L.R. 11 settembre 1986, n. 55 ([1])
Norme per l’assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la determinazione dei relativi canoni di locazione. ([2])
TITOLO I Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto della legge e campo
di applicazione.
Art. 2 Requisiti per l’accesso
all’edilizia residenziale pubblica.
Art. 3 Norme per l’emanazione dei
bandi di concorso.
Art. 4 Contenuti del bando di
concorso.
Art. 5 Contenuti e presentazione
delle domande.
Art. 6 Istruttoria della domanda.
Art. 7 Commissione per la
formazione della graduatoria.
Art. 8 Punteggi di selezione delle
domande.
Art. 9 Formazione della
graduatoria.
Art. 10 Accertamento del reddito.
Art. 11 Aggiornamento delle
graduatorie di assegnazione.
Art. 12 Verifica dei requisiti
prima dell’assegnazione.
Art. 13 Assegnazione e standard
dell’alloggio.
Art. 14 Scelta e consegna degli
alloggi.
Art. 15 Riserva di alloggi per
situazioni di emergenza abitativa.
Art. 16 Subentro nella domanda e
nell’assegnazione.
TITOLO II Norme per la gestione
della mobilità negli alloggi di edilizia residenziale pubblica
Art. 17 Programmazione della
mobilità.
Art. 18 Domande e criteri di
mobilità.
Art. 19 Commissione per la
mobilità.
Art. 20 Norme per la gestione della
mobilità.
TITOLO III Norme per la fissazione
dei canoni degli alloggi di E.R.P.
Art. 21 Definizione del canone di
locazione.
Art. 22 Elementi per la
determinazione del canone.
Art. 23 Caratteri oggettivi
dell’alloggio.
Art. 24 Superficie convenzionale.
Art. 26 Classe demografica dei
comuni.
Art. 28 Determinazione del canone
di locazione.
Art. 29 Calcolo del canone di
locazione.
Art. 30 Aggiornamento del canone di
locazione.
Art. 31 Collocazione nelle fasce di
reddito.
Art. 32 Accertamento periodico del
reddito.
Art. 34 Morosità nel pagamento del
canone.
TITOLO IV Norme per la
regolamentazione delle autogestioni
Art. 35 Alloggi soggetti ad
autogestione dei servizi.
Art. 36 Alloggi in amministrazione
condominiale.
TITOLO V Annullamento, decadenza e
procedimento di rilascio
Art. 37 Annullamento
dell’assegnazione.
Art. 38 Decadenza
dall’assegnazione.
Art. 39 Modalità di decadenza in
caso di superamento del reddito.
Art. 40 Occupazioni e cessioni
illegali degli alloggi.
TITOLO VI Norme transitorie e
finali
[TITOLO I
Disposizioni generali
Art. 1
Oggetto della legge e campo di applicazione.
La Regione disciplina con la presente legge le procedure per
l’assegnazione e la locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica
nonché la determinazione dei relativi canoni.
Tali procedure si applicano a tutti gli alloggi realizzati o recuperati
da enti pubblici a totale carico o con il concorso o contributo dello Stato o
della Regione nonché quelli acquistati, realizzati o recuperati da enti
pubblici non economici per le finalità sociali proprie dell’edilizia
residenziale pubblica.
Sono esclusi da tale
applicazione gli alloggi:
a) realizzati dalle cooperative
edilizie per i propri soci;
b) realizzati o recuperati con
programmi di edilizia agevolata o convenzionata, non attuati da enti pubblici;
c) di servizio, e cioè quelli per
i quali la legge prevede la semplice concessione amministrativa con conseguente
disciplinare e senza contratto di locazione;
d) di proprietà degli enti
pubblici previdenziali, purché non realizzati o recuperati a totale carico o
con il concorso o contributo dello Stato e della Regione.
Le presenti procedure si applicano, altresì, alle assegnazioni delle
case parcheggio o degli alloggi comunque acquisiti al patrimonio comunale per
gli sfrattati, ivi compresi quelli realizzati ai sensi degli articoli 7 e 8 della
legge 15 febbraio 1980, n. 25 ([3]), e dei
ricoveri provvisori non appena siano cessate le cause dell’uso contingente per
le quali sono stati realizzati e sempreché abbiano tipologie e standard
abitativi adeguati.
La Regione può, altresì, escludere, previa specifica individuazione con
atto deliberativo dell’ente pubblico proprietario, quegli alloggi che per le
modalità di acquisizione, per la destinazione funzionale o per le particolari
caratteristiche di pregio storico-artistico, non siano utilizzati o
utilizzabili per i fini propri dell’edilizia residenziale pubblica.
Art. 2
Requisiti per l’accesso all’edilizia residenziale pubblica.
I requisiti per la partecipazione al bando di concorso per
l’assegnazione sono i seguenti:
a) cittadinanza italiana (il
cittadino straniero è ammesso soltanto se tale diritto è riconosciuto, in
condizioni di reciprocità, da convenzioni o trattati internazionali);
b) residenza anagrafica o attività
lavorativa esclusiva o principale nel Comune o in uno dei comuni compresi
nell’ambito territoriale cui si riferisce il bando di concorso, salvo che si
tratti di lavoratori destinati a prestare servizio in nuovi insediamenti industriali,
compresi in tale ambito, oppure di lavoratori emigrati all’estero, per i quali
è ammessa la partecipazione per un solo ambito territoriale; si intende per
attività lavorativa principale quella dalla quale si ricava il maggior cespite
di reddito;
c) non titolarità di diritti di
proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del
nucleo familiare, nell’ambito territoriale cui si riferisce il bando di
concorso. È adeguato l’alloggio la cui superficie utile, determinata ai sensi
della legge n. 392 del 1978 ([4]), art. 13,
sia non inferiore ai 45 mq per un nucleo familiare composto di una o due
persone, non inferiore a 50 mq per tre quattro persone, non inferiore a 75 mq
per cinque persone, non inferiore a 95 mq per sei persone ed oltre; nel caso di
proprietà di più alloggi o porzioni di alloggi si considera adeguato ai bisogni
del nucleo familiare la superficie utile abitativa complessiva degli alloggi
stessi che superi di un terzo gli standard abitativi determinati con le
modalità di cui al presente punto c);
d) non titolarità di diritti di
cui al precedente punto c) su uno o più alloggi, ubicati in qualsiasi località
il cui valore complessivo, determinato ai sensi della legge 27 luglio 1978, n.
392, sia almeno pari al valore locativo di alloggio adeguato con condizioni
abitative medie nell’ambito territoriale cui si riferisce il bando di concorso.
Il valore locativo medio è determinato sulla base delle modalità stabilite
dalla citata legge n. 392, e con i seguenti parametri:
1. Superficie corrispondente allo
standard abitativo regionale:
superficie convenzionale complessiva (superficie utile + 20% per aree
accessorie e di servizio):
45 mq + 9 mq = 54 mq per 1-2 persone;
60 mq + 12 mq = 72 mq per 3-4 persone;
75 mq + 15 mq = 90 mq per 5 persone;
95 mq + 19 mq = 114 mq per 6 persone e oltre;
2. Tipologia corrispondente alla
categoria catastale a/3, parametro 1,05;
3. Classe demografica del Comune di
destinazione della domanda di assegnazione del concorrente. Qualora trattasi di
Comune con popolazione inferiore a 5.000 abitanti si applica il coefficiente
0,80 corrispondente alla classe demografica fino a 10.000 abitanti;
4. Coefficiente del livello di
piano corrispondente al parametro 1,00;
5. Coefficiente di zona
edificata/periferica corrispondente a 1,00 per tutti i comuni;
6. Coefficiente di vetustà pari a
20 anni da accertarsi con riferimento all’anno di presentazione della domanda
da parte del richiedente;
7. Coefficiente di conservazione e
manutenzione corrispondente al parametro 1,00 e) assenza di precedenti
assegnazioni in proprietà immediata o futura di alloggio realizzato con
contributi pubblici, o assenza di precedenti finanziamenti agevolati in
qualunque forma concessi dallo stato o da enti pubblici, sempreché l’alloggio
non sia utilizzabile o perito senza dar luogo al risarcimento del danno.
e) assenza di precedenti assegnazioni
in proprietà immediata o futura di alloggio realizzato con contributi pubblici,
o assenza di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi
dallo Stato o da enti pubblici, sempreché l’alloggio non sia inutilizzabile o
perito senza dar luogo al risarcimento del danno.
Si considera assegnato in proprietà l’alloggio concesso in locazione con patto
di futura vendita;
f) reddito annuo complessivo del
nucleo familiare non superiore al limite vigente al momento della scadenza del
bando di concorso, determinato ai sensi dell’art. 21 della legge n. 457 del
1978 ([5]) e
successive modificazioni ed integrazioni.
Il reddito di riferimento è quello imponibile relativo all’ultima dichiarazione
fiscale al lordo delle imposte e al netto dei contributi previdenziali e degli
assegni familiari.
Oltre all’imponibile fiscale vanno computati tutti gli emolumenti, indennità,
pensioni, sussidi, a qualsiasi titolo percepiti, ivi compresi quelli esentasse;
g) non aver ceduto in tutto o in
parte - fuori dei casi previsti dalla legge - l’alloggio eventualmente
assegnato in precedenza in locazione semplice.
Per nucleo familiare si intende la famiglia costituita dai coniugi e dai
figli legittimi, naturali, riconosciuti ed adottivi e dagli affiliati con loro
conviventi. Fanno, altresì, parte del nucleo il convivente more uxorio, gli
ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado, purché la stabile
convivenza con il concorrente abbia avuto inizio almeno due anni prima della
data di pubblicazione del bando di concorso e sia dimostrata nelle forme di
legge. Possono essere considerati componenti del nucleo familiare anche persone
non legate da vincoli di parentela o affinità, qualora la convivenza istituita
abbia carattere di stabilità e sia finalizzata alla reciproca assistenza morale
e materiale. Tale ulteriore forma di convivenza deve, ai fini dell’inclusione
economica e normativa del nucleo familiare, essere stata instaurata da almeno
due anni dalla data del bando di concorso ed essere comprovata da
certificazioni anagrafiche.
I requisiti debbono essere posseduti da parte del richiedente e,
limitatamente alle precedenti lettere c), d), e), g) da parte degli altri
componenti il nucleo familiare, alla data di pubblicazione del bando, nonché al
momento dell’assegnazione e debbono permanere in costanza di rapporto.
Particolari requisiti aggiuntivi possono essere stabiliti dalla Regione,
anche su proposta del Comune, in relazione all’assegnazione di alloggi
realizzati con finanziamenti destinati a specifiche finalità, ovvero in
relazione a peculiari esigenze locali. Per tali interventi, i provvedimenti
regionali di localizzazione possono prevedere i requisiti integrativi
rispondenti alle finalità programmatorie, con riferimento anche alla eventuale
anzianità di residenza.
Art. 3
Norme per l’emanazione dei bandi di concorso.
All’assegnazione degli alloggi si provvede mediante pubblico concorso
indetto dal Comune ove sono localizzati gli alloggi da assegnare.
