L.R. 9 novembre 2011, n. 39
Disposizioni in materia di entrate.
(Approvata dal Consiglio regionale con verbale n. 95/1 del 9 novembre 2011, pubblicata nel BURA 10 novembre 2011, n. 71 Speciale ed entrata in vigore l'11 novembre 2011)
Testo vigente |
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Indice
Art. 1 - (Abolizione dell'imposta regionale sulla benzina di autotrazione e contestuale incremento della tassa automobilistica regionale)
Art. 2 - (Modifiche alla L.R. 23 agosto 2011, n. 35)
Art. 3 - (Modifiche all'articolo 55 della legge regionale 10 gennaio 2011, n. 1)
Art. 4 - (Modifiche alla legge regionale 10 gennaio 2011, n. 2)
Art. 5 - Modifiche alla L.R. 23 agosto 2011, n. 35
Art. 6 - (Modifica al comma 1 dell'articolo 36 della legge regionale 25 ottobre 1996, n. 96)
Art. 7 - (Modifica alla L.R. n. 96/2000)
Art. 8 - (Entrata in vigore)
Art. 1
(Abolizione dell'imposta regionale sulla benzina di autotrazione e contestuale
incremento della tassa automobilistica regionale)
1. L'imposta regionale sulla benzina per autotrazione istituita con l'articolo 3 della Legge Regionale 10 gennaio 2011, n. 1 recante "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011 - 2013 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2011)", cessa di avere effetto a decorrere dal 1o gennaio 2012.
2. A decorrere dal 1o gennaio 2012, l'importo della tassa automobilistica regionale di cui al capo I del titolo III del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli Enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della Legge 23 ottobre 1992, n. 421) e successive modificazioni, e' aumentato del 10%.
3. Le entrate derivanti dall'aumento della tassa automobilistica regionale di cui al comma 2, per un importo fino a € 13.000.000,00, sono destinate alle finalita' di cui all'articolo 9, comma 1, della L.R. 10 gennaio 2011, n. 1 recante "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2011)", in sostituzione del gettito dell'imposta regionale sulla benzina per autotrazione.
Art. 2
(Modifiche alla L.R. 23 agosto 2011, n. 35)
1. L'articolo 3 della
legge regionale 23 agosto 2011, n. 35
recante "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria", e'
sostituito dal seguente:
"Art. 3
(Valorizzazione dell'Aeroporto d'Abruzzo)
1. Al fine di finanziare gli interventi previsti dalla L.R. 8
novembre 2001, n. 57 recante "Valorizzazione dell'Aeroporto d'Abruzzo" la
Giunta regionale e' autorizzata per l'anno 2011 all'approvazione delle attivita'
di promozione a favore dell'Aeroporto d'Abruzzo con un intervento finanziario
massimo di Euro 4 milioni.
2. Per il finanziamento degli interventi di cui al comma 1 si provvede mediante
l'impiego delle seguenti risorse finanziarie:
a) quanto a Euro 1,2 milioni mediante corrispondente riduzione delle risorse
dello stanziamento del Fondo di cui all'art. 4, comma 5, della L.R. 28 aprile
2000, n. 77 recante "Interventi di sostegno regionale alle imprese operanti
nel settore del turismo", a valere sul cap. 242432 - UPB 09.02.002
denominato: Trasferimento alla FIRA delle risorse di cui all'art. 4 della L.R.
n. 77/2000 - fondo di dotazione, ed iscrizione delle stesse sul bilancio di
previsione per l'esercizio finanziario 2011, per competenza e cassa, nell'ambito
del capitolo di spesa 242422 - UPB 06.02.004 denominato: Valorizzazione
dell'Aeroporto d'Abruzzo - L.R. 8 novembre 2001, n. 57;
b) [quanto a Euro 1,2 milioni mediante impiego delle economie vincolate relative
al Fondo unico per le agevolazioni alle imprese, di cui al capitolo di spesa
282451 - UPB 08.02.002 -, denominato: Fondo unico per le agevolazioni alle
imprese - D.Lgs. 112/98. Il Servizio Bilancio della Direzione Riforme
Istituzionali, Enti locali, Bilancio, Attivita' sportive, su richiesta della
Direzione Trasporti, Infrastrutture, Mobilita' e Logistica e della Direzione
Sviluppo Economico, e' autorizzato ed effettuare la reiscrizione della somma di
Euro 1.200.000,00 di cui al presente comma sul capitolo di spesa 242422 - UPB
06.02.004 denominato: Valorizzazione dell'Aeroporto d'Abruzzo - L.R. 8.11.2001,
n. 57];
c) [quanto a Euro 1,6 milioni mediante impiego delle economie vincolate derivanti
dalle economie di spesa preventivamente accertate riguardanti l'intervento
straordinario del Mezzogiorno. Il Servizio Bilancio della Direzione Riforme
Istituzionali, Enti locali, Bilancio, Attivita' sportive, su richiesta della
Direzione Trasporti, Infrastrutture, Mobilita' e Logistica e della Direzione
Affari della Presidenza, competente in materia di Programmazione, e' autorizzato
ad effettuare la reiscrizione della somma di Euro 1.600.000,00 di cui al
presente comma sul capitolo di spesa 242422 - UPB 06.02.004 denominato:
Valorizzazione dell'Aeroporto d'Abruzzo - L.R. 8.11.2001. n. 57].".
