“Norme in materia
di raccolta, commercializzazione, tutela e valorizzazione dei tartufi in
Abruzzo”
CAPO I
DISPOSIZIONI
GENERALI
(Finalità)
1.
La Regione, in linea con i principi fondamentali della
normativa statale vigente in materia, disciplina – con la presente legge – la
ricerca, la raccolta e la commercializzazione dei tartufi, nell’ambito delle
esigenze di tutela, di valorizzazione e d’incremento della produzione delle
varie specie, nel rispetto della sostenibilità ambientale .
(Tartufi - Elencazione specie –
Calendario raccolta)
1.
I tartufi freschi destinati al consumo ed al commercio
riguardano esclusivamente le seguenti specie del genere Tuber e la loro ricerca
e raccolta è consentita secondo il calendario di cui al presente articolo:
a)
Tartufo bianco (Tuber magnatum Pico), dal 15 settembre al
15 gennaio;
b)
Tartufo nero pregiato (Tuber melanosporum Vitt.), dal 15
novembre al 15 marzo;
c)
Tartufo nero liscio (Tuber macrosporum Vitt.), dal 15
settembre al 31 dicembre;
d)
Tartufo bianchetto o marzuolo (Tuber borchii Vitt.), dal 15
gennaio al 15 aprile;
e)
Tartufo nero d’inverno o trifola nera (Tuber brumale
Vitt.),dal 15 novembre al 15 marzo;
f)
Tartufo moscato (Tuber brumale var. moschatum De Ferry),
dal 15 novembre al 15 marzo;
g)
Tartufo d’estate o Scorzone (Tuber aestivum Vitt.), dal 15
maggio al 15 settembre e dal 1 ottobre al 15 marzo;
h)
Tartufo uncinato (Tuber aestivum var uncinatum Chatin), dal
1 ottobre al 15 marzo;
i)
Tartufo nero ordinario(Tuber mesentericum Vitt.), dal 15
settembre al 31 gennaio.
2.
Nelle zone di produzione del tartufo bianco (Tuber magnatum
), individuate dall’art. 10, comma 2, lett. a) della presente legge, è vietata
la raccolta di qualsiasi altra specie dal 16 gennaio al 15 febbraio, fatta
eccezione per il tartufo bianchetto o marzuolo.
3.
Le caratteristiche botaniche ed organolettiche delle specie
commerciali sopraindicate, sono riportate nell’allegato 1 alla legge n. 752 del
16/12/1985 e successive modifiche.
Art. 3
(Ricerca – Sperimentazione –
Valorizzazione)
1.
La Regione Abruzzo, sulla base delle attività svolte,
individua nel Centro di Ricerche e Applicazioni delle Micorrize Forestali
presso il Vivaio Forestale Regionale “Mammarella” de L’Aquila (istituito ai
sensi dell’art.7 della L.R. 28/92 e s.m.), la struttura preposta alla produzione
di essenze vegetali micorrizate anche con tartufo nonchè alla conduzione di
sperimentazioni e studi inerenti la micorrizazione in generale e indica nel
Centro Regionale di Assistenza alla Tartuficoltura (C.Re.A.T.) della Direzione
Politiche Agricole, l’organismo per le attività di studio, indagine,
sperimentazione, valorizzazione e divulgazione inerenti il settore tartufo.
2.
Le suddette attività
possono essere svolte avvalendosi del sostegno scientifico del
Laboratorio di Micologia dell’Università dell’Aquila e di tutte le altre
istituzioni qualificate che si occupano della materia a livello nazionale.
3.
L’esame per l’accertamento delle specie può essere
effettuato a vista, in base alle caratteristiche illustrate nel citato allegato
1 della legge 752 e, in caso di dubbio o contestazione, con l’esame
microscopico delle spore o del peridio eseguito a cura del Laboratorio di
Micologia dell’Università de L’Aquila o del Centro di Ricerche e Applicazioni
delle Micorrize Forestali (CRAMF) presso il Vivaio Regionale Forestale
Mammarella (in L’Aquila), o del C. Re .A.T. della Direzione Politiche Agricole,
o dei laboratori idoneamente specializzati delle facoltà di scienze
agrario-forestali, di scienze naturali od ambientali delle università, mediante
rilascio di certificazione scritta.
4.
In caso di contestazione da parte del raccoglitore,
riferita alla comune conoscenza della specie, le eventuali spese per i relativi
esami sono a carico del trasgressore.
(Tutela del patrimonio
tartuficolo – procedure – aziende faunistico-venatorie)
1. La
Giunta Regionale, ai fini della tutela ed incremento del patrimonio tartuficolo
del territorio regionale può, con
propria deliberazione:
a) escludere,
per tutto – o parte – del territorio regionale, anche per più annate, la ricerca
e la raccolta di tutte – od alcune – delle specie di tartufi di cui alla
presente legge;
b) variare
i periodi di ricerca e raccolta di tutte – o parte – delle specie di tartufi
per tutto - o parte – del territorio
regionale;
c) variare
la quantità giornaliera dei tartufi da raccogliere, per tutte o per singole
specie. La quantità giornaliera di tartufo bianco (Tuber magnatun) non può, in
alcun caso, superare il mezzo chilogrammo;
d) disciplinare
nelle aziende faunistico-venatorie l’attività di ricerca e raccolta nelle
seguenti modalità:
1.
consentita nei periodi interdetti alla caccia ;
2. limitata ai
giorni di lunedì, martedì, giovedì e venerdì nei periodi in cui è consentita
l’attività venatoria.
2. Le deliberazioni di cui ai punti a), b) e c) del precedente
comma possono essere adottate dalla G.R. su segnalazione dei Comuni, Province,
Enti sovracomunali, C.F.S. ed altri Organi di controllo, e delle Associazione
dei tartufai riconosciute.