Il concorso viene indetto per singoli comuni o per ambiti territoriali
sovracomunali in conformità con le direttive emanate dalla Regione in relazione
ai provvedimenti di localizzazione degli interventi costruttivi; nella seconda
ipotesi la direttiva regionale precisa l’ente tenuto all’emanazione del bando.
In sede di prima applicazione i bandi vengono emanati entro sei mesi
dalla entrata in vigore della presente legge e, successivamente non oltre il 30
settembre di ogni anno.
Sono tenuti all’emanazione dei bandi di concorso tutti i comuni con
popolazione superiore ai 10.000 abitanti.
Gli altri comuni valutano la necessità di provvedere all’emanazione di
detti bandi in relazione alle disponibilità del patrimonio edilizio pubblico
già assegnato o di presumibile assegnazione nel corso dell’anno.
Gli aggiornamenti di norma biennali, previsti dal successivo art. 11,
vengono banditi entro il 30 settembre dell’anno di scadenza e la relativa
graduatoria definitiva deve essere perentoriamente ultimata entro dodici mesi
dall’emanazione del bando.
I bandi di concorso finalizzati alla formazione di graduatorie generali
permanenti debbono essere pubblicati mediante l’affissione di manifesti per
almeno venti giorni consecutivi all’albo pretorio dei comuni interessati al
bando.
I comuni debbono, altresì, assicurare la massima pubblicizzazione dei
bandi con idonee forme tra le quali:
affissione di manifesti nelle sedi decentrate dei comuni e nelle bacheche delle
aziende con più di cento dipendenti, nella sede o nelle sedi ricadenti
nell’ambito territoriale interessato al bando di concorso e nelle sedi degli
I.A.C.P. e degli enti di rilevanza nazionale; copia dei manifesti va trasmessa
agli istituti di patronato aventi sede in almeno un Comune dell’ambito
territoriale interessato al bando;
richiesta di pubblicazione di comunicato stampa ai quotidiani e radiogiornali
di maggiore diffusione e ascolto locale.
Nel caso di mancato adempimento, nei termini prescritti, di quanto
disposto dal presente articolo, la Regione può provvedere in sostituzione,
avvalendosi degli I.A.C.P. competenti per territorio.
Copia del manifesto viene trasmessa ai servizi politica della casa ed
emigrazione della Giunta regionale d’Abruzzo che provvedono agli adempimenti di
competenza anche ai fini della ulteriore diffusione del bando.
Per l’assegnazione di alloggi destinati alla sistemazione di nuclei
familiari in dipendenza di gravi e particolari esigenze abitative, la Regione
può autorizzare, anche su proposta dei comuni, l’emanazione di bandi speciali,
indicando gli eventuali requisiti integrativi nonché le forme aggiuntive di
pubblicità dei bandi di concorso ritenute più idonee per la capillare
informazione dei potenziali richiedenti.
Art. 4
Contenuti del bando di concorso.
Il bando di concorso deve contenere:
a) l’ambito territoriale di
assegnazione;
b) i requisiti per l’accesso
all’edilizia residenziale pubblica prescritti dal precedente art. 2, nonché gli
eventuali altri requisiti che potranno essere stabiliti dalla Regione per
specifici interventi;
c) le norme per la determinazione
dei canoni di locazione;
d) il termine di sessanta giorni
per la presentazione della domanda;
e) i documenti da allegare alla
domanda, con specifiche indicazioni per i lavoratori emigrati all’estero.
Per i lavoratori emigrati all’estero il termine per la presentazione
della domanda è prorogato di sessanta giorni, per i residenti nell’area
europea, e di novanta giorni per i residenti nei paesi extra europei.
La Giunta regionale, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della
presente legge, approva lo schema-tipo di bando di concorso e il modulo-tipo
della domanda.
Nel bando debbono essere indicate le sedi pubbliche alle quali il
concorrente può rivolgersi per tutte le informazioni relative al procedimento
di assegnazione.
Art. 5
Contenuti e presentazione delle domande.
La domanda, redatta su apposito modulo fornito dal Comune redatto
secondo l’art. 4, da presentarsi allo stesso nei termini indicati dal bando,
deve indicare:
a) la cittadinanza nonché la
residenza del concorrente ed il luogo in cui lo stesso presta la propria
attività lavorativa;
b) la composizione del nucleo
familiare corredata dai caratteri anagrafici, lavorativi, reddituali di ciascun
componente;
c) il reddito complessivo del
nucleo familiare;
d) l’ubicazione e la consistenza
dell’alloggio occupato;
e) ogni altro elemento utile ai
fini dell’attribuzione dei punteggi e della formazione della graduatoria;
f) il luogo in cui dovranno farsi
al concorrente tutte le comunicazioni relative al concorso.
Il concorrente deve dichiarare nei modi previsti dall’art. 4 della legge
4 gennaio 1968, n. 15 ([6]), che
sussistono in favore di lui e dei componenti il suo nucleo familiare, i
requisiti di cui alle lettere c), d), e), g), del precedente art. 2.
Analoghe dichiarazioni devono essere rese dai membri maggiorenni del
nucleo familiare anagraficamente conviventi.
Le dichiarazioni concernenti l’assenza delle condizioni ostative di cui
alle lettere c), d) del precedente art. 2 devono essere corredate, ove occorra,
da idonea documentazione occorrente per la determinazione del valore locativo
dell’immobile o degli immobili.
La dichiarazione mendace è punita ai sensi della legge penale.
Le domande devono essere trasmesse per raccomandata esclusivamente a
mezzo servizio postale di Stato.
Sono esclusi dal concorso i concorrenti che abbiano spedito la domanda
dopo la scadenza del termine fissato.
Art. 6
Istruttoria della domanda.
Il Comune che ha indetto il bando procede all’istruttoria delle domande
dei concorrenti che risiedono o lavorano nel territorio comunale, verificando
la completezza e la regolarità della compilazione del modulo di domanda e l’esistenza
della documentazione richiesta. A tal fine può richiedere agli interessati le
informazioni o la documentazione mancanti.
Il Comune provvede all’attribuzione in via provvisoria dei punteggi a
ciascuna domanda, sulla base della documentazione presentata e delle situazioni
dichiarate dall’interessato nei moduli di domanda.
Le domande, con i punteggi a ciascuna attribuiti e con la relativa
documentazione, sono trasmesse, entro sessanta giorni dalla scadenza del bando,
alla Commissione di cui all’art. 7, per la formazione della graduatoria.
Per l’esecuzione delle funzioni di cui ai precedenti commi i comuni
possono avvalersi, previa convenzione, di personale dell’I.A.C.P.
territorialmente competente.
Nel caso di inadempienze, la Regione impartisce le istruzioni necessarie
per l’esecuzione dell’istruttoria.
La Regione provvede ad impartire disposizioni ai comuni e agli I.A.C.P.
Per la raccolta e l’elaborazione a livello regionale delle informazioni
contenute nei moduli di domanda.
Il Comune, qualora riscontri che il reddito, di cui alla lettera f) del
precedente art. 2, dichiarato ai fini fiscali, sia inferiore a quello
fondatamente attribuibile al concorrente ed ai componenti il suo nucleo
familiare in base ad elementi e circostanze di fatto, può segnalare alla
Commissione di cui al successivo art. 7, avvalendosi della collaborazione degli
uffici del Ministero delle finanze, qualsiasi integrazione degli elementi
contenuti nelle dichiarazioni fiscali, indicando dati, fatti ed elementi
rilevanti, indicativi di capacità contributiva, fornendo, ove possibile idonea
documentazione atta a comprovarli.
Nei comuni nei quali sono stati istituiti, ai sensi della legge 8 aprile
1976, n. 278 ([7]), i
consigli di quartiere con elezione diretta di primo grado, le funzioni di
coordinamento dell’istruttoria delle domande possono essere conferite, con
apposita deliberazione dell’organo comunale competente, ad apposito comitato,
presieduto dal Sindaco o da un suo delegato, con la partecipazione dei
rappresentanti di ciascun quartiere.
Art. 7
Commissione per la formazione della graduatoria. ([8])
La graduatoria di assegnazione è formata da un organo collegiale,
nominato dal presidente della Giunta regionale, con competenza territoriale
corrispondente a quella degli ambiti delle unità socio sanitarie locali, così
come determinati ai sensi della legge regionale 15 febbraio
1980, n. 10, e successive modificazioni ed
integrazioni.
La Commissione è così composta:
a) da un magistrato, ordinario, o
amministrativo, con funzioni di presidente;
b) da tre rappresentanti del
Comune interessato all’assegnazione;
c) da tre rappresentanti delle
organizzazioni sindacali dei dipendenti più rappresentative su base nazionale,
designati d’intesa dalle medesime;
d) da due rappresentanti delle
organizzazioni sindacali degli assegnatari più rappresentative a livello
nazionale, designati dalle medesime;
e) da un rappresentante
dell’Istituto autonomo case popolari competente per territorio.
Nel caso di bandi comprensoriali, i rappresentanti dei comuni
partecipano solo alla attribuzione dei punteggi per le domande dei richiedenti
di ciascun Comune.
Alla formazione della graduatoria finale partecipano solo i
rappresentanti del Comune di maggior peso demografico.
Se nell’ambito territoriale di competenza della Commissione sono
presenti alloggi assoggettati alla normativa di cui alla presente legge ai
sensi del precedente art. 1, di proprietà o in gestione di enti diversi
dall’I.A.C.P., alla formazione della graduatoria relativa al Comune o ai comuni
in cui sorgono gli alloggi stessi partecipa un rappresentante dell’ente
proprietario o gestore.
I rappresentanti di cui alla lettera b) del precedente secondo comma,
sono costituiti dal Sindaco del Comune o da un suo delegato e da due
consiglieri, di cui uno designato dalla maggioranza ed uno designato dalla
minoranza.
La designazione viene fatta con due votazioni separate: una riservata
alla maggioranza ed una alla minoranza.
Ciascun consigliere può partecipare ad una sola votazione. A parità di
voti è eletto il più anziano di età.
La designazione da parte di ciascun Consiglio comunale deve aver luogo
entro e non oltre sessanta giorni dalla data di pubblicazione del bando di cui
all’art. 3 della presente legge.
In caso di inadempimento si applica l’ultimo comma dell’art. 6 legge regionale 15 febbraio
1980, n. 10.
La Commissione può regolarmente funzionare quando sono nominati, oltre
al presidente, almeno quattro componenti, sulla base delle designazioni
pervenute.
La Commissione elegge nel proprio seno il vice presidente tra i membri
permanenti.
Per la validità delle deliberazioni è sufficiente la metà più uno dei
componenti la Commissione. In caso di parità di voti prevale il voto del
presidente.
Il presidente e gli altri componenti designati restano in carica cinque
anni e non possono essere riconfermati per il successivo quinquennio.
La Commissione ha sede presso i comuni indicati al secondo comma
dell’art. 2 della legge
regionale 15 febbraio 1980, n. 10.
La segreteria operativa della Commissione è formata da dipendenti del
Comune ove ha sede la Commissione; tra essi la Commissione sceglie il
segretario.
