Disposizioni
correttive ed integrative alla L.R. 25 giugno 2007, n. 17recante disposizioni
in materia di esercizio, manutenzione e ispezione degli impianti termici
Articolo 1
(Modifiche all'articolo 2 della Legge Regionale 25 giugno
2007, n. 17)
1. All'articolo 2, della
Legge Regionale 25 giugno 2007, n. 17, di seguito denominata: <Legge
Regionale n. 17 del 2007>, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera e) del
comma 1, le parole: <conforme all'Allegato F per impianti di potenza uguale
o superiore a 35 kW o all'Allegato G per impianti di potenza inferiore a 35 kW>
sono sostituite dalle seguenti: <conforme all'Allegato A di cui al D.P.R. 16
aprile 2013, n. 74>;
b) alla lettera n) del
comma 1, le parole: da <conforme all'Allegato F di cui al D.Lgs. 192/2005…>
fino a <…. inferiore 35 kW> sono sostituite dalle seguenti: <conforme
all'Allegato A di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74>;
c) alla lettera p) del
comma 1, le parole: da <all'Allegato F al D.Lgs. 192/2005…> fino a
<….per impianti di potenza inferiore 35 kW.> sono sostituite dalle
seguenti: <all'Allegato A di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74.>;
d) alla lettera q) del
comma 1, dopo le parole: <L. 9 gennaio 1991, n. 10)> sono inserite le
seguenti: <e di cui all'Allegato C del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74.>.
Articolo 2
(Modifiche ed integrazioni all'articolo 3 della Legge
Regionale 25 giugno 2007, n. 17)
1. All'Articolo 3 della
Legge Regionale n. 17 del 2007, il comma 1 è sostituito dal seguente:
<1. La Giunta
regionale, allo scopo di facilitare e omogeneizzare territorialmente l'impegno
degli enti o organismi preposti agli accertamenti e alle ispezioni sugli
impianti, al fine di dare piena attuazione alla costituzione e aggiornamento
del catasto degli impianti termici e realizzare le attività di cui ai successivi
commi 2 e 3, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge:
a) istituisce un canale
informatico unico attraverso il quale il manutentore o terzo responsabile dei
controlli può inviare i rapporti di controllo eseguiti sugli impianti di cui al
successivo articolo 5, comma 7, ai fini anche dell'autocertificazione
dell'impianto;
b) predispone un modello unico
in formato elettronico che gli operatori utilizzeranno per inviare i rapporti
di controllo eseguiti sugli impianti, nel quale saranno previsti appositi spazi
dove riportare il codice identificativo per ogni tipologia di impianto, ai fini
della targatura di cui al successivo articolo "3 bis";
c) predispone una ricevuta in
formato elettronico da rilasciare all'operatore dopo l'invio del rapporto di
controllo eseguito sull'impianto, quale attestazione della conferma dell'invio;
d) individua l'Ufficio
regionale competente in capo al quale conferire la gestione del catasto degli
impianti termici e stabilisce i criteri secondo i quali il catasto deve essere
predisposto e aggiornato dalle Autorità competenti, di cui al successivo
articolo 4, lettera a), al fine di realizzare un catasto degli impianti termici
unico su tutto il territorio della Regione Abruzzo;
e) si accerta che
l'Autorità competente porti a termine quanto previsto alla lettera a) del
successivo articolo 4, in caso di inadempienza ne sollecita l'attuazione
concedendo un ulteriore termine entro il quale l'Autorità competente provvede.
Nel caso in cui l'Autorità competente continui a rendersi inadempiente la
Regione nomina un commissario ad acta che svolge le funzioni sostitutive, il
cui compenso è a carico del bilancio dell'Autorità inadempiente.>.
2. All'Articolo 3, della
Legge Regionale n. 17 del 2007, dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
<5. Per le tematiche
afferenti la fissazione e il mantenimento dei limiti della media ponderata
delle temperature dell'aria, misurate nei singoli ambienti riscaldati di
ciascuna unità immobiliare, durante il funzionamento dell'impianto di
climatizzazione invernale ed estivo si fa riferimento a quanto stabilito con
l'articolo 3 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74.>;
<6. Per le tematiche
afferenti la fissazione dei limiti relativi al periodo annuale e alla durata
giornaliera di attivazione degli impianti termici per la climatizzazione
invernale si fa riferimento a quanto stabilito con gli articoli 4 e 5 del
D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74.>;
<7. Per la fissazione
dei criteri generali, dei requisiti e soggetti responsabili per l'esercizio, la
conduzione, il controllo e la manutenzione degli impianti termici per la
climatizzazione invernale ed estiva si fa riferimento all'articolo 6 del D.P.R.
