L.R. 7 marzo 2000, n. 20 ([1])
Testo unico in materia di sport e impiantistica sportiva. ([2]) ([3])
TITOLO I Princi'pi generali e interventi
Art. 3 Destinatari e iniziative.
TITOLO II Attivita' sportiva promozionale, agonistica e amatoriale
Art. 6 Riparto dei contributi.
TITOLO III Interventi a sostegno dello sport abruzzese non professionistico ai massimi livelli
Art. 7 Interventi e soggetti beneficiari.
Art. 9 Riparto dei contributi.
TITOLO IV Promozione e sostegno dell'attivita' sportiva di base
Art. 11 Profili professionali.
Art. 13 Misura del contributo.
Art. 14 Domande di contributo.
TITOLO V Manifestazioni sportive e convegni
Art. 16 Tipologia degli interventi.
Art. 18 Domande di contributo.
Art. 19 Interventi e soggetti beneficiari.
Art. 21 Domande di contributo.
TITOLO VII Sport per tutti e strutture sportive
Art. 24 Domande di contributo.
TITOLO VIII Palestre scolastiche ed altre strutture sportive
Art. 27 Domande di contributo.
TITOLO IX Iniziative delegate e programmi di qualificazione e sviluppo
Art. 31 Programmi di qualificazione e sviluppo.
Art. 33 Attivita' per il miglioramento dell'efficienza fisica.
TITOLO X Norme comuni alla parte I
Art. 35 Erogazione, riduzione o revoca.
Art. 36 Delega di funzioni e incompatibilita'.
Parte II - Impiantistica sportiva e piste per lo sci di fondo
TITOLO XI Interventi a sostegno dell'impiantistica sportiva
Art. 38 (Agevolazioni Finanziarie)
Art. 39 (Soggetti beneficiari)
Art. 40 Presentazione delle domande.
TITOLO XII Piste per lo sci di fondo
Art. 50 Erogazione dei contributi.
Art. 52 Utilizzazione, riduzione e revoca.
TITOLO XIII Consulta regionale per lo sport
Art. 53 Funzioni e competenze.
Art. 55 Nomina, durata e sostituzioni.
TITOLO XIV Norme transitorie, finali e finanziarie
Art. 60 Ripartizione percentuale.
TITOLO I
Princi'pi generali e interventi
La Regione, in armonia con lo Statuto, riconosce allo sport:
1) valore e funzione sociale direttamente dipendenti dalla sua reale capacita' di aggregare gli individui;
2) carattere basilare nella formazione psicofisica dell'individuo nei confronti del quale e' in grado di svolgere un'azione educativa, terapeutica e culturale;
3) capacita' di rappresentare la collettivita' stessa a livello regionale, nazionale ed internazionale;
4) capacita' di rafforzare i sentimenti di amicizia, solidarieta' e fratellanza;
5) capacita' di migliorare la qualita' della vita di tutti i cittadini;
6) capacita' di migliorare e potenziare la qualita' dell'attivita' che si attua attraverso le strutture sportive regionali e le strutture di servizio connesse;
7) capacita' di realizzare le progettualita' delle Istituzioni scolastiche in materia sportiva.
In attuazione dei princi'pi indicati all'art. 1, la Regione interviene finanziariamente a sostegno delle iniziative realizzate nel proprio territorio dai soggetti individuati all'art. 3.
La Giunta regionale, anche ai fini dell'attuazione di quanto previsto dalla L.R. 3 marzo 1999, n. 11, art. 10, comma 4, predispone programmi triennali di orientamento degli interventi in ordine ai risultati delle politiche di incentivazione dello sport adottate.
A tal fine, il Servizio sport effettua monitoraggi triennali sugli effetti degli interventi previsti dalla presente legge.
Art. 3
Destinatari e iniziative.
a) Enti di promozione sportiva e del tempo libero, riconosciuti dal C.O.N.I. ed operanti sull'intero territorio regionale, che promuovono l'attivita' sportiva promozionale e per la terza eta' e Centro universitario sportivo italiano, di seguito denominato "C.U.S.I.", Delegazione regionale;
b) Societa' ed Associazioni sportive dilettantistiche, locali, provinciali e regionali, operanti nella Regione, affiliate o associate ad una o piu' Federazioni sportive nazionali del C.O.N.I. che partecipano alle rispettive attivita' federali agonistiche o amatoriali;
c) Societa' e Associazioni sportive affiliate o associate alla Federazione italiana sport disabili, di seguito denominata "F.I.S.D.", che partecipano alle rispettive attivita' federali agonistiche o amatoriali;
d) Societa' e Associazioni sportive abruzzesi, affiliate a Federazioni sportive nazionali del C.O.N.I., impegnate nei rispettivi campionati di serie A o A1 non professionistici;
e) Enti di promozione sportiva di cui alla lettera a), Societa' ed Associazioni sportive dilettantistiche di cui alle lettere b), c) e d) e Federazioni sportive nazionali del C.O.N.I., che promuovono l'assunzione di istruttori sportivi qualificati;
f) Enti di promozione sportiva di cui alla lettera a) e Societa' ed Associazioni sportive dilettantistiche affiliate o associate a Federazioni sportive del C.O.N.I. o ai medesimi Enti di promozione sportiva, che realizzino manifestazioni sportive;
g) Societa' ed Associazioni sportive di cui alle lettere b), c) e d) titolari di risultati di particolare rilievo conseguiti nelle varie discipline sportive, direttamente o tramite loro atleti tesserati;
h) Enti locali territoriali, singoli o associati e Universita' abruzzesi, che promuovono iniziative per la realizzazione di servizi collettivi e/o l'acquisizione di beni strumentali destinati allo sport;
i) Enti locali territoriali, singoli o associati, che promuovono il recupero alla pratica sportiva dilettantistica di palestre scolastiche non o parzialmente utilizzate;
l) Comitato regionale del C.O.N.I. ovvero i comitati provinciali del C.O.N.I. per tutte le iniziative tese all'organizzazione ed al potenziamento dello sport a livello regionale e provinciale nonche' per la promozione della massima diffusione sportiva;
m) Enti locali territoriali, singoli o associati, Societa' e Associazioni sportive, Enti di promozione sportiva e del tempo libero riconosciuti dal C.O.N.I., che promuovono interventi per la qualificazione e il potenziamento degli impianti sportivi;
n) Enti locali territoriali, singoli o associati, che promuovono iniziative tese a favorire la realizzazione o la manutenzione delle piste per lo sci di fondo e delle strutture di servizi connesse;
o) Enti locali territoriali che promuovono l'attivita' fisica - motoria e sportiva per l'eta' adulta e anziana.
TITOLO II
Attivita' sportiva promozionale, agonistica e amatoriale
In attuazione dei princi'pi generali indicati all'art. 1, la Regione interviene finanziariamente in favore dell'attivita' sportiva svolta annualmente dai soggetti individuati all'art. 3, lettere a), b) e c).
Le domande rivolte ad ottenere la concessione di contributi dai soggetti indicati all'art. 4, devono essere presentate alla Giunta regionale, Servizio sport, esclusivamente a mezzo raccomandata postale entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno, corredate di una relazione illustrativa dei programmi e delle iniziative che si intendono attivare nell'anno seguente, del relativo piano finanziario preventivo e di ogni ulteriore dettaglio tecnico - organizzativo - sportivo utile alla determinazione della misura del contributo nonche', a cura delle sole Societa' e Associazioni sportive, del certificato di ininterrotta affiliazione alle Federazioni sportive regionali del C.O.N.I. di appartenenza, rilasciato dalle stesse e relativo all'anno per il quale si richiede il contributo.
Art. 6
Riparto dei contributi.
La
somma a disposizione per l'intervento regionale a sostegno degli Enti di
promozione sportiva di cui all'art. 3, lettera a), viene ripartita ed assegnata
a ciascun Ente avente diritto nel modo seguente: fino al 50% della somma
disponibile in parti uguali tra i soggetti richiedenti; la restante quota,
fatta eccezione per il C.U.S.I. cui viene riservata in misura fissa la quota
del 10%, viene ripartita ed assegnata mediante un sistema a punteggi i cui
parametri e valori sono determinati da:
I. numero delle Societa' e Associazioni sportive affiliate e operanti in
Regione;
II. numero e livello delle manifestazioni sportive realizzate in Regione;
III. numero e livello dei convegni sportivi realizzati in Regione;
IV. numero di corsi per la formazione di operatori sportivi realizzati in
Regione.
La
somma a disposizione delle Societa' e Associazioni sportive di cui all'art. 3,
lettere b) e c), viene ripartita ed assegnata mediante un sistema a punteggi i
cui parametri e valori sono determinati da:
I. qualita' dei programmi;
II. specifica attivita' in favore di giovanissimi e anziani;
III. attivita' in favore anche di portatori di handicap, esclusi i soggetti di
cui all'art. 3, lettera c);
IV attivita' pluridisciplinare;
V. utilizzo degli operatori sportivi di cui all'art. 11 per la preparazione
atletica.
TITOLO III
Interventi a sostegno dello sport abruzzese non professionistico ai massimi
livelli
Art. 7
Interventi e soggetti beneficiari.