In caso di ritardo nell’espletamento delle graduatorie o di mancata
convocazione della Commissione, con grave pregiudizio per le procedure di
assegnazione in corso, la Giunta regionale adotta i provvedimenti sostitutivi
fissando, ove necessario, il calendario dei lavori. Il provvedimento
sostitutivo regionale dispone che, in caso di mancata convocazione della
Commissione, con grave pregiudizio per le procedure di assegnazione in corso,
la Giunta regionale adotta i provvedimenti sostitutivi fissando, ove necessario
il calendario dei lavori. Il provvedimento sostitutivo regionale dispone che,
in caso di mancata convocazione della Commissione nei termini prefissati,
provvede al riguardo il componente la giunta preposto al Settore politica della
casa, o un suo delegato, che presiede la Commissione fino all’espletamento
delle procedure di assegnazione in corso.
Ai componenti le commissioni istituite con il presente articolo è
corrisposto, da parte dell’I.A.C.P. con competenza territoriale a carattere
provinciale, con diritto a rimborso da parte degli istituti a carattere sub
provinciale per le assegnazioni degli alloggi di loro competenza, un gettone di
presenza per ciascuna seduta, intendendosi per seduta il complesso di lavori
svolti nell’intera giornata o seduta anche se in tempi frazionati.
La determinazione dell’importo del gettone di presenza viene effettuato
con legge regionale entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge.
Fino all’entrata in vigore della nuova disciplina legislativa, gli
istituti continuano ad erogare i gettoni di presenza secondo le disposizioni
vigenti.
Nel caso in cui la Commissione provvede ad assegnazioni di alloggi di
proprietà o in gestione di enti diversi da quelli indicati dal comma
precedente, questi provvedono a rimborsare all’I.A.C.P. provinciale l’importo
complessivo dei gettoni erogati per la compilazione delle graduatorie.
Le predette commissioni non possono tenere, per ciascun mese, un numero
di sedute superiore a quello previsto dall’art. 3, primo comma del decreto del
Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5 ([9]).
La Giunta regionale può autorizzare, su proposta del presidente della
Commissione competente, il superamento di tale limite, fino ad un massimo del
50% del numero delle sedute previste al comma precedente, solo per periodi
limitati, in relazione alle esigenze derivanti dall’espletamento di procedure
di assegnazioni in corso.
Art. 8
Punteggi di selezione delle domande.
Le graduatorie di assegnazione sono formate sulla base di punteggi e di
criteri di priorità. I punteggi sono attribuiti in dipendenza delle condizioni
soggettive ed oggettive del concorrente e del suo nucleo familiare. I criteri
di priorità sono riferiti al livello di gravità del bisogno abitativo.
La prima fase di selezione delle domande comporta l’attribuzione dei
seguenti punteggi:
a) condizioni soggettive:
a 1) reddito pro capite del nucleo
familiare determinato con le modalità di cui all’art. 21 della legge n. 457 del
1978 e successive modificazioni ed integrazioni: non superiore al 30 per cento
annuo per persona del limite di assegnazione vigente al momento della
pubblicazione del bando: punti 2 ([10]).
Tale classe di reddito viene automaticamente aggiornata in relazione alle
modificazioni annuali del limite di assegnazione effettuato dal C.I.P.E. ai sensi
dell’art. 2, secondo comma, della legge n. 457 del 1978.
a 2) richiedenti con il nucleo
familiare composto da:
- sei unità... punti 1;
- oltre sei unità... punti 2;
a 3) richiedenti che abbiano
superato il sessantesimo anno di età alla data di presentazione della domanda,
a condizione che vivano soli o in coppia, anche con eventuali minori a
carico... punti 1;
a 4) famiglie con anzianità di
formazione non superiore a due anni alla data della domanda e famiglie la cui
costituzione è prevista entro un anno... punti 1.
Il punteggio è attribuibile, a condizione che nessuno dei due componenti la
coppia abbia superato il trentacinquesimo anno di età, soltanto quando la
famiglia richiedente viva in coabitazione, occupi locali a titolo precario o,
comunque, dimostri di non disporre di alcuna sistemazione abitativa adeguata.
a 5) presenza di handicappati gravi
nel nucleo familiare, da certificare da parte del responsabile del servizio di
medicina legale e del lavoro dell’Unità locale socio sanitaria competente (ai
fini dell’attribuzione del punteggio si considera handicappato grave,
riconosciuto tale dalla Commissione sanitaria prevista dall’art. 12 legge regionale 14 agosto
1981, n. 32, la persona affetta da deficit
biopsicologico che comporti, oltre ad una diminuzione permanente della capacità
lavorativa superiore a 2/3, anche una riduzione di autonomia tale da esigere un
intervento assistenziale continuativo e globale sia nella sfera individuale che
in quella relazionale)... punti 2;
a 6) nuclei familiari che rientrino
in Italia per stabilirvi la loro residenza (emigrati rientranti, congiuntamente
al nucleo familiare, da non oltre un anno alla data di pubblicazione del bando
o che rientrino entro un anno dalla data stessa, profughi)... punti 1;
I punteggi a 3) ed a 4) non sono cumulabili con il punteggio previsto al
punto a 6).
Non possono in ogni caso essere attribuiti più di sei punti per il
complesso delle condizioni soggettive.
b) condizioni oggettive:
b 1) situazione di grave disagio
abitativo accertata da parte dell’autorità competente ed esistente da almeno
due anni alla data del bando, dovuta a:
b 1.1) abitazione in baracche, stalle, grotte e caverne, sotterranei, centri di
raccolta, dormitori pubblici o comunque in ogni altro locale procurato a titolo
precario dagli organi preposti all’assistenza pubblica o in altri locali
impropriamente adibiti all’abitazione e privi di servizi propri
regolamentari... punti 5;
b 1.2) abitazione in soffitte, bassi e simili (perché si possa dar luogo
all’attribuzione del relativo punteggio la soffitta deve essere sprovvista dei
servizi igienici regolamentari)... punti 4;
b 1.3) coabitazione in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari,
ciascun composto di almeno due unità (perché si possa dar luogo
all’attribuzione del relativo punteggio occorre che i nuclei familiari
utilizzino gli stessi servizi)... punti 2;
La condizione del biennio non è richiesta quando la sistemazione precaria del
precedente punto b 1.1) derivi da abbandono di alloggio a seguito di calamità o
di imminente pericolo riconosciuto dall’autorità competente o da provvedimento
esecutivo di sfratto;
b 2) situazione di disagio
abitativo esistente da almeno un anno:
b 2.1) abitazione in alloggio sovraffollato:
da due a tre persone a vano utile (condizione critica)... punti 1
oltre tre persone a vano utile (condizione molto critica)... punti 2;
b 3) abitazione, da almeno un anno,
in alloggio antigienico, ritenendosi tale quello privo di servizi igienici o
che presenti umidità permanente dovuta a capillarità, condensa o ingroscopicità
ineliminabili con normali interventi manutentivi, da certificarsi dall’autorità
competente... punti 2.
Le condizioni previste nella categoria b 1) non sono cumulabili fra loro e con
quelle previste nelle categorie b 2) e b 3): le condizioni della categoria b 2)
sono cumulabili con quelle della categoria b 2) sono cumulabili con quelle
della categoria b 3).
b 4) richiedenti che abitino in
alloggio che debba essere rilasciato a seguito di provvedimento esecutivo di
sfratto che non sia stato intimato per inadempienza contrattuale, di verbale di
conciliazione giudiziaria, di ordinanza di sgombero, nonché di provvedimento di
collocazione a riposo di dipendente pubblico o privato che fruisca di alloggio
di servizio (condizione molto grave) punti 4.
La condizione b 4) non è cumulabile con le altre condizioni oggettive.
Non possono in ogni caso essere attribuiti più di 9 punti per il
complesso delle condizioni oggettive.
c) condizioni aggiuntive regionali
(da definire al momento dell’approvazione regionale di localizzazione
dell’intervento) massimo... punti 5.
Per ciascuna classe di punteggio le domande di assegnazione vengono
collocate in graduatoria secondo l’ordine risultante dai sorteggi effettuati
dal presidente della Commissione in forma pubblica amministrativa.
All’inizio di ciascuna classe di punteggio vengono sorteggiati in via
prioritaria e collocati nelle prime posizioni i richiedenti che si trovino in
una delle due condizioni previste dal precedente b 1); o nella condizione di
cui al punto b 4).
Gli appartenenti ai gruppi sociali più deboli individuati ai precedenti
punti a 3) e a 4), oltre ad essere inseriti nella graduatoria generale permanente,
vengono collocati d’ufficio in una graduatoria speciale con il medesimo
punteggio ottenuto nella graduatoria generale, così da rendere più agevole
l’individuazione dei beneficiari della quota di alloggi di superficie minima,
non superiore a mq 45, che saranno ripartiti fra le due categorie sulla base
del peso della relativa domanda garantendo agli anziani una percentuale che
sarà stabilita con il provvedimento di localizzazione dell’intervento.
Identica procedura dev’essere seguita per i nuclei con presenza di
handicappati, di cui alla precedente lettera a 5), ai fini della destinazione
prioritaria di alloggi collocati al piano terreno nonché di alloggi inseriti in
edifici realizzati con abbattimento delle barriere architettoniche secondo
quanto disposto dall’art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 27
aprile 1978, n. 384 ([11]).
Eventuali alloggi aventi le caratteristiche tecniche citate nei due
precedenti comma e non assegnati alle categorie speciali cui erano
prioritariamente destinati, vengono assegnati secondo la graduatoria generale.
La Regione provvede, nell’ambito dei provvedimenti di localizzazione
degli interventi di edilizia sovvenzionata, a stabilire le quote minime di
alloggi da realizzare ai fini del soddisfacimento prioritario della domanda
delle citate categorie speciali. Detti alloggi non vengono computati, nella
quota di riserva di cui al successivo articolo.
Art. 9
Formazione della graduatoria.
La Commissione forma la graduatoria provvisoria entro trenta giorni dal
ricevimento degli atti e dei documenti del concorso.
Il termine di cui al comma precedente è portato a sessanta giorni
esclusivamente per la formulazione della graduatoria dei comuni di oltre 15.000
abitanti.
Entro quindici giorni dalla sua formazione la graduatoria, con
l’indicazione del punteggio conseguito da ciascun concorrente, nonché dei modi
e dei termini per l’opposizione, è pubblica nell’albo pretorio del Comune per
quindici giorni consecutivi. I comuni seguono, altresì le stesse forme di
pubblicità previste per il bando dall’ottavo comma del precedente art. 3.
Ai lavoratori emigrati all’estero è data notizia dell’avvenuta
pubblicazione della graduatoria e della posizione conseguita a mezzo
raccomandata.
Entro trenta giorni dalla pubblicazione della graduatoria nel Bollettino
Ufficiale della Regione Abruzzo e, per i lavoratori emigrati all’estero, dalla
ricezione della comunicazione di cui al comma precedente, gli interessati
possono presentare opposizione, in carta legale, alla Commissione che provvede,
sulla base dei documenti già acquisiti o allegati al ricorso, entro trenta
giorni dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle
opposizioni.
Esaurito l’esame delle opposizioni, la Commissione formula la
graduatoria definitiva, previa effettuazione dei sorteggi tra i concorrenti che
abbiano conseguito lo stesso punteggio, fatto salvo il disposto del precedente art.