16 aprile 2013, n.74>.
Articolo 3
(Integrazione della Legge Regionale 25 giugno 2007, n. 17)
1. Dopo l'articolo 3 della
Legge Regionale n. 17 del 2007, è inserito il seguente articolo:
Art. 3 bis
(Targatura degli
impianti termici)
1. Il codice identificativo
dell'impianto (di seguito CID) ha l'obiettivo di identificare ogni singolo
impianto in modo univoco attraverso un codice, ai fini anche della
realizzazione del catasto degli impianti termici. Il CID viene rilasciato per
ogni impianto contestualmente al rilascio all'operatore della prima ricevuta
utile di attestazione dell'invio all'Autorità del rapporto di controllo di
efficienza energetica, di cui al precedente articolo 3.
2. Il CID sarà predisposto
dalla Regione in maniera tale da identificare oltre che l'impianto anche il
Comune dove lo stesso risiede. Il CID una volta rilasciato dovrà essere
allegato al libretto di impianto, di cui al successivo comma 5, dell'articolo
5.
3. Il CID viene rilasciato
una sola volta per ogni impianto e rimane invariato per tutto il tempo in cui
viene mantenuto in esercizio. Il CID verrà cambiato solo nel caso di
ristrutturazione dell'impianto.
4. Il CID dovrà essere
indicato in tutti i successivi rapporti di controllo eseguiti sull'impianto,
nell'apposito spazio previsto nel modulo realizzato dalla Regione, di cui alla
precedente lettera b), articolo 3, pena la non ricevibilità del rapporto da
parte dell'Autorità competente.
5. Entro 90 giorni
dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale provvede a
fissare le modalità e criteri per il rilascio del CID.
Articolo 4
(Modifiche all'articolo 4 della Legge Regionale 25 giugno
2007, n. 17)
1. All'Articolo 4 della
Legge Regionale n. 17 del 2007, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera a) del comma
1 è sostituita dalla seguente: <a) entro 90 giorni dall'approvazione dei
criteri da parte della Regione, ai sensi dell'articolo 3 della presente legge, predispone
e gestisce il catasto territoriale degli impianti termici, anche in
collaborazione con gli Enti locali e accessibile agli stessi, stabilendo
contestualmente gli obblighi di cui all'articolo 9, comma 3, del Decreto
Legislativo 19 agosto 2005, n. 192, per i responsabili degli impianti e per i
distributori di combustibile e successivamente ne provvede all'aggiornamento.
Favorisce l'interconnessione fra il catasto territoriale degli impianti termici
e quello relativo agli attestati di prestazione energetica;>;
b) la lettera f) del comma
1 è sostituita dalla seguente: <f) trasmettere alla Giunta regionale una
relazione annuale sullo stato di attuazione della presente legge che contenga
risposte documentate con particolare riferimento ai seguenti profili e quesiti:
a) numero e tipologia degli
impianti termici autocertificati ai sensi del successivo articolo 5, comma 11;
b) numero delle ispezioni
eseguite dalle Autorità competenti ai sensi del successivo articolo 5, comma 17
e relativi costi;
c) numero e tipologia delle
sanzioni accertate ed ammontare del gettito relativo, distinto per Autorità
competenti, con indicazione della destinazione con le quali lo stesso è stato
impiegato;
d) valutazione dell’impatto
della legislazione sugli utenti finali in termini di oneri posti a loro carico
e servizi resi;
e) eventuali criticità
riscontrate nell’attuazione della presente legge e possibili soluzioni;
f) proposte progettuali da mettere
in campo in futuro ai fini del risparmio energetico.>.