In attuazione dei princi'pi generali indicati all'art. 1, la Regione interviene finanziariamente in favore delle Societa' ed Associazioni sportive abruzzesi affiliate a Federazioni sportive del C.O.N.I., impegnate ed operanti nei massimi livelli non professionistici delle rispettive serie "A" o "A1" durante l'intero anno. Requisito indispensabile per l'ottenimento del contributo e' che le Societa' o Associazioni di cui al comma 1 abbiano militato nelle medesime serie consecutivamente almeno negli ultimi due campionati di riferimento, conservando comunque nell'ultima stagione il diritto alla permanenza dei massimi livelli suddetti.
Le Societa' ed Associazioni sportive di cui al comma 1 non possono beneficiare dei contributi previsti dal titolo II.
Le domande rivolte ad ottenere la concessione dei contributi devono essere presentate alla Giunta regionale, Servizio sport, esclusivamente a mezzo raccomandata postale, entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno.
Le domande devono essere corredate della seguente documentazione:
a) relazione illustrativa dei programmi e delle iniziative attuate nel corso della stagione agonistica di riferimento;
b) relativo piano finanziario;
c) attestazione rilasciata dalla competente Federazione sportiva nazionale del C.O.N.I. comprovante:
I. l'iscrizione del soggetto richiedente in serie "A" o "A1" nelle ultime due stagioni agonistiche relative alla domanda;
II. che tale iscrizione non e' mai venuta a cessare per illecito sportivo o per dissesto finanziario e che non e' stata ottenuta mediante fusione con altra societa' promossa nella serie "A" o "A1";
III. qualora ne ricorrano gli estremi, l'ininterrotta partecipazione ai rispettivi campionati di serie "A" o "A1" da oltre venti anni in qualsiasi disciplina oppure da oltre dieci anni in discipline olimpiche.
Art. 9
Riparto dei contributi.
Il Dirigente del competente Servizio sport, ai sensi della L.R. 14 settembre 1999, n. 77, art. 24, in relazione alle richieste pervenute con il corredo della prescritta documentazione, compatibilmente con le disponibilita' finanziarie di bilancio, provvede ad adottare il piano di riparto dei fondi entro il 30 settembre di ogni anno secondo le seguenti modalita':
a) dividendo in parti uguali tra tutti i soggetti beneficiari il 70% dello stanziamento complessivo;
b) dividendo in parti uguali il restante 30% tra tutti i soggetti beneficiari in possesso dei requisiti di cui all'art. 8, comma 2, punto III.
Qualora dalle richieste di contributo non si evidenzi il possesso dei requisiti di cui alla lettera b) del precedente comma, il contributo viene integralmente ripartito in parti uguali tra tutti i soggetti beneficiari.
TITOLO IV
Promozione e sostegno dell'attivita' sportiva di base
In attuazione dei princi'pi generali indicati all'art. 1 ed allo scopo di incentivare e qualificare la promozione dell'attivita' sportiva di base, la Regione concorre a sostenere, con le provvidenze economiche previste dalla presente legge, l'assunzione anche con contratto di lavoro a tempo determinato degli istruttori sportivi qualificati di cui all'art. 11.
Art. 11
Profili professionali.
Sono considerati istruttori qualificati, nel seguente ordine prioritario:
a) i titolari di diploma rilasciato dall'I.S.E.F. o di diploma di laurea in scienze motorie;
b) coloro che hanno prestato, alla data in entrata in vigore della presente legge, attivita' documentata di istruttore come disciplinato da:
I. Federazioni sportive nazionali riconosciute dal C.O.N.I.;
II. Enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I.
La competenza nella formazione degli operatori sportivi da parte degli Enti di cui alla lettera b), punto II e' limitata alle discipline non di pertinenza delle Federazioni di cui alla lettera b), punto I.
Sono destinatari dei contributi regionali previsti dal titolo IV i soggetti operanti e con sede legale in Regione che assumono durante l'anno solare relativo alla richiesta di contributo, con contratto di lavoro anche a tempo determinato, uno o piu' istruttori qualificati per l'esercizio delle attivita' tecnico - sportive.
Tali assunzioni possono essere effettuate esclusivamente da:
a) Enti regionali di promozione sportiva, o loro strutture territoriali, riconosciuti dal C.O.N.I.;
b) Federazioni sportive del C.O.N.I.;
c) Societa' e Associazioni sportive dilettantistiche affiliate a uno degli Enti indicati alle precedenti lettere a) e b).
Art. 13
Misura del contributo.
Per la realizzazione degli obiettivi indicati all'art. 10, la Giunta regionale determina i criteri per la concessione di contributi che, compatibilmente con le disponibilita' finanziarie di bilancio, potranno essere concessi fino al 100% degli oneri contributivi relativi alle nuove assunzioni delle figure professionali di cui all'art. 11 e comunque in misura non superiore a L. 12.000.000 per ogni unita' assunta.
Il contributo viene erogato esclusivamente per l'assunzione di personale che non svolga altre attivita' remunerative ed e' rapportato al periodo di prestazione o lavoro utilmente prestato.
Il provvedimento di concessione dei contributi e' trasmesso all'Ispettorato regionale del lavoro e all'Ufficio regionale del lavoro.
Art. 14
Domande di contributo.
Le domande rivolte ad ottenere la concessione del contributo per la copertura degli oneri contributivi, devono essere trasmesse, a firma del rappresentante legale del soggetto beneficiario, alla Giunta regionale, Servizio sport, a mezzo raccomandata postale entro e non oltre il 30 settembre di ogni anno, corredate di:
1. relazione analitica sul programma di assunzione relativo all'anno nel quale la stessa viene effettuata;
2. preventivo di spesa relativo agli oneri contributivi contemplati dalle vigenti leggi in materia.
I soggetti beneficiari di cui all'art. 12, lettera c), devono allegare alla domanda di contributo il certificato di affiliazione alla Federazione sportiva o all'Ente di promozione sportiva del C.O.N.I. di appartenenza rilasciato dal competente Comitato regionale.
I datori di lavoro dovranno attenersi, per l'avviamento e per la disciplina del rapporto, alle vigenti norme dello Stato sul collocamento e sui contratti di lavoro.
In caso di violazione delle predette norme da parte dei soggetti percettori si fa luogo alla totale restituzione del contributo erogato, indipendentemente dallo stato di svolgimento del rapporto.
TITOLO V
Manifestazioni sportive e convegni
Art. 16
Tipologia degli interventi.
In attuazione dei princi'pi generali indicati all'art. 1, la Regione sostiene e promuove annualmente con interventi finanziari le seguenti iniziative realizzate nel proprio territorio:
a) manifestazioni sportive internazionali di massimo prestigio sportivo svolte sotto l'egida del CIO (Comitato internazionale olimpico), del C.O.N.I. o delle Federazioni sportive nazionali del C.O.N.I.;
b) manifestazioni sportive agonistiche, di livello internazionale, nazionale, interregionale o regionale, svolte sotto l'egida delle Federazioni sportive nazionali o regionali del C.O.N.I.;
c) manifestazioni sportive internazionali o nazionali di carattere amatoriale, promozionale, ecologico o sociale, svolte sotto l'egida degli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I. o delle Federazioni sportive nazionali o regionali del C.O.N.I.;
d) convegni, di livello almeno regionale, miranti all'approfondimento delle problematiche derivanti dallo svolgimento dell'attivita' motoria e sportiva anche della terza eta' e/o legate alle nuove tecniche di preparazione atletica, alle nuove scoperte della medicina dello sport nonche' alla prevenzione e alla lotta contro l'uso delle sostanze che alterano le naturali prestazioni fisiche degli atleti nelle attivita' sportive.
Sono destinatari dei contributi regionali:
1. i soggetti organizzatori delle manifestazioni di cui all'art. 16, lettera a), quali campionati mondiali o loro fasi, campionati europei o loro fasi oppure manifestazioni internazionali che si distinguano per le seguenti caratteristiche:
I. ripetitivita' negli anni, individuabile con la disputa di almeno tre edizioni precedenti a quella oggetto di contributo;
II. dimostrato interesse della stampa nazionale e/o internazionale e/o della rete televisiva nazionale e/o internazionale, da attestare tramite un dossier contenente un congruo numero di copie di articoli di stampa o videocassette;
III. partecipazione documentata di atleti stranieri di fama mondiale all'edizione oggetto di contributo;
2. i soggetti organizzatori delle manifestazioni di cui all'art. 16, lettera b) e precisamente: Societa' e Associazioni sportive loro affiliate o associate a Federazioni sportive del C.O.N.I.;
3. I soggetti organizzatori delle manifestazioni di cui all'art. 16, lettera c) e precisamente: Comitati o Delegazioni regionali degli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I., Societa' e Associazioni sportive operanti in Regione affiliate o associate agli stessi Enti o alle Federazioni sportive del C.O.N.I.;
4. i soggetti organizzatori dei convegni di cui all'art. 16, lettera d) e precisamente: Federazioni sportive del C.O.N.I., Societa' e Associazioni sportive affiliate o associate alle stesse;
5. il Comitato regionale del C.O.N.I.
Art. 18
Domande di contributo.
