L.R. 31 luglio 2018, n. 23
Testo unico in materia di commercio.
(Approvata dal Consiglio regionale con verbale n. 110/6 del 2 luglio 2018, pubblicata nel BURA 13 agosto 2018, n. 77 Speciale ed entrata in vigore il 14 agosto 2018)
Testo
vigente |
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TITOLO XI
Disposizioni finali e transitorie
Art. 146
(Disposizioni transitorie in materia di procedimenti amministrativi per il rilascio di autorizzazioni commerciali per grandi superfici di vendita e parchi commerciali)
1. Sino all'adozione del primo piano regionale di programmazione della rete distributiva del commercio di cui all'articolo 10, e comunque non oltre il 31 dicembre 2025:
a) non sono consentite richieste di autorizzazione commerciali relative a grandi strutture di vendita, a parchi commerciali e ad outlet e factory outlet center di cui alle lettere j) ed l) del comma 1 dell'articolo 21, quando riferiti a grandi strutture di vendita;
b) sono sospesi i procedimenti amministrativi per il rilascio di autorizzazioni commerciali relativi a grandi strutture di vendita, a parchi commerciali e ad outlet e factory outlet center di cui alle lettere j) ed l) del comma 1 dell'articolo 21, quando riferiti a grandi strutture di vendita, ivi compresi quelli pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per le ipotesi di trasferimento di sede e di modificazione delle autorizzazioni rilasciate.
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Note all'art. 146:
Articolo cosi' modificato dall'art. 19, comma 20, lett. d), L.R. 20 gennaio 2021, n. 1. Vedi il testo originale.
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