L.R. 12 aprile 1983, n. 18 ([1])

Norme per la conservazione, tutela, trasformazione del territorio della Regione Abruzzo ([2]) ([3]).

Indice

TITOLO I Norme generali

Art. 1 Obiettivi e finalita' della legge.

Art. 2 Soggetti e livelli di pianificazione.

TITOLO II Norme sulla pianificazione

Capo I Pianificazione regionale e sovracomunale

Art. 3 Quadro di riferimento regionale (Q.R.R.) - Contenuti.

Art. 4 Quadro di riferimento regionale - Procedimento formativo.

Art. 5 Quadro di riferimento regionale - Adeguamenti.

Art. 6 Piani di settore e Progetti speciali territoriali (P.S.-P.S.T.)

Art. 6-bis Procedimento di approvazione dei Piani di settore e dei Progetti speciali territoriali.

Art. 7 Piano territoriale (P.T.).

Art. 8 Piano territoriale - Procedimento formativo.

Art. 8-bis Disciplina dell'accordo di programma.

Art. 8-ter Contenuti dell'accordo di programma.

Capo II Pianificazione comunale

Sezione I Pianificazione generale 

Art. 9 Piano regolatore generale (P.R.G.) - Contenuti .

Art. 10 Piano regolatore generale - Procedimento.

[Art. 11 Piano regolatore generale - Procedimento di approvazione.

Art. 12 Piano regolatore esecutivo (P.R.E.) - Principi e contenuti.

Art. 13 Piano regolatore esecutivo - Procedimento.

[Art. 14 Piano regolatore esecutivo - Procedimento di approvazione.

[Art. 15 Efficacia del P.R.G. e del P.R.E. in attesa di approvazione.

Art. 16 Regolamento edilizio.

Art. 17 Norme tecniche di attuazione degli strumenti urbanistici generali.

Sezione II Piani attuativi

Art. 18 Piani attuativi di iniziativa pubblica.

Art. 19 Piani particolareggiati (P.P.) - Contenuti.

Art. 20 Procedimento di formazione dei Piani particolareggiati di iniziativa pubblica.

Art. 21 Procedimento e limiti di contenuto dei piani attuativi in variante ai piani regolatori generali.

[Art. 22 Disciplina della lottizzazione.

Art. 23 Piani di lottizzazione.

Art. 23-bis (Disposizioni attuative dell'art. 2-bis del d.p.r. 380/2001)

Art. 23-ter (Disposizioni a salvaguardia delle aree tutelate)

Art. 24 Piani delle zone da destinare all'edilizia di tipo economico e popolare (P.E.E.P.).

Art. 25 Piani delle aree da destinare ad attivita' produttive (P.A.P.-P.I.P.).

Art. 26 Comparto.

Art. 27 Piano di recupero del patrimonio edilizio (P.R.P.E.).

Art. 28 Zone di recupero del patrimonio urbanistico ed edilizio esistente. Categorie di degrado.

Art. 29 Elaborati del Piano di recupero.

Art. 30 Interventi edilizi.

Art. 30-bis Programma integrato d'intervento.

Art. 30-ter Programma di recupero urbano.

Art. 30-quater Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo.

TITOLO III Principi in materia di formazione degli strumenti urbanistici

Capo I Norme attinenti il procedimento, la formazione e la regolarita' degli atti

[Art. 31 Formazione automatica degli atti

Art. 32 Decorrenza dei termini.

Art. 33 Variazione degli strumenti urbanistici.

Art. 34 Documentazione e copie.

Art. 35 Norme sulla trasparenza amministrativa.

Art. 35-bis (Integrazione delle procedure di VAS e di pianificazione)

Capo II Norme per la progettazione

[Art. 36 Disciplinare - tipo di progettazione.

TITOLO IV Disciplina organizzativa e funzionale degli organismi tecnico-consultivi

Capo I Conformazione delle strutture

[Art. 37 Comitato regionale tecnico amministrativo.

Art. 38 Comitato regionale tecnico amministrativo - Composizione.

[Art. 39 Comitato per il territorio e l'ambiente - Compiti e attribuzioni.

[Art. 40 Sezione pianificazione.

[Art. 41 Sezione legislativa e vigilanza.

[Art. 42 Sezioni urbanistiche provinciali.

Art. 43 Segreteria degli organismi consultivi.

Art. 44 Designazione degli esperti e attribuzioni del presidente del C.R.T.A.

Art. 45 Partecipazione alle sedute a titolo consultivo.

Art. 46 Servizio urbanistico provinciale.

[Art. 47 Incompatibilita', astensione e decadenza.

Capo II Disciplina funzionale degli organismi consultivi

Art. 48 Formazione della volonta' collegiale.

Art. 49 Calendario e articolazione dei lavori.

Art. 50 Commissione istruttoria.

Art. 51 Istruttoria.

Art. 52 Ordine del giorno delle sedute.

Art. 53 Verbalizzazione delle sedute.

[Art. 54 Parere, efficacia e sospensione dei termini.

Art. 55 Pubblicazione dell'attivita' degli organismi consultivi.

Capo III Disciplina dell'organizzazione interna delle strutture amministrative regionali e provinciali

Art. 56 Servizi regionali e provinciali in materia di urbanistica ed uso del suolo.

TITOLO V Misure di salvaguardia

Art. 57 Salvaguardia nei confronti di domande ed istanze.

Art. 58 Salvaguardia nei confronti di provvedimenti rilasciati.

Art. 59 Lavori in contrasto con successive prescrizioni urbanistiche.

TITOLO VI Norme regolatrici dell'attivita' edilizia

Capo I Concessione ed autorizzazione

Art. 60 Concessione edilizia.

Art. 61 Mappa degli asservimenti di aree.

Art. 62 Controllo partecipativo.

Art. 63 Intervento sostitutivo per mancato rilascio di concessione.

Art. 64 Deroghe degli strumenti urbanistici generali.

Capo II Programma pluriennale di attuazione (P.P.A.)

Art. 65 Dimensionamento e contenuti.

Art. 66 Formazione ed approvazione.

Art. 67 Effetti.

TITOLO VII Tutela e trasformazioni dei suoli agricoli

Art. 68 Principi generali ed ambito di applicazione.

Art. 69 Contenuto dei piani territoriali e degli strumenti urbanistici.

Art. 70 Utilizzazione edificatoria dei suoli agricoli ai fini residenziali.

ART. 71 Manufatti connessi alla conduzione del fondo.

Art. 72 Impianti produttivi nei suoli agricoli.

Art. 73 Agriturismo.

Art. 74 Utilizzazione edificatoria dei suoli agricoli in assenza di strumenti urbanistici comunali.

TITOLO VIII Attribuzioni di competenza a province e comuni

Art. 75 Funzioni di natura urbanistica esercitate dalle Province.

[Art. 76 Delega di funzioni di natura urbanistica ed edilizia ai Comuni.

TITOLO IX Norme transitorie

Capo I Norme per la tutela e la trasformazione dell'ambiente

[Art. 77 Principi generali e norme di rinvio.

Art. 78 Centri storici.

Art. 79 Tutela delle riserve boschive.

Art. 80 Tutela delle coste.

[Art. 81 Tutela dei parchi, delle riserve e della flora.

Art. 82 Tutela dell'ambiente insediato.

[Art. 83 Attivita' estrattive e di escavazione.

Capo II Norme per la tutela, conservazione, trasformazione e gestione del territorio

[Art. 84 Principi generali.

Art. 85 Funzionamento degli organi consultivi.

[Art. 86 Prima formazione del Q.R.R.

Art. 87 Pianificazione di settore.

Art. 88 Prima formazione del P.T.

Art. 89 Disciplina urbanistica nelle zone prive di strumenti urbanistici generali.

Art. 90 Pianificazione attuativa.

Art. 91 Criteri per la pianificazione comunale.

[Art. 92 Norme transitorie sull'approvazione degli strumenti urbanistici giacenti presso la Regione.

[Art. 93 Prima fase di attivazione delle Sezioni urbanistiche provinciali.

[Art. 94 Corredo cartografico degli strumenti urbanistici.

Art. 95 Norma finanziaria.

[Art. 96 Finanziamenti di opere pubbliche.

Art. 97 Norma finale.

 

TITOLO I
Norme generali

Art. 1
Obiettivi e finalita' della legge.

1. Nel rispetto di quanto disposto dagli artt. 80 e 81 del D.P.R. n. 616 del 1977, nonche' di ogni altra funzione e competenza spettante allo Stato nella materia disciplinata dalla presente legge, la Regione Abruzzo esercita le proprie attribuzioni per la conservazione, tutela e trasformazione del territorio con le seguenti finalita':

1) il coordinamento della pianificazione territoriale con gli obiettivi della programmazione socioeconomica della Regione;

2) la programmazione degli investimenti e della spesa pubblica sul territorio, a livello regionale e locale;

3) l'approfondita e sistematica conoscenza del territorio in tutti gli aspetti storici, sociali, economici e fisici attraverso la predisposizione della carta regionale dell'uso del suolo e degli atti e documenti di pianificazione ai vari livelli;

4) la difesa attiva e la valorizzazione del patrimonio naturale con particolare riguardo ai beni ambientali e culturali, alla tutela idrogeologica e difesa del suolo, nell'ambito delle funzioni previste dal D.P.R. n. 616 del 1977;

5) la piena e razionale utilizzazione delle risorse ed in particolare delle aree agricole e boschive, nonche' del patrimonio abitativo, produttivo ed infrastrutturale esistente;

6) lo sviluppo equilibrato del territorio attraverso il controllo qualitativo e quantitativo dei diversi tipi di insediamento;

7) la partecipazione democratica delle comunita' abruzzesi al processo di formazione della politica dell'uso del suolo urbano ed extraurbano;

8) la riaffermazione della rilevanza pubblica dei processi di trasformazione del territorio ai vari livelli del Governo locale;

9) lo snellimento dei procedimenti di formazione, approvazione e adeguamento degli strumenti di pianificazione;

10) la predisposizione di adeguati strumenti e strutture tecniche amministrative e finanziarie ai vari livelli istituzionali di pianificazione, per il perseguimento degli obiettivi programmatici e l'esercizio dei poteri di cui alla presente legge;

11) la valorizzazione delle autonomie locali singole e in forma associata;

12) l'operativita' ed esecutivita' degli strumenti di pianificazione;

13) l'elevazione del contenuto tecnico progettuale dei piani anche attraverso la creazione di strutture interdisciplinari, al fine di garantire l'uniformita' e la comparabilita' degli elaborati di piano;

14) la chiara ed univoca interpretazione delle disposizioni relative all'attivita' edilizia ([4]).

Art. 2
Soggetti e livelli di pianificazione.

1. Gli obiettivi e le finalita' di cui al precedente articolo sono assicurati dall'azione della Regione, della Provincia, dei Comuni singoli o associati, i quali nell'ambito delle rispettive attribuzioni, intervengono nel processo formativo e gestionale degli atti e documenti di pianificazione di cui agli articoli successivi.

TITOLO II
Norme sulla pianificazione

Capo I
Pianificazione regionale e sovracomunale

Art. 3
Quadro di riferimento regionale (Q.R.R.) - Contenuti.

1. Salvo quanto disposto nel primo comma del precedente art. 1 in ordine alle competenze e funzioni dello Stato, il quadro di riferimento regionale costituisce la proiezione territoriale del Programma di sviluppo regionale, sulla base anche di intese con le amministrazioni statali, gli enti istituzionalmente competenti e le altre Regioni.

2. Il Q.R.R. ha come supporto conoscitivo ed interpretativo la carta regionale d'uso del suolo. Esso definisce indirizzi e direttive di politica regionale per la pianificazione e la salvaguardia del territorio. A questo fine il Q.R.R., direttamente o mediante i piani e i progetti di cui al successivo art. 6, che ne costituiscono parte integrante:

a) individua ed articola eventuali ambiti subprovinciali coincidenti con una o piu' U.L.S.S. in riferimento ai quali devono essere redatti i Piani territoriali;

b) individua le aree di preminente interesse regionale per la presenza di risorse naturalistiche, paesistiche, archeologiche, storico-artistiche, agricole, idriche ed energetiche, per la difesa del suolo, specificandone l'eventuale esigenza di formare oggetto di Progetti speciali territoriali di cui al successivo art. 6;

c) fornisce i criteri di salvaguardia e di utilizzazione delle risorse medesime;

d) stabilisce obiettivi relativi alla consistenza demografica, all'occupazione nei diversi settori produttivi e definisce di conseguenza, la dimensione degli insediamenti residenziali e produttivi e definisce di conseguenza, la dimensione degli insediamenti residenziali e produttivi per la provincia o per gli ambiti eventuali di cui alla precedente lett. a), individuandone le localizzazioni e le quantita' fondamentali, secondo indicatori e standard di sviluppo;

e) indica insediamenti produttivi, turistici ed il sistema delle attrezzature di interesse regionale: universitarie, sanitarie ospedaliere, commerciali, amministrative, direzionali, portuali, aeroportuali;

f) definisce la struttura del sistema della viabilita' e delle altre reti infrastrutturali interregionali e di grande interesse regionale.

3. Il Q.R.R. costituisce, inoltre, il fondamentale strumento di indirizzo e di coordinamento della pianificazione di livello intermedio e locale. A questo fine:

a) definisce criteri e modalita' per la redazione dei Piani territoriali, dei Piani regolatori generali ed esecutivi, dei Piani attuativi di livello comunale, dei Regolamenti edilizi comunali ([5]);

b) articola con riferimento alle singole province o agli ambiti eventuali di cui al precedente 2o comma lettera a), le quantita' di cui al precedente 2o comma, lett. d), e), f), precisando le relative densita' edilizie massime;

[c) contiene l'elenco dei Comuni obbligati alla redazione del P.R.G., del P.R E., del P.P.E. e del P.E.E.P.;] ([6]).

d) definisce priorita' e tempi per l'attuazione delle previsioni dei Piani territoriali e per la formazione dei Piani di settore e dei Progetti speciali territoriali.

4. Le indicazioni contenute nel Quadro di riferimento regionale sono vincolanti e devono essere recepite negli strumenti di pianificazione ai vari livelli istituzionali.

5. La Carta dell'uso del suolo di cui al precedente comma 2 e' approvata dalla Giunta regionale e aggiornata ogni cinque anni.

6. Dal momento dell'approvazione di cui al precedente comma il rilascio delle concessioni edilizie nelle zone agricole ai sensi degli artt. 68 e seguenti della presente legge e' subordinato al rispetto delle prescrizioni della Carta dell'uso del suolo ([7]).

Art. 4
Quadro di riferimento regionale - Procedimento formativo.

1. La Regione adotta, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un documento preliminare del Q.R.R. nel rispetto delle finalita' e contenuti di cui ai precedenti articoli.

2. Entro dieci giorni dall'adozione di cui al precedente comma, il documento preliminare viene pubblicato sul B.U. e inviato alle Province, agli enti locali, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, alle regioni limitrofe ed alle associazioni di categoria piu' rappresentative. Le amministrazioni statali interessate hanno l'onere di comunicare alla Regione le proprie osservazioni, ai sensi dell'art. 16 della legge n. 241 del 1990, entro il termine di 90 giorni dall'invio del documento alla Presidenza del Consiglio ([8]).

3. Le Province, entro i successivi 30 giorni, ai fini di una verifica dell'indicazione regionale, promuovono la consultazione e la partecipazione degli enti locali, delle forze sociali ed economiche interessate.

4. Le Province entro i successivi 60 giorni compilano una relazione contenente i rilievi presentati in merito al documento preliminare e la trasmettono alla Regione.

5. Entro i successivi 90 giorni, la Giunta regionale, sentito il Comitato regionale tecnico amministrativo ([9]) di cui al successivo art. 37, adotta le proprie determinazioni in merito alle osservazioni presentate.

6. Il Quadro di riferimento regionale e' approvato con deliberazione del Consiglio regionale ([10]).
Il provvedimento di approvazione e' pubblicato nel B.U. della Regione e ne e' data altresi' notizia sulla G.U. della Repubblica Italiana ([11]) ([12]).

Art. 5
Quadro di riferimento regionale - Adeguamenti.

1. Gli adeguamenti del Q.R.R. possono essere promossi dalla Regione, da una o piu' Province, dai Comuni in numero non inferiore a quelli previsti dall'art. 49 dello Statuto regionale, ricadenti negli ambiti di cui alla lett. a), 2o comma, dell'art. 3.

2. Il Q.R.R. e' sottoposto a verifica ed adeguamento in occasione dell'aggiornamento triennale del Programma di sviluppo regionale anche sulla base delle risultanze applicative derivanti dalla formazione dei P.T. di cui al successivo art. 7.

3. Agli adeguamenti si applicano le stesse procedure previste per la formazione del Q.R.R.

Art. 6
Piani di settore e Progetti speciali territoriali (P.S.-P.S.T.)
([13])

1. La Regione per il conseguimento delle finalita' di cui all'art. 1 della presente legge e degli obiettivi del Quadro di riferimento regionale, puo' predisporre Piani di settore o Progetti speciali territoriali, relativi all'intero territorio regionale o a parti di esso.

2. Nelle aree ricadenti all'interno dei parchi nazionali e regionali il piano del parco di cui all'art. 12 della legge n. 394 del 1991 sostituisce sia i Piani di settore e Progetti speciali territoriali sia qualsiasi altro strumento di pianificazione territoriale di livello sovracomunale.

3. I Piani di settore ed i Progetti speciali territoriali riguardano le seguenti materie:

a) agricoltura;

b) industria;

c) turismo;

d) trasporti;

e) sanita';

f) edilizia abitativa;

g) lavori pubblici;

h) demanio marittimo;

i) tutela delle acque dagli inquinamenti;

l) bacini idrici;

m) tutela dei beni ambientali e naturali.

4. I piani ed i progetti determinano l'ambito territoriale degli interventi e le prescrizioni direttamente vincolanti o da recepire da parte degli enti locali infraregionali.

5. Il recepimento deve avvenire entro 90 giorni dall'efficacia della loro approvazione.

6. In caso d'inerzia, decorso infruttuosamente il termine, le relative prescrizioni diventano efficaci ad ogni effetto, nei confronti dei privati, degli enti e delle amministrazioni pubbliche, a partire dalla scadenza del termine. Nel caso in cui la relativa prescrizione non sia sufficientemente dettagliata, la stessa opera in funzione di salvaguardia ai sensi del successivo art. 57 fino a che l'amministrazione non abbia provveduto al recepimento.

7. Qualora i piani ed i progetti contengano prescrizioni territoriali direttamente vincolanti, queste si sostituiscono a tutti gli effetti, ai Piani territoriali provinciali o a loro parti nonche' agli strumenti urbanistici comunali, e le previsioni e prescrizioni sono immediatamente efficaci dopo l'approvazione del Consiglio regionale. Si intendono per prescrizioni immediatamente vincolanti quelle disposte sia in forma letterale che grafica direttamente conformative del territorio o della proprieta'. Sono conformative del territorio le prescrizioni che pur prevedendo una specifica destinazione dei suoli rinviano per la specifica attuazione ad un piano attuativo di livello infracomunale. ([14])

Art. 6-bis
Procedimento di approvazione dei Piani di settore e dei Progetti speciali territoriali.
([15])

1. La Giunta regionale, direttamente o su proposta dell'assessore o dell'autorita' competente, predispone e adotta i Piani di settore o i Progetti speciali territoriali.

2. Successivamente, gli atti e gli elaborati del piano o del progetto sono depositati per 60 giorni consecutivi, decorrenti dalla data di deposito, presso le segreterie dei Comuni e delle province interessati.

3. L'avvenuto deposito e' reso noto mediante pubblicazione di avviso al B.U., a mezzo di manifesti murali e su almeno un quotidiano a diffusione regionale. Nei termini previsti dal comma 2 del presente articolo chiunque puo' prenderne visione e presentare istanze e memorie in merito ai contenuti del piano o progetto.

4. Nel medesimo periodo le province interessate promuovono pubbliche consultazioni anche con i Comuni al fine di acquisire le osservazioni al piano o al progetto e trasmettono alla Regione gli atti, gli elaborati e le risultanze delle consultazioni.

5. Nel caso sia necessario acquisire le intese delle amministrazioni statali, il Presidente della Regione o per delega l'assessore competente indice una conferenza di servizi ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 della legge n. 241 del 1990.

6. La Giunta regionale sulla base delle osservazioni pervenute ed in base all'esito della conferenza dei servizi di cui al comma precedente adotta in via definitiva il piano o progetto e lo presenta al Consiglio regionale per l'approvazione ([16]).

Art. 7
Piano territoriale (P.T.). ([17])

1. Il Piano territoriale costituisce l'articolazione territoriale del Q.R.R. a livello di ciascuna provincia e degli ambiti di cui alla lettera a) del 2o comma dell'art. 3.

2. Il P.T. riguarda l'intero territorio di ciascuna Provincia o il territorio degli ambiti eventuali di cui all'art. 3, 2o comma, lett. a);

3. Il P.T., tenendo conto degli ambiti fissati dal Q.R.R.:

a) individua le zone da sottoporre a speciali misure di salvaguardia dei valori naturalistici, paesistici, archeologici, storici, di difesa del suolo, di protezione delle risorse idriche, di tutela del preminente interesse agricolo;

b) fornisce, in relazione alle vocazioni del territorio ed alla valorizzazione delle risorse, le fondamentali destinazioni e norme d'uso: per il suolo agricolo e forestale; per la ricettivita' turistica e gli insediamenti produttivi industriali ed artigianali; per l'utilizzazione delle acque; per la disciplina dell'attivita' estrattiva;

c) precisa ed articola, per singolo Comune [obbligato alla formazione del P.R.G. e del P.R.E., o per gruppi di Comuni non obbligati] ([18]), le previsioni demografiche ed occupazionali e le quantita' relative alla consistenza degli insediamenti residenziali fornite dal Q.R.R. per l'intera provincia o per gli ambiti eventuali di cui all'art. 3, comma 2, lett. a);

d) indica il dimensionamento e la localizzazione, nell'ambito dei Comuni interessati, degli insediamenti produttivi, commerciali, amministrativi e direzionali, di livello sovracomunale;

e) fornisce il dimensionamento e la localizzazione, nell'ambito dei Comuni interessati, delle attrezzature di servizio pubblico e di uso pubblico di livello sovracomunale, con particolare riferimento ai parchi ed ai servizi per la sanita' e l'istruzione sentiti, al riguardo, le U.L.S. ed i distretti scolastici competenti;

f) articola la capacita' ricettiva turistica, con riferimento ai singoli territori comunali interessati, indicando attrezzature ed impianti per lo svolgimento degli sport invernali e per l'utilizzazione turistica della montagna, per le attivita' balneari e per gli approdi turistici e relativi servizi, individuandone le localizzazioni nonche' le fondamentali tipologie ricettive, con particolare riguardo alle strutture per il turismo sociale, alle attrezzature a rotazione d'uso ed agli insediamenti turistico-residenziali;

g) individua il sistema della viabilita' e di trasporto e la rete delle altre infrastrutture di interesse sovracomunale;

h) fissa le quantita' massime di territorio che i singoli Comuni [obbligati alla formazione del P.R.G. e del P.R.E.] ([19]) possono destinare, nel decennio, alle nuove previsioni residenziali e produttive;

i) precisa le percentuali minime del fabbisogno di alloggio per usi residenziali e turistici da soddisfare, da parte dei Comuni, mediante il recupero di edifici esistenti degradati;

[l) indica, per i Comuni obbligati alla formazione del P.E.E.P., le quote minime di residenza da realizzare come edilizia economica e popolare.] ([20]) ([21])

Art. 8
Piano territoriale - Procedimento formativo.

([22])

1. Il Consiglio provinciale adotta un documento preliminare di pianificazione per l'elaborazione del P.T., entro 120 giorni dall'approvazione del Q.R.R.

2. Entro 10 giorni dall'adozione, il documento programmatico preliminare, e' depositato per 30 gg. consecutivi decorrenti dalla data di affissione all'Albo pretorio. L'avvenuto deposito e' reso noto al pubblico mediante pubblicazione di apposito avviso sul B.U., oltre che a mezzo di manifesti murali su almeno un quotidiano a diffusione regionale ([23]).

3. Durante il periodo di deposito, chiunque puo' prenderne visione e presentare istanze, memorie ed opposizioni tendenti a proporre scelte specifiche o generali.

4. Nel medesimo periodo i Comuni e le Province promuovono pubbliche consultazioni al fine di acquisire apporti collaborativi.

5. Entro i 60 gg. successivi all'avvenuta pubblicazione, i CC.CC. deliberano il proprio parere e l'inviano alla Provincia, corredato delle indicazioni emerse dalle proposte avanzate nel periodo di consultazione.

6. La Provincia, tenuto conto dei pareri e proposte di cui ai commi precedenti approva il piano territoriale entro i successivi 150 giorni, previa convocazione di una conferenza di servizi ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche, allo scopo di acquisire il consenso delle amministrazioni competenti ad approvare i piani di tutela nei settori della protezione della natura, della tutela dell'ambiente, delle acque e della difesa del suolo e della tutela delle bellezze naturali. Il verbale della conferenza tiene luogo dell'atto di approvazione. ([24])

[7. Entro i 60 gg. successivi alla ricezione del P.T., i Consigli comunali deliberano le loro osservazioni e le trasmettono alla Regione.

8. Il Consiglio regionale, sentito il parere del C.R.T.A., entro i successivi 60 gg., accerta la regolarita' delle procedure seguite nella formazione del P.T., la conformita' dello stesso al Q.R.R. e decide in merito alle osservazioni avanzate dai Comuni, approvando definitivamente il P.T.] ([25])

9. Il P.T. diviene esecutivo con la pubblicazione sul B.U.

10. Nel caso di inadempienze della Provincia nell'assolvimento dei compiti previsti nel presente articolo, interviene la Regione.

11. Le previsioni e le prescrizioni di cui al precedente art. 7, comma 3o, lettere a), d), e), f), g), comportano:

- l'applicazione obbligatoria delle misure di salvaguardia, dalla data di adozione del P.T.;

- l'immediata efficacia, nei confronti di enti e privati, dalla data di approvazione del P.T. stesso;

- l'automatico adeguamento degli strumenti urbanistici comunali.

12. L'attuazione delle previsioni e prescrizioni specificate al comma precedente e' stabilita dal P.T. o attraverso il P.R.E., o piani esecutivi di iniziativa pubblica e privata ovvero mediante specifica disciplina esecutiva parte integrante del P.T. stesso.

Art. 8-bis
Disciplina dell'accordo di programma.

1. Al fine di assicurare il coordinamento di tutte le attivita' necessarie all'attuazione di opere, interventi e programmi d'intervento di prevalente interesse regionale, e che richiedono l'azione integrata e coordinata di enti locali, o comunque di amministrazioni, soggetti pubblici e societa' a partecipazione pubblica che gestiscono servizi pubblici, la Regione promuove accordi di programma ai sensi dell'art. 27 della legge n. 142 del 1990.

2. Qualora l'iniziativa dell'accordo di programma non competa alla Regione a norma del comma 1, l'iniziativa spetta al Sindaco o al Presidente della provincia, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 142 del 1990.

3. Ai fini di cui al comma 1 sono ritenuti di prevalente interesse regionale in particolare: le opere, gli interventi, i programmi previsti dal piano di sviluppo, dai piani di settore e dai progetti speciali territoriali anche in attuazione del Quadro di riferimento regionale o comunque derivanti da programmi approvati dagli organi regionali. Il componente della Giunta, competente per materia promuove l'accordo di programma, anche su richiesta di uno o piu' soggetti interessati, quando ricorrono le condizioni previste dal comma 1, mediante la presentazione della relativa proposta alla Giunta regionale per l'approvazione.

4. La proposta di accordo di programma:

a) indica le opere, i programmi, gli interventi, l'ambito territoriale e gli obiettivi generali di questi;

b) individua le amministrazioni pubbliche, gli enti, le aziende pubbliche, e le societa' a prevalente partecipazione pubblica dei quali sia prevista l'azione integrata;

c) dispone il termine entro il quale deve essere definito l'accordo di programma.

5. Per verificare la possibilita' di arrivare all'accordo di programma i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate partecipano alla conferenza di servizi convocata ai sensi dell'art. 27 comma 4 della legge n. 142 del 1990. In caso positivo questi possono formare il Comitato dei rappresentanti delle amministrazioni.

6. Il Comitato e' presieduto rispettivamente dal Presidente della Giunta regionale, dal Presidente della Giunta provinciale, dal Sindaco, o dai rispettivi assessori competenti per materia, se delegati del Comitato fanno parte anche gli eventuali soggetti privati interessati, che vengono dal Presidente invitati a partecipare.

7. Al Comitato possono aderire, senza interrompere il corso della procedimento, anche altri soggetti pubblici interessati. Svolge le funzioni di segretario del Comitato un funzionario nominato dall'amministrazione procedente, il quale svolge altresi' il ruolo di responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 4 della legge n. 241 del 1990.

8. Al Comitato compete:

a) ricercare le intese sugli obiettivi degli interventi in relazione agli interessi di ciascuno dei partecipanti;

b) definire l'entita' delle spese individuando le fonti di finanziamento;

c) sottoscrivere eventuali protocolli preliminari alla definizione dell'accordo di programma;

d) elaborare e coordinare le proposte tecniche e finanziarie necessarie, e di procedere agli opportuni studi e verifiche;

e) proporre al Presidente della Giunta o l'assessore competente per materia, se delegato, che le dispone per decreto, le eventuali consulenze tecnico-specialistiche, indicando le fonti di finanziamento;

f) valutare le istanze dei privati per definire le ipotesi di eventuali accordi a norma dell'art. 11 della legge n. 241 del 1990 da stipularsi dalle singole amministrazioni partecipanti al procedimento per l'accordo di programma, in relazione alle rispettive competenze e d'intesa tra le medesime ([26]).

Art. 8-ter
Contenuti dell'accordo di programma.

1. L'accordo di programma deve prevedere:

a) il programma di attuazione degli interventi e delle opere, eventualmente articolato in fasi funzionali con l'indicazione dei tempi relativi;

b) la quantificazione del costo complessivo e di quello relativo alle eventuali fasi di esecuzione;

c) il piano finanziario con la ripartizione degli oneri;

d) le modalita' di attuazione;

e) gli adempimenti attribuiti ai soggetti interessati, le responsabilita' dell'attuazione e le eventuali garanzie;

f) le sanzioni per gli inadempimenti;

g) l'eventuale procedimento arbitrale per la risoluzione delle controversie che dovessero sorgere nell'attuazione dell'accordo e la composizione del collegio arbitrale;

h) gli eventuali accordi da stipularsi con i privati interessati ai sensi dell'art. 8-bis, comma 8, lett. f);

i) le modalita' di controllo sull'esecuzione dell'accordo che compete al Comitato di cui al comma 5 dell'art. 8-bis della presente legge, eventualmente munito di poteri sostitutivi.

2. L'accordo di programma, acquisito il consenso unanime dei soggetti di cui all'art. 8-bis che abbiano partecipato all'accordo medesimo, e' sottoscritto dai rappresentanti dei soggetti stessi ed e' approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale, o per sua delega dall'assessore competente per materia, dal Presidente della provincia o dal Sindaco.

3. Il decreto di approvazione dell'accordo di programma pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ha valore di dichiarazione di pubblica utilita', indifferibilita' ed urgenza per le opere in esso previste e determina l'eventuale e conseguente variazione degli strumenti urbanistici, qualora sia emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale o del Presidente della Giunta provinciale.

4. Qualora l'accordo determini variazioni degli strumenti urbanistici comunali l'accordo dev'essere ratificato dal Consiglio comunale entro trenta giorni dalla data di notifica. In questo caso, si applica quanto previsto al comma 3 solo dopo la ratifica del Consiglio comunale.

5. Qualora l'accordo di programma comporti modificazioni del Q.R.R. o dei Piani territoriali regionali, queste devono essere approvate dal Consiglio regionale.

6. Nel caso in cui non venga raggiunto il consenso unanime per l'accordo di programma, trovano applicazione le procedure di attuazione delle opere, interventi e programmi d'intervento previsti dalle leggi nazionali o regionali di settore ([27]).

Capo II
Pianificazione comunale ([28])

Sezione I
Pianificazione generale ([29]) ([30])

Art. 9
Piano regolatore generale (P.R.G.) - Contenuti ([31]).

1. Tutti i Comuni sono obbligati alla formazione del Piano regolatore generale, fatto salvo l'art. 12, comma 1 della presente legge ([32]).

2. [Per tali comuni] ([33]) il P.R.G., con riferimento alle indicazioni del Piano territoriale disciplina l'intero territorio comunale per un arco temporale non superiore al decennio.