Le domande rivolte ad ottenere la concessione dei contributi per la realizzazione delle iniziative di cui all'art. 16, devono essere presentate alla Giunta regionale, Servizio sport, esclusivamente a mezzo raccomandata postale entro e non oltre il 30 settembre di ogni anno, corredate di esauriente relazione analitica illustrativa dell'iniziativa oggetto del contributo e del relativo piano finanziario delle entrate e delle uscite, preventivate o sostenute, compilato in dettaglio.
E' inoltre obbligatoria la presentazione della seguente documentazione, rilasciata dalla competente Federazione sportiva oppure del competente Ente di promozione sportiva, che comprovino:
1. denominazione, livello e periodo di svolgimento dell'iniziativa;
2. controllo sulle manifestazioni attraverso gli organi tecnici federali regionali;
3. affiliazione annuale (per le sole Societa' e Associazioni sportive).
Per le iniziative di cui all'art. 16, lettera a), la certificazione indicata al precedente comma deve essere rilasciata dalle competenti strutture federali nazionali del C.O.N.I.
Art. 19
Interventi e soggetti beneficiari.
In attuazione dei princi'pi generali indicati all'art. 1 ed allo scopo di incentivare, premiare e qualificare l'attivita' sportiva dilettantistica che si realizza nel suo territorio, la Regione interviene annualmente con contributi finanziari in favore di eventi sportivi che riguardino risultati di particolare rilievo conseguiti nelle varie discipline da Societa' e Associazioni sportive affiliate o associate a Federazioni sportive del C.O.N.I. o dai loro atleti tesserati.
Sono destinatari dei contributi regionali i soggetti di cui all'art. 19 che abbiano conseguito la conquista del titolo, assoluto o giovanile, oppure del podio in finali olimpiche, campionati mondiali, campionati europei o campionati nazionali. E' riconosciuto titolo di merito ex aequo il titolo, assoluto o giovanile, nei campionati interregionali ed il podio nel campionati nazionali.
Non viene considerato titolo di merito la vittoria o il podio conseguiti in occasione di singoli tornei o manifestazioni anche se internazionali.
Art. 21
Domande di contributo.
Le domande rivolte ad ottenere la concessione dei contributi per l'avvenuto conseguimento dei risultati di cui all'art. 20, devono essere presentate alla Giunta regionale, Servizio sport esclusivamente a mezzo raccomandata postale entro il 30 novembre di ogni anno.
Le medesime istanze devono essere corredate di attestazione rilasciata dalla competente Federazione sportiva nazionale o regionale del C.O.N.I. asseverante il merito sportivo rivendicato.
L'erogazione del contributo ai soggetti beneficiari indicati all'art. 19, previa acquisizione della documentazione richiesta, e' disposta con ordinanza dal Dirigente del Servizio sport.
TITOLO VII
Sport per tutti e strutture sportive
In attuazione dei princi'pi generali indicati all'art. 1, la Regione sostiene e promuove annualmente con interventi finanziari le iniziative destinate alla realizzazione di servizi collettivi ed all'acquisizione di beni strumentali aventi la funzione di migliorare le iniziative sportive contemplate all'art. 16, lettera c).
Sono destinatari degli interventi regionali di cui all'art. 22 gli Enti locali territoriali, singoli o associati, e le Universita' abruzzesi purche' proprietari e/o gestori di strutture sportive.
Art. 24
Domande di contributo.
Le domande rivolte ad ottenere la concessione dei contributi per la realizzazione delle iniziative di cui all'art. 22, devono essere presentate alla Giunta regionale, Servizio sport, esclusivamente a mezzo raccomandata postale, entro e non oltre il 30 settembre di ogni anno, corredate di:
a) relazione analitica illustrativa sia delle specifiche iniziative che della manifestazione cui sono correlate;
b) piano finanziario delle spese preventivate o sostenute compilato in dettaglio.
Il limite massimo del contributo regionale e' di L. 30.000.000.
TITOLO VIII
Palestre scolastiche ed altre strutture sportive
In attuazione dei princi'pi generali indicati all'art. 1, la Regione sostiene e promuove annualmente con interventi finanziari le iniziative destinate al recupero o piena utilizzazione di palestre scolastiche ed altre strutture sportive connesse, da destinare ad attivita' sportive e fisico - ricreative, al di fuori della normale attivita' d'istituto, realizzate da soggetti che operano nel campo dello sport dilettantistico, amatoriale o promozionale e ne abbiano fatto formale richiesta ai soggetti indicati all'art. 26.
In attuazione degli obiettivi indicati all'art. 25, entro i limiti delle disponibilita' di bilancio, la Regione concede agli Enti locali territoriali, singoli o associati, contributi nel limite massimo del 50% delle spese riconosciute ammissibili.
Previa intesa con i competenti organismi scolastici, ai sensi dell'art. 12 della legge 4 agosto 1977, n. 517 e tenuto anche conto del sostegno finanziario regionale, l'Ente locale territoriale stipula apposita convenzione con le Societa' e Associazioni sportive o con altri soggetti che facciano richiesta dell'uso delle palestre o di altre strutture sportive connesse.
Art. 27
Domande di contributo.
Le domande rivolte ad ottenere la concessione dei contributi, devono essere presentate, a firma del legale rappresentante dell'Ente locale territoriale, alla Giunta regionale, Servizio sport a mezzo di raccomandata postale, entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno corredate di:
a) relazione illustrativa della iniziativa intrapresa;
b) dettagliato piano finanziario relativo alle spese preventivate.
TITOLO IX
Iniziative delegate e programmi di qualificazione e sviluppo
In attuazione dei princi'pi generali indicati all'art. 1, la Giunta regionale, entro i limiti delle disponibilita' di bilancio, puo' incaricare il Comitato regionale del C.O.N.I. ad effettuare in Regione convegni destinati alla premiazione di atleti e Societa' e Associazioni sportive che si sono particolarmente distinti nel corso dell'anno.
Al fine di realizzare le iniziative di cui all'art. 28, il Presidente pro tempore del Comitato regionale del C.O.N.I. formula apposita richiesta alla Giunta regionale, Servizio sport, allegando una dettagliata relazione preventiva sul convegno, corredata della precisa indicazione delle spese ad esso connesse.
All'erogazione del finanziamento regionale, finalizzato all'attuazione delle iniziative di cui all'art. 28, provvede il Dirigente del competente Servizio sport previa acquisizione della relazione consuntiva e dei relativi giustificativi di spesa connessi all'iniziativa realizzata.
Art. 31
Programmi di qualificazione e sviluppo.
1. In attuazione dei principi
generali all'art. 1, la Regione promuove la divulgazione della pratica sportiva
e sostiene finanziariamente la Scuola regionale dello Sport C.O.N.I. in Abruzzo
quale strumento di:
- sviluppo e divulgazione della pratica sportiva;
- formazione e aggiornamento di dirigenti, tecnici, istruttori, operatori e
ausiliari sportivi;
- produzione e divulgazione di documentazione e informazione;
- attuazione e ricerca applicata alla prativa sportiva.
2. A tale scopo la Giunta regionale adotta programmi di intervento, valutando le proposte formulate dalla Scuola regionale dello Sport ([4]).
In attuazione degli obiettivi di cui all'art. 31, la Regione interviene, entro i limiti delle disponibilita' di bilancio, mediante l'assegnazione al Comitato regionale del C.O.N.I. Abruzzo di un finanziamento finalizzato agli interventi per il funzionamento della Scuola regionale dello sport.
Interviene, altresi', mediante il finanziamento dei progetti obiettivo in materia sportiva presentati dai soggetti indicati all'art. 31, comma 3.
Art. 33
Attivita' per il miglioramento dell'efficienza fisica.
Per l'esercizio delle attivita' per il miglioramento dell'efficienza fisica svolte in palestre, sale ginniche ed altri impianti a cio' destinati, i soggetti organizzatori devono avvalersi degli istruttori qualificati di cui all'art. 11.
La responsabilita' di tali attivita' e' affidata ai soggetti di cui alla lettera a) dello stesso art. 11 con esclusione delle attivita', finalizzate alla preparazione delle diverse discipline sportive, svolte da Societa' o Associazioni sportive dilettantistiche affiliate alle Federazioni sportive del C.O.N.I. o agli Enti di promozione sportiva del C.O.N.I.
La Regione disciplina con apposito regolamento la formazione e l'aggiornamento degli operatori sportivi, determinando le modalita' ed i requisiti d'accesso, di frequenza e di organizzazione dei corsi integrativi di formazione nonche' delle prove finali di qualificazione, approvando l'elenco di coloro che hanno superato tali prove.
Le province, in attuazione della L.R. 12 agosto 1998, n. 72, art. 54, comma 2, esercitano le funzioni di formazione e aggiornamento degli operatori sportivi, in collaborazione con il C.O.N.I.
Entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, i soggetti che gia' operano nell'ambito delle attivita' di cui al primo comma sono tenuti ad adeguarsi alla presente normativa.
TITOLO X
Norme comuni alla parte I
La Giunta regionale, entro il 30 novembre di ogni anno, adotta i criteri per la predisposizione dei relativi piani di riparto dei fondi disponibili, individuando i soggetti beneficiari e la corrispondente misura dei benefi'ci regionali.
