Intera legge

L.R. 27 giugno 2013, n. 18

Disciplina degli sbarramenti di ritenuta e degli invasi idrici di competenza regionale.

(Approvata dal Consiglio regionale con verbale n. 151/2 del 4 giugno 2013, pubblicata nel BURA 24 luglio 2013, n. 27 ed entrata in vigore il 25 luglio 2013)

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Note generali:

     La L.R. 20 ottobre 2015, n. 32 dispone il trasferimento alla Regione (art. 3) e ai comuni (art. 4) delle funzioni amministrative di cui alla presente legge, attribuite, conferite o comunque esercitate dalle province prima dell'entrata in vigore della medesima legge. La L.R. 32/2015, inoltre, all'art. 8 e all'art. 10 definisce l'effettiva decorrenza del trasferimento delle funzioni alla Regione e ai Comuni e all'art. 11 reca disposizioni transitorie.

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Testo vigente
(in vigore dal 01/01/2021)

 
   

TITOLO VI
OPERAZIONI DI SVASO, SFANGAMENTO E SPURGO DEGLI INVASI NONCHE' NORME AFFERENTI ALLA GESTIONE

CAPO II
Procedimento di approvazione dei progetti di gestione delle operazioni di svaso, sfangamento e spurgo degli invasi

 
Art. 29
(Approvazione del progetto di gestione)

1. Il progetto di gestione e' predisposto dal soggetto gestore e da questi presentato al Servizio regionale competente per le Dighe che ne cura l'istruttoria preliminare volta a verificare la completezza degli elaborati e a richiedere le eventuali integrazioni.

2. Il progetto di gestione e' esaminato in sede di conferenza dei servizi ai sensi dell'art. 14 della L. 241/1990, indetta dalla Struttura di cui al comma 1 e composta dalle strutture regionali preposte alla tutela ambientale, alla tutela della fauna ittica, alla gestione dei rifiuti, alla pianificazione delle risorse idriche e gestione aree protette, alla pianificazione in materia di irrigazione e bonifica, all'approvvigionamento di minerali, se necessario, nonche' dal Dipartimento territorialmente competente dell'Agenzia Regionale per la Tutela Ambientale (ARTA), dalla Provincia territorialmente competente e dalla Direzione Dighe del Ministero delle Infrastrutture per gli sbarramenti di relativa competenza, oltre che da eventuali soggetti portatori di interessi pubblici. Anche alla luce delle determinazioni della conferenza, il responsabile del procedimento, in caso di riconosciuta complessita' dell'istruttoria, puo' avvalersi della consulenza di istituti di ricerca ed universitari. In tale sede il Servizio Dighe competente esprime il proprio parere ai sensi del D.P.R. 1363/1959 e delle norme tecniche. La conferenza di servizi puo', in sede di esame del progetto di gestione, richiedere approfondimenti ed integrazioni, imporre prescrizioni operative e limiti piu' restrittivi rispetto a quanto previsto dal presente titolo, nonche' approvare eventuali modalita' alternative rispetto a quanto qui disciplinato a fronte di esigenze specifiche.

3. La determinazione motivata di conclusione del procedimento adottata dall'amministrazione procedente ai sensi del comma 6 bis dell'art. 14 ter della L. 241/1990 costituisce approvazione del progetto di gestione.

4. Se il progetto di gestione comporta opere o interventi sottoposti a valutazione di impatto ambientale ai sensi della vigente normativa, oppure e' funzionale a nuove opere o ad interventi di modifica o ampliamento su opere gia' esistenti, sottoposti alla procedura di VIA ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e del D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 (Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 152/2006 recante norme in materia ambientale), la conclusione positiva di tale procedura attivata dal proponente presso l'autorita' competente e' presupposto necessario per l'approvazione del progetto di gestione.

5. Per gli invasi nei quali la gestione dei sedimenti comporta influenza su un Sito di Importanza Comunitaria individuato ai sensi della Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche o su una Zona di Protezione Speciale individuata ai sensi della direttiva 2009/147/CEE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, la conferenza dei servizi di cui al comma 2 richiede l'attivazione della Valutazione di Incidenza ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 120/2003.

6. Nell'ambito della conferenza dei servizi prevista al comma 2 e' acquisito, se necessario, il parere dell'ente gestore dell'area protetta interessata.

