L.R. 10 agosto 2010, n. 40
Testo unico delle norme sul trattamento economico [e previdenziale] spettante ai Consiglieri regionali e sulle spese generali di funzionamento dei gruppi consiliari.
(Approvata dal Consiglio regionale con verbale n. 49/5 del 3 agosto 2010, pubblicata nel BURA 13 agosto 2010, n. 13 Straordinario ed entrata in vigore il 1o settembre 2010, fatto salvo quanto previsto dall'art. 43, commi 2, 3 e 4)
Testo vigente |
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Note generali:
Nel titolo della legge, le parole "e previdenziale" sono state soppresse dall'art. 1, comma 2, lettera a), della L.R. 21 ottobre 2011, n. 36, con effetto dalla X legislatura regionale. Vedi, anche, i commi 1, 3, 4 e 4 bis del predetto articolo.
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Indice
TITOLO I - Trattamento economico [e previdenziale]
CAPO I - Disposizioni generali
Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione
CAPO II - Indennita' di carica, indennita' di funzione e rimborso spese per l'esercizio del mandato
Art. 2 - Trattamento economico
Art. 3 - Indennita' di carica
Art. 4 - Sospensione di diritto dalla carica
Art. 5 - Contributi obbligatori
Art. 6 - Indennita' di funzione
Art. 7 - Divieto di cumulo
Art. 8 - Consigliere dipendente di amministrazioni pubbliche
Art. 9 - Sanzioni
Art. 10 - Disposizioni a tutela della maternita' e della paternita' in favore dei Consiglieri
Art. 11 - Rimborso spese di trasporto con mezzo proprio
Art. 12 - Rimborso spese di trasporto con mezzi pubblici
Art. 13 - Indennita' di missione fuori regione
Art. 14 - Rimborso spese per missioni
Art. 15 - Missioni all'estero
Art. 16 - Anticipo della missione
Art. 17 - Regime fiscale del rimborso spese per l'esercizio del mandato
Art. 18 - Coperture assicurative. Rischi assicurati ed entita' dei massimali. Patrocinio legale [modificato]
CAPO III - Indennita' di fine mandato [, assegno vitalizio, assegno di reversibilita'] e interventi economici in favore degli eredi
Art. 19 - Indennita' di fine mandato
Art. 19-bis - Disposizioni generali in materia di assegno vitalizio
Art. 19-ter - (Disposizioni in materia di assegno vitalizio, di indennita' a carattere differito e di indennita' di fine mandato)
Art. 20 - Diritto all'assegno vitalizio. Requisiti di eta' e periodo di contribuzione
Art. 21 - Contributi volontari
Art. 22 - Rinunzia ai contributi
Art. 23 - Misura dell'assegno vitalizio
Art. 24 - Decorrenza dell'assegno vitalizio
Art. 25 - Sospensione dell'assegno vitalizio
Art. 25-bis - Esclusione dell'erogazione del vitalizio a seguito di condanna definitiva per delitti contro la pubblica amministrazione
Art. 26 - Anticipazione dell'assegno vitalizio
Art. 27 - Valutazione della frazione di anno
Art. 28 - Consigliere inabile al lavoro
Art. 29 - Accertamento dell'inabilita al lavoro
Art. 30 - Ammontare dell'assegno vitalizio in caso di inabilita' al lavoro
Art. 31 - Assegno di reversibilita'
Art. 32 - Condizioni per l'erogazione dell'assegno di reversibilita'
Art. 33 - Contributi volontari per l'assegno di reversibilita'
Art. 34 - Documentazione in materia di assegno vitalizio e di reversibilita'
Art. 35 - Interventi economici in favore degli eredi
CAPO IV - Assessori esterni
Art. 36 - Prerogative
Art. 37 - Trattamento economico [autenticamente interpretato]
CAPO IV-BIS - Pubblicita' e trasparenza dei titolari di cariche pubbliche elettive e di governo
Art. 37-bis - Pubblicita' e trasparenza
TITOLO II - Funzionamento dei gruppi consiliari
CAPO I - Disposizioni generali
Art. 38 - Oggetto
CAPO II - Contributi di funzionamento ai gruppi consiliari
Art. 39 - Ripartizione dei contributi
Art. 40 - Personale dei gruppi
CAPO III - Rendicontazione dei contributi
Art. 41 - Rendicontazione
Art. 42 - Obbligo di restituzione delle somme ricevute e non rendicontate
Art. 42-bis - Trasparenza
Art. 42-ter - Istituzione del Sistema Informativo
TITOLO III - Entrata in vigore, disposizioni transitorie, norma finanziaria e abrogazioni
Art. 43 - Entrata in vigore e disciplina transitoria
Art. 44 - Norma finanziaria
Art. 45 - Abrogazioni
Allegato A - Disposizioni abrogate (art. 45, comma 1)
Allegato B - Modello di rendicontazione annuale dei Gruppi consiliari - Linee guida per l'approvazione del rendiconto di esercizio annuale dei Gruppi consiliari ai sensi del comma 9 dell'articolo 1 del decreto legge 10 ottobre 2012, n.174 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213
TITOLO I
Trattamento economico [e previdenziale]
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Note al Titolo I:
Nella rubrica del Titolo I, le parole "e previdenziale" sono state soppresse dall'art. 1, comma 2, lettera b), della L.R. 21 ottobre 2011, n. 36, con effetto dalla X legislatura regionale. Vedi, anche, i commi 1, 3, 4 e 4 bis del predetto articolo.
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CAPO I
Disposizioni generali
Art. 1
Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente Testo unico disciplina il trattamento economico [e previdenziale] spettante ai Consiglieri regionali e le spese generali di funzionamento dei gruppi consiliari.
2. Le disposizioni del presente Testo unico possono essere abrogate, derogate, sospese o comunque modificate solo in modo espresso mediante indicazione puntuale delle disposizioni da abrogare, derogare, sospendere o comunque modificare.
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Note all'art. 1:
Al comma 1, le parole "e previdenziale" sono state soppresse dall'art. 1, comma 2, lettera c), della L.R. 21 ottobre 2011, n. 36, con effetto dalla X legislatura regionale. Vedi, anche, i commi 1, 3, 4 e 4 bis del predetto articolo.
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CAPO II
Indennita'
di carica, indennita' di funzione e rimborso spese per l'esercizio del mandato
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Note al Capo II:
La rubrica del Capo II e' stata cosi' sostituita dall'art. 2, comma 1, della L.R. 28 dicembre 2012, n. 68. Il testo originario era cosi' formulato: "Indennita' di carica, indennita' di funzione, diaria mensile, rimborso spese di trasporto, indennita' di missione e assicurazione infortuni".
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Art. 2
Trattamento economico
1. In attuazione della deliberazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano del 6 dicembre 2012, il trattamento economico spettante ai Consiglieri regionali si articola in:
a) indennita' di carica;
b) indennita' di funzione;
c) rimborso spese per l'esercizio del mandato.
2. Il trattamento economico spettante ai Consiglieri regionali non puo' in nessun caso superare gli importi di € 11.100 per il Consigliere che non svolge particolari funzioni ed € 13.800 per il Presidente di Giunta e di Consiglio regionale, stabiliti con la deliberazione di cui al comma 1.
3. Entro i limiti minimo e massimo complessivi al lordo fissati con la deliberazione di cui al comma 1, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale determina e differenzia l'ammontare delle diverse voci del trattamento economico in relazione allo svolgimento delle particolari funzioni di cui all'articolo 6, comma 1, nonche' alla minore distanza tra il luogo di residenza o di domicilio del Consigliere e la sede istituzionale del Consiglio.
4. La gestione del trattamento economico di cui al comma 1 spetta ai competenti uffici del Consiglio regionale. Resta salva la competenza degli uffici della Giunta regionale per quanto attiene al rimborso spese per missioni spettante agli Assessori.
5. Il trattamento economico di cui al comma 1 spetta al consigliere regionale dalla data di proclamazione.
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Note all'art. 2:
Articolo gia' modificato
dall'art.
1, comma 2, lettere c) e d), della L.R.
21 ottobre 2011, n. 36, con effetto dalla X legislatura regionale (vedi, anche, i commi 1, 3, 4 e
4 bis del predetto articolo) e poi cosi' sostituito
dall'art.
3, comma 1, della L.R.
28 dicembre 2012, n. 68. Il testo originario era cosi' formulato: "Art. 2
- Trattamento economico e previdenziale. 1. Il trattamento economico e
previdenziale spettante ai Consiglieri regionali si articola in:
a) indennita' di carica;
b) indennita' di funzione;
c) diaria mensile;
d) rimborso spese di trasporto;
e) indennita' di missione;
f) assicurazione infortuni;
g) indennita' di fine mandato;
h) assegno vitalizio.
2. La gestione del trattamento economico [e previdenziale] di cui al comma 1
spetta ai competenti uffici del Consiglio regionale. Resta salva la competenza
degli uffici della Giunta per quanto attiene al trattamento di missione
spettante agli Assessori.
3. Ai consiglieri regionali la Regione assicura il patrocinio legale secondo i
casi e le modalita' stabiliti all'articolo 18.
4. Il trattamento di cui al presente articolo spetta ai consiglieri regionali
dalla data di proclamazione degli eletti nelle nuove elezioni.".
Ai sensi dall'art. 33, comma 1, della L.R. 28 dicembre 2012, n. 68, in fase di prima applicazione, l'Ufficio di Presidenza provvede all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3, cosi' come modificate dalla medesima legge, con deliberazione da adottarsi nel termine di trenta giorni dalla data di approvazione della stessa legge.
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Art. 3
Indennita' di carica
[1. L'indennita' mensile di carica spettante ai Consiglieri regionali e' pari al 55% dell'indennita' mensile lorda percepita dai componenti della Camera dei Deputati, ai sensi dell'articolo 1, comma secondo della legge 31 ottobre 1965, n. 1261 (Determinazione dell'indennita' spettante ai membri del Parlamento).
2. Le variazioni dell'indennita' di carica dei componenti della Camera determinano un'uguale variazione proporzionale dell'indennita' di carica di cui al comma 1, con la medesima decorrenza.
3. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 3 (Interventi urgenti sul contenimento delle spese nelle regioni) del decreto legge 25 gennaio 2010, n. 2 (Interventi urgenti concernenti enti locali e regioni), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale puo', con propria deliberazione, modificare nel limite del 10% la misura dell'indennita' di cui al presente articolo.]
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Note all'art. 3:
Articolo abrogato dall'art. 32, comma 1, lettera e), della L.R. 28 dicembre 2012, n. 68, con decorrenza dall'entrata in vigore della medesima legge.
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Art. 4
Sospensione di diritto dalla carica
1. Al soggetto nei cui confronti sia stata disposta la sospensione di diritto dalla carica, ai sensi dell'art. 15, comma 4 bis della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosita' sociale) e' corrisposto, per il periodo di durata del provvedimento di sospensione, un assegno pari all'indennita' di carica di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) ridotta di un terzo.
2. Per il periodo di durata del provvedimento di sospensione, al soggetto sospeso ai sensi del comma 1 non sono corrisposte le voci del trattamento economico [e previdenziale] di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), c)[, d), e) ed f)].
3. In caso di provvedimento definitivo di proscioglimento, al soggetto sospeso ai sensi del comma 1 e' corrisposto, con riferimento al periodo di sospensione, un assegno pari alla differenza tra l'assegno erogato a norma del comma 1 e l'indennita' di carica e, se dovuta, di funzione.
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Note all'art. 4:
Al comma 2, le parole tra parentesi quadre sono state soppresse dall'art. 4, comma 1, della L.R. 28 dicembre 2012, n. 68.
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Art. 5
Contributi obbligatori
1. Il Consigliere e' assoggettato d'ufficio ai seguenti contributi obbligatori mensili:
a) 4% dell'indennita' di carica mensile di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), ai fini della corresponsione dell'indennita' di fine mandato;
[b) 24% dell'indennita' di carica mensile di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), al netto della ritenuta di cui alla lettera a) e delle ritenute fiscali, ai fini della corresponsione dell'assegno vitalizio.]
2. [I contributi di cui al comma 1 sono versati sul capitolo 37207 dello stato di previsione delle entrate del bilancio della Regione.]
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Note all'art. 5:
La lettera b) del comma 1 e' stata abrogata dall'art. 1, comma 2, lettera e), della L.R. 21 ottobre 2011, n. 36, con effetto dalla X legislatura regionale. Vedi, anche, i commi 1, 3, 4 e 4 bis del predetto articolo.
Il comma 2 e' stato abrogato dall'art. 3, comma 1, L.R. 9 agosto 2013, n. 24, con decorrenza dall'entrata in vigore della medesima legge.
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Art. 6
Indennita' di funzione
1. In aggiunta all'indennita' di carica di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), al Consigliere compete un'indennita' di funzione determinata dall'Ufficio di Presidenza e commisurata allo svolgimento delle seguenti funzioni:
a) Presidente della Giunta e Presidente del Consiglio;
b) Vicepresidenti del Consiglio e componenti della Giunta;
c) Segretari dell'Ufficio di Presidenza, Presidenti delle Commissioni consiliari permanenti, speciali, d'inchiesta, della Giunta per il regolamento e Capigruppo consiliari;
d) Vicepresidenti e Segretari delle Commissioni consiliari permanenti, speciali e d'inchiesta e della Giunta per il regolamento.
2. [L'indennita' di funzione e' adeguata in base alla disposizione di cui all'articolo 3, comma 2.]
