Intera legge

L.R. 22 maggio 2018, n. 10

Disposizioni urgenti in materia finanziaria per esigenze indifferibili.

(Approvata dal Consiglio regionale con verbale n. 107/8 dell'8 maggio 2018, pubblicata nel BURA 30 maggio 2018, n. 56 Speciale ed entrata in vigore il 31 maggio 2018)

 

Testo vigente
(in vigore dal 19/03/2022)

 
   

 
Art. 3
(Interventi di promozione e sostegno a favore di manifestazioni sportive di livello nazionale ed internazionale)

1. La Regione riconosce i grandi eventi sportivi nazionali ed internazionali organizzati dagli Enti e pertanto li sostiene con apposito atto di Giunta regionale che ne definisce modalita' e utilizzo.

2. Al fine di sostenere le iniziative sportive di livello nazionale ed internazionale, e' autorizzata per l'anno 2018 la spesa ulteriore di euro 50.000,00 cui si fa fronte con le risorse di apposito e nuovo stanziamento denominato "Sostegno ad iniziative sportive di carattere internazionale", istituito nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 2018-2020, alla Missione 6 "Politiche giovanili, sport e tempo libero", Programma 01 "Sport e tempo libero", Titolo 01 "Spese correnti".

3. Ai fini della copertura della spesa complessiva di cui al comma 1, al bilancio di previsione 2018-2020 e' apportata per l'anno 2018 la seguente variazione per competenza e cassa di uguale importo:

a) in aumento parte Spesa: Titolo 1, Missione 06 "Politiche giovanili, sport e tempo libero", Programma 01 "Sport e tempo libero", per euro 110.000,00 dello stanziamento del Capitolo 91472, macroaggregato 04 "Trasferimento per iniziative sportive di carattere nazionale ed internazionale";

b) in diminuzione parte Spesa: Missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 01 "Organi Istituzionali", Titolo 01 "Spese correnti", per euro 50.000,00.

3-bis. Qualora ricorrano economie all'interno dello stanziamento di cui al capitolo 91472/2 la Giunta regionale e' autorizzata a realizzare iniziative di comunicazione e promozione della pratica sportiva sui media.

3-ter. Al fine di promuovere l'immagine dell'Abruzzo in un contesto sportivo e sociale, la Regione, per il tramite del Dipartimento regionale competente in materia, puo' attivare forme di promozione e sostegno dell'attivita' di atleti e squadre sportive regionali.

3-quater. Gli interventi di cui al comma 3-ter sono rivolti a societa' professionistiche e dilettantistiche, nonche' a singoli atleti, quali giovani promesse e atleti paralimpici, riconosciuti quali esponenti o maggiori esponenti a livello regionale nella disciplina praticata, anche in relazione alla partecipazione delle relative squadre o dei singoli atleti a competizioni di livello nazionale o internazionale.

3-quinquies. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 3-ter e 3-quater si fa fronte nei limiti degli stanziamenti di bilancio.

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Note all'art. 3:

     I commi 1 e 2 e la rubrica del presente articolo sono stati modificati dall'art. 9, commi 1, lett. a) e b), e 2, L.R. 23 luglio 2018, n. 21. Il comma 3-bis e' stato aggiunto dall'art. 8, comma 1, L.R. 23 luglio 2018, n. 19. La lettera a) del comma 3 e' stata cosi' sostituita dall'art. 4, comma 11, L.R. 12 dicembre 2018, n. 38.  La rubrica e' stata di nuovo cosi' modificata e sono stati aggiunti i commi 3-ter, 3-quater e 3-quinquies dall'art. 9, comma 4, lett. a) e b) L.R. 24 gennaio 2022, n. 2.Vedi il testo originale.

     Una riduzione dell'autorizzazione legislativa di spesa per l'esercizio 2020 relativa al presente articolo e' stata disposta dall'art. 8, comma 2, L.R. 5 agosto 2020, n. 23.

     I commi 3-ter e 3-quater e la rubrica del presente articolo sono stati sostituiti dall'art. 17, comma 1, lettere a) e b), L.R. 11 marzo 2022, n. 5. Vedi il testo originale.

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