c) alla lettera h) del
comma 1, dopo le parole: <ispezioni impiantistiche> sono inserite le
seguenti parole: <anche con l'eventuale supporto da parte dell'Unità tecnica
per l'efficienza energetica dell'Enea e l'avvio di programmi di verifica
annuale della conformità dei rapporti di ispezione;>;
d) al comma 1, dopo la
lettera i) è inserita la seguente lettera: <l) istituire una modalità di
pagamento per le somme dovute di cui alla presente legge anche con l'uso delle
tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ai sensi dell'articolo 5, del
Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 - Codice dell'amministrazione digitale,
dandone ampia comunicazione a tutta l'utenza interessata, anche attraverso la
pubblicazione sul proprio sito internet.>;
e) al comma 3, dopo le
parole: <lettera q)> sono inserite le seguenti parole: <scelti con
procedure ad evidenza pubblica. Le Autorità competenti, qualora dispongano di
personale che abbia maturato esperienza significativa per conto delle loro
Amministrazioni o presso enti o organismi da essi delegati, nell'attuazione
della precedente normativa per le ispezioni degli impianti termici in materia
di efficienza energetica, prioritariamente incaricano gli stessi per le
esecuzioni degli accertamenti e le ispezioni sugli impianti termici.>.
Articolo 5
(Sostituzione dell'articolo 5 della Legge Regionale 25
giugno 2007, n. 17)
1. L'Articolo 5 della Legge
Regionale n. 17 del 2007, è sostituito dal seguente:
Art. 5
1. Le operazioni di
controllo ed eventuale manutenzione dell'impianto, così come definiti all'art.
2, comma 1, lettere e) e o), devono essere eseguite da ditte abilitate ai sensi
del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37,
conformemente alle prescrizioni e con la periodicità contenute nelle istruzioni
tecniche per l'uso e la manutenzione rese disponibili dall'impresa
installatrice dell'impianto ai sensi della normativa vigente.
2. Qualora l'impresa
installatrice non abbia fornito proprie istruzioni specifiche o queste non
siano più disponibili, le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione
degli apparecchi e dei dispositivi facenti parte dell'impianto termico devono
essere eseguite conformemente alle prescrizioni e con la periodicità contenute
nelle istruzioni tecniche relative allo specifico modello elaborato dal
fabbricante ai sensi della normativa vigente.
3. Le operazioni di
controllo ed eventuale manutenzione delle restanti parti dell'impianto termico
e degli apparecchi e dispositivi per i quali non siano disponibili né
reperibili le istruzioni del fabbricante, devono essere eseguite secondo le
prescrizioni e con la periodicità prevista dalle normative UNI e CEI per lo
specifico elemento o tipo di apparecchio o dispositivo.
4. Gli installatori e i
manutentori degli impianti termici, abilitati ai sensi del Decreto del Ministro
dello Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37, nell'ambito delle rispettive
responsabilità, devono definire e dichiarare esplicitamente al committente o
all'utente, in forma scritta e facendo riferimento alla documentazione tecnica
del progettista dell'impianto o del
fabbricante degli apparecchi:
a) quali siano le
operazioni di controllo e manutenzione di cui necessità l'impianto da loro
installato o manutenuto, per garantire la sicurezza delle persone e delle cose;
b) con quale frequenza le
operazioni di cui alla lettera a) vadano effettuate.
Le informazioni
rilasciate in forma scritta dall'installatore o manutentore al committente o
utente sono allegate al libretto di impianto o di centrale di cui al successivo
comma 5 del presente articolo.
5. Gli impianti termici per
la climatizzazione o produzione di acqua calda sanitaria devono essere muniti
di un "Libretto di impianto per la climatizzazione", di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera p), aggiornati, integrati e caratterizzati ai
sensi dell'articolo 7 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74. In caso di
trasferimento a qualsiasi titolo dell'immobile o dell'unita' immobiliare i
libretti di impianto devono essere consegnati all'avente causa, debitamente
aggiornati, con gli eventuali allegati.
6. In mancanza delle
suddette prescrizioni il controllo e l'eventuale manutenzione di cui al
precedente comma 1, devono essere eseguiti con cadenza biennale.