3. [Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 3 (Interventi urgenti sul contenimento delle spese nelle regioni) del decreto legge 25 gennaio 2010, n. 2 (Interventi urgenti concernenti enti locali e regioni), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale puo', con propria deliberazione, modificare nel limite del 10% la misura dell'indennita' di cui al presente articolo.]
4. Le indennita' di cui al comma 1 non sono cumulabili tra di loro. Al Consigliere che svolga piu' di una delle funzioni indicate e' corrisposta l'indennita' piu' favorevole.
5. La disposizione di cui al comma 1 ha valore di interpretazione autentica dell'articolo 3 della L.R. 30 maggio 1973, n. 22 Determinazione delle indennita' e relativi titoli a favore dei consiglieri regionali.
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Note all'art. 6:
Il comma 1 e' stato cosi' sostituito
dall'art.
5, comma 1, della L.R.
28 dicembre 2012, n. 68. Il testo originario era cosi' formulato: "1. Al Consigliere che svolge particolari funzioni compete, in
aggiunta all'indennita' di carica, un'indennita' di funzione commisurata alle
seguenti percentuali dell'indennita' mensile lorda percepita dai componenti
della Camera dei Deputati ai sensi dell'articolo 1, comma secondo, della L. n.
1261/1965:
a) Presidente della Giunta e Presidente del Consiglio: 30%;
b) Vicepresidenti del Consiglio e componenti della Giunta:
20%;
c) Segretari dell'Ufficio di Presidenza, Presidenti delle
Commissioni consiliari permanenti , speciali, d'inchiesta, della Giunta per il
regolamento e Capigruppo consiliari: 15%;
d) Vicepresidenti e Segretari delle Commissioni consiliari
permanenti, speciali, d'inchiesta e della Giunta per il regolamento: 5%.".
I commi 2 e 3 sono stati abrogati dall'art. 32, comma 1, lettera e), della L.R. 28 dicembre 2012, n. 68, con decorrenza dall'entrata in vigore della medesima legge.
Ai sensi dall'art. 33, comma 1, della L.R. 28 dicembre 2012, n. 68, in fase di prima applicazione, l'Ufficio di Presidenza provvede all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, cosi' come modificate dalla medesima legge, con deliberazione da adottarsi nel termine di trenta giorni dalla data di approvazione della stessa legge.
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Art. 7
Divieto di cumulo
1. L'indennita' di carica e di funzione non spettano al Consigliere e al componente della Giunta che nel corso del mandato siano proclamati componenti di una delle due Camere, del Parlamento europeo, del Consiglio o siano nominati componenti della Giunta di un'altra Regione e che fruiscano del trattamento economico connesso alle predette cariche, dalla data di proclamazione o di nomina fino all'eventuale opzione per la carica rivestita nella Regione Abruzzo.
2. L'indennita' di carica e di funzione non spettano al componente di una delle due Camere, del Parlamento europeo, del Consiglio o della Giunta di un'altra Regione che nel corso del mandato sia proclamato Consigliere o sia nominato componente della Giunta regionale dell'Abruzzo e che fruisca del trattamento economico connesso alle predette cariche, dalla data di proclamazione o di nomina fino alla eventuale opzione per la carica rivestita nella Regione Abruzzo.
3. L'indennita' di carica e di funzione non spettano al Consigliere e ai componenti della Giunta regionale che versino in una delle ulteriori cause di incompatibilita' di cui all'articolo 3 della L.R. 30 dicembre 2004, n. 51 recante (Disposizioni in materia di ineleggibilita', incompatibilita' e decadenza dalla carica di consigliere regionale), sino a quando le predette cause non siano rimosse ai sensi dell'articolo 4 della L.R. n. 51/2004.
3-bis. E' fatto altresi' divieto di cumulo di indennita' o emolumenti, ivi comprese le indennita' di funzione o di presenza, in commissioni o organi collegiali derivanti dalle cariche di Presidente della Regione, di Presidente del Consiglio regionale, di Assessore o di Consigliere regionale; il titolare di piu' cariche e' tenuto ad optare, finche' dura la situazione di cumulo potenziale, per uno solo degli emolumenti o indennita'.
3-ter. Il Presidente della Regione, il Presidente del Consiglio regionale, l'Assessore o il Consigliere regionale che sia nominato o eletto componente di commissioni o organi collegiali ai sensi del comma 3 bis, e' tenuto a darne tempestiva comunicazione e, comunque, entro cinque giorni al Presidente del Consiglio regionale che lo invita ad optare per una delle cariche entro un termine non inferiore a quindici giorni decorso il quale si procede d'ufficio alla sospensione dell'indennita' di carica.
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Note all'art. 7:
I commi 1 3-bis e 3-ter sono stati aggiunti dall'art. 6, comma 1, della L.R. 28 dicembre 2012, n. 68.
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Art. 8
Consigliere dipendente di amministrazioni pubbliche
1. Al Consigliere che sia dipendente di pubbliche amministrazioni si applicano le norme dell'articolo 68 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche); la comunicazione di cui all'articolo 68, comma 3, del D.Lgs. n. 165/2001 e' effettuata dal Presidente del Consiglio.
2. Il Consigliere che sia dipendente di pubbliche amministrazioni puo' effettuare l'opzione di cui all'articolo 68, comma 1, del D.Lgs n. 165/2001 in qualsiasi momento mediante comunicazione al Presidente del Consiglio che ne da' immediata notizia all'amministrazione cui il Consigliere appartiene.
3. Al Consigliere che abbia optato per la conservazione del trattamento economico in godimento presso l'amministrazione di appartenenza spettano le voci del trattamento economico [e previdenziale] di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c).
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Note all'art. 8:
Al comma 3, le parole tra parentesi quadra sono state soppresse e le parole "lettera c)" sono state introdotte in sostituzione delle originarie parole "lettere c), d), e) ed f)" dall'art. 7, comma 1, della L.R. 28 dicembre 2012, n. 68.
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Art. 9
Sanzioni
1. L'Ufficio di Presidenza determina una penale sulla somma di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), per ogni giornata di assenza, alle sedute dei seguenti organismi istituzionali:
a) del Consiglio;
b) della Giunta;
c) dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio;
d) delle Commissioni consiliari permanenti, speciali e d'inchiesta;
e) della Conferenza dei capigruppo;
f) della Giunta per il regolamento;
g) della Giunta per le elezioni, le ineleggibilita', le incompatibilita' e le immunita';
2. La penale di cui al comma 1 non si applica in caso di assenza documentata derivante da:
a) motivi di salute;
b) partecipazione, nel corso della stessa giornata, ad altra riunione di uno degli organismi di cui al comma 1;
c) partecipazione, debitamente autorizzata, a convegni e manifestazioni strettamente connesse all'espletamento del mandato, nel limite massimo stabilito con la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza;
d) partecipazione ad eventi istituzionali su delega del Presidente del Consiglio o della Giunta regionale;
e) partecipazione a riunione di gruppo di lavoro formalmente costituito con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza o della Giunta regionale;
f) motivi di forza maggiore accertati dal Presidente della Giunta e dal Presidente del Consiglio secondo le rispettive competenze;
g) lutto per coniuge, parenti entro il secondo grado ed affini entro il primo grado nel limite di tre giorni per evento;
h) gravi motivi personali o familiari, nel limite di tre giorni per anno;
i) matrimonio del Consigliere, nel limite di quindici giorni continuativi.
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Note all'art. 9:
Articolo cosi' sostituito
dall'art.
8, comma 1, della L.R.
28 dicembre 2012, n. 68. Il testo originario era cosi' formulato: "Art. 9
- Diaria mensile. 1. Al Consigliere sono corrisposti a titolo di diaria mensile:
a) una somma quantizzabile dall'Ufficio di Presidenza nella misura compresa tra
12 e 18 sedute mensili, valutate ciascuna in un importo annualmente determinato
con provvedimento dell'Ufficio di Presidenza;
b) un rimborso spese di viaggio commisurato ad un numero di chilometri
determinato annualmente dell'Ufficio di Presidenza, per un importo chilometrico
pari a quello previsto per i dipendenti regionali.
2. Sulla somma di cui al comma 1, lettera a), e' applicata una penale pari al
doppio dell'importo della singola presenza, per ogni giornata di assenza nel
corso del mese, e per un numero massimo stabilito dall'Ufficio di Presidenza con
il provvedimento di cui al comma 1, alle sedute dei seguenti organismi
istituzionali:
a) del Consiglio;
b) della Giunta;
c) dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio;
d) delle Commissioni consiliari permanenti, speciali e d'inchiesta;
e) della Conferenza dei capigruppo;
f) della Giunta per il regolamento;
g) della Giunta per le elezioni.
3. La penale di cui al comma 2 non si applica in caso di assenza documentata
derivante da:
a) motivi di salute;
b) partecipazione, nel corso della stessa giornata, ad altra riunione di uno
degli organismi di cui al comma 2;
c) partecipazione, debitamente autorizzata, a convegni e manifestazioni
strettamente connesse all'espletamento del mandato;
d) partecipazione a riunione di gruppo di lavoro formalmente costituito con
deliberazione dell'Ufficio di Presidenza o della Giunta regionale.
e) motivi di forza maggiore accertati dal Presidente della Giunta e dal
Presidente del Consiglio secondo le rispettive competenze;
f) lutto per coniuge, parenti entro il secondo grado ed affini entro il primo
grado nel limite di tre giorni per evento;
g) gravi motivi personali o familiari, nel limite di tre giorni per anno.".
Ai sensi dall'art. 33, comma 1, della L.R. 28 dicembre 2012, n. 68, in fase di prima applicazione, l'Ufficio di Presidenza provvede all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, cosi' come modificate dalla medesima legge, con deliberazione da adottarsi nel termine di trenta giorni dalla data di approvazione della stessa legge.
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Art. 10
Disposizioni a tutela della maternita' e della paternita' in favore dei
Consiglieri
1. La penale di cui all'articolo 9, comma 1 non si applica nei confronti della Consigliera che non partecipa alle sedute degli organismi istituzionali durante il periodo di astensione dal lavoro per maternita' previsto dagli articoli 16 e 20 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita', a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), nonche', nel caso di adozione o affidamento, durante il periodo ed alle condizioni previsti dagli articoli 26 e 27, comma 1 del d.lgs. 151/2001.
2. Prima dell'inizio dei periodi di cui al comma 1, la consigliera presenta al competente ufficio del Consiglio il certificato medico indicante la data presunta del parto e, nei trenta giorni successivi al parto ovvero all'adozione o all'affidamento, rispettivamente il certificato di nascita del figlio o il documento attestante l'adozione o l'affidamento oppure la relativa dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).
3. La penale di cui all'articolo 9, comma 1 non si applica nei confronti del Consigliere che non partecipa alle sedute degli organismi istituzionali durante il periodo di congedo di paternita' nei casi previsti dall'articolo 28 del D.Lgs. 151/2001. Il Consigliere presenta al competente ufficio del Consiglio la certificazione prevista dall'articolo 28, comma 2 del D.Lgs. 151/2001.
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Note all'art. 10:
Ai commi 1 e 3 le parole "comma 1" sono state introdototte dall'art. 9, comma 1, della L.R. 28 dicembre 2012, n. 68 in sostituzione delle originarie parole "comma 2".
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Art. 11
Rimborso spese di trasporto con mezzo proprio
[1. Ai Consiglieri, ad eccezione di quelli che hanno a propria disposizione in via permanente un'autovettura di servizio, spettano per l'espletamento del mandato un rimborso spese per il trasporto effettuato con proprio mezzo:
a) per la partecipazione alla riunione degli organismi di cui all'articolo 9, comma 2, per motivi di studio e ricerca, nonche' per attivita' relative all'espletamento del mandato;
b) per la partecipazione, previa autorizzazione dell'Ufficio di Presidenza, a missioni, convegni, riunioni, manifestazioni o incontri indetti da enti pubblici, enti locali e organismi culturali e sociali.
2. Nell'ipotesi di cui al comma 1 al Consigliere spetta altresi' l'abbonamento per la circolazione autostradale sulla rete ricadente nell'ambito del territorio regionale abruzzese e il rimborso delle spese autostradali sostenute per missioni fuori del territorio regionale.
3. Il rimborso delle spese di cui al comma 1, lettere a) e b) e' determinato per chilometro secondo le vigenti tariffe ACI, rilevabili anticipatamente all'inizio di ogni semestre, sulla base del doppio delle distanze tra il luogo di residenza o di domicilio e le sedi istituzionali o autorizzate in cui sono documentate le presenze.
4. Il rimborso delle spese di cui al comma 1, lettere a) e b), spetta una sola volta se il Consigliere partecipa nella stessa giornata e nello stesso luogo a piu' riunioni degli organismi di cui all'articolo 9, comma 2.
5. Per la copertura dei rischi di viaggio sostenuti dal Consigliere regionale che partecipa a convegni, riunioni, manifestazioni o incontri, indetti da enti pubblici, enti locali e organismi culturali e sociali, nell'interno della Regione, usando il proprio mezzo di trasporto, il competente ufficio del Consiglio regionale stipula apposita polizza assicurativa, del tipo "CASCO".]
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Note all'art. 11:
Articolo abrogato dall'art. 32, comma 1, lettera e), della L.R. 28 dicembre 2012, n. 68, con decorrenza dall'entrata in vigore della medesima legge.
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Art. 12
Rimborso spese di trasporto con mezzi pubblici
[1. Al Consigliere che, debitamente autorizzato, si reca in missione fuori del territorio della Regione per l'espletamento delle proprie funzioni spetta:
a) il rimborso delle spese effettivamente sostenute per i viaggi in ferrovia, in aereo o sui piroscafi nel limite del costo del biglietto di prima classe e degli eventuali supplementi, nonche' per l'uso di un posto-letto in compartimento singolo;
b) un supplemento pari al 20% dell'ammontare del rimborso di cui alla lettera a);
c) in alternativa al supplemento di cui alla lettera b), il rimborso spese per l'uso di taxi per il trasporto urbano.]
