Partecipazione dell’Associazione Radioamatori Italiani
– Comitato Regionale Abruzzo nelle attività di protezione civile.
(Finalità)
1. La Regione Abruzzo, secondo le finalità stabilite dalla L.R. 14 dicembre
1993, n° 72 recante “Disciplina delle attività regionali di protezione civile”,
si avvale dell’Associazione Radioamatori Italiani – Comitato Regionale Abruzzo,
di seguito indicata come A.R.I.- Abruzzo, per attività di comunicazioni radio
alternative per esigenze di protezione
civile.
Art. 2
(Attività
della A.R.I. Abruzzo)
1. L’ A.R.I.- Abruzzo, sulla base delle proprie
specifiche competenze e capacità, collabora con la Regione in materia di
radiocomunicazioni con attività di :
a)
sviluppo della propria
rete per finalità di protezione civile;
b)
collegamento con le sale
operative istituite presso gli Uffici Territoriali del Governo ed altri enti ed
istituzioni;
c)
supporto cognitivo per
la implementazione della rete radio regionale di protezione civile;
d)
supporto formativo ed addestrativo;
e)
supporto tecnico in caso
di crisi e di emergenze di interesse della protezione civile regionale.
Art.3
(Contributi ed oneri)
1. La Regione Abruzzo, per rendere efficace l’operatività della A.R.I.-Abruzzo per le
finalità di cui al precedente articolo 1:
a)
può attribuire all’A.R.I.- Abruzzo mezzi ed
attrezzature in comodato d’uso o
donazione;
b)
eroga un contributo
annuale alla A.R.I.- Abruzzo di € 30.000,00.
2. Limitatamente al
periodo di effettivo impiego o collaborazione dell’A.R.I. Abruzzo per esigenze
di protezione civile regionale, la Regione Abruzzo eroga alla stessa rimborsi
per oneri derivanti da:
a)
polizze di assicurazione
per il personale messo a disposizione della Regione;
b)
tasse di proprietà e
contratti assicurativi degli automezzi di proprietà della A.R.I.- Abruzzo;
c)
uso di automezzi,
pedaggi autostradali, riparazione di attrezzature e mezzi nonché reintegro di
materiali.
Art. 4
Convenzione attuativa
1. La Giunta Regionale e la Associazione
Radioamatori Italiani – Comitato Regionale Abruzzo, sono tenute a sottoscrivere
apposita convenzione attuativa, al fine di dare operatività alle finalità ed
alle attività precedentemente individuate, definendo le modalità ed i criteri
di erogazione del contributo e dei
rimborsi di cui alla presente legge.
Art.
5
(Norma finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dalla attuazione
degli interventi di cui alla presente legge, valutati complessivamente per
l’anno in corso in € 35.000,00, si
provvede, per l’esercizio finanziario 2007, mediante le seguenti variazioni, in
termini di competenza e cassa, del bilancio regionale:
-
capitolo di nuova
istituzione…. – U.P.B. 05.01.007 denominato: “Partecipazione dell’Associazione
Radioamatori Italiani – Comitato Regionale Abruzzo nelle attività di protezione
civile”.
in aumento € 35.000,00
-
capitolo 151300 – U.P.B.
05.01.007 denominato: “Fondo regionale di solidarietà per la protezione civile
– LL.RR. N. 58/1989, N. 73/1989, N. 25/1991, N. 76/1991, N. 47/1992, N. 72/1993
e N. 77/1999”.
in diminuzione € 35.000,00.
2. Per gli esercizi successivi lo stanziamento
è determinato ed iscritto sul pertinente capitolo dalle annuali leggi di
bilancio ai sensi della legge regionale 25 marzo 2002, n. 3 (Ordinamento
contabile della Regione Abruzzo).
Art. 6
(Urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in
vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione Abruzzo.