L.R. 24 novembre 2016, n. 38
Disposizioni in favore dei Centri di Ricerca del settore agricolo. Interventi a sostegno del Settore della Cultura e della Formazione. Interventi a favore dei Comuni colpiti da avversita' atmosferiche e ulteriori disposizioni urgenti. Disposizioni in materia di protezione civile.
(Approvata dal Consiglio regionale con verbale n. 81/1 del 17 novembre 2016, pubblicata nel BURA 25 novembre 2016, n. 148 Speciale ed entrata in vigore il 26 novembre 2016)
Testo
vigente |
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Titolo III
(Interventi a sostegno dei Comuni colpiti da avversita' atmosferiche e ulteriori
disposizioni urgenti)
Art. 15
(Modifiche e integrazioni alle LL.RR. 10/2004, 54/1983, 49/2010, 96/1996,
27/2011, 20/2016, 35/2007 e 1/2012)
1. Alla lettera r) del comma 4 dell'articolo 53 (Sanzioni amministrative) della legge regionale 28 gennaio 2004, n. 10 (Normativa organica per l'esercizio dell'attivita' venatoria, la protezione della fauna selvatica omeoterma e la tutela dell'ambiente), dopo le parole "della presente legge" sono aggiunte le seguenti: ", dei Regolamenti regionali in materia venatoria e di gestione faunistica".
2. All'articolo 12-bis (Contributo alle spese d'istruttoria) della legge regionale 26 luglio 1983, n. 54 (Disciplina generale per la coltivazione delle cave e torbiere nella Regione Abruzzo), le parole "di euro 300,00" sono sostituite dalle seguenti: "da definirsi con provvedimento della Giunta regionale".
3. Dopo il comma 1 dell'articolo
4 (Attuazione dell'art. 14 del d.l. 78/2010) della legge regionale 17 novembre
2010, n. 49 (Interventi normativi e finanziari per l'anno 2010), e' aggiunto
il seguente:
"1-bis. Per le medesime finalita' di razionalizzazione della spesa per il
personale tra gli Enti di cui al comma 1 possono essere stipulate apposite
convenzioni per l'utilizzazione del personale dipendente, privo di qualifica
dirigenziale, ai sensi dell'art. 14 del C.C.N.L. 22/1/2004.".
4. All'articolo 36 (Occupazioni e cessioni illegali degli alloggi) della legge regionale 20 ottobre 1996, n. 96 (Norme per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la determinazione dei relativi canoni di locazione), sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:
a) il comma 1-bis e' sostituito dal seguente:
"1-bis. Nei confronti di coloro che alla data del 31 ottobre 2016 occupino
senza titolo un alloggio di edilizia residenziale pubblica e' consentita
l'assegnazione dell'alloggio medesimo, nel rispetto di quanto previsto dall'art.
13, comma 3.";
b) alla lettera a) del comma 4 le parole "15 maggio 2015" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 2016".
5. Il comma 3 dell'articolo
4 (Norma transitoria) della legge regionale 3 agosto 2011, n. 27 (Modifiche
alla legge regionale 21 luglio 1999, n. 44 (Norme per il riordino degli Enti di
edilizia residenziale pubblica): attuazione del comma 1, dell'articolo 2 della
legge regionale 24 marzo 2009, n. 4 (Principi generali in materia di riordino
degli Enti regionali)), e' sostituito dal seguente:
"3. Le Commissioni assegnazioni alloggi, ad esclusione dei presidenti che
mantengono la carica sino all'entrata in vigore delle nuove norme per
l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica,
restano confermate sino alla data del 28 febbraio 2017, termine ultimo entro il
quale devono essere ricostituite.".
6. All'articolo 1 (Commissari straordinari delle Comunita' montane soppresse) della legge regionale 9 luglio 2016, n. 20 (Disposizioni in materia di Comunita' e aree montane) sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:
a) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
"2-bis. In via transitoria e comunque fino alla scadenza del loro mandato,
i Commissari straordinari possono essere delegati dai Comuni, con deliberazione
a maggioranza dell'Assemblea dei Sindaci appartenenti all'Ambito A, per le
procedure di costituzione Ambito Distrettuale Sociale, cosi' come previsto nel verbale
70/3 del 9 agosto 2016 del Consiglio regionale.";
b) al comma 4 le parole "31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2017";
c) al comma 5 le parole "31 marzo 2017" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2018".