II
CAPO
BOSCHI
NATURALI E TERRENI INCOLTI - TARTUFAIE - QUALIFICAZIONE
(Boschi naturali e terreni incolti – Nozione )
1.
La raccolta dei tartufi è libera nei boschi naturali e nei
terreni non coltivati, secondo quanto stabilito dalla presente legge.
2.
Sono boschi naturali quelli non impiantati artificialmente.
3.
Si considerano terreni non coltivati quelli che non siano
stati destinati ad utilizzazione agraria da almeno cinque annate.
4. Agli
effetti della presente legge i pascoli non sono da considerare fra i terreni
coltivati.
(Raccolta tartufi – Divieti –
Aree rimboschite)
1.
La raccolta dei tartufi non è consentita:
a)
nei boschi impiantati;
b)
nei terreni coltivati;
c) nei
fondi recintati, o equivalenti, di altezza non
inferiore a metri 1,20 o da
corsi o specchi d’acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno
metri 1,50 e la larghezza di almeno 3
metri. I fondi chiusi, esistenti alla data in vigore della presente Legge e
quelli che si intenderà successivamente istituire, devono essere notificati ai
competenti uffici regionali;
d) nelle
tartufaie controllate o coltivate, purché delimitate da apposite tabelle.
2. Nelle
aree rimboschite – diverse dalle tartufaie controllate o coltivate – la
raccolta dei tartufi è consentita dopo 15 anni dal rimboschimento.
(Tartufaie controllate o
coltivate – Nozione e requisiti)
1.
Sono tartufaie coltivate quelle impiantate ex novo.
2.
Per tartufaie controllate, si intendono le tartufaie
naturali migliorate ed incrementate con la messa a dimora di un congruo numero
di piante tartufigene in rapporto alla reale situazione dell’area tartuficola.
3.
Il competente Servizio Politiche Forestali, Demanio Civico
ed Armentizio, su richiesta di coloro che ne hanno titolo, rilascia l’attestato
di riconoscimento delle tartufaie controllate o coltivate.
4.
Ai fini del rilascio dell’attestato di cui sopra, i
proprietari, o gli altri aventi diritto, delle tartufaie devono presentare
apposita istanza (moduli allegati) ai Comandi Provinciali del CFS. di
competenza territoriale e per conoscenza al Servizio Politiche Forestali,
Demanio Civico ed Armentizio, corredata da:
a)
certificato catastale attestante la proprietà o altro titolo di possesso;
b)
planimetria catastale con delimitazione dell’area interessata all’impianto;
c)
certificato di micorrizazione e fattura delle piante messe a dimora;
d) copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.
5.
I requisiti generali, tecnico-colturali, ai fini del
riconoscimento di tartufaie controllate o coltivate, nonché il procedimento di
riconoscimento, sono definiti con provvedimento del Servizio competente della
Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e Pesca,
Emigrazione.
6.
Il suddetto Servizio, ogni 5 anni dal rilascio
dell’attestato di riconoscimento, dispone ispezioni sulle condizioni colturali
delle tartufaie.
7.
L’accertamento della mancanza dei requisiti propri delle
tartufaie controllate o coltivate comporta l’adozione di provvedimenti per la
loro regolarizzazione o – se del caso – della revoca del riconoscimento.
8.
In caso di revoca l’interessato non può chiedere un nuovo
riconoscimento prima di due anni dal provvedimento della revoca stessa.
9. Il
Servizio competente definisce la superficie territoriale massima di aree
destinate a tartufaie controllate, sentite le Associazioni tartuficole.
(Miglioramento ed impianto
tartufaie )
1.
Il miglioramento e/o l’impianto di tartufaie controllate o
coltivate, sono considerati miglioramenti strutturali arboreo-forestali. Ai
fini di miglioramento e/o impianto di tartufaie devono essere impiegate
preferibilmente essenze arboree autoctone micorrizate a loro volta con
materiale autoctono, fatta salva la deroga prevista per le tartufaie di Tuber
magnatum relativamente alla micorrizazione, almeno fino a quando non si
disporrà di materiale idoneo.
2.
La realizzazione di una tartufaia coltivata non è da
considerarsi bosco ma “coltivazione specializzata”. Quindi, tale tipologia di
tartufaia può ritenersi equiparata all’impianto di arboricoltura da legno la
cui coltivazione è reversibile al termine del ciclo colturale.
3.
Al fine di garantire gli acquirenti di piantine micorrizate
per la realizzazione di tartufaie
coltivate o controllate, il competente Servizio, con proprio atto, definisce e
approva la metodologia di valutazione del grado di micorrizazione e
l’identificazione della specie di tartufo.
(Tartufaie controllate o
coltivate – Tabellazione)
1.
I conduttori o gli aventi diritto a qualsiasi titolo sui
fondi, per riservarsi il diritto esclusivo di raccolta dei tartufi nelle
tartufaie controllate o coltivate, le devono delimitare con apposite tabelle –
da collocare su pali od altri sostegni morti - di dimensioni minime di 40
centimetri di larghezza e di 30 centimetri di altezza, poste ad almeno 2,00
metri di altezza dal suolo, lungo il confine del terreno, ad una distanza tale
da essere visibili da ogni punto di accesso ed in modo che da ogni tabella sia
visibile la precedente e la successiva, con la scritta a stampatello ben
visibile da terra “TARTUFAIA CONTROLLATA” o “TARTUFAIA COLTIVATA”, a seconda
dei casi.
2.
La tabellazione perimetrale è esente da tassa e il costo di
realizzazione è a carico dei conduttori o aventi diritto.
3.
La recinzione delle tartufaie controllate o coltivate è
condizione necessaria ai fini dell’ottenimento di eventuali risarcimenti per
danni causati da selvatici.
(Zone geografiche di
raccolta e produzione )
1.
