L.R.
10 luglio 1998, n. 56 ([1]).
Disposizioni
correttive della legge regionale 25 ottobre 1996, n. 96, recante norme per
l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e
per la determinazione dei relativi canoni di locazione ([2]).
L’art. 2 della L.R.
25 ottobre 1996, n. 96, è sostituito dal seguente:
"Art. 2 (requisiti per l'acceso all'edilizia residenziale pubblica)
I requisiti per la partecipazione al bando di concorso per l'assegnazione sono
i seguenti:
a. cittadinanza italiana (il cittadino straniero è ammesso soltanto se tale
diritto è riconosciuto in condizioni di reciprocità, da convenzioni o trattati
internazionali e se il cittadino stesso è iscritto nelle apposite liste degli
uffici provinciali del lavoro o se svolge in Italia un'attività lavorativa
debitamente autorizzata);
b. residenza anagrafica o attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune
o in uno dei Comuni compresi nell'ambito territoriale cui si riferisce il bando
di concorso, salvo che si tratti di lavoratori destinati a prestare servizio in
nuovi insediamenti industriali, compresi in tale ambito, oppure di lavoratori
emigrati all'estero, per i quali è ammessa la partecipazione per un solo ambito
territoriale; si intende per attività lavorativa principale quella dalla quale
si ricava il maggior cespite di reddito;
c. non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su
alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, nell'ambito territoriale cui
si riferisce il bando di concorso. E' adeguato l'alloggio che si trovi almeno
nelle condizioni di manutenzione indicate nella lett. b) dell'articolo 23 della
legge 392/78 e la cui superficie utile, determinata ai sensi della legge
392/78, art. 13, sia non inferiore ai 45 mq. per un nucleo familiare composto
da 1 o 2 persone; non inferiore a 60 mq. per 3-4 persone; non inferiore a 75
mq. per 5 persone; non inferiore a 95 mq. per 6 persone e oltre. Nel caso di
proprietà di più alloggi o porzioni di alloggi si considera adeguato ai bisogni
del nucleo familiare la superficie abitativa complessiva degli alloggi stessi
che superi di un terzo gli standards abitativi determinati con le modalità di
cui al presente punto c);
d. non titolarità di diritti di cui al precedente punto c) su uno o più
alloggi, ubicati in qualsiasi località, compreso il Comune al cui ambito
territoriale si riferisce il bando. Il valore complessivo, determinato ai sensi
della legge 27.7.78, n. 392, deve essere almeno pari al valore locativo di
alloggio adeguato con condizioni abitative medie nell'ambito territoriale cui
si riferisce il bando di concorso. Il valore locativo medio è determinato sulla
base delle modalità stabile dalla citata legge 392/78, e con i seguenti
parametri:
1. Superficie corrispondente allo standard abitativo regionale.
Superficie convenzionale complessiva:
(superficie utile +20% per aree accessorie e di servizio).
45 mq.+9 mq. = mq. 54 per 1-2 persone
60 mq.+12 mq. = mq. 72 per 3-4 persone
75 mq. +15 mq. = mq. 90 per 5 persone
95 mq. +19 mq. = mq. 114 per 6 persone e oltre
2. Tipologia corrispondente alla categoria catastale A/3: parametro 1,05
3. Classe demografica del Comune di destinazione della domanda di assegnazione
del concorrente. Qualora trattasi di Comune con popolazione inferiore a 5.000
abitanti si applica il coefficiente 0.80 corrispondente alla classe demografica
fino a 10.000 abitanti
4. Coefficiente del livello di piano corrispondente al parametro 1,00
5. Coefficiente di zona edificata/periferica corrispondente a 1,00 per tutti i
Comuni
6. Coefficiente di vetustà pari a 20 anni da accertarsi con riferimento
all'anno di presentazione della domanda da parte del richiedente
7. Coefficiente di conservazione e manutenzione corrispondente al parametro
1,00.
e. assenza di precedenti assegnazioni in proprietà immediata o futura di
alloggio realizzato con contributi pubblici, o assenza di precedenti
finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti
pubblici, semprechè l'alloggio non sia inutilizzabile o perito senza dar luogo
al risarcimento del danno. Si considera assegnato in proprietà l'alloggio
concesso in locazione con patto di futura vendita;
f. reddito annuo complessivo del nucleo familiare non superiore al limite
vigente al momento della scadenza del bando di concorso, determinato ai sensi
dell'art.21 della legge 457/78 e successive modificazioni ed integrazioni. Tale
reddito, riferito alla famiglia tipo di due componenti è pari a L. 20 milioni.
