“NORME SUL CONTROLLO DEL RANDAGISMO, ANAGRAFE CANINA E PROTEZIONE DEGLI
ANIMALI DA AFFEZIONE”
Articolo 1
Finalità.
1. La presente legge, al fine di realizzare
sul territorio regionale un corretto rapporto uomo - animale e di tutelare la
salute pubblica e l'ambiente, disciplina la tutela delle condizioni di vita
degli animali da affezione, promuove la protezione degli stessi, l'educazione
al loro rispetto, gli interventi per la prevenzione ed il controllo del
randagismo anche nei confronti dei gatti in libertà .
2. Sono disciplinati altresì il trasporto, la
detenzione,il controllo demografico, la prevenzione delle malattie
trasmissibili all’uomo, delle malattie proprie delle specie e di quelle
trasmissibili agli altri animali .
3. Sono vietati spettacoli, gare e
rappresentazioni pubbliche e private che comportino maltrattamenti e sevizie
degli animali o che siano contrari alla loro attitudine naturale e dignità.
4. Anche l'animale morto o soppresso deve
essere trattato con rispetto.
Articolo 2
Definizioni
1.
Ai fini della presente Legge si intende per:
a)
Allevamento
commerciale: struttura
dove vengono detenuti cani e gatti in numero pari o superiore a 5 fattrici o 30
cuccioli per anno.
b)
Anagrafe canina: registro informatizzato della popolazione canina
regionale, redatto in base al codice di identificazione (microchip).
c)
Animale da affezione: animale domestico e non, che stabilmente od
occasionalmente convive con l’uomo, mantenuto per compagnia e che può svolgere
attività utili all’uomo, con esclusione degli animali impiegati nelle
produzioni zootecniche o appartenenti alle specie di cui non è consentita la
cattura, la vendita e la detenzione.
d)
Animale randagio: animale appartenente alle specie considerate di
affezione che non hanno un proprietario o detentore a qualsiasi titolo.
e)
Associazione
protezionistica: associazione
di cittadini costituita, con atto pubblico, senza scopo di lucro, iscritta
all’apposito Albo regionale, avente per obiettivo la promozione della cultura
del rispetto degli animali e la collaborazione con gli altri Enti individuati
dalla presente Legge, ai fini del raggiungimento del controllo del randagismo e
protezione degli animali di affezione.
f)Attività
di toelettatura: esercizio
commerciale, dove l’animale staziona per il solo tempo necessario all’esercizio
delle operazioni di toelettatura.
g)
Autorità sanitaria
locale: il Sindaco
h)
Cane pericoloso: cane che mette in pericolo l’integrità fisica e/o
psichica di un essere umano o di altro essere vivente, cane od altro animale.
i) Centro di
addestramento: struttura dove
gli animali vengono detenuti temporaneamente per fini di addestramento.
j) Colonia felina: gruppo
di gatti in libertà che frequentano abitualmente lo stesso luogo
k)
Detentore: qualunque persona fisica o giuridica responsabile, anche temporaneamente, a qualsiasi titolo, di un
animale da affezione.
l) Gattaro: gestore delle colonie feline
m)
Gatto in libertà: gatto che non
ha un proprietario o detentore a qualsiasi titolo.
n)
Identificazione: processo di riconoscimento dell’animale attraverso
l’inserimento di un transponder
o)
Medico Veterinario
Libero Professionista Riconosciuto: Medico
Veterinario L.P. iscritto all’ Albo dei “ veterinari riconosciuti” della
Regione Abruzzo.
p)
Negozio di vendita
animali: esercizio
commerciale, dove gli animali oggetto della compravendita possono essere
detenuti in esposizione per un periodo limitato della giornata.
q)
Pensione per animali: struttura dove il privato cittadino lascia
temporaneamente in custodia il proprio animale.
r)Proprietario: qualunque persona fisica o giuridica responsabile e
che detiene stabilmente un animale
d’affezione.
s)
Servizio Veterinario
ASL: i Servizi veterinari di
Sanità animale e i Servizi veterinari di Igiene degli allevamenti e delle
produzioni zootecniche.
t)
Strutture
commerciali:
Allevamenti commerciali, negozi di vendita, centri di addestramento e pensioni
per gli animali di affezione domestici, attività di toelettatura.
u)
Strutture di ricovero
: canili sanitari, rifugi, asili.
v)
Strutture veterinarie
private: studi
veterinari, ambulatori veterinari, cliniche veterinarie, ospedali veterinari.
TITOLO I COMPETENZE
Articolo 3
Programma di prevenzione del randagismo e costruzione
di strutture di ricovero.
1. La Giunta
regionale, sentite anche le associazioni animaliste, protezioniste e venatorie, che operano in ambito regionale,
adotta il programma di prevenzione del randagismo.
2. Il
programma, oltre agli interventi di cui al comma 4 dell'art. 3 della legge n. 281/1991, stabilisce annualmente i criteri di priorità
nell'utilizzazione degli stanziamenti.
3. La Giunta
regionale stilerà un rapporto annuale sullo stato di attuazione della presente
legge.