3. Il Piano regolatore generale:

a) formula gli obiettivi di piano in armonia con quanto previsto dal P.T.;

b) contiene analisi sulla struttura geomorfologica, insediativa e socioeconomica del territorio comunale;

c) precisa le aree da sottoporre a speciali misure di salvaguardia per motivi di interesse naturalistico, paesistico, archeologico, di difesa del suolo, di preminente interesse agricolo, di protezione delle risorse idriche, nonche' i vincoli a protezione della viabilita' e delle attrezzature ad impianti speciali o molesti, fornendo le relative prescrizioni;

d) precisa, per il periodo di validita' del piano, le previsioni di andamento demografico e di occupazione nei diversi settori produttivi;

e) indica la quota di fabbisogno residenziale da soddisfare mediante il recupero del patrimonio edilizio esistente e con nuove costruzioni;

f) distribuisce e articola sul territorio le aree idonee a soddisfare il fabbisogno residenziale previsto alla precedente lett. e);

g) localizza ed articola le aree destinate agli insediamenti produttivi, industriali, artigianali e agricoli, alle sedi delle attivita' terziarie, agli insediamenti turistici, precisando le quantita' esistenti e quelle in progetto;

h) individua le localizzazioni, le dimensioni, l'articolazione per livelli del sistema delle attrezzature di servizio pubblico e delle aree per il tempo libero, con riferimento alle indicazioni del P.T. per le attrezzature e le aree di importanza sovracomunale. Tutte le indicazioni relative alle attrezzature di servizio pubblico dovranno precisare le attrezzature di progetto e quelle esistenti; per queste ultime le quantita' relative al fabbisogno gia' soddisfatto dovranno essere riferite alla superficie utile degli edifici e conformate agli standard forniti dalla normativa tipo regionale di cui al successivo art. 17;

i) delinea le reti viarie ed infrastrutturali, in riferimento alle indicazioni del P.T. per quelle di importanza sovracomunale;

l) localizza ed articola, in applicazione del P.T. le aree da destinare all'edilizia economica e popolare in funzione delle reali esigenze locali;

m) delimita i centri edificati ai sensi dell'art. 18 della legge n. 865 del 1971, e successive modifiche;

n) individua le zone di degrado edilizio ed urbanistico e delimita gli interventi di recupero di iniziativa pubblica e privati ai sensi dell'art. 27 della legge n. 457 del 1978 ([34]);

o) delimita i centri storici ed i nuclei antichi, onde garantirne la tutela e l'utilizzazione sociale, nonche' la qualificazione dell'ambiente urbano nel suo complesso ([35]);

p) individua le aree, i complessi e gli edifici di interesse storico, artistico ed ambientale su tutto il territorio comunale, precisando quelli da sottoporre a tutela e a restauro conservativo e quelli suscettibili di interventi di manutenzione, di risanamento igienico e di ristrutturazione edilizia;

q) prevede la normativa tecnica, urbanistica, edilizia, igienico-sanitaria, ambientale, per la disciplina di tutela e di uso del suolo e degli edifici, in riferimento agli insediamenti residenziali, produttivi, commerciali, turistici, agricoli, terziari, di servizio e con riguardo alle specifiche destinazioni, ai tipi e modalita' di intervento, nel rispetto dei principi generali contenuti nella presente legge. Inoltre, contiene norme di assoggettamento alla disciplina antisismica e per le zone ammesse a consolidamento;

r) individua e valorizza le costruzioni in terra cruda su tutto il territorio comunale, in quanto testimonianze storiche della cultura abruzzese, ed al fine di incentivarne il recupero, le relative cubature e superfici non vanno computate nel calcolo dei parametri edilizi ammissibili dalle norme di Piano ([36]).

Art. 10
Piano regolatore generale - Procedimento.
([37])

 

01. Ai sensi dell'articolo 43 della legge regionale 3 marzo 1999, n. 11 (Attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112: Individuazione delle funzioni amministrative che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale e conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti locali ed alle autonomie funzionali), i Comuni provvedono all'approvazione dei propri strumenti urbanistici generali ed attuativi e relative varianti, nell'osservanza della pianificazione territoriale sovraordinata ed in particolare della pianificazione paesaggistica regionale di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137). ([38])

1. Il progetto di Piano regolatore generale viene adottato con delibera del Consiglio comunale entro 180 giorni dalla data di cui all 8o comma del precedente art. 8, ed e' depositato, non oltre il 10o giorno dalla data della deliberazione di adozione, nella segreteria comunale, a libera visione del pubblico, per 45 giorni consecutivi. L'adozione del P.R.G. deve essere preceduta dall'acquisizione del parere previsto dall'art. 13 della legge n. 64 del 2.2.1974; l'eventuale omissione comporta la ripetizione del procedimento ([39]).

2. L'effettuato deposito e' contemporaneamente reso noto al pubblico mediante applicazione di apposito avviso sul B.U., oltre che a mezzo di manifesti murali e su almeno un quotidiano a diffusione regionale [stazioni televisive e radiofoniche a ricezione regionale e sub-regionale]. ([40]).

3. Entro il termine del periodo di deposito, chiunque puo' presentare osservazioni al progetto di Piano regolatore generale. Le osservazioni presentate, anche sotto forma di istanze, proposte o contributo, dopo tale termine, sono irricevibili.

4. Entro 60 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo dell'avviso di deposito del piano, al fine di acquisire i pareri, i nullaosta e gli altri atti di assenso comunque denominati previsti dalle leggi in vigore per la tutela degli interessi pubblici curati da altre autorita' l'amministrazione comunale convoca una conferenza di servizi ai sensi e per gli effetti dell'art. 14, commi 2 e 3, della legge n. 241 del 1990. I dirigenti dei servizi regionali interessati o funzionari da essi delegati sono tenuti a partecipare alla conferenza dei servizi indetta dall'amministrazione procedente ([41]).

5. Il Comune con propria deliberazione motivata si esprime sulle osservazioni presentate entro novanta giorni dalla scadenza del periodo di deposito e provvede alla loro visualizzazione nella tavola di zonizzazione del P.R.G. adottato.

6. La Provincia si esprime in merito alla conformita' del Piano regolatore generale con la pianificazione territoriale provinciale all'interno della Conferenza dei Servizi di cui al comma 4 ([42]) ([43]).

[Art. 11
Piano regolatore generale - Procedimento di approvazione.

1. Il Piano regolatore generale e' approvato dal Consiglio provinciale competente per territorio, previo parere della Sezione urbanistica provinciale entro 180 giorni dalla sua ricezione ed e' pubblicato a cura del Presidente della Provincia sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

2. Decorso infruttuosamente il termine di cui al 1o comma il P.R.G. s'intende approvato. Nel caso di compimento dei termini per il silenzio assenso il Sindaco, previa attestazione dell'effettiva decorrenza del termine da parte del segretario generale della provincia, promuove la pubblicazione sul B.U. di un avviso concernente la vigenza del Piano regolatore generale.

3. In sede di approvazione possono essere apportate al Piano solo le modifiche di cui all'art. 3 della legge n. 765 del 1967 e quelle necessarie per assicurare l'osservanza delle vigenti disposizioni statali e regionali, ivi comprese quelle della presente legge.

4. L'amministrazione provinciale puo' chiedere al Comune chiarimenti e integrazioni istruttorie una sola volta. In tal caso il termine di cui al 1o comma, rimane sospeso fino all'adempimento del Comune.

5. La Provincia notifica al Comune interessato la delibera consiliare in ordine alle decisioni sul piano e le osservazioni contestualmente al suo invio al CO.RE.CO.

6. Il Comune entro 60 gg. dalla data di notifica del visto di legittimita' sulla delibera consiliare di cui al precedente comma adotta le proprie determinazioni sulle prescrizioni indicate dalla Provincia.

7. Ove il Consiglio comunale deliberi l'integrale assenso, il Comune stesso rielabora in tal senso la normativa e la relativa documentazione grafica.

8. Qualora le controdeduzioni comportino assenso parziale o dissenso, la Provincia riesaminati gli atti, si esprime definitivamente ed approva lo strumento urbanistico adeguandolo sul piano normativo e su quello cartografico entro i successivi 60 gg., e decorso tale periodo si determina l'automatica formazione dell'atto.

9. Nei soli comuni sforniti di uno strumento urbanistico generale vigente ovvero forniti di uno strumento urbanistico approvato da oltre dieci anni nel caso in cui il Piano sia restituito non approvato, il Comune e' tenuto ad effettuare la rielaborazione entro 180 giorni dalla restituzione. In caso di inadempienza del Comune la provincia provvede in via sostitutiva alla rielaborazione e adozione attraverso un commissario ad acta nei 180 giorni successivi] ([44]).

Art. 12
Piano regolatore esecutivo (P.R.E.) - Principi e contenuti.

1. I comuni possono adottare il Piano regolatore esecutivo in alternativa al Piano regolatore generale ([45]).

2. Il P.R.E.:

- disciplina l'intero territorio comunale;

- ha un arco di validita' temporale non superiore a dieci anni dalla data di approvazione;

- ha, di norma, i contenuti di carattere generale previsti al precedente art. 9, comma 3o;

- si attua attraverso concessione edilizia diretta.

3. Il P.R.E. deve inoltre contenere:

- le norme tecniche di attuazione e le eventuali prescrizioni speciali, edilizie, urbanistiche, igienico-ambientali, antisismiche;

- gli elenchi catastali delle proprieta' da espropriare e da vincolare per l'attuazione del piano;

- la previsione di massima delle spese necessarie per l'attuazione del piano.

4. Le prescrizioni esecutive del P.R.E. costituiscono, a tutti gli effetti, compreso quello della dichiarazione di pubblica utilita' e di urgenza ed indifferibilita', Piani particolareggiati di esecuzione ed hanno gli stessi contenuti e finalita' dei Piani particolareggiati, dei Piani per l'edilizia economica e popolare, dei Piani degli insediamenti produttivi, industriali, artigianali, commerciali, turistici, e dei Piani di recupero di cui, rispettivamente, alla legge statale n. 1150 del 1942, alla legge statale n. 865 del 1971, alla legge statale n. 457 del 1978, alla legge statale n. 167 del 1962 nei testi vigenti.

5. [I Comuni che optino per la redazione del P.R.E. possono presentare alla Provincia istanza motivata per essere autorizzati a derogare al limite minimo di aree da riservare all'edilizia economica e popolare di cui all'art. 2 della legge 28 gennaio 1977, n. 10] ([46]).

6. I Comuni che optino per la redazione del P.R.E. corredano il medesimo di un programma di intervento triennale, che deve contenere le indicazioni delle opere pubbliche e delle urbanizzazioni primarie e secondarie da realizzare nel quinquennio, prevedendo, altresi', la copertura finanziaria ([47]).

7. Ai fini del rilascio delle concessioni edilizie dirette nelle aree di nuova edificazione, il P.R.E. in particolare deve indicare:

a) la suddivisione in lotti con relativa individuazione catastale, l'indicazione della tipologia edilizia e dei relativi parametri, e, nel caso di zona residenziale con indice di edificabilita' fondiario maggiore di 2 mc/mq, l'ubicazione degli edifici mediante sagome di massimo ingombro;

b) la progettazione di massima della rete viaria, dei percorsi pedonali, degli spazi di sosta e di parcheggio, e le relative previsioni di spesa;

c) lo schema di massima, corredato dalla relativa previsione di spesa, delle reti fognante, idrica, telefonica, del gas, di distribuzione di energia elettrica e della pubblica illuminazione, nonche' di ogni altra infrastruttura necessaria in relazione alla destinazione dell'insediamento.

8. Ai fini del rilascio delle concessioni edilizie nelle aree gia' edificate il P.R.E. deve indicare:

a) gli edifici destinati a demolizione e quelli soggetti a restauro, risanamento e ristrutturazione, individuati su base catastale;

b) i progetti o schemi di massima dei necessari adeguamenti delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria di cui al precedente comma 7o, lettere b), c), e le relative previsioni di spesa.

Art. 13
Piano regolatore esecutivo - Procedimento.

1. Per l'adozione ed approvazione del Piano regolatore esecutivo si applicano le disposizioni di cui ai precedenti artt. 10 e 11.

2. Dell'avvenuta approvazione del P.R.E. e' data notizia, a cura del Sindaco, con atto notificato nelle forme previste dal C.P.C. ai proprietari degli immobili da espropriare compresi nel piano stesso, entro 30 giorni dalla medesima ([48]).

[Art. 14
Piano regolatore esecutivo - Procedimento di approvazione.

Il P.R.E. e' approvato con le stesse procedure, modalita' e termini fissati dal precedente art. 11.

Dell'avvenuta approvazione del P.R.E. e' data notizia, a cura del Sindaco, con atto notificato nelle forme previste dal C.P.C., ai proprietari degli immobili da espropriare compresi nel piano stesso, entro 30 giorni dalla medesima.] ([49]).

[Art. 15
Efficacia del P.R.G. e del P.R.E. in attesa di approvazione.

Salva l'applicazione obbligatoria delle misure di salvaguardia di cui al successivo art. 57, comma 1o, le previsioni e prescrizioni del P.R.G. e del P.R.E. sono immediatamente efficaci dal momento della loro trasmissione per l'approvazione, limitatamente:

- alla acquisizione delle aree destinate a servizi pubblici o riservate alle attrezzature ed impianti di interesse generale di livello comunale, nel caso in cui esistano progetti approvati omero i suddetti servizi siano indicati in modo specifico negli elaborati di Piano;

- alle autorizzazioni e concessioni edilizie relative ad aree comprese in settori del territorio comunale parzialmente edificati e integralmente provvisti delle opere di urbanizzazione primaria, nei limiti di 1,5

- alle aree artigianali ed industriali da attrezzare per il completamento degli insediamenti

produttivi esistenti;

- agli interventi di recupero del patrimonio edilizio nelle aree di degrado individuate nel P.R.G. o nel P.R.E., con l'eccezione degli interventi nei centri storici, nei nuclei antichi o relativi ad edifici monumentali, o compresi in aree vincolate ai sensi della legge 1.6.1939, n. 1089.] ([50]).

Art. 16
Regolamento edilizio.
([51])

1. Il regolamento edilizio ha per obiettivi:

a) l'indirizzo e il controllo della qualita' edilizia attraverso la definizione dei livelli minimi di prestazione delle opere edilizie nonche' delle modalita' di verifica degli stessi in sede di progetto in corso di esecuzione e ad opera costruita;

b) [il corretto inserimento delle opere edilizie nel contesto urbano ed ambientale] ([52]).

2. Il regolamento edilizio deve contenere le norme attinenti alle attivita' di costruzione e di trasformazione fisica e funzionale delle opere edilizie, di competenza comunale, ivi comprese le norme igieniche d'interesse edilizio cosi' come indicato dall'art. 33, 1o comma, punto 9), della legge n. 1150 del 1942. In particolare il regolamento edilizio definisce:

a) il procedimento di rilascio della concessione e delle autorizzazioni edilizie, le competenze del Comune e della Commissione edilizia, ove istituita, e le responsabilita' degli operatori della progettazione e della costruzione nei limiti di quanto stabilito dalle leggi statali e regionali;

b) i termini, le modalita' di adempimento delle prescrizioni sia da parte dei soggetti aventi titolo sia da parte del Comune, la documentazione e gli elaborati da allegare alle domande e tutto quanto ritenuto necessario per la completezza del procedimento di cui alla lett. a) del presente comma;

c) [i requisiti cui devono rispondere i manufatti edilizi e la determinazione dei metodi di verifica e di controllo. Tali requisiti tecnici attengono anche alla qualita' formale e compositiva ed all'inserimento nel contesto urbano ed ambientale dell'opera edilizia. A tal fine il regolamento puo' prevedere la redazione di programmi o piani da adottare con deliberazione del Consiglio comunale riguardanti ad esempio il colore, l'arredo urbano, il verde] ([53]);

d) la composizione ed il funzionamento della commissione urbanistico-edilizia comunale qualora il Comune decida di costituirla.

3. Solo i Comuni sprovvisti di ufficio tecnico sono obbligati a nominare la commissione urbanistico-edilizia, organo consultivo in materia di edilizia ed urbanistica.

4. Il Regolamento edilizio non puo' comunque contenere indicazioni relative a parametri edilizi e urbanistici quali le densita' edilizie, le altezze, le distanze, le destinazioni d'uso nonche' l'indicazione e definizione degli interventi edilizi ammessi ([54]).

5. [Il Regolamento edilizio comunale e' approvato dal Consiglio comunale in conformita' alle disposizioni della presente legge.] ([55])

6. [Copia del Regolamento approvato e' trasmesso entro 10 giorni dall'esecutivita' dell'atto di adozione alla provincia, che puo' chiederne il riesame entro 45 giorni.] ([56])

7. [Ove la Provincia non abbia chiesto il riesame nel termine previsto dal comma precedente, il regolamento edilizio diviene efficace a tutti gli effetti.] ([57])

Art. 17
Norme tecniche di attuazione degli strumenti urbanistici generali.

1. Le norme tecniche di attuazione degli strumenti urbanistici generali disciplinano:

a) gli standard funzionali, espressi come rapporto tra superfici utili di edificio ed utenti o addetti, da rispettare in sede di dimensionamento e di verifica delle attrezzature di servizio pubblico, di attivita' terziarie e produttive su edifici esistenti;

b) gli standard residenziali, espressi con rapporto tra superfici utili di edificio ed abitanti, da rispettare in sede di dimensionamento e di verifica degli edifici esistenti adibiti ad abitazione;

c) la definizione e l'applicazione dei parametri relativi all'edificazione, nel rispetto del superamento delle barriere architettoniche negli edifici pubblici e d'interesse pubblico per i cittadini portatori di handicap;

d) la determinazione:

- del numero convenzionale di abitanti;

- del grado di urbanizzazione da verificare per il rilascio delle concessioni edilizie dirette;

- dei rapporti tra indici volumetrici ed indici di utilizzazione;

- dei criteri di misurazione delle altezze, delle superfici e dei volumi degli edifici;

- delle altezze utili dei vani;

- delle caratteristiche e dei criteri di misurazione dei volumi tecnici;

- dei confini di proprieta', dei limiti delle zone a diversa destinazione urbanistica, dei fili e delle prospicienze stradali, ai fini della determinazione dei distacchi e delle altezze degli edifici.

2. La normativa prevede, altresi', modalita' e termini per realizzare o adeguare, nell'intero territorio comunale, opere pubbliche, attrezzature ed impianti tecnologici di interesse pubblico ([58]).

Sezione II
Piani attuativi

Art. 18
Piani attuativi di iniziativa pubblica.

1. I Piani attuativi di iniziativa pubblica sono i seguenti:

- piano particolareggiato;

- piano per l'edilizia economica e popolare;

- piano di recupero;

- piano per gli insediamenti produttivi;

- piani particolareggiati funzionali ([59]).

Art. 19
Piani particolareggiati (P.P.) - Contenuti.

1. I Piani particolareggiati devono indicare:

a) l'inquadramento nello strumento urbanistico generale;

b) la delimitazione del piano;

c) le aree e gli edifici da sottoporre a vincoli di salvaguardia per motivi di interesse paesistico, storico-artistico, ambientale, nonche' i vincoli a protezione delle infrastrutture e delle attrezzature di carattere speciale;

d) gli spazi da destinare agli insediamenti residenziali, produttivi e terziari, precisando la suddivisione delle aree in isolati, lo schema planovolumetrico degli edifici previsti, la configurazione di quelli esistenti con le relative destinazioni d'uso e tipologie edilizie;

e) gli edifici esistenti ed in progetto, nonche' le aree per le attrezzature di interesse pubblico ed i beni da assoggettare a speciali vincoli o servitu';

f) la rete viaria carrabile e pedonale, gli spazi di sosta di parcheggio, con la precisazione dei principali dati planoaltimetrici e degli allacciamenti alla viabilita' urbana;

g) la progettazione di massima per la realizzazione o l'adeguamento delle reti fognanti, idrica, telefonica, del gas, di distribuzione di energia elettrica e della pubblica illuminazione, nonche' di ogni alta infrastruttura necessaria all'insediamento;

h) gli edifici destinati a demolizione ovvero soggetti a restauro, a risanamento conservativo ed a ristrutturazione edilizia;

i) le norme tecniche di esecuzione e le eventuali prescrizioni speciali;

l) gli elenchi catastali delle proprieta' comprese nei comparti di intervento e di quelle da espropriare e da vincolare;

m) la previsione di massima delle spese necessarie per l'attuazione del piano.

2. Nei Comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti e' ammessa la formazione di Piani particolareggiati funzionali (P.P.F.), con i quali vengono indicati i tracciati, la sede, le modalita' e i tempi di attuazione di infrastrutture pubbliche puntuali o a rete, suddivise per categorie.

[3 Entro due anni dall'approvazione del P.R.G., il Comune e' tenuto ad adottare i Piani di Attuazione di iniziativa pubblica in esso previsti. In caso di inadempienza, provvede la Provincia in via sostitutiva.] ([60]) ([61]).

Art. 20
Procedimento di formazione dei Piani particolareggiati di iniziativa pubblica.

1. I Piani attuativi di competenza comunale sono adottati con deliberazione del Consiglio comunale soggetta al controllo di legittimita' di cui all'art. 45 della legge n. 142 del 1990 ([62]) successivamente all'obbligatoria acquisizione del parere prescritto dall'art. 13 della legge n. 64 del 1974 ove questo non sia stato gia' acquisito in sede di pianificazione generale.

2. La deliberazione di adozione divenuta esecutiva e' depositata con i relativi allegati nella segreteria comunale per trenta giorni interi e consecutivi decorrenti dal primo giorno dell'affissione all'albo pretorio del relativo avviso, affinche' chiunque ne abbia interesse possa prenderne visione. Nei successivi trenta giorni qualunque interessato puo' presentare osservazioni.

3. Il deposito e' reso noto al pubblico mediante avviso affisso all'albo pretorio del Comune, pubblicato sulla stampa locale ed a mezzo di manifesti murari affissi in luoghi pubblici. Nello stesso avviso deve essere inserita l'avvertenza che gli interessati possono presentare osservazioni ai sensi del comma precedente.

4. Il provvedimento di adozione del piano e' inviato alla Provincia che si esprime in merito alla conformita' con la pianificazione territoriale provinciale all'interno della Conferenza dei Servizi di cui al comma 5.

5. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine previsto dal comma 2 l'amministrazione comunale acquisisce i pareri, i nullaosta e gli altri atti di assenso comunque denominati previsti dalle leggi in vigore per la tutela degli interessi pubblici curati da altre autorita'. A tal fine l'amministrazione comunale convoca una conferenza di servizi ai sensi e per gli effetti dell'art. 14, comma 2 della legge n. 241 del 1990.

6. Il Consiglio comunale decide sulle osservazioni ed approva il piano entro e non oltre 120 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni.

7. La deliberazione comunale di approvazione del piano particolareggiato deve essere pubblicata nell'albo pretorio entro 60 giorni dalla data di comunicazione al Comune dell'esecutivita'. Entro il medesimo termine la deliberazione deve essere notificata nella forma delle citazioni a ciascuno dei proprietari degli immobili compresi nel piano. La deliberazione deve essere pubblicata anche sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

8. I piani di cui al comma 1 possono variare il Piano regolatore generale entro i seguenti limiti inerenti al comprensorio oggetto dello stesso:

- adeguamenti perimetrali;

- viabilita';

- servizi e attrezzature pubbliche;

- articolazione degli spazi e delle localizzazioni;

- parametri edilizi;

- approvazione di un Piano per l'edilizia economica e popolare nei limiti di cui all'art. 3 della legge n. 167 del 1962;

- adeguamento alle definizioni uniformi di cui alla legge regionale 23 agosto 2019, n. 25 (Modifiche alla legge regionale 29 gennaio 2019, n. 1 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione finanziario 2019/2021 della Regione Abruzzo (Legge di Stabilita' regionale 2019))) senza modifica di carico urbanistico, per la cui definizione si rinvia all'Allegato A dell'Intesa Stato Regioni di cui all'articolo 4, comma 1-sexies, del d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia).

8-bis. Fermi restando i limiti di cui al comma 8, non sono considerate varianti al Piano regolatore le modifiche inserite negli strumenti attuativi che non alterino i carichi urbanistici. I Piani attuativi conformi allo strumento urbanistico generale vigente sono approvati dalla Giunta comunale, ai sensi dell'articolo 5, comma 13, lettera b), del d.l. 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia), convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106. ([63]) ([64])

Art. 21
Procedimento e limiti di contenuto dei piani attuativi in variante ai piani regolatori generali.
([65])

1. I Comuni possono approvare piani attuativi relativi alle zone omogenee del territorio comunale ancorche' suddivise in sottozone in variante del Piano regolatore generale e delle sue norme attuative. Il Comune in sede di adozione della deliberazione del piano attuativo in variante e' tenuto a motivare congruamente in ordine alla necessita' delle nuove scelte.

2. Si applicano le norme di cui all'art. 20 commi 1, 2, 3 e 5.

3. [Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni il piano adottato con le relative osservazioni e le controdeduzioni del Consiglio comunale deve essere inviato alla provincia per l'approvazione.] ([66])

4. [La Provincia approva il piano attuativo in variante entro 120 giorni dall'invio. Entro lo stesso termine la Provincia puo' chiedere al Comune la modifica ovvero l'integrale rielaborazione dello strumento attuativo esclusivamente in relazione al rispetto delle leggi e dei regolamenti statali e regionali e dei piani territoriali sovracomunali vigenti.
Il termine comincia a decorrere nuovamente dalla data di invio alla Provincia del piano modificato o rielaborato da parte del Consiglio comunale.
] ([67])

5. [Decorso infruttuosamente il termine di cui al precedente comma 4 il piano si intende approvato. Nel caso di compimento dei termini per il silenzio assenso il Sindaco, previa attestazione dell'effettiva decorrenza del termine da parte del segretario generale della provincia, promuove la pubblicazione del piano nell'albo pretorio e nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo di un avviso concernente la vigenza del piano entro i sessanta giorni successivi. Entro il medesimo termine la deliberazione deve essere notificata nella forma delle citazioni a ciascuno dei proprietari degli immobili compresi nel piano. Il piano diviene esecutivo dopo quindici giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.] ([68])

[Art. 22
Disciplina della lottizzazione.

E' considerato intervento di lottizzazione di suoli edificabili ogni iniziativa che comporti contestualmente la divisione in piu' lotti di una proprieta' fondiaria, la realizzazione di una pluralita' di edifici, anche unifamiliari, interessanti una superficie superiore a un ettaro e una volumetria superiore a 10.000 me., nonche' l'esigenza di nuove opere di urbanizzazione secondaria.

Nei Comuni obbligati al P.R.E., qualora l'intervento edificatorio superi i predetti limiti, lo stesso e' soggetto alla formazione del comparto ai sensi dell'art. 26.] ([69]).

Art. 23
Piani di lottizzazione.

1. I Piani di lottizzazione hanno i contenuti previsti dal precedente art. 19, comma 1.

2. I proprietari o gli aventi titolo predispongono il progetto di Piano di lottizzazione nonche' lo schema di convenzione da stipulare con il Comune ai sensi del successivo comma 4.

3. Il procedimento di formazione dei Piani di lottizzazione di iniziativa privata e' quello di cui agli articoli 20 e 21. Decorsi 30 giorni dalla presentazione degli atti senza che il Comune abbia assunto provvedimenti deliberativi di avvio del procedimento ovvero avanzato richieste di integrazione istruttoria e/o documentale, i richiedenti possono inoltrare al Comune un atto di diffida, trasmettendone copia alla Regione, la quale, decorso l'ulteriore periodo di 30 giorni senza che il Comune abbia deliberato, provvede in via sostitutiva nei 30 giorni successivi a mezzo di apposito Commissario ad acta, all'uopo designato.

4. La convenzione di cui al quinto comma dell'art. 28 della legge n. 1150 del 1942 dovra' avere i seguenti contenuti minimi:

a) la cessione gratuita, entro i termini stabiliti, delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria indicate dall'art. 4 della legge n. 847 del 1964 e dall'art. 44 della legge n. 865 del 1971 ([70]);

b) esecuzione a carico del lottizzante delle opere di urbanizzazione primaria di cui alla precedente lett. a) da eseguire in conformita' alle prescrizioni comunali e da cedere gratuitamente al Comune;

c) i tempi di esecuzione delle urbanizzazioni primarie. Non puo' in ogni caso essere rilasciata la licenza di abitabilita' o agibilita', ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del D.P.R. n. 425 del 1994, dei fabbricati ad uso privato se non siano state eseguite le opere di urbanizzazione primaria;

d) il corrispettivo delle opere di urbanizzazione primaria, secondaria e indotta da realizzare a cura del Comune, secondo quanto disposto dall'articolo 5 della legge n. 10 del 1977 e i criteri per il suo aggiornamento in caso di pagamento differito. Qualora dette opere vengano eseguite a cura e spese del proprietario o di altro soggetto privato, la convenzione deve prevedere le relative garanzie finanziarie da prestarsi attraverso apposita fidejussione o polizza assicurativa, pari al valore delle opere da eseguire con riduzioni progressive in relazione allo stato di avanzamento delle opere di urbanizzazione e con le modalita' ed i termini fissati nella convenzione stessa;

e) i progetti planovolumetrici degli edifici ed i progetti esecutivi delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, questi ultimi portati al grado di sviluppo tecnico richiesto per la concessione di cui all'art. 4 della legge n. 10 del 1977;

f) i termini di inizio e di ultimazione delle opere di urbanizzazione non superiori a dieci anni;

g) le sanzioni convenzionali, a carico dei privati stipulanti, per inosservanza delle destinazioni di uso fissate nel piano di intervento ([71]).

Art. 23-bis
(Disposizioni attuative dell'art. 2-bis del d.p.r. 380/2001)

1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 2-bis del d.p.r. 380/2001, all'interno di piani attuativi o di ambiti con previsioni planivolumetriche oggetto di convenzionamento unitario, i Comuni possono prevedere limiti di densita' edilizia, altezza e distanza dei fabbricati in deroga a quelli previsti dal d.m. 1444/1968, purche' finalizzati alla riqualificazione ed al recupero urbano delle zone omogenee di cui ai numeri 1) e 2) dell'articolo 9 del d.m. 1444/1968.

1-bis. Limitatamente agli interventi di ristrutturazione con demolizione e ricostruzione posti al di fuori delle zone territoriali omogenee di tipo A o in zone a queste assimilabili, dai centri e nuclei storici consolidati e dagli ulteriori ambiti di particolare pregio storico ed architettonico al fine di utilizzare gli incentivi volumetrici eventualmente riconosciuti dalla normativa nazionale e regionale vigente, resta ferma l'applicabilita' della deroga ai limiti di altezza di cui all'articolo 8 del d.m. 1444/1968, come disposta dal comma 1-ter dell'articolo 2-bis del d.p.r. 380/2001 e nei limiti ivi consentiti. ([72])

Art. 23-ter
(Disposizioni a salvaguardia delle aree tutelate)

1. L'approvazione dei piani attuativi di cui agli articoli 20 e 23, anche conformi allo strumento urbanistico generale, che ricadono anche parzialmente in aree tutelate o vincolate ai sensi del d.lgs. 42/2004 e' subordinata al preventivo parere paesaggistico dell'Amministrazione preposta alla tutela del vincolo. ([73])

Art. 24
Piani delle zone da destinare all'edilizia di tipo economico e popolare (P.E.E.P.).

[1.Sono obbligati alla redazione del P.E.E.P. i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti.] ([74])

[2. L'estensione delle zone da includere nei Piani e' determinata in relazione alle esigenze dell'edilizia economica e popolare per un decennio e non puo' essere, in termini volumetrici, inferiore al 40% e superiore al 70% di quella necessaria a soddisfare il fabbisogno complessivo di edilizia abitativa nel periodo considerato. Rimane salva la possibilita' per i comuni non obbligati al P.E.E.P., di modificare tali percentuali attraverso specifica e motivata indicazione in aderenza alle previsioni del P.T.] ([75])

3. Ai Piani per l'edilizia economica e popolare si applicano, per cio' che riguarda contenuti, formazione e approvazione, rispettivamente i precedenti artt. 19, 20 e 21 ([76]).

4. Nell'ambito del P.E.E.P. potra' essere riservata un'aliquota non superiore al 30% dell'area complessiva destinata a residenza da assegnare agli aventi titoli ai sensi dell'art. 35 della legge n. 865 del 1971, e successive modificazioni, anche se non soci di cooperative o beneficiari di contributi statali o regionali per la realizzazione anche di case unifamiliari.

5. Gli interventi per le singole costruzioni di cui al comma precedente potranno avvenire in deroga alla tipologia prevista per l'edilizia residenziale pubblica, salvo l'osservanza delle prescrizioni contenute nell'ultimo comma dell'art. 16 della legge n. 457 del 1978 ([77]).

6. Nell'ambito del P.E.E.P. la quota afferente all'edilizia non residenziale non puo' superare il 20% della volumetria complessiva esclusa quella inerente alle urbanizzazioni.

7. I programmi costruttivi di cui all'art. 51 della legge n. 865 del 1971, e successive modificazioni, possono essere localizzati soltanto nei Comuni dove il Piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare sia stato attuato attraverso l'assegnazione delle aree relative e la loro urbanizzazione, almeno per l'80% della volumetria complessiva in esso prevista.

8. In ogni caso ciascun programma costruttivo non puo' superare la dimensione di 200 vani abitabili piu' i relativi servizi.

9. Le tipologie residenziali realizzabili nei P.E.E.P., devono essere conformi a quanto disposto dalle vigenti norme statali sull'edilizia economica e popolare, salvo che nel caso di singoli proprietari espropriati di cui all'undicesimo comma dell'art. 35 della legge n. 865 del 1971 e successive modifiche. In quest'ultima ipotesi le tipologie realizzabili dovranno essere conformi, nella misura massima a quanto disposto nella convenzione tipo predisposta dalla Regione ai sensi del primo comma dell'art. 8 della legge n. 10 del 1977.

10. Il P.E.E.P. deve contenere, oltre quanto indicato al precedente 3o comma, il programma di attuazione degli interventi, lo schema della convenzione tipo per la concessione in diritto di superficie dei lotti edificabili, l'indicazione delle aree da cedere in proprieta' e dei parametri per la determinazione del prezzo di cessione.

Art. 25
Piani delle aree da destinare ad attivita' produttive (P.A.P.-P.I.P.).

1. I Comuni sprovvisti di Piani per attivita' produttive sono obbligati, qualora cio' sia previsto alle diverse scale dal Q.R.R. e dal P.T., anche su richiesta degli operatori economici, alla loro formazione senza dover acquisire la preventiva autorizzazione regionale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modifiche ed integrazioni, procedendo all'individuazione delle aree relative nell'ambito delle zone industriali, artigianali, turistiche o destinate ad attivita' terziarie, previste negli strumenti urbanistici.

2. In ogni caso l'estensione delle aree da includere nel Piano non puo' essere inferiore a quella necessaria a soddisfare il fabbisogno relativo al triennio. Per i contenuti, la formazione e l'approvazione dei predetti Piani, si applicano le disposizioni di cui ai precedenti artt. 19, 20 e 21.

3. I P.A.P. devono inoltre contenere:

- lo schema della convenzione tipo per la concessione in diritto di superficie dei lotti edificabili;

- le aree da cedere in proprieta' ed i parametri per la determinazione del prezzo di cessione;

- le opere e gli impianti antinquinamento e le relative procedure di gestione, ai sensi della legge n. 319 del 1976 e successive modificazioni ([78]).

Art. 26
Comparto.

1. Nelle zone soggette ad interventi di nuova edificazione, di conservazione, risanamento, ricostruzione e migliore utilizzazione del patrimonio edilizio secondo le prescrizioni degli strumenti urbanistici generali o particolareggiati, ovvero dei Piani di recupero di cui al titolo IV della legge n. 457 del 1978, al fine di assicurare il rispetto di esigenze unitarie nella realizzazione degli interventi, nonche' un'equa ripartizione degli oneri e dei benefici tra i proprietari interessati, i Comuni con delibera di Giunta ([79]) ([80]), possono disporre, su richiesta dei proprietari in numero idoneo a costituire il consorzio, o d'ufficio, la formazione di comparti individuati e perimetrati nel piano che includono uno o piu' edifici, ed anche aree inedificate.

