
Regione Abruzzo, per il perseguimento degli obiettivi di cui al comma
precedente, istituisce la "Consulta regionale per la valorizzazione degli
ordini, collegi, associazioni professionali", il cui scopo è quello di
favorire la partecipazione degli ordini, collegi, associazioni professionali,
all'attuazione della politica regionale.
3. I compiti attribuiti alla Consulta di cui al
comma precedente sono:
a) studiare i problemi della difesa e tutela delle
professioni e proporre alla Giunta regionale ulteriori studi e ricerche;
b) formulare proposte e pareri sugli interventi
programmatici e sui progetti di legge connessi alla tutela delle professioni,
alla difesa dei relativi diritti ed al rapporto tra gli esercenti le
professioni e gli utenti;
c) esprimere proposte per il coordinamento degli
interventi dei vari organismi regionali con competenza in materia di difesa e
tutela delle professioni al fine di realizzare un razionale utilizzo delle
risorse;
d) esprimere parere su questioni in materia di
difesa degli utenti quando lo stesso sia richiesto espressamente dal Consiglio
o dalla Giunta regionale;
e) redigere una relazione annuale di attività da
presentare al Consiglio regionale.
4. Sono
ammessi alla Consulta gli ordini, collegi, associazioni professionali,
istituiti e disciplinati dalla legge, che ne fanno richiesta e che provvedono a
presentare alla Regione la documentazione comprovante l'avvenuta costituzione
corredata di statuto, regolamento, composizione degli organi, numero dei soci
ed indirizzo della sede sociale.
5. Per
la formazione della prima Consulta regionale sono considerati gli ordini,
collegi, associazioni professionali operanti prima dell'entrata in vigore della
presente legge.
6. La
Consulta regionale per la valorizzazione degli ordini, collegi, associazioni
professionali è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è
composta da:
a) Presidente Giunta regionale o da un Assessore dallo stesso delegato che la presiede e nomina un Dirigente regionale per esplicare le funzioni di segretario;
b) da due rappresentanti di ciascun Ordine
professionale provinciale e distrettuale, due rappresentanti di ciascun
collegio professionale provinciale e distrettuale e due rappresentanti delle
associazioni professionali provinciali;
c) tre rappresentanti designati dal Consiglio regionale di cui uno in rappresentanza della minoranza.
7. I
rappresentanti degli Ordini professionali provinciali e distrettuali, dei
Collegi professionali provinciali e distrettuali e delle Associazioni
professionali legalmente riconosciute, di cui al comma precedente lett. b),
sono individuati direttamente dall'Ordine, dal Collegio e dall'Associazione
professionale di appartenenza.
8. La
Consulta elegge al suo interno un Ufficio di Presidenza composto, oltre che dal
Presidente, da due vice presidenti scelti uno tra i rappresentanti degli
Ordini, Collegi e Associazioni professionali, l'altro tra i rappresentanti del
Consiglio regionale di cui alla lett. c) del comma 6.
9. La
Consulta è nominata all'inizio di ogni legislatura e rimane in funzione fino
alla sua ricostituzione ed i suoi componenti possono essere riconfermati.
10.
La Consulta è convocata dal suo Presidente, sentito l'Ufficio di
Presidenza, almeno una volta ogni quattro mesi o ogni qualvolta il Presidente
lo ritenga opportuno, o ne riceva richiesta da un quarto dei componenti.
11.
La Consulta predispone ed approva il proprio regolamento con la
maggioranza dei due terzi dei componenti.
12.
L'Ufficio di Presidenza della Consulta può ricevere segnalazioni e
istanze relative alla tutela delle professioni ed ai rapporti tra queste e gli
utenti; tali segnalazioni e istanze devono recare in calce le firme e le
generalità dei singoli firmatari.
13.
La Consulta fornisce risposta scritta ai presentatori di iniziative e
istanze con il tramite degli ordini, dei collegi e delle associazioni
professionali.
14.
Gli oneri derivanti dal funzionamento della Consulta, valutati per
l’anno 2005 in € 5.000,00 trovano copertura nello stanziamento iscritto nell'ambito
della UPB 08.01.005, Cap. 231484 denominato: Spese per il funzionamento della
Consulta regionale per la valorizzazione degli ordini, collegi, associazioni
professionali, del bilancio per l'esercizio 2005.
15.
Per gli esercizi successivi gli stanziamenti verranno iscritti con legge
di bilancio nei pertinenti capitoli.
Art. 115
Distretto industriale di servizi
di Pescara e Montesilvano
1. E'
finalizzata la somma di € 100.000,00 quota parte Cap. 12484, UPB 02.02.010 per
l'attivazione e del funzionamento del Distretto industriale dei servizi di
Pescara e Montesilvano istituito con delibera di G.R. 722/2000.
Art. 116
Interventi a sostegno delle cooperative di garanzia tra i
professionisti, dei loro consorzi per il credito ai professionisti e dei
consorzi fidi
1. La
Giunta regionale promuove l’accesso al credito dei liberi professionisti
favorendo lo sviluppo delle cooperative fidi dei professionisti e la
costituzione di loro consorzi, nei limiti delle disponibilità di bilancio,
concorrendo:
a) alla formazione del fondo rischi delle cooperative di garanzia dei professionisti con la concessione di una somma massima di € 50.000,00 da utilizzarsi esclusivamente ad integrazione dei fondi rischi;
b) concedendo un contributo in conto interessi,
per i prestiti garantiti dalle cooperative fidi, con le modalità di cui ai successivi
commi.
2. Sono
ammesse ai benefici le cooperative di garanzia fidi dei professionisti operanti
nella Regione Abruzzo aventi almeno sessanta soci con sede dell'attività in
Abruzzo.
3. Per
cooperativa di garanzia fidi dei professionisti si intende quella costituita
tra professionisti la cui attività è riconosciuta professionale da leggi dello
Stato.
4. Sono
ammesse a contributo da parte della Regione i prestiti garantiti dalle
cooperative a favore dei giovani professionisti fino a 40 anni di età, iscritti
all’Albo o iscritti nelle Associazioni professionali istituite o disciplinate
dalla legge o rappresentate nel Consiglio dell’Economia del Lavoro, che
procedono all’avviamento o alla riorganizzazione della propria attività, nel
rispetto delle seguenti finalità:
a) incremento occupazionale, acquisizione macchinari, acquisizione mobili e arredi per ufficio, acquisizione nuove tecnologie, acquisizione software, adeguamento alle norme di sicurezza sui luoghi di lavoro, certificazione di qualità, formazione professionale anche dei dipendenti;
b) costituzione di società tra i professionisti
e/o di associazioni professionali anche interdisciplinari;
c) prestito garantito per le spese di gestione.
5. L’importo
massimo finanziabile a tasso agevolato per le iniziative di cui al precedente
comma è pari ad € 50.000,00.
6. La
durata massima del finanziamento è di anni 5.
7. Le
domande per ottenere i finanziamenti di cui al comma 1, relative all’anno in
corso, devono essere presentate dalle Cooperative di Garanzia entro sei mesi
dalla pubblicazione della presente legge alla Direzione attività produttive, la
quale ne cura la relativa istruttoria e procede alla predisposizione di un
piano di riparto, da adottare con delibera di Giunta regionale, al fine di
concedere i suddetti contributi in base alle domande pervenute fino a
concorrenza dell'importo stanziato in bilancio.
