Intera legge

L.R. 24 agosto 2018, n. 26

Disposizioni per l'istituzione del Comune di Nuova Pescara.

(Approvata dal Consiglio regionale con verbale n. 112/3 dell'8 agosto 2018, pubblicata nel BURA 24 agosto 2018, n. 81 Speciale ed entrata in vigore il 25 agosto 2018)

 

Testo vigente
(in vigore dal 01/01/2021)

 
   

 
Art. 1
(Istituzione del Comune di Nuova Pescara)

1. La presente legge, tenuto conto dell'esito del referendum consultivo regionale proclamato con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 34/2014, pubblicato sul BURAT ordinario n. 30 del 30 luglio 2014, detta disposizioni volte a istituire il Comune di ''Nuova Pescara'' attraverso l'ottimizzazione e l'implementazione del processo di fusione dei Comuni di Pescara, Montesilvano e Spoltore, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), dell'articolo 10 della legge regionale 17 dicembre 1997, n. 143 (Mutamenti delle circoscrizioni, delle denominazioni e delle sedi comunali. Istituzione di nuovi Comuni, Unioni e Fusioni), degli articoli 25 e seguenti della legge regionale 19 dicembre 2007, n. 44 (Disciplina del referendum abrogativo, consultivo e dell'iniziativa legislativa) e dell'art. 78 dello Statuto della Regione Abruzzo.

2. Il Comune di ''Nuova Pescara'' e' istituito a decorrere dal 1o gennaio 2023.

3. Sulla base della relazione conclusiva sul processo di fusione di cui all'articolo 7, i Consigli comunali dei tre comuni interessati, con deliberazione, adottata a maggioranza dei due terzi, possono differire il termine di cui al comma 2 al 1o gennaio 2024.

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Note all'art. 1:

     Articolo cosi' modificato dall'art. 19, comma 28, lett. a), L.R. 20 gennaio 2021, n. 1. Vedi il testo originale.

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