L.R. 9 gennaio 2013, n. 1
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 17 dicembre 1997, n. 143, (Norme in materia di riordino territoriale dei Comuni. Mutamenti delle circoscrizioni, delle denominazioni e delle sedi comunali. Istituzione di nuovi Comuni, Unioni, Fusioni), disposizioni in materia di riassetto degli enti del territorio montano e norme in materia di politiche di sviluppo della montagna abruzzese.
(Approvata dal Consiglio regionale con verbale n. 137/6 del 21 dicembre 2012, pubblicata nel BURA 16 gennaio 2013, n. 2 ed entrata in vigore il 17 gennaio 2013)
Testo
vigente |
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Indice
Art. 1 - (Abrogazione all'art. 9 della L.R. 143/1997)
Art. 2 - (Integrazione alla L.R. 143/1997)
Art. 3 - (Ulteriori integrazioni alla L.R. 143/1997)
Art. 4 - (Entrata in vigore)
Allegato A - Ambiti e Comuni ad essi appartenenti
Art. 1
(Abrogazione all'art. 9 della L.R. 143/1997)
1. Il comma 3, dell'art. 9, della legge regionale 17 dicembre 1997, n. 143 (Norme in materia di riordino territoriale dei Comuni: Mutamenti delle circoscrizioni, delle denominazioni e delle sedi comunali. Istituzione di nuovi Comuni, Unioni e Fusioni) e' abrogato.
Art. 2
(Integrazione alla L.R. 143/1997)
1. Dopo l'art. 11 della legge
regionale n. 143/1997, e' inserito il seguente articolo:
"Art. 11-bis
(Dimensioni territoriali ottimali ed omogenee per l'esercizio in forma associata
obbligatoria di funzioni fondamentali da parte dei Comuni)
1. In attuazione delle disposizioni di cui al D.L.
6 luglio 2012, n. 95, convertito in L.
7 agosto 2012, n. 135, di modifica del D.L.
31 maggio 2010, n. 78, convertito in L.
30 luglio 2010, n. 122, e del D.L.
13 agosto 2011, n. 138, convertito in L.
14 settembre 2011, n. 148, la Regione Abruzzo, nelle materie di cui all'art.117,
terzo e quarto comma della Costituzione, tenuto conto degli obiettivi
stabiliti dalla programmazione regionale e dei principi di efficacia,
economicita', di efficienza e riduzione delle spese, individua, quali dimensioni
territoriali ottimali e omogenee per area geografica per lo svolgimento, in
forma obbligatoriamente associata, delle funzioni fondamentali da parte dei
Comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, se appartenenti o appartenuti a
Comunita' montane, e da parte dei Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti
negli altri casi, mediante Unioni, di cui all'art.
32 del D.Lgs 267/2000 e successive modifiche, o mediante convenzioni di cui
all'art.
30 del D.Lgs. 267/2000, i seguenti otto Ambiti, con i Comuni ad essi
appartenenti, come individuati nell'Allegato "A" che forma parte integrante e
sostanziale della presente legge:
a) Ambito "L'Aquila";
b) Ambito " Sulmona";
c) Ambito "Avezzano";
d) Ambito " Chieti";
e) Ambito "Lanciano";
f) Ambito " Vasto";
g) Ambito "Pescara";
h) Ambito "Teramo".
2. Le dimensioni territoriali, di cui al comma 1, si applicano anche ai Comuni,
con popolazione fino a 1.000 abitanti, che scelgono di costituire una Unione di
Comuni, ai sensi dell'art.
16 della L. 14 settembre 2011, n. 148, come sostituito dall'art.
19, comma 2, della legge 7 agosto 2012, n. 135, oppure scelgono di stipulare
una o piu' convenzioni tra Comuni, di cui all'art.
30 del D.Lgs 267/2000, di durata almeno triennale, per l'esercizio in forma
associata di tutte le funzioni e di tutti i servizi pubblici loro
spettanti.
3. Le dimensioni territoriali, di cui al comma 1, si applicano, altresi', anche
ai Comuni, con popolazione fino a 5.000 abitanti, facenti parte di una Unione di
Comuni gia' costituita alla data del 7 luglio 2012, tenuti ad optare, ai sensi
dell'art.
19, comma 4, del D.L. 95/2012, convertito in L.