La Regione, al fine di
qualificare e valorizzare il tartufo prodotto nel proprio territorio individua,
ai sensi dell’art. 7, comma 5 della Legge 752/85, e dell’art. 27, comma 5 della
presente legge, le zone geografiche di raccolta e produzione e istituisce il
marchio d’identità del tartufo abruzzese.
2.
Le zone di raccolta
riguardano:
a) Per il tartufo bianco (Tuber
magnatum Pico):
- Tartufo bianco del Medio e Alto Sangro;
- Tartufo bianco del Medio e Alto Vastese;
- Tartufo bianco delle Colline Pescaresi;
- Tartufo bianco delle Colline Teramane;
- Tartufo bianco della Valle Roveto e della Marsica;
b) Per il tartufo nero pregiato (Tuber melanosporum Vitt.):
- Tartufo nero pregiato dell’Aquilano, Marsica e Valle Peligna;
- Tartufo
nero pregiato della Maiella Orientale;
- Tartufo nero pregiato delle Colline Teramane.
3. Per tutte le altre specie di minor pregio e di più
larga diffusione, la zona di produzione corrisponde all’intero territorio
regionale.
4. La
delimitazione delle zone, l’istituzione di nuove o la variazione di quelle
definite con la presente legge, è disposta dal competente Servizio Politiche
Forestali d’intesa con i Comandi Provinciali del C.F.S. e le Associazioni
regionali di raccoglitori riconosciute.
(Istituzione
marchio d’identità)
1. La Giunta Regionale, su proposta del competente
Servizio, d’intesa con le associazioni regionali dei raccoglitori riconosciute,
con proprio provvedimento definisce le modalità di attuazione e approva il
disciplinare per la concessione dell’uso del Marchio d’identità del tartufo abruzzese.
Art. 12
(Attività promozionali )
1. La
Giunta Regionale sulla base delle proposte del competente Servizio della
Direzione Politiche Agricole, degli Enti locali,
delle Università ed istituzioni scientifiche, di cui all’art. 3, delle
Associazioni e/o Consorzi dei tartufai promuove e sostiene iniziative orientate
alla ricerca, sperimentazione e informazione, alla formazione e qualificazione
tecnico-professionale dei raccoglitori, alla tutela, promozione, valorizzazione
e monitoraggio della tartuficoltura.
2. Nell’ambito
delle finalità di cui alla presente legge, la Giunta Regionale può attivare
specifici interventi, nei limiti delle disponibilità di bilancio, mediante
l’adozione di Programmi operativi, che individuino le tipologie, i beneficiari,
i tassi di contribuzione, l’ammontare della spesa pubblica, le priorità, i
criteri per la determinazione delle spese ammissibili e le modalità di
concessione dei contributi.
3. La Giunta
Regionale sostiene le potenzialità turistiche, culturali, e ambientali legate
alla raccolta e commercializzazione del tartufo attraverso la promozione di
manifestazioni fieristiche e
l’attivazione di percorsi gastronomici dedicati volti anche alla valorizzazione
dei territori legati al tartufo.
Art. 13
(Costituzione di associazioni)
1. Ai
fini del raggiungimento degli obiettivi di cui alla presente legge volti alla
salvaguardia e miglioramento degli ecosistemi tartufigeni, nonché di gestione
delle tartufaie e di valorizzazione del prodotto, i proprietari, i titolari di
aziende agricole e forestali o coloro che le conducano a qualsiasi titolo,
possono costituire associazioni per la
difesa del tartufo, per la razionale raccolta e la commercializzazione, nonché
per l’impianto di nuove tartufaie; nel caso di contiguità dei loro fondi la
tabellazione può essere limitata alla periferia del comprensorio interessato.
2. Il
riconoscimento delle Associazioni di raccoglitori e produttori di tartufi,
avviene con provvedimento a cura del competente Servizio della Giunta Regionale
.
3. Per
ottenere il riconoscimento di cui comma 2, l’Associazione deve presentare
istanza, sottoscritta dal rappresentante legale della stessa, alla Direzione
Politiche Agricole-Servizio Politiche Forestali con la seguente documentazione
allegata:
a) Copia
autentica dell’atto costitutivo e dello statuto;
b) Indicazione
nominativa di coloro che sono preposti alle cariche sociali;
c) Relazione
sull’attività eventualmente già svolta e quella da svolgere in prospettiva;
d) Documentazione
utile a dimostrare gli obiettivi dell’Associazione;
4. Le Associazioni di raccoglitori e produttori
sono costituite con atto pubblico e non hanno scopo di lucro.
5. Per le finalità di cui al comma 1 gli Enti locali possono promuovere e partecipare alla
costituzione degli organismi associativi costituiti nelle forme di legge.
6. La
Giunta Regionale definisce i criteri per il riconoscimento delle Associazioni
di cui al comma 2.
7. Le Associazioni che ottengono il
riconoscimento ai sensi della presente legge, per poter accedere alle
agevolazioni previste devono dimostrare lo svolgimento di attività volte alla
conservazione, miglioramento e tutela degli ambienti tartufigeni.
8. Per
le leggi e per gli atti di programmazione di cui alla presente legge vengono
consultate le Associazioni riconosciute.
9. La
Regione per la promozione, la tutela e valorizzazione del patrimonio
tartuficolo pubblico può avvalersi del contributo delle Associazioni di settore
riconosciute.
10. Le
Associazioni riconosciute dei raccoglitori e produttori possono promuove lo
svolgimento di corsi di formazione e preparazione volti a sostenere l’esame di
cui all’art. 22 senza oneri per l’Amministrazione.
(Consorzi volontari)
1. I
titolari di aziende agricole e forestali o coloro che a qualsiasi titolo
le conducono, compresi le Unioni o Associazioni di Comuni, possono costituire
consorzi volontari per la difesa del tartufo, la raccolta ,la
commercializzazione e la richiesta di marchio nonché l’impianto di nuove
tartufaie.