Qualora il nucleo familiare abbia un numero di componenti superiore a due, il
reddito complessivo annuo del nucleo familiare medesimo è ridotto di un milione
per ogni altro componente oltre i 2, sino ad un massimo di 6 milioni.
La presente disposizione non si applica ai figli a carico, in quanto, per
questi analoga riduzione è già prevista dalla norma richiamata senza limiti
numerici. Per reddito annuo complessivo del nucleo familiare si intende la
somma dei redditi fiscalmente imponibili di tutti i componenti del nucleo
stesso quali risultano dall'ultima dichiarazione dei redditi di tutti i
componenti medesimi. Nel computo di reddito imponibile sono escluse le
indennità una tantum percepite a titolo di risarcimento per danni fisici,
nonché le indennità di accompagnamento per i portatori di handicap. In mancanza
di aggiornamento del limite di reddito per l'accesso, da parte del CIPE, la
Giunta Regionale vi provvede con cadenza biennale sulla base della variazione
assoluta dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e
degli impiegati.
g. non aver ceduto in tutto o in parte - fuori dei casi previsti dalla legge -
l’alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione semplice. Per
nucleo familiare si intende la famiglia costituita dai coniugi e dai figli
legittimi, naturali, riconosciuti ed adottivi e dagli affiliati con loro
conviventi. Fanno, altresì, parte del nucleo il convivente more uxorio, gli
ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado, purchè la stabile
convivenza con il concorrente abbia avuto inizio almeno due anni prima della
data di pubblicazione del bando di concorso e sia dimostrata nelle forme di
legge. Possono essere considerati componenti del nucleo familiare anche le
persone non legate da vincoli di parentela o affinità, qualora la convivenza
istituita abbia carattere di stabilità e sia finalizzata alla reciproca
assistenza morale e materiale. Tale ulteriore forma di convivenza deve, ai fini
dell’inclusione economica e formativa del nucleo familiare, essere stata
instaurata da almeno due anni dalla data del bando di concorso ed essere
comprovata esclusivamente da certificazioni anagrafiche.
I requisiti debbono essere posseduti da parte del richiedente e, limitatamente
alle precedenti lettere c), d), e), g), da parte degli altri componenti il
nucleo familiare, alla data di pubblicazione del bando, nonché al momento
dell’assegnazione e debbono permanere in costanza di rapporto.
Il requisito di cui alla lettera f) deve permanere alla data di assegnazione
con riferimento al limite vigente. Particolari requisiti aggiuntivi possono
essere stabiliti dalla Giunta regionale, anche su proposta del Comune, in
relazione all’assegnazione di alloggi realizzati con finanziamenti destinati a
specifiche finalità, ovvero in relazione a peculiari esigenze locali. Per tali
interventi, i provvedimenti regionali di locazione possono prevedere i
requisiti integrativi rispondenti alle finalità programmatorie, con riferimento
anche alla eventuale anzianità di residenza.".
Al comma 3 dell’art. 3 della L.R. 25 ottobre 1996, n. 96, dopo le parole: "I bandi vengono emanati", sono inserite le seguenti: "di norma".
All’art. 5 della L.R. 25 ottobre 1996, n. 96, sono apportate le seguenti modifiche:
a. al comma 2, le parole: "i requisiti di cui alle lettere c), d), e), g) del precedente art. 2" sono sostituite dalle seguenti: "i requisiti di cui al precedente art. 2";
b. il comma 6 è così sostituito: "Le domande devono essere acquisite agli atti del Comune entro il termine di scadenza del bando. Per le domande trasmesse a mezzo raccomandata fa fede la data del timbro postale";
c. all’ultimo comma, dopo le parole: "abbiano spedito" sono aggiunte le seguenti "o presentato".
