L.R. 31 luglio 2018, n. 23
Testo unico in materia di commercio.
(Approvata dal Consiglio regionale con verbale n. 110/6 del 2 luglio 2018, pubblicata nel BURA 13 agosto 2018, n. 77 Speciale ed entrata in vigore il 14 agosto 2018)
Testo
vigente |
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TITOLO I
Disposizioni generali
Capo IV
Strumenti operativi
Art. 14
(Concertazione)
1. La Regione e i Comuni, ai fini del presente testo unico, attuano la concertazione intesa come esame preliminare degli atti di indirizzo, programmazione e sviluppo con le associazioni dei consumatori, le organizzazioni imprenditoriali del commercio maggiormente rappresentative a livello nazionale, regionale e locale e le organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti.
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Note all'art. 14:
Articolo cosi' modificato dall'art. 19, comma 20, lett. a), L.R. 20 gennaio 2021, n. 1. Vedi il testo originale.
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