Articolo 4
Servizio veterinario
A.S.L.
1. Oltre alle normali funzioni di competenza,
il Servizio Veterinario di Sanità animale di ogni ASL o, ove prevista l’Unità Operativa addetta alla prevenzione e
controllo del randagismo, svolge, in
attuazione della presente legge i seguenti compiti:
a) provvede alla tenuta
dell'anagrafe canina, curandone l'aggiornamento;
b) collabora con Regione,
Comuni, Enti ed Associazioni protezionistiche e venatorie, promuovendo o
partecipando ad iniziative di informazione e di educazione rivolte ai
proprietari di animali d'affezione e all'opinione pubblica in genere, da
svolgere anche nelle scuole, per la protezione degli animali, il controllo
delle nascite ed il non abbandono;
c) rintraccia ed avverte il
proprietario del cane, avvisandolo dell'avvenuto ritrovamento e/o dell'avvenuta cattura, del luogo ove
si trova;
d) effettua - previa
identificazione - le operazioni di anagrafe, i controlli sanitari, le
sterilizzazioni, le vaccinazioni ed ogni altro intervento necessario per la
cura e la salute degli animali custoditi nei canili sanitari;
e) esegue la sorveglianza
epidemiologica nei confronti delle Leishmaniosi e di altre zoonosi,
secondo piani predisposti d’intesa con
l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e Molise e dai competenti organi regionali;
f) dispone dei fondi assegnati;
g) effettua la vigilanza
veterinaria sui ricoveri o strutture gestiti da Enti, Associazioni
protezionistiche e da privati;
h) dispone ogni altro
intervento che si renda necessario, ivi compreso il ricovero e la custodia dei
cani non reclamati e dei quali non sia possibile la cessione a terzi;
i) effettua il controllo
demografico della popolazione canina e felina vagante senza proprietario,
attraverso metodi chirurgici o farmacologici scientificamente e
tecnologicamente avanzati, che tengano conto della salute degli animali;
l) si avvale, per
gli adempimenti di competenza, del supporto dei medici veterinari liberi
professionisti riconosciuti, nei limiti e con le modalità previste dalle norme
e dai competenti organi regionali;
m) attiva, in caso di
morsicatura o aggressione, un percorso mirato all’accertamento delle condizioni
psicofisiche dell’animale e della corretta gestione da parte del proprietario,
stabilendo le relative misure di prevenzione e un eventuale intervento terapeutico
comportamentale.
2. Oltre
alle normali funzioni di competenza il Servizio Veterinario Igiene degli
Allevamenti e delle Produzioni zootecniche di ogni ASL, svolge, in attuazione
della presente Legge i seguenti compiti:
a)
effettua
attività di vigilanza e controllo sul benessere animale all’interno delle
strutture di ricovero e delle strutture commerciali;
b)
rilascia
pareri di competenza per le autorizzazioni sanitarie riguardanti strutture di
ricovero e le strutture commerciali;
c)
rilascia
le autorizzazioni agli esercenti degli autotrasporti.
3. La Regione, nell’ambito del Sistema Informativo Veterinario
Regionale, riceve dalle singole
A.S.L. i dati relativi all’anagrafe canina, trattandoli nel rispetto delle
attuali norme sulla privacy.
Articolo 5
Comuni
1.
I Comuni sono responsabili di tutti i cani e gatti vaganti senza proprietario
presenti o comunque, rinvenuti nel
territorio di propria competenza.
2. I Comuni svolgono, in attuazione
della presente Legge, i seguenti
compiti:
a) istituiscono un fondo speciale, vincolato al finanziamento della
lotta al randagismo, nel quale confluiscono anche i proventi derivanti dalle
sanzioni di cui alla presente Legge;
b)
identificano sul territorio comunale tutti i possessori di cani ai fini
dell’iscrizione degli stessi all’anagrafe canina;
c) richiedono l’intervento del
Servizio Veterinario della ASL per la cattura dei cani vaganti presenti o
rinvenuti sul loro territorio;
d) individuano le strutture di ricovero deputate alle funzioni di canile
rifugio, sul proprio territorio, provvedendo al risanamento dei canili comunali
già esistenti e/o alla costruzione di nuovi, in forma singola o associata con
altri Comuni, Provincia o con le Comunità Montane o stipulando convenzioni con proprietari
di asili per cani situati nel territorio della Provincia o Provincia contigua,
se più vicini;
e)
adottano tutte le iniziative volte ad incentivare l’adozione dei cani di loro
proprietà detenuti nelle strutture di ricovero;
f)
provvedono allo smaltimento delle spoglie dei cani di loro proprietà deceduti
nelle strutture di ricovero e dei
cani e gatti randagi rinvenuti morti sul territorio di competenza;
g) effettuano attività di vigilanza sul rispetto delle norme di cui alla
presente Legge attraverso il Corpo di
Polizia Locale;
h) realizzano campagne
informative sugli obiettivi e sulle modalità di attuazione della presente
Legge, avvalendosi anche della collaborazione dei Servizi Veterinari della ASL,
degli Ordini Provinciali dei Medici veterinari, delle Associazioni
protezionistiche, dei Medici Veterinari Liberi Professionisti riconosciuti.
