L.R.
24 novembre 2008, n. 17 ([1])
Norme
regionali contenenti l'attuazione della Parte Terza del D.Lgs 152/06 e s.m.i. e
disposizioni in materia di personale. ([2])
Capo II Acque reflue assimilabili
alle domestiche
Art. 2 Categorie di acque
assimilabili alle domestiche
Art. 3 Autorizzazioni per lo
scarico in rete fognaria
Art. 7 Disposizioni generali,
modifiche ed abrogazioni
Capo IV Scarichi di reti fognarie a
forte fluttuazione stagionale
Art. 10 Adeguamento degli impianti
di depurazione. Nuovi impianti
Art. 11 Adeguamento degli impianti
di depurazione. Impianti esistenti
Capo V Acque meteoriche di
dilavamento e acque di prima pioggia
Art. 20 Campo di applicazione e
fasi autorizzative
Art. 22 Trasparenza e informazione
pubblica
Capo VII Acque superficiali
destinate ad uso potabile
Art. 23 Classificazione delle acque
superficiali destinate ad uso potabile
Capo VIII Disposizioni in materia
di personale
Art. 24 Stabilizzazione del
personale precario della Regione Abruzzo
Art. 25 Ulteriori disposizioni per
la stabilizzazione
Art. 26 Disposizioni per il
personale a tempo indeterminato del Consiglio regionale
1. Ai fini della presente legge si
intende per:
a) acque reflue domestiche: acque
reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e
derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche ai
sensi dell'art. 74, lett. g), D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 - Norme in materia
ambientale come modificato dal D.Lgs 16 gennaio 2008, n. 4 - Ulteriori
disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152, recante
norme in materia ambientale;
b) acque reflue industriali:
qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici o impianti in cui si
svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque
reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento ai sensi dell'art. 74, lett. h), D.Lgs 152/06;
c) acque reflue urbane: acque
reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue
industriali, ovvero meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie,
anche separate, e provenienti da agglomerato ai sensi dell'art. 74, lett. i),
D.Lgs 152/06;
d) agglomerato: area in cui la
popolazione ovvero le attività economiche sono sufficientemente concentrate
così da rendere possibile, cioè tecnicamente ed economicamente realizzabile
anche in rapporto ai benefici ambientali conseguibili, la raccolta e il
convogliamento delle acque reflue urbane verso un sistema di trattamento di
acque reflue urbane o verso un punto di recapito finale ai sensi dell'art. 74, lett. n), D.Lgs 152/06;
e) rete fognaria: sistema di
condotte per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane ai sensi
dell'art. 74, lett.
dd), D.Lgs 152/06;
f) insediamento, installazione o
edificio isolato: insediamento, installazione o edificio per il quale sia
accertata dall'Autorità competente per il rilascio dell'autorizzazione allo
scarico, sulla base del parere fornito dal Gestore del Servizio Idrico
Integrato o dal Comune, nei casi previsti dal comma 5, art. 148 D.Lgs 152/06, -
nei limiti di cui all'art. 1 della L.R.
22 novembre 2001, n. 60 - Regime autorizzatorio
degli scarichi delle pubbliche fognature e delle acque reflue domestiche -
l'impossibilità tecnica ed economica, anche rapportata ai benefici ambientali
perseguibili, di raccolta e convogliamento delle acque reflue verso un sistema
di pubblica fognatura.
Capo II
Acque reflue assimilabili alle domestiche
Art. 2
Categorie di acque assimilabili alle domestiche
1. Sono assimilabili ad acque reflue
domestiche, oltre alle acque descritte nell'art. 101, comma 7, lettere a), b),
c), d), f), D.Lgs 152/06 anche le acque di cui alla lettera e) del medesimo
articolo che, prima di essere sottoposte ad ogni e qualsiasi trattamento di
depurazione, rispettino contemporaneamente i requisiti della Tabella A di cui all'Allegato alla
presente legge.
2. Per quanto concerne il punto d)
della Tabella A riportata
nell'Allegato alla presente legge, sono valutati solo i parametri ritenuti
dall'Autorità competente necessari alla corretta caratterizzazione dello
scarico in base alla tipologia di attività svolta.
Art. 3
Autorizzazioni per lo scarico in rete fognaria
1. Nel Regolamento emanato dal
Gestore del Servizio Idrico Integrato ed approvato dall'Autorità Territoriale
Ottimale (ATO) ai sensi dell'art. 124, comma 4 del D.Lgs 152/06 vengono definite
le procedure per l'assimilazione delle acque reflue alle domestiche secondo i
criteri di cui all'art. 2 ed i principi generali di cui ai commi 2, 3, 4 del
presente articolo.
2. I titolari di scarichi in
pubblica fognatura di acque assimilabili ad acque reflue domestiche presentano
al Gestore del Servizio Idrico Integrato istanza di assimilazione corredata di
documentazione che riporti:
a) tipologia ed attività
dell'insediamento che produce lo scarico;
b) certificato di analisi dello
scarico o altra idonea documentazione comprovante l'assimilabilità delle acque
reflue alle domestiche;
c) portata media dello scarico ed
andamento della portata nelle ventiquattro ore.
3. Il Gestore del Servizio Idrico
Integrato verificata l'assimilabilità, ne dà comunicazione agli interessati.
4. Lo stesso Gestore può dare
prescrizioni sulle modalità di scarico al fine di evitare sovraccarico
all'impianto di depurazione.
Art. 4
Autorizzazioni allo scarico sul suolo, su strati superficiali del sottosuolo o
in corpi idrici superficiali
1. Gli scarichi di acque reflue
domestiche e assimilate sul suolo o su strati superficiali del sottosuolo o in
corpi idrici superficiali sono preventivamente autorizzati dall'Amministrazione
Provinciale competente per territorio.
2. I titolari di scarichi sul suolo
o su strati superficiali del sottosuolo o in corpi idrici superficiali di acque
assimilabili ad acque reflue domestiche presentano alla Provincia, a corredo
della domanda di autorizzazione allo scarico, idonea documentazione che
riporti:
a) la tipologia ed attività
dell'insediamento che produce lo scarico;
b) il certificato di analisi dello
scarico o altra idonea documentazione comprovante l'assimilabilità delle acque
reflue alle domestiche;
c) la portata media dello scarico
ed andamento della portata nelle ventiquattro ore.
3. La Provincia, verificata
l'assimilabilità, rilascia l'autorizzazione allo scarico. La stessa può dettare
prescrizioni sulle modalità di scarico.
4. Ai sensi dell'art. 100, comma 3,
del D.Lgs 152/06, gli scarichi delle acque reflue domestiche e assimilate alle
domestiche secondo i criteri di cui all'art. 2 che recapitano sul suolo o su
strati superficiali del sottosuolo o in corpi idrici superficiali sono soggetti
ai limiti ed indirizzi tecnici riportati negli artt. 5, 6 e 7.
Capo III
Limiti e indirizzi tecnici per gli scarichi di acque reflue urbane provenienti
da agglomerati con un numero di abitanti equivalenti inferiore a duemila A.E. e
per scarichi di acque reflue domestiche ed assimilabili
Art. 5
Limiti e indirizzi tecnici per lo scarico sul suolo o strati superficiali del
sottosuolo di acque reflue urbane, domestiche ed assimilabili alle domestiche
([3])
1. Tenuto conto dei casi previsti
dall'art. 103, comma 1, D.Lgs 152/06, ove la Provincia competente per
territorio accerti l'impossibilità di recapito in acque superficiali o di
allaccio alla rete fognaria, lo scarico deve essere disciplinato come da Tabella B dell'Allegato alla
presente legge.
