L.R. 12 novembre 2014, n. 40
Modifiche ed integrazioni all'art. 2 della L.R. 28 aprile 2014, n. 26, all'art. 14 della L.R. 25 ottobre 1996, n. 96, alla L.R. 10 marzo 2008, n. 2 e ulteriori norme in materia di edilizia residenziale pubblica.
(Approvata dal Consiglio regionale con verbale n. 9/6 del 30 settembre 2014, pubblicata nel BURA 26 novembre 2014, n. 47 ed entrata in vigore il 27 novembre 2014)
Testo
vigente |
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Art. 2
(Integrazione alla L.R. 96/1996)
1. Alla fine dell'art. 14 della L.R. 25 ottobre
1996, n. 96 "Norme per l'assegnazione e la
gestione degli alloggi di edilizia residenziale
pubblica e per la determinazione dei relativi
canoni di locazione" e' inserito il seguente
comma:
"Nell'elenco delle disponibilita' di cui al
comma 2 del precedente art. 13, possono
essere ricompresi anche gli alloggi che
necessitano di interventi in quanto privi delle certificazioni di conformita' ovvero di
altri requisiti essenziali per la funzione
abitativa. In tal caso, fermo restando che la
relativa assegnazione e' comunque
subordinata all'attuazione degli interventi
necessari, e' consentito che a tali interventi
provveda lo stesso assegnatario a proprie
cure e spese, fino a un importo massimo
corrispondente a dieci anni di canone
minimo, nonche' secondo i limiti dei costi e
dei tempi standard preventivamente fissati
dall'Ente proprietario o gestore. Per la spesa
sostenuta e' ammessa la compensazione sui
canoni dovuti per un periodo comunque
non eccedente i dieci anni per le
assegnazioni definitive ovvero
corrispondente alla durata della
assegnazione provvisoria. Nella fase di
esecuzione degli interventi, il concorrente
che esercita l'opzione predetta assume la
funzione di custode dell'alloggio fino
all'assegnazione. Il mancato esercizio della
stessa opzione equivale a rinuncia
giustificata con salvezza dei diritti di cui al
precedente comma 7.".