L.R. 23 luglio 2018, n. 18
Modifiche alla legge regionale 25 ottobre 1996, n. 96 (Norme per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la determinazione dei relativi canoni di locazione).
(Approvata dal Consiglio regionale con verbale n. 110/4 del 2 luglio 2018, pubblicata nel BURA 3 agosto 2018, n. 74 Speciale ed entrata in vigore il 4 agosto 2018)
Testo
vigente |
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Art. 3
(Modifiche all'articolo 34 della L.R. 96/1996)
1. Al primo comma dell'articolo 34 della L.R. 96/1996, sono apportate le seguenti modifiche:
a) la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
''c) o altro componente del nucleo familiare o comunque coabitante abbia adibito
l'alloggio e/o le zone limitrofe quali pertinenze di quest'ultimo ad attivita'
illecite, rilevate in flagranza di reato;''
b) dopo la lettera e-bis), sono inserite le seguenti:
''e-ter) e/o uno dei componenti del suo nucleo familiare, successivamente
all'assegnazione, abbia riportato condanne penali passate in giudicato per uno
dei reati previsti dagli articoli 51,
comma 3 bis e/o 380
del codice di procedura penale, dell'articolo
73, comma 5, del Testo Unico approvato con d.p.r. 309/1990, nonche' per i
reati di usura, favoreggiamento e/o sfruttamento della prostituzione, gioco
d'azzardo, detenzione e/o porto abusivo di armi, traffico di armi, riciclaggio
di denaro proveniente da attivita' illecite;
e-quater) abbia ospitato stabilmente presso l'alloggio uno o piu' soggetti colti
in flagranza di reato, per uno dei reati previsti dagli articoli 51,
comma 3-bis e/o 380
del codice di procedura penale, dell'articolo
73, comma 5, del Testo Unico approvato con d.p.r. 309/1990, nonche' per i
reati di usura, favoreggiamento e/o sfruttamento della prostituzione, gioco
d'azzardo, detenzione e/o porto abusivo di armi, traffico di armi, riciclaggio
di denaro proveniente da attivita' illecite.''.