8. Il sorteggio è effettuato dal presidente della Commissione in forma
pubblica.
La graduatoria è pubblicata con le stesse formalità stabilite per la
graduatoria provvisoria del terzo comma del precedente art. 3 e costituisce
provvedimento definitivo.
Gli alloggi sono assegnati secondo l’ordine stabilito nella graduatoria
definitiva che, a tali effetti, conserva la sua efficacia per due anni e,
comunque, fino a quando non venga aggiornata nei modi previsti dalla presente
legge.
La graduatoria definitiva è valida per l’assegnazione di tutti gli
alloggi di edilizia residenziale pubblica così come definiti dall’art. 1 della
presente legge.
Art. 10
Accertamento del reddito.
Ai fini della valutazione del possesso da parte del concorrente del
requisito del reddito di cui alla lettera f) del precedente art. 2, nonché
della determinazione del punteggio spettante, la Commissione, nel caso di
incompletezza o inattendibilità dei dati indicati nella dichiarazione fiscale,
ovvero in caso di omissione della dichiarazione medesima, provvede alla
relativa segnalazione agli uffici finanziari, suffragata da elementi certi,
precisi, concordanti, segnalati dal Comune, ai sensi del precedente art. 6 ovvero
acquisiti dalla Commissione medesima di propria iniziativa, anche tramite
formale audizione del soggetto interessato.
In pendenza dell’accertamento da parte degli uffici finanziari, i
concorrenti vengono collocati in apposito elenco e, dopo la definizione della
pratica in sede tributaria, vengono inseriti nella graduatoria definitiva
vigente al momento, con il punteggio loro spettante.
In caso di mancata risposta da parte degli uffici finanziari entro i
tempi utili per l’assegnazione, la Commissione decide sulla base dei documenti
disponibili.
Gli organi preposti alla formazione delle graduatorie ed alle
assegnazioni, nonché gli enti gestori, possono espletare, in qualsiasi momento,
accertamenti volti a verificare l’esistenza dei requisiti.
Art. 11
Aggiornamento delle graduatorie di assegnazione.
La graduatoria definitiva conserva la sua efficacia fino a quando non
venga aggiornata nei modi previsti nei successivi commi.
Le graduatorie conseguenti ai bandi generali vengono aggiornate almeno
biennalmente, mediante bandi di concorso integrativi, indetti con le modalità
di cui al precedente art. 3, ai quali possono partecipare sia nuovi aspiranti
all’assegnazione, sia coloro che, già collocati in graduatoria, abbiano
interesse a far valere condizioni più favorevoli.
I competenti organi collegiali di ciascun Comune possono deliberare di
non procedere all’emanazione del bando di concorso integrativo qualora le
disponibilità del patrimonio abitativo pubblico non richiedano l’aggiornamento
delle graduatorie.
I concorrenti collocati in graduatoria sono tenuti a confermare, a pena
di cancellazione dalla stessa, ogni quattro anni la domanda di assegnazione,
dichiarando la permanenza dei requisiti e delle condizioni.
I comuni possono, in caso di assenza di domande di assegnazione,
individuare - previa richiesta motivata di autorizzazione alla Giunta regionale
- i beneficiari provvisori degli alloggi di edilizia residenziale pubblica i
quali, se privi dei requisiti previsti, saranno assoggettati a contratti di
locazione a termine, il cui canone sia determinato secondo la legge 27 luglio
1978, n. 392.
Con il provvedimento di autorizzazione regionale vengono fissati tempi e
modalità per il rilascio degli alloggi.
È altresì facoltà dei comuni, sulla base delle specifiche condizioni
locali, procedere all’aggiornamento della graduatoria mediante bandi
integrativi annuali, restando la necessità della conferma quadriennale della domanda.
Per la presentazione delle domande, la loro istruttoria, la formazione
delle graduatorie provvisorie e definitive valgono le disposizioni dei
precedenti articoli.
Art. 12
Verifica dei requisiti prima dell’assegnazione.
Il Comune prima dell’assegnazione accerta la permanenza in capo
all’aspirante assegnatario ed al suo nucleo familiare dei requisiti prescritti.
L’eventuale mutamento delle condizioni oggettive e soggettive dei concorrenti
fra il momento di approvazione della graduatoria definitiva e quello
dell’assegnazione non influisce sulla collocazione nella graduatoria stessa, ad
eccezione del punteggio relativo alla nuova situazione abitativa di cui
all’art. 8, lettera b), punti b 1), b 2), b 3) e condizione soggettiva di cui
alla lettera a 4) a 6), sempre che permangano i requisiti per l’assegnazione.
Qualora il Comune accerti la perdita di alcuno dei requisiti o il
mutamento delle condizioni di cui al secondo comma del presente articolo,
trasmette la relativa documentazione alla Commissione per la formazione della
graduatoria, e all’assegnatario, con lettera raccomandata, le risultanze degli
accertamenti compiuti, assegnandogli un termine di giorni quindici per la
presentazione di deduzioni scritte e di documenti.
Decorso tale termine la Commissione provvede all’esclusione del
concorrente dalla graduatoria o al mutamento della posizione del richiedente
nella graduatoria medesima.
Il termine di cui ai commi precedenti è raddoppiato se si tratta di lavoratore emigrato all’estero. ([12])
Art. 13
Assegnazione e standard dell’alloggio.
L’assegnazione in locazione semplice degli alloggi agli aventi diritto
in base all’ordine della graduatoria definitiva è effettuata dal Comune
territorialmente competente.
Ogni ente proprietario o gestore di alloggi cui si applicano le
disposizioni della presente legge è tenuto a comunicare al Comune
territorialmente competente l’elenco degli alloggi disponibili entro otto
giorni dalla data di disponibilità.
Non possono essere assegnati alloggi la cui superficie relativa alla
sola unità immobiliare determinata ai sensi dell’art. 13, terzo comma, della
legge 27 luglio 1978, n. 392, riportata al nucleo familiare, ecceda lo standard
abitativo, di cui al precedente art. 2, lettera c).
Sono ammesse assegnazioni in deroga qualora le caratteristiche dei
nuclei familiari richiedenti in graduatoria e degli assegnatari interessati ad
eventuali cambi di alloggio non consentano, a giudizio congiunto del Comune e
dell’ente gestore, soluzioni valide né ai fini della razionalizzazione dell’uso
del patrimonio pubblico né ai fini del soddisfacimento di domande con pari o
più grave connotazione di bisogno.
Art. 14
Scelta e consegna degli alloggi.
Il Sindaco comunica l’assegnazione agli aventi diritto con lettera
raccomandata, fissando il giorno per la scelta dell’alloggio, presso il
cantiere o presso il Comune di competenza.
La scelta degli alloggi, nell’ambito di quelli da assegnare, è compiuta
dagli assegnatari secondo l’ordine di precedenza stabilito dalla graduatoria,
nel rispetto di quanto previsto al precedente articolo.
La scelta dell’alloggio deve essere effettuata dall’assegnatario o da
persona all’uopo delegata mediante atto con sottoscrizione autenticata ai sensi
della legge 4 gennaio 1968, n. 15. In caso di mancata presentazione
l’assegnatario decade dal diritto di scelta.
I concorrenti utilmente collocati in graduatoria possono rinunciare
all’alloggio ad essi proposto soltanto per gravi e documentati motivi, da
svalutarsi da parte del Comune competente all’assegnazione.
In caso di rinuncia non adeguatamente giustificata il Comune, con
motivata deliberazione dell’organo competente, provvede alla dichiarazione di
decadenza dall’assegnazione, previa diffida all’interessato ad accettare
l’alloggio propostogli.
In caso di rinuncia ritenuta giustificata dal Comune, l’interessato non
perde il diritto all’assegnazione ed alla scelta degli alloggi che siano
successivamente ultimati o, comunque, si rendano disponibili.
L’ente gestore, sulla base del provvedimento emanato dal Sindaco,
provvede alla convocazione, con lettera raccomandata, dell’assegnatario per la
stipulazione del contratto e per la successiva consegna dell’alloggio.
L’alloggio dev’essere stabilmente occupato dall’assegnatario entro
trenta giorni e, se si tratta di lavoratore emigrato all’estero, entro sessanta
giorni dalla data di consegna salvo proroga da concedersi dal Comune a seguito
di motivata istanza.
L’inosservanza dell’onere di cui sopra comporta la decadenza
dall’assegnazione. La dichiarazione di decadenza, previa comunicazione
all’assegnatario, mediante lettera raccomandata, del fatto che può giustificarla,
con la fissazione di un termine non inferiore a dieci e non superiore a
quindici giorni, per la presentazione di deduzioni scritte e di documenti, è
pronunciata dal Sindaco del Comune interessato con propria ordinanza e comporta
la risoluzione di diritto del contratto.
I termini suindicati sono raddoppiati se si tratta di lavoratori
emigrati all’estero.
Al provvedimento del Sindaco si applicano i commi dodicesimo e seguenti dell’art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035 ([13]).
Art. 15
Riserva di alloggi per situazioni di emergenza abitativa.
La Regione, anche su proposta dei comuni interessati, può riservare
un’aliquota, non superiore al 25% degli alloggi, da assegnare annualmente per
ciascun ambito territoriale, per far fronte a specifiche documentate situazioni
di emergenza abitativa, quali pubbliche calamità, sfratti, sistemazioni di
profughi, sgombero di unità abitative da recuperare, trasferimento di appartenenti
alle forze dell’ordine, od altre gravi particolari esigenze individuate dai
comuni.
Anche per le assegnazioni degli alloggi riservati devono sussistere i
requisiti prescritti, salvo che non si tratti di sistemazione provvisoria che
non può eccedere la durata di due anni.
Nel caso in cui il beneficiario della riserva sia già assegnatario di
alloggi di edilizia residenziale pubblica i requisiti richiesti sono quelli per
la permanenza.
L’accertamento dei requisiti viene effettuato dalle commissioni di
assegnazione, previa istruttoria da parte dei comuni interessati, sulla scorta
delle domande e della documentazione prodotta dagli interessati.
Non è ammessa alcuna forma di riserva al di fuori di quella prevista
dalle presenti norme, salvo nel caso di dichiarazione di pubblica calamità.
La riserva di alloggi a favore dei profughi prevista dall’art. 34 della
legge 26 dicembre 1981, n. 763 ([14]), è
autorizzata dalla Regione, su proposta dei comuni, nell’ambito dell’aliquota
del 25% stabilita al primo comma del presente articolo. Tale riserva non potrà
eccedere il 15% del totale degli alloggi compresi nei nuovi programmi di
intervento.
La proposta dei comuni deve tener conto della consistenza delle domande
in graduatoria presentate dai profughi in ciascun ambito di concorso in
occasione di precedenti bandi generali e integrativi emanati dai comuni stessi,
nonché di particolari eventuali esigenze che vengono segnalate dalle
organizzazioni di profughi presenti nella Regione.
Per la definizione della qualità di profugo si richiamano le
disposizioni della citata legge n. 763 del 1981.
Art. 16
Subentro nella domanda e nell’assegnazione.