2. La Regione, nell'ambito della
gestione del Piano di Tutela delle Acque (PTA) redatto ai sensi del D.Lgs
152/06, può stabilire prescrizioni e limiti più restrittivi al fine di tutelare
i corpi idrici e di perseguire gli obiettivi di qualità ambientale fissati dal
D.Lgs 152/06.
3. Resta comunque vietato lo scarico
al suolo delle sostanze di cui al paragrafo 2.1 dell'Allegato 5 al D.Lgs
152/06.
4. I titolari degli scarichi, dalla
data di entrata in vigore della presente legge, al fine di conformare lo
scarico alle previsioni di cui al comma 1, richiedono l'autorizzazione, ovvero
la variazione del provvedimento di autorizzazione già in essere, alla Provincia
territorialmente competente che rilascia il provvedimento tenuto conto della
ricognizione preliminare degli agglomerati effettuata ai sensi del DM 18
settembre 2002 - Modalità d'informazione sullo stato di qualità delle acque ai
sensi dell'art. 3, comma 7, del D.Lgs 11 maggio 1999, n. 152 e fermo restando
quanto previsto all'art. 7 comma 10 della presente legge.
5. Qualora sia tecnicamente
impossibile adottare le soluzioni indicate nella colonna della Tabella B ([4]) in
Allegato alla presente legge relativa a "Agglomerato, insediamento,
installazione o edificio isolato fino a 50 A.E." e limitatamente ai casi
previsti nella stessa colonna, l'Autorità competente, previa verifica, può
autorizzare lo smaltimento delle acque reflue utilizzando pozzi assorbenti
anche per i nuovi scarichi.
Art. 6
Scarico in corpi idrici superficiali di acque reflue urbane, domestiche ed
assimilabili alle domestiche
1. Gli scarichi in corpi idrici
superficiali di acque reflue urbane provenienti da agglomerati con un numero di
abitanti equivalenti (A.E.) inferiore a duemila e di acque reflue domestiche,
ed assimilabili, provenienti da insediamenti, installazioni o edifici isolati,
sono conformi all'allegata Tabella C per il primo anno di applicazione della presente legge,
all'allegata Tabella C bis negli anni successivi.
2. In caso di fognature in cui
recapitano anche acque reflue industriali, lo scarico finale rispetta i limiti
della Tabella 3 dell'Allegato 5 D.Lgs 152/06, per i parametri della Tabella 5
dello stesso Allegato.
3. I limiti previsti ai commi 1 e 2
si applicano qualora il Gestore del Servizio Idrico Integrato o il Comune, nei
casi previsti dal comma 5, art. 148 D.Lgs 152/06, abbiano adeguato il sistema
regolamentare degli scarichi in rete fognaria, di cui all'art. 107 D.Lgs 152/06,
prevedendo che tutti gli scarichi industriali debbano essere preventivamente
autorizzati, in forma espressa, al rispetto della Tabella 3, colonna
"scarico in rete fognaria" dell'Allegato 5 D.Lgs 152/06 e abbiano
previsto, ai sensi dell'art. 128, comma 2, D.Lgs 152/06, un adeguato sistema di
controllo di tali scarichi, con controlli sia a proprio carico che a carico del
titolare dell'attività industriale. I risultati di detti controlli sono a
disposizione dell'Autorità competente.
4. I titolari degli scarichi
autorizzati alla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di
conformare il provvedimento di autorizzazione allo scarico ai limiti di cui ai
commi 1 e 2, richiedono la variazione del provvedimento di autorizzazione già
in essere alla Provincia territorialmente competente che rilascia il
provvedimento tenuto conto della ricognizione preliminare degli agglomerati
effettuata ai sensi del DM 18 settembre 2002 e fermo restando quanto previsto
all'art. 7 comma 10.
5. Al fine di perseguire le finalità
di cui all'art. 73 D.Lgs 152/06, la Provincia, nella valutazione della
richiesta di cui al comma 4, ha facoltà di non modificare il provvedimento di
autorizzazione nel caso in cui accerti che lo scarico è in grado di assicurare
il rispetto dei limiti prescritti nel provvedimento medesimo se più restrittivi
rispetto a quelli della Tabella C in Allegato alla presente legge.
6. In occasione dell'adeguamento
dell'autorizzazione di cui al comma 4, il Gestore del Servizio Idrico Integrato
o il Comune, nei casi previsti dal comma 5, art. 148 D.Lgs 152/06, presentano
alla Provincia competente l'elenco degli scarichi industriali autorizzati al
recapito in fognatura ed i limiti prescritti nel rispetto del comma 3 dell'art.
5. In caso di mancata presentazione di tale documentazione o di non rispetto di
quanto indicato al comma 3, la Provincia autorizza lo scarico nel rispetto,
oltre che dei limiti di cui all'allegata Tabella C per il primo anno di applicazione della presente legge,
all'allegata Tabella C bis negli anni successivi, anche di quelli previsti in Tabella 3
dell'Allegato 5 D.Lgs 152/06.
7. Nell'effettuazione dei controlli
degli scarichi ai sensi dell'art. 128 D.Lgs 152/06, l'Autorità competente
verifica il rispetto delle previsioni di cui al comma 3. In caso di mancato
rispetto dello stesso, la Provincia, previa diffida, modifica il provvedimento
di autorizzazione imponendo il rispetto allo scarico della Tabella 3, Allegato 5,
D.Lgs 152/06.
8. Gli scarichi in corpi idrici
superficiali di acque reflue urbane provenienti da agglomerati di consistenza
superiore a duemila A.E. rispettano i limiti di cui all'Allegato 5 al D.Lgs
152/06.
9. La Regione, nell'ambito della
gestione del Piano di Tutela delle Acque (PTA) redatto ai sensi del D.Lgs
152/06, può stabilire prescrizioni e limiti più restrittivi al fine di tutelare
i corpi idrici e di perseguire gli obiettivi di qualità ambientale definiti dal
D.Lgs 152/06.
10. Per un periodo transitorio di
anni uno a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge per gli
scarichi esistenti, intendendo per esistenti quelli autorizzati alla data in
vigore della presente legge oppure quelli per i quali siano state completate le
procedure di appalto ed affidamento lavori, si applica la Tabella
C allegata. La Regione Abruzzo, Direzione
LL.PP. provvede entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, a redigere l'elenco di tali impianti e presenta entro un anno un Piano
di Adeguamento ai limiti di cui alla Tabella C bis allegata per tale classe di impianti. La Tabella C bis entra in vigore
alla scadenza di un anno alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 7
Disposizioni generali, modifiche ed abrogazioni
1. Per gli scarichi di abitazioni
civili, per i quali l'autorizzazione allo scarico si intende tacitamente
rinnovata ai sensi dell'art. 4, comma 1.8 della L.R.
22 novembre 2001, n. 60, restano valide le
disposizioni previgenti.
2. I trattamenti appropriati ed i
limiti da rispettare per gli scarichi provenienti da agglomerati minori di
duemila A.E. sono quelli indicati nella presente legge.
3. I commi 1.6 ([5]) e 2.1
dell'art. 4 della L.R.
60/2001 sono abrogati.
4. Il comma 4, dell'art. 5 della L.R.
60/2001 è abrogato. Si applicano, in materia di
scarichi, le sanzioni amministrative previste dall'art. 133 del D.Lgs 152/2006.