All’art. 7 della L.R. 25 ottobre 1996, n. 96, sono apportate le seguenti modifiche:
a. al comma 1, le parole: "corrispondente a quella della Provincia" sono sostituite dalle seguenti: "corrispondenti a quelle degli ambiti territoriali ottimali del servizio idrico integrato, così come individuati dall’art. 2 della L.R. 13 gennaio 1997, n. 2";
b. il comma 2 è sostituito dal seguente: "La Commissione
è presieduta da 1 Magistrato o Dirigente con profilo professionale
"amministrativo" della pubblica amministrazione, anche in quiescenza,
con almeno cinque anni di attività nella qualifica, o libero professionista
iscritto all’albo da almeno cinque anni ed in possesso del diploma di laurea in
Giurisprudenza o Economia e Commercio o da chi ha svolto le funzioni di
Presidente di Commissioni alloggi per un periodo non inferiore ad un anno. Per
queste ultime tre categorie è richiesta l’iscrizione all’Albo Regionale per
aspiranti Presidenti delle Commissioni di Assegnazione Alloggio di E.R.P.
istituito presso gli Uffici del Servizio Politica della Casa della Giunta
Regionale.
La Commissione è altresì composta:
1. dal Sindaco del Comune interessato all’assegnazione, o suo delegato;
2. da un rappresentante delle Organizzazioni Sindacali dei dipendenti, più
rappresentative su base nazionale, designato d’intesa dalle medesime;
3. da due rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali degli assegnatari, più
rappresentative a livello nazionale, designati dalle medesime;
4. da un rappresentante dell’Istituto Autonomo Case Popolari competente per
territorio interessato alla gestione degli alloggi.".
c. il comma 16 è sostituito dal seguente: "La Commissione è insediata presso lo IACP, o sede distaccata, nella cui competenza territoriale è ricompreso il comune sede di ambito territoriale ottimale del servizio idrico integrato così come individuato dall’art. 2 della L.R. 13.1.1997, n. 2 e successive modificazioni";
d. al comma 18 le parole: "su parte del territorio della Provincia" sono sostituite dalle seguenti: "su parte del territorio degli ambiti ottimali del servizio idrico integrato di cui all’art. 2 della L.R. 13 gennaio 1997, n. 2".
All’art 8 della L.R. 25 ottobre 1996, n. 96, sono apportate le seguenti modifiche:
a. Alla lettera a1) le parole: "di cui all’art. 21 della legge 457 del 1978 e successive modificazioni ed integrazioni" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all’art. 2 lettera f) della presente legge";
b. alla lettera c) (condizioni aggiuntive regionali), la parola: "localizzazione" è sostituita dalla seguente: "locazione".
All’art. 13 della L.R.
25 ottobre 1996, n. 96, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
"Il Comune, in presenza di assegnatari nel cui nucleo familiare sono
presenti componenti che per condizioni di deficit psicomotorie, di età o di
altra situazione di disagio individuata dall’Ente stesso, può, con
provvedimento motivato, assegnare alloggi anche in deroga allo standard
abitativo previsto dall’art. 2 lettera c).".
All’art. 15 della L.R. 25 ottobre 1996, n. 96, sono apportate le seguenti modifiche:
a. al comma 1, le parole: "di cui al secondo comma" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al terzo comma";
b. il comma 2 è sostituito dal seguente: "Per le autorizzazioni alle assegnazioni provvisorie il relativo provvedimento è assunto dalla Giunta regionale.";
c. al comma 7, le parole: "aliquota del 25%" sono sostituite dalle seguenti: "aliquota del 15%".
All’art. 20 della L.R. 25 ottobre 1996, n. 96, sono apportate le seguenti modifiche:
a. al comma 11, le parole: "fasce di reddito previste alle lettere a) e b1) del successivo art. 26" sono sostituite dalle seguenti: "fasce di reddito previste ai punti 1 e 2 del successivo art. 25".