2.
Detti consorzi volontari assumono personalità giuridica di
diritto privato, devono essere istituiti con atto pubblico e prevedere il voto
procapite.
Art. 15
(Abbattimento piante
tartufigene)
3.
L’abbattimento di piante tartufigene od impiantate come
tali, deve essere preventivamente autorizzato dal Dirigente del Servizio
Politiche Forestali, Demanio Civico e Armentizio della Regione Abruzzo.
4. Nelle aree tartufigene ricadenti nei
territori vocati ai tartufi pregiati il Servizio competente predispone
cartografie di dettaglio indicante i vincoli con la collaborazione della
Associazioni riconosciute.
5. A tal
fine la Regione, attraverso idonei provvedimenti, promuove forme di gestione e
interventi per le aree forestali finalizzate alla conservazione e alla
valorizzazione della produzione del tartufo anche incentivando la
collaborazione delle Associazioni dei tartufai
riconosciute.
III CAPO
MODALITÀ DI RACCOLTA
Art. 16
(Orario di raccolta)
1.
La ricerca e la raccolta dei tartufi è vietata durante le
ore notturne.
2. Ai fini della presente legge si considerano ore notturne
quelle comprese da mezz’ora dopo il tramonto a un’ora prima del sorgere del
sole.
3. Il sorgere del sole
ed il tramonto sono definiti, nello specifico, nella sottostante tabella:
MESE GIORNO SORGE TRAMONTA |
Gennaio 1-14 7,29 16,56
15-31
7,38 17,01
Febbraio 1-14 7,07 17,32
15-28 6,50 17,51
Marzo 1-14 6,25 18,08
*Subentro ora legale 15-31 * 5,57 *18,56
Aprile 1-14 6,32 19,44
15-30 6,08 20,02
Maggio 1-14 5,48 20,18
15-31 5,32 20,34
Giugno 1-14 5,24 20,46
15-30 5,25 20,51
Luglio 1-14 5,32 20,51
15-31 5,45 20,38
Agosto 1-14 6,01 20,21
15-31 6,16 19,59
Settembre 1-14 6,33 19,33
15-30 6,49 19,06
Ottobre 1-14 7,07 18,41
*Ripristino ora solare
15-31
*7,24
*17,46
Novembre 1-14 6,43 16,57
15-30 7,00 16,44
Dicembre 1-14 7,16 16,40
15-31 7,27 16,44
Art. 17
(Modalità per la raccolta dei
tartufi)
1.
La ricerca del tartufo può essere effettuata solo con
l’ausilio del cane a ciò addestrato, ed ogni raccoglitore autorizzato
all’attività di ricerca e/o raccolta può condurre al massimo due cani.
2. Per
la raccolta del tartufo può essere impiegato esclusivamente il vanghetto (o
vanghella) di larghezza non superiore a 4 cm per un massimo di cm. 15 di
altezza e con la punta arrotondata.
Art. 18
(Scavo buche – lavorazione
andante - tartufi immaturi od avariati)
1.
Lo scavo della buca nel terreno può effettuarsi solo dopo
che sia stata localizzata la presenza del tartufo da parte del cane e deve
essere limitato al punto in cui il cane lo abbia iniziato.
2.
Le buche aperte per l’estrazione dei tartufi devono essere
subito dopo riempite con la stessa terra rimossa ed il terreno deve essere
livellato a regola d’arte.
3.
E’ vietata l’apertura di buche superiore a cinque, per
singola pianta.
4. E’
vietata la raccolta dei tartufi non maturi od avariati, nonché la lavorazione
andante – in ogni periodo dell’anno - del suolo tartufigeno.
Art. 19
(Quantità
massima ammissibile di raccolta)
1.
La
raccolta giornaliera complessiva in forma libera e individuale è consentita
entro il limite massimo di un chilogrammo, con l’eccezione del limite massimo
di 500 grammi per il tartufo bianco (T. magnatum) e 2 Kg per lo scorzone (Tuber
aestivum). Il superamento di tale limite è tollerato solo con l’aggiunta del peso
di un solo altro tartufo raccolto nella giornata.
Art. 20
(Ricerca
e raccolta su terreni in proprietà e su terreni di uso civico)
Art. 21
(Raccolta
sul Demanio regionale )
1.
La
ricerca e la raccolta dei tartufi nei terreni del Demanio agro-silvo-pastorale
regionale è regolamentata dal Direttore del Servizio competente della Giunta
Regionale.
AUTORIZZAZIONE ALLA RACCOLTA – PROCEDURE -
DISPOSIZIONI FINANZIARIE
(Autorizzazione alla raccolta –
Esami – Commissioni provinciali- Tesserino)
1.
Per
praticare la raccolta dei tartufi in forma libera nei boschi naturali, nei
terreni incolti ed in quelli di uso civico i raccoglitori devono essere muniti
di apposito tesserino di idoneità, conforme al tesserino-tipo approvato dalla
Giunta regionale.
2.
Ai
sensi dell’art. 5 della legge 16 dicembre 1985, n° 752, il tesserino di
idoneità autorizza il titolare dello stesso alla ricerca ed alla raccolta di
tartufi sull’intero territorio nazionale.
3.
L’esame
per l’accertamento della idoneità alla raccolta dei tartufi deve essere
sostenuto presso i Comandi Provinciali dello stesso C.F.S. dinanzi a
commissioni provinciali nella cui provincia ricade il comune di residenza del
richiedente l’autorizzazione.
4.
Le
Commissioni, di cui sopra, sono costituite con decreto del Presidente della
Giunta Regionale con durata massima di
5 anni e comunque scadono con la fine della legislatura.
5.