5. Il comma 1 dell'art. 2 della L.R.
60/2001 è modificato dal seguente:
"1. Autorità competente al rilascio delle autorizzazioni e al controllo
degli scarichi è l'amministrazione provinciale competente per territorio,
tranne che per gli scarichi recapitanti in reti fognarie, per i quali è
competente il Gestore del Servizio Idrico Integrato o il Comune nei casi
previsti dall'art. 148, comma 5, D.Lgs 152/06.".
6. Il comma 3 dell'art. 2 della L.R.
60/2001 è modificato dal seguente:
"3. Anche i Gestori del Servizio Idrico Integrato, o i Comuni nei casi
previsti dal comma 5, art. 148 del D.Lgs 152/06 e successive modifiche ed
integrazioni, disciplinano il regolamento delle funzioni amministrative per il
rilascio delle autorizzazioni, per quanto di loro competenza. Il regolamento è
sottoposto, ai sensi dell'art. 107, comma 2, D.Lgs 152/06 all'approvazione
preventiva dell'Autorità Territoriale Ottimale.".
7. Il comma 5 dell'art. 2 della L.R.
22 novembre 2001, n. 60 è modificato dal
seguente:
"5. La Provincia provvede ad attuare il sistema di controllo di cui
all'Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs 152/06, secondo le disposizioni di
cui alla Deliberazione di Giunta Regionale del 20 febbraio 2004, n. 103 -
Disposizioni sui controlli degli scarichi di acque reflue in applicazione del
D.Lgs 152/1999 e successive modifiche ed integrazioni e relativa gestione delle
spese.".
8. Al comma 2 dell'art. 3 della L.R.
22 novembre 2001, n. 60 le parole "al
Comune" sono sostituite da: "al Gestore del Servizio Idrico
Integrato, o al Comune nei casi previsti dall'art. 148, comma 5, D.Lgs
152/06,".
9. Per tutte le disposizioni non
espressamente abrogate nella presente legge resta in vigore quanto previsto
dalla L.R.
22 novembre 2001, n. 60 e sue successive
modifiche.
10. Le Autorità Territoriale
Ottimale (ATO) completano ed integrano, entro sei mesi dall'entrata in vigore
della presente legge, la preliminare ricognizione degli agglomerati già
effettuata per le finalità di cui al DM 18 settembre 2002. La ricognizione,
svolta conformemente alle indicazioni e alle linee guida predisposte dal
Ministero dell'Ambiente ai fini dell'applicazione della Direttiva 91/271/CE -
direttiva del Consiglio concernente il trattamento delle acque reflue urbane,
previa approvazione della Regione, sentita la Provincia territorialmente
competente, è utilizzata per l'adeguamento dei provvedimenti di autorizzazione
allo scarico di cui all'art. 5 comma 4 e all'art. 6 comma 4.
11. Per tutti gli agglomerati con
popolazione equivalente compresa tra cinquanta e duemila A.E. è sempre
auspicabile il ricorso a tecnologie di depurazione naturale quale il lagunaggio
o la fitodepurazione, o tecnologie come filtri percolatori o impianti di
ossidazione totale, così come previsto dall'Allegato 5 alla Parte Terza D.Lgs
152/06.
Capo IV
Scarichi di reti fognarie a forte fluttuazione stagionale
1. Ai fini del presente capo si
intende per:
a) forte fluttuazione stagionale:
variazione stagionale degli abitanti equivalenti serviti dall'impianto di
depurazione che provochi una variazione di carico idraulico superiore al 30%
rispetto al carico stagionale minimo dell'impianto stesso;
b) variazione stagionale: una
variazione valutata su un periodo di almeno novanta giorni consecutivi, durante
il quale il carico idraulico oltrepassi il suddetto limite per almeno
quarantacinque giorni, anche se non continuativamente.
Art. 9
Disciplina degli scarichi di reti fognarie a forte fluttuazione stagionale -
Prescrizioni generali
1. Se la fluttuazione stagionale è
tale che, nei diversi periodi dell'anno, il carico dell'impianto rimane sempre
nell'ambito della stessa classe tra quelle individuate dalla Tabella 1 e dalle
Tabelle relative al numero di campionamenti e controlli riportate al paragrafo
1.1 dell'Allegato 5 al D.Lgs 152/06, nonché della Tabella A del D.G.R. 103/04,
all'impianto si applicano i limiti di emissione e le prescrizioni previste
nelle suddette normative per la relativa classe di appartenenza.
2. Se la fluttuazione stagionale è
tale che, nei diversi periodi dell'anno, il carico dell'impianto si inquadra in
diverse classi previste nell'Allegato 5 al D.Lgs 152/06, si applicano sempre i
limiti di emissione e le frequenze di campionamento e controllo relativo al
carico più elevato.
3. Almeno il 25% dei controlli
esterni, previsti in funzione della classe di appartenenza, deve essere
effettuato durante il periodo di massimo carico dell'impianto.
4. Nel computo del carico in
ingresso all'impianto, ai sensi dell'art. 4, comma 4 della Direttiva 91/271/CE
vanno escluse le situazioni inconsuete, quali quelle dovute a piogge
abbondanti.
5. L'Agenzia Regionale per la Tutela
dell'Ambiente (ARTA) effettua controlli a campione sugli impianti che servono
aree che si suppongono a forte fluttuazione stagionale al fine di verificare il
rispetto della presente disposizione.
6. Gli impianti di depurazione di
acque reflue urbane che trattano scarichi a forte fluttuazione stagionale,
secondo le definizioni di cui all'art. 8, devono essere muniti di misuratore di
portata. Le portate medie giornaliere devono essere registrate e tenute a
disposizione dell'Autorità competente.
Art. 10
Adeguamento degli impianti di depurazione. Nuovi impianti
1. Si rimanda al Capo VI della
presente legge per gli aspetti relativi all'approvazione dei progetti di nuovi
impianti di depurazione di acque reflue urbane che trattano scarichi a forte
fluttuazione stagionale.
Art. 11
Adeguamento degli impianti di depurazione. Impianti esistenti
1. Il Gestore del Servizio Idrico
Integrato in relazione agli impianti di depurazione esistenti, entro dodici
mesi dall'entrata in vigore della presente legge, fornisce alla Provincia
competente per territorio una dettagliata relazione sugli impianti di
depurazione, contenente:
a) le caratteristiche tecniche
dell'impianto;
b) le modalità di gestione
dell'impianto nelle diverse situazioni di funzionamento;
c) la documentazione delle analisi
dello scarico relative all'ultimo anno nei diversi regimi di carico
dell'impianto, conformemente alle prescrizioni dettate nell' art. 9;
d) l'eventuale progetto esecutivo
di adeguamento qualora l'impianto non sia in grado di rispettare la presente
normativa, anche solo per particolari situazioni di carico.
2. L'adeguamento è comunque realizzato
entro e non oltre ventiquattro mesi dall'entrata in vigore della presente
legge, al fine del raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientali
previsti dagli artt. 76 e 77 del D.Lgs 152/06.
3. In caso di mancata presentazione
del progetto di adeguamento, o di mancata realizzazione dello stesso, nei tempi
stabiliti, viene revocata l'autorizzazione allo scarico.
Capo V
Acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia
1. Ai fini del presente Capo si
intende per:
a) acque di prima pioggia: primi
40 m3 di acqua per ettaro sulla superficie scolante servita dalla fognatura,
per eventi meteorici distanziati tra loro di almeno sette giorni, restando
escluse da tale computo le superfici coltivate;
b) rete fognaria separata: la rete
fognaria costituita da due condotte, di cui:
1. una che canalizza le sole acque
meteoriche di dilavamento e può essere dotata di dispositivi per la raccolta e
la separazione delle acque di prima pioggia;
2. l'altra che canalizza le altre
acque reflue unitamente alle eventuali acque di prima pioggia.
