L.R. 21 dicembre 2012, n. 66
Norme in materia di raccolta, commercializzazione, tutela e valorizzazione dei tartufi in Abruzzo.
(Approvata dal Consiglio regionale con verbale n. 136/6 dell'11 dicembre 2012, pubblicata nel BURA 28 dicembre 2012, n. 94 Speciale ed entrata in vigore il 29 dicembre 2012)
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Note generali:
L'art. 3 della L.R. 20 ottobre 2015, n. 32 dispone il trasferimento alla Regione delle funzioni amministrative di cui alla presente legge, attribuite, conferite o comunque esercitate dalle province prima dell'entrata in vigore della medesima legge. La L.R. 32/2015, inoltre, all'art. 8 definisce l'effettiva decorrenza del trasferimento delle funzioni alla Regione e all'art. 11 reca disposizioni transitorie.
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Testo
vigente |
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CAPO IV
AUTORIZZAZIONE ALLA RACCOLTA - PROCEDURE - DISPOSIZIONI FINANZIARIE
Art. 23
(Tesserino di idoneita' - adempimenti amministrativi - rinnovo annuale - rinnovo
alla scadenza)
1. L'aspirante raccoglitore di tartufi sostiene l'esame di idoneita' entro centoventi giorni dalla data di presentazione della domanda al Comando provinciale del CFS della provincia di appartenenza.
2. Gli aspiranti raccoglitori che non hanno superato la prova di esame possono ripeterla non prima di quattro mesi, senza dover riprodurre domanda ma dando assenso scritto alla fine dell'esame risultato negativo. Decorso un anno senza che l'interessato si sia ripresentato all'esame, lo stesso deve riprodurre nuova domanda completa.
3. I non residenti nel territorio regionale possono richiedere l'autorizzazione alla raccolta al Comando provinciale del CFS nel cui territorio hanno domicilio.
4. Sulla base dei processi verbali delle prove di esame, il competente Servizio politiche forestali, demanio civico ed armentizio della Giunta regionale rilascia i tesserini agli aspiranti raccoglitori.
5. Il tesserino e' comunque rilasciato previa esibizione della ricevuta di pagamento della relativa tassa di concessione regionale di cui all'articolo 24.
6. Sul tesserino di idoneita' sono riportate le generalita' e la fotografia vidimata del raccoglitore autorizzato.
7. Il tesserino di idoneita' si intende rinnovato annualmente mediante il pagamento della tassa di concessione prevista dall'articolo 24.
8. Il tesserino e' rilasciato agli aspiranti raccoglitori, che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di eta' ed abbiano superato un esame inteso ad accertare la conoscenza delle specie e delle varieta' dei tartufi, gli elementi fondamentali della biologia degli stessi, le modalita' di ricerca, di raccolta e di commercializzazione e la normativa statale e regionale in materia.
9. Il tesserino ha la validita' di dieci anni dalla data di rilascio ed e' rinnovato su domanda indirizzata al Comando provinciale del CFS competente per territorio.
9-bis. La validita' dei tesserini rilasciati precedentemente alla data del 1 gennaio 2013 e' prorogata fino al compimento del quindicesimo anno dalla data di rilascio.
10. La domanda di rinnovo e' corredata:
a) del tesserino scaduto;
b) della ricevuta comprovante l'avvenuto pagamento;
c) di due foto del richiedente, di cui una autenticata.
11. L'elenco nominativo dei titolari dei tesserini rilasciati per la raccolta dei tartufi e' tenuto presso il competente Servizio della Direzione Politiche Agricole.
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Note all'art. 23:
Il comma 9-bis e' stato inserito dall'art. 2, comma 1, L.R. 27 dicembre 2013, n. 58 e poi cosi' modificato dall'art. 19, comma 16, L.R. 20 gennaio 2021, n. 1.
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