2. Formato il comparto, il Sindaco deve invitare i proprietari a riunirsi in consorzio entro il termine fissato nell'atto di notifica, per l'attuazione delle previsioni contenute nello strumento urbanistico.

3. A costituire il consorzio bastera' il concorso dei proprietari rappresentanti, in base all'imponibile catastale, la maggioranza assoluta del valore dell'intero comparto. I consorzi cosi' costituiti conseguiranno la piena disponibilita' del comparto mediante l'espropriazione delle aree e delle costruzioni dei proprietari non aderenti. L'indennita' sara' pari al valore venale dei beni espropriati antecedentemente alla formazione del comparto. Essa potra' essere corrisposta anche mediante permute di altre proprieta' immobiliari site nel Comune.

4. Quando sia decorso inutilmente il termine di cui al precedente 2o comma, il Comune procedera' all'espropriazione del comparto a norma della legge 22 ottobre 71, n. 865 e successive modifiche ed integrazioni.

5. La deliberazione di Giunta con cui si dispone la formazione del comparto equivale a dichiarazione di pubblica utilita' e di indifferibilita' ed urgenza.

6. Per l'assegnazione del comparto il Comune procedera' a mezzo gara.

7. Nelle zone di nuova espansione indicate negli strumenti urbanistici, puo' essere prevista la concentrazione della volumetria realizzabile in determinate porzioni delle zone stesse, subordinando la formazione della lottizzazione convenzionata all'acquisizione, da parte dei proprietari delle zone di concentrazione, dell'assenso ad edificare da parte di tutti i proprietari della zona considerata salvo in caso di dissenso ingiustificato - l'applicazione del precedente terzo comma.

8. Nei comuni nei quali l'attuazione dei piani regolatori o particolareggiati e' demandata a comparti edificatori le prescrizioni possono essere attuate anche attraverso l'adozione dei programmi di recupero urbano o dei programmi integrati ([81]).

9. I comparti edificatori possono essere adottati dal Comune anche in attuazione di programmi integrati o di programmi di recupero urbano ([82]) ([83]) ([84]).

Art. 27
Piano di recupero del patrimonio edilizio (P.R.P.E.).

1. Il Piano di recupero del patrimonio edilizio esistente (P.R.P.E.) di cui agli artt. 27 e segg. della legge n. 457 del 1978, svolge, all'interno dei centri edificati, la funzione del Piano particolareggiato e del Piano di zona per l'edilizia di tipo economico e popolare.

2. La formazione del P.R.P.E. e' condizionata alla perimetrazione e disciplina, sullo strumento urbanistico, delle zone di recupero ed all'individuazione degli ambiti e degli immobili da assoggettare ad esso, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 27 della legge n. 457 del 1978.

3. Il P.R.P.E., formato ed approvato ai sensi dei precedenti artt. 19, 20 e 21, deve contenere, altresi', l'individuazione delle unita' minime di intervento per la ristrutturazione urbanistica, nonche' prescrizioni afferenti gli ambiti e gli immobili prescelti in base alle categorie di degrado definite al successivo art. 28.

4. Gli ambiti dei Piani di recupero non possono essere costituiti essenzialmente di aree libere e non urbanizzate pressoche' sprovviste di costruzioni, costituenti nell'insieme, unita' minime di intervento.

5. Il P.R.P.E. e' attuato mediante autorizzazione e concessioni singole, ovvero attraverso comparti formati ai sensi del precedente art. 26 fatta esclusione delle aree e degli edifici per i quali il Comune intende intervenire direttamente ([85]).

Art. 28
Zone di recupero del patrimonio urbanistico ed edilizio esistente. Categorie di degrado.

1. Agli effetti dell'individuazione delle zone di recupero di cui all'art. 27 della legge n. 457 del 1978, sono definite le seguenti categorie di degrado:

a) degrado urbanistico, ove vi sia carenza delle funzionalita' dell'impianto urbano dovuta a insufficienza degli standard di cui al D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, o delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria;

b) degrado edilizio, ove le condizioni d'uso dei singoli edifici o complessi edilizi siano ridotte a causa delle precarie condizioni di staticita' connesse all'usura del tempo o ad inadeguate tecniche costruttive rispetto alla funzione dell'immobile, ovvero a causa della fatiscenza delle strutture e delle finiture, dell'inadeguatezza tipologica rispetto alle esigenze funzionali, in presenza di superfetazioni che alterino la morfologia e l'impianto storico-architettonico dell'immobile o del complesso edilizio, di carenza o inadeguatezza degli impianti tecnologici;

c) degrado igienico, ove vi sia carenza degli impianti igienico-sanitari, come dotazione o come organizzazione funzionale, ovvero insufficiente aereazione ed illuminazione diurna, nonche' ridotte condizioni di abitabilita' e di utilizzazione, in relazione all'impianto planovolumetrico o alla presenza di condizioni generali di umidita';

d) degrado socioeconomico, ove sussistano condizioni d'abbandono, di sottoutilizzazione o sovraffollamento degli immobili o, comunque, vi sia impropria utilizzazione degli stessi, ovvero sussistano strutture produttive non compatibili con le preesistenti funzioni residenziali e siano presenti fenomeni comportanti le sostituzioni del tessuto sociale e delle forme produttive ad esso integrate;

e) degrado geofisico, in presenza di fenomeni di dissesto idrogeologico richiedenti complessi interventi di consolidamento dei substrati dell'abitato, di aree libere impropriamente utilizzate o su cui insistono ruderi di edifici distrutti da eventi naturali o artificiali, nonche' nei casi di impropria utilizzazione, abbandono o impoverimento fisico delle aree libere urbane ed extraurbane.

Art. 29
Elaborati del Piano di recupero.

1. Fanno parte del Piano di recupero i seguenti elaborati:

a) descrizione storica, fisica, sociale e patrimoniale dell'immobile o degli immobili assoggettati al piano, con elenco dei proprietari e piani particellari delle proprieta' da espropriare o sottoposte a particolari vincoli, rappresentate in scala 1:200 o 1:500, in relazione alle qualita' ed alle dimensioni dell'intervento, nonche' planimetria in scala 1:200 indicante lo stato attuale delle funzioni e le carenze igienico-sanitarie, strutturali e tecnologiche;

b) planimetrie, in scala adeguata, contenenti l'eventuale rilievo degli immobili e delle aree indicanti i tipi di intervento, le unita' minime di interventi, le nuove unita' abitative e funzionali, le eventuali destinazioni d'uso diverse da quelle residenziali, gli interventi di preminente e rilevante interesse pubblico;

c) relazione illustrativa degli obiettivi del Piano e delle modalita' di conseguimento, corredata dalle norme di esecuzione; la relazione individua, inoltre, i soggetti operatori e le eventuali modalita' di convenzionamento. In caso di degrado geofisico, la relazione sara' corredata da perizia tecnica a firma di geologo abilitato all'esercizio professionale e dal progetto di massima degli interventi di consolidamento;

d) eventuale convenzione-tipo;

e) relazione di previsioni di massima delle spese occorrenti per l'eventuale acquisizione di aree, immobili o porzioni di essi e per le sistemazioni generali necessarie per l'attuazione del piano;

f) programma di attuazione e di coordinamento degli atti e degli interventi necessari a realizzare il piano.

Art. 30
Interventi edilizi.

1. Per l'individuazione e la definizione degli interventi edilizi trovano integrale applicazione le disposizioni di cui all'articolo 3 del d.p.r. 380/2001 e successive modifiche e integrazioni. ([86])

Art. 30-bis
Programma integrato d'intervento.

1. Il programma integrato ha le seguenti finalita':

a) riqualificazione urbanistica, edilizia ed ambientale nonche' piu' razionale utilizzazione e riorganizzazione di ampi settori del territorio comunale in tutto o in parte edificati o da destinare anche a nuova edificazione;

b) pluralita' di funzioni, integrazione di diverse tipologie di intervento, ivi comprese le opere di urbanizzazione.

2. Qualora gli interventi siano finalizzati alla nuova edificazione e' comunque necessario che una parte dell'intervento previsto dal programma sia destinato al recupero o alla riconversione del patrimonio edilizio esistente.

3. La proposta di programma integrato e' presentata al Comune da soggetti pubblici e privati, singolarmente o riuniti in consorzio o associati tra loro.

4. La proposta di programma integrato deve contenere:

a) relazione tecnica ed urbanistica esplicativa del programma con allegato tipo planovolumetrico in scala 1/500, con l'indicazione dettagliata delle tipologie edilizie, che evidenzi le eventuali varianti previste dal programma rispetto alla strumentazione urbanistica comunale;

b) schema di convenzione avente il seguente contenuto minimo:

1) i rapporti attuativi tra i soggetti di cui al comma 3 ed il Comune;

2) fonti di finanziamento distinguendo tra provvista privata ed eventualmente pubblica cui si intende ricorrere;

3) le garanzie di carattere finanziario;

4) i tempi di realizzazione del programma;

5) la previsione di eventuali sanzioni in caso di inottemperanza;

c) modalita' di cessione o locazione degli alloggi e di utilizzazione di altri beni immobili realizzati;

d) documentazione catastale e quella attestante la proprieta' o disponibilita' delle aree ed edifici interessati dal programma.

5. Gli accordi di programma di cui agli artt. 8-bis e 8-ter della presente legge possono essere stipulati anche ai fini dell'adozione ed attuazione dei programmi integrati di cui al presente articolo. In tal caso si applicano le disposizioni di cui al successivo comma 7. La ratifica dell'accordo di programma da parte del Consiglio comunale non sostituisce in tal caso le concessioni edilizie.

6. I progetti d'area di cui all'art. 7 della L.R. n. 47 del 1990, sono assimilati ai programmi integrati di cui al presente articolo con esclusione di quelli gia' adottati alla data di entrata in vigore della presente legge.

7. Alla proposta di accordo di programma approvata dalla Giunta comunale e' data adeguata pubblicita' per consentire a qualunque soggetto portatore d'interessi pubblici o privati di presentare eventuali osservazioni e proposte. La valutazione delle deduzioni dei soggetti che intervengono nel procedimento e' demandata al Comitato di cui al comma 6 dell'art. 8-bis della presente legge, che ha facolta' di ascoltare i soggetti che ne facciano richiesta. In questo ultimo caso il segretario del Comitato redige processo verbale dell'udienza. Sulle deduzioni dei soggetti interessati, qualora non manifestamente irrilevanti e pertinenti, il Comitato ha l'obbligo di pronunciarsi motivatamente.

8. Qualora non si perfezioni l'accordo di programma o l'amministrazione procedente non ricorra all'accordo di programma si applicano gli artt. 20 e 21 della presente legge ([87]).

Art. 30-ter
Programma di recupero urbano.

1. I programmi di recupero urbano sono costituiti da un insieme sistematico di opere finalizzate alla realizzazione, alla manutenzione, all'ammodernamento delle urbanizzazioni primarie, con particolare attenzione ai problemi di accessibilita' degli impianti e dei servizi a reti, e delle urbanizzazioni secondarie, all'edificazione di completamento e di integrazione dei complessi urbanistici esistenti, alla manutenzione ordinaria e straordinaria, al restauro e risanamento conservativo e alla ristrutturazione edilizia degli edifici.

2. I programmi di recupero urbano da realizzare, sulla base di una proposta unitaria con il concorso di risorse pubbliche e private, sono presentati al Comune da soggetti pubblici e privati, anche associati tra loro. Il Comune definisce le priorita' di detti programmi sulla base di criteri oggettivi per l'individuazione degli interventi.

3. Si applicano i commi 4, 5, 7 e 8 del precedente art. 30-bis ([88]).

Art. 30-quater
Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo.

1. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d) del d.lgs. 380/2001 e' consentito, per una sola volta, un incremento del dieci per cento della superficie utile residenziale della singola unita' immobiliare esistente tramite la chiusura di logge o porticati, fermo restando il rispetto degli strumenti urbanistici comunali e sovracomunali vigenti nonche' dei vincoli di tutela ambientale, culturale e paesaggistica vigenti. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano all'interno delle zone A di cui all'articolo 2 del d.m. 1444/1968.

2. Ai fini del riuso e della valorizzazione del patrimonio edilizio esistente, e' consentito, in deroga agli strumenti urbanistici comunali, il recupero a fini abitativi degli uffici e dei locali commerciali esistenti, ubicati all'interno di edifici a prevalente destinazione residenziale. ([89])

TITOLO III
Principi in materia di formazione degli strumenti urbanistici

Capo I
Norme attinenti il procedimento, la formazione e la regolarita' degli atti

[Art. 31
Formazione automatica degli atti

Tutti i termini previsti dalla presente legge sono termini perentori: gli stessi, pero' restano sospesi allo scioglimento dell'organo elettivo e fino a 60 giorni dalla convalida degli eletti.

La sospensione opera anche nel caso in cui vengano richieste integrazioni di atti o documenti, nonche' chiarimenti; in dette ipotesi la sospensione puo' operare solo una volta e per non piu' di 60 giorni, decorsi infruttuosamente i quali, l'atto e' dichiarato improcedibile dall'Organo competente alla sua definizione e viene restituito al proponente assieme a tutti gli allegati grafici e normativi proposti.

La decorrenza dei termini di cui al primo comma del presente articolo ha inizio dal giorno successivo a quello in cui gli Uffici della Sezione legislativa e vigilanza o gli Uffici della Sezione Urbanistica provinciale accertano, certificandola, la completezza degli atti e la conformita' alla presente legge e alla restante normativa regionale e statale, del procedimento sviluppatosi fino al momento della richiesta di accertamento. In pari data gli Uffici suddetti ne danno comunicazione al Presidente dell'organismo consultivo competente per l'inserimento nel calendario dei lavori.

L'accertamento puo' essere richiesto dal soggetto pubblico che, ai sensi della presente legge, debba predisporre atti od adempimenti rilevanti per il processo di formazione degli strumenti di pianificazione. La verifica della trasmissione, del ricevimento e dell'accertamento di conformita' procedimentale degli atti di pianificazione, puo' essere richiesta anche dai soggetti od organismi cui la presente legge attribuisce compiti o riconosce competenze preliminari o successive al loro processo di formazione.

La certificazione di accertamento viene effettuata entro 15 giorni dal ricevimento degli atti attraverso lettera raccomandata con avviso di ricevimento, telegramma collazionato o altra forma che garantisca adeguatamente la conoscenza da parte del destinatario dell'avvenuta certificazione.] ([90]).

Art. 32
Decorrenza dei termini.

1. Tutti i termini previsti da norme della presente legge e riferiti ad atti deliberativi per i quali sia richiesto il visto di legittimita' di cui all'art. 130 Cost., decorrono dalla data di apposizione di tale visto, ovvero dal giorno in cui il visto stesso si intende apposto.

Art. 33
Variazione degli strumenti urbanistici.

1. Per la variazione dei piani vigenti si rinvia alle disposizioni della presente legge relative alla formazione degli strumenti urbanistici generali e attuativi.

2. Non costituiscono variante agli strumenti urbanistici generali ed attuativi:

a) le correzioni di errori materiali, nonche' gli atti che eliminano contrasti fra enunciazioni dello stesso strumento e per i quali sia evidente e univoco il rimedio;

b) gli adeguamenti di limitata entita' della localizzazione delle aree destinate alle infrastrutture, agli spazi e alle opere destinate a servizi sociali e ad attrezzature di interesse generale;

c) gli adeguamenti, entro il 10% della superficie territoriale, di limitata entita' dei perimetri delle aree sottoposte a strumento attuativo;

d) le modificazioni del tipo di strumento attuativo specificatamente imposto dallo strumento urbanistico generale; la modificazione non e' applicabile nel caso in cui lo strumento urbanistico generale vigente preveda il ricorso a piani di recupero e Piani di Insediamento Produttivo (PIP);

e) le modifiche necessarie per l'adeguamento del piano alle previsioni localizzative immediatamente cogenti contenute negli strumenti nazionali, regionali o provinciali di pianificazione territoriale;

f) le varianti obbligatorie di adeguamento ai piani sovraordinati e alle prescrizioni a seguito di approvazione della microzonazione sismica in caso di recepimento di sopraggiunte modifiche normative;

g) le determinazioni volte ad assoggettare porzioni del territorio gia' interamente urbanizzato alla formazione di strumenti attuativi di iniziativa pubblica o privata e le delimitazioni delle stesse, ove finalizzate ad interventi di rigenerazione e riqualificazione urbana;

h) la destinazione ad opera o servizio pubblico di aree che lo strumento urbanistico generale vigente destina ad altra categoria di opera o servizio pubblico;

i) l'individuazione dei singoli edifici o gruppi di edifici sui quali e' consentito realizzare interventi di rigenerazione e riqualificazione del patrimonio edilizio esistente;

j) il cambio di destinazione d'uso in applicazione del d.p.c.m. 22 gennaio 2018, n. 13 (Regolamento recante la definizione delle condizioni di esercizio dei condhotel, nonche' dei criteri e delle modalita' per la rimozione del vincolo di destinazione alberghiera in caso di interventi edilizi sugli esercizi alberghieri esistenti e limitatamente alla realizzazione della quota delle unita' abitative a destinazione residenziale, ai sensi dell'articolo 31 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164), purche' sia garantito il reperimento o la monetizzazione degli standard;

k) le determinazioni volte ad assoggettare, all'interno degli strumenti attuativi di iniziativa pubblica o privata, porzioni di territorio fino a un massimo di cinquemila metri quadrati di superficie territoriale a permesso di costruire convenzionato di cui all'articolo 28 del d.p.r. 380/2001, in parziale attuazione dei predetti strumenti, purche' non si pervenga ad interventi di ristrutturazione urbanistica; e' fatta salva l'applicazione dell'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica);

l) le retrocessioni a zona agricola o verde privato da precedenti zone con carico urbanistico superiore;
m) l'adeguamento dello strumento di pianificazione comunale generale alle definizioni dell'allegato A dell'Intesa Stato Regioni dell'11 novembre 2016, quando la loro applicazione non determini modifica delle zonizzazioni e aumento del carico urbanistico dello strumento di pianificazione comunale generale.

3. Le modificazioni di cui al comma 2 sono assunte dal Comune con deliberazione consiliare, trasmessa alla Provincia competente, che puo' attivarsi ai sensi del comma 4.

3-bis. Nel caso di aree ricadenti anche parzialmente in zone tutelate o vincolate ai sensi del d.lgs. 42/2004, la deliberazione consiliare di cui al comma 3 e' subordinata al preventivo parere paesaggistico dell'Amministrazione preposta alla tutela del vincolo.

4. In caso di approvazione di varianti allo strumento urbanistico con la procedura di cui al comma 3, che non rientrino nelle fattispecie contemplate al comma 2, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione della deliberazione consiliare, e' ammesso motivato ricorso al Presidente della Giunta regionale, agli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 (Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi). ([91])

Art. 34
Documentazione e copie.

1. In tutte le ipotesi della presente legge in cui si preveda la presa visione da parte del pubblico di atti o documenti di piano, chiunque puo' chiedere al Comune che ne venga rilasciata copia a proprie spese.

Art. 35
Norme sulla trasparenza amministrativa.

1. Prima dell'adozione del P.R.G. e del P.R.E., o contestualmente ad essa, il Consiglio comunale accerta la consistenza delle proprieta' immobiliari situate nel territorio comunale, appartenenti ai singoli consiglieri comunali, al loro coniuge ed agli ascendenti e discendenti in linea diretta, come risultano dai Registri immobiliari ovvero da dichiarazioni sostitutive di atto di notorieta' dei singoli consiglieri comunali.

2. A tal fine, il Sindaco richiede ai consiglieri in carica di dichiarare e documentare la consistenza immobiliare come precisato nel precedente comma.

3. Della deliberazione all'uopo assunta costituisce parte integrante una copia del Piano in cui dette proprieta' risultino con apposita campitura.

4. Le disposizioni che precedono si applicano anche nel caso di varianti, ai grafici o alla normativa, che comportino modifiche di carattere generale.

5. Nel caso di varianti specifiche, l'accertamento del Consiglio comunale e' limitato ai soli immobili oggetto della variante stessa ([92]).

Art. 35-bis
(Integrazione delle procedure di VAS e di pianificazione)

1. Nel rispetto dei principi enunciati dall'articolo 11, commi 3, 4 e 5 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), al fine di garantire la semplificazione e lo snellimento delle relative procedure e di quelle urbanistiche, la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), ai sensi e nel rispetto della normativa vigente in materia, si svolge in modo integrato con le procedure urbanistiche previste dalla presente legge.

2. Ai fini di cui al comma 1, il Consiglio regionale, con provvedimento amministrativo, approva specifiche disposizioni per l'integrazione della VAS nei procedimenti di pianificazione territoriale e urbanistica. ([93])

Capo II
Norme per la progettazione

[Art. 36
Disciplinare - tipo di progettazione.

Il disciplinare del conferimento dell'incarico di progettazione di strumenti urbanistici deve essere conforme al disciplinare-tipo predisposto dalla Giunta Regionale, d'intesa con la competente Commissione Consiliare.

Esso deve indicare:

a) la composizione dell'eventuale gruppo di progettazione e la relativa rappresentanza;

b) I'indicazione degli elaborati progettuali ivi compresi la visualizzazione delle osservazioni e opposizioni e le eventuali rielaborazioni;

c) le modalita' di dimensionamento del piano;

d) le modalita' di pagamento degli onorari e delle spese;

e) i termini di consegna;

f) la penalita' per i ritardi e la rescissione del contratto, in danno del progettista, ove il ritardo superi di meta' il termine assegnato.

Il disciplinare-tipo detta anche criteri e direttive per la elaborazione delle rappresentazioni grafiche, del corredo normativo e di ogni altro elemento di supporto, secondo criteri di omogeneita' per i diversi tipi di strumenti urbanistici.

Per la formazione dei Piani Regolatori, la progettazione urbanistica deve essere integrata, di norma, da competenze professionali per analisi socio-economiche, territoriali ed urbane, per accertamenti di idoneita' geologica dei suoli, per uso produttivo dei terreni agricoli.

Il disciplinare-tipo e' approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.] ([94]).

TITOLO IV
Disciplina organizzativa e funzionale degli organismi tecnico-consultivi

Capo I
Conformazione delle strutture

[Art. 37
Comitato regionale tecnico amministrativo.

1. Per agevolare l'attuazione delle finalita' della presente legge, e' istituito il Comitato regionale tecnico amministrativo (C.R.T.A.), che si articola in quattro sezioni urbanistiche provinciali.

2. Il Comitato esprime pareri in materia di pianificazione, assetto ed uso del suolo che esercita, in generale ogni altra funzione consultiva inerente alle materie anzidette, ai sensi dell'art. 16 dello Statuto regionale, del D.P.R. n. 8 del 1972 e del D.P.R. n. 616 del 1977.

3. Il Comitato svolge funzioni di consulenza agli organi della Regione, ai Comuni e alle Province.

4. In particolare esprime parere obbligatorio sui provvedimenti concernenti il Quadro di riferimento territoriale, sui Piani di settore ed i Progetti speciali territoriali e sui provvedimenti di pianificazione la cui approvazione spetta al Consiglio regionale, sui progetti di legge di iniziativa della Giunta regionale in materia urbanistica, assetto e uso del suolo.

5. Il Comitato effettua, se richiesto, la verifica di congruita' dei progetti d'intervento e delle opere pubbliche con le previsioni del Quadro di riferimento regionale.

6. Il Comitato e' costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale e dura in carica una legislatura.

7. Le sezioni urbanistiche provinciali sono costituite con decreto del Presidente della Provincia su deliberazione del Consiglio provinciale; durano in carica una legislatura e sono rinnovate con il Consiglio provinciale entro 60 giorni dalla convalida di tale organo ([95]).

Art. 38
Comitato regionale tecnico amministrativo - Composizione.

1. Il Comitato regionale tecnico amministrativo e' formato da:

a) il componente della Giunta regionale preposto al settore, o da suo delegato da designarsi tra i membri del Comitato, con funzioni di Presidente;

b) 6 componenti designati dal Consiglio regionale, tra esperti nelle materie della pianificazione territoriale, dell'economia, della geologia, delle scienze biologiche o naturali, delle scienze agrarie e forestali, del diritto urbanistico, di cui due in rappresentanza delle minoranze;

c) quattro responsabili dei servizi urbanistici provinciali, uno per ciascuna provincia;

d) il coordinatore e tre dirigenti del settore urbanistica e beni ambientali, su designazione del componente la Giunta preposto al settore;

e) l'ispettore ripartimentale delle foreste competente per zona;

f) l'ingegnere capo del Genio civile competente per zona.

2. Il Consiglio regionale procede alle designazioni di sua competenza entro sessanta giorni dalla richiesta del Presidente della Giunta regionale, decorsi infruttuosamente i quali quest'ultimo provvede con proprio decreto ([96]) ([97]).] ([98])

[Art. 39
Comitato per il territorio e l'ambiente - Compiti e attribuzioni.

Il Comitato per il Territorio e l'Ambiente esprime parere obbligatorio, non vincolante, sui provvedimenti concernenti il Quadro di Riferimento Regionale, sui Piani Territoriali ai vari livelli, sui Piani di Settore, sui Progetti Speciali Territoriali e su procedimenti di pianificazione la cui approvazione spetta al Consiglio Regionale, sui progetti di legge di iniziativa della Giunta Regionale in materia urbanistica o ambientale, nonche' su quella concernente l'assetto, la tutela e l'uso del suolo.

Salvo quanto disposto ai successivi artt. 85 comma 3o e 77 comma 2o, il Comitato e le Sezioni chiamati ad esprimere, in relazione alle specifiche attribuzioni, pareri su materie gia' di competenza dello Stato trasferite o delegate ai sensi dell'art. 17 della Legge n. 281 del 16.5.1970, del D.P.R. n. 8 del 15.1.1972 e del D.P.R. n. 616 del 24.7.1977, esercitano specificatamente i compiti di natura consultiva gia' attribuiti al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, agli Ingegneri Capi degli Uffici del Genio Civile, ai Comitati Provinciali e Regionali dell'edilizia scolastica alla Soprintendenza, per i Beni Ambientali, Architettonici, Artistici e Storici.] ([99]).

[Art. 40
Sezione pianificazione.

La Sezione Pianificazione del Comitato per il Territorio e l'Ambiente e' composta da cinque esperti eletti dal Consiglio regionale di cui uno in rappresentanza delle minoranze e da due Funzionari tecnici, con voto consultivo, del Settore, designati dalla Giunta Regionale. Ai suddetti membri e' richiesta una provata competenza in urbanistica, economia, geotecnica, scienza agraria e forestale, igiene ambientale.

La Sezione svolge, prevalentemente, compiti di studio e ricerca territoriale; inoltre, cura, allestisce ed aggiorna, anche attraverso il sistema di informatica, la carta regionale dell'uso del suolo e la documentazione cartografica con i relativi aggiornamenti su tutto il territorio regionale, attraverso specifica commissione, articolata in gruppi di lavoro preposti alla definizione degli aspetti informativi, organizzativi e tecnici, composta da esperti in geologia e geografia e da esperti rappresentanti degli usi Civici, dell'IGM, dell'Universita', del Catasto, del Genio Civile delle Opere Marittime e da Funzionari tecnici regionali dei Settori: Urbanistica, Lavori Pubblici, Industria, Commercio e Agricoltura.

E' istituito il Gruppo di Lavoro Interdisciplinare che sovrintende alla Predisposizione del Q.RR. ed ai relativi aggiornamenti, nonche' alla formulazione dei criteri guida per la pianificazione. Il Gruppo stesso e' costituito, con provvedimento del Presidente della Giunta Regionale, ed e' composto da:

- il Componente della Giunta Regionale preposto al Settore Urbanistica, che lo presiede;

- cinque Esperti esterni, di comprovata e dimostrata capacita' e professionalita' nelle materie economico-sociali, urbanistica e ambiente, agricoltura, trasporti e infrastrutture, di nomina della Giunta Regionale;

- quattro Rappresentanti delle Province, ciascuno eletto dai rispettivi Consigli Provinciali;

- nove Funzionari regionali di livello non inferiore al VII, rispettivamente designati dai Settori: Urbanistica, Programmazione, Agricoltura, Industria, Turismo, Lavori Pubblici, Trasporti, Commercio, Sanita'.

Un Funzionario designato dal Settore Urbanistica, di livello non inferiore al VI, svolge le funzioni di Segretario.] ([100]).

[Art. 41
Sezione legislativa e vigilanza.

La Sezione Legislativa e Vigilanza e' composta da cinque Esperti, di cui due designati dall'UPI e dall'ANCI, e tre eletti dal Consiglio Regionale, di cui uno in rappresentanza delle minoranze, nonche' da due dipendenti regionali designati dalla Giunta Regionale, con voto consultivo. Ai suddetti membri e' richiesta una provata competenza giuridica e amministrativa in materia di urbanistica e di uso del suolo.

La Sezione Legislativa e Vigilanza:

- formula, collegialmente, pareri legali per gli organi consultivi e deliberanti della Regione, per i Comuni e per le Province, nelle materie di cui all'art. 16 dello Statuto regionale, al D.P.R. n. 8 del 15.1.1972 ed al D.P.R. n. 616 del 24.7.1977, in ordine all'uso ed alla tutela del suolo e dell'ambiente;

- concorre alla predisposizione degli schemi dei provvedimenti legislativi nelle suindicate materie;

- esprime pareri sulla regolarita' delle autorizzazioni e della esecuzione degli interventi di trasformazione edilizia ed urbanistica, portate all'attenzione degli organi regionali da Amministrazioni locali o da cittadini;

- svolge indagini su specifiche situazioni urbanistiche ed edilizie, su espressa richiesta degli Organi della Regione;

- formula pareri per l'esercizio dei poteri sostitutivi della Regione per l'adozione di atti dei Comuni inadempienti;

- effettua sistematici controlli sugli adempimenti delle Amministrazioni locali in ordine alle procedure di legge di formazione ed attuazione degli strumenti urbanistici.

I Commissari ad acta per l'espletamento dei poteri surrogatori previsti, anche dalla presente legge, nei confronti delle Amministrazioni locali inadempimenti, sono scelti, rispettivamente, nell'ambito delle specifiche attribuzioni:

a) dalla Giunta regionale tra i Componenti la Sezione Legislativa e Vigilanza e tra i Funzionari del Settore di livello non inferiore al VII;

b) dal Consiglio Provinciale tra i Componenti la relativa Sezione Urbanistica e tra i Funzionari del Servizio Urbanistico Provinciale.] ([101]).

[Art. 42
Sezioni urbanistiche provinciali.

1. Ciascuna Sezione urbanistica provinciale e' composta da sei esperti esterni, di cui due in rappresentanza delle minoranze, eletti da ogni Consiglio provinciale, e da due funzionari tecnici del Servizio urbanistico provinciale di cui uno responsabile dello stesso ([102]).

2. Ai suddetti membri e' richiesta una provata competenza in urbanistica, diritto amministrativo, geotecnica, scienze agrarie e forestali, ingegneria civile; la Sezione urbanistica e' presieduta dal Presidente della Provincia o da un assessore provinciale delegato.

3. Ai fini dell'esercizio delle deleghe previste dalla presente legge la sezione urbanistica provinciale svolge funzione consultiva per la provincia ([103]).

Art. 43
Segreteria degli organismi consultivi.

1. Le funzioni di segretario degli organismi consultivi, di cui ai precedenti articoli sono svolte da funzionari regionali o provinciali, nominati con i decreti presidenziali di costituzione degli stessi.

Art. 44
Designazione degli esperti e attribuzioni del presidente del C.R.T.A.

1. I componenti del Comitato regionale per il territorio e l'ambiente e delle Sezioni provinciali sono scelti, di norma, tra esperti i quali si impegnino, per la durata del mandato, a non assumere incarichi di progettazione di strumenti urbanistici e di pianificazione di competenza del Comitato o delle Sezioni di cui fanno parte.

2. L'elezione, la designazione o la nomina degli esperti ha luogo nell'ambito delle designazioni proposte dai componenti l'organo competente e per ogni designazione deve essere depositato, presso le segreterie del Consiglio regionale, della Giunta regionale e della Provincia, un curriculum con l'indicazione della professionalita' specifica del designato e le attivita' svolte ed attinenti la materia dell'incarico.

3. Copia di tale curriculum deve essere rimessa ai componenti l'organo competente all'elezione, alla designazione o alla nomina, almeno 15 giorni prima della seduta in cui si adotta la relativa deliberazione.

4. Il C.R.T.A. e le Sezioni provinciali potranno essere consultate, su richiesta del Consiglio e della Giunta regionale, nonche' dei Consigli e delle Giunte provinciali, su argomenti che, pur non rientrando tra quelli obbligatoriamente sottoposti al loro esame, influiscono in modo rilevante sull'assetto del territorio ([104]).

Art. 45
Partecipazione alle sedute a titolo consultivo.

1. Alle sedute del C.R.T.A. e delle Sezioni possono essere chiamati a partecipare, senza diritto di voto, rappresentanti della Soprintendenza ai beni ambientali, architettonici, artistici e storici, dell'Ispettorato regionale delle foreste, della Soprintendenza archeologica, del Provveditorato regionale alle opere pubbliche, del compartimento dell'A.N.A.S., del compartimento delle Ferrovie dello Stato, del Genio civile delle opere marittime, del compartimento dell'Enel e di altre amministrazioni dello Stato e di enti pubblici. E' obbligatorio chiamare i rappresentanti del Parco nazionale d'Abruzzo, nei limiti delle proprie competenze, per questioni che interessano il territorio dello stesso.

2. Il presidente del Comitato e delle Sezioni puo' far intervenire alle sedute, di volta in volta e senza diritto di voto, studiosi e tecnici particolarmente esperti in speciali problemi, nonche' funzionari statali e regionali dei settori interessati agli argomenti posti all'ordine del giorno.

3. Possono essere invitati a partecipare ai lavori istruttori e alle sedute, senza diritto di voto, i componenti delle altre Sezioni nonche' i rappresentanti delle amministrazioni locali direttamente interessate, con facolta' di essere coadiuvati da esperti e tecnici di fiducia.