Art. 13
Disciplina degli scarichi di acque meteoriche di aree non a rischio di
dilavamento di sostanze pericolose o di sostanze che creano pregiudizio per il
raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici
1. Fermo restando quanto previsto
dagli articoli 14, 15 e 16 per lo scarico di acque meteoriche da reti fognarie
separate, la Regione definisce, nell'ambito del Piano di Tutela delle Acque
(PTA), le forme di controllo e la disciplina degli scarichi delle acque
meteoriche di dilavamento degli agglomerati, sia in presenza di sistemi fognari
unitari che in presenza di sistemi fognari separati, al fine di tutelare i
corpi idrici e perseguire gli obiettivi di qualità di cui agli artt. 76 e 77
del D.Lgs 152/06.
Art. 14
Disciplina degli scarichi di acque meteoriche di dilavamento derivanti da reti
fognarie separate e da altre condotte separate. Campo di applicazione
1. Ai sensi dell'art. 113, comma 1,
D.Lgs 152/06 sono oggetto di disciplina regionale:
a) le forme di controllo degli
scarichi di acque meteoriche di dilavamento provenienti da reti fognarie
separate;
b) i casi in cui può essere
richiesto che le immissioni delle acque meteoriche di dilavamento, effettuate
da altre condotte separate, siano sottoposte a particolari prescrizioni, ivi
compresa l'autorizzazione.
2. Rientrano nel punto a) del comma
1:
a) gli scarichi da reti fognarie
separate di aree residenziali ovvero di agglomerati;
b) gli scarichi di acque
meteoriche provenienti da aree destinate ad attività commerciali, artigianali o
industriali munite di due condotte distinte che canalizzano, nei rispettivi
corpi ricettori, le acque meteoriche di dilavamento e le altre acque reflue
derivanti da tali aree.
3. Rientrano nel punto b) del comma
1:
a) le acque meteoriche, raccolte
ed allontanate tramite condotte separate, delle reti stradali ed autostradali,
dilavanti sia dalla normale sede stradale che da opere quali ad esempio ponti,
gallerie, viadotti, svincoli;
b) le acque meteoriche, raccolte
ed allontanate tramite condotte separate dalle pertinenze delle grandi
infrastrutture di trasporto non collegate alla rete fognaria delle acque reflue
urbane ovvero disgiunte fisicamente e funzionalmente dagli insediamenti e dalle
installazioni che svolgono attività commerciali o di produzione di beni.
Art. 15
Disciplina degli scarichi di acque meteoriche di dilavamento derivanti da reti
fognarie separate e da altre condotte separate. Prescrizioni
1. Gli scarichi delle acque
meteoriche di dilavamento da reti fognarie separate di cui all'art. 113, comma
1 lettera a) del D.Lgs 152/06 e da altre condotte separate di cui all'art. 113
comma 1 lettera b) del D.Lgs 152/06, sono soggetti a comunicazione alla
Provincia competente per territorio.
2. La comunicazione contiene le
seguenti informazioni:
a) caratteristiche
tecnico-costruttive della fognatura o delle altre condotte separate, comprese
quelle degli eventuali dispositivi per la gestione delle acque di prima
pioggia;
b) caratteristiche chimico-fisiche
e microbiologiche dello scarico (BOD5, COD, SST) reperite sulla base di
valutazioni indirette e di almeno tre valutazioni dirette. Nel caso di
"nuovi scarichi" in sede di comunicazione si riporteranno solo le
caratteristiche presunte dello scarico, che saranno verificate e comunicate
all'Autorità competente successivamente alla messa in funzione dello scarico
stesso.
c) la delimitazione, l'area e le
caratteristiche della superficie scolante afferente alla fognatura o alle altre
condotte separate, e le tipologie di attività svolte su di essa;
d) l'ubicazione dello scarico.
3. Ai sensi dell'art. 103, comma 1,
lett. e), D.Lgs 152/06, gli scarichi di acque meteoriche da reti fognarie
separate possono avere recapito sul suolo o negli strati superficiali del
sottosuolo, salvo i casi di cui all'art. 94, comma 4, lett. d), D.Lgs 152/2006.
4. Ai sensi dell'art. 113, comma 4,
D.Lgs 152/06, è sempre vietata l'immissione diretta di acque meteoriche nelle
acque sotterranee.
5. La Regione, nell'ambito della
gestione del Piano di Tutela delle Acque (PTA) redatto ai sensi del D.Lgs
152/06, può stabilire prescrizioni particolari al fine di tutelare i corpi
idrici e perseguire gli obiettivi di qualità ambientale fissati nel Piano
stesso.
6. Ai sensi dell'art. 113, comma 1
del D.Lgs 152/06, le forme di controllo degli scarichi di acque meteoriche di
dilavamento derivanti da reti fognarie separate e da altre condotte separate,
sono disciplinate dalla Regione, previa acquisizione del parere del Ministero
dell'Ambiente.
Art. 16
Disciplina degli scarichi di acque meteoriche di dilavamento derivanti da reti
fognarie separate e da altre condotte separate. Adeguamento.
1. Per i nuovi scarichi di acque
meteoriche di dilavamento da reti fognarie separate e da altre condotte
separate, la comunicazione può essere effettuata contestualmente alla richiesta
di autorizzazione allo scarico delle altre acque reflue a condizione che la
stessa sia comprensiva delle informazioni di cui all'art. 15, comma 2.
2. Per gli scarichi esistenti alla
data di entrata in vigore della presente normativa la comunicazione è
presentata alla Provincia competente entro otto mesi dall'entrata in vigore
della stessa.
Art. 17
Disciplina delle acque di prima pioggia o di lavaggio di aree esterne a rischio
di dilavamento di sostanze pericolose o di sostanze che creano pregiudizio per
il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici. Campo di
applicazione
1. Le casistiche generali per le
quali il dilavamento delle superfici esterne dalle acque meteoriche possono
costituire un fattore di inquinamento, sono individuate nelle seguenti:
a) svolgimento all'aperto di fasi
di attività quali la movimentazione di materie prime o di particolari
lavorazioni che non possono essere svolte di norma in ambienti chiusi
Operazioni di spillamento, sfiati e condense di alcune installazioni o impianti
che non possono essere raccolti puntualmente;
b) passaggio delle acque meteoriche
su aree dedicate allo svolgimento di operazioni per loro natura tipicamente
"sporcanti" ovvero su aree dedicate al deposito di materie prime,
semilavorati, prodotti finiti o rifiuti;
c) dilavamento di superfici
scoperte interessate dal deposito per ricaduta di inquinanti presenti nelle
emissioni in atmosfera degli stabilimenti.