Qualora le richieste pervenute per una o piu' delle iniziative contemplate all'art. 3 non consentano il pieno utilizzo delle provvidenze economiche previste dalla presente legge, le somme non utilizzate possono essere destinate alle altre iniziative ricomprese nel medesimo art. 3.
Il competente Servizio sport della Giunta regionale, in fase istruttoria delle domande, puo' richiedere l'integrazione della documentazione allegata alle istanze medesime; i soggetti beneficiari sono tenuti a produrre le integrazioni richieste nel termini stabiliti dal Servizio stesso.
Le domande trasmesse oltre i termini prescritti oppure prive della prescritta documentazione, sono escluse dai benefi'ci regionali.
Per l'attuazione delle iniziative contemplate dalla presente legge, la Giunta regionale, in relazione alle richieste pervenute nei tempi e con il corredo delle relative documentazioni prescritte, compatibilmente con le disponibilita' finanziarie di bilancio, concede contributi non oltre il 50% delle spese riconosciute ammissibili, sostenute e documentate, laddove non disposto diversamente.
Art. 35
Erogazione, riduzione o revoca.
L'erogazione del contributo al soggetti beneficiari di cui all'art. 3, lettere a), b), c) e d), inclusi nei rispettivi piani di riparto, e' subordinata alla presentazione, a firma autenticata del legale rappresentante del soggetto beneficiario, di relazione consuntiva sull'attivita' svolta con allegati giustificativi di spesa di importo almeno pari al doppio del contributo assegnato e, se necessario, il certificato di regolarita' contabile ai sensi della L.R. 27 giugno 1986, n. 22.
L'erogazione dei benefi'ci finanziari a favore dei restanti soggetti beneficiari di cui al medesimo art. 3, inclusi nel rispettivi piani di riparto, e' subordinata alla presentazione della seguente documentazione a firma autenticata del legale rappresentante del soggetto beneficiario:
a) relazione consuntiva sull'iniziativa realizzata;
b) rendiconto delle spese sostenute come da quadro economico di programma con allegati i relativi giustificativi di spesa e, se necessario, il certificato di regolarita' contabile ai sensi della L.R. 27 giugno 1986, n. 22.
All'erogazione dei benefi'ci regionali provvede il Dirigente del competente Servizio sport previa acquisizione della relazione consuntiva e dei relativi giustificativi di spesa connessi all'iniziativa oggetto dei benefi'ci medesimi.
Qualora il rendiconto finanziario esibito dai soggetti beneficiari evidenzi la parziale realizzazione dei programmi di spesa proposti, in base al quali e' stata determinata la misura dei benefi'ci regionali oppure, per quanto contemplato al primo comma, giustificativi di spesa di importo inferiore al doppio del contributo, in sede di erogazione si provvede con ordinanza dirigenziale alla riduzione proporzionale nella misura dei benefi'ci regionali ovvero del contributo.
In caso di mancata attuazione dei programmi e delle iniziative proposti oppure di mancata presentazione della relazione consuntiva e dei relativi giustificativi di spesa, connessi all'iniziativa oggetto dei benefi'ci economici regionali, con allegato, se necessario, il certificato di regolarita' contabile ai sensi della L.R. 27 giugno 1986, n. 22, si provvede, con ordinanza dirigenziale, alla revoca.
Art. 36
Delega di funzioni e incompatibilita'.
In applicazione della L.R. n. 72/1998, art. 54, comma 1, sono delegate alle province le funzioni di cui al combinato disposto degli artt. 3, lettere b) e c), e 6, comma 2, nonche' degli artt. 16, lettere b) e c) e 17, punti 2. e 3.
I soggetti beneficiari delle provvidenze economiche previste dalla presente legge non possono beneficiare di altre provvidenze economiche a carico del bilancio regionale.
Parte II - Impiantistica sportiva e piste per lo sci di fondo
TITOLO XI
Interventi a sostegno dell'impiantistica sportiva
([5])
In attuazione dei principi indicati all'art. 1, la Regione promuove e sostiene la qualificazione ed il potenziamento degli impianti destinati ad uso sportivo e ricreativo, con particolare riferimento agli interventi di adeguamento e di miglioramento delle strutture esistenti.
Art. 38
(Agevolazioni Finanziarie)
1. In attuazione dei principi indicati all'art. 37, la Giunta Regionale, nell'ambito della disponibilita' prevista nello stanziamento del bilancio dell'esercizio finanziario di riferimento, e' autorizzata a:
a) concedere contributi in conto capitale, quale cofinanziamento per le iniziative in ambito di impiantistica sportiva, nel limite massimo del 50% della spesa riconosciuta ammissibile, da contenere comunque entro il limite previsto dalla tabella A di cui all'art. 39;
b) concedere contributi in conto interesse, nel limite dell'abbattimento complessivo degli stessi, mediante convenzione di cui al comma 2, in relazione ai mutui da contrarre dai soggetti beneficiari con l'Istituto convenzionato.
2. Per le finalita' di cui alla lettera b) del comma 1, la Giunta regionale e' autorizzata a stipulare con l'Istituto per il Credito Sportivo o altri Istituti di Credito, a condizioni non meno favorevoli, apposite convenzioni dirette ad assicurare le migliori condizioni per la concessione dei mutui agevolati ai beneficiari dei contributi di cui all'art. 39.
3. Nel quadro degli obiettivi previsti dalla presente legge, la Giunta regionale e' autorizzata a stipulare con il CONI apposita convenzione diretta a promuovere un efficace coordinamento delle rispettive iniziative sul territorio regionale, nonche' a garantire la migliore speditezza nelle attivita' poste in essere dai soggetti beneficiari dei contributi di cui all'art. 39.
4. Per finanziare le attivita' di cui al presente titolo e' prevista una quota pari al 90% della disponibilita' prevista nello stanziamento del bilancio, come indicato al comma 9 dell'art. 60.
5. Nel caso le richieste pervenute non consentano il pieno utilizzo delle percentuali indicate al comma 9 dell'art. 60 le somme non utilizzate possono essere destinate ad ulteriori iniziative comunque concernenti interventi di impiantistica sportiva, entro i limiti della disponibilita' finanziaria. ([6])
Art. 39
(Soggetti beneficiari)
1. Sono destinatari delle provvidenze indicate nel presente Titolo XI i Comuni singoli, o associati, o in consorzio, le Societa' e le Associazioni sportive, aventi personalita' giuridica, regolarmente affiliate alle relative Federazioni sportive del CONI, gli Enti di Promozione sportiva, aventi personalita' giuridica, riconosciuti dal CONI e le loro Societa' e Associazioni, con personalita' giuridica, regolarmente affiliate nonche' le Federazioni sportive del CONI di cui alla seguente tabella A.
SOGGETTI BENEFICIARI E LIMITE MASSIMO DEI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE |
|
Tabella A |
|
COMUNI SINGOLI O ASSOCIATI |
IMPORTO MASSIMO DEL CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE |
Fino a 3.000 ab. |
40.000,00 |
Da 3.001 a 10.000 ab. |
60.000,00 |
Da 10.001 a 100.000 ab. |
100.000,00 |
Oltre 100.000 ab. |
150.000,00 |
SOCIETA' ED ASSOCIAZIONI SPORTIVE affiliate alle Federazioni sportive del CONI e Federazioni sportive del CONI |
30.000,00 |
ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA riconosciuti dal CONI e loro SOCIETA' E ASSOCIAZIONI AFFILIATE |
30.000,00 |
([7])
Art. 40
Presentazione delle domande.
I destinatari delle provvidenze, che intendono accedere ai finanziamenti regionali previsti dalla presente legge, devono presentare apposita istanza, a firma dei legali rappresentanti alla Giunta regionale, Servizio sport, esclusivamente a mezzo di raccomandata postale, entro e non oltre il 30 settembre di ogni anno. A tal fine fa fede la data di spedizione dell'Ufficio Postale accertante. ([8])
Gli Enti locali devono corredare le domande con la seguente documentazione:
1. deliberazione di approvazione del progetto preliminare;
2. progetto preliminare a firma di un progettista abilitato (relazione tecnica, grafici, corografia, planimetrie, profili, stima dei lavori e delle forniture, quadro economico dell'opera con relativo piano finanziario);
3. dichiarazione sottoscritta dal segretario dell'Ente riguardante la disponibilita' di cespiti delegabili;
4. attestazione del progettista circa la compatibilita' urbanistica dell'intervento.
Le Societa' e le Associazioni sportive nonche' gli Enti di promozione sportiva riconosciuti, o loro Societa' e Associazioni affiliate, relativamente agli interventi di cui alla lettera a), punti I e II dell'art. 41, devono corredare le domande con la seguente documentazione:
I. progetto preliminare a firma di un progettista abilitato (relazione tecnica, grafici, corografia, planimetrie, profili, stima dei lavori e delle forniture, quadro economico dell'opera con relativo piano finanziario);
II. attestazione del progettista circa la compatibilita' urbanistica dell'intervento;
III. certificato di affiliazione alla Federazione sportiva del C.O.N.I. o dell'Ente di promozione;
IV. dichiarazione del legale rappresentante circa la disponibilita' delle risorse finanziarie per il pagamento del mutuo.
