Intera legge

L.R. 27 giugno 2013, n. 18

Disciplina degli sbarramenti di ritenuta e degli invasi idrici di competenza regionale.

(Approvata dal Consiglio regionale con verbale n. 151/2 del 4 giugno 2013, pubblicata nel BURA 24 luglio 2013, n. 27 ed entrata in vigore il 25 luglio 2013)

_________________

Note generali:

     La L.R. 20 ottobre 2015, n. 32 dispone il trasferimento alla Regione (art. 3) e ai comuni (art. 4) delle funzioni amministrative di cui alla presente legge, attribuite, conferite o comunque esercitate dalle province prima dell'entrata in vigore della medesima legge. La L.R. 32/2015, inoltre, all'art. 8 e all'art. 10 definisce l'effettiva decorrenza del trasferimento delle funzioni alla Regione e ai Comuni e all'art. 11 reca disposizioni transitorie.

_____________________________________

 

Testo vigente
(in vigore dal 01/01/2021)

 
   

TITOLO II
CLASSIFICAZIONE E RISCHIO DELLE DIGHE E DISPOSIZIONI SULLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE

CAPO II
Norme generali di organizzazione dei servizi

 
Art. 9
(Competenze del Servizio Dighe)

1. Il Servizio regionale competente per le Dighe e' la struttura regionale competente all'approvazione dei progetti di gestione delle dighe di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) per i quali esprime altresi' il parere ai sensi del d.p.r. 1363/1959 e delle relative norme tecniche di cui al decreto del Ministero dell'Ambiente 30 giugno 2004 (Criteri per la redazione del progetto di gestione degli invasi, ai sensi del comma 2, dell'art. 40, del d.lgs. 11 maggio 1999, n. 152). Il parere e' reso nell'ambito della conferenza dei servizi di cui all'articolo 14 della l. 241/1990 appositamente indetta dal medesimo Servizio regionale ai fini dell'esame dei progetti di gestione.

2. Il Servizio Dighe competente cura il collegamento con la Protezione civile e con gli altri organi regionali e statali preposti alla gestione dell'emergenza per calamita' naturali di tipo idrogeologico.

3. Il Servizio Dighe regionale esercita le funzioni di orientamento e armonizzazione delle procedure riguardanti l'istruttoria e la vigilanza di tutte le opere definite dall'art. 3, in ottemperanza all'art. 3 della L.R. 72/1998.

4. Il Servizio Dighe competente cura il rilascio degli atti autorizzativi alla realizzazione di tutte quelle opere destinate alla creazione di sbarramenti ed invasi di propria competenza, nonche' le operazioni connesse al collaudo delle stesse.

5. Il Dirigente del Servizio Dighe competente provvede, altresi':

a) all'autorizzazione all'inizio della costruzione dello sbarramento;

b) all'autorizzazione, previo parere della commissione di collaudo, degli eventuali invasi sperimentali, potendo revocare l'autorizzazione o variare le modalita' di esercizio per manifestazioni che facciano dubitare della stabilita' delle opere o per riportare il grado di sicurezza entro i limiti regolamentari;

c) all'approvazione, prima dell'inizio dei lavori di costruzione di una diga, del relativo foglio di condizioni nonche', successivamente, di quello per l'esercizio e la manutenzione prescritte dalla circolare di cui al punto 4 dell'allegato "A";

d) alla trasmissione all'Autorita' di Bacino ed ai Servizi di Protezione Civile competenti della documentazione inerente all'individuazione delle aree esposte a rischio elevato di cui al comma 4, lett. c), dell'art. 5.

6. Il Servizio Dighe competente collabora con l'Autorita' di Bacino competente e la Protezione Civile regionale al fine di elaborare il piano di laminazione di cui all'art. 38.

7. Il Servizio Dighe regionale provvede agli adempimenti previsti al comma 4, dell'art. 7 della L.R. 11/1999.

8. Il Servizio Dighe competente partecipa al Presidio Territoriale Idraulico previsto dalla direttiva di cui al punto 8 dell'allegato "A".

9. Spettano al Servizio Dighe competente, inoltre, tutte le operazioni collegate al controllo delle opere in fase di esercizio nonche' al contenzioso, per quanto di competenza, ed ai provvedimenti prescrittivi di somma urgenza in tema di gestione di situazioni di elevato rischio imminente e di protezione civile.

_________________

Note all'art. 9:

     Articolo cosi' modificato dall'art. 19, comma 30, lett. a), L.R. 20 gennaio 2021, n. 1. Vedi il testo originale.

_____________________________________