L.R. 28 aprile 2000, n. 76 ([1])
Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia ([2]). ([3])
TITOLO I Disposizioni generali
Art. 4 Servizi integrativi ai nidi d'infanzia.
Art. 5 Integrazione dei bambini disabili.
TITOLO III Organizzazione dei servizi educativi per la prima infanzia
Capo I - I soggetti istituzionali
TITOLO IV Programmazione, gestione
Art. 10 Direttive generali di attuazione.
Art. 15 Compiti delle strutture delle Aziende Unità Sanitarie Locali.
Art. 16 Indagini, studi e ricerche.
Capo I - Finalità e destinatari dei contributi
Art. 17 Contributi a comuni e province.
Art. 18 Compartecipazione regionale.
Art. 19 Modalità di accesso ai contributi regionali in conto rata mutuo.
Art. 21 Termini temporali, prescrizioni e vincoli.
Art. 22 Utilizzazione somme disponibili.
Art. 23 Contributi regionali in conto capitale.
Art. 24 Criteri, priorità e piano di riparto.
Art. 25 Termini temporali, prescrizioni e vincoli.
Art. 26 Modalità di erogazione del contributo in conto capitale.
Art. 27 Collaudazione e vigilanza.
Art. 28 Concessione contributi regionali.
TITOLO I
Disposizioni generali
1. La Regione disciplina, con la presente legge, i servizi educativi per la prima infanzia, uniformandosi al princìpi del pieno ed inviolabile rispetto della libertà e della dignità della persona, della solidarietà, dell'uguaglianza di opportunità, sia in relazione alle condizioni fisiche, culturali e sociali che tra uomo e donna, della valorizzazione della differenza di genere, della partecipazione, della integrazione tra le diverse culture, promuovendo il diritto all'educazione, all'istruzione, la qualità della vita, lo sviluppo armonico e completo della identità personale e sociale dei bambini e delle bambine, nel rispetto della propria identità individuale, culturale e religiosa.
2. La Regione eroga, in favore dei comuni e loro associazioni, contributi per la costruzione, il riattamento e l'arredamento degli immobili destinati ai servizi educativi per la prima infanzia e per la gestione dei servizi stessi.
1. I servizi educativi per la prima infanzia si articolano in:
a) nidi d'infanzia;
b) servizi integrativi ai nidi d'infanzia.
1. Il nido d'infanzia è un servizio educativo e sociale per la
prima infanzia aperto a tutti i bambini di età compresa da tre mesi a tre anni,
senza alcuna discriminazione, che assicura la realizzazione di programmi
educativi, i pasti e tutti gli altri servizi di cura necessari al bambino.
Concorre con le famiglie alla crescita, cura, formazione, socializzazione ed
educazione dei bambini nella prospettiva del loro benessere psico-fisico e
dello sviluppo delle loro potenzialità cognitive, affettive e sociali,
tutelando e garantendo l'inserimento di bambini che presentano svantaggi
psico-fisici e sociali, in un contesto che favorisce pari opportunità di
sviluppo.
2. Il nido d'infanzia consente alle famiglie modalità di cura dei figli in un contesto esterno a quello familiare attraverso un loro quotidiano e continuativo affidamento a figure professionalmente competenti, diverse da quelle parentali, e le aiuta, con particolare attenzione ai nuclei monoparentali, nella cura dei figli e nelle scelte educative, per promuovere la conciliazione delle scelte professionali e familiari di entrambi i genitori in un quadro di pari opportunità tra i sessi.
3. In relazione alle scelte educative, alle condizioni socio-professionali dei genitori ed alle esigenze locali, i nidi d'infanzia possono prevedere modalità organizzative e di funzionamento diversificati sia rispetto ai tempi di apertura dei servizi, nidi a tempo pieno e nidi a tempo parziale, sia rispetto alla loro recettività, ferma restando l'adozione di progetti pedagogici specifici in corrispondenza dei diversi moduli organizzativi.
4. A fronte di particolari esigenze sociali ed organizzative possono essere istituiti nidi d'infanzia che prevedono l'accoglienza di un numero ridotto di bambini, micronidi, anche quali servizi aggregati ad altri servizi per l'infanzia già funzionanti. La ricettività minima del micro-nido sarà determinata dalle direttive generali di attuazione della presente legge di cui al successivo articolo 10.
Art. 4
Servizi integrativi ai nidi d'infanzia.
1. I servizi integrativi si configurano come luoghi con
caratteristiche educative, ludiche, culturali e di aggregazione sociale,
rivolti ai bambini, anche insieme ai loro genitori o adulti accompagnatori.
