L.R. 18 dicembre 2013, n. 47
Norme sul controllo del randagismo, anagrafe canina e protezione degli animali da affezione.
(Approvata dal Consiglio regionale con verbale n. 167/6 del 3 dicembre 2013, pubblicata nel BURA 27 dicembre 2013, n. 127 Speciale ed entrata in vigore il 28 dicembre 2013)
Testo vigente | ||
TITOLO II
STRUTTURE DI RICOVERO
Art. 7
Caratteristiche strutturali dei ricoveri
1. I canili sanitari sono costituiti da box individuali e collettivi agevolmente lavabili e disinfettabili costruiti in conformita' dei requisiti e delle caratteristiche di cui all'allegato A della presente legge.
2. I rifugi e gli asili per cani e gatti sono realizzati in conformita' dei requisiti e delle caratteristiche strutturali di cui all'allegato A della presente legge.
3. La Giunta regionale, tenuto conto del progresso tecnico - scientifico, con proprio atto deliberativo, puo' modificare l'allegato A per adeguarlo alle mutate esigenze.
3-bis. Le strutture di ricovero di cui all'articolo 6 possono essere situate anche in zona agricola. In tale caso, e' consentita una superficie utile corrispondente ad un indice massimo di mq 0,015/mq su di un fondo di almeno 3.000 metri quadrati. Sono esclusi dal calcolo i box per i cani, in quanto recinti collettivi e individuali parzialmente coperti.
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Note all'art. 7:
Il comma 3-bis e' stato aggiunto dall'art. 20, comma 1, L.R. 28 maggio 2021, n. 13.
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