L.R. 16 luglio 2013, n. 20
Modifiche alla legge regionale 10 gennaio 2013, n. 2 recante "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013 - 2015 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2013)", modifiche alla legge regionale 10 gennaio 2013, n. 3 recante "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 - bilancio pluriennale 2013-2015" e ulteriori disposizioni normative.
(Approvata dal Consiglio regionale con verbale n. 154/4 del 2 luglio 2013, pubblicata nel BURA 24 luglio 2013, n. 27 ed entrata in vigore il 25 luglio 2013)
Testo
abrogato |
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Art. 12
(Integrazione all'art. 183 della L.R. 6/2005)
[1. All'art. 183 "Contributi per la promozione e lo
sviluppo della pratica sportiva per le persone disabili" della L.R.
6/2005 (Finanziaria regionale 2005), dopo il comma 2 sono aggiunti i
seguenti commi:
"2 bis. La Regione concede contributi al Comitato Paralimpico Italiano
(CIP) e alle Federazioni Paralimpiche dallo stesso riconosciute per
l'organizzazione di iniziative e manifestazioni da svolgersi nella Regione
Abruzzo.
2 ter. La Giunta regionale provvede con apposito atto ad approvare il programma
delle iniziative delle manifestazioni, valutando le proposte formulate dai
soggetti di cui al comma 2 bis.
2 quater. La copertura finanziaria per le proposte di cui al comma 2 ter sono
assicurate con quota parte della somma a disposizione sul Cap. 91470 del
bilancio regionale per un massimo di euro 20.000,00."]
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Note all'art. 12:
Articolo abrogato dall'art. 40, comma 1, lett. k), L.R. 12 gennaio 2018, n. 2, fermo restando quanto previsto dall'art. 39 della medesima legge.
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