4. Possono partecipare, senza diritto di voto alle sedute degli organismi consultivi i consiglieri regionali, ed i consiglieri provinciali a quelle della Sezione provinciale di competenza.] ([105])

Art. 46
Servizio urbanistico provinciale.

1. Per l'esercizio delle funzioni in materia urbanistica e di pianificazione e per lo svolgimento dell'attivita' tecnico-consultiva delle Sezioni provinciali ([106]), ciascuna Provincia istituisce il Servizio urbanistico provinciale (S.U.P.), formato da un responsabile architetto o ingegnere e da funzionari tecnici e personale amministrativo in numero idoneo ad assicurare l'espletamento dell'attivita' e dei compiti delegati.

[2 Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Regione, d'intesa con le Amministrazioni provinciali, assegnera' alle Province, in via provvisoria, personale proprio, in particolare quello di cui Ala legge 285/77 per l'espletamento delle funzioni di cui alla presente legge.] ([107])

[Art. 47
Incompatibilita', astensione e decadenza.

1. Non possono far parte in qualita' di esperti del C.R.T.A. e delle sue articolazioni funzionali i Sindaci e gli assessori in carica nei Comuni della regione, ne' i Presidenti e gli assessori delle Province.

2. I consiglieri comunali e provinciali nonche' i componenti delle Commissioni edilizie ed urbanistiche comunali e quanti abbiano carichi pendenti con il Comune in materia di urbanistica, non possono deliberare ne' in sede consultiva ne' in sede decisionale sugli atti di pianificazione ai quali comunque abbiano concorso nella fase formativa.

3. Gli iscritti in albi professionali e gli esperti che partecipano, anche parzialmente, alla progettazione o, comunque, alla redazione dei Piani territoriali e Piani urbanistici generali o attuativi, non possono far parte degli organismi consultivi regionali o provinciali, competenti all'emanazione di pareri o di atti di controllo o verifica sui citati strumenti.

4. Il divieto di cui al comma precedente si estende anche ai professionisti facenti parte di associazioni professionali o di persone giuridiche private che partecipino, anche parzialmente, alla progettazione o, comunque, alla redazione dei suddetti strumenti di pianificazione.

5. Gli iscritti in albi professionali e gli esperti facenti parte degli organismi di cui al precedente primo comma, non partecipano alle riunioni di tali organismi, quando questi prendono in esame atti o documenti urbanistici concernenti enti pubblici territoriali o loro associazioni, con i quali gli stessi abbiano rapporti di consulenza o assistenza professionale. Analogo obbligo di astensione grava sui soggetti interessati nell'ipotesi di cui al comma precedente.

6. La norma di cui al precedente comma si applica anche in caso di collegamento professionale in atto tra componenti degli organismi consultivi ed iscritti ad albi che abbiano partecipato o partecipino all'elaborazione di atti e documenti urbanistici relativi ad enti territoriali anche diversi da quelli il cui strumento urbanistico sia in esame presso gli organismi consultivi stessi.

7. Debbono astenersi dal partecipare all'attivita' degli organismi consultivi i membri che siano stati condannati in primo grado per violazioni edilizie, urbanistiche ed ambientali, ovvero per reati contro la Pubblica Amministrazione. Il Consiglio regionale o il Consiglio provinciale, per le rispettive attribuzioni, ne dichiarano la decadenza allorche' la condanna sia definitiva ed inappellabile.

8. Il componente del C.R.T.A. e delle sue articolazioni funzionali decade automaticamente dalla carica in caso di dimissioni, quando siano accertate le cause di ineleggibilita' o di incompatibilita' di cui ai precedenti commi, quando ometta di partecipare, senza giustificato motivo inserito a verbale, a piu' di tre sedute consecutive, ovvero quando non assolva, nell'anno, almeno ai 2/3 degli incarichi assunti. Della decadenza prende atto il presidente dell'organismo tecnico-consultivo con proprio provvedimento.] ([108])

Capo II
Disciplina funzionale degli organismi consultivi

Art. 48
Formazione della volonta' collegiale.

1. Gli organismi collegiali chiamati a concorrere, con visti, riscontri e pareri, alla formazione degli atti e provvedimenti di pianificazione, sono assoggettati alle norme della presente legge.

2. Le adunanze degli organismi consultivi sono valide con la presenza di un terzo ([109]) dei componenti, purche' questi siano stati messi a conoscenza della data, del luogo e degli argomenti della riunione, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con telegramma collazionato, inviati almeno sette giorni prima della data medesima.

3. Le determinazioni di tali organismi sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parita' prevale il voto del Presidente.

Art. 49
Calendario e articolazione dei lavori.

1. Il presidente del C.R.T.A. ed i Presidenti delle Sezioni provinciali ([110]), predispongono ed aggiornano periodicamente il calendario dei lavori per l'attivita' degli organismi consultivi previsti dalla presente legge, dandone comunicazione ai Presidenti del Consiglio e della Giunta regionale; stabiliscono le priorita' dell'attivita' degli organismi medesimi per l'esame delle pratiche, tenuto conto dell'ordine cronologico di trasmissione, dell'importanza del Comune, dell'urgenza degli argomenti da trattare, delle particolari esigenze di attuazione tecnica ed economica dei piani, della salvaguardia del territorio e dell'ambiente, di eventuali indifferibilita' ([111]).

2. I presidenti degli organismi consultivi costituiscono, di volta in volta, sui singoli argomenti, Commissioni istruttorie, nell'ambito delle quali nominano il relatore.

3. Le Commissioni istruttorie sono costituite di almeno tre componenti, di cui un funzionario. I presidenti, di intesa con i componenti, disciplinano i lavori preparatori delle Commissioni istruttorie con frequenza infrasettimanale, assegnando il termine per il deposito della relazione. In caso di inadempienza, la relazione e' surrogata da un parere tecnico-valutativo dell'Ufficio.

Art. 50
Commissione istruttoria.

1. La Commissione istruttoria esamina, presso le sedi della Regione o della Provincia gli elaborati progettuali, gli atti ed i documenti connessi.

2. La segreteria del C.R.T.A. e delle Sezioni ([112]) mette a disposizione della Commissione istruttoria la documentazione e gli atti preliminari completi in ogni parte.

3. Il relatore e' tenuto a presentare, entro il termine prefissato, le relazioni e le proposte di parere sugli argomenti assegnati.

4. Per migliore individuazione e definizione di specifici oggetti, il relatore puo' essere affiancato da esperti e tecnici esterni, funzionari di Amministrazioni Pubbliche e di enti indicati ed invitati dal presidente.

5. I presidenti degli organismi tecnico-consultivi, in particolari casi, possono disporre sopralluoghi della Commissione istruttoria o visite collegiali.

Art. 51
Istruttoria.

[1 La certificazione di cui al precedente art. 31, comma 3o, costituisce il riscontro indispensabile per l'avvio dell'esame di merito.] ([113]).

2. Secondo l'ordine prestabilito dal calendario dei lavori, gli uffici preposti svolgono la ricognizione preliminare del contenuto tecnico e giuridico delle pratiche in istruttoria e redigono una relazione illustrativa di tutti gli elementi necessari per il parere degli organismi consultivi.

3. Per gli strumenti di pianificazione, gli uffici provvedono a compilare anche una scheda riepilogativa dello stato dell'assetto del territorio, dei dati dimensionali e di progetto, degli obiettivi prefissati, dei pareri di amministrazioni ed enti pubblici, dei vincoli e delle limitazioni nell'uso del suolo, della conformita' ai piani di scala superiore ed a norme regolamentari e di legge, della catalogazione delle osservazioni ed opposizioni agli strumenti di pianificazione in esame.

4. La Commissione istruttoria, ai fini della propria valutazione, utilizza gli elementi illustrativi d'ufficio ed il relatore predispone, di conseguenza, un parere tecnico-valutativo, formulando un dispositivo da sottoporre alla Sezione o al C.R.T.A. ([114])

[5 La relazione e gli allegati illustrativi dell'Ufficio e il parere tecnico-valutativo, firmati dall'estensore, devono essere depositati, insieme agli elaborati ed agli atti oggetto d'esame, presso la Segreteria del CTA e della Sezione, che ne da' immediata comunicazione al Presidente e ad ogni componente.] ([115]).

[6 Non possono essere inserite all'ordine del giorno, ne' possono essere esaminate dalla Commissione Istruttoria, pratiche che non abbiano l'attestazione di regolarita' e di completezza o che siano sprovviste della relazione d'Ufficio.] ([116]).

Art. 52
Ordine del giorno delle sedute.

1. Il presidente, per ogni seduta del C.R.T.A. e delle Sezioni ([117]), formula un ordine del giorno dei lavori; ne da' comunicazione ai componenti nei termini di cui al precedente art. 48, e 2o comma, stabilisce la data della seduta per la trattazione dello stesso.

[2 E' fatto obbligo al Presidente di convocare gli Organismi consultivi almeno una volta al mese, pena l'applicazione dell'art. 328 C.P..] ([118]).

3. Le modifiche dell'ordine del giorno ed, in particolare l'inserimento di pratiche urgenti, debbono essere tempestivamente resi noti con telegramma collazionato.

Art. 53
Verbalizzazione delle sedute.

1. Le sedute degli organismi tecnico-consultivi sono verbalizzate su apposito registro e, per ogni argomento, si registrano: oggetto, localita', [atti amministrativi] ([119]), Commissione istruttoria, relatore, dispositivo finale ed espressioni di voto.

2. Il Comitato e le sezioni ([120]), per le rispettive attribuzioni, in relazione agli elementi istruttori ed alle indicazioni del relatore, esprimono il parere finale con voto motivato.

3. I componenti possono richiedere l'inserimento a verbale di proprie dichiarazioni e pareri.

4. Espressioni di voto diverse dalle proposte del relatore, vanno rese per iscritto nella forma di relazione-parere, e corredate di dispositivo nel caso in cui il proponente chieda che vengano allegate agli atti ai fini delle decisioni degli organi deliberanti della Regione o della Provincia.

5. I pareri formulati con prescrizioni, che comportino il recepimento da parte degli enti o soggetti proponenti, debbono essere manifestati in forma dettagliata ed in termini inequivoci con descrizioni puntuali, specie quando comportino modifiche o revisioni degli elaborati cartografici.

[Art. 54
Parere, efficacia e sospensione dei termini.

Le Sezioni debbono indicare, specificatamente, gli eventuali stralci, anche nella entita' di superficie e di volume, senza segnare le tavole di progetto; nel caso in cui la loro indicazione planimetrica sia richiesta dagli Enti interessati, essa deve essere eseguita, nel corso di sedute collegiali della Sezione, dalla Commissione Istruttoria e dal Relatore con segno indelebile e non alterabile su due copie conformi agli elaborati di piano, firmate dal Relatore, dal Presidente e dal Segretario; di esse, una viene trasmessa all'Amministrazione interessata in allegato al parere ed agli atti deliberativi, l'altra va custodita dalla Segreteria della Sezione.

I Presidenti del CTA e delle Sezioni sono tenuti all'immediato invio e alla notifica dei pareri al Comune. L'invio vincola il Comune alla applicazione immediata delle misure di salvaguardia per quanto attiene alle indicazioni, osservazioni e prescrizioni contenute nel parere. L'invio e la notifica stessa comportano la sospensione dei termini e del silenzio-assenso di cui al precedente art. 31, sino all'avvenuta determinazione da parte degli Organi competenti all'approvazione che deve comunque intervenire entro sessanta giorni dalla suddetta notifica. Trascorso tale termine senza che sia stato assunto alcun atto deliberativo, i piani si intendono approvati cosi' come definiti dalle sezioni urbanistiche provinciali ([121]).] ([122]).

Art. 55
Pubblicazione dell'attivita' degli organismi consultivi.

1. Le segreterie del C.R.T.A. e delle Sezioni ([123]), coadiuvate dagli uffici del Settore, sono tenute ad aggiornare mensilmente lo schedario delle pratiche giacenti e di quelle in corso d'istruttoria, e ne danno comunicazione al presidente ed ai componenti.

2. Il presidente del C.R.T.A. e delle Sezioni provinciali ([124]), periodicamente, danno notizia dello stato delle giacenze al Consiglio regionale, alla Giunta regionale ed alle Province ed, annualmente, [d'intesa con le sezioni] ([125]), predispongono il resoconto dell'attivita' per il Consiglio regionale e per i Consigli provinciali.

Capo III
Disciplina dell'organizzazione interna delle strutture amministrative regionali e provinciali

Art. 56
Servizi regionali e provinciali in materia di urbanistica ed uso del suolo.

1. Allo svolgimento delle attivita' in materia urbanistica e pianificazione territoriale, adempiono i Servizi, gli Uffici e le Unita' operative del I Dipartimento della Giunta regionale, Settore urbanistica ed assetto del territorio e quelli istituiti presso le Province per:

- l'istruttoria degli strumenti urbanistici sottoposti ad approvazione o ad accertamento di conformita';

- la raccolta sistematica, catalogazione, archiviazione e numerazione dei dati, informazione, documenti, elaborati tecnici e grafici sull'uso del suolo;

- la predisposizione di documenti di pianificazione regionale e degli strumenti di pianificazione territoriale e comunale, in caso di esercizio dei poteri sostitutivi;

- la memorizzazione delle opere infrastrutturali e di urbanizzazione realizzate e di quelle ammesse a contributo;

- l'inventario dei beni ambientali e storici;

- la verifica dello stato di attuazione della pianificazione;

- la vigilanza e predisposizione delle misure di salvaguardia e di controllo di competenza;

- la consulenza tecnica e giuridica agli enti locali per la pianificazione e gestione urbanistica.

TITOLO V
Misure di salvaguardia

Art. 57
Salvaguardia nei confronti di domande ed istanze.

1. Dalla data di prima adozione di ogni atto e documenti di pianificazione, e fino alla loro entrata in vigore, il Sindaco e' tenuto a sospendere ogni determinazione sulle domande di autorizzazione e di concessioni edilizie, e sulle istanze di lottizzazione in contrasto con le previsioni e prescrizioni degli strumenti adottati.

2. Il Sindaco e' tenuto a sospendere ogni determinazione sulle istanze di cui al comma precedente anche qualora i relativi progetti contrastino con la deliberazione del Consiglio comunale in ordine alle controdeduzioni sulle osservazioni agli strumenti urbanistici e con il provvedimento del Consiglio provinciale ai sensi dell'art. 11, comma 5 della presente legge ([126]).

3. Per gli effetti dei commi precedenti, il Sindaco e' tenuto a notificare agli interessati, entro 60 gg. dall'istanza, gli elementi di contrasto rilevati ed a precludere la formazione, per silenzio-assenso, delle autorizzazioni e concessioni edilizie ([127]).

Art. 58
Salvaguardia nei confronti di provvedimenti rilasciati.

1. A richiesta del Sindaco e per il periodo indicato nel primo comma dell'articolo precedente, la Giunta provinciale su parere della Sezione urbanistica provinciale ([128]) puo', con provvedimento motivato da notificarsi all'interessato nei modi indicati dal C.P.C., ordinare la sospensione dei lavori per i quali l'autorizzazione o la concessione sia stata rilasciata prima dell'adozione degli strumenti urbanistici e che siano tali da compromettere o rendere piu' onerosa l'attuazione degli strumenti stessi.

2. Il provvedimento di sospensione indica anche i lavori e gli adempimenti necessari a garantire che le opere sospese non subiscano danni o forme di degrado durante il periodo di sospensione.

Art. 59
Lavori in contrasto con successive prescrizioni urbanistiche.

1. Il termine di cui al penultimo comma dell'art. 31 della legge n. 1150 del 1942, successivamente modificata ed integrata, decorre dall'entrata in vigore delle nuove norme e prescrizioni urbanistiche.

TITOLO VI
Norme regolatrici dell'attivita' edilizia

Capo I
Concessione ed autorizzazione

Art. 60
Concessione edilizia.

1. E' legittimato ad ottenere la concessione edilizia il proprietario o altro titolare di diritto reale ai sensi della legge civile. Possono richiedere ed ottenere le autorizzazioni per le opere di cui al successivo comma 5, oltre ai soggetti predetti anche i legittimi possessori o detentori dell'immobile.

2. Il proprietario o chi ne ha titolo deve chiedere al Sindaco la concessione per l'esecuzione di qualsiasi attivita' comportante trasformazione edilizia ed urbanistica del territorio comunale.

3. La qualita' di proprietario o di avente titolo deve essere documentata.

4. L'atto di impegno unilaterale e le convenzioni previste dagli artt. 7 e 8 della legge n. 10 del 1977 e 9 della legge n. 94 del 1982, nonche' la concessione edilizia nel caso di asservimento di lotti, debbono essere trascritti, a cura dell'Amministrazione comunale e a spese dei richiedenti, nei Registri immobiliari, in modo da far risultare sia la destinazione dell'immobile, sia le aree di pertinenza asservite all'immobile stesso.

5. Fermo restando che l'ordinaria manutenzione e' consentita [previa comunicazione della descrizione dei lavori agli uffici comunali] ([129]), sono soggette ad autorizzazione gratuita le opere di cui alle categorie b), c), d) del precedente art. 30 e le altre opere per le quali essa sia prevista da norme dello Stato anche a formazione tacita.

6. Fatti salvi i casi previsti dall'art. 9 della legge n. 10 del 1977 per la concessione gratuita, e quelli di cui agli artt. 7 della stessa legge e 9 della legge n. 94 del 1982, per l'edilizia convenzionata, la concessione e' subordinata alla corresponsione di un contributo commisurato all'incidenza delle spese di urbanizzazione primaria e secondaria, nonche' al costo di costruzione, stabiliti dalla Regione con legge ([130]).

7. La concessione e' trasferibile ai successori e aventi causa che abbiano titolo sul bene oggetto della concessione stessa.

8. Le concessioni relative ai singoli edifici non possono avere validita' complessiva superiore a tre anni dall'inizio dei lavori, i quali devono, comunque, essere iniziati entro un anno dal rilascio della concessione. Nei casi di edifici mono e bifamiliari costruiti in economia dal concessionario per uso proprio, e' consentito un ulteriore periodo di due anni per l'ultimazione dei lavori.

9. Un periodo piu' lungo per l'ultimazione dei lavori puo' essere consentito dal Sindaco in relazione alla mole delle opere da realizzare o delle sue particolari caratteristiche costruttive.

10. Qualora entro i termini suddetti i lavori non siano stati iniziati o ultimati, il concessionario deve richiedere una nuova concessione.

11. Per ultimazione dell'opera s'intende il completamento integrale di ogni parte del progetto, confermato con la presentazione della domanda di autorizzazione per l'abitabilita' o l'agibilita' ([131]).

12. Il concessionario ha l'obbligo di comunicare al Sindaco, con lettera raccomandata, l'avvenuto inizio dei lavori ed il completamento degli stessi. Fermo restando quanto previsto dai precedenti commi, in caso di inadempienza agli obblighi di cui sopra, il concessionario e' tenuto a corrispondere una sanzione pari a 1/20 del contributo concessorio. Alla scadenza del termine per l'inizio ed ultimazione lavori, il Sindaco e' tenuto a svolgere i necessari accertamenti.

13. E' ammessa la proroga del termine per l'ultimazione dei lavori con provvedimento motivato e solo per fatti estranei alla volonta' del concessionario che siano sopravvenuti a ritardare i lavori durante la loro esecuzione.

14. La proroga puo' essere sempre prevista nel provvedimento di concessione del Sindaco, quando si tratti di opere pubbliche, il cui finanziamento sia preventivato in piu' esercizi finanziari.

Art. 61
Mappa degli asservimenti di aree.

1. Presso l'Ufficio tecnico comunale o, in mancanza, presso la segreteria comunale, e' conservata una copia delle mappe catastali vigenti, firmate dal Sindaco, da aggiornarsi sulla base delle concessioni rilasciate.

2. All'atto della presentazione della domanda di concessione, il richiedente deve presentare un estratto delle mappe catastali vigenti, indicando, con esatta grafia, le opere progettate e le aree, opportunamente campite, sulle quali si computa la superficie relativa agli indici di progetto, o nel caso di edifici agricoli, le unita' aziendali di pertinenza. Tali indicazioni dovranno essere riportate sugli elaborati degli strumenti urbanistici.

3. All'ultimazione dei lavori, edifici e relative aree vengono controllati alla presenza del titolare della concessione e riportati definitivamente, con segno indelebile, sulle mappe catastali di cui al precedente 1o comma.

4. Le mappe suddette hanno pieno valore per il diniego di ulteriori concessioni, qualora interessino aree gia' utilizzate per precedenti costruzioni nel computo degli indici e parametri urbanistico-edilizi.

Art. 62
Controllo partecipativo.

1. Chiunque ha diritto di prendere visione, presso gli Uffici comunali, delle domande e dei relativi progetti e delle concessioni edilizie.

2. I Comuni sono tenuti, a richiesta, a fornire copie dei relativi atti, ponendo a carico dei richiedenti le spese per la riproduzione.

3. L'estratto delle concessioni dovra' essere esposto per quindici giorni all'Albo del Comune.

Art. 63
Intervento sostitutivo per mancato rilascio di concessione.

[1. In attuazione dell'art. 4 della legge n. 493 del 1993, i richiedenti la concessione edilizia, dopo aver notificato al Comune inadempiente un atto extragiudiziale di diffida, trasmettendone copia alla Provincia, trascorsi trenta giorni senza che l'autorita' comunale competente abbia rilasciato il provvedimento, possono richiedere al Presidente della Provincia la nomina di un commissario ad acta il quale e' tenuto ad adottare il provvedimento che ha i medesimi contenuti ed effetti dell'atto abilitativo all'edificazione, entro 90 giorni dalla richiesta.

2. Il Commissario ad acta nel rilasciare il provvedimento di cui al comma precedente non puo' richiedere il parere della commissione urbanistica ed edilizia comunale anche qualora questa sia istituita.] ([132])

Art. 64
Deroghe degli strumenti urbanistici generali.

[1. I poteri previsti dall'art. 41-quater della legge n. 1150 del 1942, nel testo vigente, sono esercitati dal Sindaco con le procedure e nei limiti stabiliti dal presente articolo.

2. Entro 30 giorni dall'istanza, il Consiglio comunale [previo parere della Commissione edilizia ed urbanistica], delibera in merito; nel caso in cui la deroga e' ritenuta ammissibile. Il Sindaco, nei 10 giorni successivi, richiede i nullaosta del Consiglio provinciale nonche', ove occorra, del Presidente della Giunta regionale e delle Soprintendenze ai beni storico-artistici ed archeologici, che devono essere resi nel termine di 60 giorni; il Sindaco definisce la questione nei 30 giorni successivi.

3. La deroga puo' avere ad oggetto soltanto opere ed impianti pubblici o di interesse pubblico, esclusi, comunque, gli alberghi ed edifici di uso pubblico a carattere residenziale, salvo il disposto del D.P.R. n. 383 del 1994, e quarto comma dell'art. 81 del D.P.R. n. 616 del 1977; essa puo' riguardare esclusivamente i limiti di altezza, i rapporti di copertura, i distacchi dai confini tra edifici.

4. Salvo il disposto del citato D.P.R. n. 383 del 1994, nel caso di edifici e di impianti di proprieta' pubblica sono derogabili anche i rapporti di edificabilita', fermi restando i perimetri degli spazi ad essi riservati negli strumenti urbanistici.] ([133])

Capo II
Programma pluriennale di attuazione (P.P.A.)

Art. 65
Dimensionamento e contenuti.

1. Salvo il disposto dell'art. 91, comma 4, della presente legge i Comuni hanno la facolta' di adottare il programma pluriennale di attuazione sulla base dei seguenti criteri indicativi ([134]):

a) analisi della situazione di fatto dei vari tipi di insediamento e della dinamica demografica e socioeconomica;

b) individuazione delle capacita' insediative residuali dello strumento urbanistico generale e dei fabbisogni di infrastrutture e servizi, in relazione ai carichi di utenza attuali e futuri.

2. Il P.P.A., in rapporto anche alle previsioni della spesa pubblica nell'ambito comunale per il periodo considerato, deve contenere:

a) una relazione sullo stato di attuazione del vigente strumento urbanistico generale, con la valutazione del fabbisogno complessivo, da soddisfare nel periodo considerato, e delle capacita' insediative del territorio comunale contenente, altresi', le indicazioni e le proposte di intervento formulate dai soggetti pubblici e privati;

b) una relazione finanziaria con la previsione dei costi e delle spese relative all'attuazione del P.P.A. tenendo anche conto dei proventi di cui all'art. 12 della legge n. 10 del 1977 e delle altre previsioni del bilancio comunale;

c) un programma per la realizzazione delle infrastrutture, dei servizi e delle attrezzature pubbliche di interesse comunale, con l'indicazione delle aree e degli immobili da acquisire, in conformita' con lo strumento urbanistico;

d) l'indicazione degli interventi di ristrutturazione urbanistica definiti al precedente art. 30, par. II;

e) l'individuazione delle aree residenziali di nuovo impianto, ivi comprese quelle turistiche, di cui si intende avviare l'attuazione nel periodo considerato;

f) gli interventi pubblici necessari per garantire la tutela e l'uso sociale dei beni storici, ambientali e del patrimonio naturale;

g) elaborati, alla stessa scala degli strumenti urbanistici di riferimento, con l'inquadramento del P.P.A. e la delimitazione delle aree e degli immobili nelle quali gli interventi si realizzano, a mezzo di strumenti attuativi o di concessione singola.

Art. 66
Formazione ed approvazione.

[1. Il Programma Pluriennale di attuazione adottato dal Consiglio Comunale con le seguenti modalita':

- i Comuni con popolazione residente superiore a 20.000 abitanti deliberano il P.P.A. in concomitanza con la approvazione del bilancio pluriennale; esso ha durata triennale;

- i Comuni con popolazione residente inferiore a 20.000 abitanti obbligati al P.R.G. adottato il P.P.A. entro il 31 dicembre dell'anno in cui avviene il rinnovo delle Assemblee elettive ed, in ogni caso, contestualmente al P.R.G.; esso ha durata quinquennale.] ([135])

2. Il P.P.A. adottato, e' depositato per 30 giorni consecutivi, decorrenti dalla data di affissione presso la segreteria comunale; dell'avvenuto deposito e' dato avviso al pubblico a mezzo di manifesti ed, eventualmente, anche in altre forme.

3. Durante il periodo di deposito, chiunque puo' prenderne visione e presentare istanze e memorie tendenti a proporre scelte specifiche o generali; gli enti Pubblici interessati sono tenuti a trasmettere al Comune i loro programmi su base pluriennale. Nel medesimo periodo il Comune promuove specifiche consultazioni.

4. Entro 30 giorni successivi al termine di cui al precedente 2o comma il Comune approva definitivamente il P.P.A. e lo trasmette, per conoscenza, alla Regione ed alla Provincia.

5. La delibera di approvazione del P.P.A. e' soggetta al controllo di cui all'art. 130 della Costituzione.

6. Il P.P.A. e' depositato presso la segreteria comunale per l'intero periodo di validita', a disposizione di chiunque.

[7. Nel termine di sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge i Comuni obbligati alla formazione del P.RG. e gia' dotati di strumento urbanistico generale, sono tenuti ad adottare il P.P.A., indicando anche i tempi di formazione ed esecuzione dei piani di lottizzazione convenzionata e dei piani di recupero d'iniziativa privata.

8. Il P.P.A. successivi al primo, debbono essere adottati entro il sesto mese antecedente la scadenza del precedente P.P.A..

9. Sono ammesse variazioni al P.P.A. per motivate e documentate esigenze di ordine generale.

10. Nell'ultimo anno di durata del P.P.A. non sono ammesse, di norma, varianti al P.R.G. che comportino modifiche al P.P.A. diverse da quelle previste al precedente comma.] ([136])

Art. 67
Effetti.

1. In caso di mancata presentazione dell'istanza di concessione nei termini previsti, il Comune, ove non ritenga di inserire le relative aree ed immobili nel successivo P.P.A., procede all'esproprio degli stessi ai sensi dell'art. 13, 6o comma, della legge n. 10 del 1977. Le aree espropriate conservano la destinazione d'uso prevista dallo strumento urbanistico vigente.

2. In caso di slittamento dell'intervento al successivo P.P.A., e' consentita l'edificazione soltanto previo convenzionamento a termini degli artt. 7 e 8 della legge n. 10 del 1977 e 9 della legge n. 94 del 1982.

3. In caso di espropriazione, il Comune assegna, secondo criteri stabiliti dal Consiglio comunale, le aree in proprieta' o in diritto di superficie, dando la preferenza ai proprietari espropriati, previa stipula di una convenzione contenente tutti gli elementi di cui all'art. 35 della legge n. 865 del 1971 e successive modificazioni.

4. In caso di attribuzione delle aree previste nel precedente comma hanno diritto di prelazione, a parita' di condizioni, i soggetti che si obblighino a stipulare la convenzione prevista negli artt. 7 e 8 della legge n. 10 del 1977.

5. Nel caso in cui gli interventi sulle aree attribuite ai sensi dei precedenti commi non vengano eseguiti nel termine stabilito, esse sono retrocesse al Comune, restituzione delle sole somme pagate, senza alcun interesse o rivalutazione.

6. Le somme ricevute dal Comune con la cessione a terzi delle aree espropri prodotti gli importi occorsi per la loro attribuzione e le altre spese sostenute nel Comune, sono versate sul conto corrente vincolato presso la Tesoreria comunale ai sensi e con le destinazioni indicate dall'art. 12 della legge n. 10 del 1977.

TITOLO VII
Tutela e trasformazioni dei suoli agricoli ([137])

Art. 68
Principi generali ed ambito di applicazione.

1. Sono considerati obiettivi prioritari per la Regione la valorizzazione e recupero del patrimonio agricolo, la tutela e l'efficienza delle unita' produttive sono tenute anche a mezzo del loro accorpamento, ed ogni intervento atto a soddisfare le esigenze economiche e sociali dei produttori, dei lavoratori agricoli e delle imprese diretto-coltivatrici singole o associate, con particolare riferimento alla realizzazione di idonee forme di insediamento.

2. E' fatto divieto di destinare ad uso diverso da quello agricolo i terreni sui quali siano in atto produzioni ad alta intensita' quali, tra l'altro, quella orticola frutticola, fiorita ed olivicola, nonche' i terreni irrigui sui quali siano stati effettuati nell'ultimo quinquennio o siano in corso, interventi di miglioramento fondiario assistiti da contribuzioni o finanziamenti pubblici.

3. E', altresi', fatto divieto di destinare ad uso diverso da quello agricolo i terreni che, comunque, concorrono in modo determinate alla configurazione della dimensione economico-funzionale delle aziende.

4. I comuni nella formazione degli strumenti urbanistici generali, o nella loro revisione, sono tenuti a rispettare le disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo. A tal fine costituisce elemento di riferimento la Carta dell'uso del suolo di cui all'art. 3, comma 2, della presente legge.

5. La conferenza di servizi prevista dall'art. 10, comma 4, della presente legge deve essere integrata da un rappresentante del settore agricoltura della Regione ([138]).

Art. 69
Contenuto dei piani territoriali e degli strumenti urbanistici.

1. Il P.T., il P.R.G. ed il P.R.E. hanno lo specifico compito di:

a) individuare, anche in riferimento ai piani zonali di sviluppo agricolo, la ripartizione del territorio produttivo ai fini agricoli e silvo-pastorali;

b) individuare gli interventi diretti al recupero, alla conservazione ed al riuso del patrimonio edilizio esistente, nonche' fissare norme atte al potenziamento e all'ammodernamento degli edifici esistenti a servizio delle aziende agricole;

c) individuare sul territorio gli edifici rurali abbandonati o non piu' necessari alle esigenze delle aziende agricole e regolarne la possibile riutilizzazione anche per altre destinazioni;

d) regolare le modalita' di nuovo insediamento agricolo in conformita' alle disposizioni dell'articolo seguente.

Art. 70
Utilizzazione edificatoria dei suoli agricoli ai fini residenziali.

1. L'utilizzazione edificatoria residenziale dei suoli agricoli e' ammessa per residenze che conservino la destinazione del suolo e tutelino l'ambiente nelle sue caratteristiche contadine; l'indice di edificabilita' massimo fondiario relativo alla residenza e' di 0,03 metri cubi per metro quadro; l'unita' minima aziendale, ai fini del rilascio della concessione edilizia, e' di un ettaro e la volumetria di ogni singolo edificio residenziale non puo' superare 800 mc ([139]).

2. Al fine di soddisfare le esigenze delle famiglie coltivatrici definite al seguente comma 4, e' consentito l'accorpamento di fondi rustici di proprieta' non contigui, purche' facenti parte della stessa unita' aziendale e compresi all'interno del territorio del medesimo Comune, o di Comuni contermini.

3. Nel caso in cui l'applicazione dell'indice di edificabilita' risultante dalle disposizioni del primo comma del presente articolo non consenta la realizzazione di un alloggio adeguato al nucleo familiare del richiedente, e' ammessa una maggiorazione di volume di 80 mc per ogni componente effettivo della famiglia, fino al raggiungimento di un massimo complessivo di 800 metri cubi di residenza. Resta comunque escluso dal computo della volumetria quello risultante dalla realizzazione di manufatti connessi alla conduzione del fondo di cui al successivo art. 71 ([140]).

4. Sono considerate coltivatrici le famiglie del coltivatore diretto proprietario e del coltivatore diretto affittuario, mezzadro, colono, in forma singola o associata, in possesso dei requisiti di imprenditore agricolo a titolo principale di cui all'art. 4 della L.R. n. 12 del 1979. Per l'applicazione delle disposizioni del precedente comma 3, la composizione delle famiglie dovra' essere comprovata da idonea certificazione anagrafica.

5. I benefici di cui al precedente comma 3o possono essere usufruiti una sola volta in ogni singola unita' aziendale ([141]).

6. Gli edifici esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere oggetto di intervento di manutenzione straordinaria e di ristrutturazione, anche se di dimensioni superiori a quelle indicate nel precedente primo comma, purche' vengano mantenuti alla destinazione agricola.

7. La destinazione agricola del fondo, dell'immobile e delle sue pertinenze viene trascritta sul Pubblico registro immobiliare unitamente agli atti di autorizzazione o concessione di cui ai commi precedenti, a cura del Comune ed a spese dell'interessato.