In caso di decesso dell’aspirante assegnatario, o dell’assegnatario,
subentrano rispettivamente nella domanda e nell’assegnazione i componenti del
nucleo familiare come definito al precedente art. 2 e secondo l’ordine ivi
indicato.
In tutti i casi di subentro l’ente gestore, al momento della voltura del
contratto, verifica che non sussistano per il subentrante e per gli altri
componenti del nucleo familiare condizioni ostative alla permanenza
nell’alloggio ([15]).
L’ampliamento stabile del nucleo familiare è ammissibile, qualora non
comporti la perdita di uno qualsiasi dei requisiti previsti per la permanenza,
previa verifica da parte dell’ente gestore, oltre che nei confronti di persone
legate all’assegnatario da vincoli di coniugio o di convivenza more uxorio, di parentela
ed affinità, anche - secondo la definizione di nucleo familiare indicata al
precedente art. 2 - nei confronti di persone prive di vincoli di parentela o di
affinità, qualora siano, nell’uno o nell’altro caso, riscontrabili le finalità
di costituzione di una stabile e duratura convivenza con i caratteri della
mutua solidarietà ed assistenza economica ed effettiva.
Salvo quanto previsto dall’ultimo comma del presente articolo,
l’ampliamento stabile del nucleo familiare istituisce per il nuovo componente
autorizzato il diritto al subentro con relativa applicazione della normativa di
gestione solo nel caso in cui la convivenza persiste al momento del decesso
dell’assegnatario.
È altresì ammessa, previa autorizzazione dell’ente gestore, l’ospitalità
temporanea di terze persone, per un periodo non superiore a due anni e
prorogabile solo per un ulteriore biennio, qualora l’istanza dell’assegnatario
scaturisca da obiettive esigenze di assistenza a tempo determinato o da altro
giustificato motivo da valutarsi da parte dell’ente gestore.
Tale ospitalità a titolo precario non ingenera alcun diritto al subentro
e non comporta nessuna variazione di carattere generale.
In caso di separazione, di scioglimento di matrimonio, di cessazione
degli effetti civili del medesimo, l’ente gestore provvede all’eventuale
voltura del contratto di locazione uniformandosi alla decisione del giudice.
TITOLO II
Norme per la gestione della mobilità negli alloggi di edilizia residenziale
pubblica
Art. 17
Programmazione della mobilità.
Ai fini dell’eliminazione delle condizioni di sottoutilizzazione o
sovraffollamento degli alloggi assoggettati alle norme della presente legge ai
sensi del precedente art. 1, nonché dei disagi abitativi di carattere sociale,
l’ente gestore, d’intesa con il Comune, predispone biennalmente un programma di
mobilità dell’utenza, da effettuarsi sia attraverso il cambio degli alloggi assegnati,
sia mediante l’utilizzazione di quelli di risulta e di un’aliquota non
superiore al 10% di quelli di nuova assegnazione.
Il programma di mobilità viene formato sulla base dei seguenti elementi:
a) verifica dello stato d’uso e di
affollamento degli alloggi cui si applica la seguente normativa, con
conseguente individuazione delle situazioni di sovra/sotto affollamento secondo
le classi di gravità in relazione alla composizione ed alle caratteristiche
socioeconomiche dei nuclei familiari;
b) formazione di una graduatoria
degli assegnatari aspiranti alla mobilità attraverso la pubblicazione
periodica, con frequenza almeno biennale, di appositi bandi da emanarsi a cura
dell’ente gestore secondo scadenze e modalità definite d’intesa con il Comune, garantendo
la diffusione nei confronti degli assegnatari.
Art. 18
Domande e criteri di mobilità.
Le domande degli assegnatari richiedenti il cambio alloggio indirizzate
all’ente gestore, corredate dalle motivazioni della richiesta e dei dati
anagrafici e reddituali del nucleo familiare, vengono valutate dalla
Commissione di cui al successivo art. 19 sulla base delle seguenti motivazioni
indicate secondo l’ordine di priorità:
1) inidoneità oggettiva dell’alloggio
occupato a garantire normali condizioni di vita e di salute per la presenza nel
nucleo familiare di componenti anziani, o di portatori di handicap o di persone
comunque affette da gravi disturbi prevalentemente di natura motoria;
2) situazione di sovra/sotto
affollamento rispetto allo standard abitativo secondo il livello derivante dal
grado di scostamento esistente in eccedenza o in difetto;
3) esigenza di avvicinamento al
luogo di lavoro, o di cura ed assistenza qualora trattasi di anziani o handicappati;
4) ulteriori motivazioni di
rilevante gravità da valutarsi da parte della Commissione.
Art. 19
Commissione per la mobilità.
La Commissione, nominata dal Sindaco su designazione degli organismi
competenti, ha sede presso ciascun Comune ed è così composta:
a) dal Sindaco o da un suo
delegato e da due rappresentanti del Comune su cui sorgono gli alloggi
interessati dal programma di mobilità, designati dai rispettivi consigli
comunali;
b) da tre rappresentanti designati
dalle organizzazioni sindacali dell’utenza;
c) da un rappresentante per
ciascuno degli enti gestori interessati alla mobilità.
La Commissione è presieduta dal Sindaco o da un suo delegato prescelto
tra i componenti di cui alla lettera a).
Per la validità delle deliberazioni è sufficiente la metà più uno dei
componenti la Commissione. In caso di parità prevale il voto del presidente.
La Commissione forma la graduatoria degli aspiranti al cambio di
alloggio, stabilendo i criteri per la formazione della graduatoria stessa ed il
regolamento per il proprio funzionamento.
La Giunta regionale, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, approva lo schema-tipo del regolamento di cui al precedente comma ([16]).
Art. 20
Norme per la gestione della mobilità.
Nell’attuazione del programma di mobilità deve essere favorita la scelta
della zona di residenza da parte dell’assegnatario ovvero la permanenza nello stesso
quartiere.
In sede di prima applicazione della presente normativa viene data
priorità all’accoglimento delle domande di cambio fondate su gravi motivi di
salute, da soddisfarsi attraverso l’utilizzazione degli alloggi di risulta e di
nuova costruzione. Deve, altresì, essere concessa priorità ai cambi-alloggi
degli anziani disposti a liberare alloggi grandi per trasferirsi in quelli
minimi.
Per ciascun assegnatario è ammesso a norma un solo cambio nell’arco di
cinque anni, salvo l’insorgere di situazioni gravi ed imprevedibili.
Non possono essere eseguiti cambi-alloggio nei confronti degli
assegnatari che abbiano perduto i requisiti previsti per la conservazione
dell’assegnazione, né per coloro che abbiano violato le clausole contrattuali.
Per il cambio-alloggio dev’essere di norma rispettato lo standard
abitativo previsto per l’assegnazione.
Gli alloggi di risulta e quelli di nuova costruzione destinati alla
mobilità, se non utilizzati entro trenta giorni per il citato programma,
vengono assegnati sulla base della graduatoria generale.
L’ente gestore, per grave sottoutilizzazione dell’alloggio, può,
altresì, proporre il cambio alloggio alla Commissione e l’assegnatario, in caso
di non accettazione del cambio stesso, è tenuto a corrispondere un canone
determinato ai sensi della legge n. 392 del 1978.
L’alloggio è considerato gravemente sottoutilizzato qualora il numero
delle persone conviventi nell’alloggio stesso sia inferiore di almeno due unità
al numero dei vani utili.
Ai fini della determinazione del requisito della convivenza si tiene
conto, oltre che delle risultanze anagrafiche, delle condizioni di fatto
esistenti da oltre due anni.
Il programma di mobilità è comunicato agli interessati i quali, nei
successivi trenta giorni, possono presentare opposizione al Sindaco del Comune
il quale decide entro sessanta giorni, sentita la Commissione di cui all’art.
7.
L’atto dell’ente gestore che dispone, in forza del programma di mobilità
dell’utenza, il cambio obbligatorio ha valore di titolo esecutivo.
In caso di spontanea accettazione del programma di mobilità, da parte
degli assegnatari, l’ente gestore può disporre, in favore di coloro che versino
in accertate difficoltà economiche e comunque inclusi nelle fasce di reddito
previste alle lettere a) e b1) del successivo art. 29, l’erogazione di un
contributo commisurato alle spese di trasloco e per i nuovi allacci.
I contributi vengono erogati nei limiti delle disponibilità del fondo
sociale previsto dal successivo art. 33.
Oltre la mobilità programmata, su richiesta degli inquilini o su
proposta del Comune, sono consentiti gli scambi consensuali tra assegnatari,
previa l’autorizzazione dell’ente gestore, che verifica l’assenza di condizioni
che ostano al mantenimento dell’alloggio.
TITOLO III
Norme per la fissazione dei canoni degli alloggi di E.R.P.
Art. 21
Definizione del canone di locazione.
Il canone di locazione degli alloggi indicati al precedente articolo 1 è
diretto a compensarne i costi di amministrazione, di gestione e di
manutenzione, entro i limiti stabiliti annualmente dalla Regione ai sensi del
secondo comma, art. 25, della legge 8 agosto 1977, n. 513 ([17]), nonché a
consentire il recupero di una parte delle risorse impegnate per la
realizzazione degli alloggi stessi ai fini di reinvestimento.
Le entrate degli I.A.C.P. sono assoggettate alle norme dell’art. 25
della legge 8 agosto 1977, n. 513.
Gli altri enti gestori sono tenuti ad evidenziare con particolari
annotazioni le entrate relative alla quota destinata all’ammortamento del costo
convenzionale a vano nonché alla destinazione che viene data a tali entrate
dell’edilizia residenziale pubblica.
Gli stessi enti annualmente comunicano alla Regione, entro sessanta
giorni dalla data di esecutività del provvedimento di approvazione del bilancio
preventivo, i programmi relativi al reimpiego delle entrate di cui al comma
precedente.
Gli assegnatari sono, inoltre, tenuti a rimborsare integralmente
all’ente gestore le spese dirette e indirette sostenute per i servizi ad essi
prestati, nella misura fissata dall’ente in relazione al costo dei medesimi, secondo
criteri di ripartizione correlati alla superficie degli alloggi o al numero di
vani convenzionali, con riferimento a quanto stabilito al successivo titolo.
Art. 22
Elementi per la determinazione del canone.
Per la determinazione del canone di locazione degli alloggi di cui
all’art. 1 gli enti gestori tengono conto dei caratteri oggettivi degli alloggi
e del reddito complessivo del nucleo familiare degli assegnatari.
Il reddito complessivo del nucleo familiare degli assegnatari è
determinato ai sensi del precedente art. 2, lettera f).
In relazione ai caratteri oggettivi degli alloggi, gli enti gestori
definiscono il canone di locazione secondo le disposizioni di cui agli articoli
seguenti.
Art. 23
Caratteri oggettivi dell’alloggio.
I caratteri oggettivi dell’alloggio e i coefficienti ad essi relativi
sono quelli espressi dagli articoli 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21 della legge 27
luglio 1978, n. 392, salvo quanto disposto nei successivi articoli
relativamente alla superficie convenzionale, alla tipologia, alla classe
demografica dei comuni, alla ubicazione.
Art. 24
Superficie convenzionale.
La superficie convenzionale è determinata a norma dell’art. 13 della
legge 27 luglio 1978, n. 392.
