L.R. 20 aprile 2000, n. 63 ([1]).
Norme correttive L.R. 25 ottobre 1996, n. 96, già modificata con L.R. 10 luglio 1998, n. 56.
Art. 1
All'art. 7 della L.R. n. 96/1996, già
parzialmente modificato con L.R.
10 luglio 1998, n. 56, sono apportate le seguenti modifiche:
- il n. 4) del quarto comma ([2]) viene
interamente sostituito con la seguente dicitura: "da 1 rappresentante
dell'ATER competente per territorio";
- il diciasettesimo comma ([3]) viene cosi
modificato: sostituire il termine «IACP» con il termine «ATER»;
- al diciottesimo comma ([4]) sostituire
a «dipendente degli IACP» la dicitura «dipendenti dell'ATER»;
- il ventunesimo comma ([5]) viene
interamente sostituito con la descrizione seguente: "ai componenti le
Commissioni istituite con il presente articolo è corrisposto da parte dell'ATER
per le assegnazioni degli alloggi di loro competenza, un gettone di presenza
pari al 50% del gettone corrisposto al consigliere regionale per ogni presenza
nelle sedute consiliari oltre al rimborso delle spese di viaggio, per ciascuna
seduta, intendendosi per seduta il complesso di lavori svolti nell'intera
giornata o seduta anche se in tempi frazionali. Ai Presidente di dette
Commissioni è riconosciuta un’indennità di carica onnicomprensiva pari al 20%
delle indennità di carica dei consiglieri regionali, oltre al rimborso delle
spese di viaggio per ciascuna seduta";
- al ventitreesimo comma ([6]) sostituire
il punto «questi provvedono a rimborsare allo IACP provinciale l'importo....»
la dicitura «questi provvedono a rimborsare all'ATER competente per territorio
l'importo».
Art. 2
All'art. 7 della L.R. n. 96/1996, così
come modificato dall'art. 4 della L.R. 10 luglio 1998, n. 56,
sono apportate le seguenti modifiche:
- al termine del secondo comma dopo le parole «per un periodo non inferiore ad
un anno» sono aggiunte le parole: «o da chi abbia ricoperto la carica di Sindaco
o Assessore in comuni con popolazione superiore a 20 mila abitanti o di
Presidente o Assessore di amministrazioni provinciali»;
- al terzo comma alle parole «Per queste ultime tre categorie» sono sostituite
le parole «Per queste ultime quattro categorie».
Art. 3
La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
(<>)([1]) Pubblicata nel BURA 19 maggio 2000, n. 15.
(<>)([2]) Nel BURA è indicata erroneamente la lettera e) del comma 3.
(<>)([3]) Nel BURA è indicato erroneamente il comma 16.
(<>)([4]) Nel BURA è indicato erroneamente il comma 17.
(<>)([5]) Nel BURA è indicato erroneamente il comma 20.
(<>)([6]) Nel BURA è indicato erroneamente il comma 22.