Tali servizi hanno come obiettivo quello di ampliare l'azione dei nidi
d'infanzia, garantendo risposte flessibili e differenziate alle esigenze delle
famiglie e dei bambini attraverso soluzioni diversificate sul piano strutturale
ed organizzativo.
I servizi integrativi possono comprendere:
a) servizi con carattere educativo e ludico, organizzati secondo il criterio della flessibilità, per bambini da tre mesi a tre anni, con la presenza di genitori, familiari o adulti accompagnatori che quotidianamente concorrono, in un contesto che garantisca occasioni di socialità e di gioco per i bambini e di incontro e comunicazione per gli adulti in spazi opportunamente attrezzati ed organizzati, alla realizzazione dei programmi educativi, e condividono opportunità di scambi sociali ed esperienze significative, sostenute da operatori con specifiche competenze professionali, in una logica di corresponsabilità tra adulti genitori ed educatori (centri per bambini e genitori);
b) servizi e progetti educativi e ludici, in cui si possano effettuare esperienze di socializzazione con i coetanei, rivolti al bambini in età compresa tra i diciotto mesi ed i tre anni affidati ad educatori con specifiche competenze professionali per fruizioni temporanee o saltuarie nella giornata, anche senza la presenza dei genitori, con turni organizzati secondo criteri di massima flessibilità. Tali servizi garantiscono la disponibilità di un ambito di cura per i bambini, organizzato ed attrezzato per consentire loro opportunità educative, di socialità e comunicazione con i propri coetanei e si differenziano dai nidi a tempo parziale in quanto privi di servizi di mensa e di riposo pomeridiano;
c) servizi educativi e di cura sia presso il domicilio di famiglie con bambini di età inferiore ai tre anni disponibili ad aggregarsi ed a mettere a disposizione spazi domestici per l'affidamento, in modo stabile e continuativo, della cura dei figli a educatori con specifiche caratteristiche professionali appositamente formati a questo scopo (educatore familiare) sia presso il domicilio degli educatori, con le stesse caratteristiche di professionalità, nonché di stabilità e continuità degli interventi sulla base di standard strutturali ed organizzativi individuati dalle direttive generali di attuazione della presente legge di cui al successivo articolo 10.
Art. 5
Integrazione dei bambini disabili.
1. I servizi educativi per la prima infanzia, anche in collaborazione con i servizi competenti delle Aziende U.S.L. e con i servizi sociali dei comuni, garantiscono il diritto all'inserimento ed all'integrazione dei bambini disabili, secondo quanto previsto dall'articolo 12 della legge 5 febbraio 1992, n.104 «Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate», nonché di bambini in situazione di disagio relazionale e socio-culturale, e svolgono un'azione di prevenzione contro ogni forma di svantaggio e di emarginazione.
2. I servizi educativi per la prima infanzia, le Aziende U.S.L. ed i comuni individuano forme specifiche di collaborazione, al fine di garantire la piena integrazione dei bambini disabili e con disagio socio - culturale, e di realizzare interventi di educazione alla salute.
TITOLO III
Organizzazione dei servizi educativi per la prima infanzia
Capo I - I soggetti istituzionali
1. Il Consiglio regionale, nell'ambito degli obiettivi della programmazione regionale, approva il Piano triennale per i servizi educativi per la prima infanzia ([5]).
2. La Regione, inoltre, esercita le seguenti funzioni e compiti amministrativi, nel rispetto di quanto stabilito dalle direttive generali per l'attuazione della presente legge di cui al successivo articolo 10:
a) programmazione ed indirizzo degli interventi di formazione per gli operatori ed i coordinatori pedagogici dei servizi educativi;
b) definizione dei criteri per l'istituzione, la gestione ed il controllo dei servizi educativi per la prima infanzia, nonché degli standard strutturali, qualitativi ed organizzativi che li connotano;
c) definizione dei requisiti minimi per l'ottenimento dell'autorizzazione al funzionamento delle strutture e dei servizi;
d) definizione di modalità e strumenti per il monitoraggio della qualità, la verifica e la valutazione dei servizi educativi per la prima infanzia;
e) verifica dell'attuazione del Piano triennale per i servizi educativi per la prima infanzia;
f) ripartizione delle risorse finanziarie trasferite dallo Stato, secondo i criteri previsti dalle specifiche leggi di finanziamento;
g) ripartizione delle risorse regionali destinate agli interventi per la realizzazione del Piano triennale per i servizi educativi per la prima infanzia.
1. Le province esercitano le seguenti funzioni:
a) attuano, sulla base delle linee di indirizzo del Piano triennale di cui al precedente articolo 6, iniziative di formazione per gli operatori ed i coordinatori pedagogici dei servizi educativi;
b) provvedono, in collaborazione con i comuni e loro associazioni, alla raccolta dei dati ed effettuano il monitoraggio dei servizi educativi per la prima infanzia esistenti sul territorio provinciale, per l'attuazione del sistema informativo di cui all'articolo 14 della presente legge.
