L.R. 2 aprile 2013, n. 9
Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale.
(Approvata dal Consiglio regionale con verbale n. 143/4 del 26 marzo 2013, pubblicata nel BURA 10 aprile 2013, n. 14 ed entrata in vigore il 25 aprile 2013)
Testo
vigente |
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TITOLO III
(Delle manifestazioni di voto)
Art. 7
(Diritto di voto dell'elettore)
1. Ogni elettore puo' esprimere un voto a favore di un candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale ed un voto a favore di una lista nella circoscrizione in cui vota; inoltre ha facolta' di attribuire una o due preferenze con le modalita' stabilite dalla presente legge.
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Note all'art. 7:
Il comma 1 e' stato cosi' sostituito dall'art. 1, comma 1, L.R. 16 luglio 2018, n. 15. Vedi il testo originale.
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