Le domande trasmesse oltre il termine di cui al primo comma oppure prive della prescritta documentazione sono escluse dal programma delle opere da finanziare.
Le domande sono finanziate, con le modalita' previste dalla presente legge, fino a concorrenza della relativa disponibilita' e secondo le priorita' indicate nell'art. 41.
1. Per il solo anno 2006 le istanze di cui all'art. 40 sono considerate prodotte nei termini utili sempre che le stesse e la relativa documentazione, come prescritta, siano presentate, con le indicate modalita' entro il termine di venti giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione sul BURA della presente legge. ([9])
La Giunta regionale, in relazione alle richieste pervenute, con il corredo della prescritta documentazione, entro 30 giorni dal termine previsto per la presentazione delle domande, approva l'elenco delle opere da finanziare.
La priorita' degli interventi e' riservata alle seguenti iniziative, nelle misure appresso indicate:
a) 70% della somma disponibile per:
I. lavori necessari all'adeguamento dell'impianto alle norme di sicurezza ivi compresa l'eliminazione delle barriere architettoniche;
II. lavori di completamento e miglioramento delle strutture sportive esistenti;
b) 30% della somma disponibile per la realizzazione di nuovi impianti sportivi secondo le seguenti priorita':
I. localizzazioni in comuni sprovvisti di impianti dei quali si chiede la realizzazione;
II. realizzazione di campi di calcio e strutture polivalenti;
III. realizzazione di palestre scolastiche e strutture coperte;
IV. realizzazione di altri impianti sportivi.
A parita' dell'ordine indicato al precedente comma, hanno priorita' gli interventi proposti da comuni associati o convenzionati tra loro per i fini di cui alla presente legge; successivamente si tiene conto di un'equilibrata distribuzione degli interventi sul territori provinciali in relazione all'estensione territoriale della Provincia e della relativa popolazione in base ai seguenti parametri:
1) 27,50% per le province di Chieti e di L'Aquila;
2) 22,50% per le province di Pescara e di Teramo.
Infine, si tiene conto della data di presentazione delle domande ed a parita' di data, hanno priorita' le richieste di mutuo di minore entita' per i benefici di cui alla lett. b) o quelle che garantiscono un maggiore importo di cofinanziamento per i benefici di cui alla lett. a), del comma 1 dell'art. 38. ([10])
Qualora le richieste pervenute non consentano il pieno utilizzo delle percentuali indicate al secondo comma, le somme non utilizzate possono essere destinate alle altre iniziative ricomprese nel comma medesimo, entro i limiti delle disponibilita' finanziarie.
1. In attuazione degli interventi di cui all'art. 41, per le iniziative ammesse, il Servizio sport comunica ai soggetti beneficiari ed all'istituto convenzionato il provvedimento adottato dal competente organo. ([11])
2. I soggetti beneficiari decadono delle provvidenze previste dalla presente legge, se, entro quattro mesi dalla data di comunicazione di cui al precedente comma, non abbiano presentato all'Istituto per il Credito sportivo apposita domanda intesa ad ottenere l'adesione di massima al mutuo. ([12])
3. Le derivanti disponibilita' sono utilizzate per i fini di cui alla presente legge. ([13])
4. La verifica della conformita' del progetto esecutivo alle previsioni del progetto preliminare viene effettuata dall'Ufficio impiantistica sportiva che trasmette l'attestazione di conformita' all'istituto convenzionato per il finanziamento definitivo; per tale adempimento i soggetti beneficiari devono trasmettere al competente Servizio sport la seguente documentazione:
1) progetto esecutivo completo degli elaborati tecnici;
2) atto deliberativo di approvazione del progetto esecutivo e attestazione del progettista ai sensi della legge n. 662/1996 nonche' piano finanziario della copertura della spesa;
3) parere tecnico del C.O.N.I.;
4) concessione o autorizzazione edilizia nei casi previsti. ([14])
4 bis. Per le richieste di contributo in conto capitale di cui al comma 1 lett. a) dell'articolo 38, fermo restando la presentazione della documentazione necessaria come prevista al presente Titolo, per la erogazione dei benefici si provvede con determinazione del Dirigente del Servizio competente secondo le seguenti modalita':
a) il 50% del contributo in conto capitale a presentazione del certificato di inizio lavori;
b) l'ulteriore 50% di detto contributo a presentazione:
1) del certificato di regolare esecuzione o certificato di collaudo secondo quanto disposto dal D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 (Regolamento di attuazione della L. 11 febbraio 1994, n. 109 legge -quadro in materia di lavori pubblici e successive modificazioni), dalla L. 11 febbraio 1994 n. 109 (Legge quadro in materia di lavori pubblici) e dal D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e fornitura in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE);
2) del provvedimento di approvazione di detto certificato di regolare esecuzione o certificato di collaudo;
3) di apposito rendiconto delle somme spese e da spendere in relazione agli interventi effettuati, nonche' apposita relazione acclarante i rapporti tra la Regione ed il beneficiario. ([15])
I soggetti realizzatori degli interventi finanziati con la presente legge, devono garantire, con apposita attestazione per gli organismi sportivi o con atto deliberativo per i comuni, il mantenimento della specifica destinazione degli impianti ed attrezzature per almeno 10 anni decorrenti dalla data di agibilita' dell'impianto sportivo susseguente alla ultimazione degli interventi finanziati. ([16])
In caso di mutamento della destinazione di cui al precedente comma, i soggetti beneficiari sono tenuti alla restituzione delle provvidenze.
L'utilizzazione degli impianti sportivi finanziati con la presente legge deve essere garantita a tutti i cittadini.
L'erogazione dei contributi previsti dalla presente legge e' soggetta, ove necessario, alle disposizioni di cui alla L.R. 27 giugno 1986, n. 22 e successive modificazioni e integrazioni.
TITOLO XII
Piste per lo sci di fondo
([17])
In attuazione dei princi'pi indicati all'art. 1, la Regione promuove le iniziative tese a favorire la realizzazione e/o la manutenzione delle piste per lo sci di fondo e delle strutture di servizio connesse.
In attuazione degli obiettivi indicati nell'art. 44, la Regione interviene finanziariamente a sostegno delle seguenti iniziative:
a) la realizzazione e/o la manutenzione di piste con relativa segnaletica;
b) l'acquisto di mezzi battipista;
c) la manutenzione delle strutture di servizio connesse.
Ai fini della presente legge sono considerate strutture di servizio connesse alle piste:
1. la stazione di partenza e arrivo;
2. i fabbricati adibiti a ricovero di mezzi battipista e di altre macchine operatrici;
3. i fabbricati adibiti a punto di ristoro e/o servizi degli utenti.
I soggetti beneficiari degli interventi sono gli Enti locali singoli, associati e/o convenzionati.
In caso di richieste superiori alle disponibilita' di bilancio, ciascun Ente, indicato al precedente comma, puo' beneficiare di un solo finanziamento.
Per gli interventi di cui alle lettere a) e c) dell'art. 45, gli Enti indicati al comma 1, possono stipulare apposite convenzioni con Societa' e Associazioni affiliate alla Federazione italiana sport invernali, di seguito denominata "F.I.S.I.", o con Associazioni operanti nell'ambito del rispettivo territorio.
Le convenzioni possono, altresi', prevedere le forme di utilizzazione, da parte delle associazioni e Federazioni convenzionate, dei beni ed attrezzature di proprieta' comunale.
Le domande rivolte ad ottenere la concessione dei contributi devono essere presentate alla Giunta regionale, Servizio sport, esclusivamente a mezzo raccomandata postale, entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno.
Le domande, a firma dei legali rappresentanti degli Enti locali interessati, devono essere corredate della seguente documentazione:
1. progetto preliminare: relazione tecnica, corografia 1/25000, planimetria tracciato 1:5000, profilo longitudinale, stima dei lavori e delle forniture, quadro economico dell'opera con relativo piano finanziario;
2. atto deliberativo di approvazione del progetto e di impegno della spesa a carico dell'Ente.
Il progetto deve essere redatto in conformita' alle norme tecniche previste per l'omologazione da parte della F.I.S.I.
Per gli interventi relativi all'acquisto di mezzi battipista le domande devono essere corredate della seguente documentazione:
1. relazione illustrativa dell'attivita';
2. preventivo di spesa della ditta fornitrice;
3. atto deliberativo di impegno della spesa a carico dell'Ente.
Le domande trasmesse oltre il termine di cui al primo comma oppure prive della prescritta documentazione sono escluse dal programma delle opere da finanziare.
Le domande, corredate della prescritta documentazione, sono finanziate con i fondi stanziati dalla presente legge fino a concorrenza della relativa disponibilita' e secondo le priorita' indicate nell'art. 48.
La Giunta regionale, per gli interventi di cui all'art. 45, puo' concedere contributi nel limite massimo del 50% delle spese riconosciute ammissibili a favore dei soggetti beneficiari e comunque non oltre i seguenti limiti:
I. L. 35.000.000 per gli interventi di cui alla lettera a);
II. L. 25.000.000 per gli interventi di cui alla lettera b);
III. L. 10.000.000 per gli interventi di cui alla lettera c).
Il limite di cui al precedente comma e' elevato fino al 70% della spesa riconosciuta ammissibile nel caso che i soggetti richiedenti siano gli Enti locali associati o convenzionati tra di loro.