8. Per le finalita' stabilite nei precedenti commi, ogni Comune deve dotarsi di un pubblico registro sul quale vanno iscritti i dati catastali dei terreni asserviti per le costruzioni realizzate a norma della presente legge, che non possono essere computati per successive iniziative edilizie.

9. Le costruzioni realizzate in aree che gli strumenti urbanistici indicano come zona agricola devono conservare le destinazioni d'uso compatibili con la destinazione agricola delle aree ai sensi del titolo VII della presente legge, fintanto che lo strumento urbanistico non destini diversamente le aree stesse ([142]).

9-bis. E' autorizzato il frazionamento in piu' unita' abitative degli immobili edificati, ai sensi del presente articolo alle seguenti condizioni:

a) che l'immobile sia esistente da almeno 20 anni;

b) che il frazionamento venga richiesto per soddisfare esigenze abitative di parenti di primo grado del proprietario ([143]).

9-ter. Nei casi di frazionamento di cui al comma 9-bis da realizzare senza aumenti di volumetria, di superficie e di cambio di destinazione d'uso, non si applicano le previsioni di cui al comma 1. ([144])

ART. 71
Manufatti connessi alla conduzione del fondo.

1. Sono considerati manufatti connessi alla conduzione del fondo: i ricoveri per attrezzi, macchinari e per gli animali, [parole soppresse dall'art. 20, comma 2, L.R. 28 maggio 2021, n. 13] gli impianti fissi di protezione dei prodotti, i silos e le altre opere di stoccaggio, gli impianti energetici, di irrigazione e di smaltimento.

2. I manufatti di cui al comma 1 possono essere realizzati anche indipendentemente dalla presenza di edifici con destinazione residenziale. E' consentita una superficie utile corrispondente ad un indice max di mq 0,015/mq fino ad un massimo di 600 metri quadrati. Per tali interventi il fondo deve avere una consistenza di almeno 3.000 metri quadrati.

3. Non e' soggetta alle limitazioni di cui al comma 2 la realizzazione di serre o coperture stagionali destinate a proteggere le colture per le quali non e' necessaria nessuna autorizzazione o concessione da parte del Comune. ([145])

Art. 72
Impianti produttivi nei suoli agricoli.

1. Nei suoli agricoli sono ammessi impianti o manufatti edilizi destinati alla lavorazione o trasformazione dei prodotti agricoli ed alla produzione zootecnica, secondo le seguenti indicazioni:

a) rapporti di copertura non superiore ad 1/4 del lotto di pertinenza dell'impianto;

b) distacchi tra fabbricati non inferiori a metri 20;

c) distacchi dai cigli stradali non inferiori a quelli fissati dal decreto ministeriale n. 1404 del 1968;

d) parcheggi in misura non inferiore al 10% della copertura ([146]);

e) distanza dagli insediamenti abitativi esistenti e previsti dagli strumenti urbanistici e dalle sorgenti non di esclusiva utilizzazione del fondo, non inferiore a metri 300, da elevare a m. 500 per gli allevamenti suinicoli industriali ([147]);

f) unita' minima aziendale di almeno mq. 10.000 ([148]).

Art. 73
Agriturismo.

1. Nel territorio agricolo e' consentito l'esercizio delle attivita' agrituristiche e del turismo rurale nei limiti delle norme regionali vigenti in materia ([149]).

Art. 74
Utilizzazione edificatoria dei suoli agricoli in assenza di strumenti urbanistici comunali.

1. In assenza dello strumento urbanistico comunale, l'utilizzazione edificatoria ai fini residenziali, al di fuori dei perimetri dei centri abitati, e' regolata dalle disposizioni dell'art. 70, commi 1, 6 e seguenti.

2. Nell'ipotesi di cui al comma precedente l'indice di edificabilita' fondiario e' stabilito in un massimo di 0,03 mc/mq e la dimensione dell'unita' minima aziendale in due ettari. Nel caso di famiglie coltivatrici dirette, come definite all'art. 70, comma 4, valgono inalterate le disposizioni di cui al medesimo articolo, commi 1, 2 e 3.

3. Sono, altresi', integralmente applicabili le disposizioni di cui al precedente art. 71 per i manufatti connessi alla conduzione del fondo.

TITOLO VIII
Attribuzioni di competenza a province e comuni

Art. 75
Funzioni di natura urbanistica esercitate dalle Province.

1. La Provincia esercita le seguenti attribuzioni e funzioni delegate:

a) [partecipa alla formazione del Q.R.R.;] ([150]).

b) cura gli adempimenti relativi alla formazione e all'adozione dei Piani territoriali e dei relativi adeguamenti;

c) [approva i Piani regolatori generali ed i Piani regolatori esecutivi, nonche' le relative varianti] ([151]);

d) approva i provvedimenti relativi ai piani di ricostruzione dei fabbricati danneggiati dalla guerra, entro il periodo di validita' giuridica degli stessi;

e) accerta la conformita' agli strumenti sovraordinati dei Piani per l'edilizia economica e popolare, Piani particolareggiati, Piani di lottizzazione, Piani per gli insediamenti produttivi, Piani di recupero, Piani particolareggiati funzionali, e relative varianti;

f) [concede il nullaosta, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 1357 del 1955 e della legislazione regionale in materia, per il rilascio di concessioni edilizie in deroga al P.R.G. ed al P.R.E.] ([152]);

g) partecipa all'esercizio delle funzioni amministrative, in materia urbanistica e dell'uso del suolo, ivi comprese quelle di vigilanza e di tutela non riservate alla competenza degli organi regionali, nei confronti di enti, consorzi, istituti ed organismi locali operanti nell'ambito del territorio provinciale;

h) promuove l'esercizio di poteri sostitutivi espressamente previsti dalle norme della presente legge, in caso di inadempienze dei Comuni.

2. La Regione, le Province ed i Comuni sono tenuti a fornirsi reciprocamente informazioni ed ogni elemento utile allo svolgimento delle attivita' di rispettiva competenza.

3. [Tutti gli strumenti urbanistici che, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, non siano stati deliberati dalla Giunta Regionale, vengono trasmessi, per quanto di competenza, alle rispettive Province.] ([153]).

[Art. 76
Delega di funzioni di natura urbanistica ed edilizia ai Comuni.

I Comuni esercitano le seguenti funzioni delegate:

- approvano le Norme Urbanistiche Edilizie;

- approvano, nei limiti di cui al precedente art. 21, i Piani di edilizia economica e popolare, piani particolareggiati, piani di lottizzazione, piani insediamenti produttivi, piani di recupero, Programmi pluriennali di attuazione, Piani particolareggiati funzionali, e relative varianti.] ([154]).

TITOLO IX
Norme transitorie

Capo I
Norme per la tutela e la trasformazione dell'ambiente

[Art. 77
Principi generali e norme di rinvio.

La Regione Abruzzo, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, provvedera' ad emanare una disciplina complessiva ed organica per la tutela e la conservazione delle risorse ambientali, naturalistiche e dei centri storici, con la quale verranno altresi' definiti i meccanismi ed i soggetti di delega e subdelega in materia.

Fino alla entrata in vigore della legge regionale di cui al precedente comma, trovano applicazione, in materia, le norme del presente capitolo e le relative funzioni di cui al D.P.R. 15.1.1972, n. 8 e dal D.P.R. 24.7.1977, n. 616, seguitano ad essere svolte dal Comitato Speciale previsto e disciplinato dalla L.R. 18.8.1978, n. 44.] ([155]).

Art. 78
Centri storici.

1. I centri storici sono definiti, nel P.R.G., nel P.R.E. e nelle N.U.E., attraverso analisi:

- sullo stato di conservazione della struttura urbana nei suoi caratteri architettonici, stilistici e formali;

- sugli standard residenziali;

- sul patrimonio edilizio.

2. A tal fine possono essere identificati come centri storici i nuclei antichi, gli agglomerati aventi carattere storico, artistico e pregio ambientale, ricomprendendo anche aree esterne che costituiscono pertinenze funzionali, quali:

a) strutture urbane in cui la maggioranza degli isolati contengano edifici costruiti in epoca anteriore al 1870, anche in assenza di monumenti o edifici di particolare valore artistico;

b) strutture urbane racchiuse da antiche mura in tutto o in parte conservate, ivi comprese le eventuali propaggini esterne che rientrano nella precedente lett. a);

c) strutture edilizie antecedenti al 1940 che, nel loro complesso, costituiscono esempi di architettura qualificata.

3. Nell'ambito dei centri storici sono, di norma, consentiti gli interventi di restauro, di risanamento, di ristrutturazione e di recupero, senza alterazione dei volumi esistenti ([156]) ([157]).

Art. 79
Tutela delle riserve boschive.

1. E' vietata ogni attivita' di trasformazione urbanistica:

a) nelle aree che risultino boscate nella Carta dell'uso del suolo;

b) nelle aree boscate, ancorche' percorse dal fuoco, o soggette a rimboschimento o esposte a dissesto, pericolo di frane o alluvioni o comunque che presentino caratteri geomorfologici che le rendano inidonee a nuovi insediamenti ([158]).

2. Fatte salve le norme di cui alla L.R. n. 45 del 1979 e successive modifiche nell'ambito delle zone di cui al presente articolo, non e' consentita l'apertura di nuove strade che non siano al servizio di attivita' agro-silvo-pastorali; dette strade dovranno, comunque, essere chiuse al traffico ordinario, e non dovranno avere dimensioni eccedenti le esigenze connesse al transito dei mezzi di servizio.

Art. 80
Tutela delle coste.

1. Fatte salve le disposizioni piu' restrittive previste da atti pianificatori generali o normativi vigenti, gli interventi edilizi sono assoggettati alle seguenti limitazioni.

2. Lungo le coste marine e lacuali, l'edificazione, al di fuori del perimetro del centro urbano, e' interdetta entro la fascia di metri duecento dal demanio marittimo o dal ciglio elevato sul mare ovvero dal limite demaniale dei laghi.

3. Lungo i corsi d'acqua riportati nell'allegato A della L.R. 3 novembre 2015, n. 36 (Disposizioni in materia di acque e di autorizzazione provvisoria degli scarichi relativi ad impianti di depurazione delle acque reflue urbane in attuazione dell'art. 124, comma 6, del decreto legislativo 152/2006 e modifica alla L.R. 5/2015), l'edificazione al di fuori del perimetro del centro urbano e' interdetta entro una fascia di metri centocinquanta a partire da ciascuna delle relative sponde ovvero, nei tratti arginati, dai piedi esterni degli argini nonche' dal confine dell'area demaniale qualora piu' esterna rispetto alle sponde o argini. Lungo il corso dei canali artificiali e nei tratti arginati a protezione di una portata di piena avente tempo di ritorno di almeno 200 anni, tale limitazione si applica entro una fascia di metri venticinque da ciascuna sponda o piede esterno dell'argine.

3-bis. Per i corsi d'acqua nei quali il vigente Piano Stralcio di Bacino per la Difesa Alluvioni, redatto ai sensi della L. 18 maggio 1989, n. 183, individua e perimetra le fasce di pericolosita' idraulica, fatta salva la identificazione della fascia di salvaguardia di cui al comma 3 del presente articolo viene individuata una ulteriore distanza pari a metri venticinque dal limite esterno della "piena ordinaria", equivalente al perimetro della classe di pericolosita' P4, qualora la fascia che ne risulti sia posta piu' esternamente rispetto a quella stabilita dal medesimo comma.

4. Agli effetti del presente articolo e' definito ''centro urbano'':

- il territorio integralmente o parzialmente edificato e provvisto delle opere di urbanizzazione primaria;

- il territorio ricompreso all'interno di piani attuativi, vigenti al momento dell'entrata in vigore delle presenti disposizioni;

- il territorio ricompreso nel P.P.A.

4-bis. Sono comunque tenuti al rispetto della fascia di salvaguardia stabilita dai commi 3 e 3-bis gli interventi previsti nei piani attuativi di cui al comma 4 qualora detti piani non abbiano i requisiti di cui al primo punto del comma 4 e i relativi titoli abilitativi ai fini edificatori vengano rilasciati successivamente all'entrata in vigore del presente comma.

4-ter. Ad eccezione dei canali artificiali, la fascia di interdizione stabilita dai commi 3 e 3-bis e' ridotta a cinquanta metri nel caso di interventi di cui all'art. 3, comma 1, lett. a), b), c), d) del D.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001 per ogni destinazione d'uso ovvero di ampliamento o completamento di esistenti edificazioni ad uso industriale o artigianale nonche' per qualsiasi tipologia di edificazione lungo i corsi d'acqua non riportati nell'allegato A della L.R. 36/2015.

5. Le limitazioni stabilite ai precedenti commi non si applicano nel caso di realizzazione di opere pubbliche, di impianti tecnologici pubblici o di interesse pubblico.

5-bis. Sono fatti salvi gli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'articolo 3 del d.p.r. 380/2001 sugli immobili preesistenti legittimamente realizzati situati al di fuori del perimetro del centro urbano, nel rispetto delle disposizioni ambientali e paesaggistiche vigenti e con esclusione di eventuali aumenti volumetrici e di superficie previsti dalla normativa nazionale e regionale in materia.

6. All'interno del perimetro del centro urbano l'edificazione e' interdetta entro una fascia di 10 metri dagli argini dei corsi d'acqua o da ciascuna sponda nei tratti non arginati. Per i corsi d'acqua aventi le caratteristiche di cui al comma 3-bis, le fasce di salvaguardia del presente comma si individuano con le modalita' stabilite dal medesimo comma 3-bis ([159]). ([160]).

[Art. 81
Tutela dei parchi, delle riserve e della flora.

Resta fermo quanto stabilito dalle leggi regionali 11.9.1979, n. 45 e 20.6.1980, n. 61 e successive modificazioni.] ([161]).

Art. 82
Tutela dell'ambiente insediato.

1. I P.R.G., i P.R.E. per gli interventi a concessione diretta ed i piani attuativi devono comprendere:

- l'indicazione quantitativa e qualitativa degli scarichi liquidi prodotti dal complesso di costruzioni, con indicazione dei valori medi, delle punte massime e, ove sia il caso, del periodo di effettuazione degli scarichi;

- l'indicazione progettuale dei sistemi di depurazione corrispondenti, dei sistemi adottati dei materiali residui, delle localita' e modi di scarico delle acque trattate.

2. Per fabbricati o complessi che sorgano in zone urbanizzate e che producano esclusivamente scarichi domestici, e' consentita l'immissione nella rete fognante comunale senza preventiva depurazione, purche' la quantita' degli scarichi immessi, in relazione al tasso di materie inquinanti, non sia tale da superare i limiti di sicurezza compatibili con le portate del sistema fognante, con la capacita' del sistema comunale di depurazione e con i parametri prefissati dalle leggi in vigore.

[Art. 83
Attivita' estrattive e di escavazione.

Il piano regionale per l'esercizio delle attivita' estrattive e di escavazione entrera' a far parte della carta regionale dell'uso del suolo indicata al precedente articolo 3.] ([162]).

Capo II
Norme per la tutela, conservazione, trasformazione e gestione del territorio

[Art. 84
Principi generali.

La Regione provvede, con le determinazioni assunte dai suoi Organi, a garantire il proseguimento dell'attivita' di tutela, conservazione, trasformazione e gestione del territorio durante il periodo di palma applicazione, della presente legge nel Aspetto dello spirito e della lettera dell'art. 97, 1o comma Cost.. A tal fine, il Consiglio Regionale, entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge, definisce indirizzi, criteri e parametri per la formazione ed approvazione degli strumenti urbanistici generali ed attuativi.

Le norme di cui al precedente art. 3-1, producono immediatamente efficacia, ed i relativi termini iniziano a decorrere dal giorno successivo alla data di costituzione o di insediamento dell'organismo attributario dei compiti di cui ai commi 3o e 4o del medesimo articolo.

Le medesime norme, comunque, non si applicano agli strumenti generali ed attuativi adottati prima dell'entrata in vigore della presente legge.] ([163]).

Art. 85
Funzionamento degli organi consultivi.

1. Tutte le disposizioni della presente legge contenenti norme sulla costituzione, organizzazione e funzionamento delle strutture pubbliche incaricate di intervenire nel processo di formazione degli strumenti urbanistici, ivi comprese quelle riguardanti le ipotesi di incompatibilita' o di astensione, producono i propri effetti dalla data dell'insediamento di tali strutture.

[2. Gli Organismi Consultivi Regionali e Provinciali, devono essere costituiti entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

3. Fino al 365o giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'organismo consultivo in materia di urbanistica di cui alla legge regionale 8.9.1972, n. 18 successivamente modificata ed integrata, continua ad esplicare le proprie funzioni e le attribuzioni nel rispetto delle norme di cui ai precedenti articoli 45, 1o, 2o e 4o comma; 48, 49, 50, 51, 2o, 3o, 4o e 5o comma; 52, 53. Di ciascuna Commissione Istruttoria fa parte un Funzionario regionale designato dal Presidente del C.R.T.A.] ([164]).

[Art. 86
Prima formazione del Q.R.R.

In sede di prima formazione del Q.R.R., con il procedimento di cui al precedente articolo 4, la Regione dovra' utilizzare e razionalizzare le indicazioni fornite dai propri piani, progetti e programmi, nonche' da quelli predisposti dalle Amministrazioni ordinarie e straordinarie dello Stato, dai Consorzi ed Associazioni di Comuni, dai singoli Comuni, anche a parziale deroga dei contenuti indicati al precedente art. 3.

Fino all'approvazione del Q.R.R. mantengono la loro efficacia i Progetti Territoriali e i Piani di Settore Regionale.

Salvo quanto previsto dal precedente art. 3, comma 3o, lett. c):

I. Sono obbligati alla redazione del P.R.G.:

a) i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti;

b) i Comuni ad affermato sviluppo turistico, montano o marino, e cioe':
- PROVINCIA DI L'AQUILA Campo di Giove Lucoli Ovindoli Pescasseroli Pescocostanzo Rivisondoli Rocca di Cambio Rocca di Mezzo Roccaraso Scanno
- PROVINCIA DI TERAMO Pietracamela
- PROVINCIA DI PESCARA Caramanico Farindola
- PROVINCLA DI CHIETI Fossacesia Rocca S. Giovanni Torino di Sangro S. Vito Chietino

II. Sono obbligati alla redazione del P.R.E.: a) i Comuni con popolazione compresa tra i 1.500 e 5.000 abitanti, ad esclusione di quelli elencati sotto la precedente lett. b);

a) i Comuni con tendenza allo sviluppo anche turistico e produttivo, e cioe':
- PROVINCIA DI L'AQUILA Alfedena arrea Bisegna Campotosto Capestrano Cappadocia Castel del Monte Civitella Alfedena Massa d'Albe Opi Oricola Ortona nei Marsi Pereto Rocca di Botte Villalago Villetta Barrea
- PROVINCIA DI PESCARA Bolognano Castiglione a Casauria Rocca Morice S. Eufemia a Maiella Serramonacesca

- PROVINCIA DI CHIETI Celenza sul Trigno Gamberale Lentella Perano Pretoro Treglio

III. Sono altresi' obbligati alla redazione del P.E.E.P., i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti;

IV. Sono infine obbligati alla redazione del P.P.A., i Comuni obbligati alla redazione del P.R.G..] ([165]).

Art. 87
Pianificazione di settore.

1. Prima della formazione del P.T., i Piani territoriali delle Aree e Nuclei di Sviluppo Industriale ed i Piani urbanistici delle Comunita' Montane, dovranno essere adeguati alle previsioni del Q.R.R., dei Piani di Settore e dei Progetti speciali territoriali.

2. Alla data di approvazione del P.T., i Piani medesimi cesseranno la loro efficacia.

3. I piani territoriali delle Aree e Nuclei di Sviluppo Industriale devono essere attuati attraverso un piano urbanistico esecutivo che abbia i contenuti dell'art. 19, comma 1, della presente legge.

4. Il piano di cui al comma precedente, deliberato dal consorzio A.S.I., e' depositato con i relativi allegati nella segreteria dei comuni interessati per trenta giorni interi e consecutivi decorrenti dal primo giorno dell'affissione all'albo pretorio del relativo avviso, affinche' chiunque ne abbia interesse possa prenderne visione. Nei successivi trenta giorni qualunque interessato puo' presentare osservazioni.

5. Il deposito e' reso noto al pubblico mediante avviso affisso all'albo pretorio dei comuni interessati, pubblicato sulla stampa locale ed a mezzo di manifesti murari affissi in luoghi pubblici. Nello stesso avviso deve essere inserita l'avvertenza che gli interessati possono presentare osservazioni ai sensi del comma precedente.

6. La Giunta regionale, acquisito il parere del consorzio, decide sulle osservazioni ed approva il piano.

7. Entro i sessanta giorni successivi il piano deve essere pubblicato nell'albo pretorio dei comuni interessati. Entro il medesimo termine la deliberazione deve essere notificata nella forma delle citazioni a ciascuno dei proprietari degli immobili compresi nel piano. La deliberazione deve essere pubblicata anche sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ([166]).

Art. 88
Prima formazione del P.T.

1. In sede di prima formazione del P.T. con il procedimento di cui al precedente art. 8 le Province debbono utilizzare e razionalizzare le indicazioni fornite dai documenti di pianificazione territoriale vigenti a qualunque livello (P.D.F., P.R.G., Piani territoriali delle Aree e N.S.I.P.U., Comunita' montane, Progetti speciali territoriali e Piani di settore) anche a parziale deroga dei contenuti indicati al precedente art. 7.

2. Entro 180 giorni dalla data di approvazione del P.T., i Comuni adeguano i propri piani urbanistici alle prescrizioni ed indicazioni del P.T. medesimo.

3. In caso di inadempienza alle disposizioni contenute nel presente articolo la Giunta regionale, previa diffida a provvedere nel termine di 60 giorni, si sostituisce alle Province per l'osservanza degli obblighi di legge, nominando, a tal fine, un commissario ad acta.

Art. 89
Disciplina urbanistica nelle zone prive di strumenti urbanistici generali.

1. Nei comuni per qualunque ragione sforniti di strumento urbanistico generale vigente o nelle aree nelle quali siano scaduti i vincoli urbanistici ai sensi dell'art. 2 della legge n. 1187 del 1968 sono ammessi esclusivamente gli interventi:

a) previsti dall'art. 4, ultimo comma, lett. a), la cui ammissibilita' e' regolata dal titolo VII della presente legge, e b) della legge n. 10 del 1977;

b) di ristrutturazione edilizia su singole unita' immobiliari con destinazione residenziale attuale o che mirino a mutare la funzione dell'unita' immobiliare in residenziale da altra funzione.

2. Nei comuni sforniti di perimetrazione ai sensi dell'art. 17 della legge n. 765 del 1967, si ha centro abitato, ai fini dell'applicazione della precedente lett. a), in presenza di un aggregato di edifici continui o vicini, con interposte strade o piazze, sufficientemente organizzato mediante l'esistenza di servizi pubblici essenziali ([167]).

Art. 90
Pianificazione attuativa.

1. Fino all'approvazione del P.T. gli strumenti urbanistici attuativi approvati ed in corso di esecuzione all'entrata in vigore della presente legge vanno comunque recepiti nel P.R.E. all'atto della sua formazione e, di norma, nel P.R.G. in occasione della sua variazione o adeguamento.

Art. 91
Criteri per la pianificazione comunale.

1. Fino all'approvazione dei P.T., i Comuni, in occasione della formazione di nuovi strumenti urbanistici generali o della revisione di quelli esistenti, facendo salve, se necessario, le previsioni insediative non attuate degli strumenti previgenti, ancorche' annullati in sede giurisdizionale, debbono rispettare i seguenti criteri di dimensionamento:

a) la quantita' massima di vani realizzabili mediante interventi di nuova edificazione e' stabilita, per i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, nel 10% dei residenti nell'anno precedente all'adozione del Piano per i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, tale percentuale e' fissata nel 20%. In detta quantita' massima non verranno computati i vani realizzabili mediante interventi di recupero del patrimonio edilizio degradato [e quelli ricompresi nelle zone di completamento come definite dal D.M. n. 1444 del 1968, lett. b)] ([168]);

b) nel dimensionamento delle zone di nuova espansione, di cui alla precedente lett. a), non potra' essere superata la quantita' risultante dal rapporto di 100 mq di superficie territoriale per ogni nuovo vano previsto;

c) sono comunque consentiti:

- nuovi insediamenti industriali ed artigianali ricompresi in piani o programmi gia' deliberati da amministrazioni pubbliche, ovvero assistiti dai contributi e finanziamenti pubblici;

- ampliamenti di singoli impianti produttivi esistenti, con il rispetto dello stesso standard;

- impianti produttivi a servizio delle attivita' agricole. A tali insediamenti non puo' essere assegnato oltre 1/20 della superficie aziendale;

- attrezzature di servizio ed infrastrutture di interesse locale.

2. E' facolta' dei Comuni, nella formazione degli strumenti urbanistici generali non attenersi ai criteri di dimensionamento di cui al comma 1 del presente articolo.

3. In tal caso le previsioni di piano che superino detti limiti vanno specificate nelle tavole di piano e nelle relative norme tecniche di attuazione.

4. Tali previsioni, se non in contrasto col Piano territoriale provinciale, acquistano immediata efficacia dalla data di notifica del visto di legittimita' sulla delibera consiliare provinciale di adozione del Piano territoriale provinciale. In tal caso, le previsioni di cui al comma precedente devono essere attuate obbligatoriamente attraverso il programma pluriennale d'attuazione ([169]) ([170]) ([171]).

[Art. 92
Norme transitorie sull'approvazione degli strumenti urbanistici giacenti presso la Regione.

L'approvazione dei piani urbanistici che, alla data di entrata in vigore della presente legge siano stati trasmessi agli Organi regionali per le determinazioni di competenza, nonche' di quelli che vengano adottati e trasmessi entro i 365 giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, e' di competenza della Regione, secondo le procedure vigenti all'epoca di adozione del P.R.G. ([172])

I Comuni i quali adottino strumenti urbanistici nel corso dei 365 giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, debbono trasmetterli alla Regione per le determinazioni di competenza. ([173])

Gli strumenti non deliberati dalla Giunta Regionale entro il 365o giorno dall'entrata in vigore della presente legge, vengono trasmessi, entro i 10 giorni successivi a tale scadenza, alle rispettive Province per le determinazioni di competenza.

Gli strumenti urbanistici generali adottati dopo il 365o giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge, devono essere trasmessi dai Comuni alle rispettive Province per le procedure di approvazione.

Gli strumenti urbanistici attuativi adottati dopo il 365o giorno dall'entrata in vigore della presente legge, secondo le procedure in essa previste, devono essere trasmessi dai Comuni alle rispettive Province per l'apposizione del visto di conformita' di cui all'art. 21 della presente legge.

In sede di approvazione degli strumenti urbanistici generali ed attuativi possono essere apportate agli stessi le modifiche di cui al secondo comma dell'art. 11 della presente legge. ([174])] ([175]).

[Art. 93
Prima fase di attivazione delle Sezioni urbanistiche provinciali.

La Giunta Regionale, su proposta del Componente preposto al Settore, stabilisce gli atti e documenti urbanistici, tra quelli giacenti alla data di entrata in vigore della presente legge presso gli Organi regionali per le determinazioni di competenza, da demandare per l'istruttoria e l'approvazione agli Organi della Provincia rispettivamente competenti. A tal fine, il Componente la Giunta stessa, concorda, con i rispettivi Presidenti, criteri ed indirizzi per lo svolgimento dell'attivita' delle Sezioni Urbanistiche Provinciali di cui al precedente art. 42 nonche' la necessaria assistenza tramite funzionari regionali.] ([176]).

[Art. 94
Corredo cartografico degli strumenti urbanistici.

La cartografia di base dei P.T. sara' in scala 1/25000 per l'intero territorio, ed in scala 1/10000 per i territori comunali o sub-comunali interessati da previsioni di sviluppo degli insediamenti.

La cartografia del P.R.G. sara' in scala 1/10000 per l'intero territorio comunale, ed in scala 1/2000 per le aree interessate dagli insediamenti esistenti e da previsioni di sviluppo degli insediamenti.

La cartografia del P.R.E. sara' in scala 1/10000 per l'intero territorio comunale, ed in scala 1/2000 per le aree interessate dagli insediamenti esistenti e previsti, ed in scala 1/1000, corredata della indicazione dei dati altimetrici e elementi catastali, per le aree sulle quali l'edificazione e' ammessa in diretta esecuzione dello strumento.

Prima della formazione del P.T., la cartografia del P.R.G. e del P.R.E. dovra' essere corredata di tavola di inquadramento territoriale in scala 1/25000.

La cartografia dei piani particolareggiati e dei piani di lottizzazione sara' in scala 1/1000 corredata dei dati altimetrici e della indicazione degli elementi catastali.] ([177]).

Art. 95
Norma finanziaria.

Per l'iniziale perseguimento delle finalita' di cui al punto 10 del precedente articolo 1, e' stanziata, per l'anno 1983, la somma di lire 300.000.000.

Al relativo onere si provvede, a termini dell'art. 38 della L.R. 29-12-1977, n. 81, con il fondo globale iscritto al Cap. 2898 - partita n. 10 dell' elenco n. 4 - dello stato di previsione della spesa del bilancio dell'esercizio 1982.

Nello stato di previsione della spesa dello schema di bilancio dell'esercizio 1983 e' istituito ed iscritto nel Settore 24, Titolo II. Sez. X, Ctg. III, Dest. Progr. 1, Nat. Giuridica 1, il Cap. 2464, denominato "Contributi per il perseguimento delle finalita' programmatiche e l'esercizio dei poteri in campo urbanistico" con lo stanziamento, per sola competenza, di lire 300.000.000.

Nei confronti del predetto stanziamento di spesa, opera tassativamente la riserva in favore dei progetti attuativi del programma regionale di sviluppo cosi' come disposto dall'art. 19 della legge regionale di bilancio 13 maggio 1982, n. 28.

Per gli esercizi successivi all'anno 1983, l'onere sara' determinato dalle rispettive leggi di bilancio, ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 29 dicembre 1977, n. 81.

Alle spese per il funzionamento del Comitato ([178]) di cui al precedente articolo 38, si provvede con i fondi assegnati dalla legge regionale 10 agosto 1973, n. 35 e successive modificazioni e integrazioni. ([179])

[Art. 96
Finanziamenti di opere pubbliche.

I finanziamenti regionali diretti all'attuazione di opere pubbliche, sono erogati previo accertamento della conformita', ai sensi del precedente art. 31, delle opere stesse agli atti e documenti di pianificazione.] ([180]).

Art. 97
Norma finale.

1. Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie o incompatibili con quelle della presente legge.



([1]) Pubblicata nel BURA 16 luglio 1983, n. 9 Straordinario.

([2]) Sui profili innovativi introdotti nella presente legge dalla L.R. 27 aprile 1995, n. 70 si veda la Circ.Ass. 13 giugno 1995, n. 24.

([3]) Si veda anche: Circ.Ass. 14 agosto 1989, n. 2283, Circ.Ass. 12 ottobre 1989, n. 2835, Circ.Ass. 23 novembre 1989, n. 3244, Circ.Ass. 12 marzo 1992, n. 184 e Delib.C.R. 21 marzo 1990, n. 141/21.

([4]) Nella materia urbanistica, in base all'art. 117 della Costituzione, la Regione <<emana norme legislative nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, sempreche' le norme stesse non siano in contrasto con l'interesse nazionale e con quello di altre Regioni>>. Ai sensi dell'art. 118 Cost.: <<Spettano alla Regione le funzioni amministrative per le materie elencate nel precedente articolo, salvo quelle di interesse esclusivamente locale, che possono essere attribuite dalle leggi della Repubblica alle Province, ai Comuni o ad altri enti locali>>.

Le funzioni amministrative nella materia urbanistica sono state delegate dallo Stato alle Regioni in un primo tempo con D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8.

Successivamente con legge 22 luglio 1975, n. 382 sono state emanate norme sull'ordinamento regionale e sull'organizzazione della Pubblica Amministrazione in generale ed e' stato delegato il Governo a:

- completare il trasferimento delle funzioni amministrative relative alle materie dell'art. 117 Cost. alle Regioni;

- delegare alle Regioni ex art. 118 Cost., 2o comma, le funzioni (statali) amministrative, necessarie per rendere possibile alle Regioni l'esercizio delle funzioni amministrative loro proprie ex art. 117 Cost.;

- attuare il trasferimento dallo Stato alle Regioni degli uffici e del personale non ancora trasferiti, riducendo i relativi organici statali.

Per la materia urbanistica la delega e' stata operata dagli artt. 80, 81 ed 82 D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 (L'art. 81, contenente la disciplina delle competenze statali e' stato modificato dal D.P.R. n. 383 del 1994). Le funzioni delegate alla Regione con il D.P.R. n. 8 del 1972 erano state disciplinate, in via provvisoria, prima della presente legge, dalla L.R. 8 settembre 1972, n. 18 e dalla L.R. 21 giugno 1978, n. 32.

([5]) Lettera cosi' sostituita dall'art. 1 della L.R. 27 aprile 1995, n. 70. Il testo originario era cosi' formulato: ''a) definisce criteri e modalita' per la redazione dei Piani Territoriali, dei Piani Regolatori Generali ed Esecutivi, della Normativa Tecnica per i Comuni non obbligati alla formazione del Piano Regolatore dei Piani Attuativi di livello comunale;''.

([6]) Lettera soppressa dall'art. 1 della L.R. 27 aprile 1995, n. 70.

([7]) I commi 5 e 6 sono stati introdotti dall'art. 1 della L.R. 27 aprile 1995, n. 70.

([8]) Comma cosi' sostituito dall'art. 2 della L.R. 27 aprile 1995, n. 70. Il testo originario era cosi' formulato: ''Entro dieci giorni dall'adozione di cui al precedente comma, il documento preliminare viene pubblicato sul B.U.R.A. e inviato alle Province, agli Enti Locali, al Governo, alle Regioni limitrofe ed alle Associazioni di categoria piu' rappresentative''.