Non si applicano i coefficienti di cui al quinto comma del citato
articolo.
In relazione alla tipologia, ed ai soli fini del calcolo del canone di
cui alla presente legge, si applicano i coefficienti stabiliti dall’art. 16
della legge 27 luglio 1978, n. 392, con la seguente corrispondenza:
a3 in luogo di a2;
a4 in luogo di a3;
a5 in luogo di a4 ([18]).
In caso di non rispondenza, l’ente gestore è tenuto a richiedere anche
su istanza dell’interessato, la revisione catastale e ad applicare in via
provvisoria la categoria proposta U.T.E.
Nel caso in cui l’Ufficio tecnico erariale non accoglie la rettifica proposta dall’ente gestore o dall’assegnatario questo ultimo è tenuto ad effettuare i dovuti conguagli anche per i canoni pregressi; nel caso di richiesta di revisione da parte dell’assegnatario si applica ai predetti conguagli una indennità di mora pari al tasso ufficiale di sconto maggiorata di tre punti ([19]).
Art. 26
Classe demografica dei comuni.
In relazione alla classe demografica si applicano i coefficienti
stabiliti dalla legge 27 luglio 1978, n. 392.
I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti sono assimilati a quelli
di cui al coefficienti f) del citato art. 17 della legge n. 392 del 1978.
In relazione all’ubicazione si applicano i coefficienti previsti
dall’art. 18 della legge n. 392 del 1978, salvo la facoltà dei comuni di
individuare zone di degrado specifico per l’edilizia pubblica relative a
singoli edifici o a complessi insediativi, anche sulla base dell’inadeguatezza
del contesto ambientale e dei servizi della residenza e del territorio.
Per gli alloggi individuati dai comuni ai sensi del precedente comma,
anche su proposta dell’ente gestore, si applica il coefficiente 0,90.
Per gli alloggi localizzati nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti il coefficiente di ubicazione è di 0,80 ([20]).
Art. 28
Determinazione del canone di locazione.
Per la determinazione del canone riferito ai caratteri oggettivi
dell’alloggio, gli enti gestori applicano il disposto dell’art. 12, primo e
secondo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392.
Per gli effetti di cui alla presente legge il costo unitario di
produzione è pari al costo base moltiplicato per i coefficienti indicati
nell’art. 23 della presente legge, applicati secondo le specificazioni contenute
nei precedenti articoli.
Il costo base a metro quadrato
degli alloggi ultimati entro il 31 dicembre 1975 è determinato a norma
dell’art. 14 della legge 27 luglio 1978, n. 392.
Il costo base a metro quadrato degli alloggi ultimati dopo il 31
dicembre 1975 è determinato a norma dell’art. 22 della legge 27 luglio 1978, n.
392, con la riduzione del 15%.
Il costo base a metro quadrato degli alloggi costruiti sino a tutto l’anno 1975 non deve superare il costo base di quello dell’anno 1976 ([21]).
Art. 29
Calcolo del canone di locazione.
Per la determinazione del canone di locazione degli alloggi, gli enti
gestori riducono il canone definito ai sensi degli articoli precedenti alle
percentuali sottoindicate, sulla base del reddito complessivo del nucleo
familiare di ciascun assegnatario; a tal fine gli assegnatari sono collocati
nelle seguenti fasce di reddito, con le relative percentuali:
a) nella misura del 15% agli
assegnatari con reddito annuo complessivo del nucleo familiare, derivante
esclusivamente da pensione, non superiore all’importo di una pensione minima
I.N.P.S. per la generalità dei lavoratori aumentato dell’importo di una
pensione sociale;
b 1) nella misura del 33% agli
assegnatari con reddito annuo complessivo del nucleo familiare non superiore al
limite di assegnazione diminuito del 40%;
b 2) nella misura del 60% gli
assegnatari con reddito annuo complessivo del nucleo familiare compreso tra
l’importo di cui al precedente punto b 1) ed il limite di assegnazione;
b 3) nella misura del 90% agli
assegnatari con reddito annuo complessivo del nucleo familiare tra il limite
del precedente punto b 2) ed il limite di assegnazione aumentato del 25%;
c) nella misura del 100% dell’equo
canone determinato ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392, agli
assegnatari con reddito annuo complessivo del nucleo familiare superiore
all’importo di cui al precedente punto b 3).
I redditi di cui al punto a) del precedente comma si intendono
effettivi, quelli di cui ai punti b 1), b 2), b 3), e c) vengono determinati
con le modalità stabilite dal successivo 3° comma ([22]).
I canoni dovuti dagli assegnatari con reddito prevalente da lavoro dipendente
o da pensione sono ridotti dall’ente gestore con la percentuale sottoindicata
nei seguenti casi:
a) redditi previsti alla lettera
a) del precedente primo comma: incidenza massima del canone sul reddito: 5%;
b) redditi previsti alla lettera b
1) del precedente primo comma: incidenza massima del canone sul reddito: 7%;
c) redditi previsti alla lettera b
2) del precedente primo comma: incidenza massima del canone sul reddito: 10%;
d) redditi previsti alla lettera b
3) del precedente primo comma: incidenza massima del canone sul reddito: 12%;
e) redditi previsti alla lettera
c) del precedente primo comma:
e1) per gli alloggi con superficie
convenzionale fino a mq 75: incidenza massima del canone sul reddito: 13%;
e2) per gli alloggi con superficie
convenzionale fino a mq 95: incidenza massima del canone sul reddito: 14%;
e3) per gli alloggi con superficie
convenzionale superiore a mq 95: incidenza massima del canone sul reddito: 15%.
Per i redditi superiori a quelli del precedente comma punto e), i relativi
canoni sono disciplinati dal successivo art. 39 primo comma.
I redditi di cui ai precedenti punti a), b), c), d), e), vengono
determinati ai sensi dell’art. 21 della L. n. 457 del 1978 considerando:
- il reddito imponibile relativo all’ultima dichiarazione fiscale al lordo
delle imposte ed al netto dei contributi previdenziali e degli assegni
familiari;
- tutti gli emolumenti, indennità, pensioni, sussidi, a qualsiasi titolo
percepiti, ivi compresi quelli esentasse, ad eccezione delle indennità “una
tantum” percepite a titolo di risarcimento per danni fisici, nonché le
indennità di accompagnamento per i portatori di handicap.
I redditi da pensioni sociali non sono computabili ai fini della
decadenza.
I canoni di locazione, fatta esclusione per la fascia a), non possono
comunque essere inferiori all’80% delle quote generali di amministrazione -
quota b) - ed alla quota di manutenzione - quota c) - calcolata sui vani
convenzionali degli alloggi, previste dall’art. 25 della legge 8 agosto 1977,
n. 513 ([23]).
Gli enti gestori sono tenuti, contestualmente all’adozione della
deliberazione di proposta alla Regione dell’ammontare annuo delle quote b) e c)
di cui all’art. 25 della legge n. 513, a comunicare alla Regione stessa la
percentuale di eccedenza delle entrate per i canoni di locazione rispetto
all’ammontare complessivo delle spese di amministrazione e manutenzione degli
alloggi.
La Regione può, allo scopo di garantire nel tempo la maggiore entrata
del 50% rispetto alle spese di amministrazione e manutenzione da destinare alle
finalità di cui al penultimo comma dell’art. 25 della citata legge n. 513,
apportare modifiche a partire dal primo anno di applicazione dei canoni di cui
alla presente legge, con effetto dal primo anno successivo all’adozione del
provvedimento di modifica. ([24])
Art. 30
Aggiornamento del canone di locazione.
Per gli alloggi ultimati dopo l’entrata in vigore della presente legge
il canone definito a norma dell’art. 29 è aggiornato ogni anno nella misura
stabilita dal C.E.R.
Per gli alloggi ultimati prima dell’entrata in vigore della presente
legge il canone, definito a norma dell’articolo citato, è integrato dagli aggiornamenti
annuali maturati fino alla data suddetta e calcolati sulla base del 75% delle
variazioni annuali, accertate dall’Istat, dell’indice dei prezzi al consumo per
le famiglie di operai ed impiegati. Detti aggiornamenti annuali sono computati
con decorrenza dall’1 agosto 1979 per gli alloggi assegnati in locazione prima
dell’entrata in vigore della legge 27 luglio 1978, n. 392, sulla base delle
variazioni giugno 1979/giugno 1978 dell’indice dei prezzi accertata dall’Istat.
Gli aggiornamenti relativi agli alloggi assegnati in locazione dopo
l’entrata in vigore della citata legge n. 392 sono computati con decorrenza 1
agosto dell’anno successivo alla data dell’assegnazione, sulla base del 75%
della variazione dell’indice dei prezzi accertata dall’Istat per l’anno
precedente.
Relativamente agli alloggi di cui ai commi secondo e terzo
l’aggiornamento annuale del canone da effettuarsi successivamente all’entrata
in vigore della presente legge è determinato secondo il disposto di cui al
primo comma del presente articolo.
Art. 31
Collocazione nelle fasce di reddito.
Gli assegnatari sono collocati nelle fasce di reddito di cui all’art. 29
sulla base della documentazione prodotta entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
In caso di presentazione di documentazione inattendibile, si applica,
fino all’esito degli opportuni accertamenti fiscali, il canone della fascia
immediatamente superiore a quella nella quale andrebbe collocato secondo la
documentazione prodotta. Il nuovo canone determinato successivamente
all’accertamento o alla presentazione della documentazione reddituale, decorre,
effettuati i dovuti conguagli, dall’inizio di ogni esercizio finanziario. ([25])
Nel caso di mancata presentazione della documentazione richiesta l’ente
gestore, previa notifica di diffida, applica il canone di cui alla fascia c)
del primo comma del precedente art. 29 ([26]).
In sede di prima applicazione della disciplina di cui alla presente
legge la collocazione degli assegnatari nelle fasce di reddito di appartenenza
ha effetto ai fini dell’applicazione del relativo canone di locazione, dopo
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Per gli aggiornamenti della situazione reddituale degli assegnatari si
procede a norma del successivo art. 32. Gli aumenti tra i canoni attualmente
corrisposti e quelli derivanti dall’applicazione della presente legge si
applicano, per i primi due anni, con la seguente gradualità:
1) al 50% del loro ammontare per
gli assegnatari già soggetti al canone minimo ridotto ai sensi del nono comma
dell’art. 22 della legge 8 agosto 1977, n. 513, che vengono ricollocati nelle
fasce a) e b1) del precedente art. 29;
2) al 75% del loro ammontare per i
restanti assegnatari.
[Gli enti gestori sono tenuti,
contestualmente all’adozione della deliberazione di proposta alla Regione
dell’ammontare annuo delle quote b) e c) di cui all’art. 25 della legge n. 513,
a comunicare alla Regione stessa la percentuale di eccedenza delle entrate per
i canoni di locazione rispetto all’ammontare complessivo delle spese di
amministrazione e manutenzione degli alloggi.
La Regione può, allo scopo di garantire nel tempo la maggiore entrata del 50% rispetto alle spese di amministrazione e manutenzione da destinare alle finalità di cui al penultimo comma dell’art. 25 della citata legge n. 513, apportare modifiche a partire dal primo anno di applicazione dei canoni di cui alla presente legge, con effetto dal primo anno successivo all’adozione del provvedimento di modifica.] ([27])
Art. 32
Accertamento periodico del reddito.