135/2012, o per la costituzione di una Unione o la stipula di una o piu'
convenzioni di durata almeno triennale, per l'esercizio associato obbligatorio
delle funzioni fondamentali nel caso dei Comuni con popolazione fino a 5.000
abitanti, secondo le disposizioni dell'art.
14 del D.L. 78/2010, convertito in L.
122/2010, come modificato dall'art.
19, comma 1, del D.L. 95/2012, convertito in L.
135/2012, ovvero per l'esercizio associato di tutte le funzioni e di tutti i
servizi pubblici loro spettanti, nel caso di Comuni fino a 1.000 abitanti,
secondo le disposizioni di cui all'art.
16 del D.L. 138/2011, convertito in L.
148/2011, come sostituito dall'art.
19, comma 2, del D.L. 95/2012, convertito in L.
135/2012.
4. Le dimensioni territoriali ottimali ed omogenee per l'esercizio associato
delle funzioni fondamentali dei Comuni, relativamente alle funzioni del sociale
e dei rifiuti, sono demandate alla legislazione regionale di settore.
5. Ai fini della presente legge alle forme associative di Unioni o convenzioni
previste dai commi 1, 2 e 3, possono aderire anche Comuni con popolazione
superiore ai 5.000 abitanti.
6. Le Unioni o le convenzioni sono costituite all'interno della dimensione
territoriale ottimale ed omogenea per area geografica, di cui al comma 1, e nel
rispetto dei limiti demografici minimi, ossia della complessiva popolazione
residente nei rispettivi territori, ai sensi dell'art.
156, comma 2, del D.Lgs 267/2000 e successive modifiche, cosi' come
individuati con deliberazione di Giunta regionale
7. Ai fini della presente legge e' possibile derogare, in via eccezionale, a
quanto disposto dal comma 6, in presenza di una o piu' delle seguenti
condizioni:
a) mancanza di contiguita' territoriale con Comuni obbligati a gestire in forma
associata funzioni/servizi comunali;
b) impossibilita', da parte dei Comuni obbligati, di costituire forme
associative ricadenti nel territorio di una singola provincia con conseguente
possibilita' di costituire forme associative interprovinciali;
c) situazioni orografiche tali da non consentire il rispetto di quanto disposto
al comma 4;
d) impossibilita', da parte dei Comuni obbligati, posti a confine di ciascun
ambito, di costituire forme associative ricadenti nel territorio dello stesso
ambito di cui fanno parte. In tali casi gli enti interessati, nella convenzione
o nell'atto costitutivo e nello Statuto della forma associativa, indicano le
oggettive motivazioni che giustificano la deroga.
8. Il rappresentante legale dell'Unione o del Comune capofila in caso di
convenzione, trasmette alla Giunta regionale, Direzione regionale competente in
materia di enti locali, l'atto costitutivo e lo Statuto, di cui all'art.
32 del D.Lgs. 267/2000 o di cui all'art.
16 della L. 14 settembre 2011, n. 148, come sostituito dall'art.
19, comma 2 della legge 7 agosto 2012, n. 135, o la convenzione, di cui all'art.
30 del D.Lgs. 267/2000, nonche' una relazione con i risultati attesi in
termini di efficienza ed efficacia.
9. I Comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti qualora, entro il termine
perentorio del 7 gennaio 2013, non avanzino alla Regione una proposta di Unione
di Comuni, sono tenuti ad istituire una Unione di Comuni secondo le modalita' di
cui all'art.
14 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni, con L.
30 luglio 2010, n. 122, modificato dall'art.
19 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito in L.
7 agosto 2012, n. 135.
10. I Comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti qualora, entro il termine
perentorio del 7 gennaio 2013, avvalendosi della facolta' loro riconosciuta dall'art.
16 del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito in L.
14 settembre 2011, n. 148, come sostituito dall'art.
19, comma 2, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito in L.
7 agosto 2012, n. 135, avanzino alla Regione una proposta di Unione di
Comuni non conforme a quanto stabilito dalla vigente legislazione statale e
regionale, sono tenuti ad istituire una Unione di Comuni secondo le modalita' di
cui all'art.
14 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni, con L.
30 luglio 2010, n. 122, modificato dall'art.
19, comma 1, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito in L.
7 agosto 2012, n. 135.
11. La Regione, con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme
deliberazione della Giunta regionale, sancisce l'istituzione delle Unioni di
Comuni costituite da Comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti in conformita'
a quanto stabilito dall'art.
