Intera legge

L.R. 24 agosto 2018, n. 26

Disposizioni per l'istituzione del Comune di Nuova Pescara.

(Approvata dal Consiglio regionale con verbale n. 112/3 dell'8 agosto 2018, pubblicata nel BURA 24 agosto 2018, n. 81 Speciale ed entrata in vigore il 25 agosto 2018)

 

Testo vigente
(in vigore dal 01/01/2021)

 
   

 
Art. 7
(Monitoraggio del processo di fusione)

1. L'Assemblea costitutiva, con cadenza almeno semestrale a far data dall'entrata in vigore della presente legge, trasmette al Presidente della Regione, al Presidente del Consiglio regionale, ai Sindaci e ai Consigli comunali coinvolti analitiche relazioni sullo stato di avanzamento del processo di fusione, anche al fine di evidenziare le criticita' riscontrate e prospettare eventuali soluzioni.

2. Entro il 31 marzo 2022 l'Assemblea trasmette agli organi di cui al comma 1 la relazione sullo stato del processo di unione delle funzioni e dei servizi di cui all'articolo 4, comma 1, lett. a).

3. Entro il 30 settembre 2022 l'Assemblea trasmette agli organi di cui al comma 1 la relazione conclusiva sul processo di fusione di cui all'articolo 4.

4. Entro 30 giorni dal ricevimento della relazione di cui al comma 3 i Consigli comunali coinvolti nel processo di fusione trasmettono al Presidente della Regione ed al Presidente del Consiglio regionale le proprie determinazioni sulle valutazioni espresse dall'Assemblea nella relazione medesima ed eventualmente adottano, a seguire, le deliberazioni di cui al comma 1 dell'articolo 11.

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Note all'art. 7:

     Articolo cosi' modificato dall'art. 19, comma 28, lett. e) e f), L.R. 20 gennaio 2021, n. 1. Vedi il testo originale.

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