L.R. 12 gennaio 2018, n. 2
Legge organica in materia di sport ed impiantistica sportiva.
(Approvata dal Consiglio regionale con verbale n. 103/2 del 19 dicembre 2017, pubblicata nel BURA 24 gennaio 2018, n. 9 Speciale ed entrata in vigore il 25 gennaio 2018)
Testo
vigente |
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Titolo I
Promozione dell'attivita' sportiva
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Note al titolo I:
Per le attivita' di cui al presente titolo, la dotazione finanziaria prevista nel bilancio di previsione regionale 2020-2022 e' stata incrementata, per gli anni 2020 e 2021, dall'art. 3, L.R. 31 luglio 2020, n. 20.
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Capo I
Disposizioni generali
Art. 1
(Principi generali)
1. La Regione, in armonia con lo Statuto, riconosce allo sport:
a) valore e funzione sociale direttamente dipendenti dalla sua reale capacita' di aggregare gli individui;
b) carattere basilare nella formazione psicofisica dell'individuo, nei confronti del quale e' in grado di svolgere un'azione educativa, terapeutica e culturale;
c) capacita' di rappresentare la collettivita' stessa a livello regionale, nazionale ed internazionale;
d) capacita' di rafforzare i sentimenti di amicizia, solidarieta' e fratellanza;
e) capacita' di migliorare la qualita' della vita di tutti i cittadini;
f) capacita' di migliorare e potenziare la qualita' dell'attivita' che si attua attraverso le strutture sportive regionali e le strutture di servizio connesse;
g) capacita' di realizzare le progettualita' delle istituzioni scolastiche in materia sportiva;
h) capacita' di contribuire ai processi educativi ed aggregativi nella scuola.
2. Ai fini della presente legge si intende per:
a) Federazione sportiva nazionale, la federazione sportiva nazionale riconosciuta dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano o dal Comitato Italiano Paralimpico;
b) Disciplina sportiva associata, la disciplina sportiva associata riconosciuta dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano o dal Comitato Italiano Paralimpico;
c) Ente di promozione sportiva, l'ente di promozione sportiva riconosciuto dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano o dal Comitato Italiano Paralimpico;
d) Associazione benemerita, l'associazione benemerita riconosciuta dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano o dal Comitato Italiano Paralimpico.
Art. 2
(Interventi, criteri e assegnazione punteggi)
1. In attuazione dei principi indicati all'articolo 1, la Regione interviene finanziariamente, entro i limiti determinati dalle disponibilita' di bilancio, a sostegno delle iniziative realizzate nel proprio territorio dai soggetti individuati all'articolo 3.
2. Con provvedimento della Giunta regionale sono indicati dettagliatamente i criteri e le modalita' per l'assegnazione dei punteggi inerenti la concessione dei contributi di cui al presente titolo, nonche' le spese ammissibili.
Art. 3
(Destinatari e iniziative)
1. I destinatari dei contributi previsti dal presente Titolo sono:
a) Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano o dal Comitato Italiano Paralimpico e le loro diramazioni regionali;
b) Societa' e Associazioni sportive dilettantistiche, locali, provinciali e regionali, operanti nella regione Abruzzo, affiliate a Federazioni Sportive Nazionali o ad Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano che partecipano alle rispettive attivita' federali agonistiche o amatoriali;
c) Societa' e Associazioni sportive dilettantistiche, locali, provinciali e regionali, operanti nella regione Abruzzo, affiliate a Federazioni Sportive Nazionali o ad Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal Comitato Italiano Paralimpico che partecipano alle rispettive attivita' federali agonistiche o amatoriali;
d) Societa' e Associazioni sportive abruzzesi, dilettantistiche o professionistiche, affiliate a FSN del Comitato Olimpico Nazionale Italiano o del Comitato Italiano Paralimpico, impegnate nei rispettivi campionati delle massime serie, qualunque sia la dicitura che definisca la massima serie (A, A1, master o altra definizione);
e) Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo per tutte le iniziative volte all'organizzazione ed al potenziamento dello Sport scolastico;
f) Societa' e Associazioni sportive di cui alle sopra riportate lettere b), c) e d) che realizzino manifestazioni sportive o convegni;
g) Societa' e Associazioni sportive di cui alle lettere b), c) e d) titolari di risultati di particolare rilievo conseguiti nelle varie discipline sportive, direttamente o tramite loro atleti tesserati;
h) Comitato Regionale del Comitato Olimpico Nazionale Italiano e Comitato Regionale del Comitato Italiano Paralimpico per tutte le iniziative tese all'organizzazione ed al potenziamento dello sport a livello regionale e provinciale, per la promozione della massima diffusione sportiva, per l'organizzazione di seminari e convegni e per l'aggiornamento e la formazione degli operatori.