1. I comuni e loro associazioni, sono gli Enti titolari delle funzioni in materia degli interventi di cui alla presente legge ed esercitano le seguenti funzioni e compiti amministrativi:
a) gestiscono i servizi educativi per la prima infanzia comunali;
b) promuovono ed attuano interventi per lo sviluppo e la qualificazione dei servizi educativi per la prima infanzia del proprio territorio;
c) concorrono con le province nella definizione degli obiettivi relativi agli interventi di formazione del personale e di qualificazione dei servizi educativi per la prima infanzia;
d) promuovono, nell'ambito della gestione dei servizi educativi per la prima infanzia, la presenza di soggetti appartenenti al terzo settore;
e) realizzano le strutture per i servizi educativi per la prima infanzia e provvedono al loro recupero, adeguamento, manutenzione e ristrutturazione;
f) concedono l'autorizzazione di cui al successivo articolo 9.
1. I comuni autorizzano soggetti privati ad istituire e gestire servizi educativi per la prima infanzia nel rispetto della normativa vigente per le strutture pubbliche.
2. L'autorizzazione è rilasciata dal Comune nel cui territorio sono ubicati i servizi e le strutture in cui si realizzano le attività, nel rispetto delle direttive generali per l'attuazione della presente legge di cui al successivo articolo 10.] ([6])
TITOLO IV
Programmazione, gestione
Art. 10
Direttive generali di attuazione.
1. La Giunta regionale, entro sei mesi di entrata in vigore della presente legge, approva le direttive generali per l'attuazione della presente legge ([7]), prevedendo, in particolare:
a) le modalità di rilascio e revoca dell'autorizzazione dei servizi educativi per la prima infanzia di cui agli articoli 3) e 4) della presente legge;
b) i requisiti tecnico-strutturali;
c) gli standard minimi di idoneità degli ambienti;
d) i requisiti ed i titoli di studio degli operatori impegnati nei servizi e di quelli impegnati per la direzione e coordinamento degli stessi;
e) la formazione del personale;
f) la direzione, la organizzazione e la gestione dei servizi.
1. I servizi educativi per la prima infanzia possono essere gestiti:
a) dai comuni, singoli o associati;
b) da soggetti privati scelti dal comuni, singoli o associati, mediante procedura ad evidenza pubblica;
c) da soggetti pubblici e privati autorizzati al funzionamento.
1. I comuni, singoli o associati, nell'ambito dei propri regolamenti, da adeguarsi a seguito della approvazione delle direttive generali di attuazione della presente legge di cui al precedente articolo 10, determinano le modalità di funzionamento, i criteri di accesso ai nidi d'infanzia e ai servizi integrativi ai nidi d'infanzia e determinano le misure a sostegno per l'accesso ai servizi medesimi, con particolare attenzione al nuclei monoparentali, alle condizioni socio economiche e professionali dei genitori, nonché ai bambini portatori di handicap.
1. All'interno dei profili professionali stabiliti al sensi dell'articolo 129 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n.112, il funzionamento dei servizi educativi per la prima infanzia è assicurato dal personale educatore e dal personale addetto al servizi generali.
2. Nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 129 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n.112 relativamente ai profili professionali, gli educatori dei nidi d'infanzia e dei servizi integrativi dovranno essere dotati dello stesso titolo di studio, anche al fine di garantire la mobilità tra i diversi servizi.
3. I comuni e gli altri enti o soggetti gestori, assicurano le funzioni di direzione, di gestione e di coordinamento dei servizi educativi per la prima infanzia.
4. Per il personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, valgono i titoli di studio riconosciuti dalla normativa vigente al momento dell'assunzione e a quanto specificato dalle direttive generali di attuazione della presente legge di cui al precedente articolo 10, sia per il personale educativo e ausiliario, che per il personale di direzione e coordinamento.
1. I comuni e gli enti gestori dei servizi per l'infanzia sono tenuti a fornire informazioni e dati statistici alla Regione, anche ai fini dell'attuazione dell'Osservatorio regionale sul sistema dei servizi socio-assistenziali di cui alla L.R. 27 marzo 1998, n. 22 «Piano sociale regionale 1998/2000» e di cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 451 «Istituzione della Commissione parlamentare per l'infanzia e dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia», nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 27 della legge 24 dicembre 1996, n. 675 «Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali».
Art. 15
Compiti delle strutture delle Aziende Unità Sanitarie Locali.
1. Le Aziende Unità Sanitarie Locali esercitano la tutela e la vigilanza tecnico-sanitaria sulle strutture e sul servizi educativi per la prima infanzia mediante interventi costanti.