16, comma 5, del D.L. 138/2011, convertito con L.
148/2011, e sostituito dall'art.
19, comma 2, del D.L. 95/2012, convertito in L.
135/2012.
12. La Giunta regionale propone al Consiglio regionale l'inserimento delle forme
associative, costituite nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente
articolo, nel Programma di riordino territoriale, di cui all'art. 11, commi 1 e
2.
13. La Regione eroga contributi annuali alle forme associative, costituitesi ai
sensi dei commi 6 e 7, nel limite delle risorse finanziarie stanziate in
bilancio. La Giunta regionale stabilisce, annualmente, i criteri e le modalita'
per l'erogazione dei contributi.
14. La Regione promuove azioni di accompagnamento e sostegno ai Comuni per l'avvio
e l'entrata a regime dell'esercizio in forma associata di funzioni/servizi
comunali. A tal fine puo' avvalersi dell'ausilio di atenei universitari e di
soggetti pubblici o privati specializzati, individuati secondo la vigente
normativa.".
Art. 3
(Ulteriori integrazioni alla L.R. 143/1997)
1. Dopo l'articolo 15 della legge
regionale 17 dicembre 1997, n. 143 sono aggiunti i seguenti:
"Art. 15-bis
(Riassetto di enti del territorio montano)
1. La Regione Abruzzo, al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di
finanza pubblica, l'ottimale coordinamento della stessa, il contenimento delle
spese degli enti territoriali e il migliore svolgimento delle funzioni
amministrative e dei servizi pubblici, procede al complessivo riassetto degli
enti operanti nel territorio montano contestualmente promuovendo la costituzione
di unioni tra i Comuni montani.
Art. 15-ter
(Unioni Montane)
1. Fermo rimanendo l'obbligo di adempiere alle disposizioni di cui all'articolo
19 del D.L. 95/2012 convertito nella Legge
135/2012 entro il termine ivi previsto, i Comuni appartenenti a Comunita'
Montane trasmettono alla Regione, entro il termine perentorio del 30 aprile
2013, deliberazioni di identico contenuto, adottate dai Consigli Comunali ai
sensi dell'articolo
32 del D.Lgs. 267/2000, con le quali costituiscono una o piu' Unioni di
Comuni montani, ovvero Unioni Montane, o ai sensi dell'articolo
30 del D.Lgs. 267/2000, con cui hanno stipulato apposite convenzioni, nel
rispetto della normativa statale e regionale che disciplina le dimensioni
territoriali omogenee e le soglie demografiche minime per l'esercizio in forma
associata delle funzioni fondamentali.
2. Alla "Unione Montana" possono aderire i Comuni montani che ne facciano
richiesta.
3. Ciascun Comune montano puo' aderire ad una sola Unione.
4. L'"Unione Montana" puo' esercitare, nel rispetto delle norme vigenti, anche
le specifiche competenze di tutela e promozione della montagna attribuite in
attuazione dell'articolo
44, comma 2, della Costituzione e in attuazione delle leggi in favore dei
territori montani.
5. I Comuni, con la medesima deliberazione di cui al comma 1, stabiliscono la
data entro cui saranno insediati gli organi dell'Unione. L'insediamento dovra'
avvenire entro e non oltre il termine perentorio del 30 giugno 2013.
Stabiliscono altresi' di assumere in capo all'"Unione Montana" la gestione delle
funzioni e dei servizi svolti dalla Comunita' Montana di appartenenza e di
assumere conseguentemente alle proprie dipendenze personale dipendente di
Comunita' Montane, titolare di rapporti di lavoro di cui al vigente articolo 21,
comma 5, della L.R.
10/2008.
6. L' Unione Montana di cui al comma 1, entro il termine perentorio del
30.06.2013, trasmette al Presidente della Giunta regionale e all'Assessore
competente in materia di Enti Locali copia dell'atto costitutivo e dello Statuto
approvati.
7. Per l'assunzione del personale di cui al comma 5, i Comuni beneficiano delle
risorse finanziarie di cui all'articolo 15-sexies, comma 2. Al personale delle
Comunita' Montane che i Comuni non hanno previsto di assumere alle proprie
dipendenze si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15-quinquies.
8. Nelle more dell'insediamento degli organi dell'Unione Montana e della
definizione del trasferimento del personale, come previsto dal comma 5, i Comuni
possono avvalersi del personale medesimo, anche a tempo pieno, mediante
convenzione a titolo gratuito con la Comunita' Montana.