8. Per
gli anni successivi il termine di presentazione delle domande viene fissato con
apposita direttiva della Direzione attività produttive.
9. Le
domande di cui al comma 7 devono essere corredate dai seguenti documenti:
a) relazione tecnica dell’attività eventualmente svolta dalla Cooperativa di garanzia e dei suoi programmi di intervento;
b) copia dell’atto costitutivo e dello statuto;
c) copia dell’ultimo bilancio approvato;
d) elenco dei soci con indicazione delle quote di
capitale effettivamente versate;
e) elenco delle pratiche di finanziamento
garantite dalla cooperativa e relativa richiesta per ottenere i contributi in
conto interesse.
10.
E’ autorizzata l’iscrizione dello stanziamento di € 150.000,00
nell'ambito della UPB 08.02.005, Cap. 232450 di nuova istituzione ed iscrizione
denominato: Interventi a favore dei Consorzi Fidi dei Professionisti, del
bilancio per l’esercizio 2005.
11.
Per gli esercizi successivi gli stanziamenti verranno iscritti con legge
di bilancio nei pertinenti capitoli.
Art. 117
Interventi a favore della sezione Abruzzo della Corte arbitrale europea
1. La
Regione Abruzzo riconosce l'importanza dell'attività svolta dalla Corte
arbitrale europea e favorisce il ricorso agli istituti dell'arbitrato e della
conciliazione nella risoluzione delle controversie quali mezzi per consentire,
in risposta alle recenti riforme del diritto societario e all'evoluzione
dell'orientamento politico e sociale, nonché alle concrete richieste del
mercato, lo snellimento delle procedure e il contenimento delle spese e dei
tempi delle liti.
2. La
Regione Abruzzo sostiene la costituzione della Camera Arbitrale e di
Conciliazione, istituita per iniziativa della CONSILP in collaborazione con la
Corte Arbitrale Europea, e concede un contributo di € 20.000,00 di cui una
parte, pari ad € 5.000,00 destinata alla divulgazione dell'iniziativa
attraverso il patrocinio di future conferenze e giornate informative, e la
restante somma, pari ad € 15.000,00 per la costituzione di un fondo al quale i
cittadini possono accedere per ricorrere all'istituto dell'arbitrato e/o della
conciliazione in modo del tutto gratuito e/o con una partecipazione delle
spese.
3. E'
autorizzata, per l'anno 2005, l'iscrizione dello stanziamento di € 20.000,00
nell'ambito della UPB 08.01.005, Cap. 281624 di nuova istituzione ed iscrizione
denominato: Interventi a favore della Sezione Abruzzo della Corte Arbitrale
Europea.
Art. 118
Modifica all'art. 164 L.R.
15/2004
1. All’art.
164 della L.R. 15/2004 sono apportate le seguenti modifiche:
Il comma 2 è modificato come
segue:
«2. I rappresentanti di imprese artigiane operanti nella provincia da almeno tre anni consecutivi, di cui all’art. 19, comma 1, lett. a) della L.R. 60/1996 sono di norma designati dalle associazioni artigiane presenti sul territorio di ciascuna provincia e aderenti alle organizzazioni sindacali nazionali di categoria presenti nel CNEL e firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro.»
Il comma 3 è modificato come
segue:
«3. La ripartizione della
rappresentanza numerica per ciascuna associazioni in seno ad ogni CPA, viene
stabilita, entro il termine di mesi 12 dalla data di pubblicazione della
presente legge, sulla base di un accordo sottoscritto da tutte le
organizzazioni di cui al comma 2. Qualora non sia possibile raggiungere
l’accordo, si procede alla composizione delle CPA tramite elezioni, come
previsto dalla L.R. 60/1996.»
Art. 119
Modifica L.R. 60/1996 (Testo
Unico Artigianato)
1. L’art.
37 della L.R. 60/1996 è così sostituito:
«1. Al termine del triennio di formazione è attribuito a ciascun allievo l’attestato di qualifica valido ai sensi della Legge 845/78.
Tale previsione si applica anche ai corsi di cui alle LL.RR. 70/1986 e 60/1996 previa frequenza dei corsi di formazione teorica di cui all’art. 34.»
2. All’art.
48 della L.R. 60/1996 aggiungere il seguente comma 6 bis:
«6bis. In caso di fusione tra Cooperative artigiane di garanzia, l’ambito territoriale può essere interprovinciale.»
3. All’art. 50 della L.R. 60/1996 sono sostituiti i commi 1 e 2 con i seguenti:
«1. La Giunta regionale corrisponde un contributo forfetario annuale in conto interessi passivi per mutui garantiti dalle Cooperative artigiane di garanzia nel rispetto dei seguenti criteri:
a) l’ammontare del prestito assistito dal contributo regionale per ogni singola impresa non può essere superiore a € 70.000,00 nell’ambito dei termini del de minimis; detto importo è elevabile fino all’importo massimo di € 90.000,00 in ragione di € 4.000,00 per ogni dipendente (e soci meno uno, collaboratori familiari ed associati in partecipazione) e di € 140.000,00 per i consorzi e le cooperative costituiti tra imprese artigiane;
b) deve trattarsi o di credito di esercizio a breve termine, o di investimento, con durata non superiore a 84 mesi.
2. La Giunta regionale corrisponde alle Cooperative artigiane di garanzia il contributo di cui al comma precedente, proporzionato per ciascuna cooperativa, all’adozione delle condizioni di miglior favore per gli artigiani, per le operazioni di cui al comma precedente.»
4. All’art. 62 della L.R. 60/1996 il secondo comma è sostituito dal seguente:
«2. Il consorzio deve essere costituito da ameno 3 cooperative artigiane di garanzia, in rappresentanza di almeno 3 province, la cui quota sottoscritta non superi il 33% del capitale sociale.»
Art. 120
Deroga alla L.R. 62/1999
1. In
deroga alla L.R. 62/1999 è autorizzato l’insediamento di mq. 15.000 di nuova
grande distribuzione nel Comune di Teramo.
Art. 121
Modifiche all’art. 57 della L.R. 41/2004
1. Il
comma 2 dell’art. 57 della L.R. 41/2004 recante: Modifiche ed integrazioni alla
L.R. 15/2004, è così sostituito:
«2. Nei successivi perentori termini di venti giorni i consorzi di
sviluppo industriale, sentiti i soci appositamente riuniti, adeguano i propri
statuti a quello tipo approvato dalla Giunta regionale; decorso detto termine
si applicano comunque le norme contenute nell’art. 7 della L.R. 56/1994
recante: Testo coordinato ed integrato della legge sui consorzi per le aree ed
i e nuclei di sviluppo industriale così come sostituito dal comma 3 dell’art.
55.»
2. Dopo
il comma 2 dell’art. 57 della L.R. 41/2004 è aggiunto il seguente comma 2 bis:
«2bis. Nei successivi quindici
giorni il Consiglio regionale nomina i membri e i presidenti dei Consigli di
amministrazione nonché i membri ed i presidenti dei collegi sindacali, in
deroga alle disposizioni di cui all’art. 4 della L.R. 41/1977 e di cui alla
L.R. 41/2004 nei tre giorni successivi la scadenza di detto termine, qualora il
Consiglio regionale non provveda, il Presidente del Consiglio regionale procede
alle nomine con propri decreti.»