Ogni
commissione è definita con Determinazione Dirigenziale del Servizio Politiche
Forestali, Demanio Civico ed Armentizio ed è composta da:
a)
Il
Comandante Provinciale del CFS con funzioni di Presidente o un suo delegato;
b)
un
funzionario tecnico della Direzione Politiche Agricole della Giunta Regionale o
delegato, designato dal Dirigente del Servizio Competente;
c)
un
funzionario, o equivalente, con funzione di segretario nominato dal Presidente;
d)
un
rappresentante delle associazioni dei tartufai riconosciute dalla Regione,
designato dalle stesse;
e)
un
esperto micologo proposto dal Laboratorio di Micologia dell’Università
dell’Aquila di riconosciuta competenza del settore.
6.
Le
competenze attribuite al C.F.S., sulla base
di apposita convenzione sottoscritta con la Regione Abruzzo, sono esercitate sino a scadenza definitiva della
stessa e successivamente riassunte presso gli Uffici Provinciali della
Direzione Politiche Agricole.
(Tesserino di idoneità –
adempimenti amministrativi – rinnovo annuale - rinnovo alla scadenza)
1. L’aspirante raccoglitore di
tartufi deve essere sottoposto all’esame di idoneità entro 120 giorni dalla
data di presentazione della domanda al Comando Provinciale del C.F.S. della
provincia di appartenenza.
2. Gli aspiranti raccoglitori che
non hanno superato la prova di esame possono ripeterla non prima di quattro
mesi.
3. I non residenti
nel territorio regionale possono richiedere l'autorizzazione alla raccolta al Comando
Provinciale del C.F.S. nel cui territorio hanno domicilio.
4. Sulla base dei
processi verbali delle prove di esame, il competente Servizio Politiche
Forestali, Demanio Civico ed Armentizio della
Giunta Regionale provvede al rilascio dei tesserini agli aspiranti
raccoglitori.
5. Il tesserino
viene comunque rilasciato previa esibizione della ricevuta di pagamento della
relativa tassa di concessione regionale di cui al successivo art. 25.
6. Sul tesserino di idoneità
debbono essere riportate le generalità e la fotografia vidimata del
raccoglitore autorizzato.
7. Il tesserino di idoneità, si
intende rinnovato annualmente, mediante il pagamento della tassa di concessione
prevista dall’articolo seguente.
8. Tale tesserino viene rilasciato
agli aspiranti raccoglitori, che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di
età ed abbiano superato un esame inteso ad accertare la conoscenza delle specie
e delle varietà dei tartufi, gli elementi fondamentali della biologia degli
stessi, le modalità di ricerca, di raccolta e di commercializzazione e la
normativa – statale e regionale in materia.
9. ll tesserino ha la validità di
anni 10 dalla data di rilascio e viene rinnovato su domanda indirizzata al Comando Provinciale del C.F.S. competente
per territorio.
10. La domanda di rinnovo deve
essere corredata:
a) del tesserino scaduto;
b) della ricevuta comprovante l’avvenuto pagamento;
c) di 2 foto del richiedente, di cui una autenticata.
10.
L’elenco nominativo dei titolari dei
tesserini rilasciati per la raccolta dei tartufi è tenuto presso il competente Servizio della
Direzione Politiche Agricole.
Art. 24
1. Per il rilascio e la convalida
annuale del tesserino di idoneità viene istituita una tassa annua di
concessione regionale – ai sensi delle leggi vigenti – di Euro 150,00
(centocinquanta/00).
2. La tassa annuale non è dovuta se
l'attività di ricerca e raccolta non è esercitata nell'anno di riferimento.
3. Il versamento della predetta tassa
va effettuato sul conto corrente postale n° 1006433757- IBAN:
IT-05-N-07601-03600-001006433757 intestato a: Regione Abruzzo –Tassa Annuale
Tesserini Raccolta Tartufi - Via Leonardo Da Vinci n°6 - 67100 - L’Aquila,
prima del rilascio del tesserino di idoneità ed entro il 31 gennaio dell’anno di convalida cui si
riferisce. La ricevuta comprovante l’avvenuto pagamento del rinnovo annuale,
deve essere allegata al tesserino.
a)
dai
proprietari, od altri aventi diritto, per la ricerca e raccolta dei tartufi sui
fondi di loro proprietà o su tartufaie coltivate o controllate di loro
proprietà e/o possesso;
b)
dai
raccoglitori che, associati o consorziati ai sensi dei precedenti articoli,
esercitino la raccolta sui fondi di altri appartenenti al medesimo consorzio;
c)
da
coloro i quali siano autorizzati dal competente Servizio della Giunta
Regionale, ai sensi della presente legge, per la ricerca e raccolta ai fini
scientifici o di studio.
d) Sono, invece, tenuti al pagamento
della tassa di concessione regionale i titolari di diritto di uso civico per la
ricerca e raccolta di tartufi su terreni di uso civico.
(Finanziamenti)
1.
Al
finanziamento degli interventi previsti ai sensi della presente legge, si fa
fronte con gli appositi stanziamenti iscritti annualmente nell’ambito della UPB
07 01 014 sul capitolo 111590 della spesa del bilancio regionale attraverso un
programma annuale approvato dalle Giunta Regionale.
V CAPO
VENDITA E COMMERCIALIZZAZIONE
(Commercio
tartufi freschi)
1.
I
tartufi destinati al consumo da freschi, devono appartenere alle specie
previste nell’articolo 2 della presente legge.
2.
E’
vietato il commercio di qualsiasi altro tipo.
3.
E’
vietata ogni forma di commercio dei tartufi freschi effettuata al di fuori dei
periodi di raccolta consentiti.
4.
Ai
sensi dell’Art. 1 comma 109 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge
finanziaria 2005), le ditte impegnate nel commercio e trasformazione dei
tartufi hanno l’obbligo di comunicare annualmente alla Regione la quantità del
prodotto commercializzato distinto per specie e la provenienza territoriale
dello stesso, sulla base delle risultanze contabili.