([9]) Le parole ''Comitato regionale tecnico amministrativo'' sono state inserite dall'art. 2 della L.R. 27 aprile 1995, n. 70, in sostituzione delle originarie parole ''Comitato per il Territorio e l'Ambiente''. Successivamente, il Comitato regionale tecnico amministrativo e le Sezioni urbanistiche provinciali sono stati soppressi a decorrere dal 180o giorno successivo all'entrata in vigore della L.R. 1 ottobre 2007, n. 34, la quale, all'art. 8, comma 3, ha disposto: "Sono altresi' abrogate le disposizioni normative ... incompatibili con il presente articolo. A decorrere dalla stessa data, le funzioni, i rapporti giuridici a titolarita' degli organismi soppressi, nonche' le attivita' in essere da parte degli stessi, sono assunti in capo alla Regione Abruzzo. Alla loro cura provvedono le strutture della Giunta regionale gia' di riferimento degli organismi soppressi, inglobandone le eventuali articolazioni organizzative".

([10]) Circolare L.R. 27 aprile 1995, n. 70 - 5.1. Q.R.R. Il Q.R.R. non viene piu' approvato con legge, ma con atto amministrativo del Consiglio rendendo possibile la tutela giurisdizionale dei privati di fronte ad eventuali prescrizioni vincolanti contenute nel Q.R.R. ed evitando in tal caso dubbi di costituzionalita' in riferimento all'art. 24 Cost. Vedi, anche, Delib.C.R. 29 aprile 2008, n. 101/6 (Quadro di Riferimento regionale - documento definitivo, art. 4, comma 6, della L.R. 18/1983 e s.m.i. - Riapprovazione), pubblicata nel BURA 11 giugno 2008, n. 47 Speciale.

([11]) Comma cosi' sostituito dall'art. 2 della L.R. 27 aprile 1995, n. 70. Il testo originario era cosi' formulato: ''Il Consiglio Regionale approva con legge il Quadro di Riferimento Regionale.''.

([12]) Si veda anche la L.R. n. 34 del 1988 recante <<Norme urgenti e transitorie per la redazione del documento preliminare al Q.R.R. (Quadro di riferimento regionale, Articolo unico - In via transitoria le Province possono procedere all'elaborazione e ordinazione del documento preliminare al P.T.P. di cui al 1o comma dell'art. 8 della legge regionale n. 18 del 1983. Fermo restando il procedimento formativo del P.T.P. l'approvazione definitiva di cui all'8o comma del citato art. 8 e' subordinata all'adozione del documento preliminare al Q.R.R. (Quadro di riferimento regionale) di cui al 1o comma dell'art. 4 della legge regionale n. 18 del 1983.

La Regione in deroga a quanto previsto all'art. 40, provvede d'urgenza tramite il Settore urbanistica e BB.AA. d'intesa con il Settore programmazione alla redazione del documento preliminare entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

A tal fine su proposta del componente la Giunta regionale preposto al Settore urbanistica BB.AA. istituisce un gruppo di lavoro ristretto composto dal coordinatore, dai responsabili (o loro delegati) dei Servizi ambientali, pianificazione e amministrativo del settore e da un rappresentante del Settore programmazione e da 4 esperti esterni>>.

Successivamente l'art. 5 della L.R. n. 59 del 1991, disponeva: <<I termini fissati dal II comma dell'art. unico della L.R. 24 marzo 1988, n. 34, per la redazione del documento preliminare al Q.R.R. sono prorogati di ulteriori 6 mesi decorrenti dall'esecutivita' del provvedimento istitutivo del gruppo di lavoro previsto dalla stessa legge.

La composizione del predetto gruppo e' cosi' definita:

- presidente: componente la Giunta regionale preposto al Settore urbanistica, beni ambientali e cultura;

- coordinatore del Settore;

- quattro funzionari del Settore urbanistica di particolare qualificazione e di comprovata professionalita' designati dal componente la Giunta;

- un funzionario del Servizio di programmazione;

- 6 esperti esterni di comprovata esperienza delle discipline: urbanistica, pianificazione, economia, diritto.

Ai membri del gruppo di lavoro competono i compensi dalle vigenti normative>>.

([13]) Cfr. anche: l'art. 44, comma 2, L.R. 3 marzo 1999, n. 11; la Delib.G.R. 22 marzo 1991, n. 1428; la Delib.G.R. 7 novembre 2008, n. 121/3, pubblicata nel BURA 27 febbraio 2009, n. 13, con la quale e' stato approvato il Progetto Speciale Territoriale ''1o stralcio Piano dei bacini sciistici - Comprensorio n. 5 di Ovindoli, Monte Magnola e n. 4 Campo Felice''; la Delib.G.R. 16 marzo 2009, n. 108 (Progetto Speciale Territoriale - Ambito ''Alta valle Subequana e media valle dell'Aterno'' - Artt. 6 e 6 bis della L.R. del 12.04.1983 n. 18 nel testo vigente e Art. 6 delle NTC del vigente Piano Paesistico Regionale), pubblicata nel BURA 15 maggio 2009, n. 25; la Delib.G.R. 20 luglio 2009, n. 374 (Legge 18 maggio 1989 n. 183 ''Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo'' e s.m.i. L.R. 16 settembre 1998 n. 81 e s.m.i. Presa d'atto della Deliberazione n. 15 del 01.10.2008 del Comitato Istituzionale dell'Autorita' dei Bacini di rilievo regionale dell'Abruzzo), pubblicata nel BURA 2 settembre 2009, n. 46.

([14]) Articolo gia' modificato dall'art. 1 della L.R. n. 59 del 1991 e poi cosi' sostituito dall'art. 3 della L.R. 27 aprile 1995, n. 70. Il testo originario era cosi' formulato: ''ART. 6 (Piani di Settore e Progetti Speciali Territoriali). La Regione predispone ed approva, sulla base della apposita disciplina in vigore o da emanare, i Piani di Settore (agricoltura-turismo-trasporti-sanita'-edilizia abitativa lavori pubblici-tutela delle acque-ambiente ecc.) nonche' i Progetti Speciali Territoriali, che possono riguardare l'intero territorio regionale, o parti di esso, o aree caratterizzate da fenomeni di aggregazione che configurino un unico sistema urbano esteso a piu' Province.

Attraverso i Piani di Settore e Progetti Speciali Territoriali, la Regione da' contenuto e specificazione territoriale al Quadro di Riferirnento Regionale, indicando, di norma, i criteri di individuazione delle zone a livello provinciale o sub-provinciale, alle quali essi si riferiscono.

Quando i Piani di Settore o i Progetti Speciali hanno contenuto e specificazioni territoriali, sono estesi a piu' province, fatta salva l'ipotesi di cui all'ultima parte del precedente comma 1o. In tal caso i Piani o i progetti sono sostitutivi, a tutti gli effetti, dei P.T. o di loro parti, e le relative previsioni e prescrizioni sono immediatamente efficaci con l'approvazione del Consiglio Regionale.

Nell'ipotesi di cui al comma precedente, il Consiglio Regionale adotta un documento preliminare con apposita deliberazione. Gli atti e gli elaborati del suddetto documento sono depositati per 30 giorni consecutivi, decorrenti dalla data di affissione, presso le segreterie dei Comuni e delle province interessati; l'avvenuto deposito e' reso noto mediante pubblicazione di avviso sul BURA oltre che a mezzo di manifesti murali e su almeno un quotidiano a diffusione regionale, stazione televisive e radiofoniche a ricezione regionale. Durante il periodo di deposito chiunque puo' prenderne visione e presentare istanze e memorie tendenti a proporre scelte specifiche o generali.

Nel medesimo periodo le Province interessate promuovono pubbliche consultazioni al fine di acquisire apporti collaborativi, e provvedono a trasmettere alla Regione, nei 30 giorni successivi, i documenti, gli atti e le risultanze degli apporti collaborativi e delle consultazioni.

I Piani di Settore possono anche attenere a destinazioni o limitazioni funzionali, in particolare per quanto riguarda: gli insediamenti produttivi; i vincoli delle leggi nazionali e delle norme regionali in materia di beni ambientali; le prescrizioni per la conservazione di sistemi ecologici prevalenti (parchi, riserve naturali, zone di aree di tutela, fiumi, bacini montani, boschi per la difesa e protezione della costa e delle riserve montane); i bacini di innevamento idonei allo sci e alla realizzazione di impianti di risalita; le attrezzature sportive e ricettive; le aree destinate alle infrastrutture di trasporto.

Le indicazioni contenute nei Piani di Settore e Progetti Speciali Territoriali, sono vincolati e devono essere recepite negli strumenti di pianificazione, entro 90 giorni dalla loro approvazione. In caso di inerzia, le relative prescrizioni acquistano ad ogni effetto efficacia, nei confronti di Enti e privati, a partire dallo spirare del termine suddetto.''

([15]) Cfr. anche la Delib.G.R. 7 novembre 2008, n. 121/3, pubblicata nel BURA 27 febbraio 2009, n. 13, con la quale e' stato approvato il Progetto Speciale Territoriale ''1o stralcio Piano dei bacini sciistici - Comprensorio n. 5 di Ovindoli, Monte Magnola e n. 4 Campo Felice'' e la Delib.G.R. 16 marzo 2009, n. 108 (Progetto Speciale Territoriale - Ambito ''Alta valle Subequana e media valle dell'Aterno'' - Artt. 6 e 6 bis della L.R. del 12.04.1983 n. 18 nel testo vigente e Art. 6 delle NTC del vigente Piano Paesistico Regionale), pubblicata nel BURA 15 maggio 2009, n. 25; la Delib.G.R. 20 luglio 2009, n. 374 (Legge 18 maggio 1989 n. 183 ''Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo'' e s.m.i. L.R. 16 settembre 1998 n. 81 e s.m.i. Presa d'atto della Deliberazione n. 15 del 01.10.2008 del Comitato Istituzionale dell'Autorita' dei Bacini di rilievo regionale dell'Abruzzo), pubblicata nel BURA 2 settembre 2009, n. 46.

([16]) Articolo introdotto dall'art. 3 della L.R. 27 aprile 1995, n. 70.

([17]) Vedi, anche, l'art. 44, comma 2, L.R. 3 marzo 1999, n. 11.

([18]) Le parole tra parentesi quadra sono state soppresse dall'art. 4 della L.R. 27 aprile 1995, n. 70.

([19]) Le parole tra parentesi quadra sono state soppresse dall'art. 4 della L.R. 27 aprile 1995, n. 70.

([20]) Lettera abrogata dall'art. 49, comma 6, L.R. 3 marzo 1999, n. 11.

([21]) I Piani territoriali di coordinamento delle Province, erano stati inizialmente previsti dagli artt. 5 e 6 della legge n. 1150 del 1942. Successivamente i compiti di programmazione territoriale ed ambientale da parte della Provincia sono stati disciplinati dall'art. 15 legge n. 142 del 1990. Diversi dai piani territoriali provinciali sono:

- i Piani regolatori generali intercomunali (art. 12 della legge n. 1150 del 1942);

- i Piani territoriali delle aree metropolitane di cui agli artt. 17 e segg. della legge n. 142 del 1990. L.R. n. 11 del 1999.

([22]) Vedi, anche, l'art. 44, comma 2, L.R. 3 marzo 1999, n. 11.

([23]) Comma cosi' modificato dall'art. 5 della L.R. 27 aprile 1995, n. 70. Il testo originario era cosi' formulato: ''Entro 10 giorni dall'adozione, il documento programmatico preliminare, con gli atti e gli elaborati relativi, viene inviato ai Comuni della Provincia ed e' depositato per 30 gg. consecutivi decorrenti dalla data di affissione all'Albo Pretorio. L'avvenuto deposito e' reso noto al pubblico mediante pubblicazione di apposito avviso sul BURA, oltre che a mezzo di manifesti murali, su almeno un quotidiano a diffusione regionale e stazioni televisive e radiofoniche a ricezione regionale e sub-regionale.''.

([24]) Comma cosi' sostituito dall'art. 44, comma 4, L.R. 3 marzo 1999, n. 11. Il testo originario era cosi' formulato: <<La Provincia, entro 90 gg., rielabora il documento sulla base dei pareri di cui al comma precedente, adotta definitivamente il P.T. e lo trasmette alla Regione ed ai Comuni.>>.

([25]) I commi 7 e 8 sono stati abrogati dall'art. 44, comma 5, L.R. 3 marzo 1999, n. 11.

([26]) Articolo introdotto dall'art. 6 della L.R. 27 aprile 1995, n. 70. Per un'ipotesi di ricorso, prima ancora dell'introduzione nella presente legge degli artt. 8 e 8 bis, all'istituto dell'accordo di programma si veda L.R. 7 settembre 1993, n. 49 (Snellimento delle procedure per la realizzazione del mercato agro-alimentare di Cepagatti). Successivi accordi non sono stati approvati con legge (es. accordo per la realizzazione del nuovo Palazzo di Giustizia in Pescara, pubblicato sul B.U. n. 32 del 1994 - ord.; accordo di programma con il Comune di Manoppello per opere di completamento dell'Interporto Val Pescara, pubblicato nel BURA 9 maggio 2008, n. 3 Straordinario).

([27]) Articolo introdotto dall'art. 6 della L.R. 27 aprile 1995, n. 70.

([28]) Oltre alle norme richiamate nelle note che seguono, sulla pianificazione comunale si veda pure l'art. 25 della legge n. 47 del 1985 (Semplificazione delle procedure) e succ. mod. ed int.

([29]) Sui criteri per la pianificazione comunale si veda l'art. 91.

([30]) La disciplina sulla pianificazione urbanistica e' integrata dalla legislazione regionale in materia di <<messa a dimora di essenze arboree per ogni neonato a seguito di registrazione anagrafica>> (L.R. n. 15 del 1994), di <<disciplina urbanistica dei servizi religiosi>> (L.R. n. 29 del 1988, e succ. mod.). e di <<usi civici e gestione delle terre civiche>> (L.R. n. 25 del 1988 e succ. mod.).

([31]) Sul contenuto del P.R.G. e la sua durata si vedano anche, rispettivamente, gli artt. 7 ed 11, 1o comma, della legge n. 1150 del 1942.

([32]) Comma cosi' sostituito dall'art. 7 della L.R. 27 aprile 1995, n. 70. Il testo originario era cosi' formulato: ''Il P.R.G. e' obbligatorio per i Comuni che abbiano una popolazione residente superiore a 5.000 unita' o una consistenza edilizia residenziale - compresa la turistica - superiore a 5.000 vani abitabili, o che siano appositamente individuati dal Q.R.R. per loro particolari caratteristiche relative alla dimensione e dinamica demografica, produttiva, turistica, ai valori dell'ambiente naturale e storico-artistico.''.

([33]) Le parole tra parentesi quadra sono state soppresse dall'art. 7 della L.R. 27 aprile 1995, n. 70.

([34]) Si vedano gli artt. 27/29 ed ivi riferimenti.

([35]) Si veda l'art. 78 ed ivi riferimenti.

([36]) Lettera aggiunta dall'art. 1, L.R. 15 febbraio 2001, n. 5.

([37]) L'originaria rubrica del presente articolo (Piano regolatore generale - Procedimento di adozione) e' stata cosi' modificata dall'art. 2, comma 1, lett. a), L.R. 13 ottobre 2020, n. 29.

([38]) Comma inserito dall'art. 2, comma 1, lett. b), L.R. 13 ottobre 2020, n. 29 e poi cosi' modificato dall'art. 19, comma 8, lett. a), L.R. 20 gennaio 2021, n. 1.

([39]) Le parole << deve essere preceduta ... ripetizione del procedimento>> sono state introdotte dall'art. 8 della L.R. 27 aprile 1995, n. 70 in sostituzione delle originarie parole ''deve essere preceduta dall'acquisizione del parere obbligatorio della Commissione Edilizia ed Urbanistica comunale.''.

([40]) Le parole tra parentesi quadra sono state soppresse dall'art. 8 della L.R. 27 aprile 1995, n. 70.

([41]) Comma gia' sostituito dall'art. 8 della L.R. 27 aprile 1995, n. 70 e poi cosi' modificato dall'art. 2, comma 1, lett. c), L.R. 13 ottobre 2020, n. 29. Il testo originario era cosi' formulato: ''Entro il termine di cui al comma precedente, qualora nel Piano ricadano immobili interessati da vincoli idrogeologici, boschivi, artistici, paesaggistici e di altra natura derivanti da norme statali o regionali o ubicati in zone sismiche e soggette a consolidamento, il Sindaco, o un suo delegato, promuove una conferenza degli Organi competenti. A tal fine invia agli interessati l'avviso di convocazione alla conferenza e copia del Piano adottato almeno 20 giorni prima della stessa.''. L'art. 14 della legge n. 241 del 1990 e' citato in nota sub art. 6 bis.

([42]) I commi 5 e 6 sostituiscono i precedenti commi 5, 6 e 7 per effetto delle modifiche introdotte dall'art. 8 della L.R. 27 aprile 1995, n. 70. Il comma 6 e' stato poi cosi' sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. d), L.R. 13 ottobre 2020, n. 29. Il testo originario era cosi' formulato: ''I soggetti pubblici interessati esprimono, nella conferenza il proprio avviso sul Piano adottato; avviso che viene verbalizzato. In caso di assenza, tale circostanza viene verbalizzata. Copia del verbale viene trasmessa entro 15 gg. dalla data della riunione al soggetto assente unitamente alla richiesta di formulazione nei successivi 10 gg. degli avvisi e pareri relativi all'oggetto della conferenza. In caso di ulteriore silenzio serbato oltre tale termine, il provvedimento di formazione prosegue ai sensi dei commi successivi.

Sulle osservazioni, che dovranno essere visualizzate a cura del Comune in apposite planimetrie di Piano, il Consiglio Comunale e' tenuto a formulare le proprie deduzioni motivate entro 30 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle osservazioni medesime. Trascorso infruttuosamente tale termine, le osservazioni si intendono respinte.

Entro 10 giorni dal termine stabilito nel comma precedente, il Comune trasmette il Piano Regolatore Generale adottato, unitamente ai conseguenti atti deliberativi ed alle osservazioni, ivi comprese quelle tacitamente respinte, alla provincia per l'approvazione.''.

([43]) Sulla formazione del P.R.G. si vedano anche gli artt. 8, 9, 10 della legge n. 1150 del 1942.

([44]) Articolo gia' modificato dall'art. 1, L.R. 26 febbraio 1993, n. 13, poi cosi' sostituito dall'art. 9 della L.R. 27 aprile 1995, n. 70 e infine, ai sensi dell'art. 43, comma 4, della L.R. n. 11 del 1999, abrogato in ciascuno dei territori provinciali a far data dalla pubblicazione dell'atto di approvazione del rispettivo piano territoriale provinciale. Il testo originario era cosi' formulato: ''ART. 11 (Piano regolatore Generale. Procedimento di approvazione). Il Piano Regolatore Generale e' approvato dal Consiglio Provinciale competente per territorio, previo parere della Sezione Urbanistica Provinciale, entro 180 giorni dall'avvenuta certificazione di cui al successivo art. 31-3o comma. Decorso infruttuosamente tale termine il Piano si intende approvato. Il provvedimento di approvazione e' pubblicato sul BURA.

In sede di approvazione, possono essere apportate al Piano soltanto le modifiche di cui all'art. 3 della legge 6 agosto 1967, n. 765 e quelle necessarie per assicurare l'osservanza delle vigenti disposizioni statali e regionali, ivi comprese quelle della presente legge. A tal fine la Provincia porta a conoscenza del Comune interessato le proprie decisioni in ordine al Piano ed alle osservazioni.

Il Comune e' tenuto, entro 30 giorni dalla data di comunicazione di cui al precedente comma, ad adottare le proprie determinazioni. Ove il Consiglio Comunale deliberi l'integrale assenso, il Comune stesso rielabora in tal senso la normativa e la relativa documentazione grafica; qualora, invece, le controdeduzioni comportino assenso parziale o dissenso, la Provincia, riesaminati gli atti, si esprime definitivamente ed approva lo strumento urbanistico, adeguandolo sul piano normativo e su quello grafico.

Il termine assegnato al Comune per le controdeduzioni e' perentorio. In caso di inerzia del Comune, si intendono accettate tutte le modifiche proposte.

Nel caso in cui il Piano sia restituito non approvato, il Comune e' tenuto ad effettuare la rielaborazione entro 120 giorni dalla restituzione.

Scaduti infruttuosamente i termini di cui al comma precedente, la Provincia provvede, in via sostitutiva, alla rielaborazione ed adozione del Piano, attraverso un Commissario ad acta, nei 120 giorni successivi.

Nelle more della rielaborazione, l'edificazione resta disciplinata dalla normativa preesistente. Ove il Comune risulti dotato della sola perimetrazione dell'abitato definita ai sensi dell'ara 17 della legge 6.8.1967, n. 765, l'attivita' costruttiva resta disciplinata dalle norme di cui all'8o comma dell'art. 4 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.''.

([45]) Comma cosi' sostituito dall'art. 10 della L.R. 27 aprile 1995, n. 70. Il testo originario era cosi' formulato: ''Il P.R.E. e' obbligatorio per i Comuni che hanno una popolazione residente superiore a 1.500 abitanti e/o una consistenza edilizia residenziale, compresa la turistica, superiore a 3.000 vani abitati e che non sono compresi nell'elenco dei Comuni obbligati alla redazione del P.R.G.. E', inoltre, obbligatorio, per i Comuni che pur non avendo le predette dimensioni, sono indicati nel Q.R.R. per le loro particolari caratteristiche. Per i restanti Comuni rimane salva la facolta' di dotarsi del P.R.E. ovvero delle N.U.E. di cui al successivo art. 16.''.

([46]) Comma cosi' sostituito dall'art. 10 della L.R. 27 aprile 1995, n. 70 e poi abrogato dall'art. 3, comma 1, L.R. 13 ottobre 2020, n. 29. Il testo originario era cosi' formulato: ''I Comuni obbligati alla redazione del P.R.E. possono presentare alla Provincia istanza motivata per essere autorizzati a derogare al limite minimo di aree da riservare alla edilizia economica e popolare di cui all'art. 2 della legge 28.1.77, n. 10.''.

([47]) Comma cosi' sostituito dall'art. 10 della L.R. 27 aprile 1995, n. 70. Il testo originario era cosi' formulato: ''I Comuni obbligati alla redazione del P.R.E. corredano il medesimo di un programma di intervento triennale, che deve contenere le indicazioni delle opere pubbliche e delle urbanizzazioni primarie e secondarie da realizzare nel quinquennio, prevedendo, altresi', la copertura finanziaria.''.

([48]) Articolo cosi' sostituito dall'art. 11 della L.R. 27 aprile 1995, n. 70. Il testo originario era cosi' formulato: ''ART. 13 (Piano Regolatore Esecutivo. Formazione). Il progetto di Piano Regolatore Esecutivo deve essere adottato entro 180 giorni dalla data di cui al precedente art. 8, comma 8o e deve essere depositato, non oltre il 10o giorno dalla data della delibera di adozione, presso la Segreteria Comunale a libera visione del pubblico per 45 giorni consecutivi. L'adozione del P.R.E. deve essere preceduta dall'acquisizione del parere obbligatorio della Commissione Edilizia ed Urbanistica Comunale.

L'effettuato deposito e' reso noto al pubblico, mediante pubblicazione di apposito avviso sul B.U.R.A., oltre che a mezzo di manifesti murali e su almeno un quotidiano a diffusione regionale, stazioni televisive e radiofoniche a ricezione regionale e sub-regionale.

In ordine alle prescrizioni esecutive del piano che costituiscono a tutti gli effetti Piani Particolareggiati, entro il periodo di deposito possono essere presentate opposizioni da parte dei proprietari di immobili interessati e osservazioni da parte di chiunque.

Entro il termine di cui al comma precedente, qualora nel Piano ricadano immobili interessati da vincoli idrogeologici, boschivi, artistici, paesaggistici o di altra natura derivanti da norme statali o regionali, o ubicati in zone sismiche e soggette a consolidamento, il Sindaco, o un suo delegato, promuove una conferenza degli Organi competenti. A tal fine invia agli interessati l'avviso di convocazione alla conferenza e copia del Piano adottato almeno 20 giorni prima della stessa.

I soggetti pubblici interessati esprimono nella suddetta conferenza, il proprio avviso su Piano adottato, avviso che viene verbalizzato. In caso di assenza tale circostanza viene verbalizzata. Copia del verbale viene trasmessi entro 15 gg. dalla data della riunione al soggetto assente unitamente alla richiesta di formulazione nei successivi 10 gg. degli avvisi

pareri relativi all'oggetto della conferenza. In caso di ulteriore silenzio serbato oltre tale termine il provvedimento di formazione prosegue ai sensi dei commi successivi.

Entro i successivi 45 gg., il Comune trasmette il Piano Regolatore Esecutivo alla Provincia, unitamente agli atti deliberativi ed alle osservazioni ed opposizioni comprese quelle che non sono state oggetto di deduzioni nei modi e nei termini previsti dai precedenti commi del presente articolo.

Il Comune e' obbligato a pronunciarsi motivatamente sulle osservazioni ed opposizioni.''.

([49]) Articolo soppresso dall'art. 11 della L.R. 27 aprile 1995, n. 70.

([50]) Articolo abrogato dall'art. 59 della L.R. 27 aprile 1995, n. 70.

([51]) Articolo gia' sostituito dall'art. 12 della L.R. 27 aprile 1995, n. 70 e successivamente modificato come indicato nelle note che seguono. Il testo originario era cosi' formulato: ''ART. 16 (Norme Urbanistiche ed Edilizie attinenti la trasformazione dei suoli nei comuni non obbligati alla redazione del P.R.G. e del P.R.E.). Nei Comuni non obbligati alla redazione del P.R.G. e del P.R.E. e negli altri Comuni che non optino per la facolta' di dotarsi del P.R.E. ai sensi del precedente art. 12, ultima parte del 1o comma, i processi di trasformazione edilizia ed urbanistica del territorio sono disciplinati da una normativa tipo, predisposta dalla Regione entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ispirata ai seguenti principi direttivi:

a) il Comune perimetro, in osservanza dell'art. 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 come successivamente modificata, il centro o i centri edificati esistenti nel territorio comunale e prende atto, recependole, delle prescrizioni indicate dal P.T.;

b) all'interno della perimetrazione di cui alla lettera precedente possono essere realizzati, di norma, interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione edilizia e restauro, comportanti anche una diversa distribuzione degli spazi interni, nonche' ampliamento degli immobili esistenti fino ad un massimo di un quinto della superficie utile di calpestio dell'immobile precedente l'ampliamento; la normativa tipo fissera', inoltre, criteri e limiti per contenuti interventi di nuova edificazione all'interno della perimetrazione stessa;

c) al di fuori del perimetro di cui alla precedente lettera a), possono essere realizzati, oltre agli interventi descritti alla lettera b), anche nuove costruzioni, purche' non provviste di oltre due piani abitabili e conformi all'indice volumetrico fondiario di 0,03 metri cubi per metro quadrato, nonche' manufatti connessi alla conduzione del fondo;

d) nell'intero territorio comunale potranno essere realizzati o adeguati impianti tecnologici di interesse pubblico ed opere pubbliche;

e) la normativa per la disciplina costruttiva, igienica ed estetica dell'edificazione, le norme antisismiche nonche' ogni altra disposizione riguardante lo svolgimento ed il controllo dell'attivita' di edificazione e di trasformazione degli edifici.

Gli adempimenti di cui al comma precedente vengono predisposti dal Comune di intesa e con il supporto tecnico della Sezione Urbanistica Provinciale, con delibera del Consiglio Comunale e approvati con il visto di esecutivita' del CO.RE.CO.

E' fatta salva l'applicazione delle norme di cui al successivo titolo VII sulla tutela e trasformazione dei suoli agricoli.''.

([52]) Lettera abrogata dall'art. 14 della L.R. n. 89 del 1998.

([53]) Lettera abrogata dall'art. 14 della L.R. n. 89 del 1998.

([54]) Sul contenuto del regolamento edilizio e la disciplina dell'approvazione si vedano anche gli artt. 33/36 della legge n. 1150 del 1942.

([55]) Comma abrogato dall'art. 4, comma 1, L.R. 13 ottobre 2020, n. 29.

([56]) Comma abrogato dall'art. 4, comma 1, L.R. 13 ottobre 2020, n. 29.

([57]) Comma abrogato dall'art. 4, comma 1, L.R. 13 ottobre 2020, n. 29.

([58]) Articolo cosi' sostituito dall'art. 13 della L.R. 27 aprile 1995, n. 70. Il testo originario era cosi' formulato: ''ART. 17 (Normativa Tecnica per i comuni forniti di strumenti urbanistici generali). Le norme tecniche di attuazione dei piani ed il regolamento edilizio sono sostituiti da un testo unico, che costituisce parte integrante dello strumento urbanistico generale.

Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Regione predispone una Norrnativa tipo alla quale dovranno attenersi i Comuni in sede di approvazione dei nuovi strumenti urbanistici o di revisione di quelli esistenti.

Tale Normativa contiene i principi cui conformare la disciplina costruttiva, igienica ed estetica dell'edificazione, le norme antisismiche, nonche' ogni altra disposizione riguardante lo svolgimento ed il controllo dell'attivita' di edificazione e trasformazione degli edifici.

La normativa tipo regionale fornisce, in particolare:

a) gli standards funzionali, espressi come rapporto tra superfici utili di edificio ed utenti o addetti, da rispettare in sede di dimensionamento e di verifica delle attrezzature di servizio pubblico, di attivita' terziarie e produttive su edifici esistenti;

b) gli standards residenziali, espressi con rapporto tra superfici utili di edificio e abitanti, da rispettare in sede di dimensionamento e di verifica degli edifici esistenti adibiti ad abitazione;

c) criteri uniformi cui dovranno attenersi tutti i Comuni nella denominazione, definizione ed applicazione dei parametri relativi all'edificazione, tenendo conto dell'esigenza che siano gradualmente superate le barriere architettoniche negli edifici pubblici e di interesse pubblico per i cittadini portatori di handicaps;

d) criteri unificati per la determinazione:

- del numero convenzionale degli abitanti;

- del grado di urbanizzazione da verificare per il rilascio delle concessioni edilizie dirette;

- dei rapporti tra indici volumetrici ed indici di utilizzazione;

- dei criteri di misurazione delle altezze, delle superfici e dei volumi degli edifici;

- delle altezze utili dei vani;

- delle caratteristiche e dei criteri di misurazioni dei volumi tecnici;

- dei confini di proprieta', dei limiti delle zone a diversa destinazione d'uso urbanistico, dei fili e delle prospiciente stradali, ai fini della determinazione dei distacchi e delle altezze degli edifici.

La Normativa tipo prevede, altresi', modalita' e termini per realizzare o adeguare, nell'intero territorio comunale, opere pubbliche, attrezzature ed impianti tecnologici di interesse pubblico.

I Comuni gia' forniti di Regolamento Edilizio dovranno adeguarlo ai principi stabiliti dalla Normativa tipo regionale entro 180 giorni dalla emanazione della stessa.''.

([59]) Sull'attuazione dei Piani regolatori comunali si veda anche la Sez. III della legge n. 1150 del 1942 (artt. 18-30). Si vedano anche gli artt. 7 e 8 della L.R. n. 47 del 1990 sui Progetti di area.

([60]) Comma soppresso dall'art. 14 della L.R. 27 aprile 1995, n. 70.

([61]) Sui piani regolatori particolareggiati si veda anche la Sezione II della legge n. 1150 del 1942 (artt. 13/17).

([62]) Si veda l'art. 32 ed ivi riferimenti.

([63]) Sulla formazione dei Piani particolareggiati si vedano anche gli artt. 14/17 della legge n. 1150 del 1942.

([64]) Articolo gia' modificato dall'art. 6, L.R. n. 47 del 1990, il quale ha unificato gli artt. 20 e 21 della presente legge, poi modificato dall'art. 15 della L.R. 27 aprile 1995, n. 70, successivamente modificato, con l'inserimento del comma 8-bis, dall'art. 8-ter, comma 1, L.R. 15 ottobre 2012, n. 49, ivi introdotto dall'art. 1, comma 8, L.R. 18 dicembre 2012, n. 62 (l'art. 2, comma 1, L.R. 18 dicembre 2012, n. 62 cosi' recita: "1. Le disposizioni della presente legge sono attuate in tutti i Comuni dell'Abruzzo secondo quanto stabilito dall'art. 1."), infine cosi' modificato dall'art. 5, commi 1, 2 e 3, L.R. 13 ottobre 2020, n. 29. Il comma 3 del predetto art. 5, L.R. 13 ottobre 2020, n. 29, che ha modificato il comma 8-bis del presente articolo, con delibera del 10 dicembre 2020 del Consiglio dei ministri, e' stato impugnato dinanzi alla Corte Costituzionale, ai sensi dell'art. 127 della Costituzione, per violazione dell'art. 117, commi secondo, lettera s), e terzo della Costituzione. Con successiva delibera del 25 marzo 2021, il Consiglio dei ministri, alla luce delle modifiche all'art. 23 della presente legge e dell'inserimento in essa dell'art. 23-ter ad opera dell'art. 19, comma 8, lett. b) e c), L.R. 20 gennaio 2021, n. 1, ha ritenuto superati i rilievi precedentemente sollevati ed essere venuto meno l'interesse a coltivare il ricorso pendente di fronte alla Corte Costituzionale. Il testo originario era cosi' formulato: ''ART. 20 (Piano Particolareggiato Procedimento di formazione). Il P.P. e' adottato con delibera del Consiglio Comunale previo parere della Commissione Urbanistica ed Edilizia Comunale.

Entro 10 giorni dall'adozione, il P.P. viene depositato presso la Segreteria Comunale a disposizione del pubblico. Chiunque puo' prenderne visione e richiedere il rilascio, a proprie spese, di copia degli elaborati e dei relativi allegati. Il deposito e' soggetto a pubblicita' attraverso giornali quotidiani a maggiore diffusione regionale, stazione televisive e radiofoniche pubbliche e private a ricezione regionale o sub-regionale, manifesti affissi in luoghi pubblici e sull'Alba Pretorio comunale.

Nei successivi 30 giorni, i proprietari degli immobili possono presentare opposizione al P.P. Ai proprietari degli immobili sono equiparati i titolari di diritti reali sugli stessi. Chiunque puo', nello stesso periodo, presentare osservazioni al P.P. adottato. Le osservazioni e le opposizioni presentate, anche sotto forma di istanze, proposte o contributi, dopo tale termine, sono irricevibili.