i)
predispongono sportelli comunali per
l’anagrafe canina.
l)
collaborano con Regione, ASL competenti per territorio, Ordini Provinciali dei
Medici veterinari, e Medici Veterinari Liberi Professionisti riconosciuti nei
progetti finalizzati alla sterilizzazione, al controllo delle zoonosi ed
all’incremento delle iscrizioni all’anagrafe dei cani e/o gatti di proprietà;
m) Identificano, d’intesa con il Servizio Veterinario della ASL
competente, le “colonie feline” autorizzandone la gestione a privati cittadini
o Associazioni protezionistiche che ne facciano richiesta;
TITOLO II
STRUTTURE DI RICOVERO
Articolo 6
Strutture di ricovero: canili sanitari e rifugi per
cani e gatti, asili per cani e gatti.
1. Le strutture di ricovero per cani e
gatti assumono le seguenti denominazioni:
a) Canili sanitari: sono strutture pubbliche di ricovero di
prima accoglienza realizzate e gestite dalle A.S.L. che svolgono le funzioni di
custodia dei cani vaganti catturati, ritrovati e/o maltrattati, nonché di
isolamento e osservazione dei cani e dei gatti morsicatori. Nei canili sanitari
l'assistenza veterinaria è assicurata dal Servizio Veterinario di Sanità
animale della ASL competente e, ove presente dall’Unità Operativa addetta alla
prevenzione e controllo del randagismo;
b) Rifugi: sono strutture pubbliche
destinate al ricovero permanente dei cani e dei gatti, realizzate e gestite da
Comuni singoli o associati e dalle Comunità montane. La gestione può essere
affidata, mediante convenzione, ad Enti o Associazioni iscritte all'Albo
regionale. Nei rifugi, l'assistenza veterinaria è assicurata dal legale
rappresentante della struttura, per il tramite di un Medico Veterinario libero
professionista riconosciuto iscritto all'Albo, al quale è affidata la
responsabilità sanitaria della struttura stessa.
c) Asili: sono strutture private
destinate al ricovero permanente di
cani e gatti. Negli asili l'assistenza veterinaria deve essere assicurata dal
proprietario attraverso un Medico Veterinario libero professionista
riconosciuto iscritto all'Albo che assume l'incarico di responsabile sanitario.
2.
In ogni struttura adibita a ricovero deve essere attivato, a cura del
veterinario responsabile, un registro di carico e scarico delle presenze, dove
vengono annotati tutti i movimenti degli animali in essa presenti.
3.
Viene istituito presso il competente Servizio Veterinario della
Direzione politiche della salute della
Regione Abruzzo, L‘Albo regionale delle strutture di ricovero.
Il legale rappresentante della
struttura è tenuto a chiedere
l’iscrizione della stessa
nell'elenco del predetto Albo, entro 60 giorni dall’inizio
dell’attività.
La mancata richiesta di
iscrizione entro il termine previsto dal punto precedente comporterà la
decadenza dell’autorizzazione sanitaria.
4. Tutte le strutture di ricovero , devono essere collocate ad una
sufficiente distanza, e comunque non
inferiore a 300 m. dai nuclei abitati, da insediamenti urbani, strutture
sanitarie ed annonarie.
Articolo
7
Caratteristiche
strutturali dei ricoveri.
1. I canili sanitari sono costituiti da box
individuali e collettivi agevolmente lavabili e disinfettabili costruiti in
conformità dei requisiti e delle caratteristiche di cui all'allegato A della
presente legge.
2. I rifugi e gli asili per cani e gatti
sono realizzati in conformità dei requisiti e delle caratteristiche strutturali di cui all'allegato A della presente
legge.
3. La Giunta regionale - tenuto conto del
progresso tecnico - scientifico - con proprio atto deliberativo può modificare l'allegato A per adeguarlo alle mutate esigenze.
Articolo 8
Criteri per la gestione dei canili.
1.
Dopo la cattura o il ritrovamento, i cani devono essere ricoverati
esclusivamente presso i canili sanitari dove vengono sottoposti a visita
veterinaria, identificazione, eventuale immunizzazione e/o terapia, ed
eventuale sterilizzazione chirurgica. Di ogni ricovero sarà fatta menzione nel
registro di carico e scarico a cura del
veterinario responsabile della
struttura
2. Nei rifugi per cani possono essere
introdotti esclusivamente animali clinicamente sani, di norma sterilizzati,
provenienti dai canili sanitari. Di ogni movimentazione deve essere fatta
menzione sul registro di carico e scarico a cura del responsabile della
struttura.
3.
Negli asili per cani possono essere ricoverati animali solo se si tratta di soggetti regolarmente identificati ed iscritti
all'anagrafe . Di ogni movimentazione deve essere fatta menzione sul registro
di carico e scarico a cura del responsabile della struttura.
4.
Nei canili sanitari deve essere previsto un orario almeno bisettimanale
di apertura al pubblico. Durante detto
orario, deve essere presente personale veterinario. Nei rifugi e negli asili
l'orario di apertura al pubblico deve essere quotidiano.