5.
La
comunicazione dei dati di cui al comma precedente va effettuata entro il 31
gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento secondo la relativa
modulistica.
6.
La
struttura delegata ad acquisire i dati di cui sopra è il Centro Regionale di
Assistenza alla Tartuficoltura della Direzione Politiche Agricole.
Art. 27
(Vendita
dei tartufi freschi)
1.
I
tartufi freschi, per essere posti in vendita al consumatore, devono essere
distinti per specie e varietà, ben maturi e sani, liberi da corpi estranei e
impurità.
2.
I
tartufi interi devono essere tenuti separati dai tartufi spezzati.
3.
I
tartufi interi devono essere venduti separatamente, senza terra e materie
estranee, distinti per specie e varietà.
4.
Sono
considerati “pezzi” le porzioni di tartufo di dimensione superiore a cm 0,5 di
diametro e “tritume” quelle di dimensione inferiore.
5.
Sui
tartufi freschi interi, in pezzi
o tritume, esposti al pubblico per
la vendita deve essere
indicato, su apposito cartoncino a
stampa, il nome latino
ed italiano di ciascuna specie e
varietà, secondo la denominazione ufficiale riportata nel precedente art. 2, nonché
la zona geografica di raccolta.
(Lavorazione
tartufi)
1.
La
lavorazione del tartufo per la conservazione e la successiva vendita, può
essere effettuata:
a) dalle ditte singole o associate
iscritte alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, nel
settore delle industrie produttrici, di conserve alimentari e soltanto per le
specie indicate nell’allegato 2 alla legge 752/85 che la regione fa propria
come parte integrante della presente legge;
b)
dai consorzi e dalle associazioni indicati nei precedenti articoli;
c)
da cooperative di conservazione e commercializzazione del tartufo.
2.
Per
la realizzazione e la gestione degli impianti di lavorazione, i soggetti di cui
al precedente comma possono accedere ai contributi e/o benefici eventualmente
previsti dalle leggi vigenti in agricoltura per le strutture di lavorazione e
commercializzazione di prodotti agro alimentari.
(Classificazione
dei tartufi conservati)
1.
I
tartufi conservati sono classificati come nel citato allegato 2 di cui alla
Legge 752 e s.m. che fa parte integrante della presente legge.
2.
E’
ammessa anche la commercializzazione dei tartufi disidratati o surgelati con le
indicazioni previste dal successivo art.30 ad eccezione del punto e del comma 1
Art. 30
(Vendita dei tartufi
conservati)
1.
I
tartufi conservati devono essere posti in vendita in recipienti ermeticamente
chiusi, muniti di etichetta recante:
a)
il
nome della ditta che li ha confezionati;
b)
la
località ove ha sede lo stabilimento;
c)
il
nome del tartufo in latino ed in italiano secondo la denominazione indicata
nell’art. 2;
d)
la
classificazione prevista nell’allegato 2 della legge 752/85;
e)
il
peso netto, in grammi, dei tartufi sgocciolati;
f)
l’indicazione
di “pelati”, quando i tartufi siano stati liberati dalla scorza e delle
sostanze eventualmente aggiunte secondo quanto stabilito dal successivo art.
31;
g)
la
data di confezionamento e di scadenza.
2.
Sono
fatte salve tutte le altre prescrizioni in materia dettate dalle norme vigenti.
Art. 31
(Confezionamento)
1.
I
tartufi conservati, sono confezionati con aggiunta di acqua e sale, o soltanto
di sale, restando facoltativa l’aggiunta di vino, liquore o acquavite, la cui
presenza deve essere indicata sull’etichetta, e debbono essere sottoposti a
sterilizzazione a circa 120 gradi centigradi per il tempo necessario in
rapporto al formato dei contenitori.
2.
L’impiego
di altre sostanze, purché non nocive alla salute, oltre quelle citate, o un
diverso sistema di preparazione e conservazione, deve essere indicato
sull’etichetta con termini appropriati e comprensibili.
3.
E’
vietato in ogni caso l’uso di sostanze coloranti.
4.
Il
peso netto indicato nella confezione deve corrispondere a quello dei tartufi
sgocciolati con una tolleranza massima del 5%.
5.
Il
contenuto dei barattoli e flaconi deve presentare le seguenti caratteristiche:
a) liquido
di governo, o di copertura, limpido, di colore scuro nel T. melanosporum, T.
brumale e T. moschatum, e giallastro più o meno scuro nel T. magnatum, T.
aestivum e T. mesentericum;
b) profumo
gradevole e sapore appetitoso tipico della specie;
c) assenza
di terra, di sabbia, di vermi e di altre materie estranee;
d) esatta corrispondenza con la specie e classificazione
indicate nell’etichetta.
(Sanzioni
– confisca – obbligo denuncia)
1.
La
violazione delle prescrizioni della presente legge concernenti la raccolta e
commercializzazione dei tartufi comporta anche la confisca del prodotto, che
verrà disposta dall’Autorità Amministrativa fermo restando – in ogni caso –
l’obbligo della denuncia dei reati all’autorità giudiziaria, qualora ne
ricorrano gli estremi.
(Vigilanza)
1.
La
vigilanza sull’applicazione della presente legge è affidata al Corpo Forestale
dello Stato.
2.
Sono
inoltre incaricati di tale vigilanza, gli altri organi di Polizia, le guardie
venatorie provinciali, gli organi di polizia locale urbana e rurale, i vigili
sanitari delle unità sanitarie locali, le guardie giurate campestri, gli agenti
di custodia dei consorzi forestali e delle aziende speciali, le guardie giurate
volontarie e le guardie giurate silvo-pastorali delle comunità montane.
3.
Le
guardie giurate devono possedere i requisiti di cui all’art. 135 del T.U. delle
leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931 n° 773
e prestare giuramento davanti al Prefetto.
