L.R. 9 maggio 2001, n. 18 ([1])
Consiglio regionale dell'Abruzzo, autonomia e organizzazione ([2]).
Art. 3 (Autonomia di bilancio e contabile)
Art. 3-bis (Procedura di approvazione)
Art. 3-ter (Determinazione del fabbisogno)
Art. 3-quater (Programmazione)
Art. 3-quinquies (Macroaggregati di spesa inerenti le attivita' del Consiglio regionale)
Art. 4 Personale e organizzazione.
Art. 4-bis (Personale regionale in convenzione)
Art. 4-ter (Personale in aspettativa)
Art. 6 Segreterie dei gruppi consiliari.
Art. 7-bis Segreteria del Difensore Civico.
Capo II - Disposizioni comuni alle segreterie
Art. 8 Assegnazione di personale.
Art. 8-bis (Valutazione del personale assegnato alle segreterie)
Art. 9 Incarichi a tempo determinato.
Art. 10 Trattamento economico.
Art. 11 Disposizioni generali.
TITOLO IV Norme finali e transitorie
Art. 12 Abrogazione o modificazione di norme.
1. Il Consiglio regionale esercita le funzioni ad esso attribuite dalla Costituzione, dallo Statuto e dalle leggi in piena autonomia, secondo i principi generali di organizzazione e di funzionamento delle assemblee parlamentari, anche attraverso il confronto con le autonomie locali, le forze sociali e gli altri soggetti della realta' socioeconomica regionale.
2. Il Consiglio regionale esercita in particolare le seguenti funzioni:
a) di rappresentanza della comunita' abruzzese;
b) legislativa e regolamentare e di monitoraggio sull'attuazione della produzione normativa;
c) di indirizzo politico e programmazione;
d) ispettiva, di controllo, monitoraggio e valutazione dei risultati delle politiche regionali;
e) di promozione dei diritti e dei principi statutari e di verifica del loro stato di attuazione;
f) di promozione di iniziative volte a valorizzare ed incentivare il paesaggio, l'ambiente ed il patrimonio storico, architettonico, culturale, rurale e montano abruzzese;
g) di promozione della partecipazione dei cittadini all'attivita' del Consiglio regionale;
h) di informazione e comunicazione istituzionale.
3. Il Consiglio regionale, per l'esercizio delle proprie funzioni, con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza:
a) partecipa ad organismi nazionali, europei e internazionali di rappresentanza e di collaborazione tra assemblee legislative e tra regioni;
b) collabora in ambito nazionale, europeo ed internazionale con le altre assemblee elettive, nonche' con istituti universitari e scientifici;
c) costituisce associazioni e fondazioni o vi aderisce, nei casi e con le modalita' previste dalla legge;
d) collabora con le autonomie locali per l'attuazione di iniziative di interesse della comunita' abruzzese. ([3])
1. Al fine di assicurare l'efficace svolgimento delle proprie funzioni e di consentire la massima ampiezza all'esercizio della rappresentanza democratica, il Consiglio regionale ha, ai sensi dell'articolo 20 dello Statuto, autonomia funzionale, organizzativa, di bilancio, contabile, amministrativa, contrattuale, di uso del patrimonio assegnato.
2. L'autonomia del Consiglio regionale e' disciplinata ed esercitata secondo i principi di legalita', di imparzialita', di trasparenza, di economicita', di orientamento al risultato, per la tutela degli interessi pubblici e dei diritti dei cittadini ed in attuazione dei principi di coordinamento di finanza pubblica di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche. ([4])
Art. 3
(Autonomia di bilancio e contabile)
1. Per l'esercizio delle proprie funzioni, il Consiglio regionale dispone di un bilancio autonomo.
2. Il bilancio annuale di previsione, al quale e' allegato il bilancio pluriennale, e' formulato sulla base del piano programmatico-strategico annuale e pluriennale. Nel rendiconto sono raffigurati i risultati finali della gestione del bilancio del Consiglio regionale.
3. Il Consiglio regionale amministra in modo autonomo le proprie risorse finanziarie. ([5])
Art. 3-bis
(Procedura di approvazione)
1. Il bilancio annuale di previsione ed il conto consuntivo del Consiglio regionale sono deliberati dall'Ufficio di Presidenza secondo gli schemi di bilancio e di rendiconto elaborati in attuazione e nel rispetto delle disposizioni e dei principi contabili sanciti dal D.Lgs. 118/2011 e sottoposti al Consiglio regionale per l'approvazione.
2. Il bilancio annuale di previsione ed il conto consuntivo del Consiglio regionale costituiscono allegato rispettivamente al bilancio di previsione ed al rendicontodella Regione per la rispettiva annualita' e sono approvati unitamente a questi dal Consiglio regionale.
3. La spesa annuale complessiva relativa al funzionamento del Consiglio regionale costituisce una spesa corrente nell'ambito dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione e presenta carattere di obbligatorieta'. A tal fine, al bilancio del Consiglio Regionale e' allegato l'elenco analitico dei capitoli contenenti spese aventi natura obbligatoria con l'indicazione del relativo stanziamento annuale.
4. Per consentire il normale funzionamento del Consiglio regionale, la competente struttura della Giunta regionale provvede all'impegno contabile dello stanziamento destinato al finanziamento del fabbisogno del Consiglio regionale entro dieci giorni dall'entrata in vigore della legge che approva il bilancio della Regione.
5. Le variazioni del fabbisogno inizialmente determinato, inerenti a spese che si rendano necessarie nel corso dell'esercizio finanziario, sono deliberate dall'Ufficio di Presidenza. La deliberazione e' comunicata dal Presidente del Consiglio regionale al Presidente della Giunta regionale. La Giunta regionale presenta al Consiglio regionale la conseguente proposta di variazione del bilancio regionale, nel rispetto dell'equilibrio generale del bilancio stesso.
6. Il bilancio annuale di previsione ed il rendiconto del Consiglio regionale sono redatti ed approvati secondo le modalita' ed i criteri disciplinati dal regolamento interno di contabilita'. ([6])
Art. 3-ter
(Determinazione del fabbisogno)
1. L'ammontare del trasferimento dal bilancio della Regione da iscrivere nel bilancio di previsione del Consiglio regionale e' determinato in modo da garantire la piena funzionalita' del Consiglio regionale stesso nell'autonomo esercizio delle sue funzioni, sulla base dell'andamento dell'entita' del bilancio complessivo del Consiglio regionale dell'ultimo triennio, tenendo conto delle eventuali modifiche intervenute nella composizione e nelle competenze del Consiglio regionale, dell'attuazione degli istituti e degli organismi previsti dallo Statuto e dei principi di coordinamento della finanza pubblica nazionale e regionale, come risultanti, in particolare, dai documenti di programmazione economica e finanziaria regionale. ([7])
Art. 3-quater
(Programmazione)
1. In attuazione dell'articolo 67 del D.Lgs. 118/2011 e dei principi contabili ivi sanciti, il Consiglio regionale attua la programmazione attraverso il "Programma Operativo" annuale e triennale.