2. Sulla base delle situazioni
generali di cui al comma 1, si identificano di seguito, in un elenco non
esaustivo, i settori produttivi o attività soggetti alla disciplina di cui
all'art. 113 comma 3, del D.Lgs 152/06:
a) industria petrolifera;
b) industrie chimiche;
c) trattamento e rivestimento
superficiale dei metalli;
d) stazioni di distribuzione di
carburante;
e) autofficine;
f) autocarrozzerie;
g) autolavaggi;
h) depositi all'ingrosso di
sostanze liquide o solide;
i) depositi di mezzi di trasporto
pubblico;
j) depositi di veicoli destinati
alla rottamazione;
k) depositi di rottami;
l) depositi di rifiuti, centri di
raccolta, cernita o trasformazione degli stessi;
m) stabilimenti o insediamenti con
destinazione commerciale o di produzione di beni, le cui aree esterne siano
adibite all'accumulo, al deposito o stoccaggio di materie prime, di prodotti,
scarti o rifiuti ovvero ad altre attività per le quali vi sia la possibilità di
dilavamento dalle superfici impermeabili scoperte di sostanze pericolose o
sostanze che possono pregiudicare il conseguimento degli obiettivi di qualità
dei corpi idrici.
Art. 18
Disciplina delle acque di prima pioggia o di lavaggio di aree esterne a rischio
di dilavamento di sostanze pericolose o che creano pregiudizio per il
raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici. Prescrizioni ed
esenzioni
1. Per le aree di pertinenza dei
settori produttivi o attività di cui all'art. 17 commi 1 e 2 sono obbligatorie:
a) l'impermeabilizzazione
dell'area stessa;
b) la realizzazione di un sistema
di raccolta delle acque di prima pioggia e di lavaggio a tenuta e tale da
impedire l'immissione delle acque eccedenti quelle di prima pioggia, se del
caso, con attigua vasca volano;
c) la realizzazione di un idoneo
trattamento delle acque raccolte in siti o il convogliamento di tali acque in
impianti di depurazione con modalità tali da rispettare le normali portate
diluite della rete.
2. Sono esentate dalle prescrizioni
di cui al comma 1 tutte le attività commerciali ed industriali le cui aree
esterne siano inferiori a 300 m2.
3. In materia di scarichi di
sostanze pericolose si rimanda a quanto previsto dall'art. 108 del D.Lgs
152/06.
Art. 19
Disciplina delle acque di prima pioggia o di lavaggio di aree esterne a rischio
di dilavamento di sostanze pericolose o di sostanze che creano pregiudizio per
il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici. Adeguamento
1. I titolari delle attività
commerciali ed industriali le cui aree esterne sono a rischio di dilavamento di
sostanze pericolose, secondo i criteri di cui all'art. 17, presentano alla
Provincia competente per territorio la domanda di autorizzazione allo scarico
delle acque di dilavamento, corredata dalle seguenti informazioni:
a) tipologia, dimensioni e
localizzazione delle aree esterne;
b) attività svolte in ognuna delle
suddette aree di pertinenza, con l'indicazione delle potenziali fonti di
inquinamento derivanti dalle attività stesse;
c) valutazione qualitativa e
quantitativa dello scarico;
d) progetto di massima del sistema
di raccolta e smaltimento delle acque di prima pioggia.
2. I titolari di attività
commerciali ed industriali esistenti presentano tale domanda di autorizzazione
entro dieci mesi dall'approvazione della presente legge; entro diciotto mesi
vanno realizzate tutte le opere di raccolta e smaltimento delle acque di prima
pioggia e di lavaggio.
3. I titolari di attività soggette
ad autorizzazione regionale ai sensi dell'art. 208 D.Lgs 152/06 presentano,
contestualmente alla stessa, la richiesta di autorizzazione allo scarico delle
acque di prima pioggia o di dilavamento. La Regione, a seguito del rilascio
dell'autorizzazione, ne invia comunicazione alla Provincia competente per
territorio.
Capo VI
Disciplina dell'approvazione dei progetti degli impianti di depurazione delle
acque reflue urbane
Art. 20
Campo di applicazione e fasi autorizzative
1. I progetti di nuovi impianti di
depurazione di acque reflue urbane sono soggetti ad approvazione da parte della
Regione.
2. I soggetti che intendono
realizzare nuovi impianti di depurazione di acque reflue urbane presentano
apposita domanda alla Regione, unitamente alla documentazione in duplice copia
di cui all'art. 21.
3. Nel caso in cui l'impianto debba
essere sottoposto alla procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi
della normativa vigente, alla domanda è allegata copia della comunicazione del
progetto all'Autorità competente ai predetti fini; la procedura di approvazione
resta sospesa fino all'acquisizione della pronuncia sulla compatibilità
ambientale.
4. La Regione, ai fini
dell'approvazione del progetto dell'impianto di depurazione, invia copia della
richiesta e della documentazione all'ARTA.
5. L'ARTA valuta, entro sessanta
giorni dalla ricezione:
a) il progetto preliminare;
b) le modalità di gestione
dell'impianto nelle varie situazioni di carico e nel caso di eventuali
fluttuazioni stagionali, in funzione della situazione attuale e dei previsti
sviluppi futuri;
c) l'affidabilità tecnica
dell'impianto, nel rispetto dei limiti dell'effluente previsti dal D.Lgs 152/06
o dalla normativa regionale e, nel caso di riutilizzo delle acque reflue, delle
norme vigenti;
d) tutti gli elementi relativi
alla compatibilità del progetto con le esigenze ambientali e territoriali;
e) richiede eventuali integrazioni
della documentazione oppure dà prescrizioni per l'adeguamento del progetto agli
obiettivi generali di tutela ambientale.
6. A conclusione della valutazione e
sulla base delle risultanze della stessa, l'ARTA esprime il proprio parere
sull'approvazione del progetto e lo invia alla Regione per l'atto finale.
7. La Regione approva la
realizzazione dell'impianto oppure, in caso di parere negativo dell'ARTA,
respinge il progetto.
8. Dopo l'approvazione del progetto
e prima della realizzazione dell'impianto, il soggetto proponente deve ottenere
l'autorizzazione allo scarico secondo la normativa vigente.
1. I progetti dei nuovi impianti
presentati per l'approvazione includono la documentazione relativa ai punti di
seguito elencati:
a) Area servita: il progetto
dell'impianto di depurazione deve dare evidenza di un'analisi puntuale
effettuata sull'area da servire, rispetto alla situazione attuale e a sviluppi
futuri. In particolare sono forniti dati relativi a:
1. Insediamenti abitativi: carico
totale espresso in Abitanti Equivalenti calcolato come somma della popolazione
residente, della popolazione fluttuante e degli eventuali abitanti equivalenti
allacciati alla rete fognaria. Le modalità di calcolo di tale carico, per
ognuna delle tre componenti richiamate, deve essere accuratamente descritta.
Eventuali fluttuazioni di portata e qualità dell'acqua dovute a fluttuazioni
stagionali di popolazione o ad eventi meteorici;
2. Insediamenti artigianali,
commerciali e industriali: carico espresso in Abitanti Equivalenti e qualità
dell'acqua da trattare;
b) Scarichi: il progetto
dell'impianto di depurazione deve dare evidenza di un'analisi puntuale
effettuata sugli scarichi, rispetto alla situazione attuale e a sviluppi
futuri. In particolare sono forniti dati relativi alla modalità di scarico e
alla garanzia del mantenimento del livello di qualità ambientale preesistente
del corpo recettore.
2. Il progetto generale
dell'impianto di depurazione è accompagnato da:
a) relazione tecnica che presenti
la soluzione adottata e che ne motivi la scelta secondo criteri economici,
gestionali e di affidabilità. La soluzione tecnica adottata è quella che
minimizza i costi gestionali, rende semplice la manutenzione e la gestione ed è
in grado di sopportare adeguatamente forti variazioni orarie del carico
idraulico e organico;
b) relazione tecnica per il riuso,
qualora le acque reflue siano destinate al riutilizzo ai sensi del DM 12 giugno
2003, n. 185 - Regolamento recante norme tecniche per il riutilizzo delle acque
reflue in attuazione dell'articolo 26, comma 2, del D.Lgs 11 maggio 1999, n.
