L.R. 5 maggio 2015, n. 9
Modifiche alla legge regionale 14 luglio 1987, n. 39 (Disciplina dell'esercizio delle attivita' professionali delle agenzie di viaggio e turismo e delle professioni di guida turistica, di interprete turistico e di accompagnatore turistico) in attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno.
(Approvata dal Consiglio regionale con verbale n. 29/3 del 21 aprile 2015, pubblicata nel BURA 13 maggio 2015, n. 17 ed entrata in vigore il 28 maggio 2015)
Testo
vigente |
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Art. 7
(Sostituzione dell'articolo 44 della legge regionale 14 luglio 1987, n. 39)
1. L'articolo 44 della legge
regionale 14 luglio 1987, n. 39 e' sostituito dal seguente:
"Art. 44
(Elenchi regionali)
1. Sono istituiti presso il Servizio preposto del Dipartimento regionale
competente in materia, che provvede alla tenuta e all'aggiornamento, gli elenchi
delle guide turistiche e degli accompagnatori turistici.
2. Gli accompagnatori turistici e le guide turistiche operanti ai sensi della
presente legge sono iscritti, su richiesta, agli elenchi di cui al comma 1.
3. Gli elenchi di cui al comma 1 hanno valore ricognitivo e informativo e sono
pubblicati sul sito internet istituzionale della Regione.
4. L'iscrizione negli elenchi ha validita' quinquennale; gli accompagnatori
turistici e le guide turistiche rinnovano la richiesta di iscrizione nei
rispettivi elenchi entro trenta giorni antecedenti alla data di scadenza del
quinquennio.
5. Decorso il quinquennio, il Servizio preposto in materia cancella dagli
elenchi i nominativi di coloro che non rinnovano la richiesta di cui al comma
4.".