All’art. 25 della L.R. 25 ottobre 1996, n. 96, sono apportate le seguenti modifiche:
a. al punto 2) del comma 1 le parole: "canone sociale non superiore al 4,2%" sono sostituite dalla seguenti: "canone sociale pari al 4,2%";
b. al punto 2) del comma 1 è aggiunto, infine il seguente periodo: "Il canone così determinato non può essere comunque inferiore a quello relativo al precedente punto 1";
c. al punto 3) del comma 1, le parole: "pari all’importo" sono sostituite dalle seguenti: "fino all’importo";
d. al punto 7) del comma 1, le parole: "compreso fra il limite" sono sostituite dalle seguenti: "oltre il limite";
e. dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: "I canoni relativi alle fasce dalla 3 alla 7 non possono comunque essere inferiori al canone relativo alla fascia 2.";
f. al comma 4, le parole: "superiore a 2/3" sono sostituite dalle seguenti: "pari al 100%"; la parola: "comma" è sostituita dalla seguente "articolo";
g. al comma 5 le parole: "previsto per la prima fascia di cui al precedente comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "previsto al punto 1) del precedente comma 1";
h. al comma 6 è aggiunto, infine, il seguente periodo: "nonché dello 0,50% del valore locativo di cui all’art. 12 della legge 27 luglio 1978, n. 392";
i. al comma 7, le parole: "alle percentuali sul reddito lordo annuo imponibile complessivo" sono sostituite dalle seguenti: "alle percentuali sul reddito annuo complessivo del nucleo familiare";
l. il comma 8 è così sostituito: "In sede di prima applicazione della presente legge, il canone di locazione di cui al comma 1, punto 1), è stabilito in £ 15.000 per i primi 12 mesi. I canoni di locazione di cui al comma 1, punti 6) e 7) sono incrementati di un’addizionale pari ad un punto percentuale per ogni scaglione di dieci milioni di reddito imponibile, a partire da £ 71.000.000";
m. al comma 9, le parole: "di cui all’art. 30" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all’art. 29".
All’art. 26 della L.R. 25 ottobre 1996, n. 96, le parole: "a norma dell’art. 26" sono sostituite dalle seguenti: "a norma dell’art. 25, comma 4".
All’art. 27 della L.R. 25 ottobre 1996, n. 96, sono apportate le seguenti modifiche:
a. al comma 1, le parole: "di cui all’art. 26" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all’art. 25";
b. il comma 4 è soppresso.
All’art. 29 della L.R. 25 ottobre 1996, n. 96, sono apportate le seguenti modifiche:
a. il primo comma è sostituito dal seguente: "E’ istituito nell’ambito regionale il Fondo Sociale per concorrere al pagamento del canone di locazione destinato agli assegnatari disoccupati o pensionati, il cui reddito annuale riferito all’intero nucleo familiare sia inferiore all’importo di una pensione minima INPS.";
b. dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: "Qualora il nucleo familiare sia composto di più di quattro persone, il limite di reddito viene elevato all’importo di due pensioni minime INPS.".
Al comma 9 dell’art. 30 della L.R. 25 ottobre 1996, n. 96, le parole: "previsto dal comma precedente" sono sostituite dalle seguenti: "previsto dal presente articolo".
All’art. 34 della L.R. 25 ottobre 1996, n. 96,sono apportate le seguenti modifiche:
a. al comma 1, il periodo: "e) fruisca di un reddito annuo complessivo, per il nucleo familiare, superiore al limite stabilito per la permanenza, come indicato all’art. 36" è sostituito dal seguente: "e) fruisca di un reddito annuo complessivo, riferito all’intero nucleo familiare, superiore al limite stabilito per la permanenza così come indicato dall’art. 35";
b. dopo il comma 2 è aggiunto, infine, il seguente periodo: "La condizione di cui alla lettera c) del comma precedente è esteso all’intero nucleo familiare;
c. al comma 3, le parole: "precedente art. 34" sono sostituite dalle seguenti: "precedente art. 33";
d. al comma 5, le parole: "lettera c)" sono sostituite dalle seguenti: "lettera e)".
All’art. 36 della L.R. 25 ottobre 1996, n. 96, sono apportate le seguenti modifiche:
a. dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: "L’ammontare dei canoni da recuperare è rateizzabile a tasso legale per un periodo di ammortamento non superiore a due anni. All’estinzione del debito avrà luogo la stipula del contratto di locazione tra l’assegnatario e l’Ente gestore ed il Comune provvederà ad emettere il relativo provvedimento di assegnazione il cui effetto retroagisce all’1.7.1995. Nel periodo di ammortamento è dovuto il canone determinato ai sensi della legge regionale all’epoca vigente.";
b. al comma 3, le parole: "L’assegnazione di cui al comma è subordinata" sono sostituite dalle seguenti: "L’assegnazione è subordinata";
c. al comma 3, lettera b), dopo le parole: "della L.R. 55/86" sono aggiunte le seguenti: "e successive modificazioni ed integrazioni";
d. al comma 7, la parola: "l’occupazione" è sostituita dalla seguente: "l’occupante".
La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Uffìciale della Regione.
(<>)([2]) Vedi, anche, l’art. 1, L.R. 18 maggio 2000, n. 99, il quale dispone che per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e la determinazione dei relativi canoni i trapiantati di organi sono equiparati alla categoria dei soggetti portatori di handicap.