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Note all'art. 3:
Ai sensi dell'art. 8, comma 3, L.R. 3 giugno 2020, n. 10, nell'ambito della quota destinata alle societa' ed associazioni sportive di cui al comma 1, lett. b), c) e d) e' ammessa anche la copertura dei costi sostenuti dalle predette societa' ed associazioni per l'iscrizione delle rispettive squadre o tesserati nei relativi campionati regionali o interregionali di appartenenza, riferiti alla stagione 2019/2020.
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Capo II
Attivita' sportiva promozionale, agonistica e amatoriale
Art. 4
(Interventi)
1. In attuazione dei principi generali indicati all'articolo 1, la Regione interviene finanziariamente in favore dell'attivita' sportiva svolta annualmente dai soggetti individuati all'articolo 3, comma 1, lettere a), b) e c).
Art. 5
(Domande di contributo)
1. Le domande dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b) e c), volte ad ottenere la concessione dei contributi di cui all'articolo 6, devono essere presentate al Servizio della Giunta regionale competente in materia di sport, a mezzo raccomandata postale o pec, da inviare entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno, corredate:
a) da una relazione illustrativa dei programmi e delle iniziative che si intendono attivare nell'anno corrente;
b) dal relativo piano finanziario preventivo e di ogni ulteriore dettaglio tecnico, organizzativo e sportivo utile alla determinazione della misura del contributo;
c) dal certificato di affiliazione alle Federazioni Sportive Nazionali o agli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano o dal Comitato Italiano Paralimpico, relativi all'anno per il quale si richiede il contributo, a cura delle sole Societa' o Associazioni sportive.
Art. 6
(Riparto dei contributi)
1. La somma a disposizione per l'intervento regionale a sostegno degli Enti di Promozione Sportiva di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), viene ripartita ed assegnata a ciascun Ente avente diritto nel modo seguente: fino al 50% della somma disponibile in parti uguali tra i soggetti richiedenti; la restante quota viene ripartita ed assegnata, secondo i criteri e le modalita' stabilite dalla Giunta regionale con il provvedimento di cui all'articolo 2, comma 2, mediante un sistema a punteggi i cui parametri e valori sono determinati da:
a) numero delle Societa' e Associazioni sportive affiliate e operanti in Regione;
b) numero e livello delle manifestazioni sportive realizzate in Regione;
c) numero e livello dei convegni sportivi realizzati in Regione;
d) numero di corsi per la formazione di operatori sportivi realizzati in Regione.
2. La somma a disposizione delle Societa' e Associazioni sportive di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), viene ripartita ed assegnata secondo i criteri e le modalita' stabilite dalla Giunta regionale con il provvedimento di cui all'articolo 2, comma 2, mediante un sistema a punteggi i cui parametri e valori sono determinati da:
a) qualita' dei programmi;
b) specifica attivita' in favore di minorenni;
c) attivita' pluridisciplinare;
d) numero di operatori sportivi che collaborano stabilmente con l'associazione sportiva, che siano regolarmente inquadrati con contratti di collaborazione sportiva o che abbiano ricevuto durante l'anno sportivo in corso almeno un compenso sportivo.
3. La somma a disposizione delle Societa' e Associazioni sportive di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), viene ripartita ed assegnata, secondo i criteri e le modalita' stabilite dalla Giunta regionale con il provvedimento di cui all'articolo 2, comma 2, mediante un sistema a punteggi i cui parametri e valori sono determinati da:
a) qualita' dei programmi;
b) specifica attivita' in favore di minorenni;
c) numero di operatori sportivi che collaborano stabilmente con l'associazione sportiva, che siano regolarmente inquadrati con contratti di collaborazione sportiva o che abbiano ricevuto durante l'anno sportivo in corso almeno un compenso sportivo;
d) utilizzo di operatori sportivi;
e) numero di atleti tesserati diversamente abili.