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Note all'art. 2:
Con delibera del 23 dicembre 2011, il Consiglio dei ministri ha impugnato davanti alla Corte Costituzionale, ai sensi dell'art. 127 della Costituzione, per violazione dell' articolo 81, quarto comma , della Costituzione, il presente articolo nella parte in cui modifica l'art. 3, comma 2, lettere b) e c), della L.R. 23 agosto 2011, n. 35. Con sentenza n. 192 del 2012, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 3, comma 2, lettere b) e c), della L.R. 23 agosto 2011, n. 35 come sostituito dal presente articolo.
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Art. 3
(Modifiche all'articolo 55 della legge regionale 10 gennaio 2011, n. 1)
1. Il comma 6 dell'articolo 55 della L.R. 10 gennaio 2011, n. 1 recante "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2011)'' e' abrogato.
Art. 4
(Modifiche alla legge regionale 10 gennaio 2011, n. 2)
1. Al bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario, di cui alla L.R. 10 gennaio 2011, n. 2 recante "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011 - Bilancio pluriennale 2011-2013", sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa:
a) capitolo di entrata 03.04.001 - 31102 denominato "Entrate derivanti da
introiti per attivita' vivaistico-forestale - L.R. 12 aprile 1994, n. 28"
in aumento € 100.000,00
b) capitolo di spesa 03.01.002 - 151575 denominato: Contributo alle ATER per la
lotta all'abusivismo nell'edilizia residenziale pubblica
in aumento € 100.000,00
Art. 5
Modifiche alla L.R. 23 agosto 2011, n. 35
1. L'articolo 31 della
legge regionale 23 agosto 2011 n. 35
(Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria) e' sostituito dal
seguente:
"[Art. 31
(Interventi a favore dei malati oncologici)
1. Le entrate derivanti dall'applicazione dell'art. 85 della
L.R. 15/2004, quantificate per l'esercizio finanziario corrente in €
200.000,00, sono destinate al finanziamento di interventi in materia sociale per
i portatori di malattie oncologiche e per i pazienti trapiantati.
2. I sussidi previsti al comma 3 dell'art. 5 della L.R. 21 aprile 1977, n. 19
sono estesi ai portatori di patologie oncologiche ed ai pazienti trapiantati e
sono erogati con le modalita' vigenti per i sussidi di cui all'art. 5 della
medesima legge regionale.
3. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 2, valutati per il corrente
esercizio finanziario in € 200.000,00, sono erogati a valere sullo
stanziamento della U.P.B. della spesa 13.01.003, denominato: Interventi socio
assistenziali per la maternita', l'infanzia, l'adolescenza e la famiglia.
4. Al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario corrente sono apportate
le seguenti modifiche in termini di competenza e di cassa:
a) lo stanziamento della U.P.B. di parte entrata 03.05.002, denominata
"Entrate per sanzioni amministrative e violazioni tributarie" e'
incrementato di € 200.000,00;
b) lo stanziamento della U.P.B. di parte spesa 13.01.003, denominato
"Interventi socio assistenziali per la maternita', l'infanzia,
l'adolescenza e la famiglia" e' incrementato di € 200.000,00.
5. La Giunta regionale individua con proprio provvedimento i capitoli di entrata
e di spesa all'interno delle unita' previsionali di base indicate al comma 4. L'erogazione
della spesa di cui al presente articolo e' consentita solo nei limiti delle
entrate preventivamente accertate]".
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Note all'art. 5:
Con delibera del 23 dicembre 2011, il Consiglio dei ministri ha impugnato davanti alla Corte Costituzionale, ai sensi dell'art. 127 della Costituzione, per violazione dell' articolo 81, quarto comma , della Costituzione, il presente articolo nella parte in cui, nel modificare l'art. 31 della L.R. 23 agosto 2011, n. 35, rinvia ad un provvedimento della Giunta regionale la copertura finanziaria degli interventi previsti dallo stesso art. 31. Con sentenza n. 192 del 2012, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 31 della L.R. 23 agosto 2011, n. 35 come sostituito dal presente articolo.
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Art. 6
(Modifica al comma 1 dell'articolo 36 della legge regionale 25 ottobre 1996, n.
96)
1. Il comma 1 dell'articolo 36 della legge regionale 25 ottobre
1996, n. 96 (Norme per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia
residenziale pubblica e per la determinazione dei relativi canoni di locazione),
e' sostituito dal seguente:
"1. Nei confronti di coloro che alla data del 31 ottobre 2011 occupino senza
titolo un alloggio di edilizia residenziale pubblica e' consentita l'assegnazione
dell'alloggio medesimo nel rispetto di quanto previsto dall'art. 13, comma 3
della L.R. 11 settembre 1986, n.
55".
Art. 7
(Modifica alla L.R. n. 96/2000)
1. All' art. 9, comma 1, della L.R. 18 maggio 2000, n. 96
(Istituzione della Riserva Naturale di interesse provinciale "Pineta
Dannunziana") dopo le parole "Piano particolareggiato in vigore" sono aggiunte
le parole:
"Esclusivamente per quanto concerne l'area della riserva interessata dalla
riviera (assi viari, spartitraffico e marciapiedi) sono consentiti i seguenti
interventi:
a) L'eliminazione della carreggiata lato mare;
b) La creazione di un parco pubblico con percorsi pedonali e ciclabili che vada
a sostituire la carreggiata eliminata integrandosi con lo spartitraffico verde
attualmente esistente;
c) La ricongiunzione della pineta al mare in un unico percorso ecologico tramite
la realizzazione di un sovrappasso verde che, attraverso l'area dell'ex camping,
connetta la pineta all'istituendo parco".
Art. 8
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.