7. In occasione degli
interventi di controllo ed eventuale manutenzione di cui al precedente comma 1,
su impianti termici di climatizzazione invernale di potenza termica utile
nominale maggiore di 10 kW e sugli impianti di climatizzazione estiva di
potenza termica utile nominale maggiore di 12 kW, si effettua un controllo di
efficienza energetica, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera p), riguardante:
a) il sottosistema di
generazione come definito nell'Allegato A del Decreto Legislativo 19 agosto
2005, n. 192;
b) la verifica della
presenza e della funzionalità dei sistemi di regolazione della temperatura
centrale e locale nei locali climatizzati;
c) la verifica della
presenza e della funzionalità dei sistemi di trattamento dell'acqua, dove
previsti.
8. Le operazioni di cui al precedente
comma 7, sono effettuate secondo i rispettivi rapporti di controllo di
efficienza energetica, come individuati all'Allegato A del D.P.R. 16 aprile
2013, n. 74.
9. I controlli di efficienza
energetica di cui al precedente comma 7, devono essere inoltre realizzati:
a) all'atto della prima
messa in esercizio dell'impianto, a cura dell'installatore;
b) nel caso di sostituzione
degli apparecchi del sottosistema di generazione, come per esempio il
generatore di calore;
c) nel caso di interventi
che non rientrino tra quelli periodici, ma tali da poter modificare
l'efficienza energetica.
10. Il successivo controllo
deve essere effettuato entro i termini previsti a far data dalla effettuazione
dei controlli di cui al comma 9.
11. Al termine delle
operazioni di controllo, l'operatore che effettua il controllo provvede a
redigere e sottoscrivere uno specifico Rapporto di controllo di efficienza
energetica, come indicato nell'Allegato A del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74. Una
copia del Rapporto è rilasciata al responsabile dell'impianto, che lo conserva
e lo allega ai libretti di cui al precedente comma 5. Una copia è trasmessa, a
cura del manutentore o terzo responsabile con le modalità previste dal comma 1,
dell'articolo 3 della presente legge, con la cadenza indicata all'Allegato A
del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74 all'Autorità competente. Quest'ultima
effettuata dietro il pagamento della corrispondente tariffa stabilita
dall'Autorità competente è valida ai fini dell'autocertificazione
dell'impianto. Restano ferme le sanzioni previste dalla presente legge in caso
di non ottemperanza da parte dell'operatore che effettua il controllo.
12. Il rendimento di
combustione, rilevato nel corso dei controlli, misurato alla massima potenza
termica effettiva del focolare del generatore di calore nelle condizioni di
normale funzionamento, in conformità alle norme tecniche UNI in vigore, deve
risultare non inferiore ai valori limite riportati nell'Allegato B del D.P.R.
16 aprile 2013, n. 74.
13. I generatori di calore
per i quali, durante le operazioni di controllo, siano stati rilevati
rendimenti di combustione inferiori ai limiti fissati nell'Allegato B del D.P.R.
16 aprile 2013, n. 74, non riconducibili a tali valori mediante operazioni di
manutenzione, devono essere sostituiti entro 180 giorni solari a partire dalla
data del controllo. Ove il responsabile si avvalga della facoltà di richiedere,
a sue spese, un'ulteriore verifica da parte dell'autorità competente ai sensi
del presente articolo, tale scadenza viene sospesa fino all'ottenimento delle
definitive risultanze di tale verifica che comunque dovranno pervenire entro e
non oltre l'ulteriore termine di 60 giorni dalla data di sospensione del
termine.
14. I generatori di calore
per i quali, durante le operazioni di controllo, siano stati rilevati
rendimenti di combustione inferiori a quelli fissati nell'Allegato B del D.P.R.
16 aprile 2013, n. 74, sono comunque esclusi dalla conduzione in esercizio
continuo, di cui all'articolo 4, comma 6, lettera e) del D.P.R. 16 aprile 2013,
n. 74.
15. Le macchine frigorifere
e le pompe di calore per le quali nel corso delle operazioni di controllo sia
stato rilevato che i valori dei parametri che caratterizzano l'efficienza
energetica siano inferiori del 15 per cento rispetto a quelli misurati in fase
di collaudo o primo avviamento riportati sul libretto di impianto, devono
essere riportate alla situazione iniziale, con una tolleranza del 5 per cento.
Qualora i valori misurati in fase di collaudo o primo avviamento non siano
disponibili, si fa riferimento ai valori di targa.