4. Ai fini della presente legge, si considerano operatori sportivi coloro che, alternativamente:
a) sono titolari di diploma rilasciato dall'I.S.E.F. o di diploma di laurea in scienze motorie o equipollente;
b) sono titolari di attestato di istruttore, educatore, allenatore, preparatore (o qualsivoglia dicitura similare utilizzata dalla federazione o ente di appartenenza) rilasciato dalle Federazioni Sportive Nazionali riconosciute dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano o dal Comitato Italiano Paralimpico o dagli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano o dal Comitato Italiano Paralimpico.
Capo III
Interventi a sostegno dello sport abruzzese ai massimi livelli
Art. 7
(Interventi e soggetti beneficiari)
1. In attuazione dei principi generali indicati all'articolo 1, la Regione interviene finanziariamente in favore dell'attivita' sportiva svolta annualmente dai soggetti individuati all'articolo 3, comma 1, lettera d).
2. Requisito indispensabile per l'ottenimento del contributo e' che le Societa' o Associazioni di cui all'articolo 3, comma 1, lett. d), abbiano militato nelle massime serie consecutivamente almeno negli ultimi due campionati di riferimento, conservando comunque nella stagione avente inizio nell'anno in corso il diritto alla permanenza nei massimi livelli suddetti.
3. Le Societa' ed Associazioni sportive di cui al comma 1 non possono beneficiare dei contributi previsti dal Capo II.
Art. 8
(Domande di contributo)
1. Le domande rivolte ad ottenere la concessione dei contributi devono essere presentate al Servizio della Giunta regionale competente in materia di sport, a mezzo raccomandata postale o pec, da inviare entro e non oltre il 31 agosto di ogni anno.
2. Le domande devono essere corredate della seguente documentazione:
a) relazione illustrativa dei programmi e delle iniziative attuate nel corso della stagione agonistica appena conclusa;
b) relativo piano finanziario;
c) attestazione rilasciata dalla competente Federazione Sportiva Nazionale del Comitato Olimpico Nazionale Italiano o del Comitato Italiano Paralimpico, comprovante l'iscrizione del soggetto richiedente nella massima serie, qualunque sia la sua dicitura (A, A1, master o altra definizione) nelle ultime due stagioni agonistiche relative alla domanda e l'iscrizione al campionato di massima serie nella stagione avente inizio nell'anno in corso.
Art. 9
(Riparto dei contributi)
1. In relazione alle richieste pervenute con il corredo della prescritta documentazione, compatibilmente con le disponibilita' finanziarie di bilancio, il Servizio competente in materia di sport provvede ad adottare il piano di riparto dei fondi dividendo integralmente il contributo in parti uguali tra tutti i soggetti beneficiari che abbiano presentato regolare domanda.
Capo IV
Promozione e sostegno dell'attivita' sportiva scolastica
Art. 10
(Interventi)
1. In attuazione dei principi generali indicati all'articolo 1, la Regione interviene finanziariamente in favore dell'attivita' sportiva scolastica svolta annualmente dal soggetto individuato all'articolo 3, comma 1, lettera e).
2. Allo scopo di incentivare l'attivita' sportiva scolastica relativa ai campionati studenteschi, la Regione concorre a sostenere le relative manifestazioni sportive scolastiche regionali e le rappresentative scolastiche qualificate in rappresentanza dell'Abruzzo alle finali nazionali dei campionati studenteschi stessi secondo le provvidenze economiche previste dalla presente legge.
Art. 11
(Soggetto beneficiario)
1. E' soggetto beneficiario l'Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo attraverso gli organismi scolastici indicati dallo stesso ufficio.
Art. 12
(Domande di contributo)
1. Le domande rivolte ad ottenere la concessione del contributo sono presentate dall'Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo e devono essere trasmesse, a firma del rappresentante legale del soggetto beneficiario, al Servizio della Giunta regionale competente in materia di sport, a mezzo raccomandata postale o pec, da inviare entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno, corredate dal programma di intervento preventivato sulla base delle provvidenze economiche disponibili.