3. Dopo
il comma 2bis dell’art. 57 della L.R. 41/2004 è aggiunto il seguente comma
2ter:
«2ter. Le disposizioni del
presente articolo si applicano in sede di prima attuazione delle modifiche
introdotte con la presente legge alla L.R. 56/1994.»
Art. 122
Provvedimenti per favorire lo sviluppo delle attività produttive
1. I
Consorzi per lo sviluppo industriale di cui all’art. 36 della Legge 5.10.1991,
n. 317, in attuazione dell’art. 63 della Legge 23.12.1998, n. 448 e con le
modalità ivi previste, hanno la facoltà di acquistare le aree a qualsiasi
titolo acquisite e gli immobili per insediamenti produttivi comunque realizzati
all’interno degli agglomerati industriali di competenza, nell’ipotesi in cui abbiano
cessato l’attività da più di tre anni.
2. La
compagine sociale prevista dal comma 1 dell’art. 23 della L.R. 15/2004 è estesa
alla partecipazione dei Consorzi per lo sviluppo industriale che ne facciano
richiesta entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge.
Art. 123
Contributo al Centro del commercio estero delle camere di commercio
1. La
Regione Abruzzo riconosce il ruolo istituzionale del Centro del commercio
estero delle Camere di Commercio nel ruolo di promozione all’estero dei
prodotti e delle aziende abruzzesi e nell’attività di sviluppo
dell’internalizzazione delle aziende abruzzesi, così come sancito dall’art. 10
della L.R. 58/1993 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. A
tal fine si concede al Centro del commercio estero delle Camere di Commercio un
contributo di € 500.000,00 a valere sulla UPB 08.01.012, Cap. 251530 di nuova
istituzione denominato: Contributo al Centro del Commercio Estero delle Camere
di Commercio.
Art. 124
Contributo straordinario al Consorzio Tassisti L’Aquila - CO.T.AQ.
1. La
Regione Abruzzo al fine di promuovere l’offerta di servizi agli utenti e
l’ottimizzazione dei costi di gestione del Consorzio Tassisti L’Aquila -
CO.T.AQ., concede, per l’anno 2005, un contributo straordinario di € 35.000,00
al Consorzio Tassisti L’Aquila - CO.T.AQ..
2. Agli
oneri derivanti dal presente articolo, che ammontano ad € 35.000,00 si provvede
nell’ambito della UPB 08.01.011, Cap. 231550 di nuova istituzione denominato:
Contributo straordinario al Consorzio Tassisti L’Aquila - CO.T.AQ..
Art. 125
Interventi per la stabilizzazione
di lavoratori impiegati in attività socialmente utili di cui all’art. 23 della
L.R. 15/2004 e successive modificazioni
1. E’ concesso un contributo di durata
triennale per l’intervento di cui all’art. 23 della L.R. 15/2004 di €
2.000.000,00 annui. Per l’anno 2005 si provvede mediante il rifinanziamento del Cap. 282452, UPB 08.02.002, per gli
anni successivi si provvede mediante stanziamento sul competente capitolo di
bilancio.
Art. 126
Interventi a sostegno dell’artigianato
1. La
Regione Abruzzo finalizza per l’anno 2005 € 5.000.000,00 quale quota parte
delle risorse trasferite dallo Stato ai sensi del D.Lgs. 112/1998 costituenti
il "Fondo Unico per le agevolazioni alle imprese – D.Lgs. 112/1998 - DPCM
2.3.2001: Interventi in favore delle Cooperative Artigiane di Garanzia - L.R.
36/1973 e successive modifiche ed integrazioni.
2. E’
autorizzata per l’anno 2005 l’iscrizione dello stanziamento di € 5.000.000,00
sul Cap. 232499 denominato: Interventi a favore delle Cooperative Artigiane di
Garanzia - L.R. 36/1973 e successive modifiche ed integrazioni, nell’ambito
della UPB 08.02.013.
3. Il
capitolo di cui al comma 2 è correlato al capitolo di entrata 23187 denominato:
Assegnazioni dello stato per le agevolazioni alle imprese – D.Lgs. 112/1998,
nell’ambito della UPB 04.03.007.
Art. 127
Modifiche all’art. 23 della L.R. 15/2004
1. Al
comma 1 dell’art. 23 della L.R. 15/2004 e successive modificazioni sostituire
la parola "interamente" con la parola "prevalentemente".
Art. 128
Contributo a soggetti danneggiati dal crollo del ponte sul fiume Sangro sulla S.S. 16 Adriatica e dalla chiusura del viadotto sull’Osento
1. La
Regione Abruzzo concede un contributo straordinario in c/capitale agli
esercenti il commercio al dettaglio di cui all’art. 4 del D.Lgs. 114/1998, agli
esercenti i pubblici esercizi di cui all’art. 5 della Legge 287/1991 e ai
titolari di autorizzazione per gli impianti di distribuzione carburanti per uso
autotrazione le cui attività ricadono nei territori dei Comuni di Torino di
Sangro, Casalbordino e Fossacesia e che gravitano sul tratto della S.S. 16
Adriatica la cui viabilità è stata interrotta e compromessa dal crollo del
ponte sul fiume Sangro e dalla chiusura del viadotto Osento.
2. I
criteri e le modalità per la concessione dei contributi saranno individuati
dalla Giunta regionale con l’emanazione di apposito bando.
3. E’
autorizzata l’iscrizione dello stanziamento di € 300.000,00 UPB 08.01.014, Cap.
231510 di nuova istituzione del bilancio per l’esercizio finanziario 2005
denominato: Contributo in conto capitale agli esercenti il commercio al
dettaglio e dei pubblici esercizi danneggiati dal crollo del ponte sul fiume
Sangro e dalla chiusura del viadotto Osento sulla S.S. 16 Adriatica.
Art. 129
Modifica della L.R. 49/1981
1. Al punto b) dell’art. 2 della L.R. 49/1981 così come modificata dalla L.R. 102/2000 aggiungere dopo la parola "distribuzione" le parole "e per la gestione e il rilancio dei mercati coperti".
2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzato l’aumento delle risorse per € 200.000,00 del Cap. 252430, UPB 08.02.013 denominato: Contributo in conto capitale per favorire lo sviluppo delle forme associative della cooperazione di consumo fra esercenti il commercio al dettaglio. Al maggior onere valutato per l’anno 2005 in € 200.000,00 si provvede mediante la riduzione per pari importo delle risorse del Cap. 11413, UPB 02.01.010.
Art. 130
Cooperative di garanzia dei commercianti e dei consorzi
1. Per l’anno 2005 il contributo in favore delle cooperative di garanzia dei commercianti e dei consorzi, previsto dal comma 3 dell’art. 11 della L.R. 77/2000, è stabilito in € 1.000.000,00 derivanti dai rientri di cui alle LL.RR. 50/1980 e 99/1989.
2. Alla necessaria reiscrizione dei fondi di cui al comma 1, si provvede con apposito provvedimento dirigenziale, su richiesta della Direzione turismo, ambiente, energia ai sensi della L.R. 3/2002 e della legge di bilancio per l’esercizio 2005, sulla base delle economie effettivamente accertate.
SEZIONE OTTAVA
Disposizioni in materia di
miniere, cave e torbiere
Art. 131
Valorizzazione dei siti minerari dismessi
1. La
Regione Abruzzo all’insegna della continuità rispetto all’attività intrapresa
nel corso del 2004, ed in particolare dando seguito a quanto previsto nell’art.