La situazione reddituale degli assegnatari è aggiornata annualmente
dagli enti gestori nei termini e secondo le modalità di cui all’art. 10 ed alle
disposizioni regionali in materia di anagrafe dell’utenza e del patrimonio.
L’eventuale variazione della collocazione degli assegnatari nelle fasce di reddito e del canone di locazione si applica al 1° gennaio dell’anno successivo a quello per il quale è stata accertata la modificazione della situazione reddituale ed ha effetto dal primo mese successivo a quello in cui si è verificata la modificazione stessa ([28]).
È istituito nell’ambito regionale il fondo sociale per l’integrazione
delle spese per i servizi accessori dell’abitazione, destinato agli assegnatari
disoccupati, sotto-occupati o pensionati il cui reddito annuale dell’intero
nucleo familiare non supera quello previsto dal primo comma, lettera a) del
precedente art. 29.
Tale fondo viene alimentato dai canoni percepiti dall’ente gestore per
la locazione di immobili per uso diverso da quello di abitazione e da una parte
della quota per spese generali e di amministrazione, determinata annualmente
dalla Giunta regionale ai sensi dell’art. 35, secondo comma, della legge 8
agosto 1977, n. 513.
Il fondo viene altresì alimentato con finanziamenti regionali il cui
ammontare e modalità d’erogazione saranno definiti con successiva legge
regionale.
La Giunta regionale determina, entro sei mesi dall’entrata in vigore
della presente legge, le modalità di funzionamento del fondo.
Art. 34
Morosità nel pagamento del canone.
La morosità superiore a due mesi nel pagamento del canone di locazione è
causa di risoluzione del contratto, con conseguente decadenza dall’assegnazione
pronunciata dall’ente gestore.
La morosità può essere tuttavia sanata, per non più di una volta nel
corso dell’anno, qualora il pagamento della somma dovuta avvenga nel termine
perentorio di sessanta giorni dalla messa in mora.
Non è causa di risoluzione del contratto la morosità dovuta a stato di
disoccupazione o grave malattia dell’assegnatario, qualora ne siano derivate
l’impossibilità o la grave difficoltà, accertata dall’ente gestore, di
effettuare il regolare pagamento del canone di locazione, in tal caso, al
momento della sanatoria della morosità non è dovuta l’indennità di mora prevista
dal successivo quinto comma.
Tale impossibilità o grave difficoltà non può, comunque, valere per più
di sei mesi.
In ogni caso è dovuta dagli assegnatari morosi un’indennità di mora per
i canoni non corrisposti pari al tasso ufficiale di sconto, maggiorato di tre
punti.
Nei confronti degli assegnatari inadempienti per morosità gli enti
gestori applicano le procedure previste dagli articoli 32 e 33 nonché dall’art.
386 del Regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165 ([29]).
È fatto obbligo ai legali rappresentanti degli enti gestori di
provvedere all’inizio delle azioni legali nei confronti degli assegnatari
inadempienti nel pagamento del canone dopo il quarto mese di morosità
ingiustificata.
TITOLO IV
Norme per la regolamentazione delle autogestioni
Art. 35
Alloggi soggetti ad autogestione dei servizi.
Gli enti gestori favoriscono o promuovono l’autogestione da parte
dell’utenza dei servizi accessori e degli spazi comuni, sulla base dei criteri
indicati nel presente articolo, conformemente alle norme del regolamento tipo
elaborato dalla Giunta regionale d’Abruzzo entro sei mesi dall’entrata in
vigore della presente legge, sentita la competente commissione consiliare.
Per gli alloggi di nuova costruzione o recuperati, il contratto di
locazione prevede l’assunzione diretta della gestione dei servizi da parte
degli assegnatari.
Per gli alloggi già assegnati gli enti gestori realizzano il
decentramento dell’attività di gestione dei servizi entro tre anni dall’entrata
in vigore della presente legge.
Fino al momento dell’effettivo funzionamento delle autogestioni gli
assegnatari sono tenuti a rimborsare agli enti gestori i costi diretti ed
indiretti dei servizi erogati - secondo acconti mensili e conguagli annuali -
su rendiconto redatto dall’ente.
Gli assegnatari che si rendono morosi verso l’autogestione sono
considerati a tutti gli effetti inadempienti agli obblighi derivanti dal
contratto di locazione.
Si applicano, a tal fine, gli articoli 1260 e seguenti del codice
civile.
Al recupero del credito si provvede a norma degli articoli 32 e 33 del
testo unico approvato con Regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165.
È facoltà dell’ente gestore, sulla base di intese con le rappresentanze
sindacali degli assegnatari, estendere l’autogestione alla piccola
manutenzione, accreditando agli organi dell’autogestione una parte della quota
di canone, non superiore al 30%, destinata alla manutenzione.
Art. 36
Alloggi in amministrazione condominiale.
È fatto divieto agli enti gestori di proseguire, o di iniziare,
l’attività di amministrazione degli stabili integralmente o prevalentemente
ceduti in proprietà. Dal momento della costituzione del condominio, cessa per
gli assegnatari in proprietà l’obbligo di corrispondere all’ente gestore le
quote per spese generali, di amministrazioni e manutenzione, eccezion fatta per
quelle afferenti al servizio di rendicontazione e di esazione delle rate di
riscatto, la cui misura è autorizzata annualmente dalla Regione, su proposta
dell’ente gestore.
Le norme di cui al comma precedente si applicano, altresì, gli
assegnatari in locazione con patto di futura vendita, che costituiscono un’autogestione
disciplinata dalle norme del codice civile sul condominio.
Gli assegnatari in locazione di alloggio compresi negli stabili a regime
condominiale hanno diritto di voto, in luogo dell’ente gestore, per le delibere
relative alle spese ed alle modalità di gestione dei servizi a rimborso, ivi
compreso il riscaldamento, che sono tenuti a versare direttamente
all’amministratore.
TITOLO V
Annullamento, decadenza e procedimento di rilascio
Art. 37
Annullamento dell’assegnazione.
L’annullamento dell’assegnazione viene disposto con provvedimento del
Sindaco del Comune competente nei seguenti casi:
a) per assegnazione avvenuta in
contrasto con le norme vigenti al momento dell’assegnazione medesima;
b) per assegnazioni ottenute sulla
base di dichiarazioni mendaci o di documentazioni risultate false.
In presenza di tali condizioni, comunque accertate prima della consegna
dell’alloggio o nel corso del rapporto di locazione, il Sindaco,
contestualmente alla comunicazione con lettera raccomandata all’assegnatario
delle risultanze conseguenti gli accertamenti compiuti, assegna al medesimo il
termine di quindici giorni per la presentazione di deduzioni scritte e di
documenti, dandone contemporanea notizia all’ente gestore.
I termini su indicati sono raddoppiati per i lavoratori emigrati
all’estero, nel caso in cui trattasi di accertamenti effettuati prima della
consegna dell’alloggio.
Qualora dall’esame dei documenti prodotti dall’assegnatario non emergano
elementi tali da modificare le condizioni accertate dal Comune, il Sindaco
pronuncia l’annullamento dell’assegnazione sentito il parere della Commissione
di assegnazione.
Contestualmente alla pronuncia dell’annullamento il Sindaco provvede, a
norma del secondo comma dell’art. 2 del Codice di procedura penale a
trasmettere rapporto all’autorità giudiziale competente.
L’annullamento dell’assegnazione comporta, nel corso del rapporto di
locazione, la risoluzione di diritto del contratto.
Il provvedimento del Sindaco, che deve contenere il termine per il
rilascio, non superiore a sessanta giorni, costituisce ai sensi dell’ultimo
comma dell’art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre
1972, n. 1035, titolo esecutivo nei confronti dell’assegnatario e di chiunque
occupi l’alloggio e non è soggetto a graduazioni o proroghe.
Nel caso in cui il procedimento venga definito prima della consegna degli
alloggi, copia del provvedimento di annullamento viene trasmesso alla
Commissione di cui all’art. 7 ed all’ente gestore per i conseguenti
provvedimenti in ordine all’aggiornamento della graduatoria.
Art. 38
Decadenza dall’assegnazione.
La decadenza dell’assegnazione è pronunciata dal Sindaco del Comune
territorialmente competente nei casi in cui l’assegnatario:
a) abbia ceduto, in tutto o in
parte l’alloggio assegnatogli;
b) non occupi stabilmente l’alloggio
per un periodo superiore a tre mesi, salva preventiva autorizzazione dell’ente
gestore giustificata da gravi motivi, o ne abbia modificato la destinazione
d’uso;
c) abbia adibito l’alloggio ad
attività illecite;
d) abbia perduto i requisiti prescritti
per l’assegnazione, salvo quanto indicato alla successiva lettera e);
e) fruisca di un reddito annuo
complessivo, per il nucleo familiare, superiore al limite stabilito per la
permanenza, come indicato all’art. 39.
La decadenza dell’assegnazione comporta la risoluzione di diritto del
contratto.
Per il procedimento si applicano le disposizioni previste dai commi
secondo, terzo e quarto del precedente art. 37.
Il provvedimento del Sindaco, che deve contenere il termine per il
rilascio non superiore a sessanta giorni, costituisce a norma dell’ultimo comma
dell’art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n.
1035, titolo esecutivo nei confronti dei soggetti di cui al precedente primo
comma e non è soggetto a graduazioni o proroghe.
Il Sindaco può, tuttavia, concedere un termine non eccedente i sei mesi
per il rilascio dell’immobile, fatta salva la gradualità indicata al successivo
art. 39 per gli assegnatari nelle condizioni della lettera e) del presente
articolo.
Art. 39
Modalità di decadenza in caso di superamento del reddito.
La qualità di assegnatario è riconosciuta anche a colui che, nel corso
del rapporto, superi il limite di reddito previsto per l’assegnazione di cui al
punto f) del precedente art. 2, fino ad un massimo pari al doppio di tale
limite. Gli assegnatari con redditi superiori al limite stabilito ai sensi del
precedente punto ricevono dall’ente gestore preavviso che la decadenza sarà pronunciata
dopo due ulteriori accertamenti annuali consecutivi che documentino la
stabilizzazione del reddito al di sopra del predetto limite. Per tutto il
periodo di permanenza del reddito al di sopra del limite di decadenza, gli
assegnatari interessati verranno applicate le norme di cui alla legge 27 luglio
1978, n. 392, limitatamente alla parte afferente il canone.
In sede di prima applicazione delle presenti norme, ed ai fini
dell’emissione del preavviso di decadenza, l’accertamento dei redditi deve essere
compiuto entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge.
L’invio dei preavvisi di decadenza in sede di prima applicazione della
presente legge verrà graduato in tutti i comuni della Regione dagli enti
gestori secondo le seguenti scadenze:
1a) entro otto mesi dall’entrata
in vigore della presente legge nei confronti degli assegnatari i cui redditi
familiari siano pari o superiori al 50% del limite di reddito consentito per la
conservazione della qualità di assegnatario;
1b) entro dieci mesi dall’entrata
in vigore della presente legge nei confronti degli assegnatari che fruiscono di
un reddito che superi dal 25% al 50% il limite di reddito consentito per la
conservazione della qualità di assegnatario;
1c) entro dodici mesi dall’entrata
in vigore della presente legge nei confronti degli assegnatari con redditi
compresi nel limite consentito per la conservazione della qualità di
assegnatario, incrementato fino al 25%.