Capo V
Manifestazioni sportive e convegni
Art. 13
(Tipologia degli interventi)
1. In attuazione dei principi generali indicati all'articolo 1, la Regione sostiene e promuove annualmente con interventi finanziari, secondo i criteri e le modalita' stabilite dalla Giunta regionale con il provvedimento di cui all'articolo 2, comma 2, le seguenti iniziative realizzate nel proprio territorio dai soggetti indicati all'articolo 3, comma 1, lettera f):
a) manifestazioni sportive internazionali, di massimo prestigio svolte sotto l'egida del Comitato internazionale olimpico, del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, del Comitato Italiano Paralimpico o delle Federazioni Sportive Nazionali;
b) manifestazioni sportive agonistiche, di livello internazionale, nazionale, interregionale o regionale, svolte sotto l'egida del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, del Comitato Italiano Paralimpico o delle Federazioni Sportive Nazionali;
c) manifestazioni sportive internazionali o nazionali di carattere amatoriale o promozionale, svolte sotto l'egida degli Enti di Promozione Sportiva del Comitato Olimpico Nazionale Italiano o del Comitato Italiano Paralimpico, o delle Federazioni Sportive Nazionali;
d) convegni, di livello almeno regionale, miranti all'approfondimento delle problematiche derivanti dallo svolgimento dell'attivita' motoria e sportiva, anche della terza eta' o di soggetti diversamente abili o legate alle nuove tecniche di preparazione atletica, alle nuove scoperte della medicina dello sport nonche' alla prevenzione e alla lotta contro l'uso delle sostanze che alterano le naturali prestazioni fisiche degli atleti nelle attivita' sportive.
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Note all'art. 13:
Articolo cosi' modificato dall'art. 1, comma 1, L.R. 31 luglio 2020, n. 20. Vedi il testo originale.
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Art. 14
(Soggetti beneficiari)
1. Sono destinatari dei contributi regionali i soggetti indicati all'articolo 3, comma 1, lettera f), che siano organizzatori delle azioni di cui all'articolo 13, comma 1, lettere a), b), c) e d).
Art. 15
(Domande di contributo)
1. Le domande rivolte ad ottenere la concessione dei contributi per la realizzazione delle iniziative di cui all'articolo 13, devono essere presentate al Servizio della Giunta regionale competente in materia di sport, a mezzo raccomandata postale o pec, da inviare entro e non oltre il 31 ottobre di ogni anno, corredate da:
a) esauriente relazione analitica illustrativa dell'iniziativa oggetto del contributo;
b) piano finanziario delle entrate e delle uscite, preventivate o sostenute;
c) documentazione, rilasciata dalla Federazione Sportiva Nazionale di appartenenza, dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano, dal Comitato Italiano Paralimpico o dal competente Ente di Promozione Sportiva da questi ultimi riconosciuto che comprovi:
1) denominazione, livello e periodo di svolgimento dell'iniziativa;
2) controllo sulle manifestazioni attraverso gli organi regionali delle Federazioni Sportive Nazionali, del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, del Comitato Italiano Paralimpico, degli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti o del Comitato Italiano Olimpico;
3) affiliazione annuale alle Federazioni Sportive Nazionali o agli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano o dal Comitato Italiano Paralimpico, relativi all'anno per il quale si richiede il contributo.
Capo VI
Meriti sportivi
Art. 16
(Interventi e soggetti beneficiari)
1. In attuazione dei principi generali indicati all'articolo 1, la Regione, allo scopo di incentivare, premiare e qualificare l'attivita' sportiva che si realizza nel suo territorio, interviene annualmente con contributi finanziari, secondo i criteri e le modalita' stabilite dalla Giunta regionale con il provvedimento di cui all'articolo 2, comma 2, in favore dei soggetti indicati all'articolo 3, comma 1, lett. g), che hanno conseguito risultati di particolare rilievo, direttamente o tramite loro tesserati.
Art. 17
(Tipologie)
1. Sono destinatari dei contributi regionali i soggetti di cui all'articolo 16 che hanno conseguito:
a) la conquista del titolo, assoluto o giovanile, in finali olimpiche, campionati mondiali, campionati europei o campionati nazionali;
b) il podio in finali olimpiche, campionati mondiali, campionati europei o campionati nazionali;
c) il titolo assoluto o giovanile di campionati interregionali.