152 che individui la destinazione d'uso dell'acqua riutilizzata, i trattamenti
aggiuntivi e la rete di distribuzione;
c) relazione gestionale che
presenti dettagliatamente le modalità di gestione dell'impianto in condizioni
di funzionamento ordinario e in situazione straordinaria costituite da:
1. aumento di portata dovuto a
piogge abbondanti;
2. forti fluttuazioni stagionali;
3. situazioni di rischio sanitario.
3. Tutti i nuovi impianti di
depurazione a servizio di agglomerati con un numero di abitanti equivalenti
superiore o uguale a 10 mila e gli impianti di cui all'art. 9 sono dotati di
misuratore di portata. Resta salva la potestà dell'Autorità che rilascia
l'autorizzazione di imporre specifiche misure di protezione ambientale.
4. Con delibera di Giunta regionale
sono definiti i criteri tecnici specifici per la valutazione dei progetti degli
impianti di depurazione, secondo le indicazioni del presente capo. ([6])
5. Fino all'emanazione della
delibera di cui al comma 4 per la valutazione si fa riferimento ai criteri
generali indicati nelle normative e nelle linee guida di settore.
Art. 22
Trasparenza e informazione pubblica
1. In ottemperanza a quanto previsto
dal D.Lgs n. 195/2005 che recepisce la direttiva 2003/4/CE sul diritto
all'informazione dei cittadini in campo ambientale, l'ARTA e le Province
pubblicano e aggiornano ogni quattro mesi sul proprio sito internet i risultati
di controlli suddivisi per singolo impianto;
2. Le Province ogni anno sono tenute
a pubblicare sul proprio sito internet il quadro complessivo delle sanzioni
comminate e riscosse in relazioni ai controlli sugli scarichi di cui alla
presente legge ed al D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152.
Capo VII
Acque superficiali destinate ad uso potabile
Art. 23
Classificazione delle acque superficiali destinate ad uso potabile
1. Ai sensi del comma 1 dell'art.
79, D.Lgs 152/06, sono acque a specifica destinazione funzionale:
a) le acque dolci superficiali
destinate alla produzione di acqua potabile;
b) le acque destinate alla
balneazione;
c) le acque dolci che richiedono
protezione e miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci;
d) le acque destinate alla vita
dei molluschi.
2. Le acque superficiali destinate
al consumo umano sono classificate dalla Regione sulla base delle
caratteristiche chimico-fisiche e microbiologiche di cui all'Allegato 2 alla
Parte Terza, D.Lgs 152/06.
3. La Direzione Sanità procede alla
classificazione delle acque già individuate nel PRGA (Piano Regolatore Generale
degli Acquedotti) e di quelle individuate ai sensi dell'art. 94, comma 1, lett.
c), L.R.
17 aprile 2003, n. 7 - Disposizioni finanziarie
per la redazione del bilancio annuale 2003 e pluriennale 2003-2005 della
Regione Abruzzo. Sono parimenti classificate le acque superficiali proposte
dalle Autorità Territoriali Ottimali (ATO) per l'utilizzazione a scopo potabile
nelle more dell'espletamento delle funzioni regionali di cui all'art. 11, comma
2, L.R.
13 gennaio 1997, n. 2 - Disposizioni in materia
di risorse idriche di cui alla legge n. 36 del 1994.
4. Per le finalità di cui al comma
3, entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge le ATO
provvedono ad inoltrare alla Direzione Sanità specifica richiesta di
classificazione delle acque di cui al comma 3, ricadenti nel territorio di
propria competenza, comprensiva di tutta la documentazione tecnica relativa
all'opera di presa e alla sua ubicazione.
5. La Direzione Sanità procede,
entro sessanta giorni dalla ricezione delle richieste di cui al comma 4, alla
classificazione delle acque per le quali disponga di una serie continuativa di
almeno un anno di analisi, con frequenza e tipologia di parametri monitorati
tali da soddisfare le previsioni dell'Allegato 2 alla Parte Terza del D.Lgs
152/06. Entro lo stesso termine la Direzione Sanità dispone l'attivazione del
monitoraggio sulle acque di cui al comma 3 per le quali non abbia disponibilità
della serie di dati analitici utili alla classificazione.
6. Restano a carico dell'ATO
territorialmente competente le spese di classificazione analitica nonché quelle
di caratterizzazione ove richiesta ai sensi del successivo comma 7.
7. La Direzione Sanità, ai fini
della classificazione delle acque superficiali destinate al consumo umano,
acquisita dall'ATO territorialmente competente la documentazione tecnica
relativa all'opera di presa e alla sua ubicazione:
a) dispone l'effettuazione, da
parte dell'ARTA, secondo le indicazioni del Servizio di Igiene degli Alimenti e
della Nutrizione delle Aziende Sanitarie Locali (ASL) territorialmente
competenti in merito alla fissazione dei punti e alle modalità di
campionamento, delle analisi previste dall'Allegato 2 del D.Lgs 152/06 per
almeno dodici mesi consecutivi;
b) recepisce il parere finale del
Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione delle Aziende Sanitarie
Locali (ASL) territorialmente competenti sull'esito delle analisi;
c) procede alla classificazione,
entro trenta giorni dall'acquisizione del parere.
8. Al fine della fissazione dei
punti di campionamento, secondo le indicazioni dell'Allegato 2 alla Parte Terza
del D.Lgs 152/06, il Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione delle
ASL territorialmente competenti e l'ARTA Abruzzo si avvalgono dei dati
disponibili presso gli stessi enti e presso la Regione Abruzzo raccolti in
attuazione di quanto previsto dal D.Lgs 152/06 e possono richiedere all'ATO
territorialmente competente eventuale documentazione integrativa.
9. In caso di mancata effettuazione
dei controlli o più in generale di mancata attuazione della procedura descritta
nel presente articolo, fermo restando la disposizione di cui al comma 5
dell'art. 2 della L. 241/90 e successive modifiche e integrazioni, il
Presidente della Regione, su richiesta dell'ATO interessata, incarica una
struttura qualificata all'effettuazione delle analisi previste all'Allegato 2
del D.Lgs 152/06, e in base alle risultanze di tale analisi, procede con
proprio atto alla classificazione delle acque. Resta fermo quanto previsto al
comma 6.
10. Ai sensi dell'art. 79, comma 3,
Dlgs 152/06, per le acque a destinazione idropotabile, la Regione al fine di un
costante miglioramento dell'ambiente idrico, stabilisce programmi, che vengono
recepiti nel Piano di Tutela delle Acque, per mantenere o adeguare la qualità
delle acque superficiali destinate ad uso potabile.
11.Le ASL comunicano i punti di prelievo fissati per il controllo, le frequenze
di campionamento e gli eventuali aggiornamenti alla Regione e al Ministero
della Sanità secondo le modalità proposte dal Ministero della Salute ai sensi
dell'art. 8, comma 6, del D.Lgs 2 febbraio 2001, n. 31 - Attuazione della
Direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo
umano.