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Note all'art. 12:
Articolo abrogato dall'art. 32, comma 1, lettera e), della L.R. 28 dicembre 2012, n. 68, con decorrenza dall'entrata in vigore della medesima legge.
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Art. 13
Indennita' di missione fuori regione
[1. Al Consigliere che, debitamente autorizzato, si reca in missione fuori del territorio della Regione per l'espletamento delle proprie funzioni spetta, per ogni giornata di trasferta o frazione non inferiore alle otto ore, una indennita' uguale a quella stabilita per la qualifica di Presidente di sezione della Corte di Cassazione ed equiparate dalla legge 18 dicembre 1973, n. 836.]
_________________
Note all'art. 13:
Articolo abrogato dall'art. 32, comma 1, lettera e), della L.R. 28 dicembre 2012, n. 68, con decorrenza dall'entrata in vigore della medesima legge.
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Art. 14
Rimborso spese per missioni
1. Il Consigliere che, debitamente autorizzato, si reca in missione per l'espletamento delle proprie funzioni puo' chiedere, dietro presentazione di regolare fattura o di altro documento fiscalmente equivalente, il rimborso delle spese di trasporto, di vitto e di alloggio in esercizi non di lusso.
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Note all'art. 14:
Articolo cosi' sostituito
dall'art.
10, comma 1, della L.R.
28 dicembre 2012, n. 68. Il testo originario era cosi' formulato: "Art. 14
- Rimborso spese per missione fuori regione. 1. Il Consigliere che, debitamente
autorizzato, si reca in missione fuori del territorio della Regione per
l'espletamento delle proprie funzioni puo' chiedere, dietro presentazione di
regolare fattura, il rimborso delle spese di vitto e di alloggio, in esercizi
non di lusso.
2. Nell'ipotesi di cui al comma 1 la misura della indennita' di trasferta di cui
all'articolo 13 e' ridotta della meta' se vengono rimborsate le spese di vitto,
di un terzo se vengono rimborsate le spese di alloggio, e ad un terzo se vengono
rimborsate le spese di vitto e alloggio.".
Le parole "Il Consigliere che, debitamente autorizzato, si reca in missione per l'espletamento delle proprie funzioni" sono state autenticamente interpretate dall'art. 3, comma 1, L.R. 4 marzo 2016, n. 8, nel senso che l'autorizzazione non e' dovuta nei confronti del Presidente della Giunta, del Presidente del Consiglio, dei componenti l'Esecutivo se formalmente delegati dal Presidente della Giunta a esercitare specifiche funzioni, nonche' dei componenti l'Ufficio di Presidenza del Consiglio se formalmente delegati dal Presidente del Consiglio a sostituirlo nell'esercizio delle sue funzioni
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Art. 15
Missioni all'estero
[1. Il Consigliere che, debitamente autorizzato, si reca in missione all'estero spetta la diaria netta in valuta estera prevista nella tabella b), gruppo secondo, annessa al D.M. 13 gennaio 2003 (Determinazione, in unita' di euro, delle diarie di missione all'estero del personale statale civile e militare, delle universita' e della scuola) e dall'articolo 28 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge 6 agosto 2006, n. 248 (Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale).
2. Trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 12 e 14 in materia di rimborsi spese.]
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Art. 15
Missioni all'estero
[1. Il Consigliere che, debitamente autorizzato, si reca in missione all'estero spetta la diaria netta in valuta estera prevista nella tabella b), gruppo secondo, annessa al D.M. 13 gennaio 2003 (Determinazione, in unita' di euro, delle diarie di missione all'estero del personale statale civile e militare, delle universita' e della scuola) e dall'articolo 28 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge 6 agosto 2006, n. 248 (Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale).
2. Trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 12 e 14 in materia di rimborsi spese.]
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Note all'art. 15:
Articolo abrogato dall'art. 32, comma 1, lettera e), della L.R. 28 dicembre 2012, n. 68, con decorrenza dall'entrata in vigore della medesima legge.
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Art. 16
Anticipo della missione
1. Il Consigliere e i componenti della Giunta possono chiedere rispettivamente agli uffici del Consiglio e della Giunta l'anticipazione delle somme occorrenti per le spese di viaggio, vitto e alloggio connesse alla missione.
Art. 17
Regime fiscale del rimborso spese per l'esercizio del
mandato
1. Il rimborso spese per l'esercizio del mandato di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), e' disciplinato ai fini fiscali dall'articolo 52, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi).
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Note all'art. 17:
Articolo cosi' sostituito dall'art. 11, comma 1, della L.R. 28 dicembre 2012, n. 68. Il testo originario era cosi' formulato: "Art. 17 - Regime fiscale della diaria e dei rimborsi spese. 1. La diaria mensile di cui all'articolo 9 nonche' i rimborsi spese sono disciplinati ai fini fiscali dall'articolo 52, comma 1, lettera b), del decreto Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi).".
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Art. 18
Coperture assicurative. Rischi assicurati ed entita' dei massimali. Patrocinio
legale
1. I Consiglieri usufruiscono di un'assicurazione contro i rischi di morte, invalidita' permanente e inabilita' temporanea derivanti da infortuni che gli stessi possono subire nel corso del mandato consiliare per cause connesse con il suo esercizio o per ogni altra causa, qualora non siano coperti, per altro titolo, da alcun trattamento assicurativo obbligatorio.
2. Il Dirigente della struttura competente stipula con un istituto assicurativo di comprovata solidita', scelto con le modalita' previste dalla disposizioni vigenti in materia di contabilita', una convenzione per l'assicurazione contro i rischi di cui al comma 1.
3. Ai Consiglieri regionali e' riconosciuto il patrocinio legale secondo le regole applicabili ai dipendenti della Regione Abruzzo.
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Note all'art. 18:
Il comma 3 e' stato cosi' sostituito dall'art. 6, comma 1, L.R. 18 maggio 2021, n. 10. Vedi il testo originale.
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CAPO III
Indennita' di fine mandato [, assegno vitalizio, assegno di reversibilita'] e
interventi economici in favore degli eredi
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Note al Capo III:
Nella rubrica del Capo III, le parole ", assegno vitalizio, assegno di reversibilita'" sono state soppresse dall'art. 1, comma 2, lettera f), della L.R. 21 ottobre 2011, n. 36, con effetto dalla X legislatura regionale. Vedi, anche, i commi 1, 3, 4 e 4 bis del predetto articolo.
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Art. 19
Indennita' di fine mandato
1. Il Consigliere che per qualsiasi motivo cessi dalla carica ha diritto a un'indennita' di fine mandato.
2. L'indennita' di cui al comma 1 e' pari a tante mensilita' e relativi dodicesimi, dell'indennita' di carica mensile lorda per quanti sono gli anni e i mesi trascorsi nella carica; le frazioni di mese superiori ai quindici giorni sono computate come mese intero.
3. In conformita' alla deliberazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano del 6 dicembre 2012, l'indennita' di cui al comma 1 non puo' superare l'importo di dieci mensilita' dell'indennita' di carica.
4. La disposizione di cui al comma 3 si applica anche in caso di rielezione a legislature non immediatamente successive.
5. Il consigliere regionale che abbia esercitato il mandato per dieci anni, anche non consecutivi, qualora sia rieletto o sia in carica alla data del 21 dicembre 2012, non e' assoggettato al contributo obbligatorio mensile di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) per gli anni di mandato successivi al decimo e puo' richiedere l'erogazione dell'indennita' di cui al comma 1, maturata ai sensi della normativa regionale vigente alla data del 21 dicembre 2012.
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Note all'art. 19:
Articolo cosi' sostituito
dall'art.
12, comma 1, della L.R.
28 dicembre 2012, n. 68. Il testo originario era cosi' formulato: "Art. 19
- Indennita' di fine mandato. 1. Il Consigliere che per qualsiasi motivo cessi
dalla carica ha diritto a un'indennita' di fine mandato.
2. L'indennita' di cui al comma 1 e' pari a tante mensilita' e relativi
dodicesimi, dell'indennita' di carica per quanti sono gli anni e i mesi
trascorsi nella carica; le frazioni di mese superiori ai quindici giorni sono
computate come mese intero.
3. L'indennita' di cui al comma 1 non puo' superare l'importo di dieci
mensilita' dell'indennita' di carica salvo quanto previsto dal comma 4.
4. Per ogni anno di mandato successivo al decimo anno, l'indennita' di cui al
comma 1 e' calcolata nella misura del 50% dell'ultima mensilita' dell'indennita'
di carica lorda percepita dal Consigliere cessato dal mandato.
5. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 si applicano anche in caso di
rielezione a legislature non immediatamente successive.".
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Art. 19-bis
Disposizioni generali in materia di assegno vitalizio
1. In attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera m), del d.l. 174/2012, convertito, con modificazioni, dalla l. 213/2012, le disposizioni di cui alla predetta lettera m) non si applicano alla Regione Abruzzo avendo disposto l'abolizione dell'assegno vitalizio secondo la disciplina e le regole stabilite dall'art. 1 della legge regionale 21 ottobre 2011, n. 36, recante: "Modifiche alla L.R. 10 agosto 2010, n. 40 (Testo unico delle norme sul trattamento economico e previdenziale spettante ai Consiglieri regionali e sulle spese generali di funzionamento dei gruppi consiliari). Soppressione dell'istituto dell'assegno vitalizio".
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Note all'art. 19-bis:
Articolo inserito dall'art. 13, comma 1, della L.R. 28 dicembre 2012, n. 68.
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Art. 19-ter
(Disposizioni in materia di assegno vitalizio, di indennita' a carattere
differito e di indennita' di fine mandato)
1. Per il sequestro, il pignoramento o la cessione dell'assegno vitalizio, di reversibilita', di indennita' a carattere differito e di fine mandato si applicano le disposizioni legislative in materia, vigenti per tempo, applicabili ai pubblici dipendenti.
2. L'indennita' di fine mandato di cui all'articolo 19, in quanto munus costituzionale connesso all'esercizio di un mandato pubblico, non e' assimilabile all'istituto del trattamento di fine rapporto.
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Note all'art. 19-ter:
Articolo inserito dall'art. 2, comma 1, L.R. 20 dicembre 2019, n. 48.
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Art. 20
Diritto all'assegno vitalizio. Requisiti di eta' e periodo di contribuzione
[1. L'assegno vitalizio mensile spetta al Consigliere cessato dal mandato che abbia compiuto sessantacinque anni di eta' ed abbia corrisposto i contributi per un periodo di almeno cinque anni di mandato esercitato nel Consiglio regionale dell'Abruzzo.
2. Per ogni anno di mandato oltre il quinto anno, l'eta' richiesta per aver diritto all'assegno vitalizio e' diminuita di un anno, con il limite all'eta' di sessanta anni.
3. L'assegno vitalizio, tanto nella forma diretta quanto nella forma di reversibilita', e' cumulabile, senza detrazione alcuna, con ogni altro eventuale trattamento di quiescenza spettante, a qualsiasi titolo, al Consigliere cessato dal mandato o agli aventi diritto alla reversibilita'.]
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Note all'art. 20:
Articolo abrogato dall'art. 1, comma 2, lettera g), della L.R. 21 ottobre 2011, n. 36, con effetto dalla X legislatura regionale. Vedi, anche, i commi 1, 3, 4 e 4 bis del predetto articolo.
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Art. 21
Contributi volontari
[1. Il Consigliere che ha versato i contributi per un periodo inferiore a cinque anni ed ha almeno trenta mesi di anzianita' contributiva puo' continuare, qualora non sia stato rieletto o comunque cessi dal mandato, il versamento dei contributi per il tempo occorrente a conseguire il diritto all'assegno vitalizio minimo. In tal caso l'assegno decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui il Consigliere ha compiuto il quinquennio contributivo e il sessantacinquesimo anno di eta', fatto salvo quanto disposto dall'articolo 26. Per periodi di contribuzione inferiori ai trenta mesi non e' consentita la facolta' di continuare il versamento ed e' dovuta la restituzione di quanto gia' versato senza rivalutazione monetaria ne' corresponsione di interessi.
2. Il Consigliere che, al momento della cessazione del mandato, ha compiuto il sessantacinquesimo anno di eta' o lo compia prima del periodo occorrente per completare il quinquennio contributivo, puo' versare in un'unica soluzione le somme corrispondenti alle mensilita' mancanti per il completamento del quinquennio, purche' abbia un'anzianita' contributiva obbligatoria non inferiore a trenta mesi.
3. Il Consigliere che nell'arco di una legislatura successiva al suo primo quinquennio di mandato ha versato i contributi previdenziali per un periodo inferiore alla durata della legislatura stessa ma non inferiore a trenta mesi, puo' versare in un'unica soluzione le somme corrispondenti alle mensilita' mancanti per il completamento del periodo di legislatura.
4. La domanda per l'ammissione alla contribuzione volontaria deve pervenire al competente ufficio del Consiglio entro tre mesi dalla cessazione del mandato.
5. Il Consigliere cessato dal mandato per decadenza non puo' esercitare la facolta' di cui al comma 1, ma conserva comunque il diritto alla restituzione dei contributi versati ai sensi dell'articolo 22, comma 1.
6. Il Consigliere ammesso al versamento dei contributi volontari, qualora cessi di corrisponderli, e' messo in mora dal competente ufficio del Consiglio regionale, con invito a riprendere la contribuzione. Decorsi inutilmente sei mesi, lo stesso ufficio revoca l'ammissione alla contribuzione volontaria e procede alla restituzione dei contributi versati ai sensi dell'articolo 22, comma 1.