2. Non viene considerato titolo di merito la vittoria o il podio conseguiti in occasione di singoli tornei o manifestazioni, non classificabili come olimpiadi o campionati, anche se internazionali.
Art. 18
(Domande di contributo)
1. Le domande rivolte ad ottenere la concessione dei contributi per l'avvenuto conseguimento dei risultati di cui all'articolo 17, devono essere presentate al Servizio della Giunta regionale competente in materia di sport, a mezzo raccomandata postale o pec, entro il 31 dicembre di ogni anno.
2. Le medesime istanze devono essere corredate di attestazione rilasciata dalla competente Federazione Sportiva Nazionale o Disciplina Sportiva Associata, riconosciute dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano o dal Comitato Italiano Paralimpico, asseverante il merito sportivo rivendicato.
Capo VII
Premiazioni
Art. 19
(Premi di rappresentanza)
1. Il Servizio della Giunta regionale competente in materia di sport e' autorizzato all'acquisto di premi di rappresentanza (trofei, targhe, coppe, medaglie, ecc.) da concedere a societa', associazioni, atleti o operatori sportivi che conseguono o contribuiscono all'accrescimento e conseguimento di risultati sportivi di valore o che si sono particolarmente distinti, in tale ambito, nel corso dell'anno.
Art. 20
(Segnalazioni)
1. I premi di cui all'articolo 19 vengono assegnati sulla base di segnalazioni indirizzate al Servizio della Giunta regionale competente in materia di sport, il quale valuta il merito e l'accoglibilita' delle richieste.
Art. 21
(Premiazioni a gestione diretta dell'Assessorato allo Sport)
1. E' altresi' prevista la possibilita', da parte dell'Assessore con delega allo Sport, di richiedere al Servizio della Giunta regionale competente in materia di sport, la fornitura di premi di rappresentanza da concedere ad Associazioni o Societa' Sportive per particolari risultati di pregio conseguiti in ambito sportivo, dalle societa' stesse o da loro atleti.
2. All'assegnazione dei premi di rappresentanza provvede il componente la Giunta competente per materia, per il tramite della propria struttura, che utilizzera' in tal senso appositi registri per il carico e scarico dei predetti premi.
Capo VIII
Incentivazione, divulgazione e sostegno della pratica sportiva
Art. 22
(Programmi di qualificazione e sviluppo del Comitato Olimpico Nazionale Italiano
e del Comitato Italiano Paralimpico)
1. In attuazione dei principi generali indicati all'articolo 1, la Regione promuove la divulgazione della pratica sportiva e sostiene finanziariamente i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera h), ovvero:
a) il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, per le iniziative che intraprende circa l'incentivazione, la divulgazione ed il sostegno della pratica sportiva e per la Scuola Regionale dello Sport in Abruzzo quale strumento di:
1) sviluppo e divulgazione della pratica sportiva;
2) formazione e aggiornamento di dirigenti, tecnici, istruttori, operatori e ausiliari sportivi;
3) produzione e divulgazione di documentazione e informazione;
4) attuazione e ricerca applicata alla pratica sportiva;
b) il Comitato Italiano Paralimpico, per le iniziative che intraprende circa l'incentivazione, la divulgazione ed il sostegno della pratica sportiva di atleti diversamente abili.
Art. 23
(Interventi)
1. In attuazione degli obiettivi di cui all'articolo 22, la Regione interviene, entro i limiti delle disponibilita' di bilancio, mediante:
a) l'assegnazione al Comitato Regionale Abruzzo del Comitato Olimpico Nazionale Italiano di un finanziamento finalizzato al supporto delle iniziative che intraprende circa l'incentivazione, la divulgazione ed il sostegno della pratica sportiva e agli interventi per il funzionamento della Scuola regionale dello sport;
b) l'assegnazione al Comitato Regionale Abruzzo del Comitato Italiano Paralimpico di un finanziamento finalizzato al supporto delle iniziative che intraprende circa l'incentivazione, la divulgazione ed il sostegno della pratica sportiva di atleti diversamente abili.