Capo VIII
Disposizioni in materia di personale
[Art. 24
Stabilizzazione del personale precario della Regione Abruzzo
([7])
1. In attuazione dell'art. 1, commi
557 e 558 della legge 27 dicembre 2006, n 296 (legge finanziaria 2007) e
dell'articolo 3, commi 94 e 95 della legge 24 dicembre 2007, n 244 (legge
finanziaria 2008), la Giunta regionale ed il Consiglio regionale sono
autorizzati ad adottare disposizioni per la stabilizzazione del personale
precario nel rispetto dei principi statuiti rispettivamente dal Piano
straordinario per la stabilizzazione del lavoro precario della Giunta regionale
d'Abruzzo, approvato con deliberazione di Giunta regionale 21.1.2008 n. 38, e
dalla deliberazione n. 36 del 27.3.2008 dell'Ufficio di Presidenza del
Consiglio regionale (Determinazione in ordine alla stabilizzazione del
personale precario e sui tempi della programmazione triennale dei fabbisogni
2008-2010).
2. Al fine di garantire i livelli
essenziali di assistenza ai cittadini, le disposizioni di cui al presente
articolo si estendono al personale a tempo determinato e Co Co Co delle Aziende
sanitarie locali, fermo restando il rispetto degli impegni assunti dalla
Regione Abruzzo a seguito dell'accordo Governo-Regione per il Piano di rientro
sanitario e del tetto di spesa di cui alla deliberazione di Giunta regionale n.
224 del 13.3.2007, pubblicata sul BURA n. 3 straordinario del 23.3.2007.
3. La Giunta regionale, ai fini
della copertura dei posti vacanti nelle dotazioni organiche per ciascuna delle
categorie non dirigenziali e riservati, nel rispetto delle programmazioni·del
fabbisogno del personale annualità 2001-2007, alle progressioni verticali,
bandisce corsi-concorsi di riqualificazione, aggiornamento e specializzazione
del personale, i cui requisiti di accesso e le modalità per 1'organizzazione
dei relativi percorsi formativi vengono disciplinati, previa concertazione
sindacale, con apposito atto·di organizzazione. Sono fatte salve le graduatorie
in essere al 3.8.2005, formate a seguito di concorso espletato per selezione
interna del personale a tempo indeterminato.
4. Nelle more dell'espletamento
delle procedure di stabilizzazione il Consiglio, la Giunta regionale, le ASL e
gli enti regionali e strumentali continuano ad avvalersi del personale precario
di cui ai commi 1 e 2 fino alla stabilizzazione dello stesso.]
[Art. 25
Ulteriori disposizioni per la stabilizzazione
([8])
1. Le disposizioni di cui al comma 1
dell'art. 24 si estendono al personale assunto a tempo determinato ai sensi
della L.R.
9 maggio 2001, n. 17 (Disposizioni per l'organizzazione
ed il funzionamento delle strutture amministrative di supporto agli organi
elettivi della Giunta regionale) e della L.R.
9 maggio 2001, n. 18 (Consiglio regionale
dell'Abruzzo, autonomia e organizzazione). Sono ammessi alle relative procedure
selettive, di cui al presente comma coloro che siano in servizio alla data del
1° gennaio 2008. L'ammissione avviene per la categoria ed il profilo professionale
assegnato con il primo contratto di assunzione a tempo determinato.
2. Al fine dell'attuazione del piano
di stabilizzazione prevista dal comma 1, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio
regionale e la Giunta regionale stabiliscono, nei limiti delle disponibilità
dei propri bilanci e nei limiti dei posti destinati all'accesso dall'esterno
disponibili in organico determinati dalla programmazione triennale del
fabbisogno di personale, ciascuno con proprio atto da adottare entro sessanta
giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le modalità ed i criteri
per l'organizzazione del percorso inerente il processo di stabilizzazione.
3. L'Ufficio di Presidenza del
Consiglio regionale e la Giunta regionale, al fine di adeguare le proprie
dotazioni organiche alle modifiche derivanti dall'attuazione delle disposizioni
di cui al presente articolo ed all'art. 24, sono autorizzati a rideterminare,
ciascuno con proprio atto da adottare entra sessanta giorni dall'entrata in
vigore della presente legge, le rispettive piante organiche, nel limite degli
stanziamenti iscritti sui pertinenti capitoli del bilancio corrente e fermo
restando il rispetto delle disposizioni di cui alla L.R.
14 settembre 1999, n. 77 (Norme in materia di
organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo) e successive
modifiche ed integrazioni.
4. Dall'applicazione delle
disposizioni di cui al presente articolo sono esclusi i Responsabili delle articolazioni
organizzative dell'Ufficio di diretta collaborazione del Presidente di cui alla
L.R.
n. 17/2001 e il Dirigente della Segreteria del
Presidente di cui alla L.R.
n. 18/2001.
5. Dall'entrata in vigore della
presente legge non è consentita la stipula di nuovi contratti per assunzione di
personale a tempo determinato ai sensi della L.R.
n. 17/2001 e della L.R.
n. 18/2001, e alla copertura dei posti
destinati alla stipulazione dei predetti contratti a termine si provvede
esclusivamente con personale regionale di ruolo.
6. Nella definizione del piano di
fabbisogno del personale e nell'attuazione del relativo processo di
stabilizzazione del personale di cui al comma 1 è data priorità
all'individuazione dei posti da riservare alla stabilizzazione del personale di
cui al comma l dell'art. 24.
7. Le disposizioni del Piano
straordinario per la stabilizzazione del lavoro precario della Giunta regionale
d'Abruzzo, approvato con deliberazione di Giunta regionale 21 gennaio 2008, n.
38 possono essere, altresì, estese ai titolari di contratti di collaborazione
con contratto in essere alla data del 1° gennaio 2008.]
[Art. 26
Disposizioni per il personale a tempo indeterminato del Consiglio regionale
([9])
1. Per il personale di categoria B e
C assunto a tempo indeterminato che presta servizio presso il Consiglio
regionale almeno da 10 anni, il Servizio Risorse Umane entro 60 gg.
dall'entrata in vigore della presente legge indice un corso-concorso per soli
titoli per il passaggio alla categoria immediatamente superiore.]
1. L'applicazione della presente
legge non comporta oneri finanziari a carico della legge di bilancio relativa
all'esercizio 2008.
1. La presente legge entra in vigore
il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione Abruzzo.