16. Le unità cogenerative
per le quali nel corso delle operazioni di controllo sia stato rilevato che i
valori dei parametri che caratterizzano l'efficienza energetica non rientrano
nelle tolleranze definite dal fabbricante devono essere riportate alla
situazione iniziale, secondo il piano di manutenzione definito dal fabbricante.
17. In conformità a quanto
stabilito dalle normative vigenti, le Autorità competenti effettuano gli
accertamenti e le ispezioni necessari all'osservanza delle norme relative al
contenimento dei consumi di energia nell'esercizio e manutenzione degli
impianti termici, in un quadro di azioni che promuova la tutela degli interessi
degli utenti e dei consumatori, ivi comprese informazione, sensibilizzazione ed
assistenza all'utenza.
18. Le ispezioni di cui al
precedente comma si effettuano su impianti di climatizzazione invernale di
potenza termica utile nominale non minore di 10 kW e di climatizzazione estiva
di potenza termica utile nominale non minore di 12 kW. L'ispezione comprende
una valutazione di efficienza energetica del generatore, una stima del suo
corretto dimensionamento rispetto al fabbisogno energetico per la climatizzazione
invernale ed estiva dell'edificio, in riferimento al progetto dell'impianto, se
disponibile e una consulenza sui possibili interventi atti a migliorare il
rendimento energetico dell'impianto in modo economicamente conveniente.
19. Le ispezioni vengono
effettuate prioritariamente sugli impianti che non hanno provveduto ad
effettuare l'autocertificazione, mediante la consegna del Rapporto di controllo
di efficienza energetica di cui al precedente comma 11. Nel caso in cui le
ispezioni vengono effettuate sugli impianti che hanno provveduto ad effettuare
l'autocertificazione di cui al precedente comma 11, queste sono svolte a titolo
gratuito.
20. I risultati delle
ispezioni sono allegati al libretto di impianto di cui al precedente comma 5.
21. Ai fini degli obiettivi
di miglioramento dell'efficienza energetica, le ispezioni di cui al precedente
comma 17, in considerazione di quanto stabilito al precedente comma 19, sono
programmate su campioni tali da evitare distorsioni di mercato e in base ai
seguenti criteri e priorità:
a) impianti per i quali in
fase di accertamento siano emersi elementi di criticità;
b) impianti dotati di
generatori o macchine frigorifere con anzianità superiore a 15 anni;
c) impianti dotati di
generatori a combustibile liquido o solido con potenza termica utile nominale
superiore a 100 kW, i quali dovranno comunque essere tutti ispezionati almeno ogni
due anni;
d) impianti dotati di
macchine frigorifere con potenza termica utile nominale superiore ai 100 kW, i
quali dovranno comunque essere tutti ispezionati almeno ogni quattro anni;
e) impianti dotati di
generatori a gas con potenza termica utile nominale superiore a 100 kW e
impianti dotati di generatori a combustibile liquido o solido con potenza
termica utile nominale compresa tra 20 e 100 kW, i quali dovranno comunque essere
tutti ispezionati ogni due anni le caldaie di tipo C a camera stagna e ogni
quattro anni le caldaie di tipo C a condensazione;
f) gli impianti, di cui al precedente
comma 13, per i quali dai rapporti di controllo dell'efficienza energetica
risulti la non riconducibilità a rendimenti superiori a quelli fissati nell'Allegato
B del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74.
22. Le Autorità competenti
possono stabilire che gli adempimenti connessi alla certificazione
dell'impianto siano posti in capo ai manutentori, su delega dell'utente, al
quale deve essere rilasciata opportuna documentazione attestante l'effettiva
certificazione dell'impianto.
23. Trascorso un anno dalla
entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale presenta al
Consiglio regionale una relazione, sulla scorta delle informazioni contenute
nella relazione di cui alla lettera f) dell'articolo 4 della presente legge,
sullo stato di attuazione della medesima, che contenga risposte documentate con
particolare riferimento ai seguenti profili e quesiti:
a) numero e tipologia degli
impianti termici autocertificati ai sensi del presente articolo, comma 11;
b) numero delle ispezioni
eseguite dalle Autorità competenti ai sensi del presente articolo, comma 17 e
relativi costi;
c) numero e tipologia delle
sanzioni accertate ed ammontare del gettito relativo, distinto per Autorità
competenti, con indicazione della destinazione con le quali lo stesso è stato
impiegato;
d) valutazione dell’impatto
della legislazione sugli utenti finali in termini di oneri posti a loro carico
e servizi resi;
e) eventuali criticità
riscontrate nell’attuazione della presente legge e possibili soluzioni;
f) proposte progettuali da
mettere in campo in futuro ai fini del risparmio energetico.