2. Sia il Comitato Olimpico Nazionale Italiano che il Comitato Italiano Paralimpico, entro il 31 gennaio di ogni anno, devono presentare al Servizio della Giunta regionale competente in materia di sport il programma di iniziative circa l'incentivazione, la divulgazione ed il sostegno della pratica sportiva, che intendono intraprendere nel corso dell'anno.
3. Almeno il 20 per cento delle somme attribuite al Comitato Italiano Paralimpico dall'articolo 27 comma 13 e' assegnato, ai sensi della legge 28 dicembre 2015, n. 208 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2016)" a "Special Olimpics Italia" qualora lo stesso realizzi manifestazioni nel territorio regionale.
4. Il Servizio della Giunta regionale competente in materia di sport approva con propria determinazione il programma presentato.
Capo IX
Norme comuni
Art. 24
(Istruttoria e scadenza delle domande)
1. I soggetti di cui all'articolo 3 possono effettuare direttamente domanda a partire dal 1o gennaio di ogni anno, rispettando tassativamente le scadenze indicate nei singoli Capi della presente legge.
2. Il Servizio della Giunta regionale competente in materia di sport, in fase istruttoria delle domande, puo' richiedere l'integrazione della documentazione allegata alle istanze medesime; i soggetti beneficiari sono tenuti a produrre le integrazioni richieste nei termini stabiliti dalla richiesta formulata dal Servizio stesso.
3. Le domande trasmesse oltre i termini prescritti sono escluse dai benefici regionali.
4. La Giunta regionale entro il 31 maggio di ogni anno successivo a quello di presentazione delle domande, delibera la ripartizione dei contributi tra i beneficiari.
Art. 25
(Erogazione, riduzione o revoca)
1. L'erogazione del contributo ai soggetti beneficiari di cui all'articolo 3 comma 1, lettere a), b), c) e d) inclusi nei rispettivi piani di riparto, e' subordinata alla presentazione, a firma autenticata del legale rappresentante del soggetto beneficiario, di relazione consuntiva sull'attivita' svolta con allegati giustificativi di spesa di importo almeno pari al doppio del contributo assegnato e, se necessario, il certificato di regolarita' contabile ai sensi della legge regionale 27 giugno 1986, n. 22 (Certificazione di regolarita' contabile per gli Enti beneficiari di contributi regionali) e s.m.i.. La rendicontazione di importo inferiore al doppio di quanto assegnato determina una proporzionale riduzione dell'importo erogabile. Il contributo erogabile non puo' essere superiore al 50% delle spese riconosciute ammissibili, sostenute e documentate.
2. L'erogazione del contributo ai soggetti beneficiari di cui all'articolo 3, lettere e) ed h) inclusi nei rispettivi piani di riparto, e' subordinata alla presentazione, a firma autenticata del legale rappresentante del soggetto beneficiario, di relazione consuntiva sull'attivita' svolta con allegati giustificativi di spesa di importo almeno pari al contributo assegnato e, se necessario, il certificato di regolarita' contabile ai sensi della L.R. 22/1986 e s.m.i.. La rendicontazione di importo inferiore a quanto assegnato determina una proporzionale riduzione dell'importo erogabile.
3. L'erogazione del contributo ai soggetti beneficiari di cui all'articolo 3, comma 1, lettera f) inclusi nei rispettivi piani di riparto, e' subordinata alla presentazione, a firma autenticata del legale rappresentante del soggetto beneficiario, di relazione consuntiva sulla manifestazione o sul convegno svolto, con allegati giustificativi di spesa di importo almeno pari a quanto dichiarato in sede di domanda di contributo e, se necessario, il certificato di regolarita' contabile ai sensi della L.R. 22/1986 e s.m.i.. La rendicontazione di importo inferiore a quanto dichiarato determina una proporzionale riduzione dell'importo erogabile.
4. L'erogazione del contributo ai soggetti beneficiari di cui all'articolo 3, comma 1, lettera g) inclusi nei rispettivi piani di riparto, non e' subordinata alla presentazione di alcun giustificativo di spesa.
5. All'erogazione dei benefici regionali provvede il dirigente del Servizio della Giunta regionale competente in materia di sport.