La Giunta regionale, in relazione alle richieste pervenute, con il corredo della prescritta documentazione, compatibilmente con le disponibilita' finanziarie di bilancio, entro il 30 settembre di ogni anno, determina i criteri per l'adozione del piano di riparto dei fondi disponibili, individuando i soggetti beneficiari e l'ammontare dei contributi.
Il piano di riparto viene redatto tenendo conto nell'ordine delle seguenti priorita':
1. manutenzione delle piste di sci di fondo esistenti entro la perimetrazione dei Parchi nazionali o regionali;
2. manutenzione delle piste di sci di fondo esistenti al di fuori della perimetrazione dei Parchi nazionali o regionali;
3. realizzazione di nuove piste entro la perimetrazione dei Parchi nazionali o regionali;
4. realizzazione di nuove piste al di fuori della perimetrazione dei Parchi;
5. acquisto di mezzi battipista;
6. manutenzione delle strutture di servizio connesse alle piste.
A parita' dell'ordine indicato nel precedente comma, hanno priorita' gli interventi proposti da Enti locali associati o convenzionati tra loro per i fini di cui alla presente legge; successivamente si tiene conto di un'equilibrata distribuzione degli interventi sul territori provinciali e della data di presentazione delle domande.
In attuazione del piano di riparto cui all'art. 48, per le iniziative ammesse a contributo, il Servizio sport comunica ai soggetti beneficiari l'importo assegnato, fissando il termine entro il quale devono presentare, a pena di decadenza, la seguente documentazione:
1. progetto esecutivo completo degli elaborati tecnici;
2. atto deliberativo di approvazione del progetto e attestazione del progettista ai sensi della L. n. 662/1996 nonche' piano finanziario della copertura della spesa;
3. parere tecnico del C.O.N.I.;
4. concessione o autorizzazione edilizia, nei casi previsti.
Il Servizio sport verifica la conformita' del progetto esecutivo alle previsioni del progetto preliminare.
Il Dirigente del Servizio sport, ai sensi dell'art. 24 della L.R. 14 settembre 1999, n. 77, predispone apposita ordinanza in ordine alla conformita' dei progetti esecutivi sulla base della verifica indicata al precedente comma.
Il termine di cui al 1o comma non puo' essere superiore ad anni due ivi comprese le eventuali proroghe dei termini.
Art. 50
Erogazione dei contributi.
L'erogazione del contributo assegnato ai soggetti beneficiari inclusi nel piano di riparto avviene in una unica soluzione ed e' subordinata alla presentazione della seguente documentazione:
a) certificato di regolare esecuzione;
b) atto deliberativo di approvazione della contabilita' finale e del certificato di regolare esecuzione;
c) rendiconto delle spese sostenute e da sostenere a firma del legale rappresentante e del Segretario dell'Ente o Dirigente responsabile.
Il contributo alla scuola regionale dello Sport di cui all'art. 31 viene erogato per l'80% alla presentazione del programma preventivo annuale dei progetti da realizzare, e per il restante 20% a consuntivo ([18]).
Per l'acquisto di mezzi battipista l'erogazione del contributo avviene previa presentazione dell'atto deliberativo di liquidazione nonche' del rendiconto delle spese sostenute e da sostenere a firma del legale rappresentante e del segretario dell'Ente o Dirigente responsabile.
All'erogazione dei contributi si provvede con ordinanza del Dirigente ai sensi dell'art. 24 della L.R. 14 settembre 1999, n. 77.
La pista deve essere realizzata e dotata della necessaria segnaletica in conformita' del vigente regolamento tecnico della F.I.S.I.
I cartelli devono essere ubicati in modo tale da risultare ben visibili e da non costituire pericolo per gli sciatori.
I cartelli indicatori di inizio e fine pista devono contenere la dicitura "Sport Abruzzo Regione dei Parchi".
Art. 52
Utilizzazione, riduzione e revoca.
Qualora le richieste pervenute non consentano il pieno utilizzo delle provvidenze economiche previste per gli interventi di cui al presente titolo, le somme non utilizzate possono essere destinate alle altre iniziative ricomprese nel titolo XI.
Qualora la documentazione prodotta evidenzi una spesa inferiore a quella ammessa a contributo ovvero si riscontri la mancata attuazione dei programmi e delle iniziative proposte, si provvede, rispettivamente, con ordinanza dirigenziale alla riduzione proporzionale del contributo stesso o alla revoca.
TITOLO XIII
Consulta regionale per lo sport
Art. 53
Funzioni e competenze.
La Consulta regionale per lo sport, di seguito denominata "Consulta", e' l'organo consultivo della Giunta regionale in materia di sport.
La Consulta ha il compito di esprimere, su richiesta della Giunta regionale pareri e proposte in particolare sulle materie disciplinate dal titoli XI e XII.
La Consulta ha sede e si riunisce nei locali della Giunta regionale in Pescara su convocazione del Presidente della Consulta che fissa gli argomenti da discutere dandone comunicazione ai componenti.
La Consulta e' validamente costituita, quando, in prima convocazione, sia presente almeno un terzo dei suoi componenti oppure, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei componenti presenti.
La Consulta e' cosi' composta:
1. dal Componente la Giunta regionale preposto al Settore sport, in qualita' di presidente; in caso di impedimento o assenza viene sostituito dal Dirigente del competente Servizio sport;
2. dal Presidente pro tempore del Comitato regionale del C.O.N.I. Abruzzo;
3. due rappresentanti nominati dal Consiglio regionale scelti tra (Dirigenti di societa' sportive dilettantistiche operanti nella Regione Abruzzo, da almeno 5 anni);
4. da quattro rappresentanti delle Federazioni sportive nazionali del C.O.N.I. designati dal Consiglio regionale del C.O.N.I.;
5. da quattro rappresentanti degli Enti di cui all'art. 3, lettera a), designati, a maggioranza, in una riunione congiunta degli Enti medesimi, convocata e presieduta dal Presidente pro tempore del Comitato regionale del C.O.N.I. Abruzzo;
6. da due esperti in materia sportiva, di cui uno in sicurezza sull'attivita' e impiantistica lavorativa, designati dal Presidente della Consulta;
7. dal Sovrintendente scolastico regionale o suo delegato;
8. da un rappresentante dell'I.S.E.F.;
9. da un dottore specializzato in medicina sportiva, segnalato dalla Federazione medico-sportiva italiana;
10. da un rappresentante designato dall'A.N.C.I.;
11. da un rappresentante designato dall'U.N.C.E.M.;
12. da un rappresentante designato dall'U.P.A.;
13. dal Direttore dell'area qualita' della vita o suo delegato della Giunta regionale.
Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente regionale con qualifica non inferiore a quella ricompresa nella "fascia c" del CCNL vigente.
Art. 55
Nomina, durata e sostituzioni.
La Consulta e' nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale che accerta la sussistenza dei requisiti previsti per la designazione provvedendo alla nomina entro 90 giorni dalla prima seduta del Consiglio regionale.
La Consulta resta in carica fino al termine della legislatura regionale in cui e' avvenuta la nomina.
Ogni organismo rappresentato nella Consulta puo' sostituire i propri rappresentanti inviandone comunicazione al Presidente il quale ne informa il Presidente della Giunta regionale che provvede, con decreto, alla sostituzione.
Ai componenti della Consulta e' attribuito per ogni giorno di seduta un gettone di presenza ai sensi della vigente normativa regionale in materia nonche' l'indennita' di missione e il rimborso delle spese di viaggio eventualmente sostenute per la partecipazione alle sedute nella misura e secondo le modalita' previste per i dirigenti regionali.
TITOLO XIV
Norme transitorie, finali e finanziarie
I provvedimenti amministrativi adottati sino alla data del 31 dicembre 1999, sono fatti salvi e portati a definizione con la previgente normativa.
Le domande presentate dai soggetti beneficiari di cui all'art. 3, lettera a), b) e c) entro il 31 ottobre 1999 sono prese in considerazione per la predisposizione dei piani di riparto dei contributi per l'anno 2000.
Le modifiche da apportare in conseguenza della nuova disciplina alla documentazione allegata alle relative domande per l'ottenimento dei benefi'ci regionali di cui al precedente comma, vengono comunicate ai soggetti richiedenti dal competente Servizio sport.
I soggetti interpellati sono tenuti a produrre le integrazioni richieste nei termini e secondo le modalita' stabiliti dal Servizio stesso pena l'esclusione da ogni beneficio economico.
Fino alla definitiva attuazione delle deleghe agli Enti locali previste dalla L.R. n. 72/1998, la competente Area della Regione continua ad esercitare le funzioni oggetto di delega contemplate dalla presente legge.
La presente legge ha efficacia dal 1o gennaio 2000.
Sono abrogate tutte le disposizioni legislative incompatibili e/o in contrasto con quelle della presente legge.