2. Le Aziende Unità Sanitarie Locali individuano, inoltre, forme specifiche di collaborazione con i soggetti gestori per le finalità di cui all'articolo 5 della presente legge.
Art. 16
Indagini, studi e ricerche.
1. La Giunta regionale, per il raggiungimento delle finalità e degli obiettivi della presente legge, può attribuire al direttore dell'Area "Qualità della Vita e Promozione Sociale", una dotazione fino al quattro per cento dello stanziamento previsto, per i servizi educativi per la prima infanzia, nei bilanci di previsione di ciascun esercizio finanziario, per la gestione e la qualificazione dei servizi educativi comunali; al fine di promuovere l'attività di studio, ricerca, documentazione e sperimentazione sui temi concernenti la condizione dell'infanzia, in collaborazione con le Università, gli Enti e gli Istituti di Ricerca e Documentazione, anche attraverso gruppi di lavoro interni, interdirezionali e interistituzionali ([8]).
2. Nell'attività di studio di cui al comma precedente è compreso l'affidamento dell'incarico di consulenza per la predisposizione delle direttive generali di attuazione della presente legge di cui al precedente articolo 10.
3. Il fondo di cui al precedente comma 1 può, inoltre, essere utilizzato anche per l'organizzazione di corsi di aggiornamento del personale della struttura e per dotare la stessa di strumenti operativi necessari per la gestione della presente legge.
Capo I - Finalità e destinatari dei contributi
Art. 17
Contributi a comuni e province.
1. La Regione, per l'attuazione della presente legge, concede
contributi
- ai comuni e loro Associazioni e società a totale capitale pubblico,
costituite ai sensi della legge n. 142/1990 e successive modificazioni ed
integrazioni per: ([9])
a) la costruzione, il riattamento e l'arredamento degli immobili destinati ai servizi educativi per la prima infanzia;
b) la gestione e la qualificazione dei servizi educativi comunali.
- alle province per la formazione degli operatori e dei coordinatori pedagogici dei servizi educativi per la prima infanzia.
Art. 18
Compartecipazione regionale.
1. La Regione partecipa alla realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 1, comma 2, attraverso la concessione di :
a) contributi per la costruzione, acquisto ed il riattamento degli immobili destinati ai servizi educativi per la prima infanzia, in misura non superiore al cinquanta per cento della rata di ammortamento annua ventennale posticipata al saggio di interesse praticato dalla Cassa Depositi e Prestiti della spesa ammissibile. I contributi sono corrisposti direttamente agli istituti mutuanti mediante semestralità costanti, comprensive di capitale ed interessi, a decorrere dal 1° gennaio successivo alla data di concessione del mutuo. La spesa massima riconosciuta ammissibile a finanziamento regionale non può comunque superare il miliardo di lire per ciascun ente richiedente; ([10])
b) contributi per l'arredamento degli immobili destinati ai servizi educativi per la prima infanzia, in misura non superiore all'ottanta per cento dell'investimento, corrisposti, in conto capitale, direttamente agli enti interessati, per un massimo di L. 80.000.000;
c) i contributi in conto capitale derivanti dal fondo per gli asili nido di cui all'art. 70 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 concernente "Disposizioni per il bilancio annuale pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2002)" per la costruzione e la gestione degli asili nido e dei micro nidi nei luoghi di lavori nella misura massima del 50% della spesa ammissibile a finanziamento per un massimo di € 500.000,00 e dell'80% per l'arredamento per un massimo di € 40.000,00 ([11]).
Art. 19
Modalità di accesso ai contributi regionali in conto rata mutuo.
1. Per poter beneficiare dei contributi di cui all'articolo 18,
comma 1, lettera a) della presente legge, i soggetti interessati devono inviare
richiesta di finanziamento alla Giunta regionale - Direzione regionale Infrastrutture,
mobilità, edilizia residenziale e aree urbane - L'Aquila, entro il 31 maggio di
ciascun anno, esclusivamente con raccomandata A.R. del Servizio Postale
Nazionale ([12]). Fa fede
il timbro postale di partenza.
Alla richiesta deve essere allegata la deliberazione con la quale:
- si approva il progetto preliminare ed il relativo quadro economico della
spesa, per la costruzione ed il riattamento degli immobili destinati al servizi
educativi per la prima infanzia e si impegna l'ente a garantirne la gestione,
almeno per la durata del mutuo;
- si da atto che il progetto rispetta le caratteristiche tecniche e gli
standard strutturali e qualitativi vigenti;
- si precisa l'ammontare della quota di spesa a carico del bilancio dell'ente
richiedente, che non potrà comunque essere inferiore al cinquanta per cento
della spesa complessiva prevista nel quadro economico del progetto;
- si individua l'Istituto al quale si rivolgerà la richiesta di mutuo;
- si impegna l'ente, nella redazione del progetto esecutivo, a non modificare
restrittivamente le caratteristiche individuate nel preliminare approvato;
- si dichiara il numero dei bambini, da tre mesi a tre anni, iscritti nell'anno
di riferimento, al servizi educativi per la prima infanzia del Comune, singolo
o associato, ovvero il numero dei bambini, così come certificato dall'ufficiale
dello stato civile, per i servizi educativi di nuova istituzione.
