L.R. 9 novembre 2011, n. 39
Disposizioni in materia di entrate.
(Approvata dal Consiglio regionale con verbale n. 95/1 del 9 novembre 2011, pubblicata nel BURA 10 novembre 2011, n. 71 Speciale ed entrata in vigore l'11 novembre 2011)
Testo vigente |
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Art. 6
(Modifica al comma 1 dell'articolo 36 della legge regionale 25 ottobre 1996, n.
96)
1. Il comma 1 dell'articolo 36 della legge regionale 25 ottobre
1996, n. 96 (Norme per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia
residenziale pubblica e per la determinazione dei relativi canoni di locazione),
e' sostituito dal seguente:
"1. Nei confronti di coloro che alla data del 31 ottobre 2011 occupino senza
titolo un alloggio di edilizia residenziale pubblica e' consentita l'assegnazione
dell'alloggio medesimo nel rispetto di quanto previsto dall'art. 13, comma 3
della L.R. 11 settembre 1986, n.
55".