L.R. 29 giugno 1988, n. 52 ([1]).
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 11 settembre 1986, n. 55 recante norme per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la determinazione dei relativi canoni di locazione ([2]).
TITOLO II Norme per l’accesso agli
alloggi di E.R.P.
Art. 3 Punteggi per la selezione
delle domande.
Art. 4 Verifica dei requisiti prima
dell'assegnazione.
Art. 5 Subentro nella domanda e
nell'assegnazione.
TITOLO III Norme per la fissazione
dei canoni degli alloggi di E.R.P.
Art. 9 Calcolo del canone di
locazione.
Art. 10 Collocazione nelle fasce di
reddito.
Art. 11 Accertamento periodico del
reddito.
[TITOLO I
Integrazioni concernenti il trattamento economico dovuto ai membri delle
commissioni per la formazione delle graduatorie.
Art. 1
Gettone di presenza e rimborso spese di viaggio per i componenti le commissioni
per la formazione delle graduatorie.
Ai componenti e al segretario delle commissioni istituite ai sensi
dell’art. 7 della L.R. 11
settembre 1986, n. 55, è corrisposto un gettone di presenza per ciascuna
seduta, intendendosi per seduta il complesso dei lavori svolti nell’intera
giornata, pari all’indennità di presenza prevista per la partecipazione dei
consiglieri provinciali alle sedute dei consigli delle province con popolazione
fino a 250.000 abitanti.
La predetta indennità viene determinata ai sensi dell’art. 11 della
legge 27 dicembre 1985, n. 816 ([3]) ed eventuali successive modificazioni ed integrazioni.
Ai componenti le commissioni di cui al primo comma del presente articolo
che risiedono fuori della sede del Comune ove ha sede la Commissione spetta il
rimborso per le sole spese di viaggio effettivamente sostenute entro i limiti
del territorio corrispondente all’ambito di competenza della Commissione
stessa, [così come determinato ai sensi del
primo comma dell’art. 7 della L.R.
11 settembre 1986, n. 55] ([4]). Nel caso di uso di automezzo proprio il rimborso è
effettuato nella misura prevista dall’art. 5, comma primo, del decreto del
Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978, n. 513 ([5]) ed eventuali successive integrazioni e modificazioni.
Art. 2
Gettone di presenza e rimborso spese di viaggio per il presidente della
Commissione per la formazione delle graduatorie.
Al presidente della Commissione di cui all’articolo precedente è
corrisposto un gettone di presenza, alle condizioni previste al primo comma
dell’articolo stesso, nella misura doppia di quella dovuta ai componenti la Commissione.
Al presidente della Commissione che risiede fuori della sede del Comune
ove ha sede la Commissione spetta il rimborso per le sole spese di viaggio
effettivamente sostenute entro i limiti del territorio regionale. Nel caso di
uso di automezzo proprio il rimborso è effettuato nella misura prevista
dall’ultimo comma del precedente articolo.
TITOLO II
Norme per l’accesso agli alloggi di E.R.P.
Art. 3
Punteggi per la selezione delle domande.
Al secondo comma, punto a 1) dell'art. 8 della L.R. 11 settembre 1986, n. 55,
le parole "non superiore a L. 2.500.000 annue per persona: punti 2"
sono così modificate:
"non superiore al 30% annuo per persona del limite di assegnazione vigente
al momento della pubblicazione del bando: punti 2.".
Art. 4
Verifica dei requisiti prima dell'assegnazione.
L’art. 12 della L.R.
11 settembre 1986, n. 55 viene così modificato:
"Il Comune prima dell'assegnazione accerta la permanenza in capo
all'aspirante assegnatario ed al suo nucleo familiare dei requisiti prescritti.
L'eventuale mutamento delle condizioni oggettive e soggettive dei concorrenti
fra il momento di approvazione della graduatoria definitiva e quello
dell'assegnazione non influisce sulla collocazione nella graduatoria stessa, ad
eccezione del punteggio relativo alla nuova situazione abitativa di cui
all'art.8, lett. b), punti b-1, b-2, b-3 e condizione soggettiva di cui alla
lettera a-4 e a-6, sempre che permangano i requisiti per l'assegnazione.
Qualora il Comune accerti la perdita di alcuno dei requisiti o il mutamento delle
condizioni di cui al secondo comma del presente articolo, trasmette la relativa
documentazione alla Commissione per la formazione della graduatoria, e
all'assegnatario, con lettera raccomandata, le risultanze degli accertamenti
compiuti, assegnandogli un termine di gg.15 per la presentazione di deduzioni
scritte e di documenti.
Decorso tale termine la Commissione provvede alla esclusione del concorrente
dalla graduatoria o al mutamento della posizione del richiedente nella
graduatoria medesima.
Il termine di cui ai commi precedenti è raddoppiato se si tratta di lavoratore
emigrato all'estero.".
Art. 5
Subentro nella domanda e nell'assegnazione.
Il secondo comma dell'art. 16 della L.R. 11 settembre 1986, n. 55
è così modificato:
“In tutti i casi di subentro l'Ente gestore, al momento della voltura del
contratto, verifica che non sussistano per il subentrante e per gli altri
componenti del nucleo familiare condizioni ostative alla permanenza
nell'alloggio.”
All'art. 19 della L.R.
11 settembre 1986, n. 55 è aggiunto il seguente comma: "La Giunta
Regionale, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, approva
lo schema-tipo del regolamento di cui al precedente comma.".