ALLEGATO
TABELLA
A - Requisiti qualitativi ai fini dell’assimilabilità delle acque reflue
domestiche allegata all’art. 2 - Categorie di acque assimilabili alle
domestiche
Tabella A Requisiti qualitativi ai fini dell’assimilabilità delle
acque domestiche |
a) COD/BOD5 ≤ 2,2 b) BOD5 ≤ 300 mg/l c) SST < 200 mg/l d) Per gli altri parametri, i limiti della Tabella 3
dell’Allegato 5 del |
TABELLA
B - Trattamenti appropriati per lo scarico di acque reflue urbane, domestiche
ed assimilabili alle domestiche su suolo o strati superficiali del sottosuolo
allegata all’art. 5 - Scarico sul suolo o strati superficiali del sottosuolo di
acque reflue urbane, domestiche ed assimilabili
Tabella B Trattamenti appropriati per lo scarico di acque reflue
urbane, domestiche ed assimilabili alle domestiche su suolo o strati
superficiali del sottosuolo |
||
Agglomerato, insediamento,
installazione o edificio isolato fino a 50 A.E. |
Agglomerato, insediamento,
installazione o edificio isolato da 51 a 100 A.E. |
Altri scarichi superiori a
100 A.E. |
Fossa Imhoff seguita da
sub-irrigazione di cui alle norme tecniche dell’Allegato 5 al Decreto
interministeriale del 4 febbraio 1977 o da fitodepuratore a flusso
subsuperficiale. |
Fossa Imhoff seguita da filtro
batterico percolatore o fitodepurazione. In caso di presenza di mensa/ristorazione e simili, la fossa Imhoff deve essere preceduta da degrassatore/disoleatore. |
Sistemi appropriati in grado di
garantire il rispetto dei limiti di emissione della Tabella 4 dell’Allegato 5
del D.Lgs. 152/2006. |
TABELLA
C - Limiti di emissione in corpi idrici superficiali per scarichi di acque
reflue urbane provenienti da agglomerati con meno di 2000 A.E. e di acque
reflue domestiche ed assimilabili alle domestiche allegata all’art. 6 - Scarico
in corpi idrici superficiali di acque reflue urbane, domestiche ed assimilabili
Tabella C Limiti di emissione in corpi idrici superficiali per
scarichi di acque reflue urbane provenienti da agglomerati con meno di 2000 A.E. e di acque reflue
domestiche ed assimilabili alle domestiche |
||
Fino a 250 A.E. |
Da 251 a 1000 A.E. |
da 1001 a 2000 A.E. |
SST 150 mg/l (50% riduzione ingresso/uscita) |
SST 100 mg/l |
SST 80 mg/l |
BOD5 60 mg/l |
BOD5 40 mg/l |
|
COD 160 mg/l |
COD 160 mg/l |
TABELLA
Cbis - Limiti di emissione in corpi idrici superficiali per scarichi di acque
reflue urbane provenienti da agglomerati con meno di 2000 A.E. e di acque
reflue domestiche ed assimilabili alle domestiche allegata all'art. 6 - Scarico
in corpi idrici superficiali di acque reflue urbane, domestiche ed assimilabili
Tabella Cbis Limiti di emissione in corpi idrici superficiali per scarichi di acque reflue urbane provenienti da agglomerati con meno di 2000 A.E. e di acque reflue domestiche ed assimilabili alle domestiche |
||
Fino a 50 A.E |
Da 51 a 250 A.E. |
Da 251 a 2000 A.E. |
Quelli relativi alla classe di
consistenza tra 51 e 250 a.e. nel caso di recapito in corpo idrico
superficiale. |
Solidi sospesi totali SST (mg/) - Non più del 50% del valore a monte
dell'impianto e comunque < 200 mg/l |
Solidi sospesi totali: <
80 mg/l |
|
|
|
|
BOD5 (mg/l) - Non più del 70% del valore a monte dell'impianto e comunque < 250 |
BOD5 (come 02): < 40 mg/l; |
COD (mg/l) – Non più del 70% del valore a monte dell'impianto e comunque < 500 mg/l |
COD 160 mg/l |
|
|
|
Azoto ammoniacale: < 25 mg/l |
|
Grassi e oli animali/vegetali <
20 mg/l |
]
([1]) Pubblicata nel BURA 26 novembre 2008, n. 8 Straordinario.
([2]) Il Consiglio dei ministri con delibera del 28 novembre 2008 ha impugnato:
- l’intero testo della presente legge, in riferimento agli artt. 121, secondo comma, e 126 della Costituzione, nonché all'art. 86, comma 3, dello Statuto della Regione Abruzzo;
- in subordine, gli artt. 5, 24, commi da 1 a 4, 25, commi 1, 3, 5 e 7, e 26, in riferimento agli artt. 3, 81, quarto comma, 97, terzo comma, 117, secondo comma, lettera s), 120, secondo comma, della Costituzione.
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 68 del 2010, ha dichiarato la illegittimità costituzionale della presente legge per violazione dell'art. 86, comma 3, dello Statuto della Regione Abruzzo in relazione all'art. 123 Cost.
([3]) Il Consiglio dei ministri con delibera del 28 novembre 2008 ha impugnato:
- l’intero testo della presente legge, in riferimento agli artt. 121, secondo comma, e 126 della Costituzione, nonché all'art. 86, comma 3, dello Statuto della Regione Abruzzo;
- in subordine, il presente articolo, per contrasto con l’articolo 117, comma secondo, lettera s), della Costituzione.
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 68 del 2010, ha dichiarato la illegittimità costituzionale della presente legge per violazione dell'art. 86, comma 3, dello Statuto della Regione Abruzzo in relazione all'art. 123 Cost.
([4]) Nel BURA è erroneamente indicata la Tabella A.
([5]) Nel BURA è erroneamente indicato il comma 1.60, inesistente.
([6]) Cfr.: Delib.G.R. 10 agosto 2009, n. 442 (Definizione dei criteri tecnici per la valutazione dei progetti degli impianti di depurazione di acque reflue urbane), pubblicata nel BURA 11 settembre 2009, n. 48.
([7]) Il Consiglio dei ministri con delibera del 28 novembre 2008 ha impugnato:
- l’intero testo della presente legge, in riferimento agli artt. 121, secondo comma, e 126 della Costituzione, nonché all'art. 86, comma 3, dello Statuto della Regione Abruzzo;
- in subordine, i seguenti commi del presente articolo: 1 e correlato comma 4, per contrasto con gli articoli 3 e 7, comma terzo, della Costituzione; 2 e correlato comma 4, per contrasto con gli articoli 3, 97, comma terzo, e 81 della Costituzione, nonché 5 e 120, comma secondo, della Costituzione; 3, per contrasto con gli articoli 3 e 97, comma terzo, della Costituzione.
Successivamente l’art. 3, comma 1, L.R. 3 gennaio 2009, n. 2 ha abrogato il presente articolo e il Consiglio dei Ministri ha rinunciato all'impugnativa relativa alle disposizioni in esso contenute.
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 68 del 2010, ha poi dichiarato la illegittimità costituzionale della presente legge per violazione dell'art. 86, comma 3, dello Statuto della Regione Abruzzo in relazione all'art. 123 Cost.
([8]) Il Consiglio dei ministri con delibera del 28 novembre 2008 ha impugnato:
- l’intero testo della presente legge, in riferimento agli artt. 121, secondo comma, e 126 della Costituzione, nonché all'art. 86, comma 3, dello Statuto della Regione Abruzzo;
- in subordine, i seguenti commi del presente articolo: 1, 3 e 5, per contrasto con gli articoli 3 e 97, comma terzo, della Costituzione; 7, per contrasto con gli articoli 3 e 7, comma terzo, della Costituzione.
Successivamente l’art. 3, comma 1, L.R. 3 gennaio 2009, n. 2 ha abrogato il presente articolo e il Consiglio dei Ministri ha rinunciato all'impugnativa relativa alle disposizioni in esso contenute.
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 68 del 2010, ha poi dichiarato la illegittimità costituzionale della presente legge per violazione dell'art. 86, comma 3, dello Statuto della Regione Abruzzo in relazione all'art. 123 Cost.
([9]) Il Consiglio dei ministri con delibera del 28 novembre 2008 ha impugnato:
- l’intero testo della presente legge, in riferimento agli artt. 121, secondo comma, e 126 della Costituzione, nonché all'art. 86, comma 3, dello Statuto della Regione Abruzzo;
- in subordine, il presente articolo, per contrasto con gli articoli 3 e 97, comma terzo, della Costituzione.
Successivamente l’art. 3, comma 1, L.R. 3 gennaio 2009, n. 2 ha abrogato il presente articolo e il Consiglio dei Ministri ha rinunciato all'impugnativa relativa alle disposizioni in esso contenute.
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 68 del 2010, ha poi dichiarato la illegittimità costituzionale della presente legge per violazione dell'art. 86, comma 3, dello Statuto della Regione Abruzzo in relazione all'art. 123 Cost.