223 della L.R. 15/2004 recante: Disposizioni per la redazione del bilancio
annuale 2004 e pluriennale 2004-2006 della Regione Abruzzo (legge finanziaria
regionale 2004), promuove il recupero e la valorizzazione dei siti minerari
dismessi al fine della riutilizzazione turistico-ricettiva, attraverso
l'attività di ricerca, censimento e studio delle potenzialità nell'ambito dei
siti oggetto di sfruttamento minerario presenti in regione.
2. Per
le attività di cui al comma 1 è autorizzata l'iscrizione dello stanziamento di
€ 50.000,00 nell'ambito della UPB 08.02.022 sul Cap. 132001 denominato:
Interventi per il recupero e la valorizzazione dei siti minerari dismessi, del
bilancio per l'esercizio 2005.
Art. 132
Modifiche alla L.R. 54/1983
1. Alla
L.R. 54/1983 concernente: Disciplina generale per la coltivazione delle cave e
torbiere nella Regione Abruzzo, è aggiunto il seguente articolo:
«Art. 13bis - Convenzione con il
Comune
1. Il rilascio, la proroga od il rinnovo dell'autorizzazione o concessione di cava di cui alla presente legge è subordinato alla presentazione di convenzione stipulata, sulla base di uno schema tipo predisposto dalla Giunta regionale, tra il richiedente ed il Comune o i Comuni interessati, con la quale il richiedente si impegna a versare annualmente al Comune, in un'unica soluzione, una somma a titolo di contributo alla spesa necessaria per la realizzazione di interventi ed infrastrutture atte a mitigare l’impatto dell’opera estrattiva sul territorio, ulteriori rispetto a quelli posti a carico del titolare dell'autorizzazione; tale somma è commisurata al tipo ed alla quantità di materiale estratto nell'anno, in conformità alle tariffe stabilite con atto della Giunta regionale ed aggiornato con gli stessi criteri di cui all’art. 14, comma 2.
Qualora all'esaurimento del
giacimento il titolare dell'autorizzazione sia anche proprietario dell'area,
nella convenzione può essere previsto l'impegno di cedere l'area al Comune o ai
Comuni interessati una volta che siano state completate le opere di riassetto
ambientale così come previste nell'autorizzazione, sempre che lo strumento
urbanistico comunale vigente al momento del rilascio dell'autorizzazione ne
abbia previsto una destinazione ad uso pubblico.
I Comuni provvedono alla stipula
della convenzione entro 60 giorni dalla data della richiesta. Trascorso tale
termine la Regione, su richiesta dell'interessato, provvede ai sensi del comma
4 del presente articolo.
In caso di mancato accordo fra il
Comune o i Comuni interessati e il soggetto richiedente l'autorizzazione,
quest'ultimo può chiedere che la Direzione attività produttive - Servizio
sviluppo attività estrattive e minerarie determini, entro 30 giorni dalla
richiesta, gli obblighi cui è condizionato il rilascio dell'autorizzazione. In
tal caso il richiedente l'autorizzazione è tenuto a sottoscrivere un atto con
il quale assume gli obblighi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.
Le somme versate ai sensi del
comma 1 debbono essere prioritariamente utilizzate dai Comuni per la
realizzazione d’interventi ed infrastrutture, da realizzarsi, nei seguenti
settori, rispettandone l’ordine di priorità:
- protezione civile, attraverso la realizzazione
di opere ed infrastrutture nonché l’acquisto di mezzi e beni strumentali per
attività di protezione civile e soccorso pubblico;
- viabilità e sicurezza stradale, finalizzati
alla mitigazione dell’incidenza dell’attività estrattiva sul traffico locale,
in particolare quello dei centri abitati, anche attraverso il potenziamento qualitativo
e quantitativo di beni strumentali e mezzi della polizia municipale;
- recupero ambientale, anche attraverso
destinazioni diverse da quella agricola, dei siti estrattivi dismessi presenti
nel territorio comunale;
- recupero e valorizzazione del patrimonio
storico-artistico presente nel territorio comunale.»
2. Le
attività estrattive autorizzate, in essere alla data di entrata in vigore della
presente legge, devono provvedere alla stipula della convenzione di cui
all’art. 13bis della L.R. 54/1983 entro i 180 giorni successivi
all’approvazione da parte della Giunta regionale dello schema-tipo di detta
convenzione e delle tariffe di cui al comma 1 dell’art. 13bis della L.R.
54/1983.
3. Per
le attività estrattive di cui al comma 2 del presente articolo gli importi
della convenzione stabiliti in base alle tariffe individuate dalla Giunta
regionale di cui al comma 1 dell’art. 13bis della L.R. 54/1983 per il primo
quinquennio sono applicati nelle seguenti misure:
a) 20% della tariffa di cui al comma 1 dell’art. 13bis della L.R. 54/1983 per il primo anno;
b) 40% della tariffa di cui al comma 1 dell’art.
13bis della L.R. 54/1983 per il secondo anno;
c) 60% della tariffa di cui al comma 1 dell’art.
13bis della L.R. 54/1983 per il terzo anno;
d) 80% della tariffa di cui al comma 1 dell’art.
13bis della L.R. 54/1983 per il quarto anno;
e) 100% della tariffa di cui al comma 1 dell’art.
13bis della L.R. 54/1983 per il quinto anno.
4. Alla
L.R. 54/1983 la lett. d) del comma 3 dell’art. 11 è soppressa.
5. Alla
L.R. 54/1983 è aggiunto il seguente articolo:
«12bis - Contributo alle spese d’istruttoria
Per i procedimenti amministrativi di cui alla L.R. 54/1983 inerenti il
rilascio di concessioni ed autorizzazioni estrattive ovvero i procedimenti di
ampliamento, proroga, rinnovo, e subingresso inerenti detti atti amministrativi
è dovuto un importo di € 300,00 a titolo di contributo per l‘istruttoria in
favore dell’amministrazione a cui rivolge l’istanza.
L’attestazione del versamento di detto importo su apposito conto
corrente postale deve essere allegata all’istanza dal richiedente.»
6. All’art.
14 della L.R. 54/1983 è aggiunto il seguente comma:
«2bis. La Giunta regionale, con
cadenza quinquennale, attraverso specifici studi di settore provvede alla
revisione degli importi dei canoni demaniali di cui al comma 2. In fase di
prima applicazione la Giunta provvede al primo studio di settore entro 60
giorni dalla pubblicazione della presente legge.»
7. Alla
L.R. 54/1983 è aggiunto il seguente articolo:
«39bis - Benefici del permissionario
Per titolare del permesso di
ricerca di cui al precedente art. 39, qualora l’attività d’indagine si svolga
in aree demaniali, trova applicazione quanto disposto dall’art. 16 del R.D.
1443/1927.»
Art. 133
Modifiche alla L.R. 15/2002
1. All’art.
67, comma 1, della L.R. 15/2002 concernente: Disciplina delle acque minerali e
termali, è aggiunta la seguente lettera :
"c)bis - interventi per il
miglioramento del soccorso pubblico e della sicurezza locale".
2. All’art.
79bis della L.R. 15/2002 sono aggiunti i seguenti commi:
«5. Nell’ambito della Direzione
attività produttive è istituita la consulta degli operatori economici dei
Comuni termali, presieduta dal Componente la Giunta preposto al termalismo.
6. La Giunta regionale con
proprio atto ne determina la composizione.