TITOLO III
Norme per la fissazione dei canoni degli alloggi di E.R.P.
Il secondo ed il terzo comma dell'art. 25 della L.R. 11 settembre 1986, n. 55
sono così modificati:
"In caso di non rispondenza, l'Ente gestore è tenuto a richiedere anche su
istanza dell'interessato,- la revisione catastale e ad applicare in via
provvisoria la categoria proposta all'U.T.E..
Nel caso in cui l'Ufficio Tecnico Erariale non accoglie la rettifica proposta
dall'Ente gestore o dall'Assegnatario quest'ultimo è tenuto ad effettuare i
dovuti conguagli anche per i canoni pregressi; nel caso di richiesta di
revisione da parte dell'Assegnatario si applica ai predetti conguagli una
indennità di mora pari al tasso ufficiale di sconto, maggiorata di tre
punti.".
Il terzo comma dell'art. 27 della L.R. 11 settembre 1986, n. 55
è così modificato:
"Per gli alloggi localizzati nei Comuni con popolazione inferiore a 5.000
abitanti il coefficiente di ubicazione è di 0,80.".
Art. 9
Calcolo del canone di locazione.
All'art. 29 della L.R.
11 settembre 1986, n. 55 sono apportate le seguenti integrazioni e
modificazioni:
- Dopo il primo comma si aggiunge
il seguente secondo comma:
"I redditi di cui al punto a) del precedente comma si intendono effettivi,
quelli di cui ai punti b-1), b2), b3) e c) vengono determinati con le modalità
stabilite dal successivo 3° comma.".
- Il secondo ed il terzo comma
sono così sostituiti dai seguenti: "I canoni dovuti dagli assegnatari con
reddito prevalente da lavoro dipendente o da pensione sono ridotti dall'Ente
gestore con la percentuale sott'indicata nei seguenti casi:
A) redditi non superiori a quelli previsti alla lett. a) del primo comma:
incidenza massima del canone sul reddito: 5%;
B) redditi non superiori a quelli previsti alla lett. b1) del precedente primo
comma: incidenza massima del canone sul reddito: 7%;
C) redditi non superiori a quelli previsti alla lett. b2) del precedente primo
comma: incidenza massima del canone sul reddito: 10%;
D) redditi non superiori a quelli previsti alla lett. b3) del precedente primo
comma: incidenza massima del canone sul reddito: 12%;
I redditi di cui ai precedenti punti A - B -C - D vengono determinati ai sensi
dell'art. 21 della legge n. 457/1978 considerando:
- il reddito imponibile relativo all'ultima dichiarazione fiscale al lordo delle
imposte ed al netto dei contributi previdenziali e degli assegni familiari;
- tutti gli emolumenti, indennità, pensioni, sussidi, a qualsiasi titolo
percepiti, ivi compresi quelli esentasse, ad eccezione delle indennità
"una tantum" percepite a titolo di risarcimento per danni fisici,
nonché le indennità di accompagnamento per i portatori di handicaps.
E) redditi non superiori all'importo di cui al punto c) del precedente primo
comma:
E1) per gli alloggi con superficie convenzionale fino a mq. 75: incidenza
massima del canone sul reddito imponibile: 10%;
E2) per gli alloggi con superficie convenzionale fino a mq. 95: incidenza
massima del canone sul reddito imponibile: 11%;
E3) per gli alloggi con superficie convenzionale superiore a mq. 95: incidenza massima
del canone sul reddito imponibile: 12%.
Per i redditi superiori a quelli del precedente comma - punto E) i relativi
canoni sono disciplinati dal successivo art. 39 - 1° comma.".
Art. 10
Collocazione nelle fasce di reddito.
Il secondo comma dell'art. 31 della L.R. 11 settembre 1986, n. 55
è così modificato:
“In caso di presentazione di documentazione inattendibile, si applica, fino
all'esito degli opportuni accertamenti fiscali, il canone della fascia
immediatamente superiore a quella nella quale andrebbe collocato secondo la
documentazione prodotta.
Nel caso di mancata presentazione della documentazione richiesta l'Ente
gestore, previa notifica di diffida, applica il canone di cui alla fascia c)
del primo comma del precedente art. 29.”.
Sono soppressi i commi 5° e 6° dello stesso art. 31.
Art. 11
Accertamento periodico del reddito.
Il secondo comma dell'art. 32 della L.R. 11 settembre 1986, n. 55
è così modificato:
"L'eventuale variazione della collocazione degli assegnatari nelle fasce
di reddito e del canone di locazione si applica al 1° gennaio dell'anno successivo
a quello per il quale è stata accertata la modificazione della situazione
reddituale ed ha effetto dal 1° mese successivo a quello in cui si è verificata
la modificazione stessa.".
La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.]
(<>)([1]) Pubblicata nel BURA 18 luglio 1988, n. 19.
(<>)([2]) L’intero testo della presente legge è stato abrogato dall’art. 38 della L.R. n. 96 del 1996.
(<>)([3]) L. 27 dicembre 1985, n. 816 “Aspettative, permessi e indennità degli amministratori locali”, pubblicata nella G.U. 10 gennaio 1986, n. 7.
(<>)([4]) Le parole tra parentesi quadra sono state soppresse dall’art. 7 della L.R. n. 96 del 1996.
(<>)([5]) D.P.R. 16 gennaio 1978, n. 513 “Trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti civili dello Stato”, pubblicato nella G.U. 6 settembre 1978, n. 249.