L.R. 24 agosto 2018, n. 26
Disposizioni per l'istituzione del Comune di Nuova Pescara.
(Approvata dal Consiglio regionale con verbale n. 112/3 dell'8 agosto 2018, pubblicata nel BURA 24 agosto 2018, n. 81 Speciale ed entrata in vigore il 25 agosto 2018)
Testo
vigente |
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Art. 3
(Assemblea costitutiva)
1. Entro e non oltre trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, su convocazione del Presidente della Regione, e' costituita, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale, l'Assemblea costitutiva per la fusione, cui spetta coordinare, sviluppare e monitorare il procedimento di fusione in attuazione delle previsioni di cui alla presente legge.
2. L'Assemblea costitutiva, composta da tutti i membri dei Consigli dei tre Comuni coinvolti, puo' articolarsi in Commissioni competenti per materia e avvalersi di Comitati tecnici integrati da funzionari comunali ed esperti, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.
3. In seno all'Assemblea costitutiva e' in ogni caso istituita la Commissione per la predisposizione del progetto dello statuto provvisorio del Comune di nuova istituzione, alla quale partecipano, quali componenti, i Capigruppo consiliari dei tre Comuni coinvolti. Entro 36 mesi dalla sua costituzione, la Commissione rimette all'Assemblea costitutiva il progetto di statuto provvisorio.
4. In seno all'Assemblea costitutiva e' istituito un Ufficio di Presidenza composto dai Presidenti delle Assemblee dei Consigli comunali dei tre Comuni coinvolti nel processo di fusione. Tale Ufficio, presieduto dal Presidente del Consiglio comunale di Pescara, ha il compito di convocare l'Assemblea costitutiva ogni volta che sara' necessario e comunque in modo da rispettare, per ogni suo adempimento, i termini di cui agli articoli 4 e 5.
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Note all'art. 3:
Articolo cosi' modificato dall'art. 19, comma 28, lett. b), L.R. 20 gennaio 2021, n. 1. Vedi il testo originale.
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