Entro il termine stabilito al precedente comma, qualora nel Piano Particolareggiato ricadano immobili interessati da vincoli idrogeologici, boschivi, artistici, paesistici o di altra natura derivanti da norme statali o regionali, il Sindaco, o un suo delegato promuove una conferenza degli Organi competenti, indicando la data e il luogo dell'incontro almeno 10 giorni prima dello stesso ed inviando copia del P.P. adottato. Nella suddetta conferenza, i soggetti pubblici intervenuti esprimono il proprio avviso, che viene verbalizzato. In caso di assenza, tale circostanza viene verbalizzata. Copia del verbale viene trasmessa entro 15 gg. dalla data della riunione al soggetto assente unitamente alla richiesta di formulazione nei successivi 10 gg. degli avvisi e pareri relativi all'oggetto della conferenza. In caso di ulteriore silenzio serbato oltre tale termine il provvedimento di formazione prosegue ai sensi del successivo art. 21.''.

([65])Articolo gia' modificato dall'art. 6, L.R. n. 47 del 1990, il quale ha unificato gli artt. 20 e 21 della presente legge, successivamente modificato dall'art. 15 della L.R. 27 aprile 1995, n. 70 e poi cosi' modificato dall'art. 6, comma 1, L.R. 13 ottobre 2020, n. 29, come indicato nelle note che seguono. Il testo originario era cosi' formulato: ''ART. 21 (Piano Particolareggiato Procedimento di approvazione). Nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle opposizioni e osservazioni, il Consiglio Comunale approva il P.P. decidendo, contestualmente, in merito alle opposizioni ed osservazioni presentate. Decorso infruttuosamente tale termine il Piano si intende approvato e le osservazioni ed opposizioni respinte.

L'efficacia della delibera di approvazione e' sospesa al fine di espletare, da parte della Provincia, l'accertamento di conformita' di cui ai successivi commi, agli strumenti urbanistici di pianificazione ed alle disposizioni vigenti.

A tal fine il Comune trasmette entro 10 giorni il P.P. approvato alla Provincia e, per conoscenza, alla Regione.

Entro 60 giorni dalla trasmissione di cui al precedente comma, la Provincia, accertata l'eventuale difformita' su parere della Sezione Urbanistica, invita il Comune ad effettuare, nei successivi 60 giorni, i necessari adeguamenti ed a trasmettere, entro lo stesso termine, gli atti conseguenti. La Provincia si pronuncia, in via definitiva, negli ulteriori 30 giorni.

Nel caso di mancato pronunciamento della Provincia nei termini di cui al precedente comma, il piano esplica integralmente la sua efficacia.

Il P.P. puo' essere adottato in variante al P.R.G. entro i seguenti limiti inerenti al comprensorio oggetto dello stesso:

- adeguamenti perimetrali;

- viabilita';

- servizi e attrezzature pubbliche;

- articolazione degli spazi e delle localizzazioni;

- parametri edilizi.

Sono invece comunque inderogabili:

- la densita' edilizia territoriale;

- il dimensionamento globale del P.R.G.;

- gli indici di edificabilita';

- le destinazioni d'uso.

Il Piano per l'edilizia economica e popolare puo' variare il P.R.G. nei limiti di cui all'art. 3 della legge 18 aprile 1962, n. 167 ed a condizione che il P.E.E.P. esistente sia stato attuato, attraverso l'assegnazione delle aree relative e la loro urbanizzazione, almeno per 1'80 per cento della volumetria complessiva in essa prevista.

Nel caso in cui il P.P. sia in variante al P.R.G., si applicano le procedure di cui al precedente art. 11.

Dell'avvenuta approvazione del piano e' data notizia, a cura del Sindaco, con atto notificato nella forma delle citazioni, a ciascun proprietario degli immobili da espropriare, compresi nel piano stesso, entro 15 giorni dalla approvazione medesima.''.

([66]) Comma abrogato dall'art. 6, comma 1, L.R. 13 ottobre 2020, n. 29.

([67]) Comma abrogato dall'art. 6, comma 1, L.R. 13 ottobre 2020, n. 29.

([68]) Comma abrogato dall'art. 6, comma 1, L.R. 13 ottobre 2020, n. 29.

([69]) Articolo soppresso dall'art. 59 della L.R. 27 aprile 1995, n. 70. Sulla lottizzazione abusiva si vedano gli artt. 18 e 19 della legge n. 47 del 1985. Vedi, anche, l'art. 10, L.R. 24 aprile 1990, n. 47.

([70]) In base al combinato disposto delle due norme sono:

A) opere di urbanizzazione primaria le seguenti:

a) strade residenziali;

b) spazi di sosta o di parcheggio;

c) fognature;

d) rete idrica;

e) rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas;

f) pubblica illuminazione;

g) spazi di verde attrezzato;

B) opere di urbanizzazione secondaria le seguenti:

a) asili nido e scuole materne;

b) scuole dell'obbligo;

c) mercati di quartiere;

d) delegazioni comunali;

e) chiese ed altri edifici per servizi religiosi;

f) impianti sportivi di quartiere;

g) centri sociali o attrezzature culturali e sanitarie;

h) aree verdi di quartiere.

E' poi da ricordare che:

- gli impianti cimiteriali sono stati parificati alle opere di urbanizzazione primaria dall'art. 26 bis del D.L. 28 dicembre 1989, n. 415, convertito con modificazioni nella legge 28 febbraio 1990, n. 38;

- ai sensi dell'art. 11, 1o comma, della legge n. 122 del 1989 <<le opere e gli interventi previsti dalla presente legge costituiscono opere di urbanizzazione anche ai sensi dell'art. 9, primo comma, lett. f), della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (che individua le ipotesi in cui non e' dovuto il contributo per il rilascio di C.E.)>>.

Per la legislazione regionale sugli oneri di urbanizzazione si vedano l'art. 3 della L.R. n. 8 del 1980 e l'art. 2 della L.R. n. 29 del 1988.

([71]) Articolo gia' modificato dall'art. 1, L.R. n. 14 del 1991, che ha soppresso l'originario secondo comma, poi sostituito dall'art. 16 della L.R. 27 aprile 1995, n. 70, ancora modificato dall'art. 7, comma 1, L.R. 13 ottobre 2020, n. 29, infine cosi'modificato dall'art. 19, comma 8, lett. b), L.R. 20 gennaio 2021, n. 1. Il comma 1 del predetto art. 7, L.R. 13 ottobre 2020, n. 29, che ha sostituito il comma 3 del presente articolo, con delibera del 10 dicembre 2020 del Consiglio dei ministri, e' stato impugnato dinanzi alla Corte Costituzionale, ai sensi dell'art. 127 della Costituzione, per violazione dell'art. 3, dell'art. 9, dell'art. 97 e dell'art. 117, commi secondo, lettera s), e terzo della Costituzione. Con successiva delibera del 25 marzo 2021, il Consiglio dei ministri, alla luce delle modifiche al presente articolo e dell'inserimento nella presente legge dell'art. 23-ter ad opera dell'art. 19, comma 8, lett. b) e c), L.R. 20 gennaio 2021, n. 1, ha ritenuto superati i rilievi precedentemente sollevati ed essere venuto meno l'interesse a coltivare il ricorso pendente di fronte alla Corte Costituzionale. Il testo originario era cosi' formulato: ''ART. 23 (Piani di lottizzazione Procedimento di formazione). I Piani di Lottizzazione devono contenere le indicazioni prescritte al precedente art. 1o, comma 1o, lettera a), b), c), e), g), i), nonche' la specificazione della suddivisione delle aree in lotti, la destinazione d'uso degli edifici e la documentazione comprovante il titolo di proprieta' degli immobili oggetto di lottizzazione.

Il P. di L. e' approvato con delibera del Consiglio Comunale, entro novanta giorni dalla sua presentazione, previo parere della Commissione Urbanistica ed Edilizia; decorso infruttuosamente tale termine, i richiedenti possono inoltrare al Comune un atto extra-giudiziale di diffida, trasmettendone copia alla Provincia, la quale, decorso l'ulteriore periodo di 30 giorni senza che il Consiglio Comunale abbia deliberato, provvede in via sostitutiva nei sessanta giorni successivi a mezzo di apposito Commissario ad acta. In tutti i casi in cui il P. di L. interessi immobili sottoposti ai vincoli della legge 29.6.1939, n. 1497, il Comune e' tenuto ad acquisire il parere del Comitato Speciale di cui alla L.R. n. 44/ 1978, che deve essere reso nel termine di sessanta giorni. Si applicano altresi', le disposizioni del precedente art. 21, commi da 2 a 4.

La convenzione di cui al quinto comma dell'art. 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 dovra' prevedere:

a) la cessione gratuita delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria indicate dall'art. 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847 e dall'art. 44 della legge 22 ottobre 1971, n. 865. Ove lo strumento urbanistico generale prevede in sede propria l'ubicazione delle aree relative alle opere di urbanizzazione secondaria ed esse ricadano al di fuori della lottizzazione, l'aliquota delle aree da cedere al comune puo' essere monetizzata con i criteri previsti dalle vigenti norme sulla espropriazione per pubblica utilita';

b) l'esecuzione a carico del lottizzante delle opere di urbanizzazione primaria di cui alla precedente lettera a) da eseguire in conformita' alle prescrizioni comunali e da cedere gratuitamente al Comune;

c) la corresponsione della quota di contributo di cui all'art. 5 della legge 28 gennaio 77, n. 10, riguardante le opere di urbanizzazione secondaria, stabilita dai Comuni in base alle tabelle parametriche regionali;

d) termini per la cessione delle aree e delle relative opere, non superiori a dieci anni per i Comuni non obbligati alla formazione dei Programmi Pluriennali e non superiori al periodo di validita' di questi ultimi per i Comuni obbligati;

e) adeguate garanzie finanziarie per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione, da prestarsi attraverso apposita fideiussione o polizza assicurativa, comunque non inferiori al 90% del valore delle opere da eseguire, con riduzioni progressive a seconda delle realizzazioni urbanizzative effettuate, e con le modalita' ed i termini fissati nella convenzione stessa.

Il rilascio delle concessioni edilizie nell'ambito dei singoli lotti e' subordinato al contemporaneo inizio delle opere di urbanizzazione primaria relative ai lotti stessi.

Per i Piani di Lottizzazione che riguardino complessi insediativi autonomi in ambito chiuso ad uso collettivo, la convenzione potra' non prevedere l'obbligo della cessione parziale o totale delle aree e delle relative opere di urbanizzazione primaria indicate dalla L.R. n. 24.1.1980, n. 8.''.

([72]) Articolo inserito dall'art. 8, comma 1, L.R. 13 ottobre 2020, n. 29, poi cosi' modificato dall'art. 1, comma 1, L.R. 11 gennaio 2022, n. 1 che ha aggiunto il comma 1-bis e infine cosi' modificato dall'art. 14, comma 2, L.R. 16 giugno 2022, n. 10 che ha inserito al comma 1-bis dopo le parole "zone a queste assimilabili," le seguenti: "dai centri e nuclei storici consolidati e dagli ulteriori ambiti di particolare pregio storico ed architettonico".

([73]) Articolo inserito dall'art. 19, comma 8, lett. c), L.R. 20 gennaio 2021, n. 1.

([74]) Comma cosi' sostituito dall'art. 17, comma 1, L.R. n. 70 del 1995 e poi abrogato dall'art. 49, comma 6, L.R. n. 11 del 1999. Il testo originario era cosi' formulato: <<1. L'obbligo di dotarsi di P.E.E.P. ai sensi della L. n. 18.4.1962 n. 167 deve essere adempiuto da parte dei Comuni entro un anno dalI'entrata in vigore della presente legge.>>.

([75]) Comma cosi' modificato dall'art. 17, comma 2, L.R. n. 70 del 1995 e poi abrogato dall'art. 49, comma 6, L.R. n. 11 del 1999. Il testo originario era cosi' formulato: <<2. L'estensione delle zone da includere nei Piani e' determinata in relazione alle esigenze dell'edilizia economica e popolare per un decennio e non puo' essere, in termini volumetria ci, inferiore al 40% e superiore al 70% di quella necessaria a soddisfare il fabbisogno complessivo di edilizia abitativa nel periodo considerato. Rimane salva la possibilita', su richiesta motivata dei Comuni non obbligati al P.E.E.P., di modificare tali percentuali attraverso apposita autorizzazione regionale da rilasciarsi in aderenza alle indicazioni del P.T.>>. Nel determinare l'estensione delle zone da includere nei piani di zona il comma 2 riproduce il disposto di cui all'art. 3, comma 1, della legge n. 167 del 1962 (nel testo modificato dall'art. 2 della legge n. 10 del 1977). I commi 2 e segg. dell'art. 3 (come modificato dagli artt. 32/33 della legge n. 865 del 1971) fissano i criteri per la localizzazione delle zone P.E.E.P.

([76]) Sul contenuto del P.E.E.P. si veda pure il successivo comma 10. Sulla procedura di approvazione prevista dalla normativa regionale si vedano anche gli artt. 4/8 della legge n. 167 del 1962 e succ. mod. ed int. Quanto agli effetti dell'approvazione si veda anche l'art. 9 della legge n. 167 del 1962.

([77]) La tipologia degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e' fissata dall'art. 19 della legge n. 513 del 1977 e dall'art. 43 della legge n. 457 del 1978. La Regione Abruzzo con Delib.C.R. 20 dicembre 1992, n. 38/13 e succ. mod. ed int., ha fissato i requisiti delle ''Unita' tipologico-spaziali'' e delle ''Unita' tecnologiche'' ai fini di attribuire i punteggi per l'attribuzione di contributi pubblici.

([78]) Tali piani sono stati introdotti dall'art. 27 della legge n. 865 del 1971.

([79]) La delibera di Giunta e' stata prevista dall'art. 18 della L.R. 27 aprile 1995, n. 70 in sostituzione di quella consiliare.

([80]) Sui comparti edificatori si veda anche art. 23 della legge n. 1150 del 1942.

([81]) Per la norma nazionale la maggioranza richiesta e' pari ai 3/4 del valore dell'intero comparto.

([82]) I commi 8 e 9 sono stati introdotti dall'art. 18 della L.R. 27 aprile 1995, n. 70.

([83]) Circolare L.R. 27 aprile 1995, n. 70.

6.2. Comparti - Alcune significative integrazioni riguardano la disciplina dei comparti edificatori.

L'art. 18 della legge da un lato prevede l'attribuzione della competenza all'adozione dei comparti alla Giunta comunale in luogo del Consiglio, nel rispetto delle indicazioni dell'art. 32 della legge n. 142 del 1990, e con evidenti finalita' di semplificazione; dall'altro lato stabilisce il principio che si potrebbe definire della mutua fungibilita' tra il comparto edificatorio ed i programmi integrati e di recupero urbano, al fine di rendere assai piu' flessibile l'intervento comunale in tema di riqualificazione urbanistica delle aree urbane.

([84]) I comparti edificatori sono previsti dall'art. 23 della legge n. 1150 del 1942 il cui testo (salvi i commi 4 e 5 riportati a nota 4 e la differente disciplina di cui alla nota 2) e' sostanzialmente riprodotto dalla norma regionale.

([85]) Sui piani di recupero si veda anche gli artt. 27, 28, 29 e 30 della legge n. 457 del 1978.

([86]) Articolo gia' modificato dall'art. 19 della L.R. 27 aprile 1995, n. 70, infine cosi' sostituito dall'art. 9, comma 1, L.R. 13 ottobre 2020, n. 29. Il testo originario era cosi' formulato: "Art. 30 - Interventi sul patrimonio edilizio ed urbanistico esistente. 1. Gli interventi sul patrimonio edilizio esistente si articolano nelle seguenti categorie:

a) ordinaria manutenzione: riparazione, rinnovamento, e sostituzione senza modifica di infissi esterni, grondaie, pluviali, recinzioni, manti di copertura, pavimentazioni esterne; riparazione e rifacimento di infissi interni, pavimentazioni interne, intonaci e rivestimenti interni; riparazione, integrazione e ammodernamento di impianti che non comportino la costruzione e la destinazione ex novo di locali per servizi igienici e tecnologici;

b) straordinaria manutenzione: tinteggiatura, pulitura esterna e rifacimento intonaci o altri rivestimenti esterni; parziali interventi di consolidamento e risanamento delle strutture verticali esterne ed interne; parziali interventi di sostituzione, consolidamento e risanamento delle strutture orizzontali, architravi, solai, coperture, senza che cio' comporti variazioni delle quote superiori e inferiori delle strutture stesse; demolizioni con spostamenti di tramezzi divisori non portanti; destinazione o riadattamento di locali interni esistenti a servizi igienici e impianti tecnici; rifacimento degli elementi architettonici esterni (inferriate, cornici, zoccolature, infissi, pavimentazioni, vetrine, ecc.) purche' senza cambiamenti di dimensioni e disegno. E' comunque esclusa dagli interventi di straordinaria manutenzione qualsiasi modifica: della forma e della posizione delle aperture esterne; della posizione, dimensione e pendenza delle scale e delle rampe; del tipo e della pendenza delle coperture. L'amministrazione comunale puo' richiedere, nell'ambito della straordinaria manutenzione, l'adozione di materiali e tinteggiature idonee e la rimozione di elementi costruttivi e decorativi aggiuntivi al fabbricato originario;

c) restauro conservativo: consolidamento e risanamento delle strutture portanti verticali e orizzontali fatiscenti o instabili, senza alterazione delle quote e delle dimensioni originarie e, solo in caso di provata necessita' con l'aggiunta entro tali limiti di elementi di rinforzo, con materiali diversi; consolidamento e risanamento di scale e rampe senza alterazione delle pendenze, delle quote, delle dimensioni originarie, dei materiali dei gradini e sottogradini e, solo in caso di provata necessita' con l'aggiunta entro tali limiti di elementi di rinforzo, con materiali diversi, sottofondazioni, iniezioni nelle murature, rifacimento di tetti e coperture - grande e piccola armatura - con quote e materiali identici a quelli originari; demolizioni di superfetazioni, sopraelevazioni, ampliamenti, aggiunte provvisorie e permanenti che alterino le caratteristiche dimensionali e tipologiche del fabbricato; riparazione di elementi architettonici, scultorei, decorativi esterni e interni con materiali, forme e tecniche di lavorazione originari e senza modifiche della forma e della posizione delle aperture esterne; demolizione di tramezzi divisori interni non portanti; realizzazione di servizi igienici, di impianti tecnici e delle relative canalizzazioni, di piccole modifiche distributive interne che non alterino o che ripristino l'organizzazione tipologica originaria;

d) risanamento igienico ed edilizio: lavori occorrenti per adeguare il fabbricato agli standard igienici ed edilizi correnti, conservando l'organizzazione tipologica, la superficie utile, il volume, le facciate principali e le relative aperture. Per facciate principali si intendono quelle prospettanti su pubbliche vie o su spazi pubblici, con esclusione di quelle su corsi o su spazi interni anche se comuni a piu' proprieta'. Nell'ambito degli interventi di risanamento e' compresa la demolizione di superfetazioni, sopraelevazioni, ampliamenti, aggiunte provvisorie e permanenti, anche se a suo tempo autorizzate, che alterino il fabbricato e contribuiscano al suo degrado edilizio, igienico, sociale; e' compresa, inoltre, la sistemazione delle aree libere al servizio delle unita' immobiliare;

e) ristrutturazione edilizia: lavori finalizzati a nuove organizzazioni distributive, igieniche, funzionali non rientranti nelle precedenti categorie e che riguardano parziali trasformazioni di fabbricati esistenti. Sono ammessi:

- aumenti delle SU interna al perimetro murario preesistente, in misura non superiore al 10% della SU stessa;

- modifiche parziali delle coperture purche' restino immutate le pendenze medie, le superfici utili, il numero dei piani e l'altezza massima di ciascun fronte;

- aumenti della superficie utile e/o del volume degli edifici precisati nel P.R.G., P.R.E. e P.P., in applicazione degli indici e delle norme contenute in tali strumenti. Gli interventi di ristrutturazione edilizia dovranno, comunque, garantire l'adeguamento agli standards igienici ed edilizi carenti;

f) demolizione: si intende la demolizione totale di un fabbricato sia quella finalizzata alla ricostruzione secondo gli indici previsti dagli strumenti urbanistici comunali, sia quella finalizzata alla disponibilita' dell'area per ricomposizione particellare e per servizi pubblici in funzione della ristrutturazione urbanistica. Potra' essere consentita la demolizione e ricostruzione di singoli edifici, anche qualora la struttura esistente sia di accertata inidoneita' statica, e non sia recuperabile con interventi di consolidamento. In caso di ricostruzione, la stessa dovra' avvenire secondo le norme di disciplina dello strumento di pianificazione.

2. Gli interventi sul patrimonio urbanistico sono quelli relativi alla ristrutturazione urbanistica, rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale. E', comunque, fatta salva l'applicazione della disciplina vigente sulla tutela delle cose d'interesse artistico o storico.".

([87]) Articolo introdotto dall'art. 20 della L.R. 27 aprile 1995, n. 70. L'istituto dei programmi integrati di intervento e' stato introdotto dall'art. 16 della legge n. 179 del 1992.

([88]) Articolo introdotto dall'art. 20 della L.R. 27 aprile 1995, n. 70. La norma riproduce il disposto di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 11 della legge n. 493 del 1993 che ha introdotto l'istituto dei programmi di recupero urbano.

([89]) Articolo introdotto dall'art. 7 comma 1 della L.R. 11 gennaio 2023, n. 5.

([90]) Articolo cosi' modificato dall'art. 1, L.R. 24 aprile 1990, n. 47, e successivamente abrogato dall'art. 59 della L.R. 27 aprile 1995, n. 70. Il testo originario era cosi' formulato: ''Art. 31 (Formazione automatica degli atti). Tutti i termini previsti dalla presente legge sono considerati termini perentori. Gli stessi restano sospesi, pero', allo scioglimento dell'organo elettivo e fino a 60 giorni dalla convalida degli eletti, e nel caso in cui vengono richieste integrazioni di atti o documenti, nonche' chiarimenti; tale sospensione puo' operare solo una volta.

La decorrenza dei termini di cui al primo comma del presente articolo ha inizio dal giorno successivo a quello in cui gli Uffici della Sezione legislativa e vigilanza o gli Uffici della Sezione Urbanistica provinciale accertano, certificandola, la completezza degli atti e la conformita' alla presente legge e alla restante normativa regionale e statale, del procedimento sviluppatosi fino al momento della richiesta di accertamento. In pari data gli Uffici suddetti ne danno comunicazione al Presidente dell'organismo consultivo competente per l'inserimento nel calendario dei lavori.

L'accertamento puo' essere richiesto dal soggetto pubblico che, ai sensi della presente legge, debba predisporre atti od adempimenti rilevanti per il processo di formazione degli strumenti di pianificazione. La verifica della trasmissione, del ricevimento e dell'accertamento di conformita' procedimentale degli atti di pianificazione, puo' essere richiesta anche dai soggetti od organismi cui la presente legge attribuisce compiti o riconosce competenze preliminari o successive al loro processo di formazione.

La certificazione di accertamento viene effettuata entro 15 giorni dal ricevimento degli atti attraverso lettera raccomandata con avviso di ricevimento, telegramma collazionato o altra forma che garantisca adeguatamente la conoscenza da parte del destinatario dell'avvenuta certificazione.''.

([91]) Articolo gia' sostituito dall'art. 10, comma 1, L.R. 13 ottobre 2020, n. 29 (che con delibera del 10 dicembre 2020 del Consiglio dei ministri, e' stato impugnato dinanzi alla Corte Costituzionale, ai sensi dell'art. 127 della Costituzione, per violazione dell'art. 9, e dell'art. 117, comma secondo, lettera s), della Costituzione) e poi cosi' modificato dall'art. 19, comma 8, lett. d), L.R. 20 gennaio 2021, n. 1. Con successiva delibera del 25 marzo 2021, il Consiglio dei ministri, alla luce delle modifiche all'art. 23 della presente legge e dell'inserimento in essa dell'art. 23-ter ad opera dell'art. 19, comma 8, lett. b) e c), L.R. 20 gennaio 2021, n. 1, ha ritenuto superati i rilievi precedentemente sollevati ed essere venuto meno l'interesse a coltivare il ricorso pendente di fronte alla Corte Costituzionale. Il testo originario era cosi' formulato: "Art. 33 - Variazione degli strumenti. 1. Non e' richiesta la preventiva autorizzazione per la variazione degli strumenti urbanistici generali od attuativi.".

([92]) Articolo cosi' sostituito dall'art. 2 della L.R. 24 aprile 1990, n. 47. Sul punto si veda anche l'art. 279 T.U. della legge comunale e provinciale approvato con R.D. 3 marzo 1934, n. 383. Il testo originario era cosi' formulato: ''ART. 35 (Norme sulla trasparenza amministrativa). Contestualmente all'adozione del P.R.G. e del P.R.E:, il Consiglio Comunale accerta, con propria deliberazione, la consistenza delle proprieta' immobiliari situate nel territorio comunale, appartenenti ai singoli Consiglieri Comunali, al loro coniuge ed agli ascendenti e discendenti in linea diretta, dalle risultanze dei Registri Immobiliari alla data di adozione del Piano.

Di tale deliberazione costituisce parte integrante un elaborato grafico in cui dette proprieta' risultino con apposita campitura.

La relazione al Piano adottato deve, specificatamente, motivare le determinazioni del Piano stesso relative alle consistenze immobiliari di cui al precedente 1o comma.

L'approvazione della delibera di cui al precedente primo comma e' condizione di legittimita' per ogni successivo atto concernente il procedimento di formazione del P.R.G. 0 del P.R.E.. Detta delibera, peraltro, non costituisce elemento integrante il Piano stesso se non per la parte della relazione di cui al precedente 3o comma.''.

([93]) Articolo inserito dall'art. 11, comma 1, L.R. 13 ottobre 2020, n. 29.

([94]) Articolo abrogato dall'art. 59 della L.R. 27 aprile 1995, n. 70.

([95]) Articolo cosi' sostituito dall'art. 21 della L.R. 27 aprile 1995, n. 70. Il successivo art. 57 della legge stessa sostituisce, in via generale, la parola ''C.T.A.'' con la parola ''C.R.T.A.'' in tutti gli articoli della presente legge. Il testo originario era cosi' formulato: ''ART. 37 (Comitato per il Territorio e l'Ambiente - Struttura). Per agevolare l'attuazione delle finalita' della presente legge, e' istituito il Comitato Regionale per il Territorio e l'Ambiente (CTA).

Il Comitato esprime pareri in materia urbanistica, in merito alla tutela e conservazione ambientale e all'assetto ed uso del suolo, nonche', in generale, su quanto altro attenga le funzioni previste dall'art. li' dello Statuto Regionale, dal D.P.R. 15.1.1972, n. 8 e dal D.P.R. 24.7.1977, n. 616.

Il Comitato si attiva in due Sezioni Regionali; "Pianificazione", "Legislativa e Vigilanza", con articolazione territoriale in quattro Sezioni Urbanisti che Provinciali.

Il Comitato e le Sezioni esprimono pareri e forniscono consulenza agli Organi della Regione, ai Comuni ed alle Province.

Il Comitato e le Sezioni Regionali, nel rispetto delle norme stabilite nei successivi articoli, sono costituiti con decreto del Presidente della Giunta regionale; durano in carica una legislatura e sono rinnovati all'inizio di ogni legislatura, entro tre mesi dalla convalida del Consiglio Regionale.

Le Sezioni Urbanistiche Provinciali sono costituite con decreto del Presidente della Provincia, su deliberazione del Consiglio; durano in carica una legislatura e sono rinnovate con il Consiglio Provinciale entro tre mesi dalla convalida di tale Organo; in caso di inerzia della Provincia, provvede alla loro costituzione il Presidente della Giunta Regionale, con decreto emesso su deliberazione del Consiglio Regionale.''.

La L.R. 27 aprile 1995, n. 70 ha apportato diverse modifiche al titolo IV della presente legge. L'organizzazione ed il funzionamento degli organismi tecnico-consultivi erano stati oggetto dell'intervento del legislatore regionale sia prima dell'emanazione della presente legge, con la L.R. n. 18 del 1972 e con la L.R. n. 32 del 1978, che successivamente, con la L.R. n. 22 del 1994.

([96]) Si veda anche la L.R. n. 72 del 1995: <<Comitato regionale tecnico amministrativo - Sez. urbanistica - Indennita'.>>

([97]) Articolo gia' modificato dall'art. unico, L.R. 11 aprile 1989, n. 34, successivamente sostituito dall'art. 5, L.R. 24 aprile 1990, n. 47, poi modificato dall'art. 3, L.R. n. 14 del 1991, e infine cosi' sostituito dall'art. 22 della L.R. 27 aprile 1995, n. 70. Il testo originario era cosi' formulato: ''ART. 38 (Comitato per il Territorio e l'Ambiente - Composizione). Il Comitato per il Territorio e l'Ambiente e' formato da:

- il Componente la Giunta Regionale preposto al Settore, con funzioni di Presidente;

- sette componenti eletti dal Consiglio Regionale di cui due in rappresentanza delle minoranze scelti su terne indicate dall'ANCI, dall'UPI, dall'UNCEM; dalle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori degli imprenditori; dalle Universita' Abruzzesi; dalle Associazioni culturali piu' rappresentative in materia urbanistica, naturalistica ed ecologica;

- sette componenti eletti dal Consiglio Regionale di cui due in rappresentanza delle minoranze dei quali uno esperto in materia di Beni Ambientali, e sei provenienti rispettivamente: tre dalla Sezione Pianificazione e tre dalla Sezione Legislativa e Vigilanza;

- quattro Rappresentanti delle Province designati dai rispettivi Consigli Provinciali;

- quattro Funzionari regionali, con voto consultivo, designati dalla Giunta regionale, scelti tra i componenti delle Sezioni e tra Funzionari in base a specifiche competenze e responsabilita' loro affidate nei settori della Programmazione e dell'Urbanistica.''.

([98]) Il Comitato regionale tecnico amministrativo e le Sezioni urbanistiche provinciali sono stati soppressi a decorrere dal 180o giorno successivo all'entrata in vigore della L.R. 1 ottobre 2007, n. 34, la quale, all'art. 8, comma 3, ha disposto: "Sono altresi' abrogate le disposizioni normative ... incompatibili con il presente articolo. A decorrere dalla stessa data, le funzioni, i rapporti giuridici a titolarita' degli organismi soppressi, nonche' le attivita' in essere da parte degli stessi, sono assunti in capo alla Regione Abruzzo. Alla loro cura provvedono le strutture della Giunta regionale gia' di riferimento degli organismi soppressi, inglobandone le eventuali articolazioni organizzative". Vedi, anche, gli altri commi del medesimo art. 8.

([99]) Articolo abrogato dall'art. 59 della L.R. 27 aprile 1995, n. 70.

([100]) Articolo abrogato dall'art. 5 della L.R. n. 47 del 1990.

([101]) Articolo abrogato dall'art. 5 della L.R. n. 47 del 1990.

([102]) Comma cosi' sostituito dall'art. 23 della L.R. 27 aprile 1995, n. 70. Il testo originario era cosi' formulato: ''Ciascuna Sezione Urbanistica Provinciale e' composta da sette esperti esterni, di cui due in rappresentanza delle minoranze, eletti da ogni Consiglio Provinciale, e da due Funzionari tecnici di cui uno responsabile del Servizio urbanistico Provinciale, con voto consultivo.''.

([103]) Comma cosi' sostituito dall'art. 23 della L.R. 27 aprile 1995, n. 70. Il testo originario era cosi' formulato: ''Le Sezioni Urbanistiche Provinciali esprimono pareri sulle funzioni delegate in materia urbanistica e sugli atti previsti dalla presente legge, curandone l'istruttoria.''.

([104]) Articolo cosi' sostituito dall'art. 24 della L.R. 27 aprile 1995, n. 70. Il testo originario era cosi' formulato: ''ART. 44 (Designazione degli esperti e attribuzioni del Presidente del C.T.A.). I Componenti del Comitato per il Territorio e l'Ambiente e delle Sezioni Regionali e provinciali sono scelti, di norma, tra esperti i quali si impegnino, per la durata del mandato, non assumere incarichi di progettazione di strumenti urbanistici e di pianificazione di competenza del Comitato o delle Sezioni di cui fanno parte.

L'elezione, la designazione o la nomina degli Esperti ha luogo nell'ambito delle designazioni proposte dai componenti l'organo competente e per ogni designazione deve essere depositato, presso le Segreterie del Consiglio Regionale, della Giunta Regionale e della Provincia, un curriculum con l'indicazione della professionalita' specifica del designato e le attivita' svolte ed attinenti la materia dell'incarico.

Copia di tale curriculum deve essere rimessa ai Componenti l'organo competente alla elezione, alla. designazione o alla nomina, almeno 15 giorni prima della seduta in cui si adotta la relativa deliberazione.

Il Componente la Giunta Regionale preposto al Settore, assume la presidenza del C.T.A. e delle Sezioni regionali e nomina, per ciascuno di tali Organismi consultivi il Vice Presidente, che lo sostituisce, a tutti gli effetti, in caso di assenza o di impedimento.

Il Componente la Giunta Regionale preposto al Settore, nella qualita' di Presidente del Comitato per il Territorio e l'Ambiente, convoca le Sezioni riunite; formula, di intesa con le Sezioni, il programma di attivita' e l'ordine del giorno; riunisce, di norma almeno ogni sei mesi, collegialmente in conferenze di servizi, gli Organismi tecnico-consultivi regionali e provinciali, ovvero i Presidenti e i Vice Presidenti degli stessi, per verificare lo stato dei lavori e l'espletamento delle attribuzioni delle Sezioni, per coordinare e unificare l'attivita' istruttoria e di controllo della pianificazione e delle trasformazioni dell'uso del suolo.

Il CTA e le Sezioni potranno essere consultate, su richiesta del Consiglio e della Giunta Regionale, nonche' dei Consigli e delle Giunta Provinciali, su argomenti che, par non rientrando tra quelli obbligatoriamente sottoposti al loro esame, influiscono in modo rilevante sull'assetto del territorio.''.

([105]) Il Comitato regionale tecnico amministrativo e le Sezioni urbanistiche provinciali sono stati soppressi a decorrere dal 180o giorno successivo all'entrata in vigore della L.R. 1 ottobre 2007, n. 34, la quale, all'art. 8, comma 3, ha disposto: "Sono altresi' abrogate le disposizioni normative ... incompatibili con il presente articolo. A decorrere dalla stessa data, le funzioni, i rapporti giuridici a titolarita' degli organismi soppressi, nonche' le attivita' in essere da parte degli stessi, sono assunti in capo alla Regione Abruzzo. Alla loro cura provvedono le strutture della Giunta regionale gia' di riferimento degli organismi soppressi, inglobandone le eventuali articolazioni organizzative". Vedi, anche, gli altri commi del medesimo art. 8.

