L.R. 24 agosto 2018, n. 26
Disposizioni per l'istituzione del Comune di Nuova Pescara.
(Approvata dal Consiglio regionale con verbale n. 112/3 dell'8 agosto 2018, pubblicata nel BURA 24 agosto 2018, n. 81 Speciale ed entrata in vigore il 25 agosto 2018)
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Note generali:
La L.R. 17 marzo 2023, n. 13 ha disposto, con l'art. 1 comma 49, l'abrogazione dell'intero testo della presente legge.
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Testo
abrogato |
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Art. 4
(Esercizio associato di funzioni e servizi comunali)
[1. Al fine di agevolare, ottimizzare ed implementare l'istituzione del Comune di ''Nuova Pescara'', di favorire il processo di riorganizzazione e allineamento dei servizi, delle funzioni e delle strutture dei tre Comuni coinvolti nel processo di fusione e di promuovere la stretta integrazione nelle attivita' socio-economiche e culturali per una piu' funzionale organizzazione, gestione e agevole utilizzazione dei servizi, i tre Comuni coinvolti nel processo di fusione attivano, entro quattro anni dall'entrata in vigore della presente legge, nel rispetto e nei limiti della normativa nazionale e regionale vigente, forme sia di collaborazione istituzionalizzata e cooperazione, sia di razionalizzazione e di esercizio associato di funzioni comunali, ivi inclusa la gestione dei servizi essenziali, con prioritario riferimento ai seguenti settori di intervento:
a) pianificazione territoriale e urbanistica;
b) grandi infrastrutture;
c) ciclo dei rifiuti;
d) ciclo idrico;
e) trasporto pubblico locale;
f) approvvigionamento energetico;
g) promozione turistica;
h) gestione delle reti;
i) logistica del commercio;
j) tutela ambientale;
k) servizi e politiche sociali;
l) servizi scolastici.
2. Per il conseguimento delle finalita' di cui al comma 1, i tre Comuni coinvolti nel processo di fusione predispongono, entro il termine di cui al comma 1, specifiche misure in relazione:
a) all'organizzazione del personale e degli uffici;
b) alla creazione di una centrale unica di committenza e di gestione dei contratti;
c) alla standardizzazione e alla unificazione di reti e sistemi informatici;
d) alla progressiva integrazione di servizi demografici, polizia locale, riscossione tributi, patrimonio;
e) all'armonizzazione dei bilanci.]
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Note all'art. 4:
Articolo cosi' modificato dall'art. 19, comma 28, lett. c), L.R. 20 gennaio 2021, n. 1. Vedi il testo originale.
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