7. I soggetti sospesi dalla carica ai sensi dell'art. 15, comma 4 bis della L. n. 55/1990 non hanno facolta', durante il periodo di sospensione, di continuare volontariamente il versamento della contribuzione per la maturazione dell'assegno vitalizio e della indennita' di fine mandato. In caso di assoluzione definitiva e' data facolta' di effettuare, in un'unica soluzione o ratealmente, il versamento della quota di contribuzione relativa al periodo di sospensione.]
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Note all'art. 21:
Articolo abrogato dall'art. 1, comma 2, lettera g), della L.R. 21 ottobre 2011, n. 36, con effetto dalla X legislatura regionale. Vedi, anche, i commi 1, 3, 4 e 4 bis del predetto articolo.
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Art. 22
Rinunzia ai contributi
[1. Il Consigliere che cessi dal mandato prima di aver raggiunto il periodo minimo di contribuzione di cui all'articolo 20 e abbia versato i contributi per un periodo non inferiore a trenta mesi, ma non intenda avvalersi della facolta' di cui all'articolo 21, comma 1 ha diritto alla restituzione dei contributi versati, senza rivalutazione monetaria ne' corresponsione di interessi.
2. La facolta' di cui al comma 1 si esercita con domanda al Presidente del Consiglio, da inoltrare, a pena di decadenza, entro centoventi giorni dalla data di cessazione del mandato.
3. La facolta' di cui al comma 1, nel caso di decesso del Consigliere, compete agli aventi diritto di cui all'articolo 31; in tali casi, la domanda al Presidente del Consiglio deve essere inoltrata, a pena di decadenza, entro centoventi giorni dal decesso.]
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Note all'art. 22:
Articolo abrogato dall'art. 1, comma 2, lettera g), della L.R. 21 ottobre 2011, n. 36, con effetto dalla X legislatura regionale. Vedi, anche, i commi 1, 3, 4 e 4 bis del predetto articolo.
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Art. 23
Misura dell'assegno vitalizio
[1. L'ammontare mensile dell'assegno vitalizio e' determinato, in percentuale rispetto agli anni di contribuzione, sul 75% dell'indennita' mensile lorda percepita dai componenti della Camera dei Deputati ai sensi dell'articolo 1, comma secondo della L. n. 1261/1965, nella seguente misura:
a) anni di contribuzione 5: 30%,
b) anni di contribuzione 6: 33%;
c) anni di contribuzione 7: 36%;
d) anni di contribuzione 8 : 39%;
e) anni di contribuzione 9: 42%;
f) anni di contribuzione 10: 45%;
g) anni di contribuzione 11: 48%;
h) anni di contribuzione 12: 51%;
i) anni di contribuzione 13 : 54%;
j) anni di contribuzione 14: 57%;
k) anni di contribuzione 15: 60%;
l) anni di contribuzione 16 e oltre: 63%.
2. Le percentuali di cui al comma 1 sono adeguate proporzionalmente alle variazioni dell'indennita' di carica conseguenti alle variazioni dell'indennita' dei componenti della Camera dei Deputati.
3. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale puo', con propria deliberazione, modificare nel limite del 10% le percentuali di cui al presente articolo.]
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Note all'art. 23:
Articolo gia' abrogato dall'art. 1, comma 2, lettera g), della L.R. 21 ottobre 2011, n. 36, con effetto dalla X legislatura regionale (vedi, anche, i commi 1, 3, 4 e 4 bis del predetto articolo) e nuovamente abrogato dall'art. 3, comma 1, L.R. 9 agosto 2013, n. 24, con decorrenza dall'entrata in vigore della medesima legge.
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Art. 24
Decorrenza dell'assegno vitalizio
[1. L'assegno vitalizio e' corrisposto a partire dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale il Consigliere cessato dal mandato ha compiuto l'eta' prescritta dall'articolo 20.
2. Nel caso in cui il Consigliere, al momento della cessazione del mandato, sia gia' in possesso dei requisiti di cui all'articolo 20, l'assegno vitalizio e' corrisposto a partire dal primo giorno del mese successivo.
3. Nel caso di cessazione del mandato per fine legislatura, il Consigliere che abbia gia' maturato il diritto all'assegno percepisce l'assegno con decorrenza dal giorno successivo a quello della fine della legislatura.
4. La corresponsione dell'assegno vitalizio cessa al termine del mese in cui avviene il decesso del Consigliere.]
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Note all'art. 24:
Articolo abrogato dall'art. 1, comma 2, lettera g), della L.R. 21 ottobre 2011, n. 36, con effetto dalla X legislatura regionale. Vedi, anche, i commi 1, 3, 4 e 4 bis del predetto articolo.
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Art. 25
Sospensione dell'assegno vitalizio
[1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1-bis, qualora il Consigliere cessato dal mandato rientri a far parte del Consiglio regionale dell'Abruzzo o sia nominato componente della Giunta regionale dell'Abruzzo, la corresponsione dell'assegno vitalizio e' sospesa per la durata del nuovo mandato alla cui cessazione l'assegno vitalizio e' ripristinato tenendo conto del periodo di contribuzione relativo al nuovo mandato e del coefficiente di riduzione corrispondente all'eta' anagrafica al momento della cessazione dalla carica.
1-bis. Il Consigliere cessato dal mandato che rientri a far parte del Consiglio regionale o sia nominato componente della Giunta regionale puo' richiedere la restituzione dei contributi obbligatori versati ai fini del vitalizio e relativi al nuovo mandato, rivalutati al saggio legale di interesse. In caso di restituzione dei contributi di cui al presente comma, alla cessazione del mandato, l'assegno vitalizio e' ripristinato nella misura percepita prima dell'assunzione del nuovo mandato.
2. La corresponsione dell'assegno vitalizio e' altresi' sospesa qualora il titolare dell'assegno sia eletto al Parlamento nazionale o europeo, al Consiglio regionale di altra Regione o sia nominato componente della Giunta di altra Regione.
2-bis. La corresponsione dell'assegno vitalizio e' sospesa qualora il titolare dell'assegno sia stato nominato Presidente, vice Presidente o componente di Consigli di Amministrazione o Revisore legale o componente di Collegio sindacale, o Direttore generale di Enti dipendenti dalla Regione, Consorzi, Agenzie, Aziende regionali e ricorrano le condizioni di cui all'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
2-ter. Il titolare dell'assegno vitalizio puo' comunque optare per il percepimento del vitalizio rinunciando all'indennita' connessa all'incarico assunto.]
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Note all'art. 25:
Articolo gia' modificato dall'art. 2, commi 1 e 2, L.R. 9 agosto 2013, n. 24 e dall'art. 1, L.R. 19 luglio 2011, n.20 come modificato dall'art. 1, comma 13, L.R. 12 gennaio 2017, n. 4, poi oggetto di interpretazione autentica da parte dell'art. 55, comma 1, L.R. 10 gennaio 2012, n. 1, infine abrogato dall'art. 14, comma 1, lett. b), L.R. 17 giugno 2019, n. 9 a decorrere dal 1o ottobre 2019.
Vedi il testo originario del presente articolo.
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Art. 25-bis
Esclusione dell'erogazione del vitalizio a seguito di condanna definitiva per
delitti contro la pubblica amministrazione
1. In attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera n), del d.l. 174/2012, convertito con modificazioni dalla l. 213/2012, qualora il titolare dell'assegno vitalizio o l'avente diritto al vitalizio sia condannato in via definitiva per uno dei delitti di cui al Libro II (Dei delitti in particolare), Titolo II (Dei delitti contro la pubblica amministrazione) del Codice penale e la condanna importi l'interdizione dai pubblici uffici, l'erogazione del vitalizio e' esclusa ai sensi degli articoli 28 e 29 del Codice penale per una durata pari a quella della interdizione stessa.
2. Il titolare dell'assegno vitalizio che sia condannato ai sensi del comma 1 e' tenuto a darne comunicazione entro cinque giorni ai competenti uffici del Consiglio regionale che possono, comunque, procedere in ogni momento alla verifica in via d'ufficio della sussistenza di eventuali condanne, procedendo all'eventuale recupero delle somme indebitamente percepite a decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna.
3. In ogni caso, il titolare dell'assegno vitalizio e' tenuto a certificare, con cadenza annuale, la sussistenza o la non sussistenza di condanne di cui al comma 1. A tale scopo la competente struttura del Consiglio regionale, entro il 30 marzo di ogni anno, inoltra ai titolari dell'assegno la richiesta di autodichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 444 (Disposizioni regolamentari in materia di documentazione amministrativa) corredata di apposito modulo, fissando contestualmente un termine per la restituzione dello stesso, decorso il quale procede d'ufficio alla sospensione dell'erogazione del vitalizio, con effetto dal primo mese successivo e per il tempo in cui permane l'inadempienza.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione anche nel caso in cui la condanna ai sensi del comma 1 sia comminata antecedentemente l'erogazione del vitalizio; in tal caso il soggetto e' tenuto a darne comunicazione entro cinque giorni dalla data in cui matura i requisiti per l'erogazione del vitalizio.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione anche nei confronti del titolare dell'assegno di reversibilita' che sia condannato in via definitiva per uno dei delitti di cui al Libro II (Dei delitti in particolare), Titolo II (Dei delitti contro la pubblica amministrazione) del Codice penale e la condanna importi l'interdizione dai pubblici uffici.
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Note all'art. 25-bis:
Articolo inserito dall'art. 14, comma 1, della L.R. 28 dicembre 2012, n. 68.
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Art. 26
Anticipazione dell'assegno vitalizio
[1. La corresponsione dell'assegno vitalizio puo' essere anticipata, su richiesta del Consigliere e dopo la cessazione del mandato, dal compimento del sessantesimo anno di eta'.
2. Salvo quanto previsto dall'articolo 20, comma 2, nell'ipotesi di cui al comma 1 la misura dell'assegno vitalizio e' ridotta, anche ai fini della determinazione dell'assegno di reversibilita', applicando i seguenti coefficienti di riduzione:
a) eta' di pensionamento 60: coefficiente di riduzione 0,7604;
b) eta' di pensionamento 61: coefficiente di riduzione 0,8016;
c) eta' di pensionamento 62: coefficiente di riduzione 0,8460;
d) eta' di pensionamento 63: coefficiente di riduzione 0,8936;
e) eta' di pensionamento 64: coefficiente di riduzione 0,9448.]
_________________
Note all'art. 26:
Articolo abrogato dall'art. 1, comma 2, lettera g), della L.R. 21 ottobre 2011, n. 36, con effetto dalla X legislatura regionale. Vedi, anche, i commi 1, 3, 4 e 4 bis del predetto articolo.
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Art. 27
Valutazione della frazione di anno
[1. Ai fini del computo degli anni di contribuzione e dell'anticipazione dell'assegno vitalizio la frazione di anno e' computata per intero purche' sia di durata non inferiore a sei mesi e un giorno.]
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Note all'art. 27:
Articolo abrogato dall'art. 1, comma 2, lettera g), della L.R. 21 ottobre 2011, n. 36, con effetto dalla X legislatura regionale. Vedi, anche, i commi 1, 3, 4 e 4 bis del predetto articolo.
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Art. 28
Consigliere inabile al lavoro
[1. Il Consigliere cessato dal mandato il quale provi di essere divenuto inabile al lavoro in modo permanente ha diritto all'assegno vitalizio, indipendentemente dal requisito dell'eta' di cui all'articolo 20, purche' abbia esercitato il mandato per almeno cinque anni o abbia, comunque, effettuato il versamento dei contributi per un corrispondente periodo.
2. Qualora l'inabilita' al lavoro in modo permanente sia dovuta a cause dipendenti dall'esercizio del mandato, l'assegno vitalizio spetta indipendentemente dalla effettiva durata mandato.]
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Note all'art. 28:
Articolo abrogato dall'art. 1, comma 2, lettera g), della L.R. 21 ottobre 2011, n. 36, con effetto dalla X legislatura regionale. Vedi, anche, i commi 1, 3, 4 e 4 bis del predetto articolo.
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3. Sulla applicabilita' delle disposizioni del presente articolo nel caso di inabilita' parziale decide l'Ufficio di Presidenza del Consiglio.
Art. 29
Accertamento dell'inabilita al lavoro
[1. L'accertamento dell'inabilita' di cui all'articolo 28 e' compiuto, secondo i criteri vigenti in materia di previdenza sociale, da un collegio medico composto di tre membri, di cui due nominati dal Presidente del Consiglio e uno indicato dall'interessato.
2. Sulle conclusioni del collegio medico delibera l'Ufficio di Presidenza del Consiglio che puo' disporre, prima di pronunciarsi, ulteriori accertamenti.
3. L'assegno vitalizio spetta a decorrere dal momento in cui si e' verificato l'evento che ha provocato l'inabilita' al lavoro.]
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Note all'art. 29:
Articolo abrogato dall'art. 1, comma 2, lettera g), della L.R. 21 ottobre 2011, n. 36, con effetto dalla X legislatura regionale. Vedi, anche, i commi 1, 3, 4 e 4 bis del predetto articolo.
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Art. 30
Ammontare dell'assegno vitalizio in caso di inabilita' al lavoro
[1. Nell'ipotesi prevista dall'articolo 28, comma 1, l'ammontare dell'assegno vitalizio e' commisurato al numero effettivo di anni di contribuzione.