7. E' abrogato il comma 49 dell'articolo 1 (Disposizioni) della legge regionale 25 ottobre 2007, n. 35 (Disposizioni in materia di programmazione e prevenzione sanitaria).
8. All'articolo 36 (Disposizioni finanziarie per l'area epicentrale del sisma del 6 aprile 2009) della legge regionale 10 gennaio 2012, n. 1 (Legge Finanziaria Regionale 2012) sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:
a) la rubrica "Disposizioni finanziarie per l'area epicentrale del sisma del 6 aprile 2009" e' sostituita dalla seguente: "Disposizioni finanziarie per le aree colpite dai sismi del 2009 e del 2016";
b) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Al fine di favorire la ripresa delle attivita' sociali ed economiche
nei comuni abruzzesi colpiti dagli eventi sismici del 2009 e del 2016, per la
realizzazione delle opere e degli interventi relativi all'attivita' di
ricostruzione il pagamento degli oneri dovuti, ai sensi dell'articolo
15 della legge regionale 11 agosto 2011, n. 28, e' ridotto del 60%.";
c) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
"1-bis. Il contributo di cui al comma 1 e' corrisposto dalla ditta
costruttrice all'atto di presentazione dell'istanza per le nuove pratiche ed e'
introitato dalla Giunta regionale; per le pratiche in itinere, il rilascio
dell'attestato di Autorizzazione sismica o di Deposito sismico e' subordinato
alla trasmissione dell'attestazione di pagamento del contributo di cui al comma
1.
1-ter. I contributi di cui al comma 1 del presente articolo sono introitati sul
capitolo di entrata n. 34040 - Titolo 3, Tipologia 100, cat. 02 - del bilancio
regionale e destinati a finanziare gli interventi di spesa per l'espletamento
delle funzioni regionali di controllo e vigilanza delle costruzioni in zona
sismica di cui alla L.R.
28/2011.
1-quater. Le entrate di cui al comma 1-ter, quantificate presuntivamente per
ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 in complessivi euro 180.000,00, sono
destinate a finanziare il capitolo di spesa n. 151440/8, Missione 11, Programma
01, Titolo I, nella quota parte pari a euro 20.000,00, e il capitolo di spesa n.
151589, Missione 08, Programma 02, Titolo I, nella quota parte pari ad euro
160.000,00. L'impegno della spesa puo' essere effettuato solo previo
accertamento della relativa entrata.
1-quinquies. Per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 e' autorizzata
l'iscrizione degli stanziamenti di cui al precedente comma 1-quater sia sul
capitolo di entrata n. 34040, Titolo 3, Tipologia 100, cat. 02 che su quelli
corrispondenti di spesa n. 151440/8 - Missione 11, Programma 01, Titolo I - e
151589 - Missione 08, Programma 02, Titolo I. Per gli anni 2016-2018 al bilancio
regionale corrente sono apportate le seguenti variazioni in termini di
competenza e di cassa per l'anno 2016 e di solo competenza per gli anni 2017 e
2018:
a) in aumento di euro 180.000,00 sul Titolo 3, Tipologia 100, cat. 02, capitolo
di entrata n. 34040 denominato "Entrate derivanti dal contributo per le
spese di istruttoria di cui all'art. 15 della legge regionale 11 agosto 2011, n.
28";
b) in aumento di euro 160.000,00 sulla Missione 08, Programma 02, Titolo I,
capitolo di spesa n. 151589 denominato "Spesa per la partecipazione al
consorzio istituto superiore europeo per l'artigianato del recupero
nell'edilizia. L.R. 2.10.1998, n. 113" e di euro 20.000,00 sulla Missione
11, Programma 01, Titolo I, capitolo di spesa n. 151440/8 denominato "Spese
per il funzionamento dei Servizi regionali dei Geni Civili e per l'espletamento
delle funzioni regionali di cui alla L.R. 28/2011 - Prestazioni
professionali".".