([106]) Il Comitato regionale tecnico amministrativo e le Sezioni urbanistiche provinciali sono stati soppressi a decorrere dal 180o giorno successivo all'entrata in vigore della L.R. 1 ottobre 2007, n. 34, la quale, all'art. 8, comma 3, ha disposto: "Sono altresi' abrogate le disposizioni normative ... incompatibili con il presente articolo. A decorrere dalla stessa data, le funzioni, i rapporti giuridici a titolarita' degli organismi soppressi, nonche' le attivita' in essere da parte degli stessi, sono assunti in capo alla Regione Abruzzo. Alla loro cura provvedono le strutture della Giunta regionale gia' di riferimento degli organismi soppressi, inglobandone le eventuali articolazioni organizzative". Vedi, anche, gli altri commi del medesimo art. 8.

([107]) Comma soppresso dall'art. 25 della L.R. 27 aprile 1995, n. 70.

([108]) Il Comitato regionale tecnico amministrativo e le Sezioni urbanistiche provinciali sono stati soppressi a decorrere dal 180o giorno successivo all'entrata in vigore della L.R. 1 ottobre 2007, n. 34, la quale, all'art. 8, comma 3, ha disposto: "Sono altresi' abrogate le disposizioni normative ... incompatibili con il presente articolo. A decorrere dalla stessa data, le funzioni, i rapporti giuridici a titolarita' degli organismi soppressi, nonche' le attivita' in essere da parte degli stessi, sono assunti in capo alla Regione Abruzzo. Alla loro cura provvedono le strutture della Giunta regionale gia' di riferimento degli organismi soppressi, inglobandone le eventuali articolazioni organizzative". Vedi, anche, gli altri commi del medesimo art. 8.

([109]) L'art. 26 della L.R. 27 aprile 1995, n. 70 ha sostituito con le parole <<un terzo>> le precedenti parole <<due quinti>>.

([110]) Il Comitato regionale tecnico amministrativo e le Sezioni urbanistiche provinciali sono stati soppressi a decorrere dal 180o giorno successivo all'entrata in vigore della L.R. 1 ottobre 2007, n. 34, la quale, all'art. 8, comma 3, ha disposto: "Sono altresi' abrogate le disposizioni normative ... incompatibili con il presente articolo. A decorrere dalla stessa data, le funzioni, i rapporti giuridici a titolarita' degli organismi soppressi, nonche' le attivita' in essere da parte degli stessi, sono assunti in capo alla Regione Abruzzo. Alla loro cura provvedono le strutture della Giunta regionale gia' di riferimento degli organismi soppressi, inglobandone le eventuali articolazioni organizzative". Vedi, anche, gli altri commi del medesimo art. 8.

([111]) Comma cosi' sostituito dall'art. 27 della L.R. 27 aprile 1995, n. 70. Il testo originario era cosi' formulato: ''Il Presidente del CTA, di concerto con i Presidenti delle Sezioni Provinciali, predispone ed aggiorna periodicamente il calendario dei lavori per l'attivita' degli Organismi consultivi previsti dalla presente legge, dandone comunicazione ai Presidenti del Consiglio e della Giunta Regionale; stabilisce le priorita' dell'attivita' degli Organismi medesimi per l'esame delle pratiche, tenuto conto dell'ordine cronologico di trasmissione e attestazione di regolarita', dell'importanza del Comune, dell'urgenza degli argomenti da trattare, delle particolari esigenze di attuazione tecnica ed economica dei piani, della salvaguardia del territorio e dell'ambiente, di eventuali indifferibilita'.''.

([112]) Il Comitato regionale tecnico amministrativo e le Sezioni urbanistiche provinciali sono stati soppressi a decorrere dal 180o giorno successivo all'entrata in vigore della L.R. 1 ottobre 2007, n. 34, la quale, all'art. 8, comma 3, ha disposto: "Sono altresi' abrogate le disposizioni normative ... incompatibili con il presente articolo. A decorrere dalla stessa data, le funzioni, i rapporti giuridici a titolarita' degli organismi soppressi, nonche' le attivita' in essere da parte degli stessi, sono assunti in capo alla Regione Abruzzo. Alla loro cura provvedono le strutture della Giunta regionale gia' di riferimento degli organismi soppressi, inglobandone le eventuali articolazioni organizzative". Vedi, anche, gli altri commi del medesimo art. 8.

([113]) Comma soppresso dall'art. 28 della L.R. 27 aprile 1995, n. 70.

([114]) Il Comitato regionale tecnico amministrativo e le Sezioni urbanistiche provinciali sono stati soppressi a decorrere dal 180o giorno successivo all'entrata in vigore della L.R. 1 ottobre 2007, n. 34, la quale, all'art. 8, comma 3, ha disposto: "Sono altresi' abrogate le disposizioni normative ... incompatibili con il presente articolo. A decorrere dalla stessa data, le funzioni, i rapporti giuridici a titolarita' degli organismi soppressi, nonche' le attivita' in essere da parte degli stessi, sono assunti in capo alla Regione Abruzzo. Alla loro cura provvedono le strutture della Giunta regionale gia' di riferimento degli organismi soppressi, inglobandone le eventuali articolazioni organizzative". Vedi, anche, gli altri commi del medesimo art. 8.

([115]) Comma soppresso dall'art. 28 della L.R. 27 aprile 1995, n. 70.

([116]) Comma soppresso dall'art. 28 della L.R. 27 aprile 1995, n. 70.

([117]) Il Comitato regionale tecnico amministrativo e le Sezioni urbanistiche provinciali sono stati soppressi a decorrere dal 180o giorno successivo all'entrata in vigore della L.R. 1 ottobre 2007, n. 34, la quale, all'art. 8, comma 3, ha disposto: "Sono altresi' abrogate le disposizioni normative ... incompatibili con il presente articolo. A decorrere dalla stessa data, le funzioni, i rapporti giuridici a titolarita' degli organismi soppressi, nonche' le attivita' in essere da parte degli stessi, sono assunti in capo alla Regione Abruzzo. Alla loro cura provvedono le strutture della Giunta regionale gia' di riferimento degli organismi soppressi, inglobandone le eventuali articolazioni organizzative". Vedi, anche, gli altri commi del medesimo art. 8.

([118]) Comma soppresso dall'art. 29 della L.R. 27 aprile 1995, n. 70.

([119]) Le parole tra parentesi quadra sono state soppresse dall'art. 30 della L.R. 27 aprile 1995, n. 70.

([120]) Il Comitato regionale tecnico amministrativo e le Sezioni urbanistiche provinciali sono stati soppressi a decorrere dal 180o giorno successivo all'entrata in vigore della L.R. 1 ottobre 2007, n. 34, la quale, all'art. 8, comma 3, ha disposto: "Sono altresi' abrogate le disposizioni normative ... incompatibili con il presente articolo. A decorrere dalla stessa data, le funzioni, i rapporti giuridici a titolarita' degli organismi soppressi, nonche' le attivita' in essere da parte degli stessi, sono assunti in capo alla Regione Abruzzo. Alla loro cura provvedono le strutture della Giunta regionale gia' di riferimento degli organismi soppressi, inglobandone le eventuali articolazioni organizzative". Vedi, anche, gli altri commi del medesimo art. 8.

([121]) Le parole ''che deve comunque... urbanistiche provinciali'' sono state aggiunte dall'art. 11 della L.R. 24 aprile 1990, n. 47.

([122]) Articolo abrogato dall'art. 59 della L.R. 27 aprile 1995, n. 70.

([123]) Il Comitato regionale tecnico amministrativo e le Sezioni urbanistiche provinciali sono stati soppressi a decorrere dal 180o giorno successivo all'entrata in vigore della L.R. 1 ottobre 2007, n. 34, la quale, all'art. 8, comma 3, ha disposto: "Sono altresi' abrogate le disposizioni normative ... incompatibili con il presente articolo. A decorrere dalla stessa data, le funzioni, i rapporti giuridici a titolarita' degli organismi soppressi, nonche' le attivita' in essere da parte degli stessi, sono assunti in capo alla Regione Abruzzo. Alla loro cura provvedono le strutture della Giunta regionale gia' di riferimento degli organismi soppressi, inglobandone le eventuali articolazioni organizzative". Vedi, anche, gli altri commi del medesimo art. 8.

([124]) Il Comitato regionale tecnico amministrativo e le Sezioni urbanistiche provinciali sono stati soppressi a decorrere dal 180o giorno successivo all'entrata in vigore della L.R. 1 ottobre 2007, n. 34, la quale, all'art. 8, comma 3, ha disposto: "Sono altresi' abrogate le disposizioni normative ... incompatibili con il presente articolo. A decorrere dalla stessa data, le funzioni, i rapporti giuridici a titolarita' degli organismi soppressi, nonche' le attivita' in essere da parte degli stessi, sono assunti in capo alla Regione Abruzzo. Alla loro cura provvedono le strutture della Giunta regionale gia' di riferimento degli organismi soppressi, inglobandone le eventuali articolazioni organizzative". Vedi, anche, gli altri commi del medesimo art. 8.

([125]) Le parole tra parentesi quadra sono state soppresse dall'art. 31 della L.R. n. 70 del 1995.

([126]) Comma cosi' sostituito dall'art. 32 della L.R. 27 aprile 1995, n. 70. Il testo originario era cosi' formulato: ''Dalla notifica dei pareri degli Organismi tecnico-consultivi, il Sindaco e' tenuto a sospendere ogni determinazione sulle istanze in contrasto con i pareri stessi.''.

([127]) La norma ha per oggetto le misure di salvaguardia ed <<obbligatorie>> previste dal comma 1 art. unico della legge n. 1902 del 1952 e succ. mod. ed int.

([128]) Il Comitato regionale tecnico amministrativo e le Sezioni urbanistiche provinciali sono stati soppressi a decorrere dal 180o giorno successivo all'entrata in vigore della L.R. 1 ottobre 2007, n. 34, la quale, all'art. 8, comma 3, ha disposto: "Sono altresi' abrogate le disposizioni normative ... incompatibili con il presente articolo. A decorrere dalla stessa data, le funzioni, i rapporti giuridici a titolarita' degli organismi soppressi, nonche' le attivita' in essere da parte degli stessi, sono assunti in capo alla Regione Abruzzo. Alla loro cura provvedono le strutture della Giunta regionale gia' di riferimento degli organismi soppressi, inglobandone le eventuali articolazioni organizzative". Vedi, anche, gli altri commi del medesimo art. 8.

([129]) Le parole tra parentesi quadra sono state soppresse dall'art. 34 della L.R. 27 aprile 1995, n. 70.

([130]) Si veda anche l'art. 61 della L.R. 27 aprile 1995, n. 70 il quale prevede che: <<I Comuni possono utilizzare i proventi delle concessioni edilizie, comprese le concessioni in sanatoria ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, oltre che per le finalita' di cui all'art. 12 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, per la copertura dei costi relativi alla formazione degli strumenti urbanistici.>>.

([131]) Il rilascio della licenza di abitabilita' o agibilita' e' disciplinato dal D.P.R. 22 aprile 1994, n. 425.

([132]) Articolo gia' sostituito dall'art. 35 della L.R. 27 aprile 1995, n. 70 (il Commissario di Governo nel restituire vistata la legge stessa, ha precisato, con nota 967 del 20 aprile 1995 che <<la norma contenuta nell'art. 35, circa l'intervento sostitutivo per il mancato rilascio della concessione, deve raccordarsi con le disposizioni dettate al riguardo dal D.L. n. 88 del 1995>>) e poi abrogato dall'art. 12, comma 1, L.R. 13 ottobre 2020, n. 29. Il testo originario era cosi' formulato: ''ART. 63 (Intervento sostitutivo per mancato rilascio di concessione). Fatte salve le norme di cui all'art. 8 della legge 25.3.1982, n. 94 relative al silenzio-assenso e per il periodo di loro validita', decorsi i termini di cui all'art. 31 della legge 17.8.1942, n. 1150 e successive integrazioni e modificazioni, senza che sia intervenuta la decisione in ordine al rilascio o meno della concessione, i richiedenti possono inoltrare al Comune un atto extra giudiziale di diffida, trasmettendone copia alla Provincia.

Decorso il termine di trenta giorni dalla notifica della diffida senza che il Sindaco abbia deciso, la Provincia provvede in via sostitutiva, entro sessanta giorni, a mezzo di apposito Commissario ad acta.''.

([133]) Articolo gia' modificato dall'art. 36 della L.R. 27 aprile 1995, n. 70 e dall'art. 36 della L.R. 27 aprile 1995, n. 70 (vedi, anche, l'art. 55 della medesima legge), poi abrogato dall'art. 12, comma 1, L.R. 13 ottobre 2020, n. 29. Il testo originario era cosi' formulato: ''Art. 64 - Deroghe degli strumenti urbanistici generali. 1. I poteri previsti dall'art. 41-quater della legge n. 1150 del 1942, nel testo vigente, sono esercitati dal Sindaco con le procedure e nei limiti stabiliti dal presente articolo.

2. Entro 30 giorni dall'istanza, il Consiglio comunale previo parere della Commissione edilizia ed urbanistica, delibera in merito; nel caso in cui la deroga e' ritenuta ammissibile. Il Sindaco, nei 10 giorni successivi, richiede i nullaosta del Consiglio provinciale nonche', ove occorra, del Presidente della Giunta regionale e delle Soprintendenze ai beni storico-artistici ed archeologici, che devono essere resi nel termine di 60 giorni; il Sindaco definisce la questione nei 30 giorni successivi.

3. La deroga puo' avere ad oggetto soltanto opere ed impianti pubblici o di interesse pubblico, esclusi, comunque, gli alberghi ed edifici di uso pubblico a carattere residenziale, salvo il disposto del secondo, terzo e quarto comma dell'art. 81 del D.P.R. n. 616 del 1977; essa puo' riguardare esclusivamente i limiti di altezza, i rapporti di copertura, i distacchi dai confini tra edifici.

4. Salvo il disposto del citato art. 81 D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, nel caso di edifici e di impianti di proprieta' pubblica sono derogabili anche i rapporti di edificabilita', fermi restando i perimetri degli spazi ad essi riservati negli strumenti urbanistici.''.

([134]) Alinea cosi' sostituito dall'art. 37 della L.R. 27 aprile 1995, n. 70. Il testo originario era cosi' formulato: ''Il dimensionamento degli interventi da ricomprendere nel P.P.A. e' calcolato sulla base dei seguenti criteri indicativi:''.

([135]) Comma soppresso dall'art. 38 della L.R. 27 aprile 1995, n. 70.

([136]) I commi 7, 8, 9 e 10 sono stati soppressi dall'art. 38 della L.R. 27 aprile 1995, n. 70.

([137]) Circa le attivita' di trasformazione dei suoli agricoli va tenuto presente l'art. 52 della L.R. 27 aprile 1995, n. 70 per il quale: <<Fino all'approvazione della Carta dell'uso del suolo ai sensi dell'art. 3, comma 5 della legge regionale 12 aprile 1983, n. 18, aggiunto dalla presente legge, il rilascio della concessione edilizia nelle zone agricole e' subordinato ad una dichiarazione da parte del richiedente che attesti la conformita' del progetto con quanto previsto dall'art. 68 comma 2 della legge regionale 12 aprile 1983, n. 18.>>.

([138]) I commi 4 e 5 sono stati introdotti dall'art. 39 della L.R. 27 aprile 1995, n. 70.

([139]) Comma cosi' modificato dall'art. 42 della L.R. 27 aprile 1995, n. 70. Il testo originario era cosi' formulato: ''L'utilizzazione edificatoria residenziale dei suoli agricoli e' ammessa esclusivamente per residenze strettamente necessarie alla conduzione del fondo; l'indice di edificabilita' massimo fondiario relativo alla residenza e' di 0,03 metri cubi per metro quadro; l'unita' minima aziendale, ai fini del rilascio della concessione edilizia e' di un ettaro e la volumetria di ogni singolo edificio residenziale non puo' superare 800 mc.''.

([140]) Comma cosi' sostituito dall'art. 40 della L.R. 27 aprile 1995, n. 70. Il testo originario era cosi' formulato: ''Nel caso in cui l'applicazione dell'indice di edificabilita' risultante dalle disposizioni del palmo comma del presente articolo non consenta la realizzazione di un alloggio adeguato al nucleo familiare del richiedente, e' ammessa una maggiorazione di volume di 80 mc. per ogni componente effettivo della famiglia, fino al raggiungimento di un massimo complessivo di 800 metri cubi di residenza.''.

([141]) Circa l'applicazione dei benefici per l'edificazione in zona agricola la G.R. in una serie di note rivolte ai Comuni ha ripetutamente affermato che <<non e' precluso ad alcun soggetto, sia o no coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale la possibilita' di realizzare costruzioni residenziali in zone agricole, sempre che la costruzione stessa risulti finalizzata ad una migliore produzione, quantitativa e qualitativa, del fondo.

Gli artt. 70 e successivi contengono dei benefici applicabili a quei soggetti che abbiano i requisiti di coltivatore diretto (accorpamento, premio di cubatura ecc.).

I soggetti non in possesso di tale requisito per realizzare in tale zona, debbono possedere in un unico appezzamento 10.000 mq (un ettaro) di terreno.

Sull'art. 71 vale, per quanto concerne l'unita' minima aziendale quanto previsto dal precedente articolo.

La possibilita' edificatoria e' legata alla superficie che non puo' essere inferiore ad 1 ettaro.>>

([142]) Comma cosi' sostituito dall'art. 40 della L.R. 27 aprile 1995, n. 70. Il testo originario era cosi' formulato: ''Gli immobili costruiti in applicazione della presente legge, devono conservare la destinazione agricola per dieci anni dalla data del rilascio del certificato di abitabilita' o di agibilita'.''.

([143]) Comma aggiunto dall'art. 13, comma 1, L.R. 13 ottobre 2020, n. 29.

([144]) Comma aggiunto dall'art. 8, comma 1, L.R. 11 gennaio 2023, n. 5.

([145]) Articolo gia' modificato dall'art. 41, commi 1 e 2, L.R. 27 aprile 1995, n. 70, poi sostituito dall'art. 1, comma 1, L.R. 3 marzo 1999, n. 12, come modificato dagli artt. 1, comma 1, e 2, comma 1, L.R. n. 54/1999, nuovamente sostituito dall'art. 14, comma 1, L.R. 13 ottobre 2020, n. 29, infine cosi' modificato dall'art. 20, comma 2, L.R. 28 maggio 2021, n. 13. Il testo originario era cosi' formulato: ''Sono considerati manufatti connessi alla conduzione del fondo: i ricoveri per attrezzi, macchinari e per gli animali, le serre e gli impianti fissi di protezione dei prodotti, i silos e le altre opere di stoccaggio, gli impianti energetici, di irrigazione e di smaltimento.

Tali manufatti possono essere realizzati anche indipendentemente dalla presenza di edifici con destinazione residenziale. Il loro volume non concorre alla formazione degli indici di cui all'articolo precedente; e' consentita una superficie utile corrispondente ad un indice massimo di utilizzazione di 200 metri quadrati per ettaro e, comunque non superiore a 600 mq. non e' soggetta a tali limiti la realizzazione di serre e di coperture stagionali destinate a proteggere le colture.''.

([146]) La percentuale del 10% e' stata prevista dall'art. 42 della L.R. 27 aprile 1995, n. 70, in luogo del ventesimo dell'area coperta.

([147]) Lettera oggetto di interpretazione autentica con la L.R. n. 36 del 1988 che recita: <<L'art. 72, lettera e), della L.R. 12 aprile 1983, n. 18 e successive modifiche ed integrazioni, va applicato nel caso che:

- la distanza ivi stabilita deve essere applicata solo agli impianti e manufatti edilizi destinati alla produzione zootecnica; tale distanza va intesa come spazio intercorrente tra l'ubicazione delle stalle e piu' abitazioni, dovendosi intendere per ''insediamento abitativo'' ai sensi della stessa norma un complesso di edifici residenziali tra loro sistematicamente collegati e sufficientemente organizzati, forniti di opere di urbanizzazione primaria>>.

([148]) Lettera introdotta dall'art. 42 della L.R. 27 aprile 1995, n. 70. Successivamente, per gli articoli 71, punto 3, e 72, lettera f), e' stata fornita interpretazione autentica dall'art. 1 della L.R. n. 90 del 1997, che recita: <<la possibilita' di accorpare fondi non contigui, in analogia con quanto gia' previsto dall'art. 70, e' beneficio riservato esclusivamente agli imprenditori agricoli a titolo principale come definiti dal 4o comma del citato art. 70; i restanti soggetti debbono necessariamente disporre di un'unita' minima aziendale di 10.000 mq. in unico appezzamento>>.

([149]) Articolo cosi' sostituito dall'art. 43 della L.R. 27 aprile 1995, n. 70. Il testo originario era cosi' formulato: ''ART. 73 (Agriturismo). Nell'ambito di aziende agricole, i relativi imprenditori a titolo principale possono destinare, una parte non superiore alla meta' dei fabbricati adibiti a residenza, ad uso turistico stagionale.''.

([150]) Lettera soppressa dall'art. 44 della L.R. 27 aprile 1995, n. 70.

([151]) Lettera abrogata dall'art. 15, comma 1, L.R. 13 ottobre 2020, n. 29.

([152]) Lettera abrogata dall'art. 15, comma 1, L.R. 13 ottobre 2020, n. 29.

([153]) Comma soppresso dall'art. 44 della L.R. 27 aprile 1995, n. 70.

([154]) Articolo abrogato dall'art. 59 della L.R. 27 aprile 1995, n. 70.

([155]) Articolo abrogato dall'art. 59 della L.R. 27 aprile 1995, n. 70.

([156]) Sulle provvidenze per il recupero dei centri storici si veda la sottovoce <<Centri storici>>.

([157]) Oltre alla tutela urbanistica prevista dalla norma i centri storici possono godere della concorrente tutela prevista dalla legge n. 1089 del 1939 e dalla legge n. 1467 del 1939 rispettivamente sulle cose di interesse artistico o storico e sulle bellezze naturali.

In particolare sono soggetti al vincolo di cui alla legge n. 1089 del 1939 le <<ville, parchi e i giardini che abbiano interesse artistico o storico>> (art. 1, 2o comma della legge); la legge n. 1467 del 1939 sulle bellezze naturali prevede, all'art. 1 la possibilita' di vincolare anche <<bellezze d'insieme>> quali, appunto, possono essere i centri storici. Sulle previsioni del Piano regionale paesistico relativamente ai centri storici si veda l'art. 16 - Norme tecniche coordinate del P.R.P.

([158]) Comma cosi' sostituito dall'art. 45 della L.R. 27 aprile 1995, n. 70. Il testo originario era cosi' formulato: ''Nell'ambito delle zone soggette alla tutela prevista dal R.D. 30.12.1923, n. 3267, e' vietata ogni attivita' di trasformazione urbanistica su tutte le aree di boschi o di rimboschimento, nonche' su quelle soggette a dissesto, a pericolo di frane o di alluvioni, o, comunque, che presentino caratteri geomorfologici che le rendano inidonee a nuovi insediamenti.''.

([159]) Per l'interpretazione autentica del presente periodo, si veda l'art. 16, comma 1, L.R. 13 ottobre 2020, n. 29.

([160]) Articolo gia' sostituito dall'art. 3 della L.R. n. 47 del 1990, poi modificato dall'art. 46 della L.R. 27 aprile 1995, n. 70, dall'art. 17, comma 1, lett. a), b), c), d), L.R. 19 gennaio 2016, n. 5 e dall'art. 7, L.R. 4 marzo 2016, n. 8, infine cosi' modificato dall'art. 21, comma 1, L.R. 28 maggio 2021, n. 13. Il testo originario era cosi' formulato: ''ART. 80 (Tutela delle coste). Fino all'approvazione del P.T. e degli strumenti urbanistici comunali, gli interventi edilizi sono assoggettati alle limitazioni di cui ai commi successivi.

Lungo le coste marine e lacuali, l'edificazione, al di fuori del perimetro del centro urbano, e' interdetta entro la fascia di metri duecento dal demanio marittimo o dal ciglio elevato sul mare ovvero dal limite demaniale dei laghi.

Lungo il corso dei torrenti e dei fiumi, l'edificazione al di fuori del suddetto perimetro e' interdetta entro una fascia di metri cinquanta dal confine esterno dell'area golenale o alluvionale. Lungo il corso dei canali artificiali tale limitazione si applica entro una fascia di metri venticinque dagli argini degli stessi.

Le limitazioni stabilite ai precedenti commi non si applicano nel caso di realizzazione di opere pubbliche.''.

([161]) Articolo abrogato dall'art. 59 della L.R. 27 aprile 1995, n. 70.

([162]) Articolo abrogato dall'art. 59 della L.R. 27 aprile 1995, n. 70.

([163]) Articolo abrogato dall'art. 59 della L.R. 27 aprile 1995, n. 70.

([164]) I commi 2 e 3 sono stati soppressi dall'art. 47 della L.R. 27 aprile 1995, n. 70.

([165]) Articolo abrogato dall'art. 59 della L.R. 27 aprile 1995, n. 70.

([166]) I commi da 3 a 7 sono stati introdotti dall'art. 48 della L.R. 27 aprile 1995, n. 70.

([167]) Articolo gia' sostituito dall'art. 1, L.R. 9 agosto 1984, n. 56 e poi cosi' sostituito dall'art. 49 della L.R. 27 aprile 1995, n. 70. Il testo originario era cosi' formulato: ''ART. 89 (Pianificazione generale). Dalla data di entrata in vigore della presente legge a quella di approvazione del P.T. valgono le seguenti disposizioni:

a) per i Comuni provvisti di P.R.G. adottato per il quale non sia decorso il termine di cui al terzo comma dell'art. 9 della legge 17.8.1942, n. 1150, si fa luogo, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ad una nuova adozione di tale strumento, le cui prescrizioni dovranno essere adeguate alle norme della presente legge di immediata operativita' e, segnatamente, agli arti. 35, 78 e 79;

b) per i Comuni provvisti di P.R.G. adottato, per il quale sia decorso il termine di cui al precedente punto a), il Consiglio Comunale, in sede di deliberazione sulle osservazioni presentate, decide di procedere all'adeguamento ai sensi del richiamato punto a) ovvero di trasmettere il piano adottato agli organi competenti per le relative determinazioni, ivi compreso detto adeguamento, salvo l'adempimento di cui al precedente art. 35 al quale provvede il Comune entro 30 gg. dalla richiesta della Provincia;

c) ai Comuni provvisti di P.R.G. adottato e trasmesso agli Organi regionali, la Giunta regionale rivolge l'invito a pronunciarsi entro 60 gg. se intendano provvedere all'adeguamento di cui al precedente punto a). In caso affermativo, la Regione restituisce gli atti e i documenti trasmessi. In caso contrario provvede d'ufficio nei successivi 180 gg.;

d) per i Comuni provvisti di P. di F. adottato prima del 15.9.81 con deliberazione resa esecutiva ed autorizzati ai sensi dell'art. 1, comma 3o, della L.R. 25.5.76, n. 26, la Regione assegna il termine di 90 giorni per l'adeguamento alle norme di cui al precedente punto a); in caso di inerzia la Regione provvede direttamente all'adeguamento.

Ai P.R.G. vigenti, non possono essere apportate varianti parziali se non per la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, di insediamenti artigiani, industriali ed agricoli e di programmi di edilizia economica e popolare. Per le varianti gia' adottate, si applicano le norme di cui alle precedenti lettere a), b), c).

Per i Comuni provvisti di P.d.F. approvato salva l'applicazione del precedente comma, non si potra' far luogo alla predisposizione di piani attuativi se non nella forma prevista per il P.R.E. di cui ai precedenti artt. 12 e 13.

Nei Comuni sprovvisti di strumento urbanistico generale, e per tali si intendono quelli dotati della perimetrazione ai sensi dell'art. 17 L. 6.8.1967, n. 765, ai quali sia stato restituito il piano o che lo abbiano adottato e non trasmesso, continuano ad applicarsi le limitazioni di cui all'art. 4 della legge 28.1.1977, n. 10.

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, i Comuni devono modificare il R.E. ed adottare le N.U.E. in conformita' alte disposizioni regionali e statali.''.

([168]) Ai sensi dell'art. 50 della L.R. 27 aprile 1995, n. 70 le parole riportate tra parentesi vanno aggiunte <<al comma 1, lett. b), dopo la parola degradato>>. In realta' la parola ''degradato'' trovasi nel comma 1, lett. a), per cui l'aggiunta deve intendersi inserita in tale punto.

([169]) Articolo gia' sostituito dall'art. 4 della L.R. n. 47 del 1990 e successivamente cosi' modificato dall'art. 50 della L.R. 27 aprile 1995, n. 70. Il testo originario era cosi' formulato: ''ART. 91 (Criteri per la pianificazione comunale). Fino all'approvazione del P.T., i Comuni, in occasione della formazione di nuovi strumenti urbanistici generali o della revisione dei P.R.G. esistenti, debbono rispettare i seguenti criteri di dimensionamento:

a) la quantita' massima di vani realizzabili mediante interventi di nuova edificazione e' stabilita, per i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, nel 10 per cento dei residenti nell'anno precedente all'adozione del piano. Per i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, tale percentuale e' fissata nel 20 per cento. In detta quantita' massima non verranno computati i vani realizzabili mediante interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente degradato;

b) nel dimensionamento delle zone di nuoti espansione di cui alla precedente lettera; non potra' essere superata la quantita' riso' tante dal rapporto di 100 metri quadrati di superficie territoriale per ogni nuovo vano previsto;

c) sono consentiti:

- nuovi insediamenti industriali ed artigiana ricompresi in piani o programmi gia' deliberati da Amministrazioni pubbliche, omeri assistiti dai contributi e finanziamenti pubblici ed il rispetto dello standard massimo d un ettaro per ogni 60 addetti di effettiva occupazione prevista;

- ampliamenti di singoli impianti produttivi esistenti, con il rispetto dello stesso standard;

- impianti produttivi a servizio delle attivita' agricole. A tali insediamenti non puo' essere assegnato oltre 1/20 della superficie aziendale;

- attrezzature di servizio ed infrastrutture di interesse locale.''.

([170]) Ai sensi dell'art. 53 della L.R. 27 aprile 1995, n. 70: <<Qualora i Piani territoriali provinciali non vengano approvati entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le previsioni dei piani urbanistici di cui al comma 2 dell'art. 91 della L.R. 18 aprile 1983 n. 18 aggiunto dall'art. 50 della presente legge diventano efficaci a tutti gli effetti, con le modalita' previste nel 4o comma dell'art. 91>>.

([171]) Tra i criteri da osservare nella pianificazione comunale rientra anche l'obbligo di osservanza delle previsioni del Piano paesistico (si veda l'art. 9, Norme tecniche coordinate del P.R.P. sottovoce <<Piano paesistico>>).

([172]) Per l'interpretazione autentica del presente comma, vedi il primo comma dell'articolo unico, L.R. 24 gennaio 1984, n. 12.

([173]) Per l'interpretazione autentica del presente comma, vedi il secondo comma dell'articolo unico, L.R. 24 gennaio 1984, n. 12.

([174]) Per l'interpretazione autentica del presente comma, vedi il terzo comma dell'articolo unico, L.R. 24 gennaio 1984, n. 12.

([175]) Articolo abrogato dall'art. 59 della L.R. 27 aprile 1995, n. 70.

([176]) Articolo abrogato dall'art. 59 della L.R. 27 aprile 1995, n. 70.

([177]) Articolo abrogato dall'art. 9 della L.R. n. 47 del 1990.

([178]) Il Comitato regionale tecnico amministrativo e le Sezioni urbanistiche provinciali sono stati soppressi a decorrere dal 180o giorno successivo all'entrata in vigore della L.R. 1 ottobre 2007, n. 34, la quale, all'art. 8, comma 3, ha disposto: "Sono altresi' abrogate le disposizioni normative ... incompatibili con il presente articolo. A decorrere dalla stessa data, le funzioni, i rapporti giuridici a titolarita' degli organismi soppressi, nonche' le attivita' in essere da parte degli stessi, sono assunti in capo alla Regione Abruzzo. Alla loro cura provvedono le strutture della Giunta regionale gia' di riferimento degli organismi soppressi, inglobandone le eventuali articolazioni organizzative". Vedi, anche, gli altri commi del medesimo art. 8.

([179]) Articolo cosi' sostituito dall'art. unico della L.R. 12 aprile 1983, n. 19. Il testo originario era cosi' formulato: << Art. 95 - Norma finanziaria. Per l'iniziale perseguimento delle finalita' di cui al punto 10 del precedente art. 1, e' stanziata, per l'anno 1982, la somma di lire 300.000.000.

Al relativo onere, si provvede introducendo le seguenti variazioni, sia in termini di competenza che di cassa, nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1982:

- cap. 2898 ''Fondo globale occorrente per far fronte ad oneri conseguenti a nuovi provvedimenti legislativi riguardanti spese in conto capitale''

- in diminuzione lire 300.000.000;

- cap. 2465 (di nuova istituzione nel sett. 24, tit. II, sez. X, ctg. III, dest. progr. 1, nat. giur. 1) denominato ''Contributi per il perseguimento delle finalita' programmatiche e l'esercizio dei poteri in campo urbanistico''

- in aumento lire 300.000.000.

La partita n. 10 dell'elenco n. 4 allegato al predetto bilancio, e' ridotta della corrispondente somma di lire 300.000.000.

Nei confronti del predetto stanziamento di spesa, opera tassativamente la riserva in favore dei progetti attuativi del programma regionale di sviluppo, cosi' come disposto dall'art. 19 della legge regionale di bilancio 13 maggio 1982, n. 28.

Per gli esercizi successivi all'anno 1982, l'onere sara' determinato dalle rispettive leggi di bilancio, ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 29 dicembre 1977, n. 81.

Alle spese per il funzionamento del Comitato di cui al precedente art. 38, si provvede con i fondi assegnati dalla legge regionale 10 agosto 1973, n. 35 e successive modificazioni e integrazioni.>>.

([180]) Articolo abrogato dall'art. 59 della L.R. 27 aprile 1995, n. 70.