2. In caso di variazione dei tassi di ammortamento, gli enti possono fruire dell'intero ammontare del contributo annuo regionale assegnato, sempre che vengano accesi mutui ad un tasso che comporti il versamento di rate per un importo complessivo pari o superiore a tale contributo, ferma restando la proporzionalità prevista all'articolo 18, comma 1 della presente legge.
1. Per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), i comuni, singoli o associati, devono contrarre mutui con la Cassa Depositi e Prestiti o con altri Istituti di credito abilitati.
2. Con ordinanza dirigenziale viene formalmente concesso il
contributo regionale su presentazione della seguente documentazione:
- adesione di massima alla concessione del mutuo rilasciata dall'Istituto
mutuante;
- deliberazione di approvazione del progetto definitivo o esecutivo delle opere
da realizzare con relativo quadro economico, senza l'invio di elaborati
grafici. La stessa deliberazione deve comunque contenere l'attestazione che il
progetto è conforme agli standard tecnico-strutturali e qualitativi vigenti e rispetta
le caratteristiche già individuate nel progetto preliminare ammesso a
finanziamento;
- deliberazione di assunzione del mutuo.
L'erogazione in conto mutuo è disposta sulla base della documentazione di cui
al D.M. 7 gennaio 1998 del Ministero del tesoro, trasmessa dai comuni, singoli
o associati, direttamente all'Istituto mutuante.
3. Il saldo del mutuo è erogato dall'Istituto mutuante in base al, certificato di regolare esecuzione o di collaudo dei lavori e della relazione acclarante i rapporti Regione - Ente mutuatario, nel rispetto della normativa vigente, approvato dal Comune, singolo o associato ed omologato con atto del dirigente della struttura competente della Direzione Infrastrutture, Mobilità, Edilizia residenziale ed Aree Urbane.
Art. 21
Termini temporali, prescrizioni e vincoli.
1. Con provvedimento dirigenziale viene dichiarata la decadenza
dal beneficio del finanziamento qualora i lavori non siano appaltati entro
dodici mesi dalla data di comunicazione di ammissione a finanziamento.
Tale termine può essere prorogato per gravi motivi con provvedimento della
Giunta regionale.
2. Gli Enti interessati sono tenuti a trasmettere alla Regione,
entro tre anni dalla data di inizio dei lavori, la deliberazione di
approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione.
Trascorso tale termine con provvedimento del Dirigente regionale della
Direzione Infrastrutture, Mobilità, Edilizia residenziale ed Aree urbane, si
provvede alla definizione del finanziamento sulla base delle spese
effettivamente sostenute e documentate.
3. Gli amministratori, i funzionari ed i tesorieri degli enti beneficiari, assumono diretta e solidale responsabilità, nell'ambito delle rispettive competenze per il rispetto del vincolo di destinazione dei fondi accreditati, come risultante dal progetto approvato e dal relativo quadro economico.
4. Eventuali maggiori oneri, ivi compresi interessi per ritardato pagamento, saranno a carico dell'ente beneficiarlo, che ne curerà la copertura con propri fondi.
Art. 22
Utilizzazione somme disponibili.
1. Al fine di consentire una più completa e funzionale attuazione degli interventi finanziati al sensi dell'articolo 18 della presente legge, i comuni, singoli o associati, nel rispetto della normativa vigente, possono utilizzare per opere migliorative e complementari delle opere principali, le somme eventualmente risultanti da economie comunque conseguite, dandone comunicazione anche alla Regione.
Art. 23
Contributi regionali in conto capitale.
1. Per poter beneficiare dei contributi di cui all'articolo 18, comma 1, lett. b della presente legge, i soggetti interessati devono inviare richiesta di finanziamento alla Giunta regionale - Direzione regionale Infrastrutture, Mobilità, Edilizia residenziale e Aree urbane - L'Aquila, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, esclusivamente con raccomandata A.R. del Servizio Postale Nazionale. Fa fede il timbro postale di partenza.