2. Ai fini di cui al comma 1, in ogni esercizio annuale, l'Ufficio di Presidenza, dopo l'approvazione con legge del Bilancio di previsione annuale e pluriennale, approva il "Programma operativo", riferito alla medesima durata del bilancio, nel quale sono individuati gli obiettivi gestionali del Consiglio regionale, quali risultanti dalla declinazione degli indirizzi strategici gestionali precedentemente approvati dall'Ufficio di Presidenza.
3. Con l'approvazione del Programma Operativo, che include anche
il Piano della performance ai sensi del D.Lgs.
150/2009 e della L.R. 6/2011,
sono assegnati ai singoli dirigenti della tecnostruttura del Consiglio gli
obiettivi, unitamente alle risorse umane, finanziarie strumentali necessarie
alla loro realizzazione.
4. Il "Programma Operativo", a seguito dell'approvazione da parte
dall'Ufficio di Presidenza, acquisisce carattere autorizzatorio al sostenimento
delle spese analiticamente riportate nello stesso e collegate ai relativi
obiettivi annuali o pluriennali; rappresenta utile strumento di
responsabilizzazione dirigenziale anche ai fini della valutazione della
performance individuale e organizzativa, che tiene conto anche dello
svolgimento delle ordinarie attivita' di supporto alle funzioni del Consiglio
regionale.
5. Durante l'esercizio, il "Programma Operativo" puo' essere oggetto di modifiche e integrazioni nel rispetto dei vincoli di bilancio. ([8])
Art. 3-quinquies
(Macroaggregati di spesa inerenti le attivita' del Consiglio regionale)
1. Le attivita' svolte dal Consiglio regionale e dai suoi organi istituzionali sono riconducibili ai seguenti macroaggregati di spesa, nel rispetto dei limiti dettati nell'ambito della finanza pubblica vigenti per tempo e degli stanziamenti di bilancio:
a) spese per trattamento economico dei Consiglieri regionali e dei componenti la Giunta regionale, trattamento di missione dei Consiglieri regionali;
b) spese per assegni vitalizi corrisposti agli ex Consiglieri regionali;
c) fondo di rappresentanza del Presidente del Consiglio regionale;
d) spese per trattamento economico principale ed accessorio del personale dirigenziale e non del Consiglio regionale;
e) spese per missioni, trasferte e per formazione del personale dirigenziale e non del Consiglio regionale;
f) spese per contributi di funzionamento e spese per il personale dei Gruppi consiliari;
g) spese di funzionamento del Co.Re.Com. Abruzzo, del Difensore Civico Regionale, del Collegio per le garanzie statutarie, della Commissione per le pari opportunita', del CAL, del Collegio dei revisori dei conti del Consiglio regionale;
h) spese di funzionamento inerenti gli ulteriori organi istituiti presso il Consiglio regionale;
i) spese postali, telefoniche, di cancelleria, di resocontazione, spese economali;
j) spese per acquisizione di arredi;
k) spese per acquisizione di hardware e software;
l) spese inerenti la gestione e per interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione del patrimonio in uso al Consiglio regionale;
m) spese per attivita' promozionale di carattere istituzionale e di informazione, per attivita' editoriale, spese per biblioteca;
n) spese per attivita' comunicazionale;
o) spese per l'attivita' di rappresentanza e prossimita' del Consiglio regionale al cittadino;
p) spese derivanti dalla partecipazione agli organismi rappresentativi interregionali, nazionali ed europei e dalla collaborazione con le autonomie locali per l'attuazione di iniziative di interesse della comunita' abruzzese;
q) spese inerenti ulteriori attivita' individuate e programmate dall'Ufficio di Presidenza, che trovano copertura finanziaria all'interno del bilancio di previsione annuale del Consiglio regionale che per le stesse assume carattere autorizzatorio.
2. Gli stanziamenti di bilancio delle spese correnti e di investimento di cui al comma 1 sono sorretti da leggi regionali, da regolamenti regionali o da deliberazioni approvate dall'Ufficio di Presidenza. ([9])
Art. 4
Personale e organizzazione.
1. Il Consiglio regionale, per l'esercizio delle proprie funzioni, dispone di una propria dotazione organica e di uno specifico ruolo. In sede di prima attuazione, la dotazione organica e' quella di cui all'allegata tabella "A".
2. Il Consiglio regionale, nel rispetto della disciplina prevista dall'accordo quadro di settore in materia e dal C.C.N.L. del comparto regioni-autonomie locali, e in armonia con i princi'pi fissati dal precedente articolo 2, e' titolare di un autonomo potere di gestione del sistema delle relazioni sindacali nelle sue diverse forme ([10]). ([11])
3. Trovano applicazione le norme in materia di organizzazione contenute nella L.R. 14 settembre 1999, n. 77, in quanto applicabili al Consiglio regionale nel rispetto della sua autonomia.
Art. 4-bis
(Personale regionale in convenzione)
1. Al fine di garantire l'efficace svolgimento delle funzioni, le Commissioni consiliari permanenti, speciali e di inchiesta, in caso di impossibilita' oggettiva di utilizzazione all'interno dell'amministrazione del Consiglio regionale di idonee figure professionali e considerati i limiti di spesa imposti al ricorso al conferimento di incarichi individuali all'esterno, nell'ottica del contenimento della spesa pubblica ed allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse umane disponibili nell'intera amministrazione regionale, possono avvalersi della collaborazione del personale della Giunta regionale.
2. Il rapporto di collaborazione di cui al comma 1 presuppone il necessario consenso del dipendente richiesto e non puo' dar luogo ad alcun compenso. L'oggetto, la durata e le modalita' di svolgimento delle prestazioni lavorative oggetto dell'incarico di collaborazione sono disciplinate da apposita convenzione tra l'amministrazione del Consiglio regionale e quella della Giunta regionale.
3. Le prestazioni lavorative del dipendente della Giunta regionale a favore delle Commissioni consiliari di cui al comma 1 sono considerate ai fini della valutazione della performance. ([12])
Art. 4-ter
(Personale in aspettativa)
1. Il personale del Consiglio regionale puo' essere assegnato presso le strutture a supporto degli organi componenti l'Esecutivo regionale su richiesta del componente interessato anche con contestuale collocamento in aspettativa senza assegni fino alla cessazione dell'incarico del soggetto proponente o su iniziativa dello stesso. ([13])
Art. 5
Segreterie del Presidente e dei Componenti l'Ufficio di Presidenza e dei
Presidenti delle Commissioni.
1. La segreteria del Presidente del Consiglio e quelle dei Vice Presidenti hanno rispettivamente livello di Servizio e di Ufficio come definiti dalla L.R. 14 settembre 1999, n. 77.