7. Della consulta regionale fa
parte un rappresentante delle province designato dall'UPA - Unione Province
Abruzzesi.
8. La partecipazione alle sedute
della consulta è gratuita.»
3. Alla
L.R. 15/2002 è aggiunto il seguente articolo:
«Art. 79ter - Bacini minerari d’interesse strategico
I territori dei comuni ove siano
presenti una o più concessioni minerarie per lo sfruttamento di acque minerali
e termali, che complessivamente prevedono un emungimento pari o superiore a 100
lt/sec, e dei comuni a questi contermini, nonché le aree dichiarate indagate
dalla Giunta regionale ai sensi dell’art. 79bis costituiscono i bacini minerari
d’interesse strategico.
I territori dei bacini minerari
d’interesse strategico sono sottoposti a vincolo minerario, la Giunta regionale
individua con proprio atto gli interventi potenzialmente pregiudizievoli per i
giacimenti presenti in detti territori.
La realizzazione d’interventi
potenzialmente pregiudizievoli individuati dal comma 2 del presente articolo,
nonché ogni altro intervento nell’ambito delle concessioni minerarie è
sottoposto a nulla-osta della Direzione attività produttive - Servizio sviluppo
attività estrattive e minerarie.
Nell’ambito dei bacini minerari
d’interesse strategico le funzioni amministrative inerenti permessi di ricerca
e concessioni minerarie di cui al Titolo III della presente legge sono
esercitate dalla Direzione regionale attività produttive - Servizio sviluppo
attività estrattive e minerarie. Nel restante territorio regionale le funzioni
amministrative sono esercitate ai sensi dell’art. 3 della presente legge.»
4. Al
comma 2 dell'art. 1 della L.R. 15/2002 dopo le parole "complementari"
sono aggiunte le parole "nonché l’innovazione tecnologica e gestionale per
il governo delle predette risorse".
5. Al
comma 2 dell’art. 4 della L.R. 15/2002 sono aggiunte le seguenti parole
"intese istituzionali o porre in essere altre forme di cooperazione per la
promozione di un sistema integrato delle attività produttive nei territori termali".
6. L’art.
66 della L.R. 15/2002 è così sostituito:
«1. La Regione Abruzzo, al fine del migliore utilizzo delle strutture termali presenti sul territorio abruzzese e di prestazione di servizi più completi, finanzia forme di collaborazione con lo Stato, le Istituzioni dell’Unione Europea, di altri organismi internazionali, di Stati esteri e di organismi portatori di interessi pubblici e/o collettivi ivi operanti, comprese le strutture sanitarie.»
7. Al comma 1 dell’art. 67 della L.R. 15/2002 è aggiunta la seguente lettera:
«e) innovazione tecnologica e gestionale nei territori termali;»
8. I commi 2 e 3 dell’art. 67 della L.R. 15/2002 sono così sostituiti:
«2. La Regione può prevedere, attraverso la FIRA, la sottoscrizione di quote di partecipazione alle società operanti nel settore.
3. Le funzioni di cui al precedenti commi sono attribuite alla Direzione attività produttive, che può delegare la FIRA per la realizzazione di singole attività, nei procedimenti amministrativi inerenti tale funzione la Direzione acquisisce il parere della Direzione Turismo.»
9. Al comma 1 dell’art. 69 della L.R. 15/2002 è aggiunta la seguente lettera:
«h) le Agenzie di Sviluppo Locale.»
SEZIONE NONA
Disposizioni in materia di turismo
Art. 134
Organizzazione e promozione della
manifestazione Abruzzo Sky World Cup
1. La
Regione Abruzzo, al fine di promuovere la propria l'immagine turistica legata
agli sport invernali in campo nazionale ed internazionale, interviene a
sostegno della manifestazione sportiva "Abruzzo Sky World Cup" e
concede un contributo di € 350.000,00 al relativo Comitato organizzatore.
2. Il
soggetto beneficiario deve inviare alla Direzione turismo, ambiente, energia a
mezzo raccomandata postale entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente
legge, una esauriente relazione analitica illustrativa dell'iniziativa oggetto
del contributo e del relativo piano finanziario delle entrate e delle uscite,
preventivate o sostenute, compilato in dettaglio.
3. Se
il fabbisogno finanziario indicato nella relazione e/o consuntivo è inferiore
all'importo indicato nel comma 1 il contributo è corrispondentemente ridotto.
4. Per
l'attuazione dell’iniziativa contemplata nel presente articolo, è prevista
l'erogazione di una anticipazione pari al 50% del contributo assegnato previo
accertamento della regolarità delle richieste e completezza della relativa
documentazione sotto ogni profilo e previa prestazione di idonea garanzia
fideiussoria di pari importo.
5. L'erogazione
del saldo è subordinata all'acquisizione, da parte del Servizio competente,
della relazione consuntiva sull'iniziativa realizzata, del rendiconto delle
spese sostenute con allegati i relativi giustificativi di spesa inerenti
all'iniziativa oggetto del contributo.
6. All'erogazione
dei contributi provvede con proprio provvedimento il Dirigente del competente
Servizio della Direzione turismo, ambiente, energia ai sensi dell'art. 24 della
L.R. 77/1999.
7. Il
soggetto beneficiario delle provvidenze economiche previste dal presente
articolo non può beneficiare di altre provvidenze economiche a carico del
bilancio regionale per la stessa manifestazione.
8. E’
autorizzata l’iscrizione dello stanziamento di € 350.000,00 nell'ambito della
UPB 09.01.001 sul Cap. 241601 di nuova istituzione ed iscrizione denominato:
Finanziamento all’Abruzzo Sky World Cup, del bilancio per l’esercizio 2005.
Art. 135
Contributo straordinario alla Lega Navale - sez. di Ortona
1. La
Regione Abruzzo al fine di valorizzare le strutture del Porto Turistico di
Ortona nonché la promozione e lo sviluppo di attività sportive e ricreative
concede, per l’anno 2005, un contributo straordinario di € 200.000,00 alla Lega
Navale Sezione di Ortona per realizzare le relative opere infrastrutturali.
2. Agli
oneri derivanti dal presente articolo che ammontano a € 200.000,00 si provvede
con l’istituzione di un nuovo Cap. 152560, UPB 04.02.001 denominato: Contributo
straordinario alla Lega Navale - Sezione di Ortona.
Art. 136
Modifiche ed integrazioni alla L.R.
72/1999
1. L’art.
1 della L.R. 72/1999 è sostituito dal seguente:
«Art. 1
1. La Regione Abruzzo nel quadro degli obiettivi fissati dalla Legge 366/1998 e dalla L.R. 72/1999 al fine di favorire, nel triennio 2005-2007, lo sviluppo della mobilità ciclistica concede agli Enti Locali proprietari di strade e loro associazioni di cui al D.Lgs. 267/2000 per la realizzazione e l’ammodernamento di itinerari ciclabili turistici culturali intercomunali ed infrastrutture ad essi connesse.
2. La
Regione Abruzzo per le finalità di cui al comma 1 riconosce la partecipazione
di altri soggetti pubblici o privati in concorso con l’Ente beneficiario dei
contributi statali o regionali destinati alla realizzazione o al completamento
di percorsi ciclabili o ciclopedonali. La partecipazione deve scaturire
attraverso accordo di programma ed essere definita nel rispetto delle procedure
previste dagli artt. 8bis e 8ter, comma 3 della L.R. 18/1983 come modificata
dalla L.R. 70/1995.