2. Alla richiesta deve essere allegata la deliberazione con la
quale:
- viene approvato il quadro delle esigenze da soddisfare con il preventivo di
spesa;
- si specifica il costo globale dell'intervento proposto;
- si impegna l'Ente o l'associazione a coprire la differenza di costo che non
potrà, comunque, essere inferiore al venti per cento della spesa complessiva
prevista;
- si dichiara il numero dei bambini, da tre mesi a tre anni, iscritti nell'anno
di riferimento, ai servizi educativi per la prima infanzia del Comune, singolo
o associato, ovvero il numero dei bambini, così come certificato dall'ufficiale
dello stato civile, per i servizi educativi di nuova istituzione.
Art. 24
Criteri, priorità e piano di riparto.
1. Per il riparto dei contributi di cui all'articolo 18, comma
1, lettere a) e b), si terrà conto dei seguenti elementi:
- un indicatore dato dal numero complessivo dei bambini frequentanti i vari
servizi educativi per la prima infanzia ubicati nel Comune pari ad un punto per
ogni 30 unità o frazione superiore a 15;
- una unità per ogni punto percentuale di spesa complessiva oltre la quota
d'obbligo prevista nel precedente articolo 18, di cui si fa carico l'Ente
richiedente;
- un indicatore dato dal rapporto, per cento, tra il numero dei bambini, da tre
mesi a tre anni iscritti nell'anno di riferimento, a sevizi educativi per la
prima infanzia del Comune o dell'Associazione dei comuni, ovvero il numero dei
bambini, come certificato dall'ufficiale dello stato civile, per i servizi
educativi di nuova istituzione, e la popolazione residente nel Comune o
dell'Associazione dei comuni richiedente, riferita al 31 dicembre dell'anno
antecedente alla richiesta di finanziamento.
2. Con provvedimento dirigenziale si provvede al piano di riparto ed all'impegno della relativa spesa.
Art. 25
Termini temporali, prescrizioni e vincoli.
1. Qualora gli enti beneficiari del contributo di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b) non provvedano all'acquisto degli arredi entro 180 giorni dalla comunicazione di concessione del contributo, decadono dal beneficio. Tale termine può essere prorogato per gravi motivi con provvedimento della Giunta regionale ([13]).
2. Alla revoca ed al recupero delle somme concesse ed accreditate agli enti indicati nel comma precedente, provvede la Direzione regionale Risorse umane, finanziarie e strumentali su comunicazione della Direzione regionale Infrastrutture, Mobilità, Edilizia residenziale e Aree urbane.
3. Gli amministratori, i funzionari ed i tesorieri degli enti beneficiari, assumono diretta e solidale responsabilità, nell'ambito delle rispettive competenze per il rispetto del vincolo di destinazione dei fondi accreditati.
4. I comuni, singoli o associati, sono tenuti a presentare alla Direzione regionale Risorse umane, finanziarie e strumentali, il rendiconto finale della fornitura eseguita e la relativa documentazione di spesa, entro il termine di 180 giorni dalla data dì approvazione della deliberazione di liquidazione della spesa per la fornitura.
Art. 26
Modalità di erogazione del contributo in conto capitale.
1. Il contributo di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b), concorre ad attivare il finanziamento dell'intero costo della fornitura di arredo, per un importo non superiore all'ottanta per cento della spesa richiesta per un massimo di lire 80.000.000.
2. L'erogazione agli Enti del contributo in conto capitale, ha
luogo con le seguenti modalità:
- il sessanta per cento, sulla base della comunicazione dell'avvenuta
aggiudicazione della fornitura;
- il restante quaranta per cento, su presentazione del provvedimento di
liquidazione della spesa per la fornitura.
Qualora la spesa sostenuta risulti inferiore alla somma preventivata il saldo
sarà ricondotto all'ottanta per cento dell'importo liquidato.
3. Il Dirigente competente della Direzione regionale, Infrastrutture, Mobilità, Edilizia residenziale e Aree urbane con proprio atto dispone il piano di riparto dei contributi in conto capitale. nonché la concessione, impegno e liquidazione della relativa spesa.
Art. 27
Collaudazione e vigilanza.
1. Alla nomina della Commissione di collaudo provvede direttamente l'Ente interessato ai sensi della normativa vigente.
2. Nel caso di lavori che comportino nel loro complesso, secondo le risultanze del conto finale, una spesa non superiore a un miliardo di lire, è ammesso, in base alle leggi vigenti in materia di opere pubbliche, la redazione del certificato di regolare esecuzione.
3. La direzione regionale competente per materia ha la sorveglianza sulle opere.
Capo III - Contributi regionali per la gestione e la qualificazione dei servizi educativi per la prima infanzia e per la formazione degli educatori e coordinatori pedagogici
Art. 28
Concessione contributi regionali.