2. Il Servizio di segreteria del Presidente e' articolato in un Ufficio.
3. I Consiglieri segretari e i Presidenti delle Commissioni Permanenti e Speciali, di Vigilanza e della Giunta per il Regolamento, delle Commissioni d'Inchiesta, della Giunta per le elezioni, le ineleggibilita', le incompatibilita' e le immunita' e del Comitato per la legislazione dispongono di una segreteria costituita in Unita' organizzativa e possono far ricorso a personale interno fino alla Cat. D. Conseguentemente e' adeguata la tabella C. ([14])
4. La dotazione organica delle segreterie di cui ai commi 1, 2, e 3, e' determinata nei limiti finanziari derivanti dalla tabella ''C'', tenuto conto del livello economico iniziale delle categorie in essa indicate a cui aggiungere la speciale indennita' sostitutiva di cui all'articolo 10 per la corrispondente categoria di personale. La dotazione organica delle strutture di cui al comma 1 e dei consiglieri segretari e' incrementata per un numero massimo di due unita' con personale di cui all'articolo 8, comma 1, lettere a), b) e c), senza possibilita' di sostituzione, per il periodo di comando presso la segreteria, con personale a tempo determinato a garanzia dell'invarianza della spesa complessiva. ([15]).
4-bis. Nel rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 4 e del limite di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica), convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono autorizzate, oltre alle assunzioni previste dagli articoli 8 e 9, anche le altre forme previste dalla legislazione vigente ([16]).
5. [In sede di prima applicazione i Presidenti di Commissione di cui al comma 3 possono avvalersi del personale proveniente dal comparto informatico di cui all'art. 7 L.R. n. 11/2001. E' conseguentemente modificata la tabella C della L.R. 9 maggio 2001, n. 18.] ([17])
6. L'Ufficio di Presidenza con proprio provvedimento, fermo restando il limite di spesa derivante dalla dotazione organica di cui alla allegata tabella "C", fissa le modalita' attuative delle disposizioni di cui al presente articolo, decide le modificazioni all'articolazione dell'organico, rese necessarie da comprovate esigenze organizzative e funzionali e puo' prevedere l'assegnazione del personale presso la struttura di Pescara.
Art. 6
Segreterie dei gruppi consiliari.
1. L'Ufficio di Presidenza assicura il funzionamento dei gruppi consiliari assegnando a ciascuno di essi, in ragione della rispettiva composizione numerica, i locali, i mezzi strumentali e le risorse finanziarie.
2. La struttura di supporto a ciascun gruppo, denominata segreteria del gruppo, e' equiparata ad ufficio, come individuato al comma 6, articolo 10 della L.R. 14 settembre 1999, n. 77.
3. La responsabilita' delle segreterie puo' essere attribuita a personale di categoria "D" o a personale assunto con rapporto di lavoro a tempo determinato in possesso dei requisiti per l'accesso alla categoria "D"; l'incarico e' conferito dalla Direzione competente per il personale, su indicazione del Presidente del gruppo, nonche' al personale di cui all'art. 5 comma 3. ([18])
4. Il Presidente di ciascun gruppo[, nel rispetto delle previsioni di cui all'allegata tabella B,] ([19]) richiede nominativamente il personale da assegnare alla struttura.
4-bis. Il rapporto di lavoro del personale assunto a tempo determinato e funzionalmente assegnato ai gruppi consiliari e' di natura privatistica in caso di assunzione diretta da parte del gruppo. ([20])
5. [Presso ciascun gruppo, puo' essere assunto personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, pieno o parziale, con le modalita' e le condizioni prescritte nell'art. 9; in ogni gruppo di almeno 2 (due) Consiglieri, deve essere assicurata la presenza minima di almeno 1 unita' di personale regionale, del Consiglio o della Giunta ovvero di un Ente strumentale della Regione e interamente finanziato dalla stessa, elevata a 2 per i gruppi con consistenza superiore a 10 Consiglieri.] ([21])
6. [Fermo restando il limite di spesa derivante dalla dotazione organica di cui alla tabella B, la stessa, per comprovate esigenze organizzative e funzionali, puo' essere modificata con provvedimento dell'Ufficio di Presidenza.] ([22])
[1. A ciascun gruppo e' riconosciuta la disponibilita' finanziaria necessaria per dotarsi di un ufficio composto secondo la configurazione spettante in base alle previsioni contenute nell'allegata tabella B.
2. Nel caso in cui i gruppi non procedano alla copertura integrale dei posti assegnati, puo' essere loro corrisposto un contributo sostitutivo pari alla spesa per la retribuzione del rispettivo personale mancante.
3. I contributi sostitutivi di cui alla presente legge sono erogati in rate mensili e possono essere utilizzati o per il costo onnicomprensivo di consulenze, collaborazioni, prestazioni professionali occasionali, prestazioni tecniche e d'opera, necessarie allo svolgimento delle attivita' proprie del gruppo o per far fronte alle spese di funzionamento.
4. Il Servizio Legislativo del Consiglio predispone ed aggiorna le convenzioni tipo per l'impiego dei contributi secondo quanto previsto al presente articolo; gli schemi di convenzione sono validi ed obbligatori per tutti i gruppi.
5. E' vietata ai gruppi qualsiasi forma di reclutamento di personale che configuri l'instaurazione di rapporto di lavoro subordinato anche a termine.
[6. I contributi previsti dall'art. l della L.R. 20 novembre 1972, n. 25 e successive modificazioni ed integrazioni, sono annualmente rideterminati con provvedimento dell'Ufficio di Presidenza sulla base dell'indice di variazione dei prezzi al consumo per operai e impiegati riferito all'anno precedente.]
[7. Al fine di rendere possibile l'esercizio del mandato, a ciascun Consigliere viene corrisposta, a titolo di rimborso spese e rappresentanza, una somma mensile, equivalente al trattamento economico lordo, iniziale di un dipendente regionale di Cat. D.
8. Con apposita deliberazione dell'Ufficio di Presidenza vengono definiti modi e tempi di presentazione delle certificazioni di spesa, di erogazione del rimborso, nonche' la tipologia delle spese ammissibili.
9. Sono escluse dal rimborso le somme a qualunque titolo eventualmente erogate dal Consigliere a coniuge, convivente, parenti ed affini entro il IV grado.]] ([23])
Art. 7-bis
Segreteria del Difensore Civico.
Il Difensore Civico regionale dispone, oltre che della struttura amministrativa di supporto, anche di una Segreteria particolare, non costituita in unita' organizzativa, posta alle sue dirette dipendenze ([24]).
Capo II - Disposizioni comuni alle segreterie
Art. 8
Assegnazione di personale.