2. Nell'ipotesi prevista dall'articolo 28, comma 2, qualora il Consigliere sia divenuto inabile:
a) prima di aver raggiunto il quinto anno di contribuzione, l'ammontare dell'assegno vitalizio e' quello minimo previsto dall'articolo 23, comma 1, lettera a);
b) dopo aver raggiunto il quinto anno di contribuzione, l'ammontare dell'assegno e' commisurato al numero effettivo di anni per i quali i contributi sono stati versati.
3. L'erogazione dell'assegno vitalizio resta sospesa se il Consigliere:
a) esercita un'attivita' lavorativa dipendente, professionale o autonoma;
b) percepisce, a qualsiasi titolo, emolumenti per incarichi pubblici o di nomina pubblica il cui ammontare sia pari o superiore alla misura dell'assegno stesso.
4. Nel caso in cui gli emolumenti di cui al comma 3, lettera b) siano di ammontare inferiore alla misura dell'assegno vitalizio, lo stesso assegno e' ridotto in misura corrispondente agli emolumenti.
5. La corresponsione dell'assegno vitalizio e' subordinata a verifica quinquennale sul permanere delle condizioni che ne hanno determinato la concessione.]
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Note all'art. 30:
Articolo abrogato dall'art. 1, comma 2, lettera g), della L.R. 21 ottobre 2011, n. 36, con effetto dalla X legislatura regionale. Vedi, anche, i commi 1, 3, 4 e 4 bis del predetto articolo.
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Art. 31
Assegno di reversibilita'
[1. Il Consigliere, previo versamento di una quota mensile pari al 25% del contributo obbligatorio di cui all'articolo 5, comma 1 lettera b), puo' determinare l'attribuzione di un assegno di reversibilita' dopo il proprio decesso, nella misura pari al 50% dell'importo lordo dell'assegno vitalizio a lui spettante, in favore dei seguenti soggetti:
a) coniuge finche' nello stato vedovile, se non sia stata pronunciata sentenza definitiva di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio o di separazione per sua responsabilita', fatte salve le diverse disposizioni dell'autorita' giudiziaria;
b) figli legittimi, legittimati, adottivi naturali riconosciuti o giudizialmente dichiarati, finche' minori di anni diciotto;
c) figli di cui alla lettera b) anche se maggiori degli anni diciotto, purche' studenti, fino al compimento dei ventisei anni di eta' o totalmente inabili al lavoro e che abbiano diritto alla pensione di reversibilita' ai sensi delle vigenti norme di previdenza sociale.
2. Per i figli maggiorenni la concessione dell'assegno e' condizionata all'accertamento dell'inabilita' al lavoro in modo permanente ai sensi dell'articolo 29.
3. Nel caso in cui la quota dell'assegno sia attribuita ai figli, essa e' suddivisa in parti uguali. La perdita del diritto da parte di uno o piu' figli alla quota spettante comporta la ridistribuzione della quota complessiva tra gli altri figli.
4. Il diritto all'assegno di reversibilita' si estingue con la perdita delle condizioni previste o con il decesso del soggetto beneficiario.
5. Qualora uno dei soggetti di cui al comma 1 sia eletto alla carica di Consigliere regionale o sia nominato componente della Giunta regionale, l'erogazione dell'assegno e' sospesa per la durata del mandato ed e' ripristinata alla cessazione dello stesso, salvo il caso in cui il consigliere abbia maturato i requisiti per la corresponsione dell'assegno vitalizio.
6. In ogni caso l'assegno di reversibilita' non e' cumulabile con l'assegno vitalizio.
7. L'assegno di reversibilita' e' corrisposto a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della morte del Consigliere.]
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Note all'art. 31:
Articolo abrogato dall'art. 1, comma 2, lettera g), della L.R. 21 ottobre 2011, n. 36, con effetto dalla X legislatura regionale. Vedi, anche, i commi 1, 3, 4 e 4 bis del predetto articolo.
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Art. 32
Condizioni per l'erogazione dell'assegno di reversibilita'
[1. L'assegno di reversibilita' e' erogato a condizione che il Consigliere, al momento del decesso, abbia conseguito i requisiti di contribuzione prescritti per la maturazione del diritto all'assegno vitalizio.
2. Il Consigliere che intenda attribuire l'assegno di reversibilita' in favore dei soggetti di cui all'articolo 31, comma 1 e' tenuto a darne comunicazione al competente ufficio del Consiglio regionale entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla data di proclamazione.
3. La decadenza di cui al comma 2 non opera nel caso di matrimonio o di nascita di figli successivamente all'inizio del mandato; in tal caso, il termine per la comunicazione decorre, rispettivamente, dalla data del matrimonio ovvero della nascita dei figli e l'obbligo del pagamento della quota aggiuntiva retroagisce alla data di assunzione della carica di Consigliere.
4. Il Consigliere puo' in ogni momento modificare l'indicazione nominativa delle persone beneficiarie.
5. Per la corresponsione dell'assegno di reversibilita' i soggetti di cui all'articolo 31, comma 1 sono tenuti a presentare domanda diretta al competente ufficio del Consiglio regionale.]
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Note all'art. 32:
Articolo abrogato dall'art. 1, comma 2, lettera g), della L.R. 21 ottobre 2011, n. 36, con effetto dalla X legislatura regionale. Vedi, anche, i commi 1, 3, 4 e 4 bis del predetto articolo.
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Art. 33
Contributi volontari per l'assegno di reversibilita'
[1. Nel caso in cui il Consigliere sia deceduto dopo il completamento del quinquennio contributivo e prima del compimento del sessantacinquesimo anno, i soggetti di cui all'articolo 31, comma 1 hanno diritto a percepire l'assegno di reversibilita' a decorrere dalla data del decesso. In tal caso l'ammontare dell'assegno di reversibilita' e' commisurato all'assegno vitalizio che sarebbe spettato al Consigliere deceduto sulla base degli effettivi anni di contribuzione e del requisito minimo di eta'.
2. Nel caso in cui il Consigliere sia deceduto per cause non di servizio senza aver completato il quinquennio contributivo i soggetti di cui all'articolo 31, comma 1 hanno facolta' di continuare i versamenti per il tempo occorrente a completare il quinquennio, in un'unica soluzione o in rate mensili, secondo le modalita' stabilite dal competente ufficio del Consiglio regionale.
3. Nell'ipotesi di cui al comma 2 l'erogazione dell'assegno di reversibilita' decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui il quinquennio contributivo e' stato completato.
4. Nel caso in cui il Consigliere sia deceduto per cause di servizio senza aver completato il quinquennio contributivo i soggetti di cui all'articolo 31, comma 1 hanno comunque diritto all'erogazione dell'assegno di reversibilita'. In tal caso l' Ufficio di Presidenza verifica la sussistenza della causa di servizio.
5. Nel caso in cui il Consigliere muoia prima di aver maturato il diritto all'assegno vitalizio ed i soggetti di cui all'articolo 31, comma 1 non si avvalgano della facolta' di cui al comma 2, agli stessi e' restituito l'importo delle quote di cui all'articolo 31, comma 1 versate, con rivalutazione ed interessi nella misura legale.]
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Note all'art. 33:
Articolo abrogato dall'art. 1, comma 2, lettera g), della L.R. 21 ottobre 2011, n. 36, con effetto dalla X legislatura regionale. Vedi, anche, i commi 1, 3, 4 e 4 bis del predetto articolo.
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Art. 34
Documentazione in materia di assegno vitalizio e di reversibilita'
[1. I titolari dell'assegno vitalizio o di reversibilita' sono tenuti a certificare, con cadenza annuale, rispettivamente, l'esistenza in vita, lo stato vedovile o il rapporto di filiazione. A tale scopo la competente struttura del Consiglio, nel marzo di ogni anno, inoltra ai titolari dell'assegno la richiesta di autocertificazione, corredata di apposito modulo.]
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Note all'art. 34:
Articolo abrogato dall'art. 1, comma 2, lettera g), della L.R. 21 ottobre 2011, n. 36, con effetto dalla X legislatura regionale. Vedi, anche, i commi 1, 3, 4 e 4 bis del predetto articolo.
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Art. 35
Interventi economici in favore degli eredi
1. Alla morte del Consigliere in carica in favore degli eredi sono corrisposti:
a) un contributo una tantum pari ad una mensilita' dell'indennita' di carica di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a);
b) un assegno pari all'ammontare dell'indennita' di fine mandato di cui avrebbe beneficiato il Consigliere ai sensi dell'articolo 19.
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Note all'art. 35:
Alla lettera a) del comma 1 le parole "di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a)" sono state introdotte dall'art. 15, comma 1, della L.R. 28 dicembre 2012, n. 68 in sostituzione delle originarie parole "di cui all'articolo 3".
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CAPO IV
Assessori esterni
Art. 36
Prerogative
1. Gli Assessori esterni di cui all'articolo 46, comma 1, dello Statuto partecipano alle sedute del Consiglio regionale e delle commissioni consiliari senza diritto di voto.
2. Nei confronti degli Assessori esterni si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8. Gli adempimenti previsti dall'articolo 8, commi 1 e 2 in capo al Presidente del Consiglio sono effettuati dal Presidente della Giunta.
Art. 37
Trattamento economico
1. Gli Assessori esterni, dalla data di nomina, hanno diritto:
a) all'indennita' di carica di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a);
b) all'indennita' di funzione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b);
c) al rimborso spese per l'esercizio del mandato di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c);
d) alla copertura assicurativa contro i rischi e al patrocinio legale di cui all'articolo 18.
2. Agli Assessori esterni non si estendono le disposizioni del presente testo unico in materia di indennita' di fine mandato, di assegno vitalizio e di reversibilita' nonche' quelle relative agli interventi economici in favore degli eredi previste per i Consiglieri.
3. Gli Assessori esterni non sono soggetti al contributo obbligatorio di cui all'articolo 5.
4. Gli Assessori esterni sono soggetti a pubblicita' della propria situazione patrimoniale secondo la normativa regionale e statale vigente per i Consiglieri.
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Note all'art. 37:
Il comma 1 e' stato cosi' sostituito dall'art. 16, comma 1, della L.R. 28 dicembre 2012, n. 68. Vedi il testo originale.
Per l'interpretazione autentica del comma 1, lett. c) vedi l'art. 7, comma 1, L.R. 18 maggio 2021, n. 10.
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CAPO IV-BIS
Pubblicita' e trasparenza dei titolari di cariche pubbliche elettive e di governo
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Note al Capo IV-bis:
Capo inserito dall'art. 17, comma 1, della L.R. 28 dicembre 2012, n. 68.
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Art. 37-bis
Pubblicita' e trasparenza
1. Al fine di garantire la pubblicita' e la trasparenza dei titolari di cariche pubbliche elettive e di governo, il Consiglio regionale pubblica sul proprio sito internet istituzionale, secondo le modalita' e la tempistica stabilite dal Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrita' (P.T.T.I.) del Consiglio regionale, le seguenti informazioni per ciascun eletto al Consiglio Regionale, per il Presidente del Consiglio, per il Presidente della Giunta e ciascun componente la Giunta:
a) nome e cognome, luogo e data di nascita, numero di codice fiscale;
b) la particolare funzione svolta ai sensi dell'articolo 6, comma 1 nonche' gli incarichi ricoperti nel tempo anche in qualita' di Presidente o componente di Consulte, Comitati, Commissioni, Enti o organi collegiali;
c) l'indennita', i rimborsi e i gettoni di presenza percepiti a qualsiasi titolo dalla Regione;
d) annualmente, all'inizio ed alla fine del mandato, i dati di reddito e di patrimonio con particolare riferimento alla dichiarazione annuale dei redditi propria, del coniuge e dei figli conviventi se gli stessi vi consentono,l'elenco dei beni immobili e mobili registrati posseduti, le partecipazioni in societa' quotate e non quotate, la consistenza degli investimenti in titoli obbligazionari, titoli di Stato o in altre utilita' finanziarie detenute anche tramite fondi di investimento, SICAV o intestazioni fiduciarie;
e) i progetti di legge,gli emendamenti a progetti di legge presentati, le risoluzioni, gli ordini del giorno, le interpellanze e interrogazioni con indicazione dei relativi iter fino alla loro conclusione;
f) il quadro delle presenze ai lavori della Giunta, del Consiglio, delle Commissioni di cui fa parte e i voti espressi sui provvedimenti adottati dagli stessi;
g) il registro delle spese complessive per lo staff, per gli uffici, per i viaggi comprensive di quelle dello staff, spese telefoniche e dotazione informatica, spese varie;
g-bis) i nominativi dei soggetti che percepiscono l'assegno vitalizio e di reversibilita', nonche' la misura delle somme a tal fine erogate;
g-ter) i nominativi dei soggetti che percepiscono l'indennita' di fine mandato e la relativa entita'.
2. Entro novanta giorni dalla proclamazione o dall'assunzione della carica ed entro un mese dalla presentazione della dichiarazione annuale dei dati di reddito e di patrimonio, ciascun eletto al Consiglio Regionale, il Presidente del Consiglio, il Presidente della Giunta e ciascun componente la Giunta sono tenuti a depositare presso i competenti uffici del Consiglio regionale, i dati ed i documenti di cui al comma 1, lettera d) relativi all'anno precedente. Le dichiarazioni patrimoniali sono effettuate avvalendosi di uno schema tipo approvato dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.
3. In caso di mancata o parziale ottemperanza agli obblighi di cui al comma 2, il Presidente del Consiglio diffida l'inadempiente a provvedere entro il termine di quindici giorni decorso il quale, nei confronti del soggetto che non abbia adempiuto, e' applicata una sanzione pari al 3% dell'indennita' di carica di cui all'art. 2, comma 1, lettera a).