Articolo 9
Pronto soccorso veterinario
1. Le
A.S.L. devono garantire prestazioni di pronto soccorso di prima necessita’ a
favore dei cani randagi o comunque vaganti, attraverso interventi di tipo
clinico e/o chirurgico volti a
scongiurare la morte dell’animale o la sua sofferenza.
2.
Le ASL possono avvalersi, per le attività di cui al precedente
comma, del supporto delle strutture
veterinarie private convenzionate, con le modalità fissate dalla Giunta
regionale.
3.
Di ogni intervento dovrà
essere redatto relativo referto, da conservare agli atti.
TITOLO III
STRUTTURE COMMERCIALI
Articolo 10
Allevamenti commerciali, negozi di vendita di animali,
centri di addestramento e pensioni per gli animali di affezione, attività di
toelettatura.
1. Chiunque intenda attivare le
strutture commerciali, di cui al presente articolo, deve farne preventiva
richiesta scritta al Servizio Veterinario della A.S.L. competente per
territorio.
2.
Il
Servizio Veterinario della A.S.L, valutata la conformità degli ambienti, delle
strutture e delle attrezzature dell'attività, trasmette al Sindaco il proprio
parere unitamente alla richiesta dell’interessato, al fine del successivo
rilascio dell’autorizzazione sanitaria prevista dall’art. 24 del Regolamento di
Polizia veterinaria, approvato con D.P.R. 8.02.1954 n. 320;
Articolo 11
Requisiti strutturali commerciali
1.
Le
strutture commerciali di cui all’articolo 10 della presente Legge devono
possedere locali e/o box lavabili, disinfettabili e dotati di idonea aerazione
ed illuminazione, attrezzature idonee per la specifica attività, servizi
igienici, idoneo sistema di smaltimento delle deiezioni e dei rifiuti.
2.
la
gestione e la responsabilità della salute e del benessere degli animali
custoditi all’interno delle strutture commerciali va garantita da personale con
formazione professionale qualificata o di comprovata esperienza nel settore
degli animali d’affezione;
3.
i
titolari delle strutture commerciali, ad esclusione delle attività di
toelettatura, hanno l’obbligo di munirsi di registro di carico e scarico,
vidimato dal Servizio Veterinario della ASL competente per territorio, dove
annotare l’identificazione, la provenienza e la destinazione degli animali
commercializzati di tutte le specie.
TITOLO IV
ANAGRAFE CANINA E CONTROLLO DELLA POPOLAZIONE CANINA E
FELINA
Articolo 12
Anagrafe del cane
1. Su tutto il territorio regionale, presso ogni A.S.L., è applicata l'anagrafe canina. Il
proprietario, o il detentore a qualsiasi titolo dell'animale, residente in
Abruzzo, è tenuto a iscrivere all’anagrafe, previa applicazione del microchips,
i cani entro i 2 mesi di età. Il parto di cagne a qualsiasi scopo detenute
dovrà essere notificato entro e non
oltre 10 giorni dal parto stesso.
2. All'atto di iscrizione all'anagrafe verrà
compilata apposita scheda, utilizzando i modelli presenti sul sistema informativo regionale (BDR – S.I.V.R.A.). La
scheda verrà utilizzata anche per la registrazione degli interventi di
profilassi e di polizia veterinaria eseguiti sull'animale. Nella redazione
della scheda dovranno inoltre essere inseriti: taglia, colore del mantello,
eventuali segni particolari ed eventuale fotografia.
3. Copia della scheda deve essere consegnata al
proprietario o al detentore e deve seguire il cane nel trasferimento di
proprietà o detenzione.
4. Il proprietario o detentore è tenuto a
comunicare alla A.S.L. territorialmente competente, entro e non oltre trenta
giorni sia l'eventuale cambio della propria
residenza sia il luogo di detenzione dell’animale e recapiti.
5. In caso di violazione dell'obbligo di
iscrizione del cane all'anagrafe, oltre
alle sanzioni di cui al punto 2, art. 5, della legge n. 281/1991, il Sindaco, a cui il verbale di
accertamento dell'infrazione è trasmesso dagli organi di vigilanza, entro cinque
giorni dalla contestazione del fatto all'interessato, dispone l'iscrizione
d'ufficio.
Articolo 13
Codice di riconoscimento.
1. Tutti i cani presenti sul territorio della
Regione Abruzzo devono essere identificati mediante inoculazione sottocutanea
di un transponder (microchip) elettronico, effettuata sul lato sinistro del
collo, alla base del padiglione auricolare. Il transponder deve contenere in
memoria un codice alfanumerico riconosciuto ed autorizzato dal Ministero
competente;
2. Le tecniche impiegate per l'inoculazione
devono essere tali da evitare sofferenza all'animale.
