L.R.
21 maggio 2010, n. 20 ([1])
Norme
urgenti in materia di assistenza farmaceutica.
Art. 1 Istituzione di dispensari
farmaceutici in condizioni territoriali particolari
Art. 2 Competenza delle Aziende
unità sanitarie locali in materia di certificazione
Art. 1
Istituzione di dispensari farmaceutici in condizioni territoriali particolari
1. Nell'ambito del procedimento biennale di revisione della
pianta organica delle farmacie della Regione Abruzzo, la Giunta regionale può
istituire dispensari farmaceutici, nel limite massimo di uno per comune, al di fuori
dell'ipotesi prevista dall'articolo 6 della legge 8 novembre 1991, n. 362 e
s.m.i. (Norme di riordino del settore farmaceutico).
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica esclusivamente
ai centri abitati in cui risultino effettive e comprovate la mancanza di assistenza
farmaceutica in loco, l'oggettiva difficoltà per gli abitanti di raggiungere la
sede farmaceutica più vicina, la discontinuità di abitato rispetto al centro
urbano o al centro storico.
3. È preclusa l'istituzione di dispensari farmaceutici nei
centri abitati in cui non sussista alcuna forma di assistenza sanitaria a
carico del Servizio sanitario nazionale (SSN).
4. L'istituzione del dispensario viene disposta su richiesta del
Comune interessato, tenuto conto delle esigenze assistenziali della popolazione
nel rispetto dei requisiti di cui ai commi 2 e 3. Per i comuni e i centri
abitati con popolazione sino a 3000 abitanti le amministrazioni comunali hanno
facoltà di concedere all'assegnatario del dispensario, istituito ai sensi del
presente articolo, i locali idonei.
5. Il dispensario viene assegnato al titolare della sede
farmaceutica nella cui circoscrizione è istituito il dispensario. In caso di
rinuncia di questi, l'assegnazione viene effettuata in favore di altro titolare
di una farmacia privata o pubblica della zona con preferenza per il titolare
della farmacia più vicina, secondo i criteri da stabilire in attuazione del
comma 7. Nel caso di rinunzia il dispensario è gestito dal Comune.
6. Il titolare del dispensario farmaceutico istituito ai sensi
della presente legge ha diritto all'indennità di gestione ed al contributo previsti
dalla vigente normativa per i dispensari istituiti ai sensi della legge n. 362 del
1991.
7. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente
legge la Giunta regionale, d'intesa con la competente Commissione consiliare e
sentite le Organizzazioni sindacali delle farmacie pubbliche e private, provvede
a definire con proprio provvedimento, i criteri di istituzione, funzionamento ed
assegnazione dei dispensari farmaceutici di cui al comma 1.
8. Il dispensario in sede di revisione della pianta organica, su
proposta del Comune, è riassorbito alla sede farmaceutica madre o alla
circoscrizione di origine nel caso in cui vengano meno uno o più requisiti di
cui ai commi 2 e 3 del presente articolo.
Art. 2
Competenza delle Aziende unità sanitarie locali in materia di certificazione
1. La competenza al rilascio dei certificati di cui all'articolo
12, commi 7 ed 8 della legge 2 aprile 1968, n. 475 (Norme concernenti il servizio
farmaceutico) siccome modificata ed integrata dalla legge n. 362 del 1991, è devoluta
alle Aziende unità sanitarie locali della Regione Abruzzo, che la esercitano mediante
il Servizio Farmaceutico Territoriale ivi preposto.
2. Il Servizio Farmaceutico Territoriale di ciascuna Azienda
unità sanitaria locale è, altresì, competente alla regolare tenuta e
conservazione del Registro di cui al comma 9 dell'articolo 12 della legge 475
del 1968, all'attività di verifica relativa all'espletamento della pratica
professionale dei farmacisti, nonché al rilascio dei certificati attestanti il
servizio svolto presso le farmacie convenzionate pubbliche e private da
farmacisti iscritti agli Ordini Provinciali dei Farmacisti.
3. Su richiesta, le Aziende unità sanitarie locali sono tenute a
fornire alla Regione ogni dato inerente l'espletamento della pratica
professionale e le verifiche compiute.
4. Il presente articolo rinvia a provvedimento di Giunta
regionale la definizione delle procedure applicative ed operative del regime transitorio.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.