L.R. 26 gennaio 2017, n. 5
Modifiche e integrazioni alla legge regionale 4 gennaio 2014, n. 3 (Legge organica in materia di tutela e valorizzazione delle foreste, dei pascoli e del patrimonio arboreo della regione Abruzzo).
(Approvata dal Consiglio regionale con verbale n. 83/7 del 27 dicembre 2016, pubblicata nel BURA 3 febbraio 2017, n. 10 Speciale ed entrata in vigore il 4 febbraio 2017)
Testo
vigente |
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Art. 6
(Modifiche ed integrazioni all'articolo 30 della L.R. 3/2014)
1. Il comma 5 dell'articolo
30 della L.R. 3/2014 e' cosi riformulato:
"5. I movimenti di terra e di roccia nei boschi e nei terreni vincolati ai
sensi della presente legge e le lavorazioni dei terreni medesimi che risultino
saldi o rinsaldati poiche' abbandonati dalle coltivazioni da oltre 15 anni, sono
sottoposti ad autorizzazione dei competenti Servizi della Giunta regionale,
fatte salve le autorizzazioni, nulla-osta ed atti di assenso comunque denominati
di competenza delle autorita' preposte.".
2. Dopo il comma 5 dell'articolo
30 della L.R. 3/2014 e' aggiunto il seguente:
"5-bis. L'autorizzazione e' rilasciata dal comune competente per le aree
ricadenti in zone omogenee diverse da quelle di cui all'articolo 2, lettera "E" del D.M. 1444/1968 e da quelle boscate cosi come definite nell'articolo
3 della presente legge.".
3. Il comma 7 dell'articolo
30 della L.R. 3/2014 e' cosi riformulato:
"7. L'autorizzazione non e' necessaria per i movimenti di terra e di roccia
relativi ad opere previste da piani di gestione silvopastorale approvati e
vigenti, la cui realizzazione e' comunque soggetta a comunicazione, corredata da
progettazione esecutiva ove previsto, da inoltrarsi ai competenti Servizi della
Giunta regionale, almeno trenta giorni prima dell'effettivo avvio dei lavori;
entro tale termine i medesimi servizi possono impartire motivate prescrizioni
sulle modalita' di esecuzione dei lavori.".
4. Il comma 7-bis dell'articolo 30 della L.R. 3/2014 e' abrogato.
5. Dopo l'articolo
30 della L.R. 3/2014 e' aggiunto il seguente:
"Art. 30-bis
(Autorizzazione a sanatoria)
1. I movimenti di terra e di roccia nei boschi e nei terreni vincolati ai sensi
della presente legge, realizzati in assenza di autorizzazione di cui al comma 5
dell'articolo 30 ovvero, antecedentemente all'11.01.2014, in assenza di
comunicazione prevista dall'articolo 20 del R.D. 16.05.1926, n. 1126, possono
essere oggetto di sanatoria quando le opere e le relative trasformazioni:
a) non pregiudicano l'assetto idrogeologico delle aree interessate;
b) non siano in contrasto con altre disposizioni normative in materia di
pianificazione urbanistica, di difesa del suolo, di tutela del paesaggio e
dell'ambiente.
2. Il rilascio dell'autorizzazione a sanatoria e' subordinato alla
presentazione di apposita istanza al competente Servizio della Giunta regionale,
corredata da perizia asseverata da tecnico abilitato, recante anche l'indicazione
dell'epoca di esecuzione dei lavori e dalla ricevuta del pagamento:
a) della sanzione prevista dalle norme vigenti al momento della commissione
della violazione ove esigibile;
b) del corrispettivo determinato a norma della presente legge, applicando l'importo
base di euro 6,00 per metro cubo di terra o roccia movimentata. L'importo base
e' rivalutato ogni cinque anni in conformita' alla variazione dell'indice
Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
3. L'autorizzazione a sanatoria prescrive l'esecuzione dei lavori di
consolidamento o adeguamento, ove necessari, ed il termine a cio' stabilito. L'eventuale
diniego dispone il ripristino dello stato dei luoghi.
4. I proventi derivanti dall'applicazione del precedente comma 2, lett. b),
sono destinati alla realizzazione di opere di prevenzione e tutela dal rischio
idrogeologico.".