3. I tatuaggi effettuati prima dell'adozione
del codice di riconoscimento impresso mediante transponder sottocutaneo, non
sono validi ai fini dell’iscrizione all’anagrafe canina, pertanto i possessori
di cani identificati mediante tatuaggio sono tenuti a far applicare il
microchip dal Servizio Veterinario ASL, o struttura da esso delegata, entro il
termine di 30 giorni dall’entrata in vigore della presente Legge;
4. I dati
concernenti i cani iscritti all'anagrafe sono a disposizione dei Comuni,
Associazioni protezionistiche e venatorie, Forze dell’Ordine sul sito web della
Regione Abruzzo.
Articolo 14
Trasferimento, smarrimento o morte del cane
1. I proprietari, o i detentori a qualsiasi
titolo del cane, debbono segnalare al Servizio Veterinario della A.S.L.
territorialmente competente, i
mutamenti nella titolarità della proprietà o nella detenzione o lo smarrimento
o la morte dell'animale.
2. La
segnalazione, in caso di smarrimento,
deve avvenire per iscritto entro 5 giorni dall'evento. Nel caso di
scomparsa, dal luogo in cui è custodito, di un cane di indole aggressiva, la
segnalazione va effettuata immediatamente con qualunque mezzo. In caso di morte
o in caso di mutamento della titolarità della proprietà o della detenzione, la
segnalazione deve avvenire per iscritto entro e non oltre il 15° giorno
dall‘evento.
3. Nel caso
di mutamento della residenza del proprietario o del detentore, ovvero di
trasferimento della proprietà o della detenzione nell’ambito regionale, la
A.S.L. competente per territorio deve inserire l’ evento nella registrazione
anagrafica del cane.
4. I cani
provenienti da altre regioni in cui è istituita l'anagrafe canina e che sono
identificati mediante microchips , dovranno essere iscritti in anagrafe canina della Regione Abruzzo con il medesimo codice di identificazione
già applicato.
5. Il
proprietario o detentore a qualsiasi titolo di animale già iscritto in altra
regione, dimorante temporaneamente in Abruzzo per un periodo superiore a 60
giorni, è tenuto a comunicare gli estremi di identificazione, anche
telefonicamente, al competente Servizio Veterinario della ASL.
6. Gli esercenti il commercio di cani
provenienti da importazioni o da scambi comunitari devono introdurre i suddetti
animali muniti delle certificazioni sanitarie e regolarmente identificati, sono
tenuti ad iscriverli all’anagrafe canina entro e non oltre 24h dall’ingresso
nella loro struttura. Sono altresì obbligati a comunicare il trasferimento o la
morte dei cani entro e non oltre sette giorni lavorativi. Gli esercenti il
commercio in ambito nazionale devono introdurre cani regolarmente iscritti
all’anagrafe canina. Sono fatti salvi gli obblighi di registrazione previsti
nell’articolo 10.
Articolo 15
Abbandono degli animali.
1. È vietato a chiunque l'abbandono dei cani,
gatti e qualsiasi altro animale
comunque detenuto;
2. Sono
considerati abbandonati i cani diventati abitualmente vaganti.
3. La soppressione eutanasica degli animali
da affezione può essere effettuata, su richiesta del proprietario e per fondati
motivi di ordine sanitario e/o sociale, ad opera di un medico veterinario il
quale è tenuto a comunicare al Servizio Veterinario della A.S.L. competente, le
motivazioni che hanno reso necessaria la soppressione. Il Servizio Veterinario
della A.S.L. provvede al successivi aggiornamenti anagrafici.
4.
Il proprietario o detentore a qualsiasi
titolo degli animali di cui al comma 1, nel caso in cui, per gravi motivi, sia
impossibilitato a tenere presso di sé l'animale, può chiedere al Sindaco del
Comune di residenza l'autorizzazione a consegnare l'animale al rifugio, previo
periodo di osservazione presso il canile sanitario. Nella domanda dovranno essere
indicate le cause che impediscono la detenzione del cane. Il Sindaco si
pronuncia entro 30 giorni, in caso di mancata risposta entro il suddetto
termine, l'istanza si intende accolta.
Articolo 16
Cattura, custodia e ricovero degli animali
1. Le Autorità di Pubblica Sicurezza, il Corpo
Forestale dello Stato, gli agenti di polizia urbana, i servizi sanitari, le
guardie zoofile volontarie, le Associazioni venatorie, gli Enti e le
Associazioni protezionistiche, i privati cittadini segnalano la presenza di
cani vaganti ai Comuni territorialmente competenti, i quali, d’intesa con il
Servizio Veterinario della ASL, predispongono gli interventi necessari per la
loro cattura e l’invio nei ricoveri individuati dagli stessi Comuni.
2. I cani vaganti senza controllo sono
catturati dal Servizio Veterinario della A.S.L. competente, con metodi non lesivi all'animale in
collaborazione con i Comuni;
3. Allorché la cattura dei cani vaganti
inselvatichiti non sia possibile e vi sia comprovata pericolosità per l'uomo,
per la fauna selvatica e per il patrimonio zootecnico, il Servizio Veterinario
della A.S.L. provvede, anche ricorrendo ad opportune convenzioni, al loro
abbattimento utilizzando metodologie e mezzi tali da infliggere la minor
sofferenza possibile agli animali, previa ordinanza del Sindaco ai sensi dell'art. 38 della legge n. 142/1990.