1. La Giunta regionale, in esecuzione del Piano triennale di cui all'articolo 6 della presente legge, con proprio atto determina, annualmente, l'ammontare dei contributi regionali da destinare a ciascuna delle tipologie di interventi e servizi di cui al precedente articolo 17, comma 1, punto 1, lettera b) e comma 2.
1. Fino all'entrata in vigore dalle direttive generali di attuazione della presente legge di cui al precedente articolo 10, limitatamente alle materie alle stesse espressamente demandate, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le norme vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. I requisiti tecnico-funzionali e di funzionamento dei servizi educativi per la prima infanzia previsti dalle direttive generali di attuazione della presente legge di cui al precedente articolo 10, trovano immediata applicazione per strutture e servizi di nuova istituzione.
3. Per le attività funzionanti alla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni rilasciano autorizzazioni provvisorie per il periodo di tempo e nel rispetto degli altri criteri stabiliti nelle direttive generali di attuazione della presente legge di cui al precedente articolo 10.
4. I fondi in conto capitale di cui alla L.R. 31 ottobre 1986, n. 56 che risultano ancora disponibili al momento della programmazione dei contributi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) della presente legge, sono assegnati al soggetti richiedenti utilmente collocati nella graduatoria di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b).
5. Qualora le risorse disponibili eccedano le somme attribuite ai comuni e loro associazioni collocati nella graduatoria di cui al comma precedente, saranno utilizzate per finanziare, in ordine prioritario gli enti inseriti nella graduatoria di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), secondo la percentuale in esso indicata.
6. Con ordinanza dirigenziale, viene formalmente concesso il contributo regionale in conto capitale, su presentazione, da parte dei comuni o loro associazioni, della deliberazione di assunzione del mutuo o dell'impegno a coprire con propri fondi, almeno la percentuale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a).
7. L'erogazione del contributo regionale in conto capitale ha
luogo con le seguenti modalità:
- il sessanta per cento, sulla base della comunicazione dell'avvenuta consegna
dei lavori;
- il restante quaranta per cento, su presentazione del provvedimento di
approvazione del certificato di regolare esecuzione o di collaudo di lavori.
Qualora la spesa sostenuta risulti inferiore alla somma preventivata, il saldo
sarà ricondotto al cinquanta per cento della spesa effettivamente sostenuta.
1. Sono abrogate tutte le norme incompatibili con la presente legge.
2. È abrogata, in particolare la L.R. 30 ottobre 1973, n. 38 «Norme per l'istituzione e il funzionamento degli asili - nido comunali».
1. Agli oneri previsti dalla presente legge si provvede:
per gli interventi previsti dalla lett. A dell'art. 18 si provvede introducendo
le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa:
Cap. 71522 in diminuzione
L. 100.000.000
Cap 152311 di nuova istituzione ed iscrizione denominato "Contributi per
la costruzione e il riattamento e di servizi educativi" in aumento
L. 100.000.000
2. Per gli oneri relativi alle rate delle annualità successive al 2000 la copertura finanziaria è assicurata con le risorse nell'ambito della direzione infrastrutturale, mobilità, edilizia residenziale e aree urbane interessata e per tutta la durata dell'ammortamento ventennale dei mutui di cui all'art. 18 - lett. A.
3. Per gli oneri riferiti agli interventi di cui alla lettera b) del richiamato art. 18 si provvede con risorse assegnate dallo Stato ed iscritte nel pertinente Cap. 152323 e con le risorse regionali iscritte al Cap. 152310 denominato "Contributo ai comuni nelle spese per la realizzazione di asili nido". Per l'esercizio 2001 è autorizzato lo stanziamento di lire 1.650.000.000 al Cap. 152310 ([14]).
4. I Servizi integrativi previsti dalla presente legge saranno finanziati nell'ambito delle risorse assegnate dallo Stato ai sensi della L. n. 285/1997 per il triennio 2000-2002 e ricomprese nel Piano di attuazione regionale di cui alla richiamata L. 285/1997 per il triennio 2000-2002.
5. Per gli interventi riguardanti le spese correnti la copertura finanziaria è assicurata nell'ambito delle risorse del Cap 71522, che assume la nuova seguente denominazione: dopo le parole «gestione di asili nido» inserire « e norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia».
6. Eventuali ulteriori finanziamenti statali o comunitari saranno iscritti al sensi dell'art. 41 della L.R. n. 81/1977 di contabilità.
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
([1]) Pubblicata nel BURA 9 giugno 2000, n. 16.
([2]) Vedi, anche, la Delib.G.R. 26 giugno 2002, n. 448 e l'art. 2, L.R. 27 dicembre 2002, n. 32.