3. La
Giunta regionale su proposta della Direzione regionale competente per materia,
entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, con propria
delibera individua i percorsi delle piste ciclabili di interesse nazionale e
regionali, stabilisce la percentuale di cofinanziamento da parte dell’Ente
richiedente, la spesa massima riconosciuta ammissibile a finanziamento nonché
le procedure da seguire.
4. La
graduatoria relativa alle piste ciclabili di cui al programma adottato dalla
Giunta regionale nella seduta del 24.11.1999, atto n. 2477 decade con l’entrata
in vigore della presente legge.»
2. Gli
artt. 3, 4, 5, 6 e 12 della L.R. 72/1999 sono abrogati.
3. Il
comma 2 dell’art. 7 della L.R. 72/1999 è sostituito dal seguente:
«2. il mancato rispetto dei termini di inizio e di ultimazione
dei lavori, comporta la decadenza del diritto del contributo concesso, salvo
proroga che può essere autorizzata dal Dirigente competente per materia, su
istanza da presentarsi prima della scadenza del termine concesso e per motivi
non dipendenti dalla volontà del richiedente, per un periodo complessivo non
superiore a dodici mesi.»
Art. 137
Istituzione riserva naturale lago di San Domenico
1. E’
istituita una Riserva Naturale controllata nelle aree lacustri e limitrofe del
Lago di San Domenico del Lago Pio ai sensi della L.R. 38/1996. Le aree
individuate, per la suddetta Riserva, sono estese per circa cinque ettari (Lago
Pio) e per circa venticinque ettari (Lago San Domenico), previste dalla
delibera del Consiglio comunale di Villalago n. 28 del 9.7.2004.
2. Al
Comune di Villalago è assegnato un contributo straordinario di € 100.000,00
mediante l’utilizzo di una quota parte dello stanziamento iscritto nella UPB
05.02.005 Cap. 272421 denominato: Legge quadro sulle aree protette della
Regione Abruzzo per l’Appennino Parco d’Europa e per interventi di tutela e
valorizzazione dei beni ambientali e naturali.
Art. 138
Istituzione Riserva naturale Grotte di Luppa
1. E’ istituita, ai sensi della L.R. 38/1996 e previo parere del Comitato Tecnico-Scientifico, una Riserva naturale controllata nella zona conosciuta come Grotte di Luppa, sita nel territorio del Comune di Sante Marie. le aree individuate per la suddetta riserva si estendono per circa 30 (trenta) ettari, previste dalla Delibera del Consiglio comunale di Sante Marie n. 9 del 26.2.1993.
2. Al Comune di Sante Marie è assegnato un contributo straordinario di € 50.000,00 (cinquantamila) mediante l’utilizzo di una quota parte dello stanziamento iscritto alla UPB 05.02.005, Cap. 272421 denominato: Legge quadro sulle aree protette della Regione Abruzzo per l’Appennino Parco d’Europa e per interventi di tutela e valorizzazione dei beni ambientali e naturali.
3. Inoltre la Regione Abruzzo riconosce il patrimonio storico, artistico e ambientale dei territori delle antiche città di Aveja e Frustemas quale elemento culturale primario del territorio dei Vestini e ne sostiene la valorizzazione anche ai fini dell’implementazione turistico-ricettiva dei Comuni interessati.
4. Per i fini di cui al comma 3, è concesso alla Comunità Montana Amiternina, quale soggetto capofila degli enti locali interessati, un contributo di € 250.000,00 da iscriversi sul Cap. 292377, UPB 05.02.005 di nuova istituzione denominato: Interventi in favore del progetto Aveja-Frustemas.
Art. 139
Trasferimento alla FIRA del fondo ex art. 4 della L.R. 77/2000
1. La
dotazione del fondo di cui all'art. 4, comma 5, della L.R. 77/2000 concernente:
Interventi di sostegno regionale alle imprese operanti nel settore del turismo,
è presuntivamente stabilita per l'anno 2005 in € 10.000.000,00.
2. Ai
sensi dell'art. 4, commi 2 e 3, della L.R. 77/2000, il fondo di cui al
precedente comma 1 è finanziato con i rientri di cui alla L.R. 50/1980 concernente:
Normativa organica sul turismo, e con le economie derivanti dalla Legge
424/1989 concernente: Misure di sostegno per le attività economiche nelle aree
interessate dagli eccezionali fenomeni di eutrofizzazione verificatisi
nell’anno 1989 nel mare Adriatico.
3. Nel
bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2005, nello stato di
previsione dell'entrata, è iscritto lo stanziamento di € 6.000.000,00 sul Cap.
34020, UPB 04.02.002 denominato: Fondi derivanti dai rientri di cui alla L.R.
50/1980 destinati al finanziamento del Fondo di dotazione finanziaria previsto
dall'art. 4 della L.R. 77/2000.
4. Nello
stato di previsione della spesa è correlativamente autorizzata l'iscrizione
dello stanziamento di € 6.000.000,00 UPB 09.02.002, Cap. 242432 denominato:
Trasferimento alla FIRA delle risorse di cui all'art. 4 della L.R. 77/2000 -
Fondo di dotazione.
5. Lo
stanziamento iscritto nella spesa può essere utilizzato previo accertamento
della relativa entrata.
6. Al
finanziamento della restante quota del fondo di dotazione di cui al comma 1,
pari ad € 4.000.000,00 si fa fronte con quota parte delle economie vincolate
effettivamente accertate e relative al capitolo di bilancio 242441, UPB
09.02.002 derivanti dalla Legge 424/1989.
7. Alla
necessaria reiscrizione dei fondi di cui al comma 5 si provvede con apposito
provvedimento dirigenziale, su richiesta della Direzione turismo, ambiente,
energia ai sensi della L.R. 3/2002 e della legge di bilancio per l'esercizio
2005, sulla base delle economie effettivamente accertate.
Art. 140
Contributo straordinario al
Comune di Campli
1. La
Regione Abruzzo concede un contributo straordinario di € 1.000.000,00 al Comune
di Campli per la realizzazione del I° lotto funzionale di un parco piscine.
2. Agli
oneri derivanti dal presente articolo che ammontano a € 1.000.000,00 si
provvede con la UPB 04.02.001 e l’istituzione di un nuovo Cap. 152561
denominato: Contributo straordinario al Comune di Campli per la realizzazione
del I° lotto funzionale di un parco piscine.
Art. 141
Modifiche ed integrazioni alla L.R. 30/2004
1. Nella
L.R. 30/2004 all’art. 12, comma 1, le parole "utilizzando lo stanziamento
iscritto nell’ambito della UPB 09.02.004 sul Cap. 242393" sono sostituite
dalle parole "utilizzando quota parte pari al 75% dello stanziamento
iscritto nell’ambito della UPB 09.02.004 sul Cap. 242393.
2. Nella
L.R. 30/2004 all'art. 12 è aggiunto il seguente comma:
"1 bis. I progetti di cui
all’art. 9, comma 1, sono finanziati per una quota parte pari al 25% dei fondi
del bilancio regionale stanziati nell’ambito della UPB 09.02.004 sul Cap.
242393 denominato: Contributi in favore delle associazioni pro-loco.
3. Nella
L.R. 30/2004 il comma 9 dell'art. 9 è abrogato.
