L.R. 29 dicembre 2014, n. 50
Modifiche alla legge regionale 4 gennaio 2014, n. 3 (Legge organica in materia di tutela e valorizzazione delle foreste, dei pascoli e del patrimonio arboreo della Regione Abruzzo).
(Approvata dal Consiglio regionale con verbale n. 15/6 del 16 dicembre 2014, pubblicata nel BURA 30 dicembre 2014, n. 147 Speciale ed entrata in vigore il 31 dicembre 2014)
Testo
vigente |
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Art. 1
(Modifiche all'art. 30 della L.R. 3/2014)
1. Dopo il comma 7 dell'articolo
30 della legge
regionale 4 gennaio 2014, n. 3 (Legge organica in materia di tutela e
valorizzazione delle foreste, dei pascoli e del patrimonio arboreo della Regione
Abruzzo) e' aggiunto il seguente:
"7-bis. Per le attivita' di cui al comma 5 realizzate in assenza dell'autorizzazione
di cui al medesimo comma 5, puo' essere richiesta autorizzazione a sanatoria,
che e' rilasciata quando le opere e le relative trasformazioni non abbiano
pregiudicato ne' possano pregiudicare l'assetto idrogeologico delle aree
interessate e siano state realizzate in conformita' alla presente legge, al
regolamento di cui all'articolo 5 e agli strumenti di pianificazione di cui al
Titolo III, nonche' ai vincoli esistenti ed alla pianificazione urbanistica e
sovraordinata. Il rispetto delle predette condizioni deve essere attestato con
apposita autocertificazione da parte del richiedente e del tecnico incaricato
della redazione della progettazione esecutiva di cui al comma 7. L'autorizzazione
a sanatoria e' subordinata in ogni caso al pagamento delle sanzioni
amministrative di cui alla presente legge ed all'esecuzione dei lavori di
consolidamento o adeguamento ove prescritti.".