1. Il personale e' assegnato alle segreterie previo assenso dell'interessato e puo' essere scelto tra personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato:
a) della Giunta regionale;
b) del Consiglio regionale;
c) degli enti strumentali della Regione di cui agli art. 55 e 56 dello Statuto regionale;
d) dello Stato, degli enti locali, di altri enti pubblici mediante l'istituto del comando;
e) di aziende pubbliche o private se a prevalente capitale pubblico.
Il personale di cui alle lettere d) ed e) non puo' complessivamente superare una unita' per le segreterie del Presidente e dei Vice Presidenti. I componenti dell'Ufficio di Presidenza possono avvalersi, per le proprie segreterie, nel rispetto del limite di cui all'art. 5, di personale di cui alla lettera c) anche mediante l'istituto della convenzione a norma delle vigenti disposizioni contrattuali. ([25])
2. Alla assegnazione del personale alle segreterie provvede il Direttore competente per le risorse umane del Consiglio, direttamente per il personale di cui alla lett. b), d'intesa con il Direttore competente per le risorse umane della Giunta per il personale di cui alla lett. a), e successivamente all'espletamento delle procedure di comando per il personale di cui alle lettere c) e d).
3. Per l'assegnazione del personale regionale si prescinde da pareri o da assensi eventualmente previsti dalla normativa in materia di mobilita'. Si prescinde, altresi', dalle esigenze delle strutture di provenienza e dal profilo professionale posseduto.
4. L'assegnazione alle segreterie e' temporanea, decade contestualmente alla cessazione dall'incarico del proponente, salvo conferma del vice capogruppo vicario e puo' essere revocata su iniziativa del subentrante, previa fruizione delle ferie spettanti ai dipendenti. L'assegnazione alle segreterie dei gruppi cessa comunque in caso di loro scioglimento e con la scadenza ordinaria o anticipata della legislatura. ([26])
5. I dipendenti regionali conservano la titolarita' del posto e delle funzioni in precedenza ricoperte nella struttura organizzativa di appartenenza e sono tenuti a riprendere servizio automaticamente presso la stessa al termine della assegnazione temporanea, fatte salve le disposizioni di cui ai commi 8 e 9.
6. L'incarico di responsabilita' delle strutture disciplinata dalla presente legge e' conferito a tempo determinato per un periodo non superiore a quello della durata della legislatura e cessa comunque contestualmente alla cessazione dell'incarico del proponente, fatto salvo quanto previsto al comma 8.
7. L'orario di servizio, le modalita' ed i compensi per l'effettuazione delle missioni, sono regolati dalla normativa vigente in materia per il restante personale regionale. Il rispetto della normativa da parte del personale comunque in forza presso le segreterie e' comprovato dal responsabile della struttura e per questi dal responsabile politico competente. Per motivi funzionali ed organizzativi, in caso di assenza della figura del responsabile d'ufficio, il Presidente del gruppo puo' far svolgere i compiti istruttori e di elaborazione ad altro personale dipendente.
8. Nelle more della ricostituzione dei gruppi consiliari, conseguente al rinnovo del Consiglio regionale secondo le modalita' stabilite dal regolamento interno, il personale regionale e quello comandato, resta provvisoriamente in servizio presso i gruppi dove era in forza alla data delle elezioni ([27]) mantenendo gli incarichi in atto, secondo le direttive impartite dal Direttore per le Risorse umane del Consiglio regionale.
9. Nel caso in cui sia impossibile la ricostituzione di un gruppo nei termini previsti dal regolamento o non sia rinnovata la richiesta di assegnazione per il personale interessato, il Direttore per le Risorse umane del Consiglio dispone per la riassegnazione del personale regionale e di quello in posizione di comando alle strutture di provenienza.
[10. In deroga alle disposizioni precedenti, il personale assegnato in sede di prima applicazione, alle segreterie delle Presidenze di Commissioni Consiliari rimane in servizio fino al termine della legislatura.] ([28])
Art. 8-bis
(Valutazione del personale assegnato alle segreterie)
1. Il personale di cui all'articolo 8 e' sottoposto al sistema di valutazione, nell'ambito del ciclo della performance del Consiglio regionale, in ordine al conseguimento degli obiettivi che, tenuto conto della natura delle attivita' svolte, sono individuati nel Piano della performance.
2. L'Ufficio di Presidenza, con disciplinare da adottarsi nel rispetto dei principi di cui al d.lgs. 150/2009, alla l.r. 6/2011 e al vigente sistema di valutazione, regolamenta le fasi e gli attori del processo valutativo, oltre agli effetti applicativi della valutazione sugli istituti contrattuali ad essa correlati. ([29])
Art. 9
Incarichi a tempo determinato.
1. Nell'ambito delle dotazioni e nei limiti di cui all'articolo 40 della l.r. 40/2010 ([30]), per i gruppi, e di quelli di cui alla tabella C per le altre segreterie, su richiesta nominativa del Presidente del Consiglio, del singolo componente dell'Ufficio di Presidenza, dei Presidenti dei gruppi e dei Presidenti delle Commissioni Permanenti e Speciali, di Vigilanza e d'Inchiesta, della Giunta per il Regolamento, della Giunta per le elezioni, le ineleggibilita', le incompatibilita' e le immunita' e del Comitato per la legislazione ([31]), il Direttore per le risorse umane puo' assumere, con contratto di lavoro a tempo determinato, pieno o parziale, soggetti in possesso dei requisiti previsti per l'accesso all'impiego regionale, e corrispondenti alla categoria da attribuire.
1-bis. Su richiesta nominativa del Difensore Civico regionale, il Direttore per le Risorse umane puo' assumere, con contratto di lavoro a tempo determinato, pieno o parziale 1 unita' di categoria "C" da destinare alla segreteria particolare di cui all'art. 7-bis. Il soggetto proposto deve essere in possesso dei requisiti prescritti per l'accesso all'impiego del Consiglio regionale ([32]).
1-ter. I rapporti di lavoro subordinato di cui ai commi precedenti sono costituiti esclusivamente per attivita' di stretto supporto agli organi richiedenti ed hanno durata massima pari alla durata del mandato consiliare. I medesimi sono in ogni caso risolti contestualmente alla cessazione dall'incarico del proponente o su iniziativa dello stesso per venir meno del requisito della fiduciarieta', ovvero con la scadenza anticipata della Legislatura. ([33])
1-quater. I contratti di lavoro subordinato di cui ai commi precedenti non costituiscono incarichi ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del d.l. 78/2010 e non soggiacciono alla relativa disciplina. ([34])
1-quinquies. I contratti di cui al presente articolo sono soggetti ai limiti finanziari di cui all'articolo 5 della presente legge e all'articolo 40 della l.r. 40/2010 e sono esclusi dai vincoli numerici di cui all'articolo 50 del CCNL del 21.05.2018 e all'articolo 23 del d.lgs. 81/2015. ([35])
2. Al personale assunto ai sensi dei commi 1 e 1-bis ([36]) spetta, per tutta la durata del rapporto di lavoro, il trattamento economico contrattuale iniziale corrispondente alla categoria assegnata ed alla funzione eventualmente svolta oltre al trattamento di missione ove ne ricorrano i presupposti.