4. I cani randagi catturati potranno essere
rimessi in libertà nei luoghi abituali di stazionamento, su espressa richiesta
ed adozione del Comune territorialmente competente a condizione che siano
preventivamente sterilizzati ed identificabili anche a distanza; siano
riconosciuti “ non pericolosi” dal Servizio Veterinario della ASL competente
per territorio; siano affidati in custodia a personale qualificato individuato
dal Comune territorialmente competente, al fine di tutelarne salute e
benessere; siano sottoposti a controllo periodico per la verifica delle
condizioni sopraelencate;
5. I cani catturati o ritrovati, regolarmente
registrati, vanno restituiti al proprietario o detentore, previo pagamento
delle spese di cattura e custodia di
cui al tariffario regionale;
6. Le spese di custodia e mantenimento ed
eventuali cure dell’animale sono, in ogni caso, a carico del proprietario o
detentore;
7. la decorrenza del periodo di custodia ha
inizio dal momento del ritrovamento dell’animale iscritto all’anagrafe e, negli
altri casi, dal momento della cattura;
8. Gli animali senza proprietario, ricoverati
nei canili sanitari, nei rifugi e negli asili, possono essere affidati
ad Associazioni protezionistiche o a privati che ne facciano richiesta. Gli
animali ricoverati nei canili sanitari, sprovvisti di identificazione e non
reclamati, dopo essere stati sottoposti ad osservazione sanitaria e a tutti gli
altri adempimenti previsti dalle leggi vigenti, possono essere affidati temporaneamente e gratuitamente a
privati, ad Enti e ad Associazioni protezionistiche che diano garanzia di buon
trattamento. Se non reclamati entro e non oltre 60 gg. dall’introduzione nel
canile diventano di proprietà degli affidatari.
9. All'atto dell'affidamento definitivo deve
essere consegnato al detentore apposito certificato sanitario. Su richiesta dei
privati - definitivi affidatari dei cani ospitati nei canili sanitari - la
A.S.L. provvede gratuitamente alla sterilizzazione.
10. I cani
ospiti delle strutture di ricovero possono essere soppressi, in modo
eutanasico, soltanto se gravemente malati, incurabili, di comprovata
pericolosità e/o aggressività. La
decisione spetta unicamente al veterinario responsabile della struttura il
quale, per ogni soppressione, è tenuto a redigere il relativo referto da
inserire nel registro di cui al comma 2 del precedente art. 6.
11. È fatto
divieto a chiunque di cedere animali, ospiti delle strutture di ricovero, a
qualunque ente che effettui esperimenti su animali o pratichi la vivisezione.
12. La
cattura dei cani vaganti, randagi o inselvatichiti o l'abbattimento dei cani
inselvatichiti di cui al comma 3 del presente articolo, possono essere
effettuati esclusivamente da soggetti pubblici, ovvero privati competenti
convenzionati con i Comuni e Comunità Montane interessati, autorizzati dalla
Giunta regionale su indicazioni fornite dai Servizi Veterinari delle A.S.L.
Articolo 17
Controllo delle nascite, delle malattie e profilassi
1. La Regione promuove e concorre a finanziare
i progetti elaborati dai Comuni singoli o associati d’intesa con i Servizi
Veterinari delle ASL competenti per territorio e gli Ordini Veterinari
Provinciali, finalizzata alla sterilizzazione, al controllo delle zoonosi ed
all’incremento delle iscrizioni all’anagrafe regionale dei cani e gatti di
proprietà.
Articolo 18
Protezione dei gatti in libertà.
1. I Comuni
garantiscono La tutela dei gatti che vivono in libertà ed autorizzano la
gestione delle colonie feline urbane da parte di privati cittadini, Enti o
Associazioni protezionistiche che ne facciano richiesta, assicurandone la cura della salute e le
condizioni di sopravvivenza.
2. Le A.S.L.,
anche avvalendosi della collaborazione delle Associazioni protezionistiche o di
privati cittadini , attuano gli interventi di controllo delle nascite sulle
colonie feline di cui al comma 1, procedendo all’identificazione elettronica e
relativa registrazione in anagrafe degli animali componenti la colonia; vigilano
sulla corretta gestione; prescrivono i trattamenti di profilassi e di cura che
dovessero rendersi necessari.
3. I gatti
senza proprietario possono essere soppressi soltanto se gravemente ammalati ed
incurabili.
4. I gattari
sono obbligati a rispettare le norme per l’igiene del suolo pubblico evitando
la dispersione di alimenti e provvedendo costantemente alla pulizia della zona
dove i gatti sono alimentati;
TITOLO V
PROTEZIONE DEGLI ANIMALI ED
ISTITUZIONE
ALBO REGIONALE DELLE
ASSOCIAZIONI PROTEZIONISTICHE
Articolo 19
Misure di protezione.
1. Chiunque possieda o detenga animali d’ affezione, a qualunque
titolo, è responsabile della loro salute e del loro benessere; deve assicurare
loro adeguate cure ed attenzioni, tenendo conto dei loro bisogni fisiologici ed
etologici legati all’età, al sesso, alla specie ed alla razza; è altresì
responsabile della riproduzione, della custodia, della salute e del benessere
della prole.
