Partecipazione dell’Associazione Radioamatori Italiani – Comitato Regionale Abruzzo nelle attività di protezione civile.

Art. 1

(Finalità)

1. La Regione Abruzzo, secondo le  finalità stabilite dalla L.R. 14 dicembre 1993, n° 72 recante “Disciplina delle attività regionali di protezione civile”, si avvale dell’Associazione Radioamatori Italiani – Comitato Regionale Abruzzo, di seguito indicata come A.R.I.- Abruzzo, per attività di comunicazioni radio alternative per esigenze di  protezione civile.

 

Art. 2

(Attività della A.R.I. Abruzzo)

1. L’ A.R.I.- Abruzzo, sulla base delle proprie specifiche competenze e capacità, collabora con la Regione in materia di radiocomunicazioni  con attività di :

a)     sviluppo della propria rete per finalità di protezione civile;

b)    collegamento con le sale operative istituite presso gli Uffici Territoriali del Governo ed altri enti ed istituzioni;

c)     supporto cognitivo per la implementazione della rete radio regionale di protezione civile;

d)     supporto formativo ed  addestrativo;

e)     supporto tecnico in caso di crisi e di emergenze di interesse della protezione civile regionale.

 

Art.3

(Contributi ed oneri)

 

1. La Regione Abruzzo, per  rendere efficace l’operatività della A.R.I.-Abruzzo per le finalità di cui al precedente articolo 1:

a)     può attribuire  all’A.R.I.- Abruzzo mezzi ed attrezzature  in comodato d’uso o donazione;

b)    eroga un contributo annuale alla A.R.I.- Abruzzo di   30.000,00.

 

2. Limitatamente al periodo di effettivo impiego o collaborazione dell’A.R.I. Abruzzo per esigenze di protezione civile regionale, la Regione Abruzzo eroga alla stessa rimborsi per oneri derivanti da:

a)     polizze di assicurazione per il personale messo a disposizione della Regione;

b)    tasse di proprietà e contratti assicurativi degli automezzi di proprietà  della A.R.I.- Abruzzo;

c)    uso di automezzi, pedaggi autostradali, riparazione di attrezzature e mezzi nonché reintegro di materiali.

 

Art. 4

Convenzione attuativa

 

     1. La Giunta Regionale e la Associazione Radioamatori Italiani – Comitato Regionale Abruzzo, sono tenute a sottoscrivere apposita convenzione attuativa, al fine di dare operatività alle finalità ed alle attività precedentemente individuate, definendo le modalità ed i criteri di  erogazione del contributo e dei rimborsi di cui alla presente legge. 

 

Art. 5

(Norma finanziaria)

 

1. Agli oneri derivanti dalla attuazione degli interventi di cui alla presente legge, valutati complessivamente per l’anno in corso in  35.000,00, si provvede, per l’esercizio finanziario 2007, mediante le seguenti variazioni, in termini di competenza e cassa, del bilancio regionale:

-               capitolo di nuova istituzione…. – U.P.B. 05.01.007 denominato: “Partecipazione dell’Associazione Radioamatori Italiani – Comitato Regionale Abruzzo nelle attività di protezione civile”.

                                                                          in aumento  35.000,00

-               capitolo 151300 – U.P.B. 05.01.007 denominato: “Fondo regionale di solidarietà per la protezione civile – LL.RR. N. 58/1989, N. 73/1989, N. 25/1991, N. 76/1991, N. 47/1992, N. 72/1993 e N. 77/1999”.

                                                                     in diminuzione 35.000,00.

 

2.  Per gli esercizi successivi lo stanziamento è determinato ed iscritto sul pertinente capitolo dalle annuali leggi di bilancio ai sensi della legge regionale 25 marzo 2002, n. 3 (Ordinamento contabile della Regione Abruzzo).

 

Art. 6

(Urgenza)

 

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.