L.R. 26 gennaio 2017, n. 5
Modifiche e integrazioni alla legge regionale 4 gennaio 2014, n. 3 (Legge organica in materia di tutela e valorizzazione delle foreste, dei pascoli e del patrimonio arboreo della regione Abruzzo).
(Approvata dal Consiglio regionale con verbale n. 83/7 del 27 dicembre 2016, pubblicata nel BURA 3 febbraio 2017, n. 10 Speciale ed entrata in vigore il 4 febbraio 2017)
Testo
vigente |
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Art. 4
(Modifiche all'articolo 23 della L.R. 3/2014)
1. Il comma 2 dell'articolo 23 della L.R. 3/2014 e' abrogato.
2. Il comma 7 dell'articolo
23 della L.R. 3/2014 e' cosi sostituito:
"7. Le norme di cui al presente articolo si applicano anche ai Consorzi e alle
altre forme associative gia' costituitesi prima dell'entrata in vigore della
presente legge; tali forme associative vi si adeguano entro e non oltre
centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Nelle more del'adeguamento
degli statuti dei consorzi e delle altre forme associative in essere, queste
operano nel rispetto dell'articolo 22 della presente legge.".