In particolare sono abrogate le seguenti leggi:
1. L.R. 22 luglio 1987, n. 43, titoli IV e V;
2. L.R. 17 gennaio 1995, n. 3;
3. L.R. 7 dicembre 1995, n. 137;
4. L.R. 9 dicembre 1996, n. 126;
5. L.R. 1o aprile 1997, n. 25;
6. L.R. 20 maggio 1997, n. 45;
7. L.R. 30 maggio 1997, n. 51;
8. L.R. 30 maggio 1997, n. 52;
10. L.R. 11 settembre 1998, n. 74;
11. L.R. 15 dicembre 1998, n. 144;
12. L.R. 15 dicembre 1998, n. 145.
Art. 60
Ripartizione percentuale.
1. La somma da destinare agli interventi di cui al titolo II e' pari al 19% della disponibilita' di bilancio e viene cosi' ripartita ([19]):
1) il 18% ai soggetti beneficiari di cui all'art. 3, lettera a);
2) il 67% ai soggetti beneficiari di cui all'art. 3, lettera b);
3) il 15% ai soggetti beneficiari di cui all'art. 3, lettera c) ([20]).
2. La somma da destinare agli interventi di cui al titolo III e' pari al 10% della disponibilita' di bilancio ([21]).
3. La somma da destinare agli interventi di cui al titolo IV e' pari al 4% della disponibilita' di bilancio ([22]).
4. La somma da destinare agli interventi di cui al titolo V e' pari al 28% della disponibilita' di bilancio e viene cosi' ripartita ([23]):
1) il 38% ai soggetti beneficiari di cui all'art. 16 lettera a);
2) il 38% ai soggetti beneficiari di cui all'art. 16 lettera b);
3) il 22% ai soggetti beneficiari di cui all'art. 16, lettera c);
4) il 2% ai soggetti beneficiari di cui all'art. 16 lettera d) ([24]).
5. La somma da destinare agli interventi di cui al titolo VI e' pari al 3% della disponibilita' di bilancio ([25]).
6. La somma da destinare agli interventi di cui al titolo VII e' pari al 3% della disponibilita' di bilancio ([26]).
7. La somma da destinare agli interventi di cui al titolo VIII e' pari al 3% della disponibilita' di bilancio ([27]).
8. La somma da destinare agli interventi di cui al titolo IX e' pari al 30% della disponibilita' di bilancio ([28]).
8-bis. La Giunta regionale - Servizio Sport, Impiantistica Sportiva della Direzione Qualita' della vita , beni e attivita' culturali, promozione sociale, sicurezza sociale - e' autorizzata all'acquisto di premi di rappresentanza (trofei, targhe, coppe, medaglie) da concedere a societa', associazioni, atleti o operatori sportivi che conseguono o contribuiscono all'accrescimento e conseguimento di risultati sportivi di valore o che si sono particolarmente distinti, in tale a'mbito, nel corso dell'anno ([29]).
8-ter. Per le citate finalita' (acquisto di premi di rappresentanza) la copertura finanziaria e' assicurata con al massimo il 50% della somma destinata agli interventi di cui al titolo IX del predetto comma otto. Detta copertura finanziaria non potra' comunque superare il limite massimo di euro 15.000,00 ([30]).
8-quater. Le somme non utilizzate, per le finalita' in argomento, possono essere destinate alle altre iniziative di cui al titolo IX medesimo ([31]).
8-quinquies. All'assegnazione dei premi di rappresentanza provvede il Componente la Giunta regionale preposto al Servizio Sport, Impiantistica sportiva, per il tramite della propria struttura che utilizzera' in tal senso appositi registri per il carico e scarico dei predetti premi ([32]).
9. Lo stanziamento di bilancio iscritto per gli interventi di cui ai titoli XI e XII viene ripartito come segue:
1) il 90% agli interventi previsti a sostegno dell'impiantistica sportiva;
2) il 10% agli interventi previsti a sostegno e per l'ammodernamento delle piste per lo sci di fondo ([33]).
Al fine di conseguire il piu' efficiente ed efficace raggiungimento degli obiettivi, all'entrata in vigore della presente legge, gli stanziamenti iscritti nei capitoli di spesa corrente riferiti allo sport e tempo libero, confluiscono in un unico capitolo di bilancio con uno stanziamento, per competenza e cassa, di L. 2.000.000.000.
Per gli interventi relativi alle spese d'investimento riguardanti l'impiantistica sportiva, gli stanziamenti relativi confluiscono in un unico capitolo di bilancio con uno stanziamento, per competenze e cassa, di L. 1.000.000.000.
I relativi capitoli saranno istituiti ed iscritti nel pertinente bilancio ai sensi dell'art. 1, lettera e), della L.R. n. 13/1999.
La copertura per gli esercizi successivi al 1999 e' assicurata con le disponibilita' ricomprese nell'ambito del Settore diritto allo studio, sport e tempo libero - sett. 4 e sett. 9 del bilancio pluriennale 1999-2001, allegato alla L.R. n. 3/1999.
Per gli oneri di cui al tit. XIII, - Consulta regionale per lo sport -, valutati complessivamente in L. 800.000, si provvede mediante utilizzazione dei fondi iscritti nel pertinente cap. 11425.
La presente legge e' dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.]
([1]) Pubblicata nel BURA 24 marzo 2000, n. 9.
([2]) L'art. 4 della L.R. 20 ottobre 2015, n. 32 dispone il trasferimento ai comuni delle funzioni amministrative di cui alla presente legge, attribuite, conferite o comunque esercitate dalle province prima dell'entrata in vigore della medesima legge. La L.R. 32/2015, inoltre, all'art. 10 definisce l'effettiva decorrenza del trasferimento delle funzioni ai comuni e all'art. 11 reca disposizioni transitorie.
([3]) L'intero testo della presente legge e' stato abrogato dall'art. 40, comma 1, lett a), L.R. 12 gennaio 2018, n. 2. L'art. 39, comma 1, della medesima legge dispone che le previsioni di cui alla presente legge continuano ad applicarsi alle domande di concessione di benefici per iniziative, manifestazioni e attivita' presentate nel corso del 2017 e rendicontate nel corso del 2018.
([4]) Articolo cosi' sostituito dall'art. 156, L.R. 8 febbraio 2005, n. 6. Il testo originario era cosi' formulato: <<Art. 31. Programmi di qualificazione e sviluppo.
In attuazione dei princi'pi generali indicati all'art. 1, la Regione promuove la divulgazione della pratica sportiva e sostiene finanziariamente la scuola regionale dello sport del C.O.N.I. in Abruzzo quale strumento di:
a) sviluppo e divulgazione della pratica sportiva;
b) formazione e aggiornamento di dirigenti, tecnici, istruttori, operatori e ausiliari sportivi;
c) produzione e divulgazione di documentazione e informazione;
d) attuazione di ricerca applicata alla pratica sportiva.
A tale scopo la Giunta regionale propone al Consiglio regionale l'adozione di programmi di intervento, valutando le proposte formulate dello sport.
La Giunta regionale puo' altresi' proporre al Consiglio regionale, tenuto conto delle disponibilita' di bilancio, l'approvazione di progetti obiettivo per lo sport presentati dai soggetti di cui all'art. 3, lettere a), b), c) e d) nonche' dalle Istituzioni scolastiche di cui all'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
All'erogazione del finanziamento regionale provvede il Dirigente del competente Servizio sport, previa acquisizione della relazione consuntiva sull'iniziativa realizzata e dei relativi giustificativi di spesa ad essa connessi.>>.
([5]) Vedi, anche, l'art. 1, comma 20, L.R. 29 novembre 2002, n. 29 e la Delib.G.R. 8 ottobre 2007, n. 976 (Interventi a sostegno dell'impiantistica sportiva), pubblicata nel BURA 23 novembre 2007, n. 66. Ai sensi dell'art. 10, comma 1, L.R. 19 giugno 2012, n. 27, per l'anno 2012 i contributi a sostegno dell'impiantistica sportiva di cui al presente Titolo sono concessi, in conto capitale, nella misura massima di euro 60.000,00, ai Comuni fuori dell'area cratere, singoli o associati, con popolazione fino a 10.000 abitanti, per la realizzazione di interventi di adeguamento degli impianti sportivi alla normativa sulla sicurezza, sul risparmio energetico, sulla eliminazione delle barriere architettoniche o per la realizzazione di interventi di miglioramento, potenziamento e completamento degli impianti. Ai sensi dell'art. 10, comma 4, L.R. 19 giugno 2012, n. 27, per l'anno 2012 e' sospesa l'applicazione delle previsioni di cui agli articoli da 37 a 43 della presente legge.
([6]) Articolo cosi' sostituito dall'art. 9, comma 1, L.R. 4 dicembre 2006, n. 42. Il testo originario era cosi' formulato: <<Art. 38 - Agevolazioni finanziarie.
In attuazione dei principi indicati nell'art. 37, la Regione, mediante convenzione di cui al successivo comma, concede contributi in conto interessi in relazione a mutui da contrarre dai soggetti beneficiari con l'istituto convenzionato; i contributi in conto interessi possono essere attualizzati.
La Giunta regionale e' autorizzata a stipulare, con l'Istituto per il Credito sportivo e con il C.O.N.I., apposita convenzione per la concessione di mutui a tasso agevolato.