4. La sanzione di cui al comma 3 e' raddoppiata se, entro il termine di ulteriori quindici giorni, il soggetto inadempiente non provvede. Decorsi inutilmente altri quindici giorni, si procede d'ufficio all'esclusione dell'indennita' di carica finche' persiste l'inadempimento.
5. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera d), ed ai commi 2, 3 e 4 si applicano anche a coloro che sono nominati dal Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 42, comma 3, dello Statuto regionale e nei confronti di ogni titolare di cariche conferite dal Consiglio o dalla Giunta regionale anche sulla base di apposita elezione o nomina prevista dalla legge.
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Note all'art. 37-bis:
Articolo inserito dall'art. 17, comma 1, L.R. 28 dicembre 2012, n. 68. Il comma 1 e' stato poi cosi' modificato dall'art. 1, commi 1 e 2, L.R. 12 gennaio 2016, n. 2.
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TITOLO II
Funzionamento dei gruppi consiliari
Note al Titolo II:
La rubrica e' stata cosi' sostituita dall'art. 18, comma 1, della L.R. 28 dicembre 2012, n. 68. Il testo originario era cosi' formulato: "Spese generali di funzionamento dei gruppi consiliari".
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CAPO I
Disposizioni generali
Art. 38
Oggetto
1. Ai sensi dell'articolo 21 dello Statuto, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale assicura ai Gruppi consiliari, per l'assolvimento delle proprie funzioni, la disponibilita' di risorse e strutture, nonche' contributi a carico dei fondi a disposizione del Consiglio regionale da destinare esclusivamente agli scopi istituzionali, alle funzioni di studio, editoria e comunicazione riferite all'attivita' del Consiglio regionale, secondo le lineeguida sul rendiconto di esercizio annuale approvate con la Deliberazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano del 6 dicembre 2012, che costituiscono parte integrante della presente legge (Allegato B), per assicurare la corretta rilevazione dei fatti di gestione e la regolare tenuta della contabilita', nonche' per definire la documentazione necessaria a corredo del rendiconto.
2. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale determina il tetto massimo per le spese a consumo dei gruppi a carico dell'ente relativamente a spazi, arredi, utenze fisse e telefoniche fisse, attrezzature d'ufficio ed informatiche, tenuto conto della consistenza numerica di ciascun gruppo e parametrando le spese del consigliere regionale a quelle del dirigente e le spese del restante personale del gruppo a quelle delle rispettive figure omologhe della struttura amministrativa.
3. La parte di spesa che eccede il tetto massimo stabilito di cui al comma 2 resta a carico di ciascun gruppo che provvede al relativo pagamento con i contributi allo stesso assegnati ai sensi dell'articolo 39.
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Note alll'art. 38:
Articolo cosi' sostituito dall'art.
18, comma 1, della L.R.
28 dicembre 2012, n. 68. Il testo originario era cosi' formulato:
"Art. 38 - Contributi ai gruppi consiliari. 1. Ai sensi dell'articolo 21 dello
Statuto, a ciascun Gruppo
consiliare, per l'assolvimento delle proprie funzioni, sono assegnati la
disponibilita' di strutture e personale nonche' contributi a carico dei fondi a
disposizione del Consiglio regionale, entro i limiti del tetto di spesa
complessivo annuo pari allo stanziamento iscritto nello specifico capitolo del
bilancio del Consiglio regionale.
2. I contributi di cui al comma 1 si articolano in:
a) contributi finanziari;
b) contributi sostitutivi.
3. Con apposito regolamento sono fissati i criteri e le modalita'
per l'assegnazione dei contributi di cui al comma 1, lettera a), sulla base dei
principi generali stabiliti dal capo II del presente titolo.".
Ai sensi dall'art. 33, comma 2, della L.R. 28 dicembre 2012, n. 68, in fase di prima applicazione, l'Ufficio di Presidenza provvede all'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, cosi' come modificate dalla medesima legge, con deliberazione da adottarsi entro il 31 dicembre 2012.
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CAPO II
Contributi
di funzionamento ai gruppi consiliari
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Note al Capo II:
La rubrica e' stata cosi' sostituita dall'art. 18, comma 1, della L.R. 28 dicembre 2012, n. 68. Il testo originario era cosi' formulato: "Contributi finanziari".
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Art. 39
Ripartizione dei contributi
1. Fatti salvi i rimborsi delle spese elettorali previsti dalla normativa nazionale, l'importo complessivo da erogare a titolo di contributo per il funzionamento ai gruppi consiliari, a decorrere dal primo gennaio 2013, e' stabilito, al netto delle spese per il personale assegnato a ciascun Gruppo, in € 5.000,00 per Consigliere maggiorato, ai fini di tener conto delle dimensioni del territorio e della popolazione residente, di un importo pari ad € 0,05 per il numero degli abitanti della Regione risultante dall'ultimo censimento, secondo quanto disposto dalla Deliberazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano del 6 dicembre 2012.
2. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale determina annualmente l'importo complessivo spettante a ciascun Gruppo che e' dato dalla somma dei seguenti importi:
a) quota pari ad € 5.000,00, per il numero dei componenti il Gruppo;
b) quota determinata moltiplicando il coefficiente 0,05 per il numero degli abitanti della Regione, dividendo il prodotto ottenuto per il numero dei Consiglieri regionali e moltiplicando il risultato cosi' ottenuto per il numero dei componenti il Gruppo.
3. In caso di variazione della consistenza numerica del Gruppo, l'importo e' rideterminato dalla data di comunicazione della variazione al Consiglio regionale.
4. Sono esclusi dall'assegnazione dei contributi i Gruppi consiliari composti da un solo consigliere, salvo quelli che risultino cosi' composti all'esito delle elezioni ed il Gruppo misto.
5. I Gruppi consiliari non possono utilizzare, neppure parzialmente, i contributi erogati dal Consiglio regionale per finanziare direttamente o indirettamente le spese di funzionamento degli organi centrali e periferici dei partiti o di movimenti politici e delle loro articolazioni politiche o amministrative o di altri rappresentanti interni ai partiti o ai movimenti medesimi.
6. Le disponibilita' finanziarie derivanti da avanzi di gestione o da risparmi d'esercizio dei contributi erogati in favore dei Gruppi ai sensi del comma 3 possono essere utilizzate nell'esercizio finanziario successivo a quello di riferimento, mediante apposita e separata reiscrizione alle competenze dell'esercizio successivo fino al termine della legislatura, alla cui scadenza eventuali avanzi sono restituiti.
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Note alll'art. 39:
Articolo cosi' sostituito dall'art.
18, comma 1, della L.R.
28 dicembre 2012, n. 68. Il testo originario era cosi' formulato:
"Art. 39 - Ripartizione dei contributi. 1. L'Ufficio di Presidenza
suddivide tra i gruppi le risorse disponibili nel rispetto dei principi di
eguaglianza e proporzionalita'.
2. In caso di variazione del numero dei gruppi consiliari o della consistenza
numerica degli stessi, l'Ufficio di presidenza provvede alla determinazione del
contributo o della nuova misura del contributo con effetto dalla data della
comunicazione della variazione al Consiglio.
3. L'Ufficio di Presidenza dota ciascun gruppo di locali adeguatamente arredati,
avuto riguardo alla loro consistenza numerica.".
Ai sensi dall'art. 33, comma 2, della L.R. 28 dicembre 2012, n. 68, in fase di prima applicazione, l'Ufficio di Presidenza provvede all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2, cosi' come modificate dalla medesima legge, con deliberazione da adottarsi entro il 31 dicembre 2012.
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Art. 40
Personale
dei gruppi
1. Ai fini di quanto disposto dall'articolo 2, comma 1, lettera h) del d.l. 174/2012, convertito con modificazioni dalla l. 213/2012, e secondo quanto stabilito dalla Deliberazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano del 6 dicembre 2012, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale definisce il tetto massimo in termini finanziari per la determinazione dell'ammontare della spesa per il personale dei gruppi consiliari in modo tale che non ecceda complessivamente il costo di un'unita' di personale di categoria D, posizione economica D6, senza posizione organizzativa, compresi gli oneri a carico dell'ente e una quota aggiuntiva forfettaria compensativa degli emolumenti accessori previsti dai contratti, nazionali e decentrati di lavoro, dalle leggi nazionali e regionali applicabili, ivi inclusi i buoni pasto e compensi per lavoro straordinario da determinarsi entro il limite massimo spettante ai dipendenti di pari categoria e posizione economica ai sensi degli stessi contratti di lavoro, per ciascun consigliere. Con il medesimo atto ripartisce il budget complessivamente determinato fra i gruppi consiliari.
2. Il personale a qualsiasi titolo comandato o distaccato da soggetti pubblici o privati, nonche' quello assunto con contratto a tempo determinato dal Consiglio Regionale, allorche' funzionalmente collocato a disposizione dei gruppi consiliari, deve considerarsi rientrante nei limiti del budget di cui al comma 1 individuato per il gruppo consiliare.
3. In sede di prima applicazione del comma 1, e con riferimento alla nona Legislatura in corso, l'Ufficio di Presidenza, fermo restando il rispetto del tetto massimo di spesa ivi stabilito, determina i budget dei gruppi tenendo conto della spesa derivante dai rapporti di lavoro flessibile e delle altre tipologie di rapporto di lavoro, di cui al comma 2, in essere alla data del 30 novembre 2013.
4. Le risorse di cui al comma 1 non possono in alcun caso essere destinate ad altre finalita' e le eventuali risorse non utilizzate nell'anno di riferimento per il reclutamento del personale possono essere utilizzate nell'esercizio finanziario successivo, mediante apposita e separata reiscrizione alle competenze dell'esercizio successivo fino al termine della Legislatura, alla cui scadenza eventuali avanzi sono restituiti.
5. [Alle spese di cui al comma 1 non si applicano i limiti stabiliti dall'articolo 9, comma 28, e dall'articolo 14, commi 7 e 9, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica", convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.]
_________________
Note all'art. 40:
Articolo gia' modificato dall'art. 1, L.R. 8 aprile 2011, n. 8, poi sostituito dall'art. 18, comma 1, L.R. 28 dicembre 2012, n. 68 (vedi, anche, l'art. 33, comma 3, della medesima legge), nuovamente sostituito dall'art. 32, comma 1, L.R. 20 novembre 2013, n. 42, infine cosi' modificato dall'art. 11, comma 5, L.R. 19 gennaio 2016, n. 5. Il testo originario era cosi' formulato: "Art. 40 - Rendicontazione. 1. Ciascun gruppo consiliare presenta annualmente all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale una relazione illustrativa sull'impiego dei contributi finanziari.".
La Corte dei conti, sezione regionale di controllo per l'Abruzzo, con ordinanza pronunciata nel giudizio di parificazione del rendiconto della Regione Abruzzo per l' esercizio finanziario 2018, ha sollevato questioni di legittimita' costituzionale del comma 5, come sostituito dall'art. 32, comma 1, L.R. 20 novembre 2013, n. 42, in riferimento all'art. 81, all'art. 97, primo comma, all'art. 117, terzo comma e all'art. 136 della Costituzione. Con sentenza n. 215 del 2021, la Corte costituzionale ha dichiarato: l'il legittimita' costituzionale del comma 5 in riferimento all'art. 81, all'art. 97, primo comma e all'art. 117, terzo comma della Costituzione; non fondata la questione di legittimita' costituzionale del comma 5 in riferimento all'art. 136 della Costituzione.
L'art. 1, comma 1, L.R. 3 gennaio 2017, n. 3 dispone che il budget previsto per il personale dei gruppi, di cui al comma 1 del presente articolo, e' utilizzato anche per il versamento dell'Imposta Regionale sulle Attivita' Produttive, da rendicontare sulle spese per il personale.
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CAPO III
Rendicontazione dei contributi
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Note al Capo III:
Capo inserito dall'art. 18, comma 1, della L.R. 28 dicembre 2012, n. 68.
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Art. 41
Rendicontazione
1. A decorrere dall'esercizio 2013, ciascun Gruppo approva un rendiconto di esercizio annuale, secondo il modello di rendicontazione di cui all'Allegato B. Il rendiconto evidenzia, in apposite voci, le risorse trasferite al gruppo dal consiglio regionale, con indicazione del titolo del trasferimento, nonche' le misure adottate per consentire la tracciabilita' dei pagamenti effettuati.
2. Il rendiconto di esercizio annuale e' corredato da una relazione illustrativa sottoscritta dal Presidente del Gruppo che ne assume la responsabilita', nella quale si da' atto delle spese sostenute da ciascun Gruppo, supportate da formale documentazione contabile allegata alla relazione stessa.
3. Ciascun gruppo trasmette entro il 30 gennaio di ogni anno il rendiconto di esercizio al Presidente del Consiglio regionale[, che lo trasmette entro i successivi cinque giorni, al Presidente della Regione] ai fini dell'inoltro alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti, ai fini dell'art. 1 del d.l. n. 174/2012, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 213/2012.
4. A fine legislatura o in caso di scioglimento del Gruppo, per qualsiasi causa, la presentazione del rendiconto deve avvenire entro trenta giorni dalla data dell'evento a cura di colui che rivestiva la carica di Presidente del Gruppo.
5. In caso di scioglimento di un Gruppo ovvero nel caso in cui lo stesso non risulti essere presente nella nuova legislatura, colui che rivestiva la carica di Presidente del Gruppo, entro sessanta giorni, e' tenuto a trasferire al patrimonio del Consiglio regionale l'attivo patrimoniale eventualmente esistente.
6. I libri, le scritture ed i documenti contabili sono depositati presso la Segreteria dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, a fine legislatura o all'atto dello scioglimento, per qualsiasi causa, del Gruppo e sono conservati per almeno dieci anni dalla data di deposito.