Le successive relazioni rimesse
dalla Giunta regionale avranno cadenza annuale.
24. Le tariffe a carico
degli utenti per le attività previste dalla presente legge, sono stabilite
dalle Autorità competenti, sentito prima il parere della Consulta Regionale di
cui all'articolo 7 della presente legge.
Articolo 6
(Modifiche ed integrazioni all'articolo 7 della Legge
Regionale 25 giugno 2007, n. 17)
1. Al comma 2, le parole: da
<dai rappresentanti delle associazioni dei consumatori> fino a
<Organismi esterni> sono sostituite dalle seguenti parole: <da due
rappresentanti delle Associazioni dei Consumatori e Utenti espressi dal CRUC
della Regione Abruzzo ai sensi della L.R. n. 53/2010, da due membri
rappresentanti della categoria dei manutentori, da un rappresentante delle
Autorità competenti e da un rappresentante degli Organismi esterni. Gli stessi
restano in carica per tutto il tempo della legislatura e vengono nominati con
atto del Presidente della Giunta regionale entro 90 giorni dall'inizio di ogni
legislatura. La Consulta è presieduta dal Presidente della Giunta regionale o
da proprio delegato>;
2. Alla lettera c) del
comma 2, dopo le parole: <viene espletato> sono aggiunte le seguenti
parole: <e rilascia parare attraverso propria deliberazione su quanto
richiesto all'articolo 5, comma 24 della presente legge;
3. Dopo la lettera d) del
comma 2, è inserita la seguente lettera: <e) il monitoraggio del numero e
della tipologia delle ispezioni eseguite sugli impianti dalle Autorità
competenti e dell'ammontare del gettito dallo stesso derivante e della
destinazione con le quali lo stesso è stato impiegato.>.
4. Al comma 3, dopo le
parole: <deliberazioni e/o raccomandazioni> sono aggiunte le seguenti
parole: <approvate a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto e in
caso di parità il voto del presidente è determinante. Per la validità delle
stesse è necessaria la presenza della metà dei membri più uno. Per tutto il
resto si rimanda ad apposito regolamento di funzionamento che la Consulta
provvederà ad approvare.>.
Articolo 7
(Disposizioni finali e norme transitorie)
1. Le Autorità competenti
che hanno avviato il servizio, secondo le procedure poste dalle norme
previgenti, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge,
conformano i propri regolamenti ed i propri disciplinari alle previsioni in
essa contenute.
2. Nelle more degli
adempimenti di cui al comma 1, le Autorità competenti proseguono le loro
attività secondo la regolamentazione e gli atti in essere.
3. Le Autorità competenti
che non hanno ancora avviato il servizio adottano uno specifico regolamento
conforme alle previsioni contenute nella presente legge.
4. Entro 180 giorni
dall'entrata in vigore della presente legge le consegne dei Rapporto di
controllo di efficienza energetica, di cui al precedente comma 7 dell'articolo
5, ai fini dell'autocerficazione dovranno avvenire esclusivamente con i metodi
fissati con il precedente comma 1 dell'articolo 3, salvo casi eccezionali
espressamente motivati.
5. Nelle more degli
adempimenti di cui al comma 4, le consegne dei Rapporto di controllo di
efficienza energetica, di cui al precedente comma 7 dell'articolo 5, ai fini
dell'autocerficazione potranno avvenire anche in formato cartaceo presso gli
indirizzi messi a disposizione dalle Autorità competenti.
6. I membri della Consulta
Regionale di cui al precedente comma 1 dell'articolo 7, con l'entrata in vigore
della presente legge decadono e vengono rinominati con le nuove procedure
previste dal precedente articolo 7.
Articolo 8
(Norma finanziaria)
1. La presente legge non
comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale sia per l'esercizio
in corso che per gli esercizi futuri, in quanto contiene esclusivamente norme
che disciplinano procedimenti.
Articolo 9
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra
in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione Abruzzo.