Art. 15-quater
(Trasferimento del patrimonio e dei rapporti giuridici)
1. Ferme rimanendo le disposizioni di cui all'articolo 15-ter, comma 7, qualora
i Comuni costituiscano un'unica Unione Montana il cui territorio sia almeno
coincidente con quello di una Comunita' Montana, la titolarita' del patrimonio e
degli altri rapporti giuridici attivi e passivi gia' in capo a quest'ultima, e'
trasferita all'Unione stessa senza che sia esperita alcuna procedura di
liquidazione.
2. Il Presidente della Giunta Regionale con proprio decreto dichiara estinta la
Comunita' Montana e ne trasferisce i rapporti giuridici attivi e passivi in capo
all'Unione.
3. Qualora i Comuni appartenenti ad una stessa Comunita' Montana costituiscano,
nei modi e nei termini di cui all'articolo 15-ter, piu' Unioni Montane o Unioni
Montane cui partecipino solo parte degli stessi, il Presidente della Giunta
regionale con proprio decreto nomina Commissario ad acta il Presidente della
Comunita' Montana al fine di predisporre il Piano di liquidazione da definire
entro e non oltre il 30 giugno 2013. Per l'incarico di Commissario non viene
attribuito alcun compenso.
4. Il Piano di liquidazione dovra' tener conto dei contenuti della deliberazione
di costituzione dell'Unione adottata dai Comuni e, in particolare, dei contenuti
di cui all'articolo 15-ter, comma 5.
5. Con il Decreto del Presidente della Giunta regionale di cui al comma 3, sono
disciplinati i compiti e le funzioni del Commissario ad acta necessari per la
definizione dei rapporti successori, ivi compresi quelli relativi al personale
di cui all'articolo 15-ter, comma 5.
6. Il Commissario ad acta, nello svolgimento delle proprie funzioni e dei propri
compiti, fa capo alle Direzioni della Giunta regionale competenti in materia di
risorse umane e strumentali e in materia di politiche del lavoro, seguendone gli
indirizzi. Il Commissario relaziona alla Direzione della Giunta regionale
competente in materia di riforme istituzionali e di enti locali.
7. Entro il termine del 30 giugno 2013, il Commissario propone alle Direzioni
regionali competenti in materia di risorse umane e strumentali e in materia di
politiche del lavoro, un piano di liquidazione del patrimonio della Comunita'
Montana e di ricollocazione del personale di cui all'articolo 15-ter, comma 5,
secondo le vigenti disposizioni del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e in particolare degli articoli 30
e 33
dello stesso, espletando le relative procedure, tenendo anche conto del
contenuto della deliberazione di costituzione dell'Unione adottata dai
Comuni.
8. Ove il Commissario non adempia nel termine previsto, provvede la Giunta
regionale per il tramite delle Direzioni regionali di cui al comma 7.
9. Il Presidente della Giunta regionale con proprio decreto approva, su proposta
delle Direzioni regionali di cui al comma 7, il piano di liquidazione e di
successione nella titolarita' del patrimonio e dei rapporti giuridici attivi e
passivi facenti capo alla Comunita' Montana e ne dichiara l'estinzione.
Art. 15-quinquies
(Soppressione e liquidazione di Comunita' Montane per mancata costituzione di
Unioni Montane)
1. Decorso inutilmente il termine perentorio di cui all'articolo 15-ter, comma
1, il Presidente della Giunta regionale dispone con proprio Decreto la
soppressione delle relative Comunita' Montane e nomina un Commissario
liquidatore per ciascuna di esse.
2. La soppressione della Comunita' Montana e la nomina di un Commissario
liquidatore sono disposte dal Presidente della Giunta regionale con proprio
decreto anche nel caso in cui l'Unione Montana di cui all'articolo 15-ter, comma
1, risulti non conforme alla normativa statale e regionale che disciplina le
dimensioni territoriali ed omogenee e le soglie demografiche minime per l'esercizio
in forma associata delle funzioni fondamentali.
3. Per l'incarico di Commissario non viene attribuito alcun compenso.
4. Dalla data di assunzione dell'incarico da parte del Commissario gli Organi
della Comunita' Montana decadono dalle loro funzioni ed i loro componenti
cessano dalle rispettive cariche.