3. In sostituzione del trattamento economico accessorio, al personale assunto a tempo determinato si applicano le disposizioni di cui al comma 2 dell'art. 10.
Art. 10
Trattamento economico.
1. Il personale regionale ed il personale comandato assegnato alle segreterie disciplinate dalla presente legge conserva il trattamento economico principale in godimento; ad essi continuano ad applicarsi le norme fissate nei rispettivi Contratti collettivi nazionali di lavoro.
2. Al personale di categoria B e C o comunque non investito di responsabilita' organizzativa e' mensilmente corrisposta, una speciale indennita' sostitutiva di ogni compenso degli istituti incentivanti e dello straordinario; in attesa di apposita definizione contrattuale e in sede di prima attuazione, l'Ufficio di Presidenza, tenuto conto del dettato del comma 2 dell'articolo 4, provvede a determinare l'ammontare annuo di tale indennita' ([37]).
3. Al personale della categoria D, non investito della responsabilita' di un ufficio puo' essere riconosciuta la "indennita' di responsabilita'" contrattualmente prevista per altre funzioni.
4. Ai responsabili delle strutture spetta la retribuzione di posizione e di risultato secondo quando previsto nel C.C.N.L.
5. L'Ufficio di Presidenza provvede a graduare per tutte le strutture delle segreterie, in armonia con quelle della organizzazione consiliare, la retribuzione di posizione, tenendo conto della consistenza di ciascuna, fermo restando i limiti, minimo e massimo, fissati dal C.C.N.L.
6. Ai fini dell'applicazione a favore dei dipendenti assunti dal Consiglio regionale, nel rispetto della tabella "C" allegata alla presente legge, degli istituti di cui all'articolo 72 del CCNL Funzioni Locali, sottoscritto in data 21 maggio 2018, e' istituito nell'ambito del bilancio del Consiglio regionale uno specifico fondo annualmente determinato dall'Ufficio di Presidenza in sede di approvazione del bilancio di previsione. In sede di contrattazione integrativa e' disciplinata la concessione dei benefici di natura assistenziale e sociale. ([38])
6-bis. L'applicazione del presente articolo e' assicurata nell'ambito delle risorse stanziate nel bilancio di previsione del Consiglio regionale nel rispetto delle disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile e del contratto integrativo decentrato. ([39])
Art. 11
Disposizioni generali.
1. In alcun caso il rapporto di lavoro a tempo determinato instauratosi per le segreterie costituisce titolo o riconoscimento per la trasformazione in tempo indeterminato o comunque per l'assunzione nel ruolo del Consiglio regionale.
2. I dipendenti del Consiglio regionale chiamati presso una segreteria e presso le autorita' indipendenti possono essere temporaneamente sostituiti nelle strutture di appartenenza con personale di pari categoria assunto a tempo determinato, secondo le norme del C.C.N.L..
3. Le segreterie, disciplinate dalla presente legge, godono di autonomia funzionale, non possono interferire con l'attivita' propria delle strutture amministrative, ne' possono sostituirsi ad esse; le relative competenze sono individuate con provvedimento dell'Ufficio di Presidenza.
TITOLO IV
Norme finali e transitorie
Art. 12
Abrogazione o modificazione di norme.
1. E' abrogata la L.R. 21 giugno 1996, n. 40.
2. Trascorsi 60 giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge sono abrogate le seguenti leggi regionali:
- L.R.
12 settembre 1978, n. 63;
- L.R.
13 novembre 1980, n. 76;
- L.R.
22 marzo 1985, n. 16, art. 7;
- L.R.
14 aprile 1988, n. 40;
- L.R.
17 aprile 1990, n. 45;
- L.R.
10 marzo 1993, n. 15, art. 2, comma 2;
- L.R.
7 settembre 1993, n. 47;
- L.R.
7 aprile 1994, n. 20;
- L.R.
26 agosto 1994, n. 58 (fatta eccezione per le norme concernenti le
strutture della Giunta regionale);
- L.R.
7 dicembre 1995, n. 140;
- L.R.
17 dicembre 1996, n. 141;
- L.R.
26 luglio 1997, n. 74;
- L.R.
10 marzo 1998, n. 17;
- L.R.
14 settembre 1999, n. 78.
3. Dal medesimo termine di cui al comma 2 e' abrogata ogni altra disposizione in contrasto con quelle recate dalla presente legge e dalla data di entrata in vigore del regolamento previsto al comma 5 dell'articolo 4 ([40]) e' abrogata la L.R. 1o marzo 1974, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni.
4. [L'articolo 4, primo comma, della
L.R.
10 marzo 1993, n. 15 e' cosi' modificato:
''I gruppi consiliari non possono intrattenere rapporti di collaborazione a titolo
oneroso ed erogare contributi, sotto qualsiasi forma o modo, direttamente o
indirettamente, ai membri del Parlamento nazionale, del Parlamento europeo, ai
Consiglieri regionali, provinciali e comunali ed ai candidati a qualunque tipo
di elezione amministrativa o politica, limitatamente al periodo elettorale e
sino alla proclamazione degli eletti in attuazione del disposto della Legge 18
novembre 1981, n. 59 e successive modificazioni e integrazioni''.] ([41])
1. Le materie per le quali le disposizioni recate dalla presente legge rinviano ad appositi atti regolamentari e di organizzazione, restano regolate, sino alla emanazione di questi, dalle norme gia' in vigore.
2. Nella fase di prima attuazione e comunque entro 90 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, nel limite degli stanziamenti iscritti per l'anno 2001 nel bilancio della Regione in favore del Consiglio regionale, l'Ufficio di Presidenza adotta il bilancio di previsione della spesa del Consiglio per l'anno corrente; per gli esercizi successivi si provvede ai sensi dell'art. 3.
3. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le situazioni organizzative eventualmente realizzate in difformita' dalle disposizioni recate da queste, sono adeguate alle stesse fatti salvi i finanziamenti sostitutivi legittimamente attribuiti ed in atto che rimangono invariati sino a termine della legislatura, sempre che non siano effettuate variazioni nella copertura dei relativi posti.
1. Alle spese conseguenti l'attuazione della presente legge, si provvede nell'ambito dello stanziamento annuale del bilancio della Regione in favore del Consiglio regionale e con l'iscrizione in appositi capitoli del bilancio consiliare. ([42])
2. La dotazione organica di cui alla tabella "A" non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale in quanto meramente ricognitiva della situazione derivante dalla L.R. 14 settembre 1999, n. 77 e degli effetti conseguenti l'attuazione dell'articolo 2, comma 3, della L.R. 29 luglio 1998, n. 61.