E’
fatto obbligo a chiunque conduca il cane in ambito urbano provvedere alla raccolta
delle feci e portare con sé strumenti idonei alla raccolta delle stesse.
2. La Regione vieta la partecipazione a manifestazioni espositive di
cani e gatti di età inferiore a 4 mesi. In occasione di attività di pubblicità
di spettacolo di esposizione o di analoghe manifestazioni a scopo di lucro che
implichino l’utilizzazione di animali d’affezione, l’organizzazione di tali
manifestazioni è tenuta a versare la quota del 5% dell’incasso
all’amministrazione comunale che ospita l’evento, che vincolerà l’utilizzo di
tali fondi esclusivamente per iniziative svolte a favore del benessere degli
animali.
3. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979, il
Sindaco vigila sull'osservanza delle predette misure di protezione, anche
avvalendosi delle guardie zoofile, di cui al successivo art. 21.
Articolo 20
Affidamento degli animali
maltrattati.
1. Salvo che il fatto non costituisca reato, oltre alle sanzioni
previste dall'art. 5, legge n. 281/1991, nel caso siano accertati maltrattamenti
tali da denotare, da parte del proprietario, la noncuranza dei doveri connessi
alla custodia e alla cura degli animali, il Sindaco, a cui il relativo verbale
di accertamento viene inoltrato senza ritardo dall'organo accertatore, dispone
con immediatezza, fatte le eventuali verifiche e sentito l'interessato che ne
abbia fatto richiesta, l'affidamento in via cautelare dell'animale alle
strutture di ricovero di cui alla presente legge.
2. Le spese di custodia e delle eventuali cure effettuate dall'animale
sono a carico del proprietario, qualora sia accertata la fondatezza della
contestazione.
3. Il provvedimento viene revocato e l'animale viene restituito,
qualora si riveli l'infondatezza della contestazione o qualora vengano comunque
date assicurazioni di buon trattamento, nel rispetto delle finalità della
presente legge, a condizione che non ricorrano ipotesi di recidiva specifica.
Articolo 21
Trasporto di animali.
1. Il
trasporto degli animali da affezione, da chiunque sia effettuato e per
qualunque motivo, deve avvenire in modo adeguato alla specie, con esclusione di
ogni sofferenza. Tale norma si applica a tutte le fasi del trasporto, comprese
quelle di eventuale sosta o stazionamento.
2. Le
modalità di trasporto devono essere tali da proteggere gli animali da
intemperie o lesioni e consentire altresì l'ispezione e la cura degli stessi.
La ventilazione, la temperatura e la cubatura devono essere adeguate alle
condizioni di trasporto ed alle specie animali trasportate.
3. il
trasporto degli animali d’affezione per scopi commerciali è disciplinato dal
Regolamento CE n. 1/2005 del Consiglio del 22 dicembre 2004, che prevede il
rilascio di apposita autorizzazione da parte del Servizio veterinario della ASL
competente per territorio.
Articolo 22
Promozione educativa - corsi di formazione.
1. La Regione promuove, con la collaborazione
delle Province, dei Comuni, dei Servizi veterinari delle A.S.L., dei
Provveditorati agli Studi e dell'Istituto zooprofilattico sperimentale
dell'Abruzzo e del Molise, degli Ordini professionali dei medici veterinari e
delle Associazioni per la protezione degli animali e Associazioni venatorie,
programmi di informazione e di educazione al rispetto degli animali ed alla
tutela della loro salute, al fine di realizzare sul territorio un corretto rapporto
uomo - animale.
2. La Regione, altresì istituisce, in
collaborazione con province, Associazioni ed Ordini professionali dei medici
veterinari, Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise,
corsi di formazione e di aggiornamento per guardie zoofile, personale addetto
alle strutture di ricovero e operatori commerciali del settore e di
riqualificazione professionale del personale dei Servizi veterinari delle
A.S.L.
3. La Regione finanzia altresì progetti
specifici, tesi a pubblicizzare e a propagandare i contenuti della presente
legge.
Articolo 23
Istituzione albo regionale delle associazioni per la
protezione degli animali
1. È istituito presso il Servizio veterinario della Regione Abruzzo un albo
regionale, al quale possono essere iscritte le Associazioni per la protezione
degli animali, costituite per atto pubblico ed operanti nella Regione, che ne
facciano richiesta.
2. Per l'iscrizione all'albo delle
associazioni, occorre fare riferimento all'apposito disciplinare predisposto
dalla Giunta regionale.
3. Ai fini dell'iscrizione all'albo, le
associazioni, di cui al precedente comma, dovranno presentare domanda scritta
corredata di copia dell'atto costitutivo e dello statuto, da cui risultino le
finalità dell'associazione e l'assenza di scopo di lucro.
4. La domanda dovrà essere indirizzata al
Dirigente del Servizio veterinario della Regione Abruzzo, che comunicherà alle
Associazioni interessate l'accoglimento o il diniego della stessa entro trenta
giorni dal suo ricevimento. Il termine resta sospeso in caso di richiesta di
integrazione documentale.