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Note all'art. 41:
Articolo gia' sostituito dall'art. 18, comma 1, della L.R. 28 dicembre 2012, n. 68 e poi cosi' modificato dall'art. 3, comma 1, L.R. 28 novembre 2014, n. 42, che ha disposto la soppressione delle parole ", che lo trasmette entro i successivi cinque giorni, al Presidente della Regione" al comma 3. Il testo originario era cosi' formulato: "Art. 41 - Quota fissa. 1. A ciascun gruppo e' assegnata una quota di risorse pari al quoziente tra il 10% della somma annua disponibile ai sensi dell'articolo 38, comma 1 ed il numero dei gruppi regolarmente costituiti in Consiglio.".
_____________________________________
Art. 42
Obbligo
di restituzione delle somme ricevute e non rendicontate
1. Il Gruppo consiliare ha l'obbligo di restituire le somme ricevute a carico del bilancio del Consiglio regionale e non rendicontate al verificarsi di una delle seguenti irregolarita':
a) mancata regolarizzazione del rendiconto di esercizio annuale alle prescrizioni contenute nella comunicazione di non conformita' trasmessa dalla sezione regionale della Corte dei conti, entro il termine fissato nella comunicazione stessa;
b) mancata trasmissione del rendiconto nei termini di cui all'articolo 41, comma 3;
c) non conformita' del rendiconto di esercizio annuale o della documentazione trasmessa a corredo dello stesso, al modello ed alle linee guida di cui all'articolo 41, comma 1.
_________________
Note all'art. 42:
Articolo gia' sostituito dall'art.
18, comma 1, della L.R.
28 dicembre 2012, n. 68 e poi cosi' sostiuito dall'art.
4, comma 1, L.R. 28 novembre 2014, n. 42. Il testo originario era cosi' formulato:
"Art. 42 - Quota variabile. 1. Il 90% della somma annua che residua a
seguito delle operazioni di cui all'articolo 41 e' assegnato a ciascun gruppo in
proporzione al numero dei componenti. A tal fine l'Ufficio di Presidenza
determina un quoziente di assegnazione pari alla somma residua da assegnare
suddivisa per il numero dei consiglieri in carica.
2. A ciascun Gruppo e' riconosciuto un importo determinato moltiplicando il
quoziente di assegnazione di cui al comma 1 per il numero dei componenti.".
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Art. 42-bis
Trasparenza
1. Allo scopo di garantire la massima pubblicita' e trasparenza, il rendiconto di esercizio annuale e' pubblicato in allegato al conto consuntivo del Consiglio regionale e, unitamente alla delibera della sezione regionale della Corte dei Conti, con la quale si attesta la regolarita' del rendiconto presentato da ciascun Gruppo, su apposito spazio del sito istituzionale del Consiglio regionale.
_________________
Note all'art. 42-bis:
Articolo inserito dall'art. 18, comma 1, della L.R. 28 dicembre 2012, n. 68.
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Art. 42-ter
Istituzione del Sistema Informativo
1. e' istituito il Sistema Informativo nel quale confluiscono tutti i dati relativi ai finanziamenti erogati a qualsiasi titolo a beneficio dei Gruppi.
2. I dati di cui al comma 1 sono pubblicati su apposito spazio del sito istituzionale del Consiglio regionale e sono resi disponibili, per via telematica, alla Corte dei Conti, al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e alla Commissione per la trasparenza ed il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici.
3. Il Sistema Informativo di cui al comma 1 e' alimentato e gestito da ciascun Gruppo consiliare sotto la propria responsabilita'.
4. Alla predisposizione del Sistema Informativo di cui al comma 1 provvede la Struttura del Consiglio regionale competente nel settore dell'informatica.
_________________
Note all'art. 42-ter:
Articolo inserito dall'art. 18, comma 1, della L.R. 28 dicembre 2012, n. 68.
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TITOLO III
Entrata in vigore, disposizioni transitorie, norma finanziaria e abrogazioni
Art. 43
Entrata in vigore e disciplina transitoria
1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 3, le disposizioni del presente testo unico entrano in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
2. [La disciplina relativa all'indennita' di carica entra in vigore a decorrere dalla legislatura successiva a quella dell'entrata in vigore del presente testo unico; fino a tale data e a partire dal primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione del presente testo unico nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo l'indennita' di carica e' determinata nella misura spettante alla data del primo gennaio 2010 ridotta del 10%.]
3. Fatti salvi i rapporti esauriti e i diritti quesiti, la disciplina relativa all'assegno vitalizio e di reversibilita' entra in vigore a decorrere dalla Legislatura successiva a quella dell'entrata in vigore del presente Testo unico; fino a tale data trovano applicazione le disposizioni regionali vigenti in materia. Gli articoli 20, 21, 22, 24 e 26 entrano in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione del presente testo unico nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
4. [La disciplina relativa ai contributi finanziari spettanti ai gruppi consiliari entra in vigore il primo gennaio 2011; fino a tale data trovano applicazione le disposizioni regionali vigenti in materia.]
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Note all'art. 43:
Al comma 1, le parole "dal comma 3" sono state introdotte dall'art. 33, comma 11, della L.R. 28 dicembre 2012, n. 68 in sostituzione delle originarie parole "dai commi 2, 3 e 4".
I commi 2 e 4 sono stati abrogati dall'art. 32, comma 1, lettera e), della L.R. 28 dicembre 2012, n. 68, con decorrenza dall'entrata in vigore della medesima legge.
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Art. 44
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dalle disposizioni del presente testo unico si fa fronte, per l'esercizio 2010, con lo stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale - F.O. 01- U.P.B. 005 denominata "Funzionamento del Consiglio regionale". Per gli esercizi successivi si provvede mediante legge di bilancio".
Art. 45
Abrogazioni
1. Fatto salvo quanto previsto al comma 2, dalla data di entrata in vigore del presente Testo unico sono abrogate le disposizioni di cui all'Allegato A.
2. Le disposizioni regionali vigenti in materia di [indennita' di carica,] assegno vitalizio e di reversibilita', sono abrogate a decorrere dalla Legislatura successiva a quella dell'entrata in vigore del presente Testo unico. Le disposizioni regionali vigenti in materia di contributi finanziari spettanti ai Gruppi consiliari sono abrogate a decorrere dal primo gennaio 2011.
3. E' altresi' abrogata ogni disposizione difforme o in contrasto con quelle contenute nel presente testo unico.
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Note all'art. 45:
Al comma 2, le parole tra parentesi quadra sono state soppresse dall'art. 33, comma 12, della L.R. 28 dicembre 2012, n. 68.
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Allegato A
Disposizioni abrogate (art.
45, comma 1)
a) |
la L.R. 2 marzo 1972, n. 5 (Trattamento economico di missione spettante ai membri del Consiglio regionale); |
b) |
la L.R. 20 novembre 1972, n. 25 (Contributi finanziari per l'organizzazione ed il funzionamento dei gruppi consiliari); |
c) |
la L.R. 26 febbraio 1973, n. 9 (Norme sulla previdenza e il fondo di solidarieta' a favore dei consiglieri della Regione Abruzzo); |
d) |
la L.R. 30 maggio 1973, n. 22 (Determinazione delle indennita' e relativi titoli a favore dei consiglieri regionali); |
e) |
la L.R. 30 maggio 1973, n. 23 (Modifiche alla legge regionale approvata nella seduta del 26 aprile 1973, concernente la determinazione delle indennita' e relativi titoli a favore dei consiglieri regionali); |
f) |
la L.R. 7 novembre 1973, n. 41 (Nuove norme sulla previdenza e sul fondo di solidarieta' a favore dei consiglieri della Regione Abruzzo); |
g) |
la L.R. 31 dicembre 1973, n. 47 (Modifica dell'art. 28 della L.R. 41/1973 recante nuove norme sulla previdenza e sul fondo di solidarieta' a favore dei consiglieri della Regione Abruzzo); |
h) |
la L.R. 16 aprile 1975, n. 34 (Modifiche ed integrazioni alla L.R. 41/1973 recante norme sull'assistenza e la previdenza a favore dei consiglieri regionali); |
i) |
gli articoli 1, 2 e 4 della L.R. 29 gennaio 1976, n. 7 (Modificazioni ed integrazioni della L.R. 20 novembre 1972, n. 25, recante norme sui contributi finanziari per l'organizzazione ed il funzionamento dei gruppi consiliari); |
j) |
la L.R. 21 aprile 1977, n. 20 (Interpretazione autentica dell'art. 6, secondo comma, L.R. 30 maggio 1973, n. 22 recante determinazione della indennita' e relativi titoli a favore dei consiglieri regionali); |
k) |
la L.R. 13 settembre 1977, n. 61 (Norme integrative ed interpretative della L.R. 41/1973 sul fondo di previdenza e sul fondo di solidarieta' a favore dei consiglieri della Regione Abruzzo); |
l) |
la L.R. 29 dicembre 1977, n. 78 (Trattamento di missione spettante ai consiglieri regionali - Modifica degli artt. 3 e 4 della L.R. 2 marzo 1972, n. 5); |
m) |
la L.R. 18 gennaio 1980, n. 5 (Modifica alla L.R. 30 maggio 1973, n. 23 e alla successiva modifica del 14 settembre 1976, n. 59 concernenti la determinazione delle indennita' e relativi titoli a favore dei consiglieri regionali); |
n) |
la L.R. 30 luglio 1981, n. 24 (Modificazioni e integrazioni alla L.R. 30 maggio 1973, n. 23 e alla L.R. 41/1973); |
o) |
la L.R. 30 luglio 1981, n. 25 (Modifiche alla legge approvata il 30 luglio 1981 concernente modificazioni e integrazioni alla L.R. 30 maggio 1973, n. 23 e alla L.R. 41/1973); |
p) |
la L.R. 14 agosto 1981, n. 30 (Modifica della L.R. del 20 novembre 1972, n. 25 recante norme sui contributi finanziari per l'organizzazione ed il funzionamento dei gruppi consiliari modificata con L.R. 29 gennaio 1976, n. 7); |
q) |
la L.R. 15 settembre 1981, n. 44 (Modifiche e integrazioni alla L.R. 29 dicembre 1977, n. 78); |
r) |
la L.R. 30 marzo 1982, n. 22 (Modifiche ed integrazioni alla L.R. 30 luglio 1981, n. 24); |
s) |
l'articolo 63 della L.R. 13 maggio 1982, n. 28 (Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1982); |
t) |
l'articolo 26 della L.R. 14 maggio 1983, n. 27 (Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1983); |
u) |
la L.R. 7 luglio 1983, n. 43 (Interpretazione autentica dell'art. 3 della L.R. n. 24 del 1981); |
v) |
la L.R. 6 novembre 1985, n. 62 (Integrazioni della normativa sui fondi di previdenza e di solidarieta' a favore dei consiglieri regionali, di cui alla L.R. 41/1973); |
w) |
la L.R. 26 novembre 1986, n. 69 (Revoca dell'atto legislativo riapprovato nella seduta dell'11 giugno 1986 relativo a "Modifica alla L.R. 41/1973 concernente la previdenza e il fondo di solidarieta' dei consiglieri"); |
x) |
la L.R. 17 dicembre 1986, n. 72 (Modifica alla L.R. 20 novembre 1972, n. 25 recante norme sui contributi finanziari per l'organizzazione ed il funzionamento dei gruppi consiliari modificata con L.R. 29 gennaio 1976, n. 7 e L.R. 14 agosto 1981, n. 30); |
y) |
la L.R. 26 maggio 1987, n. 22 (Modifiche ed integrazioni alla L.R. 41/1973, e alla L.R. 16 aprile 1975, n. 34, relative alla previdenza dei consiglieri regionali); |
z) |
la L.R. 3 novembre 1987, n. 69 (Modifiche ed integrazioni alla L.R. 41/1973, concernente nuove norme sulla previdenza e sul fondo di solidarieta' dei consiglieri della Regione Abruzzo); |
aa) |
la L.R. 19 ottobre 1988, n. 85 (Ulteriori modifiche ed integrazioni alla 41/1973); |
bb) |
la L.R. 21 marzo 1989, n. 20 (Ulteriori modifiche alla L.R. 30 maggio 1973, n. 22); |
cc) |
la L.R. 28 dicembre 1989, n. 106 (Modifiche ed integrazioni alla L.R. 41/1973 (Norme sulla previdenza e indennita' di fine mandato dei consiglieri regionali); |
dd) |
la L.R. 22 dicembre 1992, n. 98 (Abrogazione L.R. 6 agosto 1992, n. 77, recante modificazioni ed integrazioni alla L.R. 30 maggio 1973, n. 22); |
ee) |
la L.R. 7 aprile 1994, n. 19 (Norme di attuazione dell'art. 1 della legge 12 gennaio 1994, n. 30); |
ff) |
la L.R. 31 maggio 1994, n. 33 (Modifiche alla L.R. 41/1973 recante (Nuove norme sulla previdenza e sul fondo di solidarieta' a favore dei consiglieri della Regione Abruzzo e successive modificazioni ed integrazioni); |
gg) |