6. In caso di mancata attuazione dei programmi e delle iniziative proposti oppure in caso di mancata presentazione, entro i termini indicati dal Servizio della Giunta regionale competente in materia di sport, di quanto previsto dalla normativa e richiesto dagli uffici, si provvede, con determinazione dirigenziale, alla revoca del contributo.
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Note all'art. 25:
Limitatamente all'anno 2020, disposizioni eccezionali per l'erogazione del contributo di cui al comma 1 sono state dettate dall'art.7, comma 1, L.R. 11 dicembre 2020, n. 38.
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Art. 26
(Incompatibilita')
1. I soggetti beneficiari delle provvidenze economiche previste dalla presente legge non possono beneficiare di altre provvidenze economiche a carico del bilancio regionale per la medesima attivita', iniziativa, manifestazione o convegno.
Art. 27
(Ripartizione percentuale)
1. La somma da destinare agli interventi di cui all'articolo 6, comma 1, i cui destinatari sono quelli indicati all'articolo 3, comma 1, lettera a) e' pari al 2% della disponibilita' del relativo capitolo di bilancio.
2. La somma da destinare agli interventi di cui all'articolo 6, comma 2, i cui destinatari sono quelli indicati all'articolo 3, comma 1, lettera b) e' pari al 18% della disponibilita' del relativo capitolo di bilancio.
3. La somma da destinare agli interventi di cui all'articolo 6, comma 3, i cui destinatari sono quelli indicati all'articolo 3, comma 1, lettera c) e' pari al 10% della disponibilita' del relativo capitolo di bilancio.
4. La somma da destinare agli interventi di cui all'articolo 7, comma 1, i cui destinatari sono quelli indicati all'articolo 3, comma 1, lettera d) e' pari al 6% della disponibilita' del relativo capitolo di bilancio.
5. La somma da destinare agli interventi di cui agli articoli 10, 11 e 12, il cui destinatario e' quello indicato all'articolo 3, comma 1, lettera e) e' pari al 5% della disponibilita' del relativo capitolo di bilancio.
6. La somma da destinare agli interventi di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), i cui destinatari sono quelli indicati all'articolo 3, comma 1, lettera f) e' pari all'8% della disponibilita' del relativo capitolo di bilancio.
7. La somma da destinare agli interventi di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b), i cui destinatari sono quelli indicati all'articolo 3, comma 1, lettera f) e' pari al 10% della disponibilita' di bilancio.
8. La somma da destinare agli interventi di cui all'articolo 13, comma 1, lettera c), i cui destinatari sono quelli indicati all'articolo 3, comma 1, lettera f) e' pari al 6% della disponibilita' di bilancio.
9. La somma da destinare agli interventi di cui all'articolo 13, comma 1, lettera d), i cui destinatari sono quelli indicati all'articolo 3, comma 1, lettera f) e' pari all'1% della disponibilita' del relativo capitolo di bilancio.
10. La somma da destinare agli interventi di cui all'articolo 16, i cui destinatari sono quelli indicati all'articolo 3 comma 1, lettera g), e' pari al 3% della disponibilita' del relativo capitolo di bilancio.
11. La somma da destinare agli interventi di cui all'articolo 19, la cui competenza e' riservata direttamente al Servizio della Giunta regionale competente in materia di sport, e' pari all'1% della disponibilita' del relativo capitolo di bilancio.
12. La somma da destinare agli interventi di cui all'articolo 23, comma 1, lettera a), il cui destinatario e' il Comitato regionale Abruzzo del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, indicato all'articolo 3, comma 1, lettera h) e' pari al 25% della disponibilita' del relativo capitolo di bilancio.
13. La somma da destinare agli interventi di cui all'articolo 23, comma 1, lettera b), il cui destinatario e' il Comitato regionale Abruzzo del Comitato Italiano Paralimpico, indicato all'articolo 3, comma 1, lettera h) e' pari al 5% della disponibilita' del relativo capitolo di bilancio.
14. Qualora le richieste pervenute, per uno o piu' degli interventi contemplati nei precedenti commi del presente articolo, non consentano il pieno utilizzo delle provvidenze economiche previste, le somme non utilizzate possono essere destinate ad incrementare le percentuali assegnate agli altri interventi, con apposita deliberazione della Giunta regionale.