È compito dell’ente gestore, d’intesa con i comuni interessati, graduare
i tempi e le modalità di esecuzione dei provvedimenti di decadenza, da
pronunciarsi da parte del Comune dopo due ulteriori accertamenti annuali
consecutivi.
Dopo tre anni dall’entrata in vigore della presente legge eventuali
forme di proroga dell’esecuzione del provvedimento di pronuncia della decadenza
potranno essere autorizzate dalla Regione, per un periodo massimo di un anno e
per una sola volta, soltanto su motivata richiesta del Comune, d’intesa
coll’ente gestore, limitatamente a situazioni di accertata ed oggettiva
impossibilità degli assegnatari di disporre di soluzioni abitative alternative
anche precarie.
Art. 40
Occupazioni e cessioni illegali degli alloggi.
Nei confronti di coloro che alla data del’1° ottobre 1984 occupino senza
titolo alloggi di edilizia residenziale pubblica è disposta l’assegnazione
dell’alloggio nel rispetto di quanto previsto dal precedente art. 13, terzo
comma.
L’assegnazione di cui al comma precedente è subordinata:
a) al protrarsi dell’occupazione
da parte dello stesso nucleo familiare per almeno sei mesi anteriori alla
predetta data del’1 ottobre 1984;
b) all’accertamento del possesso
da parte degli occupanti dei requisiti prescritti dal precedente art. 2;
c) all’impegno da parte
dell’occupante al pagamento, anche rateale, di tutti i canoni e spese dovuti.
Per le occupazioni per le quali non è consentita la sanatoria l’ente
gestore per territorio dispone, con proprio atto, il rilascio degli alloggi
occupati senza titolo.
A tal fine diffida preventivamente, con lettera raccomandata,
l’occupante senza titolo a rilasciare l’alloggio entro quindici giorni e gli
assegna lo stesso termine per la presentazione di deduzioni scritte e di
documenti.
L’atto dell’ente gestore, che deve contenere il termine per il rilascio
non eccedente i trenta giorni, costituisce a norma del terzo comma, art. 18 del
decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, titolo esecutivo
nei confronti dei soggetti di cui al precedente primo comma non è soggetto a
graduazioni o proroghe.
Sono fatte salve le disposizioni dell’art. 53 della legge 5 agosto 1978,
n. 457, e successive integrazioni e modificazioni.
Successivamente all’entrata in vigore della presente legge
all’accertamento dei requisiti previsti dal precedente art. 2, ai fini della
sanatoria dell’occupazione senza titolo, provvede la Commissione di cui
all’art. 7 della presente legge.
TITOLO VI
Norme transitorie e finali
Le commissioni per la formazione delle graduatorie sono nominate entro
novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge ed entrano in
funzione ad avvenuto espletamento, da parte delle commissioni già costituite ai
sensi dell’art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972,
n. 1035, delle graduatorie in corso di formulazione alla data della nomina e,
comunque, non oltre due mesi dalla nomina stessa.
In caso di ritardo nell’espletamento delle graduatorie in corso si
applicano i commi diciassettesimo e diciottesimo dell’art. 7 della presente
legge.
Successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge tutti i bandi di concorso sono emanati secondo le norme contenute nel titolo I, che esplicano interamente la loro efficacia ancorché non siano state ancora nominate le commissioni previste dal precedente art. 7.]
(<>)([2]) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall’art. 38 della L.R. n. 96 del 1996.
(<>)([3]) L. 15 febbraio 1980, n. 25 “Conversione in legge, con modificazioni del decreto legge 15 dicembre 1979, n. 629, concernente dilazione dell’esecuzione dei provvedimenti di rilascio per gli immobili adibiti ad uso di abitazione e provvedimenti urgenti per l’edilizia”.
(<>)([4]) L. 27 luglio 1978, n. 392 “Disciplina delle locazioni di immobili urbani”, pubblicata nella G.U. 29 luglio 1978, n. 211.
(<>)([5]) L. 5 agosto 1978, n. 457 “Norme per l’edilizia residenziale”, pubblicata nella G.U. 19 agosto 1978, n. 231.
(<>)([6]) L. 4 gennaio 1968, n. 15 “Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme” pubblicata nella G.U. 27 gennaio 1968, n. 23.
(<>)([7]) L. 8 aprile 1976, n. 278 “Norme sul decentramento e sulla partecipazione dei cittadini nella amministrazione del Comune” pubblicata nella G.U. 20 maggio 1976, n. 133.
(<>)([8]) Vedi, anche, gli artt. 1 e 2, L.R. 29 giugno 1988, n. 52.
(<>)([9]) D.P.R. 11 gennaio 1956, n. 5 “Compensi ai componenti delle commissioni, consigli, comitati o collegi operanti nelle amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo e delle commissioni giudicatrici dei concorsi di ammissione e di promozione nelle carriere statali”, pubblicato nella G.U. 18 gennaio 1956, n. 14.
(<>)([10]) Le parole "non superiore al 30 per cento annuo per persona del limite di assegnazione vigente al momento della pubblicazione del bando: punti 2" sono state introdotte dall’art. 3 della L.R. n. 52 del 1988 in sostituzione delle originarie parole "non superiore a L. 2.500.000 annue per persona: punti 2".
(<>)([11]) D.P.R. 27 aprile 1978, n. 384 “Regolamento di attuazione dell’art. 27 della L. 30 marzo 1971, n. 118, a favore dei mutilati e invalidi civili, in materia di barriere architettoniche e trasporti pubblici”, pubblicato nella G.U. 22 luglio 1978, n. 204.
(<>)([12]) Articolo così sostituito dall’art. 4 della L.R. n. 52 del 1988. Il testo originario era così formulato: «Art. 12 - Verifica dei requisiti prima dell'assegnazione.
In sede di assegnazione degli alloggi deve essere verificata la permanenza dei requisiti per l'assegnazione.
L'eventuale mutamento delle condizioni oggettive e soggettive dei concorrenti fra il momento dell'approvazione della graduatoria definitiva e quello dell'assegnazione non influisce sulla collocazione in graduatoria, eccezion fatta per il punteggio relativo alla nuova sistemazione abitativa, sempreché permangano i requisiti per l'assegnazione.
Qualora il Comune accerti la mancanza nell'assegnatario di alcuno dei requisiti o delle condizioni di cui al secondo comma del precedente articolo 2, trasmette la relativa documentazione alla Commissione per la formazione della graduatoria, la quale provvede alla sospensione della efficacia della graduatoria limitatamente all'alloggio in questione fino alla definizione del procedimento previsto dal successivo art. 37.».
(<>)([13]) D.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035 “Norme per l’assegnazione e la revoca nonché per la determinazione e la revisione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica”, pubblicato nella G.U. 3 marzo 1973, n. 58.
(<>)([14]) L. 26 dicembre 1981, n. 763 “Normativa organica per i profughi”, pubblicata nella G.U. 28 dicembre 1981, n. 354.
(<>)([15]) Comma così sostituito dall’art. 5 della L.R. n. 52 del 1988. Il testo originario era così formulato: «In tutti i casi di subentro l'Ente gestore verifica che non sussistano per il subentrante e gli altri componenti del nucleo familiare condizioni ostative alla permanenza nell'alloggio.».
(<>)([16]) Comma aggiunto dall’art. 6 della L.R. n. 52 del 1988.
(<>)([17]) L. 8 agosto 1977, n. 513 “Provvedimenti urgenti per l’accelerazione dei programmi in corso, finanziamento di un programma straordinario e canone minimo dell’edilizia residenziale pubblica”, pubblicata nella G.U. 17 agosto 1977, n. 223.
(<>)([18]) Comma così sostituito dall’art. 2 della L.R. n. 2 del 1990. Il testo originario era così formulato: «In relazione alla tipologia si applicano i coefficienti stabiliti all'art. 16 della Legge 27.7.1978, n. 392, previa verifica della rispondenza della categoria catastale alle caratteristiche degli alloggi.».
(<>)([19]) I commi “In caso... tre punti” sono stati così sostituiti dall’art. 7 della L.R. n. 52 del 1988. Il testo originario era così formulato: «In caso di non rispondenza, l'Ente gestore è tenuto a richiedere la revisione catastale e ad applicare in via provvisoria la categoria proposta all'Ufficio tecnico erariale.
Nel caso in cui l'Ufficio tecnico erariale non accoglie la rettifica proposta dall'Ente gestore, l'assegnatario è tenuto ad effettuare i dovuti conguagli anche per i canoni pregressi.».
(<>)([20]) Comma così sostituito dall’art. 8 della L.R. n. 52 del 1988. Il testo originario era così formulato: “Per gli alloggi localizzati nei Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti il coefficiente di ubicazione è di 0,90.”.
(<>)([21]) Comma aggiunto dall’art. 3 della L.R. n. 2 del 1990.
(<>)([22]) Comma aggiunto dall’art. 9 della L.R. n. 52 del 1988.
(<>)([23]) I commi “I canoni dovuti... agosto 1977, n. 513”, gia modificati dall’art. 9 della L.R. n. 52 del 1988, sono stati così sostituiti dall’art. 4 della L.R. n. 2 del 1990. Il testo originario era così formulato: «I canoni dovuti dagli assegnatari con reddito da lavoro dipendente o da pensione sono ridotti dall'Ente gestore, con la percentuale sottoindicate, nei seguenti casi:
a) redditi non superiori a quelli previsti alla lettera a) e bl) del precedente primo comma: incidenza massima del canone sul reddito: 7%;
b) redditi non superiori a quelli previsti alla lettera b2) del precedente primo comma: incidenza massima del canone sul reddito: 10%.
I redditi di cui ai precedenti punti a) e b) vengono determinati ai sensi del precedente art. 2 lett. f.».
(<>)([24]) Vedi, anche, l'art. 5 della L.R. n. 2 del 1990.
(<>)([25]) Comma già modificato dall’art. 10 della L.R. n. 52 del 1988 e poi così modificato dall’art. 2 della L.R. n. 12 del 1994. Il testo originario era così formulato: «In caso di presentazione di documentazione inattendibile o di mancata presentazione della documentazione stessa, si applica, sino all'esito degli opportuni accertamenti fiscali, l'equo canone determinato ai sensi dell'art. 29 - 1° comma - lett. c).».
(<>)([26]) Comma aggiunto dall’art. 10 della L.R. n. 52 del 1988.
(<>)([27]) I commi tra parentesi quadra sono stati soppressi dall’art. 10 della L.R. n. 52 del 1988.
(<>)([28]) Comma così sostituito dall’art. 11 della L.R. n. 52 del 1988. Il testo originario era così formulato: «L'eventuale variazione della collocazione degli assegnatari nelle fasce di reddito e del canone di locazione ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello per il quale è stata accertata la modificazione della situazione reddituale.».