1. La presente legge e' dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
Dotazione organica del Consiglio regionale
Dirigenti |
15 |
Categoria D |
34 |
Categoria C |
37 |
Categoria B |
65 |
Categoria A |
2 |
Totale |
153 |
Configurazione organizzativa delle segreterie dei gruppi consiliari
[Segreterie |
Cat. D |
Cat. C |
Cat. B |
TOTALE |
Di cui assumibile a termine |
No Consiglieri |
|
|
|
|
|
1 |
1 |
1 |
1 |
3 |
2 |
2 |
1 |
2 |
1 |
4 |
3 |
da 3 a 4 |
1 |
2 |
2 |
5 |
4 |
da 5 a 6 |
1 |
3 |
2 |
6 |
4 |
da 7 a 8 |
2 |
3 |
2 |
7 |
5 |
da 9 a 10 |
2 |
3 |
3 |
8 |
6 |
Per i gruppi con un numero di Consiglieri superiori a dieci e' attribuita una unita' aggiuntiva di categoria "C" ogni ulteriori cinque Consiglieri ] ([43])
Dotazione organica delle segreterie dei componenti l'Ufficio di Presidenza ([44])
Segreterie |
[Dirigente |
Cat. D |
Cat. C |
Cat. B |
TOTALE |
Di cui assumibile a termine |
Presidente |
1 |
2 |
3 |
2 |
8 |
3 |
Vice Presidente vicario |
|
1 |
3* |
|
4 |
1 |
Vice Presidente |
|
1 |
3* |
|
4 |
1 |
Cons. Segretario |
|
|
2* |
|
2 |
1 |
Cons. Segretario |
|
|
2* |
|
2 |
1 |
Pres. Commissione |
] |
|
1* |
|
1 |
|
* Fermo restando il totale del contingente assegnato per tali segreterie, il personale di categoria C puo' essere sostituito, in tutto o in parte con il personale di categoria B.
([1]) Pubblicata nel BURA 30 maggio 2001, n. 11.
([2]) Vedi, anche: L.R. 14 settembre 1999, n. 76; art. 1, comma 1, L.R. 19 dicembre 2001, n. 80; L.R. 25 marzo 2002, n. 3; art. 198, L.R. 26 aprile 2004, n. 15; Delib.U.P. del Consiglio regionale 20 giugno 2007, n. 76 (Modifiche alla disciplina dell'accesso agli impieghi del Consiglio regionale), pubblicata nel BURA 20 luglio 2007, n. 41; Capo VIII (Disposizioni in materia di personale), L.R. 24 novembre 2008, n. 17 (dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Corte costituzionale con sentenza n. 68 del 2010, per violazione dell'art. 86, comma 3, dello Statuto della Regione Abruzzo in relazione all'art. 123 Cost.).
([3]) Articolo cosi' sostituito dall'art. 1, comma 1, L.R. 29 dicembre 2014, n. 48. Il testo originario era cosi' formulato: <<Art. 1 - Funzioni. 1. Il Consiglio regionale e' la sede della funzione legislativa che e' esercitata attraverso il confronto con le autonomie locali, le forze sociali e gli altri soggetti della realta' socio-economica regionale, il Consiglio svolge, oltre all'attivita' ispettiva e di sindacato, anche quella di monitoraggio sull'attuazione della produzione legislativa.
2. Il Consiglio esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto, dalle leggi e dai regolamenti.>>.
([4]) Articolo cosi' sostituito dall'art. 2, comma 1, L.R. 29 dicembre 2014, n. 48. Il testo originario era cosi' formulato: <<Art. 2 - Autonomia. 1. Al fine di consentire la massima ampiezza all'esercizio della rappresentanza democratica e l'imparzialita' all'azione del Consiglio regionale, questo ha autonomia contabile, organizzativa e funzionale.>>.
([5]) Articolo cosi' sostituito dall'art. 3, comma 1, L.R. 29 dicembre 2014, n. 48. Il testo originario era cosi' formulato: <<Art. 3 - Contabilita' e finanza. 1. Il Consiglio regionale dispone di un proprio bilancio, formulato sulla base del piano programmatico-strategico annuale e pluriennale, sorretto da apposito finanziamento iscritto al pertinente capitolo dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale.
2. L'Ufficio di Presidenza delibera il progetto di bilancio di previsione e il conto consuntivo.
3. Il bilancio e il conto consuntivo del Consiglio costituiscono allegato al bilancio e al consuntivo della Regione per la rispettiva annualita' e sono approvati unitamente a questi dal Consiglio regionale.
4. La formazione, l'articolazione e la gestione del bilancio del Consiglio sono rette dalle norme regionali e statali in materia.
5. Con apposito regolamento interno, da approvare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Consiglio regionale, su proposta dell'Ufficio di Presidenza, fissa le modalita' ed i criteri per l'attuazione di quanto disposto nel presente articolo.>>.
([6]) Articolo inserito dall'art. 4, comma 1, L.R. 29 dicembre 2014, n. 48. L'art. 5, comma 1, della medesima legge ha disposto l'adeguamento, entro novanta giorni dalla sua entrata in vigore, del regolamento interno di contabilita' del Consiglio regionale ai criteri e principi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011 ed alla predetta legge. Il nuovo regolamento di contabilita' del Consiglio regionale e' stato approvato, ai sensi dell'art. 38 dello Statuto e dell'art. 76 del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale, dalla I Commissione consiliare permanente (Bilancio, Affari generali e istituzionali) con delibera n. 2 del 29 luglio 2021 e pubblicato nel BURA 8 settembre 2021, n. 150 Speciale. A decorrere dall'entrata in vigore del nuovo regolamento, e' stato abrogato il regolamento di contabilita' approvato con delibera n. 2 del 30 aprile 2015 e pubblicato nel BURA 3 giugno 2015, n. 20. A decorrere dall'entrata in vigore di quest'ultimo, e' stato abrogato il regolamento di contabilita' approvato con Delib. C.R. 31 maggio 2011, n. 81/4, pubblicata nel BURA 13 luglio 2011, n. 43, che ha a sua volta abrogato il precedente regolamento di contabilita' approvato con Delib.C.R. 29 marzo 2002, n. 63/3, pubblicata nel BURA 20 giugno 2003, n. 17.
([7]) Articolo inserito dall'art. 4, comma 1, L.R. 29 dicembre 2014, n. 48.
([8]) Articolo inserito dall'art. 4, comma 1, L.R. 29 dicembre 2014, n. 48.
([9]) Articolo inserito dall'art. 4, comma 1, L.R. 29 dicembre 2014, n. 48.
([10]) Per l'interpretazione autentica di quanto disposto nel presente comma vedi l'art. 2, L.R. 18 agosto 2004, n. 32.