7. Il progetto di gestione e' approvato entro sei mesi dalla sua presentazione ed ha validita' decennale, fermo restando l'obbligo del gestore di presentare un aggiornamento ad ogni mutazione sostanziale delle condizioni riportate nel progetto di gestione approvato.

8. Il Servizio regionale competente per le Dighe, di propria iniziativa o su richiesta di una delle strutture preposte alla tutela ambientale, ha facolta' di formulare ulteriori prescrizioni o richiedere un aggiornamento del progetto anche anteriormente alla scadenza dei dieci anni e, in particolare, nei seguenti casi:

a) a seguito di interventi di variante alle strutture di sbarramento;

b) per motivi di tutela della risorsa idrica ai sensi della normativa vigente, sulla base degli esiti dei monitoraggi effettuati in corrispondenza delle operazioni di cui sopra;

c) per necessita' di coordinare tali operazioni a livello di bacino, nell'ottica di ridurre gli eventuali effetti cumulativi provocati da piu' invasi posti lungo la medesima asta fluviale;

d) nel caso di interventi o attivita' che mettono in pericolo la sopravvivenza degli ecosistemi acquatici.

9. Ai fini del rispetto del comma 7, dell'art. 114, del D.Lgs. 152/2006, nella definizione dei canoni di concessione per il prelievo e l'utilizzazione del minerale utile dall'invaso o sue pertinenze, nel qual caso il progetto di gestione contiene gli elaborati indispensabili a chiarire modalita' e tempi dei metodi di prelievo, trasporto e conferimento ad impianto di trattamento minerario ovvero ad utilizzazione come tout-venant degli inerti prelevati, la conferenza dei servizi determina specifiche prescrizioni in ordine ai percorsi del carreggio, alle cautele per il rispetto di eventuali aree di riserva adiacenti, allo snellimento procedurale in tema di rilascio di permessi ed autorizzazioni richiesti da eventuali vincoli esistenti sul territorio.

10. La conferenza dei servizi segue, per gli importi, la delibera di Giunta regionale che fissa annualmente l'entita' dei canoni demaniali per litotipo. Tale delibera prevede espressamente il dimezzamento del canone per i prelievi effettuati in aree demaniali, nonche' la precisazione delle modalita' di conteggio del materiale prelevato, oltre che l'obbligo della denuncia di tutti i quantitativi sfruttati al Servizio minerario regionale, per gli oneri di statistica annuale ai sensi del R.D. 18 dicembre 1927, n. 2717 (Obbligatorieta' della denuncia dei dati statistici relativi alla produzione delle miniere e cave).

11. Il progetto di gestione approvato e' immediatamente esecutivo ed autorizza il gestore ad eseguire le operazioni in esso descritte in conformita' ai limiti indicati nel progetto stesso ed alle relative prescrizioni.

12. Il gestore comunica all'autorita' competente, alle amministrazioni locali coinvolte, al Dipartimento territorialmente competente dell'ARTA, nonche' al Servizio Dighe competente, preposto a vigilare sulla sicurezza dell'invaso e dello sbarramento, l'inizio delle operazioni almeno quattro mesi prima, presentando un programma di sintesi delle relative attivita'; durante tale periodo sono affissi negli albi pretori dei Comuni interessati gli avvisi per informare la popolazione ed i soggetti interessati della prevista effettuazione delle manovre e delle eventuali cautele da adottare. I quattro mesi di preavviso definiscono presuntivamente il periodo in cui le operazioni devono essere effettuate; almeno una settimana prima del giorno dell'effettuazione delle stesse, avendo osservato il verificarsi delle condizioni ottimali descritte in progetto di gestione, il gestore comunica, via fax ovvero via e-mail alle autorita' precedentemente avvisate, l'avvio delle manovre e dei lavori.

13. Per le dighe di cui all'art. 91 del D.Lgs. 112/1998, il progetto approvato e' trasmesso all'amministrazione statale competente alla vigilanza sulla sicurezza dell'invaso, per l'inserimento dello stesso, anche in forma sintetica, come parte integrante del foglio condizioni per l'esercizio e la manutenzione di cui all'art. 6 del D.P.R. 1363/1959, e relative disposizioni di attuazione.

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Note all'art. 29:

     Articolo cosi' modificato dall'art. 19, comma 30, lett. b) e c), L.R. 20 gennaio 2021, n. 1. Vedi il testo originale.

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