([3]) L'art. 3 della L.R. 20 ottobre 2015, n. 32 dispone il trasferimento alla Regione delle funzioni amministrative di cui alla presente legge, attribuite, conferite o comunque esercitate dalle province prima dell'entrata in vigore della medesima legge. La L.R. 32/2015, inoltre, all'art. 8 definisce l'effettiva decorrenza del trasferimento delle funzioni alla Regione e all'art. 11 reca disposizioni transitorie.
([4]) Vedi, anche, la Delib.G.R. 7 luglio 2004, n. 570 e la Delib.G.R. 12 settembre 2005, n. 852.
([5]) Con Delib.G.R. 18 luglio 2001, n. 651 è stata rinviata all’anno 2002 la predisposizione e l’approvazione del Piano previsto nel presente comma.
([6]) Articolo abrogato dall’art. 26, comma 1, lettera d), L.R. 4 gennaio 2005, n. 2.
([7]) Vedi, al riguardo, la Delib.G.R. 26 giugno 2001, n. 565, pubblicata nel BURA n. 87 Speciale dell’1.8.2001, come modificata dalla Delib.G.R. 25.9.2006, n. 1058, pubblicata nel BURA n. 94 Speciale del 27.10.2006, a sua volta modificata dalla Delib.G.R. 5.11.2007, n. 1073, pubblicata nel BURA n. 67 del 30.11.2007.
([8]) Comma così sostituito dall’art. 1, comma 1, L.R. 27 dicembre 2002, n. 32. Il testo originario era così formulato: «1. La Regione, per il raggiungimento delle finalità e degli obiettivi della presente legge, attribuisce al Direttore regionale "Arca qualità della vita e promozione sociale", una dotazione pari al quattro per cento dello stanziamento previsto in bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2000, per la gestione dei servizi educativi per la prima infanzia, al fine di promuovere l'attività di studio, ricerca, documentazione e sperimentazione sul temi concernenti la condizione dell'infanzia, in collaborazione con l'Università, gli Enti e gli Istituti di ricerca e Documentazione, anche attraverso gruppi di lavoro interni interdirezionali e interistituzionali.».
([9]) Alinea così modificato dall’art. 148, comma 1, L.R. 26 aprile 2004, n. 15. Il testo originario era così formulato: «- ai Comuni e loro Associazioni, costituite ai sensi della Legge 142/90 e successive modificazioni ed integrazioni per :».
([10]) Lettera così modificata dall’art. 148, comma 2, L.R. 26 aprile 2004, n. 15. Il testo originario era così formulato: «a) contributi per la costruzione ed il riattamento degli immobili destinati ai servizi educativi per la prima infanzia, in misura non superiore al cinquanta per cento della rata di ammortamento annua ventennale posticipata al saggio di interesse praticato dalla Cassa Depositi e Prestiti della spesa ammissibile. I contributi sono corrisposti direttamente agli istituti mutuanti mediante semestralità costanti, comprensive di capitale ed interessi, a decorrere dal 1° gennaio successivo alla data di concessione del mutuo. La spesa massima riconosciuta ammissibile a finanziamento regionale non può comunque superare il miliardo di lire per ciascun ente richiedente.».
([11]) Lettera aggiunta dall’art. 79, comma 1, L.R. 17 aprile 2003, n. 7 a decorrere dal 1° gennaio 2003, come prevede l’art. 108, comma 1, della stessa legge.
([12]) Periodo così modificato dall’art. 79, comma 2, L.R. 17 aprile 2003, n. 7, a decorrere dal 1° gennaio 2003, come prevede l’art. 108, comma 1, della stessa legge. Il testo originario era così formulato: «1. Per poter beneficiare dei contributi di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) della presente legge, i soggetti interessati devono inviare richiesta di finanziamento alla Giunta Regionale - Direzione Regionale Infrastrutture, mobilità, edilizia residenziale e aree urbane - L'Aquila, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge stessa, esclusivamente con raccomandata A.R. del Servizio Postale Nazionale.».
([13]) Il secondo periodo del presente comma è stato aggiunto dall’art. 1, comma 2, L.R. 27 dicembre 2002, n. 32.
([14]) Comma così sostituito dall’art. 47, comma 1, lettera a), L.R. 29 marzo 2001, n. 11. Il testo originario era così formulato: «Per gli oneri riferiti agli interventi di cui alla lett. B del richiamato art. 18 si provvede con le risorse assegnate dallo Stato ed iscritte nel pertinente cap. 152323 e con le assegnazioni iscritte al Cap. 152998 «Fondo per la rassegnazione di economie vincolate» che saranno iscritte nel pertinente capitolo 152323 al sensi della L.R. 29 dicembre 1977, n. 81 di contabilità.». Lo stanziamento qui previsto è stato ridotto a lire 1.550.000.000 dall’art. 4, comma 2, L.R. 4 ottobre 2001, n. 54.