([11]) Crf. Delib.U.P. del Consiglio regionale 4 luglio 2007, n. 85 (Sistema di valutazione permanente del personale regionale (art. 6 CCNL 31.3.1999)), pubbilata nel BURA 25 luglio 2007, n. 42.
([12]) Articolo inserito dall'art. 6, comma 1, L.R. 2 marzo 2020, n. 8.
([13]) Articolo inserito dall'art. 19, comma 24, L.R. 20 gennaio 2021, n. 1.
([14]) Comma gia' modificato dall'art. 1, comma 21, L.R. n. 16/2006, poi modificato dall'art. 7, comma 1, L.R. 5 maggio 2010, n. 14, infine cosi' modificato dall'art. 31, comma 3, L.R. 16 giugno 2020, n. 14. Il testo originario era cosi' formulato: ''3. I Consiglieri segretari e i Presidenti delle Commissioni Permanenti, di Vigilanza e Progetti Speciali, dispongono di una segreteria non costituita in unita' organizzativa che risponde disciplinarmente e funzionalmente a ciascuno di essi''.
([15]) Comma gia' modificato dall'art. 12, L.R. 19 dicembre 2001, n. 77 e dall'art. 28, comma 1, L.R. 26 agosto 2014, n. 35, poi cosi' sostituito dall'art. 5, comma 1, L.R. 12 gennaio 2018, n. 4 poi cosi' modificato dall'art. 16, comma 1, L.R. 16 giugno 2022, n. 10 e infine cosi' modificato dall'art. 14, comma 1, L.R. 22 agosto 2022, n. 24. Il testo originario era cosi' formulato: <<4. La dotazione organica delle segreterie di cui ai commi 1 e 2 e dei Consiglieri segretari e' fissata nell'allegata tabella ''C'' e puo' essere coperta con personale regionale, comandato o assunto a tempo determinato, pieno o parziale.>>.
([16]) Comma inserito dall'art. 5, comma 1, L.R. 12 gennaio 2018, n. 4.
([17]) Comma cosi' sostituito dall'art. 12, L.R. 19 dicembre 2001, n. 77, come integrato dall'art. 13, L.R. 27 dicembre 2001, n. 81, poi abrogato dall'art. 5, comma 2, lett. a), L.R. 12 gennaio 2018, n. 4. Il testo originario era cosi' formulato: <<5. La dotazione organica delle segreterie dei Presidenti delle Commissioni di cui al comma 3 e' fissata nell'allegata tabella "C" e puo' essere ricoperta con personale regionale o comandato.>>.
([18]) L'art. 1, comma 22, L.R. n. 16/2006, in riferimento al presente comma, ha disposto l'abrogazione delle parole "in possesso dei requisiti per l'accesso alla categoria D" e l'inserimento, dopo le parole "Presidente del gruppo", delle parole "nonche' al personale di cui all'art. 5 comma 3". Detto comma 22 e' stato poi impugnato dal Consiglio dei ministri, con ricorso deliberato in data 4 agosto 2006 e notificato al Presidente della Giunta Regionale in data 18 agosto 2006, per violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione. La Corte costituzionale, con sentenza n. 27 del 2008, ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del predetto comma 22, nella parte in cui abroga, nel presente comma, le parole "in possesso dei requisiti per l'accesso alla categoria D", le quali, pertanto, si intendono reintrodotte nel testo vigente. Il testo originario del presente comma, gia' oggetto di interpretazione autentica da parte dell'art. 1, L.R. 12 novembre 2004, n. 39, era cosi' formulato: ''3. La responsabilita' delle segreterie puo' essere attribuita a personale di categoria "D" o a personale assunto con rapporto di lavoro a tempo determinato in possesso dei requisiti per l'accesso alla categoria "D"; l'incarico e' conferito dalla Direzione competente per il personale, su indicazione del Presidente del gruppo''.
([19]) Parole soppresse dall'art. 32, comma 3, lettera a), L.R. 20 novembre 2013, n. 42.
([20]) Comma inserito dall'art. 6, comma 1, L.R. 27 luglio 2017, n. 38.
([21]) Comma cosi' modificato dall'art. 1, comma 1, L.R. 23 agosto 2011, n. 34 e poi abrogato dall'art. 32, comma 3, lettera b), L.R. 20 novembre 2013, n. 42. Il testo originario era cosi' formulato: "5. Presso ciascun gruppo, puo' essere assunto personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, pieno o parziale, con le modalita' e le condizioni prescritte nell'art. 9; in ogni gruppo di almeno 2 (due) Consiglieri, deve essere assicurata la presenza minima di almeno 1 unita' di personale regionale, del Consiglio o della Giunta, elevata a 2 per i gruppi con consistenza superiore a 10 Consiglieri.".
([22]) Comma abrogato dall'art. 32, comma 3, lettera b), L.R. 20 novembre 2013, n. 42.
([23]) Articolo cosi' sostituito dall'art. 2, L.R. n. 16/2006 e poi cosi' modificato, al comma 3, dall'art. 1, comma 70, L.R. 28 dicembre 2006, n. 47.
I commi 7, 8 e 9 del presente articolo, cosi' come sostituito da detto art. 2, L.R. n. 16/2006, sono stati poi impugnati dal Consiglio dei ministri, con ricorso deliberato in data 4 agosto 2006 e notificato al Presidente della Giunta Regionale in data 18 agosto 2006, per violazione dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione, e successivamente abrogati dall'art. 1, comma 1, L.R. 5 ottobre 2006, n. 30. In conseguenza della suddetta abrogazione, il Consiglio dei Ministri ha rinunciato al ricorso e la Giunta regionale, con deliberazione del 14 gennaio 2008, ha accettato la rinuncia del ricorrente. Pertanto la Corte costituzionale, con sentenza n. 27 del 2008, ha dichiarato estinto il giudizio relativo alla questione di legittimita' costituzionale, sollevata con il predetto ricorso.
Il comma 6 del presente articolo, di cui all'Allegato A, lett. oo), L.R. 10 agosto 2010, n. 40, e' stato abrogato, a decorrere dal 1o settembre 2010, dall'art. 45, comma 1, della medesima legge, fatto salvo quanto previsto dal comma 2 dello stesso art. 45.
Il presente articolo e' stato poi interamente abrogato dall'art. 32, comma 3, lettera c), L.R. 20 novembre 2013, n. 42.
Il testo originario del presente articolo era cosi' formulato: ''Art. 7 - Disposizioni particolari per le segreterie dei gruppi consiliari.
1. A ciascun gruppo e' riconosciuta la disponibilita' finanziaria necessaria per dotarsi di un ufficio composto secondo la configurazione spettante in base alle previsioni contenute nell'allegata tabella B.
2. Nel caso in cui i gruppi non procedano alla copertura integrale dei posti assegnati, puo' essere loro corrisposto un contributo sostitutivo pari alla spesa per la retribuzione del rispettivo personale mancante.
