Intera legge

L.R. 31 luglio 2018, n. 23

Testo unico in materia di commercio.

(Approvata dal Consiglio regionale con verbale n. 110/6 del 2 luglio 2018, pubblicata nel BURA 13 agosto 2018, n. 77 Speciale ed entrata in vigore il 14 agosto 2018)

 

Testo vigente
(in vigore dal 01/01/2021)

 
   

TITOLO II
Attivita' commerciale in sede fissa su aree private

Capo I
Commercio in sede fissa

 
Art. 32
(Parametri di insediabilita' urbanistica delle medie e grandi strutture di vendita)

1. Le strutture degli esercizi delle medie e delle grandi strutture di vendita di cui all'articolo 21, comma 1, lettere e) ed f) devono rispondere a condizioni di compatibilita' con le norme urbanistiche che regolano l'insediabilita' sul territorio, secondo i successivi parametri.

2. Per le aree destinate a nuovi insediamenti commerciali e' obbligatoria la specifica destinazione d'uso commerciale delle aree stesse.

3. Per i nuovi insediamenti commerciali si applicano i seguenti parametri urbanistici:

a) rapporto di copertura del lotto inferiore al quaranta per cento di superficie fondiaria;

b) per i nuovi insediamenti commerciali ed artigianali le distanze minime dai confini sono previste dagli strumenti urbanistici comunali, nel rispetto dei limiti sanciti dalla normativa statale e regionale;

c) altezza manufatti secondo le realta' dei luoghi e dei manufatti presenti nel contesto;

d) superficie dei parcheggi riferita a quelli di specifica pertinenza con esclusione di quelli di servizio alla struttura, per carico e scarico merci, per il personale dipendente e per quelli a destinazione pubblica previsti da atti convenzionali con l'Amministrazione:

1) due metri quadrati di parcheggio per ogni metro quadrato di superficie di vendita per le grandi superfici di vendita;

2) un metro quadrato di parcheggio per ogni metro quadrato di superficie di vendita per le medie superfici di vendita;

e) per le medie superfici di vendita resta da rispettare la proporzione di 1 metro quadrato di superficie a parcheggio pertinenziale per ogni metro quadrato di superficie di vendita;

f) accessi alla viabilita' principale lontani da incroci e da punti nevralgici della viabilita' nel rispetto delle norme del Codice della Strada e del Piano Urbano del Traffico ove esistente;

g) accessi e uscite veicolari dalle aree di parcheggio aventi lunghezza, prima dello sbocco su strade di primaria importanza, non inferiore a quindici metri per ogni sessanta posti auto ricavati dalla superficie del parcheggio diviso per quattordici metri quadrati per auto;

h) gli accessi di cui alla lettera g) devono avere una lunghezza pari al doppio di quella delle uscite.

4. I parametri di cui al comma 3 si applicano a tutti gli insediamenti commerciali delle grandi e medie strutture di vendita. I Comuni hanno l'obbligo di recepirli nei propri strumenti urbanistici nell'ambito dei quali devono prevedere la correlazione del procedimento di rilascio dell'autorizzazione amministrativa per l'apertura di una media o grande struttura di vendita con il procedimento relativo alla presentazione della SCIA edilizia ed alla richiesta di permesso di costruire inerente l'insediamento commerciale, eventualmente prevedendone la contestualita'.

5. La contestualita' di cui al comma 4 e' assicurata dai Comuni con l'attribuzione dei due procedimenti al SUAP.

6. Per i contenitori edilizi esistenti aventi specifica destinazione d'uso commerciale dall'origine i Comuni devono confermare la destinazione d'uso stessa sulla base del rispetto dei parametri di cui al presente articolo.

7. Per gli insediamenti commerciali derivanti da riutilizzo di contenitori edilizi aventi altra destinazione, oltre al rispetto delle norme urbanistiche, si applicano i parametri di cui al presente articolo.

8. Il rispetto dei criteri di localizzazione e dei parametri di insediabilita' di cui al presente articolo, sono condizioni necessarie per il rilascio dell'autorizzazione commerciale.

9. E' fatta salva la riutilizzazione di contenitori edilizi gia' a destinazione d'uso commerciale nei quali sia cessata l'attivita' per trasferimento o per chiusura di esercizi preesistenti, anche in deroga ai criteri di cui al presente articolo, qualora non vi siano variazioni dimensionali in aumento della superficie di vendita da accertare da parte del Comune; questa disposizione si applica anche ai mercati coperti comunali per i quali sia disposta la sdemanializzazione delle relative superfici e limitatamente alle stesse.

10. I parametri urbanistici di cui al comma 3 non si applicano agli esercizi di vicinato.

11. Per le medie superfici di vendita fino a 400 mq ricadenti all'interno dei centri storici e urbani, non si applicano i parametri di cui al presente articolo.

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Note all'art. 32:

     Articolo gia' modificato dall'art. 3, comma 1, lett. d), L.R. 24 agosto 2018, n. 30 e poi cosi' modificato dall'art. 19, comma 20, lett. b), L.R. 20 gennaio 2021, n. 1. Vedi il testo originale.

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