5. Con il Decreto del Presidente della Giunta regionale di cui ai commi 1 e 2,
sono disciplinati i compiti e le funzioni del Commissario necessari per la
definizione dei rapporti successori, ivi compresi quelli relativi al personale
delle Comunita' Montane soppresse titolare di rapporti di lavoro di cui al
vigente articolo 21, comma 5, della L.R.
10/2008.
6. Il Commissario, nello svolgimento delle proprie funzioni e dei propri
compiti, fa capo alle Direzioni della Giunta regionale competenti in materia di
risorse umane e strumentali e in materia di politiche del lavoro, seguendone gli
indirizzi. Il Commissario relaziona alla Direzione della Giunta regionale
competente in materia di riforme istituzionali e di enti locali.
7. Entro 60 giorni dall'insediamento, ciascun commissario liquidatore propone,
alle Direzioni regionali competenti in materia di risorse umane e strumentali e
di politiche del lavoro, un piano di liquidazione della Comunita' Montana
soppressa e di ricollocazione del personale di cui al comma 5, secondo le
vigenti disposizioni del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e in particolare degli articoli 30
e 33
dello stesso, espletando le relative procedure.
8. Ove il Commissario non adempia nel termine di cui al comma 7, provvede la
Giunta regionale per il tramite delle Direzioni regionali ivi indicate.
9. Il Presidente della Giunta regionale approva con proprio decreto su proposta
delle Direzioni regionali di cui al comma 6, il piano di liquidazione e di
successione nella titolarita' del patrimonio e dei rapporti giuridici attivi e
passivi gia' facenti capo a ciascuna Comunita' Montana soppressa e ne dichiara l'estinzione.
Art. 15-sexies
(Sostegno finanziario alla costituzione di Unioni Montane ed alla ricollocazione
del personale delle comunita' montane soppresse)
1. La Giunta regionale assicura, con appositi stanziamenti di bilancio, alle
Unioni Montane di cui alla presente legge, quote premiali delle risorse
finanziarie destinate all'esercizio in forma associata delle funzioni
fondamentali, tenendo conto:
a) del numero di dipendenti delle Comunita' Montane assunti dai Comuni
partecipanti all'Unione e destinati all'esercizio delle funzioni alla medesima
affidate;
b) della popolazione dell'Unione;
c) del numero di Comuni dell'Unione;
d) della densita' abitativa del territorio dell'Unione.
2. La Giunta regionale destina, nei limiti delle disponibilita' di bilancio,
risorse finanziarie in favore degli enti locali e delle Unioni che assumono alle
proprie dipendenze personale delle Comunita' Montane, interessate dal processo
di riordino istituzionale della presente legge, titolare di rapporti di lavoro
di cui al vigente articolo 21, comma 5, della L.R.
10/2008.
3. La Giunta regionale individua entro il 31 marzo 2013 i criteri per la
concessione delle risorse finanziarie di cui ai commi 1 e 2.
Art. 15-septies
(Agevolazioni in materia di patto di stabilita')
1. Gli enti locali e le Unioni che, nell'ambito del processo di riordino
istituzionale di cui alla presente legge, assumono nei propri organici personale
delle Comunita' Montane soppresse titolare di rapporti di lavoro di cui al
vigente articolo 21, comma 5, della L.R.
10/2008, beneficiano prioritariamente delle attribuzioni di spazi finanziari
del patto di stabilita' operate dalla Regione ai sensi dell'articolo
1, commi da 138 a 145 della legge 13 dicembre 2010, n. 220.
2. La Giunta regionale stabilisce le modalita' di attuazione del presente
articolo nel rispetto delle norme nazionali vigenti in materia di patto di
stabilita'.
Art. 15-octies
(Disposizioni finali)
1. Il personale dipendente delle Comunita' Montane estinte, titolare del
rapporto di lavoro di cui al vigente articolo 21, comma 5, della L.R.
10/2008, non ricollocato presso altri enti al termine delle procedure di cui
all'articolo 15-quater, comma 7 e all'articolo 15-quinquies, comma 7, viene, per
il tramite della Direzione Risorse Umane e strumentali, ricollocato presso il
Consiglio regionale o presso la Giunta regionale, o, in subordine, presso enti,
aziende, agenzie, dipendenti della Regione Abruzzo, nel rispetto delle procedure
previste dalla legge e dalla contrattazione collettiva di settore."
Art. 4
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
__________________
Allegato A
Ambiti e Comuni ad essi appartenenti