5. All'albo sono altresì iscritte a richiesta,
senza ulteriore istruttoria, le strutture periferiche di Associazioni già
riconosciute a livello nazionale che abbiano per fine statutario gli obiettivi perseguiti dalla presente legge.
TITOLO VI VIGILANZA E SANZIONI
Articolo 24
Organi di vigilanza.
1. Salve le attribuzioni degli ufficiali ed
agenti di pubblica sicurezza, alla vigilanza sull'osservanza delle disposizioni
della presente legge sono preposti i corpi della polizia municipale, nonché gli
organi di vigilanza di cui dispongono Province ed A.S.L.
2. Per l'esercizio delle funzioni di tutela e
vigilanza, possono essere utilizzate guardie zoofile volontarie con la
qualifica di guardia giurata ai sensi del Testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773. e dell’art. 6 della Legge 20 luglio
2004, n. 189
3. Per ottenere la qualifica di cui al comma 2,
i soggetti interessati devono frequentare con esito positivo uno speciale corso
di addestramento con esame di idoneità, espressamente autorizzato dal Dirigente
dal Servizio Veterinario della Regione Abruzzo e attuato dalle Province, dai
Comuni, dalle Comunità montane, dai Servizi veterinari delle A.S.L. e
dall'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise o promosso
dalle Associazioni protezionistiche.
4. Le guardie zoofile volontarie si qualificano
esibendo un tesserino di riconoscimento
rilasciato dal Dirigente del Servizio Veterinario della Regione Abruzzo al superamento
dell’esame finale di idoneità. Il tesserino deve contenere, oltre alle
generalità e alla fotografia dell’interessato, un numero progressivo di
attribuzione e la durata della validità dello stesso che sarà di 10 anni a
decorrere dalla data del rilascio e gli estremi del Decreto Prefettizio di
riconoscimento a guardia particolarmente giurata.
5. Le guardie zoofile volontarie esercitano
l'attività di cui al comma 1 nell'ambito di tutto il territorio provinciale a
titolo gratuito e volontario
6. Le
guardie zoofile volontarie, prima di accertare le infrazioni alla presente
legge, hanno l'obbligo di qualificarsi esibendo il tesserino di riconoscimento.
7. Nel caso di immediata contestazione, le
guardie zoofile volontarie redigono
verbale di accertamento delle violazioni, a norma della legge n. 689/1981. e lo trasmettono al Sindaco del Comune
nel cui territorio è stata accertata l’infrazione, informandone contestualmente
i Servizi Veterinari delle AASSLL.
Articolo 25
Sanzioni amministrative
1. Salvo che il fatto non costituisca reato,
per le violazioni alle norme di cui alla presente legge, non sanzionate ai
sensi dell’art. 5 della L. 281/91, si applica la sanzione amministrativa:
da € 75,00 a € 450,00
3. Per l'accertamento, la contestazione ed il
pagamento delle sanzioni amministrative, di cui al comma precedente, si
applicano le disposizioni della L.R. n. 47/1984.
4. I proventi delle sanzioni amministrative
pecuniarie di cui alla presente legge, sono destinati ai singoli Comuni sul cui
territorio è avvenuta l’infrazione.
TITOLO VII
PROVVIDENZE PER I DANNI PROVOCATI DA CANI RANDAGI O
INSELVATICHITI
Articolo 26
Indennizzo per danni causati da cani randagi o
inselvatichiti.
1. La Regione, nei limiti dell’apposito capitolo del bilancio regionale, indennizza
le aziende agricole e zootecniche per la perdita di capi di bestiame, causata
da cani randagi o inselvatichiti, ed accertate dal Servizio Veterinario della
A.S.L competente per territorio.
2. L’indennizzo previsto al comma precedente
sarà corrisposto solo per i capi animali e
nella misura del 50% del valore medio degli animali della stessa
specie e categoria secondo i criteri stabiliti dal D.M. 20 luglio 1989, n. 298.
3. Gli ulteriori criteri e modalità per l'accertamento, la valutazione
e la liquidazione dei danni sono determinate con apposito provvedimento del
Dirigente del Servizio veterinario della Regione Abruzzo.
4. L'indennizzo per le perdite di capi di
bestiame può comunque essere erogato solo nel caso in cui il bestiame sia
allevato nel rispetto delle norme sanitarie vigenti.
Articolo 27
Abrogazione
1. La Legge Regionale 21 settembre 1999 n. 86 è
abrogata
2. La Legge Regionale 23 gennaio 2004, n. 8 è abrogata
Articolo 28
Norma finanziaria.
1.
I
fondi nazionali di cui all'art. 8 della legge n. 281/1991 confluiscono sul cap. 23125 delle entrate
previste dalla Regione ed affluiscono sul corrispondente capitolo di spesa n.
71582 per le esigenze dei servizi veterinari ASL e per i compiti assegnati al
servizio veterinario regionale nelle quote spettanti.
Art. 29
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della
Regione Abruzzo.