4. Il personale
di cui ai precedenti punti che accerta le infrazioni, provvede al sequestro
amministrativo del prodotto raccolto e/o delle cose che servirono o furono
destinate a commettere la violazione. La sanzione amministrativa, corredata del
sequestro amministrativo dovrà essere inviata all’Autorità Amministrativa entro
5 giorni dall’accertamento della violazione. L’Autorità Amministrativa, ove ne
ricorrano i termini, provvederà alla
confisca del prodotto raccolto. La stessa provvederà alla alienazione,
distruzione o all’eventuale conferimento presso il C.R.A.M.F. di S. Elia –
L’Aquila, dei tartufi confiscati.
Art. 34
(Agenti
addetti alla vigilanza – divieto esercizio ricerca e raccolta)
1.
I
soggetti incaricati della vigilanza, di cui al precedente articolo, non possono
svolgere attività di ricerca e raccolta di tartufi nell’ambito del territorio
in cui esercitano le proprie funzioni.
1.
Il
contenzioso connesso all’applicazione della presente legge, è affidato al Comando Regionale Abruzzo del C.F.S. Lo
stesso è competente - altresì - a ricevere verbali e scritti difensivi,
all’emanazione dell’ordinanza-ingiunzione, nonché alla costituzione in giudizio
davanti al giudice, alla messa in ruolo per il recupero della somma dovuta come
titolo di sanzione amministrativa, nonché ad ogni altro atto connesso.
2.
Per
le infrazioni previste dalla presente legge si applicano – altresì - le
disposizioni di cui alla legge 24.11.1981 n° 689, e successive modifiche ed
integrazioni.
(Sanzioni)
1. Sono comminate le seguenti sanzioni amministrative
per le violazioni di cui appresso come da allegato A alla presente legge.
Art. 37
(Disposizione
sussidiaria)
1.
Si
applica la sanzione da € 75,00 a € 250,00 per ogni violazione dei precetti non
richiamati espressamente nel VI Capo della presente legge.
(Recidiva
generica)
1.
Qualora
successivamente al mancato pagamento in misura ridotta nei termini previsti dall’art.
16 della Legge n. 689/81, dei divieti o
prescrizioni di cui alla presente legge vengano commesse una o più violazioni
ulteriori, l’Autorità Amministrativa determina
nell’atto ingiuntivo un importo almeno pari al doppio dell’ammontare
della sanzione.
2.
Tale
aumento non si applica qualora una, o più ulteriori violazioni vengano commesse
dopo cinque anni dalla definizione – volontaria o giudiziale – della
precedente.
3.
A
seguito della sanzione amministrativa viene disposta – dall’Autorità
Amministrativa – la sospensione della autorizzazione per la ricerca e raccolta
per l’anno in corso e per l’anno successivo.
(Recidiva
specifica)
1.
Qualora
nell’ambito di quanto disposto nel primo comma del precedente articolo una, o
più violazioni ulteriori siano della stessa indole di quella precedente, può
essere inflitto nel relativo atto ingiuntivo emesso dall’Autorità
Amministrativa un importo pecuniario riferito almeno al triplo edittale della
sanzione comminata.
2.
Si
considerano violazioni della stessa indole, sia quelle concernenti una stessa
disposizione di legge sia quelle che, pur se previste da diverse disposizioni
tuttavia, per la natura dei fatti che li costituiscono o dei motivi che li
determinarono, presentano, nei casi concreti, caratteri fondamentali comuni.
3.
Tale
aumento non si applica qualora una, o più ulteriori violazioni vengano commesse
dopo cinque anni dalla definizione –
volontaria o giudiziale – della precedente.
4.
Con
l’emissione dell’atto ingiuntivo si applica, in ogni caso, la revoca dell’autorizzazione
alla ricerca e raccolta, previo ritiro del tesserino da parte dell’agente
verbalizzante.
VII CAPO
(Provvedimenti
dirigenziali e delibere Giunta regionale – Pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione)
1.
Le
determinazioni dirigenziali e le deliberazioni della Giunta regionale
concernenti il territorio tartuficolo, le variazioni territoriali e quelle
procedurali relative alla ricerca e raccolta dei tartufi nonché le relative
prescrizioni, devono essere pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione.
2.
Per
quanto non espressamente disposto dalla presente legge, si applicano le
disposizioni statali vigenti in materia.
(Abrogazione norme precedenti –
disposizioni transitorie)
1.
E’
abrogata la L.R. 16 febbraio 1988 n° 22, nonché le successive leggi regionali
recanti modifiche ed integrazioni.
2.
La
legge regionale 3 luglio 2012, n.31 è abrogata.
3.
I
procedimenti amministrativi in corso al momento della entrata in vigore della
presente legge, continuano ad essere disciplinati secondo la precedente
normativa, sino alla loro definizione.
(Entrata in
vigore)
1.
La
presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo con effetto dal 1°
gennaio dell’anno successivo a quello della sua promulgazione.
ALLEGATO A
A. DISPOSIZIONI
GENERALI
1.
Abbattimento
di piante tartufigene od impiantate come tali – (art. 15). Sanzione: da € 100,00 a € 700,00 per ogni pianta.
B. RICERCA E/O RACCOLTA O COMMERCIALIZZAZIONE PERIODI-
ORE DI DIVIETO – ZONE DI TUTELA:
1.
In
periodo di divieto secondo il calendario di cui alla presente legge o secondo
le eventuali modifiche deliberate dalla Giunta Regionale – (artt. 2 e 4) -
Sanzione: da € 300,00 a € 1.200,00 e la
sanzione accessoria della sospensione dall’esercizio della raccolta per un
periodo di mesi 6 (sei).
2.
Nel caso
in cui la Giunta Regionale (art. 4, n° 1) abbia deliberato di escludere – per
tutto o parte del territorio regionale, la ricerca e la raccolta di tutte – od
alcune – specie di tartufi - Sanzione
da € 1.200,00 a € 4.000,00.