4. Nella
L.R. 30/2004 al comma 4 dell’art. 4 dopo la lett. c) è aggiunta la seguente
lett. d):
"d) le disposizioni di cui
alla lett. a) non si applicano per i comuni capoluogo e per i comuni con
popolazione superiore a 30.000 abitanti.".
Art. 142
Contributo al Comune di Scanno
1. E’
concesso un contributo annuale al Comune di Scanno di € 20.000,00 finalizzato
alla salvaguardia dell’antico costume scannese.
2. All'onere
derivante dal presente articolo si provvede con l'istituzione di un nuovo Cap.
61549, UPB 1001004.
3. Per
gli anni successivi si provvede con legge di bilancio.
Art. 143
Contributi per investimenti in favore delle imprese turistiche
1. La
Giunta regionale è autorizzata, d’intesa con la competente Commissione
consiliare, ad approvare un programma di aiuti per l'erogazione, mediante bando
pubblico, di contributi agli investimenti in favore delle imprese turistiche
che gestiscono le attività ricettive di tipo alberghiero ed extra-alberghiero,
da finanziarsi con una quota pari ad € 1.000.000,00 delle risorse assegnate
dallo Stato alla Regione ai sensi dell'art. 6 della Legge 135/2001, allocate al
Cap. 242433, UPB 09.02.002 del bilancio di previsione.
2. Il
programma di cui al comma 1 dovrà favorire la creazione di "Internet
corner" e la realizzazione di siti Internet per la pubblicizzazione,
attraverso la loro messa in rete, delle strutture turistiche.
3. I
contributi devono essere erogati con procedimento a sportello di cui all'art. 5
del D.Lgs. 123/1998, e in regime "de minimis", ai sensi del
Regolamento CE n. 69/2001 del 12.1.2001, in misura pari al 100% degli
investimenti proposti ed ammessi a finanziamento.
4. Ai
sensi di quanto disposto dall'art. 72 della Legge finanziaria 27.12.2002, n.
289 il 50% dei contributi erogati deve essere rimborsato dalle imprese
beneficiarie, con le modalità stabilite dalla Giunta regionale, a decorrere dal
secondo anno dalla concessione contributiva, secondo un piano pluriennale di
rientro da ultimare comunque entro i successivi tre anni, con l'applicazione di
un tasso di interesse pari allo 0,50% annuo.
5. Le
somme reintroitate conservano la loro originaria destinazione vincolata e
possono essere utilizzate esclusivamente per il finanziamento di investimenti
in favore delle imprese turistiche.
Art. 144
Incentivo al turismo religioso
1. La
Regione Abruzzo riconosce l’importanza e la rilevanza del turismo religioso. A
tal fine si autorizza lo stanziamento di un contributo straordinario di €
50.000,00 a favore del Comune di Lanciano, capofila dei Comuni di Manoppello,
Ortona, Bucchianico, Casalbordino, Fossacesia, Orsogna nell'organizzazione
della quarta edizione del "Il Turismo attraverso i percorsi della religione,
della storia e della cultura".
2. Agli
oneri derivanti dal presente articolo si provvede con l'istituzione di un nuovo
Cap. 61545, UPB 10.01.004 denominato: Contributo straordinario a favore del
Comune di Lanciano.
Art. 145
Contributo straordinario all’APTR
1. La
Regione Abruzzo al fine di creare servizi efficienti e funzionali alla propria
immagine turistica concede, per l’anno 2005, un contributo straordinario di €
100.000,00 all'agenzia di Promozione Turistica regionale per la
ristrutturazione, acquisto approdi mobili etc., della concessione demaniale da
essa gestita in Ortona per il rimessaggio nautico.
2. Agli
oneri derivanti dal presente articolo che ammontano a € 100.000,00 si provvede
con la UPB 09.02.001 e l’istituzione di un nuovo Cap. 242460 denominato:
Contributo straordinario all’APTR.
Art. 146
Modifiche alla L.R. 16/2003
1. Al
comma 3 dell’art. 2 della L.R. 16/2003, dopo la parola "depuratore"
inserire la lett. "e)".
2. Alla
lett. e) del comma unico dell’art. 3 della L.R. 16/2003 togliere il punto ed
aggiungere infine "fatte salve le strutture esistenti anche di altezza
media inferiore autorizzate o condonate e classificate".
3. I
commi "6" e "7" dell’art. 4 della L.R. 16/2003 sono
rispettivamente ridenominati "7" e "6"; di conseguenza al
comma 6 così ridenominato sostituire "15%" con "10%".
4. Al
comma 2 dell’art. 12 della L.R. 16/2003 dopo le parole "dell’art. 1"
inserire "comma 1".
5. La
lett. b) del comma 2 dell’art. 12 della L.R. 16/2003 è soppressa.
6. Al
comma 18 dell’art. 12 della L.R. 16/2003 dopo "servizi igienici"
inserire "locali commerciali e ristoranti".
7. Aggiungere
all’art. 13 della L.R. 16/2003 il comma 2:
«2. In deroga alle disposizioni
di cui all’art. 5, comma 7 della deliberazione del Consiglio regionale n. 141/1
del 29 luglio 2004 è ammessa, laddove disponibile, una lunghezza tale da
soddisfare lo standard sottoindicato, qualora, a causa della limitata
profondità dell’arenile, la lunghezza fino a 100 ml non risulti sufficiente a
raggiungere i 16 mq per ogni unità abitativa turistica, camere, bungalow, unità
ricettive o piazzole.»
8. Al
comma 9 dell’art. 14 della L.R. 16/2003 eliminare le parole "per ogni 100
persone autorizzate".
9. Al
comma 5 dell’art. 15 della L.R. 16/2003 dopo le parole "lett. a), b)"
aggiungere la lett. "c)".
10.
Al comma 1 dell’art. 20 della L.R. 16/2003 sostituire "16" con
"17".
11.
Alla lettera g) dell’art. 20 della L.R. 16/2003 sostituire
"18" con "19".
12.
Al comma 1 dell’art. 21 della L.R. 16/2003 sostituire "16" con
"17".
13.
Al comma 2 dell’art. 21 della L.R. 16/2003 sostituire "19" con
"20".
14.
Alla fine del comma 1 dell’art. 23 della L.R. 16/2003 aggiungere dopo il
punto "In caso d’inerzia, decorso infruttuosamente il suddetto termine, le
norme della presente legge diventano efficaci nei confronti dei privati, enti ed
amministrazioni pubbliche, a partire dal giorno successivo a quello di
scadenza".
Art. 147
Interventi a favore delle strutture balneari ed approdi turistici
danneggiati dalle mareggiate ed esondazioni
1. La
Regione Abruzzo, al fine di salvaguardare il patrimonio delle strutture
destinato alle finalità turistiche e ricreative denominate "stabilimenti
balneari e approdi turistici", danneggiati dalle mareggiate e da
esondazioni abbattutesi sul litorale abruzzese ed aste fluviali nei giorni 13 e
14 del mese di novembre 2004, prevede interventi finanziari a favore degli
operatori del settore per i danni causati da tale evento calamitoso.
2. Sono ammesse al
finanziamento di cui alla presente legge le strutture destinate all'uso
turistico e ricreativo afferenti agli stabilimenti balneari esistenti sul
demanio marittimo del litorale abruzzese e gli approdi turistici delle aste
fluviali che hanno subito danni a causa delle mareggiate di cui al comma 1.
