L.R. 10 gennaio 2013, n. 2
Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013 - 2015 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2013).
(Approvata dal Consiglio regionale con verbale n. 138/4 del 28 dicembre 2012, pubblicata nel BURA 16 gennaio 2013, n. 7 Speciale ed entrata in vigore il 1o gennaio 2013)
Testo
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CAPO IV
Ulteriori disposizioni normative
Art. 55
(Definizione delle domande di sanatoria presentate ai sensi delle disposizioni
di cui alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, Capo IV, alla legge 23 dicembre 1994,
n. 724, art. 39 ed alla legge 24 novembre 2003, n. 326, art. 32)
1. Le domande di sanatoria presentate ai sensi e nei termini previsti dalle disposizioni di cui alla legge 47/1985, capo IV, alla legge 724/1994, art. 39 ed alla legge 326/2003, art. 32, ancora pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite dai Comuni entro il 31 dicembre 2023.
2. Al fine di consentire la celere definizione dei procedimenti di cui al comma 1, i soggetti che hanno la disponibilita' degli immobili per i quali e' stata richiesta la sanatoria trasmettono all'ufficio comunale competente, entro il 31 dicembre 2022, una dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante:
a) la disponibilita' dell'immobile da parte del dichiarante;
b) la sussistenza delle condizioni per l'applicazione delle riduzioni della somma dovuta a titolo di oblazione previste dalla legge 47/1985, articolo 34, comma 3 e dalla legge 724/1994, articolo 39, comma 13;
c) la descrizione dello stato delle opere abusive comprensiva dell'indicazione della superficie e della volumetria delle stesse;
d) la residenza del dichiarante, in caso di sanatoria di opere abusive realizzate su immobili destinati ad abitazione;
e) la data di iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, nonche' la sede dell'impresa in caso di sanatoria di opere abusive realizzate su immobili destinati ad ospitare attivita' imprenditoriali;
f) l'avvenuta esecuzione delle opere di adeguamento sismico di cui alla legge 47/1985, articolo 35, commi 5, 6, 7 e 8 nei casi prescritti nella legge stessa;
g) l'avvenuta variazione catastale, da allegare in copia con visura aggiornata.
3. Resta ferma la facolta' del comune di verificare la veridicita' della dichiarazione formulata ai sensi del comma 2. Se tale accertamento da' esito negativo, il comune trasmette gli atti del procedimento alla Procura della Repubblica competente per territorio e comunica al dichiarante l'avvenuta decadenza dal beneficio di cui al presente articolo.
4. Il dirigente dell'Ufficio comunale competente, verificata la regolarita' della dichiarazione sostitutiva presentata ed accertato l'avvenuto pagamento della somma dovuta a titolo di oblazione, se sussistono i presupposti di legge, rilascia il titolo edilizio in sanatoria.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli abusi edilizi realizzati sulle aree del territorio regionale sottoposte ai vincoli di cui all'art. 33 della legge 47/1985.
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Note all'art. 55:
La rubrica dell'articolo e' stata cosi' sostituita dall'art. 1, comma 4, lett. a), L.R. 12 gennaio 2017, n. 4.
Il comma 1, gia' modificato dall'art. 9, comma 1, L.R. 4 gennaio 2014, n. 1, poi sostituito dall'art. 7, comma 1, L.R. 21 maggio 2014, n. 32, successivamente modificato dall'art. 1, comma 1, L.R. 8 gennaio 2015, n. 1, ancora sostituito dall'art. 8, comma 1, L.R. 10 marzo 2015, n. 5, poi modificato dall'art. 14, comma 4, lett. a), L.R. 19 gennaio 2016, n. 5, dall'art. 1, comma 4, lett. b) e c), L.R. 12 gennaio 2017, n. 4, dall'art. 1, comma 4, lett. a), L.R. 12 gennaio 2018, n. 4, dall'art. 16, comma 3, , lett. a), L.R. 29 gennaio 2019, n. 1, dall'art. 1, comma 4, lett. a), L.R. 14 genaio 2020, n. 1 e dall'art. 19, comma 14, lett. a), L.R. 20 gennaio 2021, n. 1, e' stato cosi' modificato dall'art. 8, comma 1, lett. a), L.R. 11 gennaio 2022, n. 1.
Il comma 2, gia' sostituito dall'art. 8, comma 2, L.R. 10 marzo 2015, n. 5, poi modificato dall'art. 14, comma 4, lett. b), L.R. 19 gennaio 2016, n. 5, dall'art. 1, comma 4, lett. d), L.R. 12 gennaio 2017, n. 4, dall'art. 1, comma 4, lett. b), L.R. 12 gennaio 2018, n. 4, dall'art. 16, comma 3, , lett. b), L.R. 29 gennaio 2019, n. 1, dall'art. 1, comma 4, lett. b), L.R. 14 genaio 2020, n. 1 e dall'art. 19, comma 14, lett. b), L.R. 20 gennaio 2021, n. 1, e' stato cosi' modificato dall'art. 8, comma 1, lett. b), L.R. 11 gennaio 2022, n. 1.
Vedi il testo originario del presente articolo.
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