3.
Durante
le ore notturne (art. 16) - Sanzione: da € 300,00 a € 1.200,00
4.
Nei parchi, nelle zone protette è nei giorni
di divieto nelle aziende faunustico-venatorie previsti all’art. 4, lett. D. -
Sanzione: da € 300,00 a € 1.200,00
C. MEZZI E MODALITA’ DI RACCOLTA:
1.
Senza
l’ausilio del cane, a tal fine addestrato, o con ausiliari diversi da esso o,
con più di due cani (art. 17). - Sanzione: da € 300,00 a € 1.200,00.
2.
Con
attrezzi diversi da quelli previsti dall’art. 17, comma 2 della presente legge - Sanzione: da € 300,00
a € 1.200,00 e la sanzione accessoria della
sospensione dall’esercizio della raccolta per un periodo di mesi 6 (sei).
3.
Senza
provvedere alla riempitura – a regola d’arte -, delle buche aperte (art. 18) -Sanzione: da € 300,00 a € 1.200,00.
4.
Apertura
delle buche in misura superiore a cinque,(art. 18). - Sanzione: da € 300,00 a €
1.200,00.
5.
La
raccolta di tartufi oltre il limite giornaliero previsto nella presente legge o
nelle delibere della Giunta Regionale e per ogni 500 grammi o frazione di 500
grammi di eccedenza di prodotto raccolto (art.19). - Sanzione: da € 300,00 a €
1.200,00.
6.
La
lavorazione andante del terreno (zappatura) in qualsiasi periodo dell’anno
(art. 18); -Sanzione: da € 1.500,00 a €
4.500,00 e la sanzione accessoria della sospensione dall’esercizio della
raccolta per un periodo di mesi 24(ventiquattro). In caso di recidività
l’Autorità Amministrativa provvederà alla revoca del tesserino e alla
contestuale irrogazione di una sanzione amministrativa da € 2.000,00 a €
6.000,00.
7.
La
raccolta di tartufi immaturi od avariati (art.18) - Sanzione: da € 150,00 a €
450,00
8.
La raccolta, non autorizzati a terzi, nelle
tartufaie coltivate o migliorate riconosciute come tali a norma della presente
legge - Sanzione: da € 300,00 a € 1.200,00.
9.
La
raccolta nelle aree rimboschite, prima di quindici anni dal rimboschimento
(art. 6); Sanzione: da € 300,00 a € 1.200,00.
10.
La
raccolta nelle aree del demanio regionale senza la prescritta autorizzazione
(art. 6) Sanzione da € 300,00 a €
1.200,00.
D. TARTUFAIE
CONTROLLATE E COLTIVATE – TABELLAZIONE
1.
Violazione
delle disposizioni di cui alla presente legge, in ordine alle caratteristiche
delle tabelle e modalità di tabellazione (art.9) - Sanzione: da € 150,00 ad €
450,00 cui si sommano € 10,00 per ogni tabella.
2.
Tabellazione
delle tartufaie come “controllate” o “coltivate” senza aver ottenuto la
prescritta autorizzazione (art. 7) -
Sanzione: da € 150,00 ad €
450,00 cui si sommano € 10,00 per ogni tabella.
3.
Danneggiamento
o asportazione di tabelle da € 200.,00 a € 600,00 per ogni tabella.
1.
Il
commercio di tartufi appartenenti a specie diverse da quelle previste dalla
presente legge (artt. 2 e 29 e ss.). -Sanzione: da € 300,00 (1.000,00) a € 1.200,00
(3.000,00).
2.
Il
commercio dei tartufi freschi, esercitati al di fuori del periodo di raccolta
di cui alla presente legge od alle relative delibere della Giunta Regionale
(art. 30) - Sanzione: da € 1.000,00 a €
3.000,00.
3.
La
vendita dei tartufi al mercato pubblico, senza l’osservanza delle norme
prescritte-Sanzione: da € 600,00 a €
1.800,00.
4.
La
messa in commercio dei tartufi conservati, senza l’osservanza delle norme
prescritte, al riguardo - Sanzione: da € 600,00 a € 1.800,00.
5.
L’omessa
comunicazione annuale alla Regione delle quantità commercializzate secondo
quanto previsto dall’Art. 29 comma 4 della presente legge – Sanzione: da € 1.500,00 a € 5.000,00.
1.
La
ricerca e la raccolta senza aver ottenuto l’autorizzazione prescritta (art.
22). -Sanzione: da € 400,00 a € 1.200,00.
2.
La
ricerca e la raccolta senza poter esibire, per dimenticanza od altra ragione,
il tesserino comprovante l’esistenza della autorizzazione ottenuta entro il termine di 5 giorni
dall’accertamento dell’infrazione, si applica la sanzione prevista dal precedente
punto 1.
Non si applicano al momento del controllo
le sanzioni previste dal presente numero
qualora venga esibita copia della avvenuta presentazione di denuncia di
smarrimento, furto o distruzione del tesserino, ricevuta dalle competenti
autorità.
3.
La
ricerca e/o raccolta senza aver versato la tassa annua di concessione regionale
prevista per la ricerca o raccolta dei tartufi (art. 24). -Sanzione: da €
500,00 a 1000,00, oltre al pagamento della tassa di concessione regionale
dovuta, con versamento della stessa a favore della Regione Abruzzo; nel caso di inottemperanza del pagamento della
predetta tassa entro 10 gg. dalla contestazione, si applicherà la sanzione
amministrativa prevista dall’art. 5 della L.R. n. 13/80, dal doppio al sestuplo
della tassa evasa.
4.
Nei
terreni gravati da uso civico e terreni di proprietà senza l’autorizzazione
prevista (art. 20) -Sanzione: € 300,00
a € 1.200,00.