la L.R. 6 aprile 1995, n. 41 (Modifiche e integrazioni alla L.R. 41/1973 (Nuove norme sulla previdenza e sul fondo di solidarieta' a favore dei consiglieri regionali); |
hh) |
la L.R. 17 novembre 1995, n. 132 (Modifiche ed integrazioni alla L.R. 6 aprile 1995, n. 41 avente per oggetto: "Modifiche ed integrazioni alla L.R. n. 41 del 1973 - Nuove norme sulla previdenza e sul fondo di solidarieta' a favore dei consiglieri regionali"); |
ii) |
la L.R. 26 gennaio 1996, n. 8 (Modifica alla L.R. 6 aprile 1995, n. 41); |
jj) |
la L.R. 27 gennaio 1997, n. 10 (Modifiche alla L.R. 30 maggio 1973, n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni. Abrogazione L.R. 18 luglio 1996, n. 54 (Compensi ai consiglieri regionali)); |
kk) |
la L.R. 5 febbraio 1997, n. 14 (Ulteriori modifiche ed integrazioni alla L.R. 41/1973 e alla L.R. 6 aprile 1995, n. 41); |
ll) |
la L.R. 22 aprile 1997, n. 40 (Modifiche ed integrazioni alla L.R. 30 maggio 1973 n. 22 e sue modificazioni ed integrazioni, alla L.R. 15 settembre 1981, n. 44 e alla L.R. 27 gennaio 1997, n. 10, in ordine a: Titoli e rimborsi in favore dei consiglieri regionali); |
mm) |
la L.R. 20 dicembre 2000, n. 119 (Disposizioni relative ai componenti della Giunta regionale non consiglieri regionali e modifiche alla L.R. n. 10/1997 e successive modifiche ed integrazioni); |
nn) |
la L.R. 29 dicembre 2000, n. 121 (Finanziamento in favore dei gruppi consiliari per attivita' di studio e di elaborazione dello Statuto regionale); |
oo) |
il comma 6 dell'articolo 7 della L.R. 9 maggio 2001, n. 18 (Consiglio regionale dell'Abruzzo, autonomia e organizzazione); |
pp) |
il comma 5 dell'articolo 1 (Rifinanziamenti e modifiche di stanziamenti previsti da varie leggi regionali) della L.R. 10 maggio 2002, n. 7 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2002 e pluriennale 2002-2004 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria 2002)); |
qq) |
il comma 22 dell'articolo 1 della L.R. 29 novembre 2002, n. 29 (Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2002 - 1o Provvedimento di variazione e modifiche ed integrazioni alla L.R. 10 maggio 2002, n. 7 (legge finanziaria regionale 2002)); |
rr) |
il comma 1 dell'articolo 4 della L.R. 17 aprile 2003, n. 7 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2003 e pluriennale 2003-2005 della Regione Abruzzo (legge finanziaria regionale 2003)); |
ss) |
la L.R. 12 dicembre 2003, n. 22 (Modifiche ed integrazioni alla L.R. 10 marzo 1993, n. 15: Disciplina per l'utilizzo e la rendicontazione dei contributi ai gruppi consiliari); |
tt) |
l'articolo 8 (Revisione delle norme istituzionali) e il comma 1 dell'articolo 172 (Modifiche alla L.R. n. 14/1997 ed alla L.R. n. 90/2000) della L.R. 26 aprile 2004, n. 15 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004-2006 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2004)); |
uu) |
il comma 1 dell'articolo 6 (Modifica art. 172 L.R. n. 15/2004) nella parte in cui sostituisce il comma 1 dell'art. 172 della L.R. 26 aprile 2004, n. 15 e l'articolo 13 (Integrazione all'art. 9 L.R. n. 41/1973) della L.R. 18 agosto 2004, n. 32 (Modifiche ed integrazioni alla L.R. n. 15/2004 (Legge finanziaria regionale 2004) e alla L.R. n. 16/2004 (Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2004 - Bilancio pluriennale 2004-2006 della Regione Abruzzo)); |
vv) |
l'articolo 233 (Fondi erogati ai gruppi consiliari) e il comma 5 dell'articolo 245 (Integrazione alla L.R. n. 83/1997) della L.R. 8 febbraio 2005, n. 6 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2005 e pluriennale 2005-2007 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2005)); |
ww) |
la L.R. 7 maggio 2007, n. 8 (Misure urgenti per il contenimento dei costi degli organi politici); |
xx) |
il comma 34 dell'articolo 1 (Disposizioni) della L.R. 25 ottobre 2007, n. 35 (Disposizioni in materia di programmazione e prevenzione sanitaria). |
__________________
Allegato B
Modello di rendicontazione annuale dei Gruppi consiliari - Linee guida per l'approvazione
del rendiconto di esercizio annuale dei Gruppi consiliari ai sensi del comma 9
dell'articolo 1 del decreto legge 10 ottobre 2012, n.174 convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213
MODELLO DI RENDICONTAZIONE ANNUALE DEI GRUPPI CONSILIARI |
||||
ENTRATE DISPONIBILI NELL'ESERCIZIO |
||||
1) |
FONDI TRASFERITI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO |
euro |
||
2) |
FONDI TRASFERITI PER SPESE DI PERSONALE |
euro |
||
3) |
ALTRE ENTRATE (specificare) |
euro |
||
4) |
FONDO CASSA ESERCIZI PRECEDENTI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO |
euro |
||
5) |
FONDO CASSA ESERCIZI PRECEDENTI PER SPESE DI PERSONALE |
euro |
||
TOTALE ENTRATE |
euro |
|||
USCITE PAGATE NELL'ESERCIZIO |
||||
1) |
SPESE PER IL PERSONALE SOSTENUTE DAL GRUPPO |
euro |
||
2) |
VERSAMENTO RITENUTE FISCALI, PREVIDENZIALI E IMPOSTA |
|||
|
REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (I.R.A.P.) |
|||
PER SPESE DI PERSONALE |
euro |
|||
3) |
RIMBORSO SPESE PER MISSIONI E TRASFERTE |
|||
DEL PERSONALE DEL GRUPPO |
euro |
|||
4) |
SPESE PER ACQUISTO BUONI PASTO |
|||
DEL PERSONALE DEL GRUPPO |
euro |
|||
5) |
SPESE PER LA REDAZIONE, STAMPA E SPEDIZIONE DI PUBBLICAZIONI |
|||
O PERIODICI E ALTRE SPESE DI COMUNICAZIONE, ANCHE WEB |
euro |
|||
6) |
SPESE CONSULENZE, STUDI E INCARICHI |
euro |
||
7) |
SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE |
euro |
||
8) |
SPESE TELEFONICHE E DI TRASMISSIONE DATI |
euro |
||
9) |
SPESE CANCELLERIA E STAMPATI |
euro |
||
10) |
SPESE PER DUPLICAZIONE E STAMPA |
euro |
||
11) |
SPESE PER LIBRI, RIVISTE, PUBBLICAZIONI E QUOTIDIANI |
euro |
||
12) |
SPESE PER ATTIVITA' PROMOZIONALI, DI RAPPRESENTANZA, |
|||
CONVEGNI E ATTIVITA' DI AGGIORNAMENTO |
euro |
|||
13) |
SPESE PER L'ACQUISTO O IL NOLEGGIO DI CELLULARI PER IL GRUPPO |
euro |
||
14) |
SPESE PER L'ACQUISTO O IL NOLEGGIO DI DOTAZIONI |
|||
INFORMATICHE E DI UFFICIO |
euro |
|||
15) |
SPESE LOGISTICHE (AFFITTO SALE RIUNIONI, |
|||
ATTREZZATURE E ALTRI SERVIZI LOGISTICI E AUSILIARI) |
euro |
|||
16) |
ALTRE SPESE (specificare) |
euro |
||
TOTALE USCITE |
euro |
|||
FONDO INIZIALE DI CASSA PER SPESE DI FUNZIONAMENTO |
euro |
|||
FONDO INIZIALE DI CASSA PER SPESE DI PERSONALE |
euro |
|||
ENTRATE riscosse nell'esercizio |
euro |
|||
USCITE pagate nell'esercizio |
euro |
|||
FONDO DI CASSA FINALE PER SPESE DI FUNZIONAMENTO |
euro |
|||
FONDO DI CASSA FINALE PER SPESE DI PERSONALE |
euro |
|||
IL PRESIDENTE DEL GRUPPO CONSILIARE
_________________________________________________
LINEE GUIDA PER L'APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI ESERCIZIO ANNUALE DEI GRUPPI CONSILIARI AI SENSI DEL COMMA 9 DELL'ARTICOLO 1 DEL DECRETO LEGGE 10 OTTOBRE 2012 N. 174, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 7 DICEMBRE 2012, N. 213
Articolo 1
(Veridicita' e correttezza delle spese)
1. Ciascuna spesa indicata nel rendiconto dei Gruppi consiliari di cui al comma 9 dell'articolo 1 del dl n. 174/2012 convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 deve corrispondere a criteri di veridicita' e correttezza.
2. La veridicita' attiene alla corrispondenza tra le poste indicate nel rendiconto e le spese effettivamente sostenute.
3. La correttezza attiene alla coerenza delle spese sostenute con le finalita' previste dalla legge, secondo i seguenti principi:
a) ogni spesa deve essere espressamente riconducibile all'attivita' istituzionale del gruppo;
b) non possono essere utilizzati, neanche parzialmente, i contributi erogati dal Consiglio regionale per finanziare, direttamente o indirettamente le spese di funzionamento degli organi centrali e periferici dei partiti o di movimenti politici e delle loro articolazioni politiche o amministrative o di altri rappresentanti interni ai partiti o ai movimenti medesimi;
c) i gruppi non possono intrattenere rapporti di collaborazione a titolo oneroso ed erogare contributi, in qualsiasi forma, con i membri del Parlamento nazionale, del parlamento europeo e con i consiglieri regionali di altre Regioni, ed ai candidati a qualunque tipo di elezione amministrativa o politica, limitatamente, per questi ultimi, al periodo elettorale - come previsto dalla normativa vigente - e sino alla proclamazione degli eletti;
d) non sono consentite le spese inerenti l'attivita' di comunicazione istituzionale nel periodo antecedente alla data delle elezioni nel quale vige il relativo divieto ai sensi della normativa statale in materia di par condicio.
4. Il contributo per le spese di funzionamento puo' essere utilizzato:
a) spese di cancelleria e d'ufficio, stampa e duplicazione;
b) spese per l'acquisto di libri, riviste, quotidiani, libri e altri strumenti di informazione su supporti informatici;
c) spese telefoniche e postali;
d) per la promozione istituzionale dell'attivita' del gruppo e dei singoli consiglieri appartenenti al gruppo medesimo;
e) per l'acquisto di spazi pubblicitari su organi di informazione esclusivamente per la promozione dell'attivita' istituzionale del gruppo o del singolo consigliere appartenente al gruppo medesimo;
f) per il rimborso al personale del gruppo delle spese sostenute per missioni autorizzate dal Presidente del gruppo medesimo, ove non siano a carico del bilancio del Consiglio;
g) per le spese di rappresentanza sostenute in occasione di eventi e circostanze di carattere rappresentativo del Gruppo consiliare che prevedono la partecipazione di personalita' o autorita' estranee all'Assemblea stessa quali: ospitalita' e accoglienza;
h) per l'acquisto di beni strumentali destinati all'attivita' di ufficio o all'organizzazione delle iniziative dei gruppi. Dei beni durevoli acquistati con i fondi del gruppo devono essere tenute opportune registrazioni;
i) altre spese relative all'attivita' istituzionale del gruppo.
5. Il contributo per le spese di personale puo' essere utilizzato sulla base delle rispettive normative regionali.
6. Il contributo per le spese di funzionamento non puo' essere utilizzato:
a) per spese sostenute dal consigliere nell'espletamento del mandato e per altre spese personali del consigliere;
b) per l'acquisto di strumenti di investimento finanziario;
c) per spese relative all'acquisto di automezzi.
Articolo 2
(Compiti del Presidente del Gruppo)
1. Il Presidente del Gruppo autorizza le spese e ne' e' responsabile. In caso di sua assenza o impedimento, le spese sono autorizzate dal Vicepresidente. L'autorizzazione alla spesa deve essere conservata unitamente alla documentazione contabile.
2. La veridicita' e la correttezza delle spese sostenute ai sensi dell'articolo 1 sono attestate dal Presidente del Gruppo consiliari. Il rendiconto e' comunque sottoscritto dal Presidente del Gruppo consiliare.
3. Ciascun Gruppo adotta un disciplinare interno nel quale sono indicate le modalita' per la gestione delle risorse messe a disposizione dal Consiglio e per la tenuta della contabilita', nel rispetto delle presenti linee guida.
Articolo 3
(Documentazione contabile)
1. Al rendiconto di cui all'articolo 1, comma 9, del dl n. 174/2012 convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n.213 deve essere allegata copia conforme della documentazione contabile relativa alle spese inserite nel rendiconto stesso. L'originale di tale documentazione e' conservata a norma di legge.
2. Per gli acquisti di beni e servizi la documentazione contabile e' rappresentata dalla fattura o scontrino fiscale parlante.
3. Per le spese relative al personale, qualora sostenute direttamente dai gruppi consiliari, dovranno essere allegati il contratto di lavoro e la documentazione attestante l'adempimento degli obblighi previdenziali ed assicurativi.
Articolo 4
(Tracciabilita' dei pagamenti)
1. Al fine di assicurare la tracciabilita' dei pagamenti i fondi erogati dal Consiglio regionale ai gruppi sono accreditati in un conto corrente bancario intestato al Gruppo e le operazioni di gestione del conto devono rispettare gli obblighi di tracciabilita' dei pagamenti previsti dalla normativa vigente.
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Note all'Allegato B:
Allegato aggiunto dall'art. 33, comma 10, L.R. 28 dicembre 2012, n. 68 e poi cosi' modificato, al numero 2) delle Uscite pagate nell'esercizio, dall'art. 1, comma 2, L.R. 3 gennaio 2017, n. 3 .
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