Nel quadro degli obiettivi previsti dalla presente legge, la Giunta regionale e' autorizzata a stipulare con il C.O.N.I. apposita convenzione diretta a promuovere un efficace coordinamento delle rispettive iniziative sul territorio regionale.>>.
([7]) Articolo cosi' sostituito dall'art. 9, comma 2, L.R. 4 dicembre 2006, n. 42. Il testo originario era cosi' formulato: << Art. 39 - Soggetti beneficiari.
Sono destinatari delle provvidenze indicate nella presente legge i comuni singoli o associati, le Societa' e le Associazioni sportive regolarmente affiliate alle Federazioni sportive del C.O.N.I. nonche' gli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I. o loro Societa' e Associazioni affiliate.
I soggetti richiedenti possono beneficiare delle provvidenze regionali entro i seguenti limiti:
comuni singoli o associati |
importo massimo del |
contributi |
abitanti residenti |
mutuo soggetto a contributo |
in conto interessi |
fino a 3.000 ab. |
L. 200 milioni |
2% |
da 3.001 a 10.000 ab. |
L. 500 milioni |
1,75% |
da 10.001 a 100.000 ab. |
L. 1 miliardo |
1,50% |
oltre 100.000 ab. |
L. 2 miliardi |
1% |
|
|
|
Societa' o Associazioni sportive |
L. 200 milioni |
2% |
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|
|
Enti di promozione sportiva |
L. 200 milioni |
2% |
riconosciuti dal C.O.N.I. o loro |
|
|
Societa' e Associazioni affiliate |
|
|
>>.
([8]) Comma cosi' modificato dall'art. 1, commi 17 e 18, L.R. 29 novembre 2002, n. 29. Il testo originario era cosi' formulato: <<I destinatari delle provvidenze, che intendono accedere ai finanziamenti regionali previsti dalla presente legge, devono presentare apposita istanza, a firma dei legali rappresentanti, alla Giunta regionale, Servizio Sport, esclusivamente a mezzo di raccomandata postale, entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno.>>.
([9]) Articolo aggiunto dall'art. 1, comma 19, L.R. 29 novembre 2002, n. 29 e poi cosi' sostituito dall'art. 9, comma 3, L.R. 4 dicembre 2006, n. 42. Si presume che per "data di pubblicazione sul BURA della presente legge" si debba intendere "data di pubblicazione sul BURA della L.R. n. 42 del 2006" (ovvero il 6 dicembre 2006). Il testo originario era cosi' formulato: <<Art. 40-bis.
Per il solo anno 2002 le istanze di cui all'art. 40 della L.R. 7 marzo 2000, n. 20, presentate oltre il previsto termine del 31 maggio, sono considerate prodotte nei termini utili sempre che le stesse e la relativa documentazione, siano state, comunque, presentate per il tramite dell'Ufficio postale entro il termine del 31 ottobre del 2002.>>.
([10]) Comma cosi' modificato dall'art. 9, comma 4, L.R. 4 dicembre 2006, n. 42. Il testo originario era cosi' formulato: <<Infine, si tiene conto della data di presentazione delle domande ed a parita' di data, hanno priorita' le richieste di mutuo di minore entita'.>>.
([11]) Il presente comma, in origine privo di numerazione, e' stato cosi' numerato, per uniformita' del testo, in conseguenza dell'aggiunta del successivo comma 4 bis operata dall'art. 9, comma 5, L.R. 4 dicembre 2006, n. 42.
([12]) Il presente comma, in origine privo di numerazione, e' stato cosi' numerato, per uniformita' del testo, in conseguenza dell'aggiunta del successivo comma 4 bis operata dall'art. 9, comma 5, L.R. 4 dicembre 2006, n. 42.
([13]) Il presente comma, in origine privo di numerazione, e' stato cosi' numerato, per uniformita' del testo, in conseguenza dell'aggiunta del successivo comma 4 bis operata dall'art. 9, comma 5, L.R. 4 dicembre 2006, n. 42.
([14]) Il presente comma, in origine privo di numerazione, e' stato cosi' numerato, per uniformita' del testo, in conseguenza dell'aggiunta del successivo comma 4 bis operata dall'art. 9, comma 5, L.R. 4 dicembre 2006, n. 42.
([15]) Comma aggiunto dall'art. 9, comma 5, L.R. 4 dicembre 2006, n. 42.
([16]) Comma cosi' modificato dall'art. 9, comma 6, L.R. 4 dicembre 2006, n. 42. Il testo originario era cosi' formulato: <<I soggetti realizzatori degli interventi finanziati con la presente legge, devono garantire, con apposita attestazione per gli organismi sportivi o con atto deliberativo per i comuni, il mantenimento della specifica destinazione degli impianti ed attrezzature per almeno 10 anni.>>.
([17]) Vedi, anche, l'art. 1, comma 20, L.R. 29 novembre 2002, n. 29.
([18]) Comma aggiunto dall'art. 175, comma 1, L.R. 26 aprile 2004, n. 15.
([19]) Alinea cosi' modificato dall'art. 175, comma 2, L.R. 26 aprile 2004, n. 15.
([20]) Il presente comma, in origine privo di numerazione, e' stato cosi' numerato per ragioni di uniformita', in conseguenza dell'aggiunta dei commi da 8-bis ad 8-quinquies ad opera dell'art. 64, comma 1, L.R. 17 aprile 2003, n. 7.
([21]) Il presente comma, in origine privo di numerazione, e' stato cosi' numerato per ragioni di uniformita', in conseguenza dell'aggiunta dei commi da 8-bis ad 8-quinquies ad opera dell'art. 64, comma 1, L.R. 17 aprile 2003, n. 7 e cosi' modificato dall'art. 175, comma 2, L.R. 26 aprile 2004, n. 15.
([22]) Il presente comma, in origine privo di numerazione, e' stato cosi' numerato per ragioni di uniformita', in conseguenza dell'aggiunta dei commi da 8-bis ad 8-quinquies ad opera dell'art. 64, comma 1, L.R. 17 aprile 2003, n. 7 e cosi' modificato dall'art. 175, comma 2, L.R. 26 aprile 2004, n. 15.
([23]) Alinea cosi' modificato dall'art. 175, comma 2, L.R. 26 aprile 2004, n. 15.
([24]) Il presente comma, in origine privo di numerazione, e' stato cosi' numerato per ragioni di uniformita', in conseguenza dell'aggiunta dei commi da 8-bis ad 8-quinquies ad opera dell'art. 64, comma 1, L.R. 17 aprile 2003, n. 7.
([25]) Il presente comma, in origine privo di numerazione, e' stato cosi' numerato per ragioni di uniformita', in conseguenza dell'aggiunta dei commi da 8-bis ad 8-quinquies ad opera dell'art. 64, comma 1, L.R. 17 aprile 2003, n. 7.
([26]) Il presente comma, in origine privo di numerazione, e' stato cosi' numerato per ragioni di uniformita', in conseguenza dell'aggiunta dei commi da 8-bis ad 8-quinquies ad opera dell'art. 64, comma 1, L.R. 17 aprile 2003, n. 7.
([27]) Il presente comma, in origine privo di numerazione, e' stato cosi' numerato per ragioni di uniformita', in conseguenza dell'aggiunta dei commi da 8-bis ad 8-quinquies ad opera dell'art. 64, comma 1, L.R. 17 aprile 2003, n. 7.
([28]) Il presente comma, in origine privo di numerazione, e' stato cosi' numerato per ragioni di uniformita', in conseguenza dell'aggiunta dei commi da 8-bis ad 8-quinquies ad opera dell'art. 64, comma 1, L.R. 17 aprile 2003, n. 7 e cosi' modificato dall'art. 175, comma 2, L.R. 26 aprile 2004, n. 15.
([29]) Comma aggiunto dall'art. 64, comma 1, L.R. 17 aprile 2003, n. 7, a decorrere dal 1o gennaio 2003, come prevede l'art. 108, comma 1, della stessa legge. Vedi, anche, il comma 2 del medesimo articolo.
([30]) Comma aggiunto dall'art. 64, comma 1, L.R. 17 aprile 2003, n. 7, a decorrere dal 1o gennaio 2003, come prevede l'art. 108, comma 1, della stessa legge. Vedi, anche, il comma 2 del medesimo articolo.
([31]) Comma aggiunto dall'art. 64, comma 1, L.R. 17 aprile 2003, n. 7, a decorrere dal 1o gennaio 2003, come prevede l'art. 108, comma 1, della stessa legge. Vedi, anche, il comma 2 del medesimo articolo.
([32]) Comma aggiunto dall'art. 64, comma 1, L.R. 17 aprile 2003, n. 7, a decorrere dal 1o gennaio 2003, come prevede l'art. 108, comma 1, della stessa legge. Vedi, anche, il comma 2 del medesimo articolo.
([33]) Il presente comma, in origine privo di numerazione, e' stato cosi' numerato per ragioni di uniformita', in conseguenza dell'aggiunta dei commi da 8-bis ad 8-quinquies ad opera dell'art. 64, comma 1, L.R. 17 aprile 2003, n. 7. Ai sensi dell'art. 10, comma 4, L.R. 19 giugno 2012, n. 27, per l'anno 2012 e' sospesa l'applicazione delle previsioni di cui al presente comma.