3. I contributi sostitutivi di cui alla presente legge sono erogati in rate mensili e sono utilizzati per il costo onnicomprensivo di consulenze, collaborazioni, prestazioni professionali occasionali, prestazioni tecniche e d'opera, necessarie allo svolgimento delle attivita' proprie del gruppo.
4. Il Servizio Legislativo del Consiglio predispone ed aggiorna le convenzioni tipo per l'impiego dei contributi secondo quanto previsto al presente articolo; gli schemi di convenzione sono validi ed obbligatori per tutti i gruppi.
5. E' vietata ai gruppi qualsiasi forma di reclutamento di personale che configuri l'instaurazione di rapporto di lavoro subordinato anche a termine.
6. I contributi previsti dall'art. 1 della legge regionale 20 novembre 1972, n. 25 e successive modificazioni ed integrazioni, sono annualmente rideterminati con provvedimento dell'Ufficio di Presidenza, sulla base dell'indice di variazione dei prezzi al consumo per operai e impiegati riferito all'anno precedente''.
([24]) Articolo inserito dall'art. 47, comma 1, L.R. 8 febbraio 2005, n. 6.
([25]) Comma gia' modificato dall'art. 1, comma 2, L.R. 23 agosto 2011, n. 34 e poi cosi' sostituito dall'art. 27, comma 1, L.R. 26 agosto 2014, n. 35. Il testo originario era cosi' formulato: <<1. Il personale e' assegnato alle segreterie previo assenso dell'interessato e puo' essere scelto tra personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato:
a) della Giunta regionale;
b) del Consiglio regionale;
c) dello Stato, degli Enti Locali, di altri Enti pubblici e degli Enti strutturali della Regione, mediante l'istituto del comando;
d) di Enti pubblici economici ovvero di Aziende pubbliche o private, se a prevalente capitale pubblico.
Il personale di cui ai precedenti punti c) e d) non puo' complessivamente superare una unita' per i gruppi fino a 6 Consiglieri e per le segreterie dei Presidenti e dei Vice-Presidenti, 2 unita' per i gruppi composti da piu' di 6 Consiglieri.>>.
([26]) Comma gia' modificato dall'art. 1, comma 1, L.R. 9 agosto 2013, n. 25 e poi cosi' modificato dall'art. 11, comma 1, L.R. 23 novembre 2020, n. 33. Il testo originario era cosi' formulato: "4. L'assegnazione alle segreterie e' temporanea, decade contestualmente alla cessazione dall'incarico del proponente e puo' essere revocata su iniziativa dello stesso. L'assegnazione alle segreterie dei gruppi cessa comunque in caso di loro scioglimento e con la scadenza ordinaria o anticipata della legislatura.".
([27]) L'art. 29, L.R. 8 febbraio 2005, n. 6 ha sostituito le originarie parole "dello scioglimento" con le parole "delle elezioni", cosi' come riportato.
([28]) Comma aggiunto dall'art. 7, comma 2, L.R. 26 novembre 2002, n. 25, poi cosi' modificato dall'art. 1, comma 21, L.R. 29 novembre 2002, n. 29, infine abrogato dall'art. 5, comma 2, lett. a), L.R. 12 gennaio 2018, n. 4. Il testo originario era cosi' formulato: <<In deroga alle disposizioni precedenti, il personale assegnato in sede di prima applicazione, alle segreterie delle Presidenze di Commissioni Consiliari rimane in servizio fino al termine del 31.12.2002>>.
([29]) Articolo inserito dall'art. 5, comma 1, L.R. 23 luglio 2019, n. 21.
([30]) Le parole "all'articolo 40 della l.r. 40/2010" sono state introdotte dall'art. 32, comma 3, lettera d), L.R. 20 novembre 2013, n. 42 in sostituione delle originarie parole "alla tabella B".
([31]) Le parole "e dei Presidenti... Comitato per la legislazione" sono state inserite dall'art. 31, comma 4, L.R. 16 giugno 2020, n. 14.
([32]) Comma inserito dall'art. 47, comma 2, L.R. 8 febbraio 2005, n. 6.
([33]) Comma inserito dall'art. 6, comma 1, L.R. 23 luglio 2019, n. 21.
([34]) Comma inserito dall'art. 6, comma 1, L.R. 23 luglio 2019, n. 21.
([35]) Comma inserito dall'art. 6, comma 1, L.R. 23 luglio 2019, n. 21.
([36]) L'art. 47, comma 3, L.R. 8 febbraio 2005, n. 6 ha sostituito le originarie parole "Al personale assunto ai sensi del comma 1" con le parole "Al personale assunto ai sensi dei commi 1 e 1-bis", cosi' come riportato.
([37]) Per l'interpretazione autentica di quanto disposto nel presente comma vedi l'art. 38, L.R. 8 febbraio 2005, n. 6.
([38]) Articolo cosi' sostituito dall'art. 31, comma 1, L.R. 16 giugno 2020, n. 14. Il testo originale era cosi' formulato: "6. Per le finalita' di cui al presente articolo e' costituito un apposito fondo nell'ambito delle relative somme iscritte per il corrispondente trattamento del personale del Consiglio.".
([39]) Comma aggiunto dall'art. 31, comma 2, L.R. 16 giugno 2020, n. 14.
([40]) Il riferimento all'articolo 4 (peraltro composto di soli 3 commi) e' improprio, in quanto il regolamento qui richiamato e' previsto al comma 5 dell'articolo 3.
([41]) Comma abrogato dall'art. 32, comma 1, lett. f), L.R. 28 dicembre 2012, n. 68. Vedi, anche, la disposizione transitoria contenuta nell'art. 33, comma 4, della medesima legge.
([42]) Vedi, anche, l'art. 7, L.R. 17 aprile 2003, n. 8; l'art. 8, L.R. 28 dicembre 2006, n. 48; l'art. 8, L.R. 31 dicembre 2007, n. 48; l'art. 8, L.R. 9 gennaio 2010, n. 2.
([43]) La Tabella "B" e' stata soppressa dall'art. 32, comma 3, lettera e), L.R. 20 novembre 2013, n. 42.
([44]) L'art. 5, comma 3 (come modificato dall'art. 1, comma 21, L.R. n. 16/2006) e l'art. 5, comma 5 (come sostituito dall'art. 12, L.R. 19 dicembre 2001, n. 77, a sua volta integrato dall'art. 13, L.R. 27 dicembre 2001, n. 81 che e' stato poi abrogato unitamente al predetto comma 5 dall'art. 5, comma 1, lett. a) e c), L.R. 12 gennaio 2018, n. 4) della presente legge, dispongono i conseguenti adeguamenti della presente tabella, che qui si riporta nel testo originario. La colonna titolata "Dirigente" e' stata poi eliminata, a decorrere dalla X legislatura, dall'art. 17, comma 1, L.R. 13 gennaio 2014, n. 7.