3. I titolari delle
concessioni demaniali marittime e fluviali per finalità turistiche e ricreative
interessati, possono presentare istanza, in carta semplice, al Settore Turismo
della Giunta regionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della
presente legge, trascorsi i quali non saranno accolte. Le istanze dovranno
inoltrarsi esclusivamente a mezzo di plico raccomandato A.R. alla Giunta
regionale d'Abruzzo - Settore
Turismo - Pescara.
4. Per
le finalità di cui al comma 1 è autorizzata l'iscrizione dello stanziamento di
€ 400.000,00 nell'ambito della UPB 09.02.001 in un Cap. 242461 di nuova
istituzione ed iscrizione denominato: Interventi a favore delle strutture
balneari danneggiate dalle mareggiate ed esondazioni del 13 e 14 novembre 2004.
Art. 148
Contributo all’Unione dei Comuni
"Città della Frentania e Costa dei Trabocchi"
1. La Regione Abruzzo al fine di promuovere ed implementare le attività di incoming sul territorio concede all’Unione dei Comuni "Città della Frentania e Costa dei Trabocchi" un contributo di € 75.000,00 teso ad aumentare il periodo di operatività turistica.
2. L’erogazione del contributo è disposta dalla Direzione qualità della vita, beni ed attività culturali, sicurezza sociale, promozione sociale, secondo le modalità stabilite dalla L.R. 49/1999.
3. All’onere derivante dalle suddette disposizioni si provvede con UPB 10.01.004, Cap. 61541 di nuova istituzione denominato: Contributo all’Unione dei Comuni "Città della Frentania e Costa dei Trabocchi".
Art. 149
Modifiche LL.RR. 7/2003 e 15/2004
1. L’intervento
"Ristrutturazione impianti sportivi - Pineto" € 25.000,00 di cui
all’allegato sub a/2 art. 39 L.R. 7/2003 è sostituito da "Lavori di
pavimentazione di nuovo Palazzetto dello Sport - Borgo S. Maria di
Pineto".
2. Il
contributo, di cui all’allegato n. 6 della L.R. 15/2004 (L.R. 49/1999 e
successive modificazioni) destinato alla "Cittadella del Volontario"
è da intendersi Associazione Nazionale Emodializzati.
SEZIONE DECIMA
Disposizioni in materia di istruzione, cultura e attività ricreative
Art. 150
Finalizzazione del finanziamento
di parte corrente alle Aziende regionali per il diritto allo studio
universitario
1. La
Regione Abruzzo finalizza quota parte, pari a € 400.000,00 dello stanziamento
iscritto per l'anno 2005 nell'ambito della UPB 10.01.002, Cap. 41511
denominato: Finanziamento alle Aziende regionali per il diritto allo studio
universitario per spese correnti - L.R. 91/1994, art. 36, alla concessione di
prestiti d'onore, assegnati mediante concorso per titoli relativi al merito
scolastico ed al reddito, secondo i criteri fissati dalle competenti Aziende
per il diritto agli studi universitari.
2. L'importo
di cui al comma 1 è ripartito tra le tre Aziende per il diritto agli studi
universitari operanti nel territorio della Regione Abruzzo in base al numero
degli studenti universitari iscritti.
Art. 151
Contributo straordinario in favore del Consorzio Ente Fiera di Lanciano
1. La
Regione Abruzzo concede per l'anno 2005 un contributo straordinario in favore
del Consorzio Ente Fiera di Lanciano, la cui attività è considerata dall'art. l
della L.R. 73/1995 di preminente interesse regionale per la promozione di attività
agricole e produttive.
2. È
autorizzata per l'anno 2005 l'iscrizione dello stanziamento di € 50.000,00 sul
Cap. 251681, UPB 08.01.012, così ridenominato: Contributo straordinario in
favore del Consorzio Ente Fiera di Lanciano.
Art. 152
Contributo straordinario in favore dell’Università degli studi di Teramo
1. La
Regione Abruzzo in considerazione dell'importantissimo ruolo culturale ed
economico svolto dall'Università degli Studi di Teramo - Facoltà di Giurisprudenza - Sede distaccata di Avezzano, concede per l'anno 2005, al Comune
di Avezzano un contributo di € 100.000,00 per il sostenimento delle relative
spese.
2. E'
autorizzata l'iscrizione dello stanziamento di € 100.000,00 UPB 10.01.002, Cap.
41530 di nuova istituzione ed iscrizione denominato: Contributo al Comune di
Avezzano per il finanziamento a sostegno della sede distaccata della Facoltà di
Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Teramo.
Art. 153
Contributo straordinario a favore della Fondazione Michetti
1. La Regione Abruzzo
riconosce l'importanza dell'attività svolta dalla Fondazione Michetti di
Francavilla al Mare nel campo della cultura urbana. La Regione Abruzzo in considerazione del ruolo di direzione
tecnico-scientifico-artistica del Museo Michetti riconosciuto alla Fondazione
Michetti, concede per l'anno 2005 un contributo di € 300.000,00 per far fronte
alle spese necessarie per l'assolvimento dell'anzidetta funzione.
2. Agli
oneri derivanti dal presente articolo valutati complessivamente in € 300.000,00
si provvede mediante aumento dello stanziamento di € 300.000,00 nella UPB
10.01.004 Cap. 61669 di nuova istituzione denominato: Contributo in favore
della Fondazione Michetti con sede Francavilla al Mare.
3. Per gli esercizi
finanziari 2006 e 2007 la copertura finanziaria è assicurata con quota parte degli
stanziamenti iscritti sul bilancio pluriennale 2005/2007, UPB 10.01.004.
Art. 154
Interventi a favore degli "Informagiovani"
1. La
Regione Abruzzo riconosce i servizi e le strutture Informagiovani operanti sul
territorio regionale, al fine di sviluppare una rete informativa finalizzata
all'orientamento giovanile, per favorire l'interazione e permettere la
partecipazione attiva dei giovani alle dinamiche socio-economico-culturali.
2. La
Regione Abruzzo riconosce, altresì, la figura professionale dell'Operatore
Informagiovani.
3. Il
Servizio Informagiovani si inserisce nel contesto più ampio dei servizi
regionali a favore della gioventù, ed in particolare costituisce una delle
azioni più incisive per qualificare ulteriormente le ricerche dell'Osservatorio
Sociale regionale già esistente nel territorio e permettere l'istituzione
dell'Osservatorio Giovanile regionale.
4. L'Operatore
Informagiovani deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) attitudine alla comprensione delle problematiche che investono la condizione giovanile;
b) predisposizione alle relazioni, interpersonali
e di gruppo, con il pubblico giovanile;
c) possesso del titolo di studio almeno di scuola
secondaria di 2° grado.
5. Gli
operatori che abbiano già sostenuto un corso di formazione comunale o
provinciale idoneo, assumono, a decorrere dalla data di promulgazione della
presente legge, la qualifica di cui al comma 2.
6. In
tale direzione la Regione Abruzzo favorisce interventi finalizzati:
a) reperimento e alla raccolta dei dati e delle informazioni, a valenza regionale, nazionale ed europea, sui principali campi di azione della vita giovanile, mediante acquisizione e strutturazione, anche in collegamento di apposite banche dati;
b) alla trasmissione, diffusione e pubblicizzazione
su supporti idonei dei dati e delle informazioni raccolte e dirette ai giovani
della Regione;
c) all'aggiorname